POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
CONTRAENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 0 00000 Xxxx (XX)
P.IVA 02133771002 – COD. FISCALE 80209930587
SOCIETA’ ASSICURATRICE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
Agenzia Generale di Xxxx 00000 – S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l
Via dell’Archetto, 16
00000 Xxxx (XX)
NUMERO POLIZZA 65.176966423
DURATA DEL CONTRATTO dalle ore 24.00 del 31.10.2020 alle ore 24.00 del 31.10.2023
FRAZIONAMENTO QUADRIMESTRALE
CODICE CIG. 8337057514
BROKER
PREMI
Premio alla Firma dal 31.10.2020 al 28.02.2021
Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
€ 26.943,11 | € 5.894,72 | € 32.387,83 |
Premio annuo
Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
€ 80.829,33 | € 17.684,16 | € 98.513,49 |
Polizza soggetta a condizioni particolari come da Capitolato di gara allegato
Emessa in quattro esemplari in data 16.10.2020
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
………………………………………………….
Indice
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITÀ ASSICURATA 3
ART. 2 – ATTIVITÀ ASSICURATA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 5
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 6
ART. 3 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE 6
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 7
ART. 6 – RECESSO PER SINISTRO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 7 – REGOLAZIONE DEL PREMIO 8
ART. 9 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 9
ART. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ 9
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 14 – ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ 9
ART. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’XXXXXXXXX XXX XXXXXXX 00
ART. 17 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N°. 136/2010 11
ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 11
ART. 19 – RINUNCIA ALLA RIVALSA 11
ART. 20 - ESTENSIONE TERRITORIALE 11
ART. 21 - COASSICURAZIONE E DELEGA 11
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI 12
ART. 23 – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE 12
ART. 24 – VARIAZIONI NORMATIVE 12
ART. 25 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 12
ART. 26 – DISPOSIZIONE FINALE 12
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 13
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 13
ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
ART. 3 – MALATTIE PROFESSIONALI 14
ART. 4 – ESTENSIONI E PRECISAZIONI DI GARANZIA 14
ART. 5 – ULTERIORI ESTENSIONI SPECIALI DI GARANZIA 20
ART. 7 – QUALIFICA DI TERZO 21
ART. 8 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI 22
SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI 23
ART. 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 23
ART. 2 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI 23
ART. 3 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA 23
SEZIONE 5 – MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI 25
ART. 2 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI 25
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato: • L’Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, PEC |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28). |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione. |
Cose | Gli oggetti materiali e gli animali. |
Xxxxx | Xxxxxxxxx pregiudizio suscettibile di valutazione economica. |
Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danno indiretto | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Danno materiale | Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti. |
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza, inclusi: ✓ le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; ✓ quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in |
parte su soggetti diversi dall’Assicurato; ✓ quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. | |
Franchigia | La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell’assicurato, anche se anticipata dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo. |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28). |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto | La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c. |
Retribuzioni | L'ammontare delle remunerazioni lorde (stipendio + salario accessorio) corrisposto dall’Università La Sapienza ai dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio e comprensivo delle ritenute a carico dell’Ente Università LA SAPIENZA |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Società | L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza. |
Terrorismo | Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte
SEZIONE 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio cosi come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione di cui agli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile salvo il caso di dolo.
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910
C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione
all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
ART. 3 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/10/2020 e cesserà automaticamente il giorno 31/10/2023 con scadenze annuali al31/10 di ogni anno. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta. Il premio verrà corrisposto in rate quadrimestrali.
Tuttavia il Contraente avrà facoltà di richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza, il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative tutte in corso, per una durata di ulteriori 3 anni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.
È altresì facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
In tal caso si precisa che i massimali e i limiti di risarcimento cui alla Sezione 5, si intendono garantiti per l’intero importo senza alcuna riduzione in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale; ugualmente le franchigie previste nel presente contratto non verranno ridotte.
ART. 4 – FACOLTÀ DI RECESSO
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il premio del presente contratto ha frazionamento quadrimestrale, con scadenza di rata al 31/10, 01/03 e al 01/07 di ogni anno.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio/rata di premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L'Assicurazione e altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula del contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Igs 50/2016, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione ai pagamento della prima rata.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali
dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 6 – Recesso per Sinistro
Non si applica al presente contratto.
