DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: LE AZIONI INTRAPRESE A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: LE AZIONI INTRAPRESE A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
I
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G
Deliberazione 26 ottobre 2015, n. 9/2015/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF: LE AZIONI INTRAPRESE A SEGUITO DELLE DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI
magistrato relatore: Xxxxxxx Xxxxxxx
SOMMARIO
Pag. Deliberazione .............................................................................................................. 7
* * *
Relazione .................................................................................................................... 13
1. Premessa ................................................................................................................. 15
2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari .................. 16
3. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione ..................................... 23
4. Il miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei
dati ............................................................................................................................. 27
5. Le problematiche nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo ........................................................................................... 28
6. La mancata soluzione di varie criticità ..................................................................... 30
* * *
ALLEGATI
Allegato n. 1 - Deliberazione 31 ottobre 2014, n. 14/2014/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
Allegato n. 2 - Deliberazione 18 dicembre 2013, n. 14/2013/G. Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 9/2015/G
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
Adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate del 1° ottobre 2015
* * *
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa;
vista la deliberazione della Sezione n. 14/2014/G, adottata nell’adunanza del 9 ottobre 2014, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate;
visto l’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con cui, ad integrazione dell’art. 3,
c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzialmente adottate in esito ai controlli effettuati;
vista la relazione, Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti, presentata dal consigliere Xxxxxxx Xxxxxxx;
vista l’ordinanza in data 17 settembre 2015, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il I e il II collegio e il collegio per il controllo sulle entrate per l’adunanza del 1° ottobre 2015, al fine della pronuncia sulle misure consequenziali adottate in argomento;
vista la nota n. 3712 del 18 settembre 2015, di trasmissione della relazione, a cura del servizio di segreteria per le adunanze, ai seguenti uffici:
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari generali, le autonomie e lo sport;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
- Ministero dell’interno, Gabinetto del Ministro;
- Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;
- Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
- Ministero dell’interno, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Gabinetto;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
- Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gabinetto;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Organismo indipendente di valutazione della
performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero della salute, Gabinetto;
- Ministero della salute, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
- Ministero della salute, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Gabinetto;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Gabinetto;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato generale;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale bilancio;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Organismo indipendente di valutazione della performance;
- Ufficio centrale del bilancio;
- Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo;
- Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti;
- Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), Direzione territorio e promozione dello sport, Ufficio riconoscimento organismi sportivi;
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale;
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro;
- Associazione nazionale comuni italiani (Anci);
- Istituto per la finanza e l’economia locale;
- Associazione italiana fundraiser;
- Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato;
- Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato;
- Istituto italiano della donazione;
- Forum nazionale del terzo settore; udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
intervenuti, in rappresentanza delle amministrazioni convocate:
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari generali, le autonomie e lo sport, Ufficio per lo sport, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
- per la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, funzionaria, e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, funzionario;
- per il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, Ufficio programmazione finanziaria, analisi economico-finanziaria e attività contrattuale, il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dell’economia e delle finanze, Organismo indipendente di valutazione della
performance, la dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxx, funzionaria;
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, funzionaria;
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Divisione I, Affari generali e gestione amministrativo- contabile delle risorse finanziarie, il xxxx. Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, direttore generale, e la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero della salute, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Organismo indipendente di valutazione della performance, il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, presidente, e il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
- per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
- per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale bilancio, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e la dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, funzionaria;
- per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, dirigente, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionaria;
- per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti, Ufficio del direttore centrale, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente, la dott.ssa Xxxx Xx Xxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, dirigente, ed il dott. Xxxxx Xxxx, funzionario;
- per il Comitato olimpico nazionale italiano, il dott. Xxxxx Xx Xxxx, segretario generale, e la dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, responsabile dell’Ufficio riconoscimento organismi sportivi;
- per l’Istituto per la finanza e l’economia locale, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, funzionaria;
- per la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, presidente;
- per l’Istituto italiano della donazione, la dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxxx, segretaria generale;
viste le memorie dell’Agenzia delle entrate n. 120539 del 23 settembre 2015, nota prot. n. 3729 del 23 settembre, e del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, n. 20058 del 28 settembre 2015, nota prot. n. 3782 del 29 settembre 2015, riguardanti i temi trattati nella relazione;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate dal collegio in camera di consiglio, la relazione concernente la Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le azioni intraprese a seguito delle deliberazioni della Corte dei conti.
La presente deliberazione e l’unita relazione sono inviate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c. 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’art. 3, c. 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a cura della segreteria della Sezione:
- alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- alle amministrazioni convocate per l’adunanza;
- alle Sezioni riunite in sede di controllo.
Le amministrazioni interessate:
comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 1, c. 172, della legge n. 266/2005;
adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, della legge n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati.
Il relatore Il presidente
x.xx Mezzera x.xx D’Auria
Depositata in segreteria il 26 ottobre 2015 La dirigente
x.xx Troccoli
RELAZIONE
1. Premessa.
La relazione Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate (all. n. 1), approvata con la deliberazione
n. 14/2014/G del 9 ottobre 2014 e pubblicata il 31 ottobre 20141, ha rilevato elementi di debolezza nella normativa e nella gestione dell’istituto che impongono valutazioni ed iniziative da parte dei molti soggetti coinvolti.
In particolare, la Corte ha richiesto una più rigorosa selezione dei beneficiari, nonché un maggiore e più incisivo controllo sugli intermediari, ravvisando, inoltre, la necessità di maggiore trasparenza e pubblicità, mediante diffusione sulla rete web di un unico elenco annuale, con indicazione del numero dei contribuenti e del beneficio ricevuto, sottolineando i vantaggi della stabilizzazione dell’istituto e della ridefinizione dei suoi caratteri fondamentali2. Viene auspicata, inoltre, una maggiore semplificazione delle operazioni di accredito delle quote, con conseguente eliminazione dei ritardi nella loro attribuzione, la creazione di un’unica anagrafe dei beneficiari ed una più penetrante capacità di controllo sulle iscrizioni e sulle cancellazioni, attraverso anche lo strumento della pubblicazione dei bilanci secondo schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione, nonché la previsione di controlli rigorosi e di frequenti verifiche sulla gestione delle quote erogate.
Il Ministero dell’economia e delle finanze si è impegnato nell’individuazione “di misure normative volte ad assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille dell’Irpef (…). In particolare, si intendono individuare le finalità e le attività in favore delle quali la quota è destinabile, nonché i criteri per impedire l’eccessiva frammentazione degli interventi, i soggetti destinatari ed i requisiti necessari per accedere al beneficio, le modalità di rendicontazione dell’utilizzo delle somme ricevute, gli obblighi a carico dei beneficiari e le relative sanzioni, le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi dal riparto, distinti per categoria, con indicazione delle scelte e degli importi assegnati nonché
1 xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/_xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_xxxxx/ 2014/delibera_14_2014_g.pdf
2 Quali: l’individuazione dei soggetti beneficiari, l’eliminazione del tetto di spesa, l’aumento della soglia minima del contributo erogabile, nonché l’individuazione di strumenti di riequilibrio per garantire il soddisfacimento di bisogni che stentano a trovare adeguata rappresentanza.
dei rendiconti trasmessi. E’ tuttora in corso l’attività istruttoria volta ad individuare dette misure”3.
Il monitoraggio sulle misure consequenziali ha fatto emergere, in particolare: a) rilevanti anomalie sul comportamento di alcuni intermediari; b) l’avvenuta stabilizzazione dell’istituto, senza, peraltro, una razionalizzazione dello stesso; c) un miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei dati; d) la presenza di problematiche significative nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. Le numerose anomalie riscontrate nei comportamenti degli intermediari.
Su impulso della Corte dei conti, l’Agenzia delle entrate ha intrapreso un’attività di audit sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse; infatti, alcuni enti che fruiscono del 5 per mille gestiscono direttamente centri di assistenza fiscale (Caf) o hanno stretti vincoli con taluni intermediari.
L’esito delle attività poste in essere finora, ancora limitate, risulta significativo4: “Ad oggi, sono stati conclusi 73 degli interventi di vigilanza programmati. Nel corso dei controlli
3 Nota n. 47750 dell’11 dicembre 2014 della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
4 Con nota n. 86341 del 25 giugno 2015, l’Agenzia riferisce di aver posto “in essere, per il 2014, un’azione coordinata e sinergica sull’intero territorio nazionale, focalizzata nei confronti di alcuni Caf per i quali, in base agli elementi informativi a disposizione, emergessero dati significativi in relazione ai seguenti fattori di rischio:
- presenza, sui siti web dei Caf, di inviti diretti a destinare il 5 per mille a determinati beneficiari; - esistenza di ‘collegamenti’ tra il Caf e i potenziali beneficiari delle scelte in oggetto (quali, ad esempio, quelli derivanti dall’essere espressione della medesima realtà associativa o eventuali rapporti tra i componenti degli organi sociali del Caf e i soggetti beneficiari); - eventuali segnalazioni relative a irregolarità nella gestione delle scelte in argomento. Per i Caf potenzialmente a rischio in base ai fattori suddetti, con riferimento alle ultime annualità disponibili, l’Agenzia ha analizzato i seguenti dati relativi alle scelte del 5 per mille: - numero di ‘scelte’ effettuate dagli utenti del Caf; - numero di ‘scelte’ effettuate dagli utenti del Caf a favore del beneficiario ad esso ‘collegato’; - numero totale di ‘scelte’ che risultino effettuate sull’intero territorio nazionale a favore del suddetto beneficiario; - importi del 5 per mille attribuiti al beneficiario in base alle scelte espresse dagli utenti del Caf; - totale degli importi del 5 per mille complessivamente attribuiti al beneficiario. Dall’analisi dei suddetti dati, è emerso quanto segue: - l’aumento costante del numero delle scelte del 5 per mille effettuate dai contribuenti assistiti dai Caf selezionati; - l’aumento del numero delle scelte specifiche del 5 per mille a favore delle associazioni collegate ai Caf selezionati; - una significativa percentuale di contribuenti assistiti dai Caf selezionati che hanno devoluto il 5 per mille a favore delle onlus collegate agli stessi Caf; - le scelte provenienti dagli utenti dei Caf rappresentano una percentuale molto significativa (in alcuni casi, la quasi totalità) di quelle complessive a favore dei beneficiari ad essi ‘collegati’. In esito alla suddetta analisi, sono stati, quindi, selezionati i Caf indicati nella tabella che segue, con accanto le associazioni che sono risultate ad essi ‘collegate’, che sono stati sottoposti, nel 2014, a nuovi e specifici controlli, in merito alle modalità di gestione delle scelte sulla destinazione del 5 per mille dell’Irpef.
svolti, sono emerse le irregolarità di seguito indicate. 1) Trasmissione di scelte relative alla destinazione del 5 per mille difformi dalla volontà del contribuente. A tale irregolarità, è riconducibile la seguente casistica: - il contribuente ha espresso una scelta, ma il Caf non ha trasmesso alcuna scelta con riferimento allo stesso contribuente; - il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, ma il Caf ha trasmesso una scelta; - il contribuente ha espresso una scelta, ma il Caf ne ha trasmesso una diversa. Tali irregolarità sono state rilevate
Caf | onlus /associazioni collegate |
Caf Mcl | Movimento cristiano lavoratori |
Caf Acai | onlus Acai |
Caf Serv. Base | Rete Iside onlus |
Caf Xxxxx | Xxxxx onlus |
Caf Acli | Acli |
Scopo dei controlli. I controlli, in aggiunta a quelli già ordinariamente svolti sul corretto adempimento degli obblighi previsti in materia (ad es., conservazione delle schede recanti le scelte effettuate dai contribuenti), sono stati finalizzati a: - rilevare eventuali ingerenze da parte del Caf nel processo decisionale dell’utente che ne limitino l’autonomia nella effettuazione della scelta in argomento; - individuare eventuali comportamenti fraudolenti, posti in essere nell’ambito dell’attività di assistenza fiscale, volti a procurare un indebito vantaggio economico a un determinato beneficiario; - evidenziare eventuali criticità nello svolgimento delle attività correlate al processo in esame. Piano e metodologia di controllo. Con direttiva prot. n. 85842 del 26 giugno 2014, l’Agenzia ha fornito alle direzioni regionali un piano di interventi mirati a controllare le modalità di gestione, da parte dei Caf, delle scelte della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’Irpef. Per i Caf in questione, il piano di interventi ha fornito alle strutture regionali di audit il numero e la tipologia di struttura da controllare, i riscontri da effettuare, nonché le modalità operative da adottare. In particolare, sono stati previsti 78 interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali di cinque tra i Caf individuati centralmente come ‘a rischio’ di irregolarità per la gestione delle scelte in oggetto. Considerata l’articolazione territoriale dei Caf selezionati e la necessità di organizzare un controllo diffuso su tutto il territorio nazionale, come già evidenziato, sono stati definiti il numero di interventi da svolgere da parte di ciascuna struttura regionale di audit nell’anno e la tipologia di struttura da controllare. Presso le strutture selezionate, si è proceduto, pertanto, all’analisi delle modalità operative seguite per l’acquisizione delle scelte operate dai contribuenti, verificando, in particolare: - se la struttura abbia predisposto, per i propri operatori, istruzioni o direttive al riguardo; - se queste ultime siano state osservate e risultino conformi a quelle definite dall’Agenzia delle entrate nelle circolari annuali sull’assistenza fiscale. Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato verificato che non siano state previste o poste in essere forme di ingerenza nel processo decisionale dei contribuenti assistiti o, comunque, modalità di gestione delle scelte in argomento non conformi al dettato normativo; se necessario, tale riscontro è stato effettuato anche nell’ambito dell’area riservata del sito del Caf, chiedendo ad un operatore autorizzato di accedere con le proprie credenziali; - l’eventuale presenza, nei locali ove viene svolta l’assistenza fiscale, di pubblicità diretta ad incentivare la scelta del 5 per mille per l’associazione collegata al Caf; - la presenza, nelle funzionalità degli applicativi informatici usati dal Caf per elaborare le dichiarazioni e creare i file da inviare telematicamente all’Agenzia, di eventuali automatismi volti alla trasmissione di dati diversi da quelli indicati dal contribuente nel modello consegnato al Caf o che possano prefigurare possibili forme di ingerenza incompatibili con il corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale; tale esame è stato svolto attraverso l’elaborazione di una dichiarazione simulata da operatori del Caf dallo stesso designati. Nel corso dei controlli, si è proceduto, inoltre, a selezionare un adeguato campione di schede relative alla scelta della destinazione del 5 per mille, al fine di verificare che:
1) le schede recanti una scelta, in particolare quella a favore delle associazioni ‘collegate’ ai Caf, siano effettivamente state sottoscritte dai contribuenti; 2) quanto indicato dal contribuente nel mod. 730-1 corrisponda a quanto riportato nel prospetto di liquidazione elaborato dal Caf; 3) in caso di schede prive di scelta, risulti correttamente trasmessa all’Agenzia l’informazione circa la mancata effettuazione della scelta in parola (rilevabile, nel 2014, dalla ricevuta telematica della dichiarazione del contribuente, tramite l’applicativo ‘abilitazioni servizi telematici’). Considerato che le predette ricevute non recano l’indicazione dei beneficiari delle scelte effettuate, il riscontro circa la corrispondenza tra le scelte espresse dai contribuenti nelle schede in argomento e quanto trasmesso dai Caf all’Agenzia è stato effettuato confrontando i dati acquisiti dalle strutture di audit regionali in sede di vigilanza con quelli forniti da Sogei”.
confrontando il contenuto delle schede per esprimere le scelte in questione, conservate dai Caf, e i dati che risultano trasmessi telematicamente all’Agenzia. Gli interventi di vigilanza svolti hanno consentito di rilevare che, nel 3,7 per cento dei casi esaminati, le scelte del contribuente non risultano trasmesse correttamente dal Caf. Al riguardo, va precisato che, per uno dei Caf controllati (Caf Acai), tale percentuale, pari a 9,3 per cento, appare particolarmente significativa, mentre per gli altri Caf oscilla tra il 2,4 per cento e il 3,3 per cento. Occorre rilevare che, nella maggior parte dei casi di trasmissione di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti, le scelte riportate nel prospetto di liquidazione elaborato dal Caf (mod. 730-3) e consegnato al contribuente sono conformi a quelle espresse da quest’ultimo nel mod. 730-1. Questo dato induce due considerazioni: - l’irregolarità è avvenuta in fase di trasmissione delle dichiarazioni e non in quella di elaborazione delle stesse; tale circostanza dovrà essere oggetto di analisi e approfondimenti nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx legali dei Caf, al fine di verificare, tra l’altro, se sia possibile, in tale fase, un’alterazione non intenzionale del dato in argomento; - i contribuenti, ai quali è stato consegnato un mod. 730-3 recante scelte conformi a quelle indicate nel 730-1, non hanno potuto rilevare alcuna irregolarità nell’operato del Caf. Va rilevato che, nell’8,2 per cento delle irregolarità in argomento (scelta non espressa, ma trasmessa; scelta espressa, ma non trasmessa correttamente), le scelte erroneamente trasmesse sono a favore dei beneficiari ‘collegati’ al Caf, individuati in fase di selezione. Per quanto riguarda l’irregolarità indicata nelle successive tabelle riepilogative come ‘scelta non espressa ma trasmessa’, va precisato che la stessa comprende sia i casi in cui il contribuente non ha compilato la scheda per la scelta in argomento che quelli in cui il mod. 730-1, conservato dal Caf, recava solo l’indicazione del codice fiscale del beneficiario, ma non la firma del contribuente nell’apposito xxxxxxxx0. Al riguardo, va evidenziato che, nella maggior parte di questi casi, il mod. 730-3 elaborato dal Caf è conforme al mod. 730-1 dallo stesso conservato. In merito alle irregolarità in esame, gli operatori dei Caf, nel corso degli accessi, hanno dichiarato, nella maggior parte dei casi, che le difformità rilevate sono state causate da errori di digitazione in fase di elaborazione o da richieste di modifica delle scelte formulate verbalmente dai contribuenti successivamente alla consegna della scheda
5 Per esercitare la scelta in argomento, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro relativo alla finalità prescelta ed, eventualmente, indicare il codice fiscale del soggetto specifico cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell’Irpef.
compilata6. Tali circostanze saranno oggetto di approfondimenti nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx legali dei Caf, in contraddittorio con i rappresentati dei centri. 2) Mancata conservazione delle schede relative alle scelte. Un dato significativo, ai fini dell’analisi della situazione, è quello relativo alla mancata conservazione, da parte del Caf, delle schede recanti la scelta del contribuente, rilevata nel 5,2 per cento dei casi esaminati. Tale comportamento, in violazione di quanto disposto dall’art. 16, c. 1, lett. d), d.m. n. 164/1999, di fatto, ha reso impossibile, nei casi in questione, il riscontro circa la corretta trasmissione delle scelte espresse. Si segnala come, nell’11,6 per cento delle irregolarità in argomento (mancata conservazione del mod. 730-1), è stata trasmessa una scelta per la destinazione del 5 per mille a favore dell’associazione collegata al Caf. 3) Presenza di materiale pubblicitario relativo a potenziali beneficiari delle scelte. Nel 27 per cento degli interventi di vigilanza, è stata riscontrata la presenza, nei locali destinati all’assistenza, di manifesti pubblicitari o di volantini volti ad orientare le scelte dei contribuenti a favore di determinati beneficiari. Nella maggior parte dei casi, il predetto materiale era volto ad incentivare le scelte a favore di beneficiari individuati come ‘collegati’ al Caf in fase di selezione. 4) Xxxxxxxxx nel processo decisionale del contribuente. Nel 9,1 per cento degli interventi di vigilanza, è stata rilevata un’attività di indirizzo della scelta del contribuente da parte degli operatori del Caf. Con particolare riferimento ad uno dei Caf controllati, è stato rilevato che, in una nota riguardante la campagna di assistenza fiscale 2014, il Caf stesso ha sollecitato gli operatori delle sedi periferiche a consigliare ai contribuenti di devolvere il 5 per mille dell’Irpef all’associazione ad esso collegata e l’8 per mille a favore della Chiesa cattolica. Negli altri casi, gli operatori del Caf hanno dichiarato di indirizzare a favore di un determinato beneficiario le scelte dei contribuenti che chiedono indicazioni in merito. Tale comportamento non è sempre adottato dagli addetti all’assistenza su indicazione del Caf, ma, a volte, è frutto di iniziativa personale e volto a favorire beneficiari collegati, a vario titolo, agli stessi operatori7. Tale circostanza evidenzia i rischi derivanti da possibili collegamenti di soggetti beneficiari non solo con il Caf, ma anche con i singoli
6 Secondo quanto affermato dagli operatori del Caf in sede di vigilanza, i casi di mancata sottoscrizione del modello 730-1 sarebbero dovuti al comportamento del contribuente che, nell’impossibilità momentanea di recarsi al Caf, avrebbe richiesto, per le vie brevi, di indirizzare la scelta a favore di un determinato beneficiario e che, poi, non avrebbe mantenuto l’impegno assunto di recarsi a sottoscrivere la scelta del 5 per mille.
