CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO CON SCONTO A TARIFFARIO
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO CON SCONTO A TARIFFARIO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede centrale di Legnaro (PD), in seguito per brevità denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
La FEDERAZIONE PROV.LE ALLEVATORI TRENTO SOC. COOP. AGR. con sede in Xxxxxx, Xxx
xxxxx Xxxxxxx x. 00, Partita IVA 00232620225, PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la sua carica presso la sede di Trento, in seguito per brevità denominata “FPA Trento” o “Federazione”;
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”.
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- l’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- La Federazione Provinciale Allevatori Società Cooperativa Agricola di Trento si occupa di selezione e miglioramento qualitativo del bestiame attraverso la tenuta dei Libri Genealogici e l’effettuazione dei Controlli Funzionali (legge n. 30/1991 e successive modifiche), di commercializzazione di capi da riproduzione e da riforma, di consulenza, di formazione, di produzione e vendita al dettaglio di carne e di produzione di materiale seminale bovino presso il proprio Centro di Fecondazione Artificiale (CFA) “Alpenseme”;
- Presso il CFA “Alpenseme” sono svolti i servizi di produzione e conservazione del materiale seminale bovino congelato, mettendo in atto le opportune cautele per evitare la trasmissione di malattie infettive e di patologie su base ereditaria;
- FPA Trento, con nota trasmessa a mezzo Pec ed acquisita a protocollo IZSVe n. 2970 del 28.03.2022, ha richiesto all’IZSVe l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata annuale per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario – erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali – finalizzate all'effettuazione di analisi per la ricerca del virus Schmallenberg (SBV) con metodica PCR su seme bovino;
- in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell’Ente, l’IZSVe è interessato a svolgere le prestazioni richieste dalla Federazione in quanto finalizzate all’individuazione di eventuali patologie o fenomeni di rischio per la salute umana ed animale negli allevamenti e che possono fornire all’Istituto informazioni epidemiologiche utili per la conoscenza del territorio, oltre che per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio. In particolare l’Istituto è interessato a:
o acquisire i dati relativi all’andamento delle infezioni e delle patologie nelle popolazioni animali presenti nel territorio di competenza;
o individuare precocemente l’insorgere di malattie trasmissibili all’uomo o in grado di determinare gravi
perdite economiche al settore primario;
o valutare le modalità di gestione igienico-sanitaria delle aziende ed ottimizzare l’attuazione di modelli gestionali, basati sull’analisi del rischio, che contribuiscano a migliorare il livello sanitario degli allevamenti e degli alimenti.
In considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO
1. Nell’ambito del presente accordo, IZSVe e FPA Trento stabiliscono che sulle prestazioni di laboratorio previste a Tariffario ed effettuate a favore della Federazione – consistenti in analisi per la ricerca del virus Schmallenberg (SBV) con metodica PCR su seme bovino – verrà garantito lo sconto del 40% sui prezzi unitari previsti dal Tariffario IZSVe vigente, come specificato al successivo art. 6 “Corrispettivo”.
2. Le prestazioni erogate dall’IZSVe, nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione, sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotte dalla FPA Trento in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
3. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore della FPA Trento, avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe (o altro laboratorio) ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
4. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, le relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità della FPA Trento, compresi l’imballaggio, il trasporto e la consegna del campione.
2. IZSVe rende disponibile sul proprio sito web apposite linee guida per il campionamento. A richiesta, IZSVe assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione Ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
3. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito alla Sezione di Trento dell’IZSVe con modalità diretta a cura della FPA Trento o di suo incaricato. Sono possibili anche invii di campioni tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta alla FPA Trento. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
5. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi o diversi accordi scritti con il richiedente (previsti in contratto o in sede di riesame dello stesso)
– sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implichino rischio sanitario – i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile di laboratorio può decidere di analizzare il campione direttamente oppure conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell’espressione dei risultati l’anonimato della FPA Trento, fatti salvi i casi convenuti e sottoscritti tra le Parti.