ART. 7 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale applicando il tasso risultante dall’offerta economica presentata dalla Società al valore delle Retribuzioni effettivamente erogate nel Periodo Assicurativo di riferimento. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione non verranno considerate modifiche o aggravamenti di rischio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e ss.mm.ii.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 8 – CALCOLO DEL PREMIO
Frazionamento del premio: quadrimestrale.
Il premio è determinato sulla base delle retribuzioni annue lorde preventivate, pari a circa 322.000.000,00
Il premio alla firma è calcolato applicando il tasso annuo lordo sull’85% del totale delle retribuzioni preventivate e verrà regolato a fine annualità secondo quanto stabilito all’articolo 7 – Regolazione del premio.
Retribuzione annua lorda preventivata | Tasso lordo pro-mille | Premio annuo lordo |
273.700.000,00 € | 0,355 ‰ | € 97.163,50 |
Premio lordo di rata quadrimestrale: Euro 32.387,83
ART. 9 – PROVA DEL CONTRATTO E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Pena l’applicazione della Penale di cui all’art. Art. 27 – Penali, la Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
ART. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o pec indirizzata alla Società oppure alla Marsh S.p.A, alla quale il Contraente ha conferito incarico di assistenza e consulenza assicurativa.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
ART. 13 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 14 – ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per
intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società
ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
ART. 15 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Pena l’applicazione della penale di cui all’art. 27- Penali, la Società:
1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 16 – CLAUSOLA BROKER
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx XxX, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art.
109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del
8,5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete
di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione
Aggiudicatrice.
ART. 17 – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L. N. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 19 – RINUNCIA ALLA RIVALSA
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori, collaboratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
ART. 20 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione RCT vale per il mondo intero, con l’esclusione dei cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exempary damages). L’Assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell’Assicurato nel mondo intero, semprechè il Contraente sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
ART. 21 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
La Società agisce quindi in qualità di “autonomo titolare” del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell’Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.
ART. 23 – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE
In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l’eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.
ART. 24 – VARIAZIONI NORMATIVE
Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e /o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente incompatibile, totalmente o parzialmente, il presente contratto; le parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e ferme restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.
ART. 25 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
ART. 26 – DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
ART. 27 – PENALI
In caso di inadempienza da parte della Società, rispetto a quanto indicato agli articoli “9 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione” e “15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio “, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di euro 50,00 giornaliere.
Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l’amministrazione comunica l’applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, I‘ Università
potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari
all'ammontare della penale comminata.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso e/o gravemente colposo di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, compresi gli studenti, fatto salvo quanto previsto all’art. “rinuncia alla rivalsa”.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e ss.mm.ii., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs.
n. 38/2000 e ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto I) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
• In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. N. 494/96 e ss.mm.ii, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e ss.mm.ii e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e
ss.mm.ii;
• Tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e ss.mm.ii o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL
ART. 3 – MALATTIE PROFESSIONALI
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate non oltre 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
ART. 4 – ESTENSIONI E PRECISAZIONI DI GARANZIA
A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s’intende estesa a:
1. Attività Socio-assistenziali: La responsabilità civile derivante dalla gestione di tutte le attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
2. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato, mentre circolano all’interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell’Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
3. Committenza auto: responsabilità civile derivante ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all’uso di autovetture noleggiate con o senza austista. La garanzia vale anche
- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l’uso di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli elettrici, natanti e non a motore in
genere.
4. Committenza lavori: la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
5. Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti: la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi, dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabili, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
6. Mezzi di trasporto non a motore: La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini.
7. Insegne/affissioni: la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, manutenzione e dall’esercizio di cartelli e insegne pubblicitarie, insegne luminose, tende, striscioni, targhe, comprese le affissioni di qualsiasi tipo e ovunque si trovino. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.
8. Carrelli e Macchine Operatrici: la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 209/2005 e ss.mm.ii.
9. Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia: la responsabilità civile in capo all’Assicurato per i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all’esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 250.000,00.