7 Nel corso di un accesso presso un centro di raccolta operante a Brescia, è stato riscontrato che il 40 per cento dei contribuenti compresi nel campione esaminato hanno devoluto il 5 per mille ad una società cooperativa sociale, Ter.se.o., con sede a Torre Annunziata (Na). Al riguardo, il responsabile della struttura ha ammesso di consigliare di optare per la suddetta società ai contribuenti che gli richiedono un’indicazione in merito.
addetti all’assistenza operanti presso le sedi operative del Caf stesso (che possono essere centinaia, distribuite su tutto il territorio nazionale)8. I dati relativi agli esiti dei controlli svolti sono sintetizzati nelle tabelle di seguito riportate9:
schede controllate | tipologia di irregolarità | totale irregolarità | ||||
trasmissione di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti | mancata conservazione delle schede relative alle scelte | |||||
numero | numero | % | numero | % | numero | % |
7.940 | 318* | 4 | 528 | 6,6 | 846 | 10,6 |
*di cui, 94 (1,2 per cento) scelta espressa ma non trasmessa, 105 (1,3 per cento) scelta non espressa ma trasmessa (di cui, 40 mod. 730-1 non compilato e 65 mod. 730-1 compilato ma non sottoscritto) e 119 (1,5 per cento) scelta espressa ma non trasmessa correttamente.
irregolarità a favore di associazioni/onlus collegate al Caf | tipologia di irregolarità | ||||
trasmissione di scelte non conformi alla volontà espressa dai contribuenti | mancata conservazione delle schede relative alle scelte | ||||
numero | % | numero | % | numero | % |
159 | 18,7 | 56* | 17,6 | 103 | 19,5 |
*di cui, 40 scelta non espressa ma trasmessa e 16 scelta espressa ma non trasmessa correttamente.
interventi di vigilanza svolti | tipologia di irregolarità | totale irregolarità | ||||
presenza di materiale pubblicitario | ingerenza nel processo decisionale | |||||
numero | numero | % | numero | % | numero | % |
71 | 19 | 26,7 | 6 | 8,4 | 25 | 35,2 |
Dall’analisi dei dati finora rilevati in sede di vigilanza, emergono alcuni elementi di riflessione. 1) Collegamenti tra Caf e soggetti beneficiari del 5 per mille. Il collegamento, a
8 Al fine di individuare il fenomeno in esame, si è rivelata utile l’analisi dei dati disponibili attraverso il cruscotto Caf. Tale applicativo, in sperimentazione dal 2014, consente di monitorare il comportamento degli utenti di ciascun Caf, rendendo disponibili i seguenti dati: - numero di scelte della destinazione del 5 per mille dell’Irpef effettuate dagli utenti del Caf; - numero e percentuale di utenti del Caf che non hanno effettuato la scelta; - distribuzione delle scelte degli utenti del Caf tra i vari beneficiari; in particolare, viene evidenziato il numero e la percentuale di utenti del Caf che hanno optato a favore di ciascun beneficiario, il numero totale di ‘scelte’ che risultino effettuate sull’intero territorio nazionale a favore dello stesso beneficiario e la percentuale di scelte operate dagli utenti del Caf a favore di ciascun beneficiario sul totale di tali scelte. Con riferimento al caso specifico, di cui alla precedente nota, il cruscotto ha evidenziato che, per l’annualità 2011, il 100 per cento delle scelte a favore dell’associazione Ter.se.o. provenivano dallo stesso Caf e, per l’anno 2012, la predetta percentuale è pari al 98,3 per cento.
9 Tali dati sono stati modificati, rispetto agli originari, dalla nota n. 120539 del 23 settembre 2015 dell’Agenzia delle entrate.
vario titolo, tra Caf e soggetti beneficiari delle scelte in argomento non è fenomeno infrequente. Nel 2014, quando è stata avviata l’attività di controllo in argomento, la scrivente aveva rilevato che, sui siti internet di sedici Caf, erano presenti inviti a destinare la scelta del 5 per mille a determinati beneficiari o, comunque, link di collegamento ai siti dei predetti soggetti. In tali casi, è emerso che, spesso, Caf e beneficiari delle scelte in argomento sono espressione della medesima realtà associativa. L’attività di vigilanza ha, inoltre, evidenziato collegamenti tra singoli addetti all’assistenza fiscale operanti presso le sedi operative del Caf e soggetti beneficiari del 5 per mille. Quanto sopra comporta una situazione di vantaggio per i beneficiari, nei casi in cui venga svolta a loro favore un’attività di indirizzo delle scelte, attraverso locandine pubblicitarie ovvero attraverso veri e propri suggerimenti da parte degli operatori del Caf. Va, inoltre, rilevato che il ‘collegamento’, non infrequente, tra i soggetti possibili destinatari delle scelte in argomento e gli intermediari fa sì che possa sussistere un rischio di alterazione delle scelte espresse dal contribuente. Finora, dai dati disponibili attraverso il cruscotto Caf, sono emersi quattordici casi in cui le scelte provenienti dagli utenti dei Caf nelle ultime due annualità disponibili rappresentano una percentuale superiore al 48 per cento delle scelte complessive a favore dei beneficiari ad essi ‘collegati’. Al riguardo, va, comunque, considerato che, spesso, i contribuenti che si rivolgono ad un determinato Caf per l’assistenza fiscale hanno orientamenti politici, religiosi o, più in generale, ‘culturali’ in linea con quelli delle associazioni ad esso collegate. 2) Assenza di adeguate misure di controllo da parte del Caf. I Caf controllati non risultano aver posto in essere adeguate misure di controllo sul processo di gestione delle scelte in argomento per evitare errate trasmissioni dovute a imperizia o incuria, intenzionali alterazioni delle stesse poste in essere da singoli operatori, ingerenze nel processo decisionale del contribuente e, in generale, per garantire il corretto svolgimento delle attività correlate alla gestione di tali scelte, in conformità alle disposizioni normative e di prassi vigenti. 3) Possibilità di controllo da parte del contribuente. Ai sensi dell’art. 16 del d.m. n. 164/1999, i centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia del mod. 730 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione. In quest’ultimo, sono indicate le scelte del 5 e dell’8 per mille espresse dal contribuente. Va evidenziato, tuttavia, che le scelte in argomento, indicate nel mod. 730-3, sono modificabili dall’intermediario nella successiva fase di trasmissione e, pertanto, potrebbero non coincidere con quelle effettivamente trasmesse all’Agenzia. Quanto sopra evidenzia che il contribuente non può esercitare un effettivo controllo sulla
corrispondenza delle opzioni esercitate nel mod. 730-1 con quelle successivamente trasmesse all’Agenzia. Come già nel 2014, anche per l’anno in corso è stata avviata una specifica attività di vigilanza sul processo di gestione delle scelte in oggetto da parte dei Caf. Al riguardo, con nota n. 53379 del 17 aprile 2015, l’Agenzia ha diramato alle direzioni regionali un piano di controlli che, rispetto a quello realizzato nell’anno precedente, prevede un incremento sia del numero di Caf da sottoporre a vigilanza che del numero di interventi da svolgere a cura delle strutture regionali di audit10. Al fine di procedere ad una selezione mirata dei Caf da sottoporre a controllo, l’Agenzia ha ritenuto particolarmente significativa l’analisi dei dati aggregati relativi alle scelte del 5 per mille trasmesse dai diversi Caf, disponibili attraverso l’applicativo ‘cruscotto dei Caf’, attualmente in sperimentazione. L’utilizzo di tale applicativo ha consentito di individuare i casi in cui la particolare numerosità, in valore assoluto e percentuale, delle scelte trasmesse dal Caf a favore di un determinato beneficiario suggeriscono l’opportunità di effettuare interventi di vigilanza per verificare la corretta gestione del processo in argomento”11 12.
L’Agenzia delle entrate ha, in prossimità dell’adunanza del 1° ottobre, fornito dati più aggiornati, che rendono ancora più problematica la vicenda. Infatti, “il 45,9 per cento delle irregolarità riscontrate nel corso dei controlli presso il Caf Mcl ha riguardato le scelte effettuate a favore dell’associazione ‘collegata’ al Caf; questo dato ha comportato, rispetto alla precedente analisi, l’innalzamento al 18,7 per cento della percentuale complessiva di irregolarità a favore delle associazioni ‘collegate’ ai Caf controllati”13.
Inoltre, nell’adunanza del 1° ottobre 2015, la stessa Agenzia ha confermato la volontà di approfondire i controlli sui Caf, dichiarando che, una volta completata l’attività di indagine in corso, provvederà, sussistendone i presupposti, ad informarne la competente autorità giudiziaria.
Nella medesima adunanza, l’Agenzia ha ritenuto, altresì, tecnicamente praticabile la possibilità di consentire ai contribuenti stessi di controllare in prima persona - attraverso il ‘cassetto fiscale’ telematico - le preferenze manifestate, anche in considerazione del fatto che
10 Il piano prevede lo svolgimento, entro il 30 ottobre, di 160 interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali di sette Caf, dislocate su tutto il territorio nazionale.
11 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
12 Nei casi selezionati, le scelte provenienti dagli utenti dei Caf rappresentano una percentuale molto significativa delle scelte complessive a favore dei beneficiari ad essi ‘collegati’(dal 49 al 97 per cento).
13 Nota n. 120539 del 23 settembre 2015.
i soggetti dotati di accesso telematico alla propria posizione fiscale sono destinati ad accrescersi notevolmente in un prossimo futuro.
L’Agenzia riconosce, infine, anche tecnicamente fattibile l’abbandono del collegamento della scelta con la dichiarazione fiscale.
In merito al comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro “non è a conoscenza di eventuali ingerenze poste in essere nell’attività di assistenza fiscale nelle decisioni del contribuente in merito al destinatario del 5 per mille”14.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “concorda sulla necessità di vigilare sull’operato degli intermediari, affinché sia esclusa ogni possibile interferenza sulla libera scelta del contribuente15.”
3. La stabilizzazione dell’istituto senza la sua razionalizzazione.
Si è appena avuta la stabilizzazione dell’istituto; infatti, l’art. 1, c. 154, l. 23 dicembre 2014, n. 190, ha confermato l’applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille “relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente”, trasformando il contributo da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento. Lo stesso articolo ha autorizzato la spesa di 500 milioni annui, “a decorrere dall’anno 2015”, prevedendo che le “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo”.
Tuttavia, la stabilizzazione non ha ridefinito le caratteristiche dell’istituto16, demandando “ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (alla data della
14 Nota n. 6056 del 22 maggio 2015.
15 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
16 Anche l’Agenzia delle entrate rileva che la “legge di stabilità 2015, nel confermare, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, le disposizioni relative al riparto del 5 per mille contenute nell’art. 2, cc. da 4 novies a 4 undecies del d.l. n. 40/2010, e nel d.p.c.m. 23 aprile 2010, ha trasformato il contributo in una forma stabile di finanziamento, senza alcuna modifica delle finalità e delle tipologie dei soggetti destinatari”(nota n. 86341 del 25 giugno 2015), confermando le finalità e le tipologie dei beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. Critico, in tal senso, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, secondo cui, nonostante l’avvenuta stabilizzazione dell’istituto, “ad oggi, le categorie di enti che possono accedere al
presente in corso di predisposizione) la definizione di modalità uniformi di redazione dei rendiconti da parte delle organizzazioni, relativamente all’utilizzo di tutte le somme ricevute, prevedendo il recupero delle risorse nei casi di mancata rendicontazione. Inoltre, attraverso il medesimo d.p.c.m., si prevede di rafforzare la pubblicità, sui siti internet delle diverse amministrazioni competenti nella erogazione delle risorse, degli elenchi dei soggetti beneficiari e dei relativi rendiconti trasmessi. Per altro verso, il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e del servizio civile universale, presentato dal Governo nell’agosto del 2014 e attualmente all’esame del Senato (AS 1870), annuncia importanti novità in materia di 5 per mille, attraverso una riforma strutturale di questo istituto, che riguarderà, da un lato, la semplificazione e la velocizzazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi destinati agli enti beneficiari e, dall’altro, imporrà a questi ultimi una trasparenza totale sull’utilizzo delle risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicità”17.
La legislazione vigente continua, pertanto, a presentare varie criticità.
Così, benché il proliferare dei beneficiari esprima la frammentazione dei bisogni della società contemporanea, è improcrastinabile una più rigorosa selezione degli stessi, al fine di non disperdere risorse per fini impropri: i fruitori, infatti, superano, ormai, il numero di 50 mila18.
beneficio, le modalità di iscrizione, i criteri di ammissione al riparto sono quelle stabilite per il 2010 dal d.p.c.m. 23 aprile 2010. Sul punto, si osserva che la predetta norma, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ha disposto l’adozione di un d.p.c.m. dal quale siano definite le modalità di redazione del rendiconto e risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione e le modalità di pubblicazione sul sito web. Non essendo ancora adottato il predetto d.p.c.m., si auspica che ciò avvenga quanto prima. In conclusione, fatto salvo la stabilizzazione legale del contributo, non sono intervenuti, nell’ultimo periodo, cambiamenti sostanziali volti a razionalizzare e regolamentare la fruibilità dello stesso, soprattutto sul versante della trasparenza e certezza delle tempistiche delle procedure”. Secondo l’ente, la riforma migliore sarebbe quella di trasformare il contributo in agevolazione fiscale nella forma di detrazioni o deduzioni, consentendo, in questo modo, ai cittadini di cofinanziare direttamente le organizzazioni più meritevoli ed efficienti. Per lo stesso organismo, peraltro, fermo “restando l’auspicio di una selezione e continuo monitoraggio, finalizzata a contrastare l’attività di eventuali soggetti non portatori di effettivi valori sociali, la frammentazione delle organizzazioni beneficiarie non sempre è indice di poca efficienza, anzi, a differenza di grandi organismi che assorbono molto di quanto destinato in costi organizzativi e burocratici, alcune volte la capillare diffusione sul territorio consente di raggiungere gli scopi voluti dal legislatore”(nota n. 6056 del 22 maggio 2015).
17 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
18 Al fine della razionalizzazione dell’istituto, potrebbe prevedersi l’aumento della soglia minima di contributo sotto la quale questo non sia attribuito. Per il Ministero del lavoro, tuttavia, occorre “considerare che un eventuale innalzamento della soglia minima di accesso al contributo, rispetto a quella attualmente prevista, risente, ovviamente, di orientamenti e sensibilità politiche connesse anche alle dimensioni e agli ambiti di operatività delle singole organizzazioni beneficiarie. In questa prospettiva, non può essere trascurata la
Molte migliaia di onlus e di enti del volontariato ottengono un contributo inferiore ai 500 euro e molti non hanno avuto nemmeno una scelta, accentuandosi, così, la frammentazione e la dispersione delle risorse.
Inoltre, molti beneficiari, pur non avendo finalità di lucro, non producono alcun tipo di valore sociale, rivolgendosi esclusivamente ai soci o iscritti, senza rispondere a criteri di misurabilità dell’utilità sociale prodotta; numerosi sono i casi di fondazioni legate a formazioni politiche, di associazioni di categorie professionali (notai, avvocati, militari, ecc.) e di altre categorie difficilmente compatibili con la ratio dell’istituto.
Fra l’altro, l’attribuzione delle risorse in base alla stretta capacità contributiva fa sì che le organizzazioni che possono raccogliere il favore di optanti abbienti ottengano, anche con un basso numero di scelte, somme assai rilevanti.
Folto il numero di enti con un numero di scelte minime, anche di sola una o due; peraltro, alcuni di questi riescono a ottenere importi rilevanti, per il fatto di essere sostenuti da contribuenti assai facoltosi19. Ciò può produrre effetti distorsivi del sistema, rischiando di piegare un istituto di rilevanza sociale a finalità egoistiche e personali.
Infine, il notevole e costoso lavoro di controllo della rendicontazione risulta, almeno finora, poco proficuo; una più rigorosa selezione degli enti risulterebbe utile anche per assicurare una più razionale allocazione delle risorse: è nota, infatti, nel non profit, la presenza di normali attività imprenditoriali solo per ragioni di convenienza fiscale.
necessità di valutare gli oneri gestionali ed amministrativi cui sono tenute le amministrazioni, nel caso di erogazioni per importi di poco superiore alla soglia minima. Ad esempio, potrebbe valutarsi di elevare a 50 euro la soglia minima, al di sotto della quale non procedere al pagamento. Ciò consentirebbe di non penalizzare eccessivamente quelle realtà del terzo settore che ben potrebbero giovarsi anche di importi apparentemente poco significativi. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di erogare, con cadenza biennale, importi inferiori alla soglia innanzi indicata, proprio al fine di attenuare l’onere amministrativo annualmente connesso alla gestione di importi assai ridotti”(nota n. 34/0004860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese). Anche per il Ministero dell’istruzione è “auspicabile, a stabilizzazione completata dell’istituto, che vada a concretizzarsi l’aumento della soglia minima sotto la quale questo contributo non venga attribuito, come caldeggiato anche dal Ministero del lavoro e Ministero dell'interno”(nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca).
19 Spetta al legislatore, inoltre, stabilire l’opportunità di trovare adeguati strumenti di riequilibrio - come, per esempio, fissare una soglia in alto, oltre la quale gli enti perdano il beneficio della ripartizione delle quote inoptate - per garantire il soddisfacimento di bisogni che stentano a trovare adeguata rappresentanza, pur nella salvaguardia della libertà di scelta dei contribuenti. Per il Ministero del lavoro, il “punto chiama in causa scelte di carattere politico. Nella prospettiva di superare definitivamente la fase sperimentale della misura, potrebbe essere valutata la possibilità che i cittadini siano chiamati ad individuare direttamente i soggetti beneficiari, eliminando, per il futuro, la possibilità -attualmente prevista- di indicare genericamente la sola ‘categoria’ di appartenenza” (nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese).
Risulta ancora incerto se, fra i beneficiari, saranno ricompresi, per l’avvenire, anche gli istituti scolastici. Infatti, il disegno di legge, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (A.C. 2994-A), attualmente all’esame del Parlamento, “prevedeva la possibilità di destinazione del 5 per mille anche a favore delle istituzioni scolastiche, da finanziare mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, di apposito fondo con dotazione di cinquanta milioni di euro, a decorrere dall’anno 2017 (…). In sede di esame parlamentare alla Camera dei deputati, sono stati approvati una serie di emendamenti, volti alla soppressione del predetto articolo 17”20. Nel caso dell’approvazione di tale norma, l’intervenuto aumento del finanziamento da 400 a 500 milioni annui non porterebbe alcun vantaggio, dovendosi ripartire il fondo con un numero assai più cospicuo di enti.
Al fine di rendere più efficiente il sistema fino alla ridefinizione delle procedure, il Ministero dell’istruzione dichiara di aver “sviluppato, in occasione della presentazione delle domande di iscrizione per l’anno 2015, una procedura semplificata, aggiornando il proprio database con alcuni elementi che consentono l’individuazione certa dei soggetti beneficiari e tesa ad una maggiore attenzione e selezione degli stessi, quali l’associazione dell’indirizzo di posta elettronica ad un unico fruitore del servizio e il codice di iscrizione elaborato dal sistema nel corso dell’iscrizione dell’anno passato. Al riguardo (…), seppure non tutti i beneficiari risultano titolari di sito web, attraverso la menzionata procedura questa amministrazione ha avviato un processo automatico di avviso che consente di accertare che l’account di posta elettronica dei singoli iscritti risulti effettivamente attivo”21.
20 Nota n. 16159 del 22 maggio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. La scelta di inserire gli istituti scolastici tra i soggetti beneficiari del 5 per mille “va rimessa a valutazioni di carattere esclusivamente politico. La questione non si esaurisce, evidentemente, nella possibilità di determinare o meno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quanto, piuttosto, nella esatta individuazione delle caratteristiche e delle finalità delle diverse organizzazioni beneficiarie delle risorse del 5 per mille” (nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese).
