PREMESSO
COMUNE DI FELTRE
OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE PISTE, DELLE ATTREZZATURE PER L'ATLETICA E DELLA PEDANA SITI ALL'INTERNO DELLO STADIO "ZUGNI TAURO" UBICATO IN XXX XXXXXXXX X. 0 XXX
XXXXXXXX
- che con la deliberazione consiliare n.57 del 29.07.2013, esecutiva, sono stati approvati i criteri per l'espletamento delle gare, le procedure selettive e la durata della gestione degli impianti sportivi;
- che con delibera municipale x.xx del , è stata affidata alla Ditta , individuata nel testo del contratto come "Aggiudicatario", la gestione delle piste, delle attrezzature per l'atletica e della pedana siti all'interno dello stadio Zugni Tauro con durata di 2 anni a partire dal 01.10.2013 , alle condizioni previste nel presente contratto;
- le premesse citate e gli allegati formano parte integrante del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti come sopra indicate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - OGGETTO E SCOPO
Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione da parte del Comune di Feltre all'Aggiudicatario, dei seguenti impianti, di proprietà del Comune:
- stadio "Zugni Tauro" sito in xxx Xxxxxxxx x. 0, individuato catastalmente come segue: FG 40, NCT al Map. 200- 590; NCEU Map. 1165, comprensivo di pista di atletica, attrezzature per l'atletica e pedana.
Le aree sopra descritte sono meglio evidenziate nella planimetria allegata (ALLEGATO "A. planimetria"), che fa parte integrante del presente atto.
Lo scopo del presente contratto consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive che l'Aggiudicatario persegue. La gestione degli impianti non può essere effettuata per altro scopo per cui i contratti sono disposti, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
I sotto elencati articoli valgono per tutti i beni affidati in gestione e sopra descritti, salvo diverse specificazioni.
ART. 2 - DURATA
Il presente contratto ha durata di 2 (due) ann1 a partire dal 01.10.2013. E' esclusa la tacita proroga.
In ogni caso, il presente contratto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.
A prescindere dalla sua rinnovazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute, fino al subentro di altro eventuale nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo di norma non superiore a sei mesi.
Qualora la Società Aggiudicataria venisse sciolta dovrà comunque essere garantito lo svolgimento completo dell’attività fino al 30 aprile dell’anno successivo allo scioglimento.
ART. 3 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Il Comune consegna l’impianto in normale stato di funzionamento e funzionalità e con le dotazioni
che risultano da apposito verbale di consegna e di inventario che integrerà il presente contratto, e nel quale verrà indicato lo stato di consistenza delle dotazioni stesse e sarà firmato da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e dal Rappresentante Legale della Società aggiudicataria per accettazione.
I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso dall'Aggiudicatario, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dell'uso. Gli eventuali danni o deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere rifusi dall'Aggiudicatario, con facoltà da parte del Comune di rivalersi sulla fideiussione di cui al successivo art. 12. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili deve essere redatto, a cura dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con l'Ente, un verbale di inventario dei beni mobili ed immobili, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione, di cui al successivo art. 12, prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.
Xxx l'Aggiudicatario non ottemperi, in violazione delle presenti prescrizioni, il verbale verrà redatto insindacabilmente dal responsabile del Comune.
ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
1. ORDINARIA MANUTENZIONE. L'Aggiudicatario deve provvedere alla regolare manutenzione dell'area, garantendo la fruizione pubblica, proponendo modalità e strumenti da utilizzare, d'intesa con l'Amministrazione comunale. Per manutenzione ordinaria e programmata si intende quell’attività preventiva tendente a mantenere la funzionalità degli impianti e quella di riparazione di quelle parti degli impianti che non siano sottoterra e sottotraccia. L'Aggiudicatario assume a proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione degli impianti e quelle di ordinaria e programmata manutenzione dei locali e dei beni mobili ed immobili, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati e delle verifiche di legge. In particolare (e non esaustivo) riguardo a:
⮚ gli oneri derivanti dallo sgombero della neve della pista;
⮚ manutenzione ordinaria della pista di atletica, come da scheda tecnica allegata.
Non possono altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente contratto, senza specifica autorizzazione formale del Comune. Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, l'Aggiudicatario deve acquisirle a sua cura e spese, salvo diversa disposizione normativa.
L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto garantendone la sicurezza, conducendo l’impianto con la cura del buon padre di famiglia.
2. ATTREZZATURE. L'Aggiudicatario assume a proprio carico le attrezzature, le attrezzature sportive, la loro manutenzione e le spese del personale addetto alle stesse.