6. Xxxxx che non sia stato diversamente convenuto, IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. La FPA Trento non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 4. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. FPA Trento ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. FPA Trento è responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati, riguardo la salute
e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico della FPA Trento. L’IZSVe si riserva comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 5. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) saranno resi disponibili alla FPA Trento tramite il servizio on-line IZIWEB,
oppure tramite modalità alternative preventivamente concordate (es: fax, posta ordinaria, brevi manu).
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe. In caso di invio tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica, IZSVe non si assume responsabilità per la perdita, alterazione o diffusione non controllata dei dati a causa di eventi esterni non governabili da IZSVe.
3. La Federazione si impegna a tenere i risultati a disposizione dell’Autorità Sanitaria.
4. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. E’ vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto.
ART. 6. CORRISPETTIVO
1. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario - oltre I.V.A. nella misura vigente - ai quali sarà applicato uno sconto del 40% previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”.
2. Il Tariffario dell’IZSVe è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web
istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
3. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto 1 sarà effettuato dalla Federazione in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe, relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi previsti nel Tariffario in vigore, oltre I.V.A. come per legge. La fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato o a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica
attraverso il sistema “PagoPA” xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/.
5. In caso di ritardato pagamento da parte della Federazione, maturano gli interessi moratori sull’importo
dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
6. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà sospendere
l’esecuzione dei servizi ai sensi del successivo art. 8.
7. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. In quest’ultimo caso, ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, FPA Trento avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove
condizioni, oppure potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC entro 30
(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 7. DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dall’1.05.2022 fino al 30.04.2023, salvo eventuale proroga per pari periodo, da comunicarsi per iscritto.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà alla FPA Trento tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di una nuova convenzione.
ART. 8. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 6, comma 6, senza che ciò comporti per la FPA Trento alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti convengono espressamente che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in caso di mancato pagamento da parte della Federazione, la presente convenzione potrà essere risolta da IZSVe mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC o raccomandata a/r. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la convenzione si intenderà risolta di diritto al momento della ricezione della comunicazione da parte della Federazione, a prescindere da ogni valutazione – già preventivamente effettuata dalle Parti
– in ordine alla gravità e all’importanza dell’inadempimento. Rimangono ferme le conseguenze di legge
e il diritto di IZSVe al risarcimento dell’eventuale danno subito.
ART. 10. RECESSO UNILATERALE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione alla Federazione della data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo.
2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 18 “Modifiche e comunicazioni”.
3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 11. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità
naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 12. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione del presente contratto in forma anonima e garantendo l’anonimato della Federazione per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 14. CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. E’ fatto divieto alla FPA Trento di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
ART. 15. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della presente convenzione e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Resta salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l’esito possa rappresentare un rischio sanitario. Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 16. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. FPA Trento si impegna, per quanto ad essa applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte della Federazione dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione della presente convenzione.
ART. 17. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti convengono che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette all’imposta sul
valore aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 18. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 20. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
***
Il presente atto, redatto in duplice copia ad uso dell’IZSVe e della FPA Trento, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………….. | Trento, lì ………………………….. |
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx ………………………………………….. | Per la Federazione Provinciale Allevatori Trento Società Cooperativa Agricola Il Presidente Sig. Xxxxxxx Xxxxx ………………………………………….. |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nella presente convenzione, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli: art. 2 “Oggetto”, art. 4 “Garanzie e responsabilità”, art. 6 “Corrispettivo”, art. 8 “Sospensione dell’ esecuzione”, art. 9 “Clausola risolutiva espressa”, art. 10 “Recesso unilaterale”, art. 11 “Forza Maggiore”, art. 12 “Utilizzo dei dati e delle informazioni”, art. 14 “Cessione della convenzione”, art. 19 “Legge applicabile e Foro competente”.
Trento, lì ………………………….. |
Per la Federazione Provinciale Allevatori Trento Società Cooperativa Agricola Il Presidente Sig. Xxxxxxx Xxxxx ………………………………………….. |