21 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
4. Il miglioramento nella trasparenza e nella completezza e correttezza della diffusione dei dati.
Con riguardo alla pubblicazione sui siti istituzionali, per l’affermazione del principio di trasparenza e lealtà nei confronti dei contribuenti che partecipano attivamente alla gestione del 5 per mille, l’Agenzia delle entrate si è adeguata alle indicazioni della Corte: “a seguito delle indicazioni della Corte, nel mese di febbraio 2015, è stato pubblicato l’elenco totale degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario 2012, comprensivo degli enti in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne ha dato comunicazione in data 26 gennaio. In riferimento alla particolare modalità di effettuazione di quest’ultima scelta, si segnala che essa non è direttamente desumibile dall’Agenzia delle entrate. L’elenco totale riporta, per ciascun ente, l’indicazione delle categorie per le quali sono stati ammessi al beneficio, delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, articolati in ordine decrescente. Inoltre, nel corso del mese di aprile 2015, sul sito istituzionale dell’Agenzia, sono stati pubblicati gli elenchi, in forma aggregata, degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per le annualità precedenti all’anno finanziario 2012. In particolare, sono stati resi disponibili gli elenchi complessivi degli anni finanziari dal 2009 al 2011; gli elenchi delle restanti annualità sono in corso di elaborazione e saranno pubblicati entro il corrente mese di giugno. Infine, sempre a partire dal mese di aprile 2015, l’Agenzia delle entrate ha provveduto a migliorare il proprio sito istituzionale, rendendo più immediato ed organizzato l’accesso alle informazioni relative al contributo del 5 per mille sia per i soggetti che intendono partecipare al riparto del contributo, sia per i cittadini interessati alla conoscenza delle contribuzioni complessive. In particolare, il percorso di accesso agli elenchi è stato così semplificato: il menù di navigazione, in ogni anno finanziario, consente di accedere direttamente alla voce ‘elenchi’, nella quale i dati sono stati suddivisi in tipologie (iscritti, ammessi ed esclusi, complessivi) per una più rapida consultazione delle informazioni ricercate. L’elenco complessivo dei beneficiari presenti in una o più categorie è, inoltre, consultabile direttamente nella parte del sito dedicata al contributo accanto ad ogni anno finanziario, senza necessariamente dover entrare nelle informazioni di uno specifico anno”22.
22 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
Il Ministero dell’istruzione concorda con la necessità di “pubblicare sul sito web dell’Agenzia delle entrate gli importi aggregati degli enti beneficiari per distribuzione geografica e per totale complessivamente acquisito, al fine di fornire agli stessi un maggiore monitoraggio e controllo”23. Del resto, “la pubblicazione sulla rete internet degli elenchi annuali dei beneficiari rientra tra le materie oggetto del richiamato d.p.c.m, previsto dall’art. 1, c. 154, l. n. 190/2014”24.
5. Le problematiche nella gestione dell’istituto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Non si comprende il motivo per cui resti la preclusione di partecipazione per gli enti di diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenuto conto dei rilevantissimi tagli di bilancio che il Ministero interessato ha subito negli ultimi anni25 e che dovrebbe indurre, al contrario, così come accade per la ricerca scientifica e quella sanitaria, all’utilizzo di tali risorse a favore dello Stato e degli altri enti pubblici. Queste, invece, vengono dirottate su enti privati quasi sempre non specializzati nel campo del restauro e della conservazione, che sviluppano, peraltro, spesso, progetti di non particolare interesse per i contribuenti.
Irrazionale risulta, altresì, l’impossibilità di scelta diretta dell’ente nella scheda per l’opzione della destinazione del 5 per mille.
Tuttavia, il Ministero riferisce che “la Direzione generale bilancio, attualmente competente per la materia in oggetto, preso atto dei contenuti della deliberazione n.
23 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
24 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Per quel che concerne lo strumento informatico, il Coni prevede che “il software di gestione del ‘registro 2.0’ sarà operativo a partire da gennaio 2016 e, pertanto, a decorrere da tale data, potrà essere regolarmente alimentato dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva. Il suddetto database, oltre alla sezione documentale ed a quella anagrafica delle associazioni/società sportive, conterrà l’elenco dei tesserati - identificati dal codice fiscale che, come noto, è unico ed univoco per ciascuna persona fisica - con il dettaglio delle attività sportive svolte dagli stessi nel corso delle stagioni sportive. Ciò premesso, tutti i dati del sistema sportivo italiano di competenza del Coni - che, a mente dell’art. 7, c. 1, d.l. n. 136/2004, convertito in l. n. 186/2004, è, pur sempre, l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche - saranno, in tal modo, gestiti attraverso un unico modello informatico” (nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015).
25 Lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali lamenta che le risorse ad esso attribuite si sono ridotte, ormai, allo 0,11 per cento del bilancio statale.
14/2014/G del 30 ottobre 2014, ha elaborato e trasmesso, in data 21 luglio, un nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i cui contenuti appaiono rispondere in maniera fattiva a quanto sottolineato da codesta Corte (…). Tale schema, che recepisce anche alcune delle proposte a suo tempo avanzate dalla Direzione generale valorizzazione del patrimonio culturale, ora soppressa, prevede, infatti, l’individuazione del Ministero quale unico beneficiario e la possibilità, per il contribuente, di scegliere direttamente l’istituto del Ministero cui destinare la propria quota del 5 per mille, mediante l’indicazione del codice fiscale dell’istituto stesso. Lo schema è, attualmente, all’esame dell’Ufficio legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro”26.
In assenza della modifica sopra auspicata, la Corte ha chiesto -per motivi di trasparenza- che andasse almeno chiarito che la destinazione dei fondi è erogata solo a favore di organismi privati e non a vantaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali o di altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio culturale, come, peraltro, i cittadini sono indotti a ritenere nella compilazione della scheda del 5 per mille. L’Agenzia delle entrate riferisce che “la comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo contenente la nuova formulazione della scheda per la destinazione dei fondi alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è pervenuta alla scrivente il 12 marzo 2014, successivamente alla data di pubblicazione dei modelli dichiarativi avvenuta nel mese di gennaio 2014. Pertanto, non è stato possibile inserire la precisazione prevista in tempo utile per la predisposizione dei modelli relativi all’anno finanziario 2014, anno d’imposta 2013. La nuova indicazione del testo, comunque, è stata recepita nella modulistica relativa all’anno finanziario 2015, anno d’imposta 2014.
Nella scheda di scelta, il riquadro riporta la dicitura “finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”27.
26 Nota n. 8799 del 24 luglio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Segretariato generale.
27 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
6. La mancata soluzione di varie criticità.
a) Benché fosse stata auspicata dalla Corte una diffusione più rapida e trasparente dei dati sulle scelte dei contribuenti e, soprattutto, un’attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari, la pubblicazione dei dati riguardanti l’anno finanziario 2013, da parte dell’Agenzia delle entrate, è stata più lenta per l’anno in corso rispetto a quelli precedenti; l’Agenzia riferisce, infatti, che solo “in data 14 maggio 2015 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi con l’indicazione, per ciascun ente beneficiario, delle scelte e degli importi corredati dai dati del comune, della provincia e della regione in cui ha sede l’ente. Inoltre, è stato reso disponibile, sul sito istituzionale, anche l’elenco complessivo degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari”28. Peraltro, gli enti destinatari del contributo per le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ancora nel mese di ottobre, non sono stati inseriti, in quanto non vi è stata la comunicazione degli importi spettanti da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali.
b) La concentrazione dei pagamenti in capo ad un’unica struttura potrebbe portare alla contrazione dei tempi di attesa dell’erogazione, evitando inutili passaggi procedurali.
Secondo il Ministero del lavoro, “la possibilità di concentrare i pagamenti in capo ad un’unica struttura potrebbe essere, eventualmente, valutata nell’ambito del più generale processo di stabilizzazione e razionalizzazione dell’istituto del 5 per mille. Su un piano strettamente tecnico, potrebbe essere considerata, ai fini della semplificazione e della trasparenza delle procedure connesse alla erogazione delle risorse, la eliminazione della possibilità per i beneficiari di riscuotere mandati di pagamento in contanti presso la Banca d’Xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx”00.
Pur condividendo, in un’ottica di generale razionalizzazione del sistema, la necessità di ridurre i centri di competenza per i pagamenti, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) “auspica che il ruolo di coordinamento delle attività di analisi e di riversamento delle
28 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
29 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
quote dei comuni sia svolto dal Ministero dell’interno, soggetto da sempre istituzionalmente preposto alla erogazione delle spettanze comunali”30.
c) Sarebbe auspicabile la riunione, in una sola anagrafe, degli albi, degli elenchi e dei registri attualmente presenti ed una più penetrante capacità di controllo delle singole amministrazioni competenti sulle iscrizioni e sulle cancellazioni.
Il Ministero del lavoro riferisce che il disegno di legge delega di riforma del terzo settore “prevede che sia riorganizzato il sistema di registrazione degli enti attraverso la previsione di un registro unico, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il registro unico dovrà consentire, tra l’altro, la piena conoscibilità, su tutto il territorio nazionale, degli enti di terzo settore iscritti al suo interno”31.
L’Agenzia delle entrate si è resa disponibile, “nello spirito di collaborazione tra le amministrazioni, a fornire il dato desunto dall’anagrafe tributaria. In particolare, nel mese di febbraio 2015, a seguito di specifiche elaborazioni richieste al partner informatico Sogei s.p.a., sono stati inviati al Coni i dati degli enti iscritti al 5 per mille per l’anno finanziario 2014 nella categoria delle associazioni sportive dilettantistiche, corredati delle informazioni sulla natura giuridica. Si precisa, comunque, che il controllo sulla natura giuridica dell’ente, che ne costituisce requisito necessario per l’accesso al beneficio, per le associazioni sportive dilettantistiche è demandato al Coni in fase di ammissione o di esclusione. L’Agenzia delle entrate non effettua alcuna attività di verifica sulla sussistenza dei requisiti al contributo per tale categoria di enti”32.
Il Coni “ha sempre aderito a tutte le proposte di collaborazione promosse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, tese ad integrare, ottimizzandole, le reciproche azioni. Ha collaborato, sin dal 2014, all’accertamento della sussistenza dell’operatività delle associazioni sportive anche a ridosso dell’erogazione dei contributi relativi agli esercizi pregressi, nonostante la normativa non prevedesse tale coinvolgimento. Sono, poi, in atto contatti aventi ad oggetto lo studio congiunto di uno schema di rendiconto da proporre ai soggetti che hanno percepito il contributo del 5 per mille. Difficoltà permangono, invece, quanto alla verifica preventiva
30 Email del 7 ottobre 2015.
31 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
32 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
sulla natura giuridica dei soggetti che intendono accedere al riparto del 5 per mille iscrivendosi sul sito dell’Agenzia delle entrate. A tale riguardo, infatti, si sottolinea che, nonostante la normativa abbia individuato quali beneficiari solo ed esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, costituite nella forma di società di capitali senza scopo di lucro, che, comunque, godono del riconoscimento ai fini sportivi del Coni, se non intercettate al momento della relativa iscrizione, possono, di fatto, sfuggire ai controlli a campione di competenza del Coni. Del resto, il Coni vanta una competenza esclusiva in ambito sportivo, ma, nello stesso tempo, non ha accesso all’anagrafe tributaria, cosa, di converso, possibile all’Agenzia delle entrate. Per ovviare alla netta posizione assunta in materia dall’Agenzia delle entrate (…), il Coni ha avanzato istanza formale, in data 10 dicembre 2014, al fine di conoscere le relative indicazioni presenti in anagrafe tributaria, da trasmettere ai propri comitati regionali, che, in concreto, svolgono le verifiche. La lista, pervenuta al Coni in data 26 febbraio 2015, ha permesso di appurare che, su un totale di
8.192 soggetti iscritti nel 2014 nelle liste dell’Agenzia delle entrate, ben 303 in anagrafe tributaria risultavano possedere natura giuridica differente rispetto a quella di associazione. I comitati del Coni sono stati, pertanto, invitati ad adottare nuovi provvedimenti di esclusione, avverso i quali sono ipotizzabili ricorsi che allungheranno i tempi per la redazione delle liste definitive. I suddetti comitati del Coni, peraltro, segnalano una non completa attendibilità delle indicazioni fornite, dal momento che, a quanto pare, la natura giuridica dei soggetti stessi è inserita dagli interessati mediante codici numerici non sottoposti ad alcun controllo informatico incrociato rispetto ad altri dati salienti gestiti dall’Agenzia delle entrate e, pertanto, sono emersi errori materiali che hanno falsato l’effettiva natura giuridica del soggetto”33.
33 Nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015 del Coni. “La collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed il Coni, promossa da questo Dipartimento ai fini degli adempimenti nel settore dello sport, è stata intensificata. La misura dell’effettivo miglioramento dell’interscambio informativo con l’Agenzia delle entrate sarà quantificabile solo a seguito della pubblicazione dei prossimi elenchi dei beneficiari, entro la fine del mese di maggio 2015. La più puntuale collaborazione tra l’Agenzia delle entrate ed il Coni, come confermato dalla stessa Agenzia in data 27 aprile 2015, ha già consentito di rendere disponibili, ai fini dei controlli, ulteriori dati sui beneficiari desumibili dall’anagrafe tributaria, riguardanti la loro natura giuridica. Ciò risulta strettamente funzionale a più rapidi ed efficienti controlli sui soggetti ammessi al beneficio, rimuovendo talune criticità emerse in passato. Ai sensi dell’art. 11, c. 5, d.p.c.m. 23 aprile 2010, e d.p.r. n. 445/2000, l’Ufficio per lo sport ha svolto verifiche a campione sulle autodichiarazioni prodotte dalle associazioni sportive dilettantistiche, in misura pari al 20 per cento dei destinatari, rinviando al Coni i controlli mirati per i casi particolari. E’stato avviato uno specifico esercizio di coordinamento con il Coni, volto a definire elementi utili per la predisposizione di linee-guida aggiornate per la formulazione del rendiconto da parte delle associazioni sportive. Non appena saranno acquisite le valutazioni del Comitato olimpico, è intenzione del Dipartimento finalizzare un documento di indirizzo operativo da condividere, a fini consultivi, anche con la Guardia di
d) Parrebbe utile un’iniziativa che preveda la creazione di un database pubblico con dati provenienti dall’Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio, dal Coni e dalle altre amministrazioni coinvolte, che consenta di valutare più compiutamente l’operato degli enti con finalità sociali.
Il Coni è disponibile “a trasmettere i dati contenuti nel proprio registro ad un eventuale database pubblico, tanto più quelli che saranno inclusi nel nuovo ‘registro 2.0’. Qualora, poi, a seguito della revisione della normativa, la gestione del 5 per mille fosse attribuita, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, l’ente è pronto ad attivare un’utenza per l’amministrazione che potrebbe verificare direttamente la posizione di ogni singola associazione”34.
e) Nonostante la stabilizzazione dell’istituto, la prassi amministrativa non ha semplificato le procedure, richiedendosi ancora, ogni anno, i medesimi adempimenti per gli enti aspiranti al contributo, con l’eccezione del Ministero della salute, che ha adottato la buona pratica della non necessità della reinscrizione: “in sede di stabilizzazione del contributo, sono state confermate le finalità e le tipologie di soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l’erogazione delle somme attribuite. Ciò premesso, qualunque attività di semplificazione può essere effettuata solo attraverso nuove disposizioni normative”35.
Il Ministero dell’istruzione afferma di aver “semplificato la procedura di iscrizione per tutti gli enti della ricerca scientifica che hanno chiesto di iscriversi al beneficio per l’anno 2015, ma ritiene ancora non realizzabile la creazione di elenchi stabili, causa la mancata
finanza per rendere la collaborazione in atto con il Corpo ancora più possibile sinergica. A tal proposito, si evidenzia che è stata già sottoposta al Comando generale del Corpo un’ipotesi di rafforzamento del protocollo d’intesa attualmente in essere. Questa amministrazione sta procedendo ad avviare l’elaborazione di criteri di massima per le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche al momento della iscrizione nei previsti elenchi, annualmente pari ad oltre 8.000. Ciò allo scopo di rendere più rapida ed efficiente anche l’attività di verifica a campione, in relazione ai controlli di cui all’art. 11 del citato
d.p.c.m. 23 aprile 2010. A corredo di quanto sopra: - si conferma (…) circa l’avvenuta riduzione dei tempi di erogazione delle somme relative all’annualità del 5 per mille di cui agli elenchi pubblicati dall’Agenzia delle entrate il 9 aprile 2014, pari al 50 per cento rispetto alla media dei quattro anni precedenti; - si evidenzia che si sta continuando ad operare per ridurre ulteriormente ed in modo significativo i tempi dei futuri pagamenti”(nota n. 8879 del 29 aprile 2015 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport).
34 Nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015.
35 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
definizione di regole o aspetti di natura normativa, quali la pubblicazione dei bilanci degli ultimi tre anni di tutti gli enti delle ricerca scientifica che (…) si trovino in regola con la rendicontazione. Inoltre, la creazione di elenchi stabili presupporrebbe l’inserimento nei medesimi elenchi di tutte le istituzioni Afam (conservatori, accademie, istituti musicali ed artistici), consorzi interuniversitari e università che, al contrario, ad oggi, non risultano aver presentato regolare istanza di iscrizione al beneficio del 5 per mille e, dunque, beneficiari delle relative erogazioni”36. Tuttavia, “per l'anno 2015, ha realizzato una piattaforma informatica avente lo scopo di eliminare il materiale cartaceo dalla corrispondenza. L’aggiornamento della piattaforma (…) ha consentito, a chiusura delle iscrizioni per l’anno 2015, un risparmio di tempo e di costi per tutti gli enti che hanno chiesto di partecipare al riparto, introducendo, in forma sperimentale, la firma digitale sui documenti”37. Il Ministero, infine, “propone l’inserimento negli elenchi soltanto per gli enti che si trovano in regola con la trasmissione della rendicontazione, oggi obbligatoria a partire da 20.000 euro, e la pubblicazione, sui siti dei singoli beneficiari, dei bilanci degli ultimi tre anni, in modo da favorire anche una maggiore condivisione e scambio di informazioni con i contribuenti”38.
Il Coni, “pur avendo apprezzato l’inserimento, a partire dal 2008, delle associazioni sportive dilettantistiche tra i beneficiari del 5 per mille quale tipologia di soggetti distinta dagli enti del volontariato, ha, tuttavia, in più occasioni, evidenziato come la normativa vigente non abbia pienamente valorizzato le caratteristiche specifiche e peculiari delle attività sportive. Non si comprende, infatti, perché l’attività sportiva dilettantistica non sia stata considerata, di per sé, degna di valenza sociale, mentre sia stato necessario identificare tre opzioni di attività prevalente, in ogni caso unite alla presenza di un settore giovanile. E’ altamente improbabile, ad esempio, che un’associazione che svolge la propria attività con soci over 60 abbia al proprio interno anche un settore giovanile. Eppure, in base al vigente contesto normativo di riferimento, quella stessa associazione non può accedere al 5 per mille; e ciò appare, evidentemente, un controsenso. Si ritiene, invece, che tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni - ferma restando l’esclusione per le società di capitali senza fine di lucro - e regolarmente iscritte al registro possano essere ammesse al
36 Nota n. 10535 del 20 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 37 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca. 38 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
beneficio del riparto del 5 per mille, senza dover ripetere ogni anno l’iscrizione sul sito dell’Agenzia delle entrate nonché la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Il registro del Coni potrebbe rappresentare, dunque, il database pubblico dello sport, agevole da consultare dai contribuenti non solo per conoscere il codice fiscale del possibile beneficiario, ma anche per verificarne l’organizzazione interna e l’attività praticata. Inoltre, quale contrappeso rispetto alla dinamicità propria dell’associazionismo sportivo, si potrebbe ipotizzare un requisito di anzianità sportiva, prevedendo, ad esempio, una permanenza minima nel registro Coni quale requisito indispensabile finalizzato alla partecipazione al beneficio del riparto del 5 per mille. Infine, in considerazione dell’elevato numero di soggetti sportivi interessati (attualmente, risultano iscritte al registro un totale di 101.500 associazioni sportive39) e proprio al fine di evitare un’eccessiva frammentazione del contributo ricevibile (…), è ipotizzabile l’individuazione di una soglia minima di contributo attribuibile, di importo tale da prevenire la dispersione delle risorse disponibili. Peraltro, se i controlli a campione fossero previsti soltanto nella fase immediatamente precedente all’erogazione del contributo, oltre al vantaggio dell’attualità del relativo esito, ai soggetti beneficiari sarebbe risparmiata la doppia tornata di controlli. Ciò non impedirebbe, tuttavia, che, laddove, in sede di rendicontazione ovvero di pubblicazione sul proprio sito delle attività finanziate con le somme del 5 per mille - come prospettato da altre amministrazioni -, l’associazione non dovesse risultare in regola, sarebbe esclusa dalle future contribuzioni. In tale modo, a parere del Coni, non solo gli adempimenti per i soggetti che aspirano al beneficio verrebbero oltremodo semplificati ed i tempi si ridurrebbero a quelli fisiologici per l’identificazione delle effettive assegnazioni, ma le associazioni sportive non dovrebbero più rivolgersi a tre soggetti distinti per conoscere la propria posizione”40.
f) Sarebbe assai utile l’obbligo di pubblicazione dei bilanci, utilizzando schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione. Il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, nell’ambito delle previsioni finalizzate alla revisione del 5 per mille, “prevede l’introduzione, a carico dei beneficiari, di precisi obblighi di trasparenza totale sull’utilizzo
39 Il numero complessivo dei soggetti sportivi iscritti alla data del 14 maggio 2015 è di 104.065, ripartiti in
101.554 associazioni sportive dilettantistiche e 2.511 società sportive dilettantistiche (società di capitali senza scopo di lucro).