L'Aggiudicatario potrà eseguire interventi di miglioramento e incrementi di dotazioni e attrezzature sportive. Di ogni intervento e incremento l'Aggiudicatario dovrà fare specifica richiesta al Comune di Feltre che darà risposta entro 45 giorni.
Dovrà essere rispettato il Regolamento per l'uso delle piste di atletica dello Stadio comunale Zugni Tauro, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 20 del 21.03.2005.
3. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i costi di custodia . Esso è tenuto altresì a:
- imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di
prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti e del deterioramento non dovuto al normale uso;
- garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente; alla sorveglianza dell'accesso agli impianti e, comunque, nel corso delle attività sportive; al controllo sul regolare utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
- assolvere all'onere di segnalare immediatamente al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture degli impianti ed al terreno e tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi all'Aggiudicatario per il risarcimento danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- limitare l'accesso ad un numero adeguato di utenti agli impianti sportivi, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone che si trovano all'esterno della struttura sportiva.
Oltre a quanto stabilito con i punti che precedono, nell’esercizio della propria attività, il gestore dovrà:
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per attività/iniziative che il Comune di Feltre proporrà di attuare, in accordo tra le parti;
b) secondo l’art. 19 del D.M. del 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”, individuare nel legale rappresentante del gestore il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l’esercizio delle attività, quale “responsabile della sicurezza”.
- compete al gestore tra l'altro la adozione e attuazione del piano delle emergenze di cui al D. L.vo 81/08; il gestore deve quindi consegnare copia conforme ed in data certa della propria documentazione di valutazione dei rischi redatta in conformità dell’art.28 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.e i. e specifica per le attività svolte all’interno dell’edificio, comprensiva anche della gestione delle possibili emergenze (incendio, terremoto, ecc.) che si possono verificare all’interno dell’immobile stesso. Di conseguenza l’Associazione deve provvedere ad applicare tutti i provvedimenti così come previsti dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 in merito all’informazione e alla formazione specifica dei lavoratori e /o associati sui rischi lavorativi presenti nei locali assegnati.
4. UTILIZZO ATTREZZATURE. Nell'attività di lancio del martello, del giavellotto, del disco e del peso da parte di atleti minorenni dovrà essere garantita la presenza di un istruttore maggiorenne.
5. OBBLIGHI. L 'Aggiudicatario si obbliga a:
- a garantire l'apertura e la chiusura dello Stadio comunale escluso il sabato pomeriggio e la domenica ed eventuali altre giornate programmate;
- a garantire l'adeguata manutenzione delle piste di atletica, delle pedane e delle attrezzature affinché le stesse siano sempre fruibili. Dovrà essere predisposto un calendario dell'uso degli impianti inserendo prioritariamente le società cittadine;
- non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente;
- garantire la presenza di un rappresentante dell'Aggiudicatario durante tutte le manifestazioni programmate all'interno dello Stadio;
- consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate;
- mettere a disposizione del Comune gli impianti per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi, annuali assunti d'intesa tra le parti;
- mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione a livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale, ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti senza alcun onere per il Comune;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le parti, mettendo altresì a disposizione la struttura senza alcun onere per il Comune;
- a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare;
- garantire l'uso pluralistico degli impianti alle categorie di utenti che il Comune può indicare (esempio: militari; giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.), assicurandone l'uso gratuito;
- concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, ad una tariffa che verrà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dal Comune, in accordo gestore/comune;
- mettere a disposizione delle autorità le aree oggetto del presente contratto in caso di calamità naturali;
- chiedere, nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, agli stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'uso degli impianti.
ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:
- sostituzione delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso, nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- rifacimento periodico della segnatura della pista di atletica.
Il Comune può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero
necessari: tali decisioni non possono mai essere unilaterali e devono essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
ART. 6 - RENDICONTAZIONE
L'Aggiudicatario deve fornire annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale/sociale, un prospetto riassuntivo:
1. dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
2. delle attività o manifestazioni svolte;
3. delle manutenzioni effettuate;
4. dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti;
5. del prospetto di bilancio;
6. del conto economico.
L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune ogni fatto che possa incidere o condizionare negativamente in modo rilevante la gestione e l’attività degli impianti sportivi.
Le parti si impegnano altresì:
- a concordare le tariffe per l'utilizzo del bene da parte di terzi entro novembre, ai fini dell'approvazione, valevoli dal 1° gennaio 2014;
- a verificare decorsi sei mesi il mantenimento dell'equilibrio economico di gestione.