10. Condutture ed impianti sotterranei: la responsabilità dell’Assicurato per i danni alle condutture, cavi, e agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
11. Corsi e manifestazioni: la Responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento, partecipazione, gestione, organizzazione o committenza di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, seminari, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, manifestazioni religiose, spettacoli, attività promozionali, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi, compreso l’allestimento e smontaggio di stand. E’ compreso il servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell’eccesso di legittima difesa, il tutto in qualità anche di committente.
Si intende compresa l’organizzazione di stages, tirocini, master, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti e sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o gli ospiti. Si intende compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte, danni alle cose e alla loro persona. Sono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.
12. Cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose di terzi consegnate o non consegnate, all'Assicurato, per sottrazione, distruzione o deterioramento.
13. Farmacie e smercio prodotti in genere: la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
14. Furto: la responsabilità derivante all’assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si
siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto
dell’assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati. La garanzia vale altresì per la R.C. per danni da furto di oggetti – di proprietà di terzi – esposti in occasione di mostre, fiere e simili, concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde ovunque organizzate e/o curate dall’Ateneo, anche in locali di terzi. Sono comprese le lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di furto/rapina verificatisi nei locali, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.
15. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall’Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia “ricorso terzi” operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
16. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori: la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
17. Inquinamento accidentale: l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sotto limite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
18. Interruzione o sospensione di attività: la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
19. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
20. Privacy: l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - successive modifiche ed integrazioni.
21. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, locazione, conduzione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, palloni pressostatici, terreni, strade, giardini, parchi, parcheggi, boschi, piante e aree verdi in genere, impianti di illuminazione centrali, impianti sportivi, impianti e reti di distribuzione, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari. L’Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione.
22. Proprietà e/o gestione di giochi: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino sistemazione.
23. Uffici/Magazzini/Teatri/Parcheggi/Cinematografi/Varie attività: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, officine, teatri, cinematografi, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere. E' compresa la responsabilità, civile derivante
dalla proprietà e la gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani. E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tubature di acqua potabile, dall'acquedotto, dall’approvvigionamento idrico, dalla proprietà e/o gestione di fontane. E' compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso I ‘utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delie leggi vigenti.
24. Impianti sportivi: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l’organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CUS, CRAL/o enti aventi autonoma personalità giuridica.
25. Impianti e attrezzature per la segnaletica: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l’illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti in genere. Si intendono compresi i danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi, di deposti di materiali.
26. Proprietà/gestione di mense e bar: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, gestione o committenza di mense e bar e simili esercizi compresa la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande anche tramite distributori automatici; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.
27. RC Personale dei Dipendenti e degli Studenti: la responsabilità civile personale di Amministratori, di tutti i dirigenti e dipendenti di tutte le categorie e delle persone non dipendenti (a titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Pro Rettore, membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, Segretario, prestatori d’opera in affitto, c.d. lavoratori interinali, prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati), che svolgono attività, anche volontaria, per conto della Contraente/Assicurata, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
- alle persone considerate “terzi”, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale
pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti dell’Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.
La garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell’Assicurato/Contraente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all’Assicurato in relazione ad erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionate a terzi conseguenti a violazioni in materia di trattamento di dati personali. Tutto quanto sopra esposto entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone su menzionate con l’Assicurato o fra loro.
Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale di:
a) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, specializzandi, cc (con esclusione dei Medici che effettuano qualsiasi tipo di specializzazione in base a quanto previsto dal D. Igs. 368/1999, modificato dalla legge 266/2005 e ss.mm.ii. ma esclusivamente quando gli stessi svolgono tali attività presso le Aziende), per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività, ed arrecati a terzi ed ai dipendenti del Contraente.
b) gli studenti, che svolgono attività dl tirocinio, iscritti alle Facoltà, a corsi di Diploma Universitari, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post-laurea ecc, ai sensi dell'art. 18 del L 196/97 e successivi regolamenti di attuazione del 25.03.98 n° 142 nonché ogni attività dl tirocinio pratico di apprendimento svolta da studenti e/o laureati.
c) studenti iscritti ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai sensi della legge 20/03/1984 n° 47
Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
28. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell’Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o
spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
29. Scuole: la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
30. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
31. Vigilanza: la responsabilità civile derivante all’Assicurato dal servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
32. Proprietà e uso di cani: la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed utenza di cani.
33. Infermeria: la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria,
esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
34. Lavori di pulizia e manutenzione: la responsabilità civile derivante all’assicurato da lavori di pulizia e manutenzione in genere manutenzioni, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, pali, massicciati, viadotti, rete fognaria, gallerie, sottopassi e di opere e o beni di proprietà e o uso al Contraente comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato. Nel caso di lavori appaltati a terzi la garanzia si estende alia responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione di lavori e /o da rapporto di committenza.