40 Nota n. 4675/15 del 22 maggio 2015 del Coni.
delle risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicità”41.
Il Ministero del lavoro riferisce che anche “il sistema dei controlli potrà essere oggetto di revisione, nell’ambito di un più organico intervento di riforma dell’istituto del 5 per mille.
Per quanto attiene alla possibilità di prevedere un cofinanziamento a carico dei soggetti beneficiari, occorre considerare che tale modalità risulta poco coerente con l’istituto (…), la cui finalità è proprio quella di assicurare il finanziamento di enti che operano per finalità ritenute meritevoli, attraverso la libera scelta dei contribuenti”42.
Secondo il Ministero dell’istruzione, l’introduzione “di più rigorosi controlli e verifiche sugli enti dovrebbe essere mirata al raggiungimento di migliori traguardi in specifici progetti di ricerca, che dovrebbero essere valutati da specifiche commissioni anche con il contributo di importanti centri nazionali”43.
g) Come auspicato dal Ministero del lavoro, la pubblicità dei riscontri amministrativo- contabili effettuati in materia di omessa o non adeguata rendicontazione dovrebbe essere incoraggiata, per espellere gli organismi non meritevoli della fiducia accordata dai contribuenti.
Lo stesso Ministero riferisce44 che gli “aspetti relativi alle modalità di redazione e di verifica dei rendiconti nonché alle conseguenze in caso di violazione degli obblighi di
41 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
42 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
43 Nota n. 9902 dell’11 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
44 Nota n. 496 del 21 maggio 2015 dell’Organismo indipendente di valutazione della performance: “(…) con il piano della performance 2014-2016 è stato assegnato alla Direzione generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali l’obiettivo operativo ‘erogazione dei contributi del 5 per mille di competenza del Ministero del lavoro, a favore delle associazioni del terzo settore, al fine di assicurare il loro funzionamento e le loro finalità’, collegato all’obiettivo strategico ‘promozione e sviluppo del terzo settore’. Per quanto riguarda, in particolare, il monitoraggio, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2009, che attribuiscono tale attività agli organi di vertice politico- amministrativo, con il supporto dei dirigenti. Gli esiti del monitoraggio vengono, poi, riportati nella ‘relazione sulla performance’, predisposta dall’amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno e nella quale sono rappresentati i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con l’indicazione degli eventuali scostamenti rilevati (art. 10 d.lgs. n. 150/2009). I report di monitoraggio predisposti dalle direzioni generali costituiscono, altresì, la principale fonte di informazione per le verifiche di pertinenza dell’Organismo indipendente di valutazione e base essenziale per l’elaborazione delle proposte di valutazione annuale della dirigenza apicale. Dall’analisi degli elementi informativi riguardanti lo specifico obiettivo, è emersa l’introduzione, da parte della competente Direzione generale, di alcune iniziative utili per migliorare le procedure in materia di 5 per mille dell’Irpef. In primo luogo, si segnala la decisione della Direzione generale di svolgere una prima, immediata verifica
rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari saranno disciplinati con il (…) d.p.c.m. previsto dall’art. 1, c. 154, l. n. 190/2014”45; per assicurare trasparenza ed efficacia
circa la completezza della documentazione al momento dell’arrivo dei rendiconti, senza attendere l’affidamento di tale riscontro all’apposita commissione. In questa maniera, da un lato, si riducono i tempi tra l’arrivo dei rendiconti e le richieste all’ente di integrazione di documenti; dall’altro, viene stabilito, con i soggetti coinvolti, un rapporto che la Direzione generale definisce di ‘vigilanza collaborativa’. A fronte di 1.750 rendiconti ricevuti (superiori a 20.000 euro), sono state inviate 592 richieste di integrazione. Inoltre, è stata evidenziata dalla Direzione l’implementazione di “una banca dati interna, dove registrare i rendiconti pervenuti, a partire dagli elenchi dei pagamenti effettuat i, per tenere sotto controllo l’effettivo adempimento dell’obbligo di inoltro dei rendiconti superiori a 20.000 euro”. Altro aspetto di rilievo, sottolineato dalla Direzione generale, riguarda la razionalizzazione operata nella distribuzione del personale dedicato dell’organico per l’erogazione delle risorse e l’assistenza ai beneficiari dei contributi. Per quanto riguarda l’esame dei quesiti e delle richieste dei soggetti destinatari del contributo, sulla base di quanto comunicato nel report di monitoraggio, risulta che il potenziamen to del personale dedicato a questo settore ha permesso, nel mese di febbraio 2015, di dare riscontro a tutte le domande pervenute nel corso del 2014, tenendo presente che l’attività si è intensificata durante il secondo semestre dell’anno. L’analisi dei quesiti degli utenti, tra l’altro, ha fornito elementi utili per affinare alcune tematiche ed operare modifiche, nell’ambito della revisione delle linee guida per la rendicontazione. (…) l’ufficio ha indicato l’elaborazione di un documento aggiornato che, tuttavia, contenendo rilevanti novità, necessita di un confronto con gli stakeholder in sede di tavolo tecnico del terzo settore - periodicamente convocato presso l’Agenzia delle entrate - nonché l’approvazione da parte dell’autorità politica. Occorre, poi, considerare che la legge di stabilità 2015 (…) ha previsto l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire: in primo luogo, le modalità di redazione dei rendiconti da parte dei soggetti beneficiari (dai quali risulti la destinazione di tutte le somme erogate); le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione; le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con il relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. Pertanto, occorrerà tener conto delle disposizioni del decreto appena citato nella revisione delle suddette linee guida, che dovranno essere, conseguentemente, adeguate. La Direzione generale ha ritenuto, quindi, opportuno differire la presentazione del documento al tavolo tecnico del terzo settore”.
45 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese. Il Ministero del lavoro non effettua verifiche, “ai sensi dell’art. 48 bis del
d.p.r. 29 marzo 1973, n. 602, per importi superiori a 10.000 euro, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell’economia 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero tramite un’apposita richiesta telematica ad Equitalia servizi s.p.a., nei confronti di beneficiari di erogazioni finanziarie disposte, anche tramite l’Agenzia delle entrate, a titolo di 5 per mille. In proposito (…), questa Direzione generale non effettua tali verifiche (che, per l’annualità 2012, riguarderebbero 3.729 beneficiari) sulla base della risposta, fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, Igf, ad uno specifico quesito formulato dalla Direzione generale, a seguito dell’emanazione del predetto d.m. Il quesito formulato da questa amministrazione aveva ad oggetto sia le erogazioni relative al 5 per mille, sia quelle previste dalle leggi di settore. (...) A tale quesito, il Ragioniere generale dello Stato ha fornito risposta con nota del 29 maggio 2008, con la quale si escludevano tali fattispecie dall’ambito di applicazione del citato art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. n. 40/2008, sulla base delle seguenti considerazioni: (…) 2) la natura (relativamente alle somme versate a titolo di 5 per mille Irpef) di “somme assoggettate ex lege ad un preciso scopo, destinate dal contribuente, in forza di una puntuale previsione legislativa, a soggetti individuati dal legislatore”; 3) evidenziando, “in via generale”, come “il termine 'pagamento' utilizzato dal legislatore nella normativa in esame sia riferito, eminentemente, all’adempimento di un obbligo contrattuale e, in ogni caso, non possa che avere connotazione privatistica, con la conseguenza che, quindi, non tutti i trasferimenti di somme, pur transitando per la pubblica amministrazione, costituiscono sempre un vero e proprio pagamento nel senso ora illustrato.” Con successive circolari (la n. 22 del 20 luglio 2008, la n. 29 dell’8 ottobre 2009, la n. 27 del 23 settembre 2011, richiamata anche dalla n. 24 del 27 agosto 2014), la Ragioneria generale dello Stato ha, nel tempo, fornito un quadro interpretativo pienamente coerente con gli elementi esposti nella risposta innanzi richiamata. (…) Può, quindi, ritenersi che, con riferimento alle erogazioni del 5 per mille (aventi natura di trasferimento e non di pagamento a fronte di prestazione), rispetto alle quali sia i requisiti dei beneficiari, sia la determinazione dell’entità del beneficio derivano direttamente
dalla volontà del legislatore, sia pure ‘mediata’ dalle scelte effettuate dal contribuente e senza margini di discrezionalità in capo all’amministrazione erogante, non vi siano elementi tali da consentire di procedere all’effettuazione delle verifiche, ai sensi delle disposizioni innanzi richiamate”. Per il lasso di tempo che, “tuttora, intercorre tra la scelta operata dal contribuente di destinare la somma ad un soggetto beneficiario e il momento in cui sono concretamente trasferiti a tale soggetto gli importi dovuti a titolo di 5 per mille. In proposito, si evidenzia come tale distanza temporale dipenda, in primo luogo, dalla complessità del meccanismo (…), oltreché -in alcuni casi- dalla intervenuta perenzione degli impegni di spesa. Xxxxx, infatti, considerare che le risorse che ogni anno confluiscono sul capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pervengono sotto forma di ‘residui di lettera f’ di provenienza dell’anno precedente, e, una volta impegnate, cadono in perenzione l’anno successivo. A titolo di esempio, si porta il caso del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2012. (…) L’art. 33, c. 11, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), ha individuato in 400 milioni di euro le risorse da destinare complessivamente all’istituto, ripartendole tra le varie finalizzazioni previste dal citato d.p.c.m. (sostegno al volontariato e alle onlus, ricerca scientifica e università, ricerca sanitaria, attività sociali del comune di residenza del contribuente, ecc.). Secondo lo scadenziario pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, in applicazione del
d.p.c.m. 23 aprile 2010, le organizzazioni di volontariato erano tenute a presentare all’Agenzia, entro il 7 maggio 2012, richiesta di inserimento nell’apposito elenco di candidati beneficiari (elenco predisposto e, successivamente, pubblicato da detto ente il 14 maggio 2012, in una prima versione e, dopo la scadenza del termine concesso per la segnalazione di eventuali errori da parte dei candidati, nella seconda versione del 25 maggio 2012). Nel contempo, i contribuenti, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi e della liquidazione dell’imposta riferita ai redditi 2011, potevano effettuare la destinazione del proprio 5 per mille a partire dalla prima scadenza utile (presentazione del modello 730). Secondo quanto previsto dall’art. 11 del
d.p.c.m. 23 aprile 2010, i dati relativi alle scelte operate dai contribuenti per il periodo di imposta 2011 vengono trasmessi in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini della ripartizione del fondo iscritto nello stato di previsione di quest’ultimo, da ripartirsi tra i Ministeri interessati. Con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al relativo capitolo di spesa 5243, le risorse afferenti alle dichiarazioni 2012 (redditi 2011) sono state rese disponibili con un decreto di variazione dello stato di previsione 2013 (…), pervenendo sotto forma di residui di lettera f, con esercizio di provenienza 2013. (...) L’elenco degli ammessi e degli esclusi, con relativi importi, per l’anno finanziario 2012, è stato pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet istituzionale il 9 aprile 2014 (per un totale di 33.146 soggetti), mentre gli elenchi dei soggetti ‘pagabili’, completi di importo, codice fiscale e coordinate bancarie sono pervenuti, sempre dall’Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, in data 4 agosto 2014 (elenco di 39 soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 500.000 euro), in data 12 agosto 2014 (primo elenco di beneficiari fino a 500.000 euro, comprendente 29.578 enti), in data 18 novembre 2014 (secondo elenco, fino a
500.000 euro, comprendente 1.772 enti). In tutti i casi, l’elenco è stato seguito da una nota formale del Ministero del lavoro che ha proceduto a dare l’assenso, verificando anche la presenza di mandati irrevocabili all’incasso conferiti dall’ente ad un istituto di credito e comunicati all’amministrazione ovvero la presenza di eventuali soggetti cessati, nonché dall’emissione di ordini di pagamento per la liquidazione degli importi. Un ulteriore elenco è atteso nel corso del 2015, al termine del quale l’impegno di spesa relativo all’annualità 2012 cadrà in perenzione. L’Agenzia delle entrate dovrà anche comunicare l’elenco (o gli elenchi) degli enti ‘pagabili’ che, malgrado le richieste, non hanno fornito le proprie coordinate bancarie (in questi casi, gli enti sono, comunque, tenuti a comunicare le coordinate bancarie o a richiedere il pagamento -per somme inferiori ai 1.000 euro- con rimessa diretta. Nei casi in cui tali informazioni non perverranno entro la fine del mese di novembre 2015, sarà indispensabile ricorrere alle procedure di reinscrizione in bilancio con i tempi che ne conseguono). In definitiva, si evidenzia come oltre il 94 per cento dei beneficiari del 5 per mille relativo all’annualità 2012, per le modalità operative attualmente previste, abbiano ricevuto, a partire dalla seconda metà del 2014, le risorse loro destinate; per circa 1.800 enti, l’Agenzia delle entrate deve ancora far pervenire comunicazione (che potrebbe essere di ‘liquidabilità’, accompagnata dalle coordinate bancarie, ovvero di mancata conoscenza di coordinate bancarie o, infine, di sospensione del pagamento per accertamenti in corso). Si sottolinea come questa tempistica derivi (…) dalla disciplina vigente (compresa quella relativa ad eventuali rimessioni in termini degli enti che non hanno provveduto nei tempi previsti agli adempimenti per l’iscrizione in elenco), dai tempi connessi agli adempimenti fiscali e dalle regole di contabilità dello Stato. Una riduzione dei tempi potrebbe derivare da un generale riordino dell’istituto, nonché da eventuali razionalizzazioni e semplificazioni delle procedure che interessano direttamente il Ministero dell’economia e delle finanze, per le quali ci si rimette ad ogni utile valutazione dell’Ufficio centrale del bilancio (...)”(nota n. 34/3172/MA007.A002 del 27 marzo 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, la norma ha previsto l’emanazione di un apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”46.
h) Permane il problema dell’incompetenza del Ministero del lavoro nella compilazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio e la conseguente scarsa efficacia nella verifica dei requisiti. La fondamentale attività di vaglio degli aspiranti ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive sfuggono, pertanto, all’amministrazione che più conosce le problematiche del settore.
Il Ministero del lavoro afferma che la modalità di iscrizione dei soggetti beneficiari “è, attualmente, disciplinata dall’art. 2 del d.p.c.m. 23 aprile 2010. Tuttavia, non risulta che le attuali modalità abbiano, finora, compromesso o attenuato l’efficacia delle verifiche dei singoli soggetti, dal momento che i controlli per accertare il possesso dei requisiti sono svolti dall’Agenzia delle entrate in stretto raccordo con i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non può escludersi che anche tale aspetto possa essere oggetto di revisione, nell’ambito di un più organico intervento di riforma dell’istituto del 5 per mille”47. L’Agenzia delle entrate riferisce che il “d.p.c.m. 23 aprile 2010 - le cui disposizioni, a seguito della stabilizzazione del contributo del 5 per mille prevista dalla legge di stabilità 2015, si rendono applicabili all’esercizio 2015 e successivi - stabilisce le modalità di ammissione al beneficio, determinando gli adempimenti a carico degli enti e delle amministrazioni interessate. In particolare, l’art. 2 prevede che l’Agenzia delle entrate provvede ad acquisire le domande di iscrizione e le dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato e ad effettuare i relativi controlli ai fini dell’ammissione al beneficio. A tal fine, l’Agenzia delle entrate è tenuta unicamente a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.p.r. 28 dicembre 0000, x. 000, xxxxx
00 Xxxx x. 00000 del 25 giugno 2015 dell’Agenzia delle entrate.
47 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
l’iscrizione nei registri e albi tenuti da soggetti pubblici, diversi dall’Agenzia delle entrate, che ne curano la gestione e procedono al controllo dei requisiti normativamente richiesti ai fini dell’iscrizione degli enti interessati”48.
i) Il notevole e costoso lavoro di verifica della rendicontazione continua a procedere a fatica ed in maniera assai laboriosa, anche a causa dello scarso coordinamento e dell’assenza di flussi informativi essenziali per lo svolgimento di tale attività tra i ministeri e l’Agenzia delle entrate.
Per il Ministero dell’economia, l’art. 1, c. 154, della l. n. 190/2014 rinvia “all'adozione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dello scrivente Dicastero, per la definizione di “modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti, in modo chiaro e trasparente, la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione, nello stesso sito, dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, il Ministero ha attivato apposito tavolo tecnico - con la partecipazione dell’Agenzia delle entrate e delle diverse amministrazioni interessate (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, ecc.) - per verificare le possibili modalità di attuazione e definire, quindi, anche le criticità rappresentate da codesta Corte dei conti in merito all’argomento. Il tavolo tecnico si è, da ultimo, riunito lo scorso 14 maggio, con l’intesa di acquisire dalle diverse amministrazioni i rispettivi contributi, volti ad evidenziare le peculiarità e le esigenze conoscitive delle medesime ai fini dell’attività -di loro competenza- di verifica della rendicontazione che i beneficiari della quota del 5 per mille devono loro produrre”49.
48 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
49 Nota n. 16159 del 22 maggio 2015 della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.
Per il Ministero del lavoro, “l'attività di rendicontazione risente, in primo luogo, del maggiore o minore numero di soggetti beneficiari tenuti, annualmente, alla presentazione del rendiconto, nonché di previsioni normative non sempre puntuali in ordine alla natura del controllo e alle conseguenze, in caso di irregolarità. A questo proposito, sarà utile verificare quali modifiche all’attuale disciplina verranno introdotte dal richiamato d.p.c.m. previsto dall’art. 1, c. 154, l. n. 190/2014. In ordine allo scarso coordinamento messo in evidenza da codesta Corte, giova rappresentare che questa amministrazione ha progressivamente intensificato e rafforzato, con ottimi risultati, la collaborazione con i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, ad esempio, per l’accesso alla banca dati Puntofisco, ove è possibile consultare lo stato dei singoli pagamenti nella parte gestita dalla stessa Agenzia”50.
Per il Ministero dell’istruzione, ai fini della predisposizione del rendiconto, “le risorse provenienti dal 5 per mille ed assegnate ai beneficiari ammessi al riparto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca vengono, preventivamente, utilizzate per determinati progetti o, anche, per la predisposizione di procedure di selezione di progetti specifici remunerati tramite borse di studio. Questa amministrazione, tenuto conto di specifiche criticità di natura organizzativa, non ha potuto espletare, nell’anno 2014, alcune formalità circa il controllo ispettivo presso le sedi degli enti. In merito a tale criticità, si rappresenta che la pubblicazione nei siti degli enti di tutti i progetti finanziati con il 5 per mille e una frequenza maggiore di ispettori presso gli enti potrebbe assicurare, oltre una corretta disamina dei rendiconti, anche il recupero di importi non rendicontati”51.
l) L’ammissione al beneficio degli organismi del volontariato è esclusa per gli enti con personalità di diritto pubblico. Ciò non sembra del tutto coerente con le finalità dell’istituto, tenendo conto che, per altre categorie, -ricerca scientifica, ricerca sanitaria, comuni-, la natura pubblica non osta all’attribuzione.