ART. 7 - MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLI
L'Aggiudicatario deve:
1. definire le modalità d’uso degli impianti sportivi (orari per società sportive, per manifestazioni, prezzi, ecc.), stabilendo di concerto con il Comune le relative tariffe;
2. curare la promozione degli impianti sportivi in ogni forma che riterrà opportuna;
3. compiere ogni operazione che possa permettere il più ampio godimento ed utilizzo dell’impianto.
Relativamente al precedente art. 4 punto 6, l'impianto sportivo dello Zugni Tauro deve essere dedicato sia alla pratica calcistica che a quella di atletica, garantendo allenamenti giornalieri alle diverse discipline sportive in eguale misura, o comunque nel rispetto di un calendario dell'utilizzo degli impianti sportivi, che dovrà essere condiviso dalle varie Società e successivamente dovrà essere periodicamente approvato dall'Amministrazione comunale.
L'Aggiudicatario è tenuto a consentire e ad agevolare le visite che tecnici o incaricati del Comune riterranno di effettuare.
Entro la fine dell'anno di gestione l'Ufficio Tecnico del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato del bene in gestione, in contraddittorio con l'Associazione. Quest'ultima sarà invitata a partecipare al sopralluogo mediante lettera raccomandata da inviare 15 giorni prima della data fissata: qualora il giorno prestabilito nessun responsabile della Società fosse presente al sopralluogo, il presente contratto si riterrà di fatto risolto.
ART. 8 - PUBBLICITA' COMMERCIALE
L'Aggiudicatario è autorizzato ad effettuare ogni forma di pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi oggetto del presente contratto, osservando tutte le norme regolamentari e le leggi
vigenti, potendone incassare i relativi proventi. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati al servizio tributi del Comune. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune. L'Aggiudicatario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Resta a carico dell'Aggiudicatario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
L'Aggiudicatario garantisce la pubblicità richiesta dalle Società di cui al precedente art. 4, punto 6, e versa l'imposta della pubblicità; l'Aggiudicatario e le Società interessate rispondono in solido per gli obblighi amministrativi e per gli oneri fiscali connessi.
In deroga al successivo articolo 12, è data facoltà all'Aggiudicatario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale.
L'Aggiudicatario dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari, impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre pubblicità contraria alla pubblica morale, alla decenza e ala pubblica sicurezza.
ART. 9 - PERSONALE
L'Aggiudicatario è responsabile della custodia delle attrezzature consegnate.
Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra L'Aggiudicatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impegnato nell'attività oggetto del contratto e sarà sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti con l'Aggiudicatario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto nell'art. 1676 codice civile.
ART. 10 - RESPONSABILITA'
L'Aggiudicatario assume in proprio la responsabilità in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.
A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso il Comune, con massimali di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per l' impianto sportivo "Zugni Tauro", per sinistro, per persona o per danni alle cose. Copia del contratto di assicurazione deve essere depositato presso il Comune all'atto della firma del presente contratto.
Sono a carico dell'Aggiudicatario le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile.
Il Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte dell'Aggiudicatario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività.
L'Aggiudicatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dal presente contratto che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
ART. 11- FIDEIUSSIONE
A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso
e del corretto svolgimento delle attività si dà atto che è già stata costituita un a polizza fidejussoria di € 10.000,00 con
ART. 12 - CONCESSIONE E SUBAPPALTO
E' vietato il subappalto a terzi in tutto o in parte dell'attività di gestione del complesso sportivo, sotto pena la risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.
ART 13 - DECADENZA O REVOCA DAL CONTRATTO
Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Aggiudicatario.
In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il Comune può dichiarare la decadenza dell'Aggiudicatario con effetto immediato salvo comunque il diritto di risarcimento danni.
Il presente contratto decadrà di diritto per:
1. mancato esercizio delle attività nel termine prefissato;
2. mancato rispetto delle normative in materia di lavoro;
3. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
4. scioglimento o cessazione della Società aggiudicataria;
5. cessione del contratto o subappalto;
6. gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto;
7. mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste nel presente contratto nei termini previsti;
9. espressa comminatoria del presente contratto.
Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del c.c.
ART. 14 - INADEMPIMENTO E RECESSO
Il Comune può recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione di raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
L'Aggiudicatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
ART. 15 - SPESE
Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le imposte e le tasse e le spese relative conseguenti al contratto.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme vigenti nelle
materie che ne costituiscono l'oggetto.
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto. E' esclusa la clausola arbitrale, competente è il Foro di Belluno.
Xxxxx, approvato e sottoscritto unitamente agli allegati.