35. Antenne/Recinzioni/Cancelli: la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà, dall’esistenza e dall’uso di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica. E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dall'uso e dall'esistenza di impianti video esterni, videosorveglianza, telecamere, etc, ovunque posizionati.
36. Squadre antincendio: la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’attività di squadre antincendio
e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell’assicurato.
37. Consegna/Prelievo/Rifornimento: la responsabilità civile derivante all’assicurato da operazioni di
consegna, prelievo, rifornimento.
38. Altre attività – garanzie Si intendono compresi:
- i danni derivanti dalla detenzione e uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell’autorità competente;
- i danni derivanti dalla detenzione e uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, sperimentale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi ed altre apparecchiature consimili;
-responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti reflui, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell’ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
-i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da: produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana o animale (ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.) nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento che provengono dal contraente;
-responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti ferma l’azione di rivalsa spettante alla società nei confronti dei terzi responsabili;
-responsabilità civile per i danni derivanti all’Assicurato dall’esistenza e dall’esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione diversa da quella farmacologica, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l’attività.
- Sono equiparati all'Assicurato a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture e organizzazioni e/o Società collegate e/o controllate dall’Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato.
39. Altre precisazioni:
a) Sono compresi in garanzia i danni provocati dagli studenti tutti iscritti ai corsi pre e post-laurea tirocinanti e studenti di scambio rientranti nelle attività istituzionali dell’ente che si trovino:
- nell’ambito dell’Università sia per ragioni di studio sia durante l’attività sportiva o ricreativa;
- fuori dall’ambito dell’Università, quando svolgono attività per conto dell’Università stessa;
- che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti o società vari in genere per ragioni di studio in qualsiasi paese del mondo.
Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi tra di loro. Si intendono inoltre compresi i danni a cose che gli studenti e le figure di cui sopra, possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all’Università anche di proprietà di terzi. Per gli studenti delle scuole superiori partecipanti a stage, la garanzia deve valere sia per l’attività didattica, sia per tutte le attività illustrate nel programma dello stage, comprese le attività ricreative, sia durante la permanenza presso gli alloggi.
b) È compresa la responsabilità civile professionale derivante a termini di legge a tutti gli specializzandi, tirocinanti pre e post-laurea, dottorandi ecc. nelle varie discipline e facoltà universitarie limitatamente all’attività svolta all’interno e/o per conto dell’Università o, se svolta all’esterno, esclusivamente dietro autorizzazione o mandato della Contraente riscontrabile da documentazione ufficiale da esibire a richiesta della Società. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
c) La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti di Ateneo, compreso, ove previsto, l’eventuale tirocinio clinico professionalizzante:
- Neolaureati, Professori in genere;
- Aspiranti studenti universitari;
- Volontari o associazioni di volontariato;
- Obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- Studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle leggi in materia;
- Borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti in genere ammessi a frequentare le strutture del contraente a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o master formativi, di orientamento, di specializzazione, di ricerca e/o perfezionamento previsti dalle leggi vigenti, regolamenti, convenzioni in genere e simili;
- Tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- Laureati e/o diplomati dell’Università che svolgono attività ai sensi dell’art. 18 della legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. 142/98;
- Titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30
dicembre 2010 n. 240;
- Soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage;
- Persone portatrici di handicap anche presso, a titolo esemplificativo e non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private.
- Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
- Studenti delle varie facoltà che per disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso Aziende o Enti terzi;
- Specializzandi ad eccezione, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.lgs. 368/99 e ss.mm.ii, dei medici
in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie;
- Studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali;
- Appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell’ambito dell’Università;
- Tutti coloro della cui opera il Contraente si avvale nell’esercizio della propria attività compresi i cultori della materia.
d) Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell’Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private, ecc.