Secondo l’Agenzia delle entrate, le finalità del 5 per mille “sono espressamente previste per legge. In funzione delle finalità perseguite, i destinatari del contributo sono individuati in determinate categorie di soggetti. Per quanto riguarda gli enti del volontariato, il contributo è indirizzato a sostenere l’impegno svolto, senza fini di lucro, dai privati in
50 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
51 Nota n. 10535 del 20 maggio 2015 del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.
attività di utilità sociale. Sono ricompresi, in questa tipologia, gli organismi iscritti in determinati anagrafi, albi, elenchi o registri. Sono, inoltre, inseriti, fra gli enti del volontariato, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 00, x. 0, xxxx. x), x.xxx. x. 00/0000. Per queste ultime categorie di soggetti, il riconoscimento della personalità giuridica è richiesto in funzione di garanzia, in quanto enti privati che, non iscritti in appositi registri di settore, sono, comunque, destinatari del contributo per l’attività svolta in settori ritenuti di utilità sociale. A differenza delle categorie degli enti del volontariato (e dell’associazionismo sportivo dilettantistico) che delimitano espressamente i destinatari del contributo, le restanti categorie sono funzionalmente indirizzate a finanziare determinati settori di attività in cui possono coesistere enti pubblici e privati. Pertanto, gli enti pubblici non riconducibili nella categoria individuata dalla lett. a) dell’art. 1, c. 1, d.p.c.m. 23 aprile 2010, potrebbero presentare i requisiti per l’ammissione al beneficio richiesti per un’altra categoria di destinatari, come, ad esempio, enti della ricerca scientifica, di cui alla lett. b), o enti della ricerca sanitaria, di cui alla lett. c) del citato d.p.c.m. 23 aprile 2010”52.
Per il Ministero del lavoro, “sulla base della legislazione vigente, i soggetti che operano nel campo del volontariato e della promozione sociale nonché quelli che possono acquisire la qualifica di onlus hanno esclusivamente natura privata. Tale prospettiva è contenuta anche nel disegno di legge delega di riforma del terzo settore (attualmente all’esame del Senato), che, all’art. 1, espressamente afferma che “per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento (...)”. Ciò non sembra configgere, ad avviso di questa amministrazione, con le scelte operate dal legislatore del 2010, che, con il richiamato d.p.c.m. 23 aprile 2010, ha ritenuto che le finalità connesse alla ricerca scientifica e alla ricerca sanitaria potessero essere perseguite anche da soggetti aventi natura pubblica”53.
m) Al contrario, il numero degli enti privati beneficiari è in costante aumento anche quest’anno, per l’assenza di un serio vaglio sulla loro selezione, dovuta a carenze legislative.
52 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
53 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
Per il Ministero del lavoro, non può “escludersi che anche tale aspetto, connesso ad una più attenta e puntuale verifica ex ante dei requisiti in possesso dei singoli beneficiari, possa essere oggetto di revisione, nell’ambito di un più organico intervento di riforma dell’istituto del 5 per mille”54.
n) Per il finanziamento delle attività sociali svolte dai comuni di residenza, la differente capacità fiscale dei contribuenti sul territorio nazionale fa sì che i comuni più ricchi possano beneficiare, in proporzione, di maggiori introiti, senza alcun meccanismo di perequazione o coordinamento, accentuando, in tal modo, lo squilibrio socio-economico del Paese.
Secondo l’Anci, il fabbisogno del settore sociale è in continuo aumento, “ancor più in una fase di crisi economica come quella attuale. I comuni, in quanto enti di prossimità, svolgono una (…) funzione di front end nei confronti dei cittadini più bisognosi di assistenza e cura, spesso appartenenti ai ceti meno abbienti. In un contesto di risorse scarse risulta, inoltre, ancora più urgente l’obiettivo di massimizzare l’efficienza della spesa, anche al fine di allineare i risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi previsti dalla legge istitutiva. Nell’ambito di un generale apprezzamento per l’operato della Corte nonché di condivisione delle proposte di modifica avanzate per fare fronte alle criticità rilevate, l’associazione ritiene, anzitutto, opportuno mantenere gli attuali livelli di accesso alle possibilità di scelta da parte dei contribuenti. A tal fine, si suggerisce di non circoscrivere l’ammontare del contributo alle dichiarazioni dei redditi presentate nei tempi ordinari, ma di includere anche quelle integrative o tardivamente presentate. A giudizio dell’associazione, salvaguardando i principi di autonomia finanziaria delle amministrazioni comunali, si potrebbe iniziare ad approfondire l’ipotesi, indicata dal Ministero dell’interno, relativa alla creazione di un fondo, in particolare, rispetto alle devoluzioni inferiori ad una soglia minima, con funzione di riequilibrio delle diverse capacità fiscali dei territori, sempre all’interno di un quadro di condivisione dei presupposti e degli obiettivi. Tale strumento appare idoneo, da un lato, a garantire una maggiore efficienza della spesa (non solo in termini squisitamente amministrativo-contabili, ma anche di indirizzarla laddove vi è più bisogno) e, dall’altro, ad evitare quei fenomeni di parcellizzazione delle risorse rilevati dalla Corte”55.
54 Nota n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.
55 Email del 7 ottobre 2015.
o) La percentuale degli optanti fra coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi è minima e, pertanto, risulta disincentivata la contribuzione al 5 per mille di una rilevante quota di persone, generalmente quelle a più basso reddito.
Secondo l’Agenzia delle entrate, “per consentire ai soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi l’effettuazione della scelta del 5 per mille, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione di detti soggetti differenti e semplici modalità. I soggetti esonerati possono, infatti, optare per il 5 per mille utilizzando l’apposita ‘scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef’ allegata al modello di dichiarazione Unico persone fisiche. La scelta viene effettuata secondo le modalità descritte nel modello, apponendo la firma nel riquadro corrispondente alla tipologia prescelta e indicando, per le tipologie in cui è consentito, il codice fiscale del soggetto cui si intende destinare la quota del 5 per mille. La scheda con le scelte (con la medesima scheda è possibile destinare, altresì, la quota dell’8 e del 2 per mille) va presentata in busta chiusa, recante l’indicazione ‘scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef’, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, in alternativa: - allo sportello di un ufficio postale, che rilascia un’apposita ricevuta; - ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, che rilascia una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta; - direttamente dal contribuente, avvalendosi del servizio telematico. La percentuale di coloro che effettuano la scelta, ma che non presentano la dichiarazione dei redditi, inferiore ai soggetti che la presentano tramite modello 730 e Unico, attiene, presumibilmente, alle categorie con basso reddito, la cui probabilità che abbiano un’imposta netta pari a zero è più alta rispetto agli altri soggetti. Considerato che il contributo si basa sull’imposta propria di ciascun contribuente, coloro che hanno un’imposta netta pari a zero potrebbero ritenere inutile l’invio della scheda di scelta che, di fatto, non porterebbe ad un concreto sostegno agli enti beneficiari”56.
p) Nessuna scelta è possibile per i milioni di cittadini che non sono soggetti passivi di Irpef e che, pertanto, sono esclusi da tale forma di partecipazione.
56 Nota n. 86341 del 25 giugno 2015.
46
Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato | delib. n. 9/2015/G
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
ALLEGATI
ALLEGATO N. 1
Deliberazione 31 ottobre 2014, n. 14/2014/G
Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
deliberazione n. 14/2014/G REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I, II Collegio e Collegio per il controllo sulle entrate
nell’adunanza del 9 ottobre 2014
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispon- denza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgi- mento dell’azione amministrativa;
visto l’articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, con cui, ad integrazione dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ri- cevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzial- mente adottate in esito ai controlli effettuati;
visto l’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui viene stabilito che, ove l’amministrazione ritenga di non ot- temperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su ge- stioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,
un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Came- re, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Corte dei conti;
vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il re- golamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive integrazioni e modificazioni;
vista la deliberazione della Sezione n. 14/2013/G, adottata nell’adunanza del 5 dicembre 2013, con la quale è stata approvata la relazione Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef;
vista la relazione del magistrato istruttore concernente gli esiti delle misure conseguenzialmente adottate a seguito della delibera pre- detta;
vista l’ordinanza, in data 9 settembre 2014, del Presidente della Sezione, con la quale è stata convocata la Sezione del controllo, I, II Collegio e Collegio per il controllo sulle entrate;
vista la nota n. 4412, dell’11 settembre 2014, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione di defe- rimento e l’ordinanza di convocazione a:
-Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale;
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’interno:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale;
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’economia e delle finanze:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federali- smo fiscale;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Gabinetto del Ministro;
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero della salute:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione genera- le della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; Organismo indipendente di valutazione della performance;
Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e co- reutica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
Gabinetto del Ministro;
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Agenzia delle entrate:
Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo; Direzione centrale servizi ai contribuenti;
-Comitato olimpico nazionale italiano:
Direzione territorio e promozione dello sport;
-Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
-Consulta nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro;
-Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale;
-Associazione nazionale comuni italiani;
-Istituto per la finanza e l’economia locale;
-Associazione italiana fundraiser;
-Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato;
-Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volonta- riato;
-Istituto italiano della donazione;
-Forum nazionale del terzo settore;
constatato che, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti convocati, sono intervenuti in aula:
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, diri- gente, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, funziona- ria;
per il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, il dott. Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxx, dirigente;
per il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, vice prefetta;
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali, il xxxx. Xxxxxx xx Xx- xxxxxx, direttore generale, e la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, dirigente;
per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, funzionario;
per il Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, dirigente, e il dott. Xxxxxxx Xxxxx, funzionario;
per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Or- ganismo indipendente di valutazione della performance, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, di- rigente;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Gabinetto del Ministro, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, funzionario;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Di- rezione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’arch. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, dirigente;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Organismo indipendente di valutazione della performance, il dott. Xxx- xxxx Xxxxxx, dirigente;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, funzionaria; il dott. Xxxxx Xxxx, funzionario;
per il Comitato olimpico nazionale italiano, il dott. Xxxxxxx Xxxxx- via, responsabile degli Uffici amministrativi;
per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, il
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, segretario nazionale;
per l’Associazione nazionale comuni italiani, il dott. Xxxxxx Xxxxx-
rella;
per la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, la dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx, presidente;
per l’Istituto italiano della donazione, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx- co, responsabile dell’amministrazione, e la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, re- sponsabile della comunicazione;
udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
uditi i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interve-
xxxx;
considerato che sono pervenute, da parte delle amministrazioni e degli enti, le seguenti memorie:
per il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, prot. n. 37794, del 3 ottobre 2014;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Di- rezione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, prot. n. 2991, del 3 ottobre 2014;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio controllo inter- no, trasparenza e integrità, prot. n. 1198, del 7 ottobre 2014;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, prot. n. 126295, del 7 ottobre 2014;
ritenuto che la relazione debba essere fatta propria dalla Sezio- ne, con le modifiche e le integrazioni proposte dal relatore e dagli altri
componenti del Collegio e dalla Sezione deliberate, anche sulla base delle precisazioni fornite in sede di contraddittorio dai rappresentanti delle amministrazioni e degli enti intervenuti all’adunanza stessa e delle memorie presentate;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate in camera di consiglio, la relazione concernente Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle di- sfunzioni rilevate;
INVIA
-ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994- la relazione stessa, a cura della Segreteria della Sezione, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato genera- le; Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità; Ufficio centrale del bilan- cio; al Ministero dell’interno: Gabinetto del Ministro; Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale; Di- partimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; Organismo indipendente di
valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Gabinetto del Ministro; Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali; Organismo indipen- dente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero della salute: Gabinetto del Ministro; Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; Organismo indipendente di valu- tazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Gabinetto del Ministro; Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca; Organismo indipendente di valutazione della per- formance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dei beni e delle atti- vità culturali e del turismo: Gabinetto del Ministro; Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; all’Agenzia delle entrate: Direzione centrale amministrazione, pianifica- zione e controllo; Direzione centrale servizi ai contribuenti; al Comitato olimpico nazionale italiano: Direzione territorio e promozione dello sport; al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti conta- bili; alla Consulta nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro; alla Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale; all’Associazione na- zionale comuni italiani; all’Istituto per la finanza e l’economia locale; all’Associazione italiana fundraiser; al Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato; alla Conferenza permanente delle
associazioni, federazioni e reti di volontariato; all’Istituto italiano della donazione; al Forum terzo settore;
DISPONE
che le amministrazioni interessate comunichino alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente rela- zione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 266/2005, comunicando, inoltre, alla Presidenza della Corte, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, un provvedimento motivato, ai sensi dell’articolo 3, comma 64, della legge
n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
MANDA
-ai sensi dell’articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214- la presente delibera al competente Collegio delle Sezioni riunite, affinché possa trarne deduzioni circa le modalità con le quali le ammini- strazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanzia- ria e contabile.
IL PRESIDENTE
Xxxxxxx XXXXXXXX
IL RELATORE
Xxxxxxx XXXXXXX
Depositata in Segreteria il 31 ottobre 2014
LA DIRIGENTE
Xxxxxxx XXXXXXXX
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE: LE MISURE CONSEQUENZIALI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE
MAGISTRATO RELATORE: XXXXXXX XXXXXXX
SOMMARIO
1. Sintesi sull’attuale configurazione del 5 per mille pag. 3
2. La posizione delle amministrazioni sui rilievi della Corte dei conti............... pag. 6 allegato n. 1: delib. n. 14/2013/G del 18 dicembre 2013 (Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef).
1. Sintesi sull’attuale configurazione del 5 per mille.
La relazione approvata con la delibera n. 14/2013/G, Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef, del 18 dicembre 2013,1 ha indagato, tenuto conto della novità dell’istituto, sulle modalità di gestione del 5 per mille, per individuare gli elementi di debolezza della normativa e della sua applicazione e le eventuali responsabilità dei molti soggetti coinvolti.
Il quadro normativo risulta ancora confuso. Il 5 per mille, infatti, seppure sempre riproposto a partire dall’esercizio finanziario 2006, ha conservato carattere provvisorio ed è subordinato, ogni anno, a un’espressa previsione legislativa.
Un’organica normativa, stabile nel tempo, consentirebbe di semplificare le procedure e di evitare il ripetersi, ogni anno, dei medesimi adempimenti. Ciò permetterebbe di rendere più rapidi la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari ed i controlli ed eviterebbe il ricorso a continue riaperture dei termini.
I ritardi nelle erogazioni –dovuti anche alla pluralità di amministrazioni coinvolte, con scarso coordinamento tra loro, e a disfunzioni interne a ciascuna di esse- sono ulteriore causa dell’incertezza sulla disponibilità delle risorse.
Va rilevata l’incompetenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella compilazione degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio e la conseguente scarsa efficacia nella verifica dei requisiti.
La fondamentale attività di vaglio degli aspiranti ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive sfuggono, pertanto, all’amministrazione che più conosce le problematiche del settore.
Il notevole e costoso lavoro di verifica della rendicontazione procede a fatica ed in maniera assai laboriosa, anche a causa dello scarso coordinamento e dell’assenza di flussi informativi essenziali per lo svolgimento di tale attività tra i Ministeri e l’Agenzia delle entrate.
L’ammissione al beneficio degli organismi del volontariato è esclusa per gli enti con personalità di diritto pubblico. Ciò non sembra del tutto coerente con le finalità dell’istituto, tenendo conto che, per altre categorie, -ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni-, la natura pubblica non osta all’attribuzione.
Al contrario, il numero degli enti privati è in costante aumento, anche per l’assenza di un serio vaglio sulla loro selezione, dovuta a carenze legislative.
Per il finanziamento delle attività sociali svolte dai Comuni di residenza, la differente capacità fiscale dei contribuenti sul territorio nazionale fa sì che i Comuni più ricchi possano beneficiare, in proporzione, di maggiori introiti, senza alcun meccanismo di perequazione o coordinamento, accentuando, in tal modo, lo squilibrio socio-economico del Paese.
La percentuale degli optanti fra coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi è minima e, pertanto, risulta disincentivata la contribuzione al 5 per mille di una rilevante quota di persone, generalmente quelle a più basso reddito.
1 allegata alla presente relazione (all. n. 1).
Nessuna scelta è possibile per i milioni di cittadini che non pagano l’Irpef e che, pertanto, sono esclusi da tale forma di partecipazione.
Va rilevato che, a seguito di un’interpellanza urgente, il Governo si è espresso recentemente su alcune problematiche sollevate da questa Corte, come riportato in nota.2
2 xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx00/000?xxXxxxxxx0000&xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxx&xxxxxxxxxxxx_x#xx.0-00000. Si legge nell’interpellanza: “Un gruppo di parlamentari (…) hanno riproposto nuovamente al Governo un'interpellanza sul 5 per mille, nonostante numerosi ordini del giorno approvati soltanto alcuni mesi fa, e nonostante gli emendamenti alla legge finanziaria 2014, sistematicamente bocciati in sede poi di approvazione. E, dunque, per quale motivo riproponiamo un'interpellanza urgente per il 5 per mille? Cosa ci ha spinto a riproporre il tema? Direi che il dato nuovo, importante e significativo è la relazione che la Corte dei conti ha prodotto il 5 dicembre, proprio concernente la destinazione e gestione del 5 per mille. Questa relazione, direi molto dettagliata, conferma quanto più volte ribadito in Aula e quanto tanto più volte ribadito dalle organizzazioni della società civile, raccogliendo, soltanto nel mese di dicembre, quasi diecimila firme. In pratica, in breve, in sintesi, la Corte dei conti ripropone (…): la stabilizzazione del 5 per mille; l'abrogazione del tetto fissato nella legge di stabilità di 400 milioni; la richiesta di garantire e migliorare la trasparenza, la razionalizzazione e la diffusione dei dati; la concentrazione temporale dei pagamenti; la creazione di un database unico pubblico con i dati provenienti dall'Agenzia delle entrate, dalla Camera di commercio e altri enti; l'eliminazione delle lungaggini e dell'eccessiva laboriosità sulla rendicontazione relativa alla distribuzione del 5 per mille; la necessità (…) di rideterminare la categoria dei beneficiari, stabilendo una soglia sotto la quale gli enti perdono il beneficio spettante alle organizzazioni destinatarie; la questione dell'attribuzione delle risorse in base alla stretta capacità contributiva, un problema posto parecchie volte, che fa sì che alcuni enti –e questo è un dato evidente a tutti noi– possono raccogliere il favore di optanti abbienti e, in tal modo, ottengono anche, nonostante un numero basso di scelte, somme assai rilevanti; e, ancora una volta, infine (…), la necessità di una particolare e urgente attività di controllo e di garanzia su quanto accade in questo universo del 5 per mille. Molte critiche, molte richieste di chiarimento oggi sono all'ordine del giorno e ci domandiamo, ancora una volta, se non sia urgente e necessario ristabilire e ricostituire una Authority per il terzo settore, (…) proprio alla luce dell'articolo 4 della delega fiscale, in cui si ripropone questo tema. In considerazione, quindi, di questi dati (…), alla luce della relazione della Corte dei conti, noi chiediamo al Governo come intenda procedere, auspicando segnali chiari e forti in tempi brevi.” Risponde il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca “che la stabilizzazione dell'istituto è presupposto per programmare eventuali investimenti per lo sviluppo delle procedure informatiche e dello scambio di flussi informativi con le altre amministrazioni coinvolte, idonee a superare le criticità nella gestione dell'erogazione delle somme ai soggetti beneficiari. Tuttavia, appare chiaro che la stabilizzazione della misura agevolativa, auspicata dagli onorevoli interpellanti, è suscettibile di recare oneri a carico del bilancio dello Stato che necessitano l'individuazione di idonei e permanenti mezzi di copertura. A tal riguardo, si osserva che, nel disegno di legge di delega fiscale (A. S. 1058), di recente licenziato dal Senato della Repubblica ed ora all'esame della Camera dei deputati, è prevista la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, a valere sulle maggiori entrate ovvero delle minori spese, realizzate anche con l'attuazione della complessiva riformulazione della disciplina delle spese fiscali. Anche l'abrogazione del menzionato tetto di 400 milioni è suscettibile di recare un aggravio di spesa per la Pubblica amministrazione, stimato nell'ordine di 30 milioni di euro, per il quale è necessario reperire idonee risorse per la copertura finanziaria. In merito alla semplificazione delle procedure di erogazione, l'Agenzia evidenzia che i decreti di attuazione del beneficio del 5 per mille, da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 23 aprile 2010, stabiliscono i tempi e le modalità per l'attribuzione degli adempimenti a carico sia delle Pubbliche amministrazioni interessate sia dei soggetti che intendono accedere al beneficio. In base alle disposizioni dei suddetti decreti, l'Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione, distinta per ciascuna tipologia di appartenenza, degli elenchi degli enti iscritti e, successivamente, di quello dei soggetti ammessi e di quello dei soggetti esclusi dal riparto. Come richiesto dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 14/2013/G, citata appunto dagli onorevoli interpellanti, a partire dalle prossime pubblicazioni, l'Agenzia delle entrate inserirà nell'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi i dati degli importi complessivi percepiti dagli enti presenti in più categorie, al fine di rendere note le somme spettanti anche in forma aggregata. Per quanto riguarda la pubblicazione di un database pubblico contenente dati provenienti dalle diverse amministrazioni, non prevista dai decreti di attuazione dell'istituto del 5 per mille, si fa presente che la sua creazione coinvolge una pluralità di enti ed implica valutazioni di interesse di un più ampio contesto amministrativo. Infine, in merito all'inserimento di una soglia minima al di sotto della quale non procedere al pagamento del contributo, si segnala che l'articolo 11, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio del 23 aprile 2010, stabilisce che (…) “Per ragioni di economicità amministrativa, non verranno erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell'articolo 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. L'introduzione di un'ulteriore soglia minima nonché l'individuazione di un importo massimo oltre il quale non effettuare l'erogazione del contributo richiede, quindi, un intervento in sede normativa. I dati relativi alle scelte relative (…) al 5 per mille, a partire dall'anno di introduzione della normativa in argomento e fino al 2009, evidenziano una crescita tendenziale, fatta eccezione per l'anno 2007, sia per quanto riguarda le frequenze che per quanto concerne gli importi. L'ammontare totale degli importi supera il tetto dei 400 milioni di euro, nel 2008, per 15,7 milioni di euro e, nel 2009, per 20 milioni di euro.” L’interpellante controreplica: “su questo tema siamo intervenuti più e più volte durante questa e anche durante la scorsa legislatura e, peraltro, siamo sempre ancora, anche nella risposta del Governo, ai buoni propositi. Però, di buoni propositi è lastricata la strada dell'inferno, nel senso che è auspicabile sicuramente che il Governo provveda e alla stabilizzazione e alla rimozione del tetto, a seguito della delega fiscale che sarà all'esame finale della Camera proprio nelle prossime settimane e che contiene una specifica norma che, in base ai risparmi realizzati dall'articolo 4 della stessa norma, questi risparmi devono essere finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione e alla rimozione del tetto che riguarda il 5 per mille. Quindi, l'impegno che chiedo al Governo è che non appena, nelle prossime settimane, la Camera licenzierà definitivamente la delega fiscale, uno dei primi decreti attuativi sia proprio
relativo a questa misura da lungo attesa e che, peraltro, vede anche diverse proposte di legge mai giunte a conclusione. In secondo luogo, è vero che ci sono decreti specifici che determinano i tempi di elaborazione dei dati da parte dell'amministrazione di erogazione dei contributi spettanti ai diversi enti. Xxxxx, però, come sottolinea la Corte dei conti, i tempi non sono mai rispettati. E questo era uno dei punti della nostra interpellanza. In terzo luogo, sul tema del database pubblico, è vero che non c’è una specifica norma che dispone che venga realizzato questo, ma, anche in questo caso, le osservazioni della Corte fanno evidenziare che dati plurimi in capo a diversi soggetti che entrano nella gestione, nell'erogazione dei contributi fa sì che non ci sia un quadro trasparente e chiaro. E siccome si tratta di soldi che i cittadini destinano a enti no profit o, comunque, a finalità di carattere non lucrativo, credo che questa trasparenza debba essere un elemento necessario. Quindi, nulla impedisce al Governo di emanare una specifica disposizione di carattere regolamentare per poter realizzare questo database pubblico. Infine, in tema della soglia minima, il Sottosegretario (…) parla di una necessità di un intervento normativo. In questo caso, ci muoviamo su un terreno un po’ al limite: se sia necessario o meno un intervento di tipo normativo o sia sufficiente un intervento anche solo attraverso un decreto. Certamente, quella soglia minima, che oggi è fissata nei 12 euro, è, evidentemente, troppo bassa e, comunque, il costo amministrativo di ciò che accade nella realizzazione delle erogazioni è sicuramente più elevato. In più, il dato che ha evidenziato la Corte, che ci sono più di mille enti che sono abilitati e iscritti all'albo degli enti beneficiari e che non ricevono neppure un euro, dice, insomma, che la procedura contiene degli elementi di vischiosità e di costo amministrativo del tutto inutile, che, di fatto, vanno a sottrarre risorse che potrebbero essere, invece, destinate utilmente agli scopi previsti dalla legge. Insomma, credo che sia assolutamente necessaria l'applicazione della delega. Ho visto che, nei giorni scorsi, in prima pagina su Il Corriere della sera un giornalista importante è incorso in una lettura direi superficiale, direi perfino rozza, perché dice che, in questi anni, da quando è stato istituito l'istituto del 5 per mille, vi sarebbero stati 21 interventi normativi. Peccato che siano stati 21 regolamenti e non interventi normativi. Quindi, (…) da un lato, servirebbe una chiarificazione normativa e la base nella delega fiscale c’è già e si tratta solo di attuarla. Dall'altro lato, credo che il Governo sui problemi che abbiamo indicato – database, tempi, soglia minima o soglia massima– potrebbe utilmente intervenire anche attraverso semplicemente dei decreti. Credo che sia urgente farlo, soprattutto perché sono ormai quasi due terzi i contribuenti che hanno aderito a questo meccanismo e credo che le istituzioni debbano essere rispettose delle scelte che i contribuenti fanno, contribuenti che, in qualche modo, vogliono migliorare la vita sociale e la vita di tutti attraverso questa opportunità, che le norme concedono, di sostenere finalità o enti senza finalità lucrativa.”
2. La posizione delle amministrazioni sui rilievi della Corte dei conti.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puntualizza che, a “seguito della predisposizione da parte del Governo delle c.d. Linee guida per la riforma del terzo settore, presentate il 13 maggio u.s., che si intendono prodromiche alla predisposizione di un disegno normativo di revisione complessiva degli assetti che disciplinano il settore, per il quale l'istituto in parola è una fondamentale fonte di finanziamento, questa Direzione generale ha veicolato all'attenzione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro i punti derivanti dalle osservazioni di codesta Corte (…), evidenziando, in particolare, le raccomandazioni di cui alla delibera n. 14/2013/G che non trovavano già un primo riferimento nelle Linee guida governative. Peraltro, la tipologia di strumento normativo che il Governo intende adottare, ossia un disegno di legge delega, non consente di particolareggiare eccessivamente le proposte nella prima fase dell'intervento, richiedendo che solo in sede di disposizioni attuative si proceda a definire compiutamente tutti gli aspetti della riforma.”3
Alcune criticità rilevate in relazione non hanno avuto una soddisfacente soluzione, cosa che richiede un ulteriore approfondimento ed una presa di posizione, da parte delle amministrazioni interessate, sui seguenti specifici punti.4
In particolare:
1. Benché il proliferare delle organizzazioni beneficiarie esprima la frammentazione dei bisogni della società contemporanea, si impone una più rigorosa selezione delle stesse, al fine di non disperdere risorse per fini impropri. I dati recentemente pubblicati relativi alle erogazioni per l’anno 2012 attestano che i beneficiari sfiorano, ormai, il numero di 50 mila. Per le onlus e gli enti del volontariato, quasi 9 mila enti ottengono un contributo inferiore ai 500 euro ed oltre mille non hanno ottenuto nemmeno una firma, accentuandosi, così, la frammentazione e la dispersione delle risorse. Molti beneficiari, pur non avendo finalità di lucro, non producono alcun tipo di valore sociale, rivolgendosi esclusivamente ai soci o iscritti, senza rispondere a criteri di misurabilità dell'utilità sociale prodotta. In relazione, si riferisce di casi di fondazioni legate a formazioni politiche, di associazioni di categorie professionali (notai, avvocati, militari, ecc.) e di altre categorie di beneficiari difficilmente compatibili con la ratio dell’istituto. Risulta, pertanto, improcrastinabile un rigoroso codice di selezione. Peraltro, anche fra gli enti della ricerca scientifica e dell’università ammessi compaiono alcuni che suscitano perplessità, addirittura, in taluni casi, privi di un sito web. Si impone, anche per questi, la necessità di un più rigoroso vaglio.
3 nota n. 7481 del 9/7/2014.
4 Anche per il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato “le amministrazioni pubbliche debbano compiere un maggior sforzo per rendere evidenti i casi negativi -quanto quelli positivi- nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.”(email del 17/7/2014).
Fra l’altro, l’attribuzione delle risorse in base alla stretta capacità contributiva fa sì che le organizzazioni che possono raccogliere il favore di optanti abbienti ottengano, anche con un basso numero di scelte, somme assai rilevanti.
Notevole, infine, il numero di enti con un numero di scelte minime, anche di sola una o due. Peraltro, alcuni di questi riescono a ottenere importi rilevanti, per il fatto di essere sostenuti da contribuenti assai facoltosi. Ciò può produrre effetti distorsivi del sistema, rischiando di piegare un istituto di rilevanza sociale a finalità egoistiche e personali.
D’altronde, il notevole e costoso lavoro di controllo della rendicontazione risulta, almeno finora, poco proficuo: una più rigorosa selezione degli enti risulterebbe, probabilmente, più utile per assicurare una più razionale allocazione delle risorse. E’ nota, infatti, nel non profit, la presenza di normali attività imprenditoriali solo per ragioni di convenienza fiscale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea che l'istanza è presente “nelle Linee guida governative, che ne testimonia, peraltro, il carattere di decisione politica ‘a monte’, dato che potrebbe essere intesa come una limitazione delle possibilità di scelta del contribuente. Le Linee guida pongono, preliminarmente, una questione fondamentale, quella, cioè, di una revisione complessiva dei requisiti sostanziali degli enti no profit (anche introducendo una limitazione alle loro attività) e, conseguentemente, una ‘selezione’ di soggetti meritevoli di beneficiare delle risorse del 5 per mille che mantenga validità nel corso degli anni (c.d. stabilizzazione dei beneficiari). Questo porterebbe, sicuramente, ad una velocizzazione delle procedure annuali preliminari all'individuazione della quota di contributo, consentendo di concentrare le verifiche da parte dell'Agenzia delle entrate sull'ex post. Darebbe modo, inoltre, agli enti inseriti ‘stabilmente’ negli elenchi dei beneficiari di poter programmare con anticipo le attività da finanziare con gli introiti del 5 per mille, evitando di dover utilizzare entro breve tempo quantità significative di risorse in maniera estemporanea e, di conseguenza, non efficiente.”5
L’Istituto italiano della donazione “concorda con la proposta di creare un sistema di analisi della trasparenza ed efficienza delle organizzazioni non profit, sia preventivo, sia consuntivo (…) Infatti, il sistema non prevede un’effettiva verifica sul campo dei beneficiari, contribuendo a dare una sensazione di scarsa trasparenza.”6
Sui rendiconti, il Ministero dell’interno puntualizza che “le risorse assegnate ai comuni (…), pur essendo destinate a finanziare interventi in ambito sociale, affluiscono nei bilanci comunali. La loro materiale utilizzazione è devoluta a scelte politiche adottate in sede locale. Il controllo viene eseguito (…) solo nel caso in cui l'importo attribuito sia superiore a euro 20.000 ed in base ai rendiconti trasmessi dai comuni entro l'anno di assegnazione delle cennate risorse.”7
5 nota n. 7481 del 9/7/2014.
6 nota dell’8/7/2014.
7 nota n. 76226 del 7/7/2014.
2. Risulterebbe assai utile un'attività di audit dell'Agenzia delle entrate sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse, al fine di tutelare la libera scelta dei contribuenti.8
L'Agenzia delle entrate “ha proceduto ad individuare alcuni fattori di rischio che, nell'ambito dell'organizzazione dei Caf e/o dell'attività di assistenza fiscale, possano denotare correlazioni tra i Caf e determinate onlus. Per i Caf risultati potenzialmente a rischio, sono stati acquisiti alcuni dati relativi alle scelte del 5 per mille. È in corso di emanazione una direttiva, da parte della competente struttura dell'Agenzia, con la quale, tenuto conto dei dati acquisiti, vengono perseguiti i seguenti obiettivi: a) rilevare eventuali ingerenze nel processo decisionale dell'utente del Caf, che ne limitino l'autonomia nell'effettuazione della scelta in argomento; b) individuare eventuali comportamenti fraudolenti, posti in essere nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale, volti a procurare un indebito vantaggio economico a un determinato beneficiario. A tal fine, in relazione a specifiche strutture di alcuni Caf individuati, verranno disposti i seguenti controlli: a) effettiva sottoscrizione, da parte dei contribuenti, delle schede recanti una scelta, in particolare quella a favore delle associazioni collegate ai Caf; b) effettiva corrispondenza tra quanto indicato dal contribuente nel mod. 730-1 e quanto riportato nel prospetto di liquidazione elaborato dal Caf; c) in caso di schede prive di scelta, corretta trasmissione all'Agenzia dell'informazione circa la mancata effettuazione della scelta in parola. Per alcuni Caf, la metodologia sopra illustrata si applicherà anche ai controlli in tema di corretta gestione delle scelte della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.”9 La stessa Agenzia dichiara di aver predisposto “un piano di interventi mirati a controllare, nel 2014, le modalità di gestione, da parte dei Caf, delle scelte della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef. Nel piano di interventi sono stati individuati i Caf da sottoporre a vigilanza, con l'indicazione del numero e della tipologia di struttura da controllare e indicati i riscontri da effettuare, nonché le modalità operative da adottare. In tal modo, si è voluto porre in essere, in via sperimentale, un'attività mirata - coordinata e sinergica sull'intero territorio nazionale- nei confronti di Caf che presentano determinati fattori di rischio; gli esiti di tale attività potranno essere proficuamente
8 Giova, in tal senso, ricordare, a titolo meramente esemplificativo di una realtà assai più diffusa, che ai primi posti fra i beneficiari figurano le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani e il Movimento cristiano dei lavoratori, che gestiscono direttamente una rete di Centri di assistenza fiscale. Nello stesso senso, e sempre a mero titolo di esempio, alcune associazioni possono fruire dei Caf dei sindacati di cui sono emanazione: la Cgil per Auser e Federconsumatori, la Cisl per Adiconsum ed Iscos, ecc. Significativo, in tal senso, quanto si può leggere in rete: “’5x1000. Per dare un futuro ai nostri Geni’: siglata un’intesa tra il Centro di ricerca Biogem di Ariano e l’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Avellino.(…) Ci rivolgiamo ai commercialisti (…) perché hanno una grande forza di orientamento. E’ indispensabile sostenere l’azione dei ricercatori che operano con grande impegno e dedizione a Biogem, dove sono stati raggiunti già importanti risultati nell’avanzamento delle frontiere della ricerca biomedica. (…) “Si tratta di una sinergia -afferma il presidente dell’Ordine (…)- finalizzata a valorizzare l’istruzione e la ricerca per lo sviluppo del capitale umano in Irpinia.”” (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxx/0-xxxxxxxxx/000000-xxxxxx-xxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxx-xxxxxx- biogem-ordine-commercialisti.html.). Sempre dalla rete: “Assipromos. Invitiamo i dirigenti sindacali (…) a sollecitare i lavoratori e pensionati a destinare il 5 per mille alla nostra associazione, inserendo nell’apposito spazio il codice fiscale (…) e facendo apporre ai contribuenti la firma. La Fna, per dare un maggior impulso all’iniziativa de quo, riconoscerà, anche quest’anno, a tutte le strutture per ciascun modello 730 riportante l’adesione volontaria del contribuente del 5 per mille a favore dell’Assipromos, gli stessi contributi dell’anno scorso anche in presenza dei continui tagli, stabilito dal Governo. Segnaliamo che tale adesione dovrà essere assolutamente volontaria da parte dei contribuenti”.(circolare n. 1/2014 tesseramento 2014, in xxx.xxxxxxxxxxx-xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxXXXXXXXXX&xxx0000).
9 nota n. 88105 del 2/7/2014.
valutati, ai fini della definizione di una strategia di controllo a regime, a partire dal prossimo anno. In particolare, sono stati previsti una serie di interventi di vigilanza nei confronti di strutture periferiche, società di servizi e sedi legali individuati come ‘a rischio’ di irregolarità per la gestione delle scelte in oggetto. Ai fini della selezione dei Caf, si è tenuto conto dei seguenti fattori di rischio: -presenza, sui siti web dei Caf, di inviti diretti a destinare il 5 per mille a determinati beneficiari; -segnalazioni relative a irregolarità nella gestione delle scelte in argomento.”10
Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “la tematica del potenziale conflitto di interessi per i beneficiari che, anche indirettamente, gestiscono centri di assistenza fiscale è stata segnalata (…) nel documento trasmesso agli uffici di diretta collaborazione come tematica non immediatamente evidente nelle Linee guida governative, ma, tuttavia, meritevole di attenzione all'atto di redazione del disegno di legge delega o dei successivi provvedimenti attuativi.”11
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo conferma “l’utilità di una attività di audit dell’Agenzia delle entrate sul comportamento degli intermediari, allo scopo di individuare eventuali scorrettezze.”12
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’inviare la relazione della Corte dei conti ai presidenti dei Consigli degli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al fine di una sua idonea diffusione fra gli operatori, ha raccomandato di “evitare qualsiasi forma di interferenza nella scelta di destinazione del 5 per mille”.13
Anche l’Istituto italiano della donazione ritiene “opportuna l’attività di audit dell’Agenzia delle entrate, per evitare eventuali scorrettezze da parte degli intermediari.”14
3. Con riguardo alla pubblicazione sulla rete web, per l’affermazione del principio di trasparenza e lealtà nei confronti dei contribuenti che partecipano attivamente alla gestione del 5 per mille, risulta necessario che venga pubblicato un unico elenco annuale di tutti i beneficiari, con il relativo numero di contribuenti e di importo -sola cosa che permetta di avere un quadro reale del finanziamento effettivo degli enti, grazie al riepilogo dei dati in forma aggregata. Tale elenco, pertanto, deve riportare, per ciascun ente, l'indicazione delle categorie per le quali è stato ammesso al beneficio, delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, e deve essere articolato in ordine decrescente di contribuzione. Inoltre, è necessaria una maggiore specificazione dei beneficiari, al fine della loro effettiva identificazione.
10 nota n. 126295 del 7/10/2014.
11 nota n. 7481 del 9/7/2014.
12 nota n. 2159 del 10/7/2014.
13 informativa n. 1177 del 21/2/2014.
14 nota dell’8/7/2014.
L’Agenzia delle entrate riferisce che la “raccomandazione relativa ad una maggiore specificazione dei beneficiari è stata già recepita e attuata, in quanto gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per l’anno finanziario 2012 sono stati pubblicati, in data 9 aprile 2014, con i dati del comune, della provincia e della regione in cui ha sede l’ente. Gli stessi dati sono stati resi disponibili anche a livello regionale. Inoltre, sempre per l’anno finanziario 2012, i dati dei contributi sono stati rappresentati anche in forma aggregata, nel caso di enti presenti in diverse categorie, con la pubblicazione di appositi elenchi. Alla fine del mese di aprile 2014, sono state pubblicate le stesse informazioni su base regionale.”15
Nel prendere atto del miglioramento della trasparenza e della pubblicità dei dati, che ha lo scopo primario di favorire forme diffuse di controllo, e che si è concretizzato, recentemente, nell’elaborazione dell’elenco generale dei contributi per l’anno 2012, si rileva, tuttavia, che: a) ancora sono “in corso di elaborazione gli elenchi aggregati per le annualità pregresse;”16 b) nell’aggregazione dei dati per l’anno 2012, mancano gli enti beneficiari in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che vengono, invece, pubblicati separatamente dallo stesso Ministero in forma poco trasparente; c) il percorso per l’accesso all’elenco risulta difficile e di non immediata evidenza, risultando assieme a molti altri elenchi di non particolare interesse per i contribuenti. La rilevanza degli importi distribuiti ed il diretto coinvolgimento dei cittadini imporrebbero una divulgazione capillare ed analitica di tale quadro riassuntivo assieme a quella dell’archivio storico delle contribuzioni versate nel tempo, accesso che dovrebbe essere chiaro, immediato, efficace ed evidente: infatti, solo attraverso un’adeguata conoscenza complessiva della ripartizione dei fondi tra tutti i beneficiari e tra gli scopi predeterminati dalla legge è possibile una scelta consapevole, ponderata e ragionata per i cittadini.
Anche l’Istituto italiano della donazione ritiene “fondamentale rendere i dati in forma aggregata e segnalare gli esclusi sul sito dell’amministrazione dei beni culturali.”17
4. Non si comprende il motivo per cui resti la preclusione di partecipazione per gli enti di diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenuto conto dei rilevantissimi tagli di bilancio che il Ministero interessato ha subito negli ultimi anni18 e che avrebbero dovuto indurre, al contrario, così come accade per la ricerca scientifica e quella sanitaria, all’utilizzo di tali risorse a favore dello Stato e degli altri enti pubblici. Queste, invece, vengono dirottate su enti privati quasi sempre non specializzati nel campo del restauro e della conservazione, che sviluppano, peraltro, spesso, progetti assai discutibili e, pertanto, poco interessanti per i contribuenti.