ART. 5 – ULTERIORI ESTENSIONI SPECIALI DI GARANZIA
Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo
art. 6 “esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.
40. Dispersione di acque: l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;
41. Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti: per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
42. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l’applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.
43. Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale e ricreativo, compresa la responsabilità civile personate dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e morte e /o danneggiamenti a cose; dalla responsabilità derivante dai servizi che I ‘Assicurato debba erogare, presso il domicilio di tutti con suo personate dipendente e/o collaboratori anche convenzionati; dalla responsabilità derivante dall’organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'Assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e dalla gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e /o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezione e prove pratiche per l’assunzione di personale; dalla responsabilità civile per i danni derivanti dal servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta nelle aree di pertinenza del Contraente, sono compresi i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada; son esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori.
44. Proprietà, uso e custodia animali e cani
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e/o uso e/o custodia di cani e di altri animali.
45. Rischio Informatico
La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni patrimoniali e/o danni materiali e/o danni alla persona verificatisi in relazione ai seguenti illeciti:
1) Violazione dati e informazioni riservate;
2) Violazione della sicurezza informatica;
3) Responsabilità per malware;
4) Xxxxx da interruzione o sospensione d’attività;
5) Attività multimediali;
6) Servizi di pagamento e/o incasso;
La presente estensione si intende prestata con il limite di € 100.000,00 per sinistro/anno.
ART. 6 – ESCLUSIONI
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto per i fuochi pirotecnici ed alle clausole “Servizio di vigilanza”;
5. derivanti dalla malpractice medica, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
6. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori. Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
7. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. di qualsiasi natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte,
dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
12. derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
13. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “installazione o manutenzioni- lavori in economia” nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola “farmacie e smercio prodotti in genere”;
14. derivanti da violazione dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori –
ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
15. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l’assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.
ART. 7 – QUALIFICA DI TERZO
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi gli studenti di ogni ordine e grado, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
ART. 8 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni della Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 4 – GESTIONE DEI SINISTRI
ART. 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Ufficio competente del Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 60 (sessanta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all’Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all’accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la
presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei
danni.
ART. 2 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
ART. 3 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è
inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, l’elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidate, del:
• numero del sinistro
• data di denuncia del sinistro
• data di liquidazione del sinistro
• importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
• documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
• importo da recuperare nei confronti della Contraente.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro
60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
SEZIONE 5 – MASSIMALI, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
ART. 1 – MASSIMALI
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei
seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della
Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
ART. 2 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i
danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sotto limiti, franchigie e scoperti.
Garanzia | Limiti di risarcimento per sinistro e anno | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto: | I massimali RCT/O di polizza | Nessuna franchigia |
Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza | € 2.500,00 |
Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza | Nessuna |
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti | € 250.000,00 per anno | Franchigia € 250,00 per veicolo |
Autoveicoli sotto carico/scarico | € 100.000,00 | € 200,00 |
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori | I massimali RCT | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
Condutture e impianti sotterranei e reinterro | € 15.000.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
Cose in consegna e custodia | € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
Furto | € 100.000,00 | Scoperto 10% minimo € 250,00 |
Incendio | € 1.500.000,00 | Scoperto 10% minimo € 250,00 |
Inquinamento accidentale | € 15.000.000,00 | Scoperto 10% con il minimo € 500,00 |
Interruzione e sospensione di attività | € 1.000.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 |
RC Professionale specializzandi, tirocinanti ecc. art. 4 punto 39 lett. b) | € 2.500.000,00 per sinistro e annualità assicurativa | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 e massimo € 5.000,00 |
Privacy | € 200.000,00 | Nessuna |
Danni da Rimozione autoveicoli | € 25.000,00 | € 250,00 per veicolo |
Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura) | € 100.000,00 | Scoperto 10% con il limite di € 500,00 a sinistro |
Garanzia | Limiti di risarcimento per sinistro e anno | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Rigurgito di fogne e allagamenti (con rottura) | € 100.000,00 | Scoperto 10% con il limite di € 250,00 a sinistro |
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 | Scoperto 10% con il minimo € 1.500,00 |
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 | Franchigia € 500,00 |
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
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