15 nota n. 88105 del 2/7/2014.
16 nota n. 126295 del 7/10/2014 dell’Agenzia delle entrate.
17 nota dell’8/7/2014.
18 Lo stesso Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo lamenta che le risorse ad esso attribuite si sono ridotte, ormai, allo 0,11% del bilancio statale.
5. Irrazionale risulta l’impossibilità di scelta diretta dell’ente da parte dei contribuenti nella scheda per l’opzione della destinazione del 5 per mille a favore delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Anche se il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha dichiarato che “è in fase di redazione una bozza di revisione del riparto del d.P.C.M. relativo al 5 per mille di propria competenza che prevede la possibilità di scelta diretta dell’ente beneficiario da parte del contribuente”,19 tuttavia, ad oggi, la riforma auspicata non è stata ancora avviata;20 infatti, benché la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale abbia predisposto una proposta di revisione in tal senso già nel mese di luglio 2014 all’Ufficio legislativo, il provvedimento non è ancora stato preso in considerazione.
Il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato afferma che “il 5 per mille ‘alla cultura’ è stato impostato in modo difforme –e, a nostro avviso, non corretto- dal Ministero competente (…) Sarebbe opportuno un ripensamento generale della sua impostazione, in modo tale che si conformi alle regole di iscrizione e di riparto adottate per tutti gli altri settori.”21
6. In assenza della modifica sopra auspicata, va specificato –per motivi di trasparenza- che la destinazione dei fondi è erogata solo a favore di organismi privati e non a vantaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio culturale, come, peraltro, i cittadini sono indotti a ritenere nella compilazione della scheda del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle entrate riferisce che “è stata concordata con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la modifica al riquadro relativo al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con l'introduzione della specificazione ‘a favore di organismi privati’. Tale modifica potrà essere inserita nella modulistica per il 2015, relativa all'anno d'imposta 2014.”22
Nel prendere atto, si rileva che tale misura avrebbe ben potuto essere già operativa per la modulistica per l’anno 2014, benché l’Agenzia delle entrate affermi che “la tempistica di lavorazione dei modelli dichiarativi, da approvare nei termini del 15 gennaio, per il modello cud e il modello 730, e del 31 gennaio, per il modello Unico persone fisiche, non ha consentito di inserire tempestivamente nelle schede relative alla scelta del 5 per mille l'indicazione ‘a favore di organismi privati’, considerata, altresì,
19 nota n. 2159 del 10/7/2014.
20 nota n. 2991 del 3/10/2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
21 email del 17/7/2014.
22 nota n. 88105 del 2/7/2014.
l'opportunità di ricevere istruzioni dal competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.”23
Per altre criticità riscontrate, si riportano le considerazioni delle amministrazioni; alcune si risolvono in semplici auspici, legati ad una prossima riforma complessiva del volontariato, mentre altre rappresentano impegni già posti in essere o in cantiere da parte delle strutture interessate. Tenuto conto della fase ancora iniziale e parziale di realizzazione di tali ulteriori iniziative, questa Corte si riserva la valutazione anche di queste in sede di analisi delle misure consequenziali intraprese per dar seguito alla presente relazione.
7. Spetta alla discrezionalità del legislatore valutare se proseguire, per l’avvenire, nell’esperienza del 5 per mille. Tuttavia, in caso di scelta positiva, si avverte l’esigenza della stabilizzazione dell’istituto, al fine di attribuirgli quei connotati di efficienza che solo una normativa organica e non precaria può garantire.
Il Ministero dell’economia e delle finanze condivide “le osservazioni formulate in merito alla necessità che, qualora il legislatore intenda continuare nel tempo l’esperienza del 5 per mille, si arrivi ad una ‘stabilizzazione dell’istituto’. Si deve, tuttavia, segnalare che una scelta legislativa in tal senso va adeguatamente supportata dall’individuazione di una copertura finanziaria ‘a regime’ per le risorse che si intendono destinare all’istituto medesimo.”24
8. La normativa di stabilizzazione dovrebbe definire i caratteri fondamentali dell’istituto, individuando i soggetti beneficiari, da inserirsi in elenchi stabili, anche al fine di eliminare la necessità di procedere annualmente all’iscrizione, essendo tale adempimento oneroso sia per gli enti che per le amministrazioni chiamate ai controlli.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “ha fornito ulteriori argomenti di assistenza all'utenza, accelerando la procedura di iscrizione con l'acquisizione dello statuto su supporto informatico (dvd), teso ad eliminare il cartaceo. In attesa di definire e stabilizzare la predetta procedura, (…) sta studiando una modalità per l'eliminazione di tutta la documentazione cartacea, in modo da poter acquisire tutti i documenti (…) in formato digitale. Constatate, inoltre, le criticità susseguenti ai ritardi di assegnazione delle risorse, che avvengono dopo circa due anni dalla conclusione della pubblicazione degli elenchi, è stato inserito, nell'istanza di iscrizione, il campo del codice iban o conto
23 nota n. 126295 del 7/10/2014.
24 nota n. 12810 del 13/2/2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
tesoreria, teso a migliorare e ridurre i tempi di attesa per l'accredito delle somme spettanti.”25
9. Al fine di garantire la piena esecuzione della volontà e della libera scelta dei contribuenti, andrebbe eliminato il tetto di spesa, in maniera tale che l’attribuzione del 5 per mille dell’Irpef non si traduca in una percentuale, di fatto, minore. Se ciò non fosse possibile, al tetto di spesa sarebbe, comunque, preferibile una riduzione della percentuale attribuibile. Infatti, è grave che il patto tra lo Stato e i contribuenti venga sistematicamente violato, analogamente a quanto accade per la quota dell’8 per mille di competenza statale, che viene, spesso, dirottato su altre finalità rispetto a quelle indicate.
“L’auspicata eliminazione del ‘tetto di spesa’ alle risorse da erogare è sicuramente conforme alla volontà del contribuente manifestata con la scelta della destinazione del 5 per mille. Anche in questo caso, però, nel rinviare ad una valutazione politica, non possono disconoscersi gli effetti peggiorativi di una eventuale scelta in tal senso sugli equilibri di finanza pubblica e, quindi, la necessità di reperire una idonea copertura finanziaria.”26
10. Al fine della razionalizzazione dell’istituto, potrebbe prevedersi l’aumento della soglia minima di contributo sotto la quale questo non sia attribuito.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce che “la proposta è stata veicolata agli uffici di diretta collaborazione (…), rappresentando l'opportunità di "stabilire soglie minime, al di sotto delle quali il diritto alla percezione del contributo cede a ragioni di economicità ed efficienza (attualmente, la soglia minima è di 12 euro; cifra non significativa per l'ente, ma inferiore al costo che il pagamento comporta per le casse dello Stato).”"27
Secondo il Ministero dell’interno, “l'ipotesi di un aumento della soglia minima sotto il quale l'importo del 5 per mille non debba essere attribuito potrebbe rappresentare una scelta opportuna. Per quanto riguarda i contributi che eroga questa Direzione centrale in favore dei comuni, ci sono risorse anche di entità molto modesta, per cui risulta obiettivamente impossibile che l'ente destinatario di quelle somme possa soddisfare, anche in minima parte, le proprie esigenze di politiche sociali in favore di quella parte della collettività amministrata che si trova in stato di bisogno. L'attribuzione di questi contributi di entità minima si risolve in una dispersione di risorse che se, invece, fossero indirizzate verso enti che presentino obiettivamente maggiori criticità sociali, potrebbero
25 nota n. 12583 del 4/6/2014.
26 nota n. 12810 del 13/2/2014 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
27 nota n. 7481 del 9/7/2014.
rappresentare un significativo aiuto per le collettività più bisognose.”28 In effetti, solo 44 comuni hanno ottenuto, con le risorse riferite all’anno 2012, un contributo superiore a 20 mila euro e solo 156 superiore a 10 mila.
Per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è necessario istituire “un meccanismo tale da evitare la dispersione eccessiva degli importi oggetto del beneficio, creando fondi unici per aree omogenee”.29
Per il Ministero della salute, al “fine della razionalizzazione dell'istituto del 5 per mille per la ricerca sanitaria, sembra essere necessaria una soglia minima di attribuzione dei fondi superiore a quanto attualmente stabilito. Ciò perché l'erogazione di contributi minimi (si veda, ad esempio, l’Isfol, che, nel 2012, ha percepito soltanto 472 euro) è assolutamente incompatibile con la predisposizione (e la realizzazione) di adeguati progetti di ricerca sanitaria (anche in cofinanziamento). Di fatto, si ritiene che tale limite potrebbe essere coerente con una soglia di non meno di 15.000 euro. Ciò non solo comporterebbe un notevole risparmio dei tempi procedurali di erogazione del beneficio stesso (evitando di attribuire somme insignificanti), non solo eviterebbe istruttorie lunghe e dispendiose su rendicontazioni di progetti dall'importo minimo, ma, soprattutto, si eviterebbe di erogare benefici senza alcuna possibilità di impiego per i fini cui, in teoria, sono destinati. In questo modo, non si farebbe altro che interpretare la volontà del cittadino, che mai potrebbe pensare che il suo contributo rimanga, se attribuito ad alcune strutture, praticamente inutilizzato (e non rendicontato).”30
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo afferma che “l’aumento della soglia minima di contributo sotto la quale questo non sia attribuito potrebbe essere contenuto nello schema del nuovo d.P.C.M. di pertinenza del Ministero (…)“31
11. Spetta al legislatore, inoltre, stabilire l’opportunità di trovare adeguati strumenti di riequilibrio –come, per esempio, fissare una soglia in alto, oltre la quale gli enti perdano il beneficio della ripartizione delle quote inoptate- per garantire il soddisfacimento di bisogni che stentano a trovare adeguata rappresentanza, pur nella salvaguardia della libertà di scelta dei contribuenti.
Secondo il Ministero dell’interno, l'attribuzione delle risorse “attraverso forme di partecipazione diretta dei cittadini alla scelta del 5 per mille potrebbe diversamente articolarsi, consentendo di operare quelle scelte con l'accorgimento di far confluire le risorse in un fondo, al fine di redistribuirle in base alle reali necessità dei comuni, indipendentemente dal luogo di residenza del cittadino. Sotto tale profilo, potrebbe realizzarsi una maggiore perequazione delle somme in menzione, spalmando le stesse utilizzando parametri modellati sulle maggiori criticità in campo sociale che i comuni obiettivamente sono chiamati a fronteggiare. L'intervento di un organo di più ampia
28 nota n. 76226 del 7/7/2014.
29 nota n. 12583 del 4/6/2014.
30 nota n. 3357 dell’8/7/2014.
31 nota n. 2159 del 10/7/2014.
dimensione che possa fungere da ente coordinatore ed indirizzare le risorse, redistribuendole obiettivamente attraverso indicatori che rilevino le necessità dei comuni, sembra il percorso più adeguato per giungere a soluzioni che tengano conto anche di situazioni emergenti dovute all'attuale crisi economica. (…) In tale ottica, questa Direzione centrale potrebbe fornire il proprio contributo e rispondere a quella evidenziata necessità di coordinamento, con l'attribuzione delle risorse in favore dei comuni, affinché vengano assegnate in modo più adeguato alle segnalate esigenze dei medesimi enti. Ciò potrebbe rilevarsi una soluzione più rispondente al raggiungimento degli scopi sociali, evitando forme di parcellizzazione delle risorse informate unicamente al luogo di residenza dei cittadini.”32
12. Risulta necessaria una diffusione più rapida e trasparente dei dati sulle scelte dei contribuenti e, soprattutto, un’attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari. La necessità di attendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative comporta l’allungamento dei tempi per la determinazione degli importi definitivi. Per ridurli, potrebbe essere previsto di procedere solo sulla base delle dichiarazioni tempestivamente presentate.
Secondo l’Agenzia delle entrate, per “realizzare la riduzione dei tempi, si dovrebbe procedere al calcolo per la determinazione degli importi soltanto sulla base delle dichiarazioni dei redditi tempestivamente presentate, senza considerare le variazioni contenute nelle dichiarazioni integrative, inviate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al riguardo, si rappresenta che, per la destinazione volontaria del 2 per mille dell’Irpef, è stato espressamente previsto –art. 12, c. 2 bis del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 13/2014– che, ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti, non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi tardive, integrative e/o correttive, presentate ai sensi dell’art. 2, cc. 7, 8 e 8 bis, del regolamento di cui al d.P.R.
n. 322/1998. Pertanto, per dare seguito alla raccomandazione in argomento, si dovrebbe introdurre analoga previsione, ai fini della destinazione del contributo del 5 per mille, attraverso l’eventuale modifica delle vigenti disposizioni contenute del d.P.C.M. 23 aprile 2010.”33 Sempre secondo l’Agenzia delle entrate, “il calcolo della quota del 5 per mille attraverso il computo delle sole dichiarazioni presentate tempestivamente comporterebbe una accelerazione dei tempi per il riparto delle somme. Tale modalità di determinazione degli importi potrebbe essere prevista già in sede di proroga dell'istituto (…) per l'esercizio finanziario 2015. Tenuto conto che ciò determinerebbe, nel primo anno di applicazione, pagamenti relativi a due annualità, occorre che sia prevista, conseguentemente, adeguata copertura nel bilancio dello Stato.”34
32 nota n. 55600 del 27/5/2014.
33 nota n. 88105 del 2/7/2014.
34 nota n. 126295 del 7/10/2014.
Il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato suggerisce, “come termine, l’ultimo giorno entro il quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi prima che si passi da ‘ritardata presentazione della dichiarazione’ a ‘omessa presentazione della dichiarazione’; la data in questione è il 29 dicembre di ogni anno.”35
Anche il Ministero della salute auspica “una diffusione più rapida degli elenchi e dei dati sulle scelte (…), perché renderebbe più vicino al momento della dichiarazione dei redditi la erogazione del beneficio.”36
Il Ministero dell’interno puntualizza che “i tempi di erogazione delle risorse in favore dei comuni (…) sono immediati. Gli elementi indispensabili sono forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e riguardano: l'elenco degli enti, l'importo spettante a ciascun comune avente diritto e la disponibilità dei fondi necessari. E' la fase precedente che risulta condizionata da tempi che vedono coinvolti il (…) dicastero finanziario e l'Agenzia delle entrate. In linea di massima, i pagamenti in favore dei comuni avvengono dopo tre anni dalla dichiarazione dei redditi da parte dei cittadini. Successivamente all'attribuzione delle somme, gli enti locali sono tenuti ad utilizzarli entro un anno dall'assegnazione. Infatti, il procedimento di rendicontazione viene stabilito entro un anno dal ricevimento dei fondi da parte dei comuni. Se le somme non sono utilizzate, gli enti sono tenuti al riversamento al bilancio dello Stato.”37
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferma che, fra le sue proposte formulate, “da adottarsi nell'ambito della revisione generale, una riguarda l'eliminazione del c.d. ‘inoptato’, prevedendo che il cittadino sia chiamato ad individuare direttamente il soggetto beneficiario, senza limitarsi ad indicare una tipologia di soggetti (il che condurrebbe alla necessità di allungare i tempi per ripartire tale quota ‘indivisa’ e, d'altra parte, priverebbe i cittadini che si avvalessero di tale possibilità della conoscenza diretta e immediata del soggetto beneficiario, riducendo, quindi, il legame fondamentale tra beneficiante e beneficiario e l'interesse del primo a ‘controllare’ anche successivamente l'operato del secondo).”38
13. La concentrazione dei pagamenti in capo ad un’unica struttura potrebbe portare alla contrazione dei tempi di attesa dell’erogazione, evitando inutili passaggi procedurali.
Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve “evidenziarsi il carattere politico di tale scelta. A livello attuativo, invece, una velocizzazione dei pagamenti e delle procedure potrebbe conseguire da misure di semplificazione, da adottarsi con provvedimenti di natura regolamentare (comunque, segnalati agli uffici di diretta collaborazione), quali l'eliminazione della possibilità per i beneficiari di riscuotere, in caso
35 email del 17/7/2014.
36 nota n. 3357 dell’8/7/2014.
37 nota n. 76226 del 7/7/2014.
38 nota n. 7481 del 9/7/2014.
di importi ridotti, mandati in contanti presso la Banca d'Italia, l'obbligatorietà per gli enti di dotarsi di un indirizzo di posta certificata, ecc.”39
Il Ministero dell’interno afferma che, per le somme di propria competenza, “solo questa Direzione centrale possiede la struttura amministrativo-informatica adeguata per attribuire a tutti i comuni le risorse loro spettanti, con accreditamento contestuale nei conti di tesoreria degli stessi.”40
Il Ministero della salute afferma che la “materiale erogazione dei benefici decentrata presso le singole amministrazioni comporta, inevitabilmente, un allungamento dei tempi. D'altra parte, dal momento che le singole amministrazioni hanno l'onere di controllare le rendicontazioni annuali, le quali condizionano, a loro volta, le erogazioni degli stessi benefici, (…) sembra opportuno mantenere le erogazioni decentrate.”41
L’Istituto italiano della donazione auspica, al contrario, “la creazione di un’unica struttura erogativa, che possa garantire una maggiore e reale tempestività dei pagamenti, con la possibilità, a posteriori, che ogni singola amministrazione possa essere titolata a chiedere eventuali delucidazioni in merito.”42
14. Sarebbe auspicabile la riunione, in una sola anagrafe, degli albi, degli elenchi e dei registri attualmente presenti ed una più penetrante capacità di controllo delle singole amministrazioni competenti sulle iscrizioni e sulle cancellazioni.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali propone di predisporre un progetto articolato, ”per consentire, innanzitutto, un controllo sui registri provinciali e regionali da parte delle articolazioni della Direzione generale competenti in materia di onlus, volontariato e associazionismo, ovvero per incidere con un nuovo assetto normativo, tenuto conto che l’unico registro nazionale tenuto dal Ministero cui si iscrivono possibili destinatari del 5 per mille è quello delle associazioni di promozione sociale.”43 Lo stesso Ministero afferma che, “nelle Linee guida governative, è prevista l'unificazione dei registri del volontariato e la razionalizzazione delle modalità di iscrizione ai registri dell'associazionismo; nella bozza di disegno di legge delega trasmessa alla Direzione, sono previste la riorganizzazione dei sistemi di registrazione degli enti e la previsione di un registro unico di settore.”44
Per perfezionare il coordinamento e potenziare lo scambio di flussi informativi tra i ministeri e l’Agenzia, al fine del lavoro di verifica della rendicontazione, “sono in corso incontri con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali volti alla definizione delle modalità per la gestione dello scambio di informazioni.”45
39 nota n. 7481 del 9/7/2014.
40 nota n. 76226 del 7/7/2014.
41 nota n. 3357 dell’8/7/2014.
42 nota dell’8/7/2014.
43 nota n. 34/0004415/MA004.A001 del 4/4/2013.
44 nota n. 7481 del 9/7/2014.
45 nota n. 88105 del 2/7/2014 dell’Agenzia delle entrate.
L’Istituto italiano della donazione auspica una riforma del terzo settore che “preveda la riunione, in una sola anagrafe, di albi, elenchi e dei registri attualmente in vigore.”46
Il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, in merito alla previsione di un unico registro nazionale, suggerisce “che le funzioni di controllo non siano esclusivamente in capo al singolo Ministero, ma che possano coinvolgere le amministrazioni locali che, da anni, hanno, a diverso titolo, maturato competenze in tal senso.”47
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, assicura di voler perseguire “l’obiettivo di accelerare la tempistica e migliorare la complessiva percezione dell’azione amministrativa da parte dello Stato, rendendo sistematico l’interscambio dei dati in un formato immediatamente utilizzabile” con l’Agenzia delle entrate. Anche l’attività di coordinamento con il Coni è stata sviluppata, consentendo, nel 2014, “di rilevare criticità riguardo la natura giuridica degli enti, l’iscrizione al registro nazionale delle associazioni e la permanenza del possesso dei criteri per l’accesso al beneficio.” Inoltre, sono state individuate condizioni per una più sinergica collaborazione tra Coni ed Agenzia delle entrate, attraverso la possibilità che il Coni richieda all’Agenzia “di verificare, già al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (…), la natura giuridica di tutte le associazioni che hanno presentato istanza, in modo da effettuare un primo screening dei soggetti richiedenti il beneficio.”48 Infine, è stato dato avvio all’attuazione del protocollo d’intesa stipulato con la Guardia di finanza il 27 novembre 2013. Tuttavia, le affermazioni della Presidenza del Consiglio sono contestate dall’Agenzia delle entrate, in quanto essa “non può procedere, in sede di iscrizione, ad effettuare una selezione degli enti sportivi dilettantistici da ammettere al beneficio. La natura giuridica dell'ente costituisce uno dei requisiti necessari per l'ammissione al contributo del 5 per mille la cui verifica, in base alle disposizioni recate dal (…) d.P.C.M. 23 aprile 2010, è affidata alla esclusiva competenza del Coni.”49
15. Come condiviso da molte amministrazioni interessate, parrebbe utile un’iniziativa che preveda la creazione di un database pubblico con dati provenienti dall'Agenzia delle
46 nota dell’8/7/2014.
47 email del 17/7/2014.
48 nota n. Dar 9220 dell’8/7/2014.
49 nota n. 126295 del 7/10/2014. Secondo l’Agenzia, infatti, “le disposizioni in materia di 5 per mille stabiliscono che le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al beneficio presentano all'Agenzia delle entrate solo la domanda di iscrizione telematica. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al beneficio, deve essere inviata al competente ufficio territoriale del Coni. La procedura di iscrizione telematica consente l'acquisizione della domanda in maniera rapida e semplificata e segnala soltanto il corretto utilizzo del canale telematico, senza effettuare alcuna verifica delle informazioni trasmesse. A seguito della presentazione, in via telematica, della domanda di iscrizione, l'Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi contenenti i nominativi di tutti gli enti che hanno trasmesso la domanda. In sede di pubblicazione degli elenchi degli iscritti non è, pertanto, prevista alcuna attività di verifica sulla sussistenza in capo agli enti iscritti dei requisiti per accedere al beneficio, in quanto il controllo è demandato alla fase di ammissione o esclusione al beneficio successivamente alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive. In base alle disposizioni dell'art. 6 del d.P.C.M. 23 aprile 2010, la competenza ad acquisire le dichiarazioni sostitutive e a effettuare il controllo dei requisiti sulle "associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale" è affidata allo stesso Comitato olimpico che, con provvedimento formale, provvede alla esclusione dal riparto delle somme del 5 per mille dei soggetti che non risultano in possesso dei requisiti.”
entrate, dalla Camera di commercio, dal Coni e dalle altre amministrazioni coinvolte, che consenta di valutare più compiutamente l'operato degli enti con finalità sociali.
Tale l’auspicio del Ministero dell’interno: “la creazione di un database pubblico che acquisisca dati provenienti anche dai comuni, al fine di valutare l'operato degli enti coinvolti nel perseguimento di finalità sociali, potrebbe rappresentare un valido strumento al fine di controllare l'attività degli enti nel loro complesso.“50
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “ritiene rientri tra gli elementi primariamente di competenza dell'Agenzia delle entrate, che, provvedendo alla ripartizione, dispone del complesso delle informazioni e ha la possibilità di aggregarle, secondo le modalità più opportune. Successivamente, il database potrebbe essere implementato ulteriormente con altre fonti di provenienza pubblica, tra cui quelli provenienti dall'unificazione dei registri (…).”51
Anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo afferma che la “realizzazione di un database pubblico con dati provenienti da tutte le amministrazioni interessate può essere uno strumento di maggiore trasparenza.”52
Secondo l’Agenzia delle entrate, “la creazione di un database pubblico che consenta ai cittadini una scelta della destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef più consapevole e ponderata richiede un'apposita disciplina della materia, anche nell'ottica di un'eventuale stabilizzazione dell'istituto. Si evidenzia che la gestione di un database pubblico, strumento di maggiore trasparenza, coinvolgendo più amministrazioni e necessitando di sostegni finanziari onerosi, implica una valutazione specifica da assumere in un più ampio contesto amministrativo.”53
16. Risulta necessaria la semplificazione delle procedure amministrative, eliminando inutili reiterazioni annuali di attività incombenti sulle organizzazioni beneficiarie, ma imponendo, nel contempo, alle stesse, l’obbligo di pubblicazione dei bilanci, utilizzando schemi chiari, trasparenti e di facile comprensione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura che “la semplificazione delle procedure amministrative a monte e la c.d. stabilizzazione dei beneficiari sono tematiche presenti nelle Linee guida governative, come, pure, l'obbligo di pubblicazione online dei bilanci. Nel documento trasmesso agli uffici di diretta collaborazione, la pubblicità dei bilanci era stata esplicitata tra i criteri di delega; peraltro, nell'ultima bozza di disegno di legge delega disponibile, è presente un esplicito richiamo alla "individuazione di specifiche modalità di verifica e controllo dell'attività svolta e delle finalità perseguite",
50 nota n. 76226 del 7/7/2014.
51 nota n. 7481 del 9/7/2014.
52 nota n. 2159 del 10/7/2014.
53 nota n. 126295 del 7/10/2014.
tra cui si ritiene che, in fase attuativa, possa rientrare anche l'obbligo di pubblicità dei bilanci.”54
Il Ministero della salute “propone che la rendicontazione sia sostituita dalla pubblicazione, sul sito istituzionale degli enti beneficiari, della attività finanziate con le somme percepite. In questo modo, sarà direttamente il cittadino a controllare il buon utilizzo dei fondi erogati. Tutto ciò comporterebbe che le amministrazioni coinvolte abbiano soltanto l'onere di controllare se, alle scadenze previste, gli enti percettori abbiano adempiuto a questo obbligo: con immediate conseguenze, in caso di inadempimento, sia sulla percezione dei fondi da erogare che sul recupero dei fondi già erogati.”55
L’Istituto italiano della donazione concorda con la proposta, chiedendo “ai propri associati di utilizzare gli schemi di bilancio dell’ex Agenzia per il terzo settore.”56
17. Rigorosi controlli e frequenti verifiche sulle iniziative promosse ed attuate non potrebbero che avvantaggiare ed incentivare gli enti che svolgono le loro attività nel pieno rispetto della normativa vigente. L’introduzione del cofinanziamento potrebbe garantire, in tal senso, una maggiore serietà delle iniziative.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento all'incremento delle verifiche, segnala di ricorrere, “necessariamente, per le verifiche di cui trattasi, assolutamente peculiari anche per la specificità delle conoscenze richieste, nonché per quelle riguardanti altre tipologie di finanziamento dell'attività degli enti del terzo settore, alla collaborazione degli uffici sul territorio, i quali devono far fronte a tale attività contemperandola con le altre forme di vigilanza loro attribuite. Considerata la numerosità dei beneficiari, peraltro, il numero delle verifiche in loco attivabili (gli esiti delle quali, in molti casi, non sono ancora pervenute) rappresenta un numero sicuramente inferiore alle effettive esigenze.”57
Secondo il Ministero dell’interno, “la verifica delle attività espletate dagli enti che materialmente svolgono attività sociali è acquisita tramite la presentazione di rendiconti e delibere dei comuni descrittivi delle funzioni sociali eseguite. Tale adempimento risulta, in verità, insoddisfacente. Spesso, le descrizioni delle attività eseguite sono molto sintetiche e non consentono di comprendere gli effettivi benefici ricevuti dai destinatari dei servizi erogati. E' avviso dello scrivente che verifiche più adeguate possano realizzarsi, oltre che con la rendicontazione della spesa e con una migliore descrizione delle attività svolte, soprattutto con ispezioni in corso d'opera, a cui far seguire adeguate interviste dei fruitori dei servizi delle politiche sociali in argomento.”58 Sempre il Ministero dell’interno segnala che il “mancato utilizzo delle somme entro l'anno obbliga l'ente alla restituzione delle
54 nota n. 7481 del 9/7/2014.
55 nota n. 3357 dell’8/7/2014.
56 nota dell’8/7/2014.
57 nota n. 7481 del 9/7/2014.
58 nota n. 76226 del 7/7/2014.
stesse. La situazione si è presentata per il comune di Messina, che non ha utilizzato le somme assegnate e, pertanto, dovrà provvedere alla restituzione delle stesse. L'operazione di restituzione è attualmente in corso. Di recente, sono state richieste dettagliate informazione ai comuni che hanno ricevuto somme superiori a euro 20.000, in merito non solo alla loro utilizzazione ma anche ai contributi e interventi di altri enti, pubblici e privati, per le stesse finalità sociali cui sono stati destinati gli importi attribuiti da questa. amministrazione. (…) Significativi (…) sono gli interventi del comune di Torino, Milano, Imola che, oltre alle somme assegnate (…), utilizzano significativi fondi del proprio bilancio.”59
Secondo il Ministero della salute, l'”attività di cofinanziamento è già una realtà per gli enti finanziati dalla scrivente. Infatti, molti enti (…) utilizzano i propri fondi anche presso altre strutture di ricerca che già il Ministero finanzia con la ricerca corrente e finalizzata. A tal riguardo, però, è importante effettuare controlli aggiuntivi, per evitare che i finanziamenti escano dal circuito della ricerca sanitaria (cioè, che i fondi dei cittadini vadano a beneficiare soggetti carenti dei requisiti per accedere al finanziamento del 5 per mille).”60
Secondo il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, l’“l'efficacia del meccanismo andrebbe confrontata con quella delle agevolazioni fiscali già previste dal nostro ordinamento per le stesse finalità, nella forma di deduzioni e detrazioni. In questo caso, i cittadini decidono liberamente di versare contributi a organizzazioni che considerano meritevoli, ma, a differenza del 5 per mille, ne sostengono, in parte, l'onere. Il cofinanziamento responsabilizza il cittadino e consente agli enti beneficiari di ottenere, forse, di più rispetto a quanto lo Stato perda di gettito.”61
Il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato afferma che “il cofinanziamento è pratica utile ed usuale, in caso di finanziamento di progetti. La normativa primaria e secondaria del 5 per mille non obbliga gli enti ad utilizzare le somme per progetti specifici, tanto è vero che, nella gran parte dei casi, ci risulta che detta forma di finanziamento aiuti a coprire i costi di funzionamento. Pertanto, il ‘co- finanziamento’ è, nei fatti, già una realtà. Peraltro, le somme del 5 per mille vengono saldate con un incerto ritardo. Se si obbligasse gli enti a cofinanziare progetti, vorrebbe dire che dovrebbero congelare una parte delle proprie disponibilità per un altrettanto incerto periodo.”62
18. Come auspicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la pubblicità dei riscontri amministrativo-contabili effettuati in materia di omessa o non adeguata rendicontazione dovrebbe essere incoraggiata, per espellere gli organismi non meritevoli della fiducia accordata dai contribuenti.
59 nota n. 55600 del 27/5/2014.
60 nota n. 3357 dell’8/7/2014.
61 nota n. 6473/U/41 del 10/7/2014.
62 email del 17/7/2014.
Lo stesso Ministero “ha pubblicato l'elenco dei rendiconti verificati e continuerà in tal senso: sta procedendo, inoltre, a individuare, attraverso più stringenti modalità di riscontro sistematico, basato sugli elenchi dei soggetti che hanno effettivamente percepito i finanziamenti (al netto, cioè, dei soggetti che, per vari motivi, non hanno ancora ottenuto il contributo, es. in quanto le verifiche successive dell'Agenzia delle entrate hanno bloccato erogazioni, conseguentemente entrate in regime di xxxxxxxxxx amministrativa), quelli per i quali i rendiconti non risultano pervenuti. Questo consentirebbe, nella seconda metà dell'anno, un ulteriore incremento delle richieste di restituzione, anche se è necessario tenere conto delle scarse risorse umane disponibili per dare seguito effettivo alle procedure amministrative che si renderanno necessarie.”63
L’Agenzia delle entrate afferma che “la pubblicità di tali verifiche esula dalle competenze dell’Agenzia, atteso che l’art. 12 del d.P.C.M. 23 aprile 2010 riserva i controlli in argomento alle amministrazioni competenti all’erogazione delle somme. Si evidenzia che, nel caso degli enti del volontariato, è competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”64
Secondo il Ministero dell’interno, “risulta auspicabile un adeguato controllo che verifichi e pubblicizzi i riscontri amministrativi-contabili effettuati in materia di omessa o non adeguata rendicontazione, per espellere gli organismi non meritevoli della fiducia accordata dai contribuenti. Tuttavia, non risulta sempre vero che dietro una perfetta struttura amministrativa in linea con i requisiti previsti per legge sussistano sempre enti meritevoli, potendosi benissimo verificare l'ipotesi contraria. Non è da escludere, infatti, che, dietro una perfetta attività amministrativa dell'ente, in realtà, si nascondano forti e significative carenze nella fornitura di servizi in favore degli aventi diritto. Solo appropriate ispezioni con personale adeguato che verifichi, anche a campione, i servizi resi e interviste con i fruitori degli stessi si potrà pervenire ad un adeguato e più esaustivo risultato sui servizi forniti agli utenti. Questo Ministero non ha competenza in merito al controllo ispettivo. La verifica delle funzioni espletate dagli enti in questa materia viene eseguita solo sugli atti trasmessi a titolo di rendicontazione.”65
63 nota n. 7481 del 9/7/2014.
64 nota n. 88105 del 2/7/2014.
65 nota n. 76226 del 7/7/2014.
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
ALLEGATO N. 2
Deliberazione 18 dicembre 2013, n. 14/2013/G
Relazione “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”
Allegato n. 2
Deliberazione n. 14/2013/G REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei conti Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I, II Collegio e Collegio per il controllo sulle entrate
nell’adunanza del 5 dicembre 2013
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispon- denza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgi- mento dell’azione amministrativa;
visto l’articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, con cui, ad integrazione dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni comunichino alla Corte dei conti ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ri- cevimento delle relazioni della Corte stessa, le misure conseguenzial- mente adottate in esito ai controlli effettuati;
visto l’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui viene stabilito che, ove l’amministrazione ritenga di non ot- temperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su ge- stioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,
un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Came- re, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Corte dei conti;
vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il re- golamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive integrazioni e modificazioni;
vista la deliberazione della Sezione n. 1/2013/G, adottata nell’adunanza del 17 gennaio 2013, con la quale sono stati approvati i programmi di controllo sulla gestione per l’esercizio 2013;
vista la relazione del magistrato istruttore concernente gli esiti dell’indagine Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef;
vista l’ordinanza, in data 12 novembre 2013, del Presidente della Sezione, con la quale è stata convocata la Sezione del controllo, I, II Collegio e Collegio per il controllo sulle entrate;
viste le note n. 6142, del 13 novembre 2013, e n. 6156, del 14 novembre 2013, con le quali il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione di deferimento e l’ordinanza di convocazione a:
-Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale;
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport; Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’interno:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della
finanza locale;
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’economia e delle finanze:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federali- smo fiscale;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
Gabinetto del Ministro;
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero della salute:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione genera- le della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; Organismo indipendente di valutazione della performance;
Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
Gabinetto del Ministro;
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e co- reutica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca;
Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
Gabinetto del Ministro;
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio;
-Agenzia delle entrate:
Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo; Direzione centrale servizi ai contribuenti;
-Comitato olimpico nazionale italiano:
Direzione territorio e promozione dello sport;
-Associazione nazionale comuni italiani;
-Istituto per la finanza e l’economia locale;
-Associazione italiana fundraiser;
-Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volonta- riato;
-Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato;
-Forum nazionale del terzo settore;
-Istituto italiano della donazione;
-Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
-Consulta nazionale dei Centri di assistenza fiscale;
constatato che, in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti convocati, sono intervenuti in aula:
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, la cons. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, capo Dipartimento, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionario;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità, la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, dirigen- te, e la sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, funzionaria;
per il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale, il dott. Xxxxxxxxx Xxx- de, direttore centrale;
per il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, viceprefetto aggiunto;
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gabinetto del Ministro, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, dirigente, e la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, funzionaria;
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, direttore generale, e la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dirigente;
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Organismo in- dipendente di valutazione della performance, la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxx- xx, dirigente, e la dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, funzionaria;
per il Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica
e della vigilanza sugli enti, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente;
per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, direttore generale;
per l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il xxxx. Xxxxxx Xxxxx, diri- gente;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Di- rezione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’arch. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, dirigente, e l’arch. Xxxxx Xxxx, responsabile del procedimento;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Organismo indipendente di valutazione della performance, il dott. Xxx- xxxx Xxxxxx, dirigente;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, dirigente, e il dott. Xxxxx Xxxx, funzionario;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contri- buenti, il xxxx. Xxxxx Xxxxxx, direttore centrale, la dott.ssa Xxxx Xx Xxx- sio, dirigente, e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dirigente;
per l’Associazione italiana fundraiser, la Conferenza permanente delle associazioni, federazioni e reti di volontariato, il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato, il Forum nazionale del terzo settore e l’Istituto italiano della donazione, il dott. Xxxxxxx Xxxxx
e il xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx di Feroleto; udito il relatore, cons. Xxxxxxx Xxxxxxx;
uditi i rappresentanti delle amministrazioni intervenute; considerato che sono pervenute, da parte delle amministrazioni e
degli enti, le seguenti memorie:
per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali, prot. n. 34/0012157/MA004.A001, del 27 novembre 2013, prot. n. 34/0012263/MA004.A001, del 29 novembre 0000, x xxxx. x. 00/0000000/XX000.X000, del 4 dicembre 2013;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, prot. n. 27550, del 29 novem- bre 2013;
per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Di- rezione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, prot. n. 4744, del 29 novembre 2013;
per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca, prot. n. 6462, del 2 dicembre 2013;
per l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo, prot. n. 143679, del 4 dicembre 2013;
per il Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volon- tariato, in nome e per conto anche delle altre organizzazioni di volonta- riato sopra citate, prot. n. 6539, del 5 dicembre 2013;
ritenuto che la relazione debba essere fatta propria dalla Sezio- ne, con le modifiche e le integrazioni proposte dal relatore e dagli altri componenti del Collegio e dalla Sezione deliberate, anche sulla base delle precisazioni fornite in sede di contraddittorio dai rappresentanti delle amministrazioni intervenuti all’adunanza stessa e delle memorie presentate;
DELIBERA
di approvare, con le modifiche apportate in camera di consiglio, la relazione concernente Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef;
INVIA
-ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994- la relazione stessa, a cura della Segreteria della Sezione, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alla Presidenza delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato genera- le; Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport; Ufficio per il controllo interno, la trasparenza e l’integrità; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’interno: Gabinetto del Ministro; Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale; Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’economia e delle finanze: Gabinetto del Ministro; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Dipartimento delle finanze, Direzione
legislazione tributaria e federalismo fiscale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Gabinetto del Ministro; Direzione ge- nerale per il terzo settore e le formazioni sociali; Organismo indipen- dente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero della salute: Gabinetto del Ministro; Dipartimento della sanità pubblica e dell’innovazione, Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti; Organismo indipendente di valu- tazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Gabinetto del Ministro; Di- partimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreu- tica e per la ricerca, Direzione generale per il coordinamento e lo svi- luppo della ricerca; Organismo indipendente di valutazione della per- formance; Ufficio centrale del bilancio; al Ministero dei beni e delle atti- vità culturali e del turismo: Gabinetto del Ministro; Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; Organismo indipendente di valutazione della performance; Ufficio centrale del bilancio; all’Agenzia delle entrate: Direzione centrale amministrazione, pianifica- zione e controllo; Direzione centrale servizi ai contribuenti; al Comitato olimpico nazionale italiano: Direzione territorio e promozione dello sport; all’Associazione nazionale comuni italiani; all’Istituto per la finan- za e l’economia locale; al Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili; alla Consulta nazionale dei Centri di assistenza fi- scale;
DISPONE
che le amministrazioni interessate comunichino alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente rela- zione, le misure consequenziali adottate, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/1994, come modificato dall’articolo 1, comma 172, della legge n. 266/2005, comunicando, inoltre, alla Presidenza della Corte, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, un provvedimento motivato, ai sensi dell’articolo 3, comma 64, della legge
n. 244/2007, ove ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati;
MANDA
-ai sensi dell’articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214- la presente delibera al competente Collegio delle Sezioni riunite, affinché possa trarne deduzioni circa le modalità con le quali le ammini- strazioni interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanzia- ria e contabile.
IL PRESIDENTE
Xxxxxxx XXXXXXXX
IL RELATORE
Xxxxxxx XXXXXXX
Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2013
IL DIRIGENTE Xxxxxx XXXXXXXXXXXX
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
delib. n.14/2013/G
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
MAGISTRATO RELATORE: XXXXXXX XXXXXXX