CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
L’ARMA DEI CARABINIERI E
L’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, di seguito denominato “CUFA”, nella persona del Comandante, Gen. C.A. Xxxxxx Xxxxxxx, e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata “AGEA”, nella persona del Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx,
VISTO
– l’art. 155 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, ai sensi del quale l’Arma dei carabinieri, di seguito denominata “ARMA”, è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
– il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
• l’art. 2, co. 1, lett. b), recante “Comparti di specialità delle Forze di polizia”, ai sensi del quale l’ARMA esercita compiti di sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
• l’art. 7, co. 2, lett. a), b), g) e p) recante “Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni”, ai sensi del quale l’ARMA esercita funzioni di prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari, controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi, nonché monitoraggio del territorio con raccolta, elaborazione archiviazione e diffusione dei dati delle aree percorse dal fuoco;
– il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell’Interno, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”, ai sensi del quale l'ARMA:
• svolge controlli sulla qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, a tutela della sicurezza del consumatore, nonché a salvaguardia delle produzioni regolamentate, come sancito dall'art. 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
• svolge un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e delle sofisticazioni di alimenti e bevande;
– l’art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali”, per cui il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare:
• svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell’attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;
• può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
– i compiti e le finalità dell’AGEA, definiti dallo Statuto, per il quale è un ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, istituito con decreto legislativo n. 165/99 per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore per l’Italia delle erogazioni, finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e riorganizzato con D.lgs. n. 74 del 21 maggio 2018;
– l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
CONSIDERATO CHE
si ravvisa la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che, promuovendo fondamentali sinergie, migliori l’efficacia delle misure volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi nel settore agricolo e nel comparto agroalimentare;
è necessario vigilare sui vincoli all’utilizzo delle superfici colpite da incendi di cui all’art. 10 comma 1) della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
l’AGEA intende realizzare un piano di controlli su indicatori di vigilanza già sviluppati dall’Agenzia stessa anche sulla scorta delle pregresse indagini delle Forze di polizia;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
Art. 1
Ambiti di collaborazione
La presente Convenzione disciplina l’attività di collaborazione tra il CUFA e l’AGEA nell’ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
Le aree di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
– cooperazione per la formazione del personale sui temi del quadro normativo nazionale e comunitario a sostegno della produzione agricola nazionale, attraverso l’organizzazione di corsi, convegni, conferenze, sessioni addestrative congiunte e scambio di best practices, anche mediante la disponibilità di sedi e strutture dell’ARMA;
– scambio informativo, nei limiti imposti dall’art. 329 c.p.p., dalla riservatezza dei procedimenti amministrativi e dalle disposizioni in ambito privacy applicabili, nonché collaborazione tecnico/operativa, tenuto conto di prioritarie e concomitanti esigenze di servizio dei Reparti del CUFA.
Art. 2
Modalità esecutive
Allo scopo di programmare le attività esecutive discendenti dalla presente Convenzione è istituito un “Comitato Tecnico di coordinamento Carabinieri-AGEA”, presieduto dal Vice Comandante del CUFA, e composto da
membri designati del CUFA e di AGEA.
In relazione alle forme di collaborazione descritte:
– il CUFA si avvarrà, per l’attività tecnico/operativa, delle proprie articolazioni specializzate;
– l’AGEA:
• assicurerà al CUFA un canale di comunicazione diretto, per il tramite del “Comitato tecnico di coordinamento Carabinieri-AGEA”, di dati e documenti acquisiti per l’espletamento delle indagini;
• renderà disponibile un apposito applicativo che consentirà la consultazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) delle posizioni delle singole imprese agricole;
• si impegnerà a studiare la messa a punto di un protocollo collaborativo anche con il coinvolgimento degli altri organismi pagatori ai fini della sincronizzazione dei dati in rispettivo possesso;
• renderà disponibili nei tempi e nei modi che saranno concordati formalmente dalle parti, gli esiti delle attività di screening realizzate nell’ambito del piano antifrode;
• previa designazione dei soggetti indicati dal CUFA, si renderà disponibile allo svolgimento di attività formative e di aggiornamento sulla normativa europea, sulle procedure amministrative in essere, nonché sull’utilizzo delle infrastrutture informatiche del SIAN;
• di concerto con l’ARMA, si impegna ad attuare sul proprio sistema informativo, e misure tecniche necessarie a consentire l’interoperabilità in cooperazione applicativa tra il SIAN e il Sistema Informativo Forestale, Ambientale e Agroalimentare (SIFA), allo scopo di favorire la condivisione di tutti i dati d’interesse comune previsti dall’attuale convenzione, con particolare riferimento ai dati territoriali censiti da AGEA (mappature ortofotografiche e tematismi in generale), ai poligoni che delimitano le aree percorse dal fuoco e ai dati analitici del Fascicolo Accertamento Sicurezza Agroalimentare (FASA) e del Fascicolo Accertamento Danni all’Unione Europea (FADUE). Le suddette misure tecniche sono adottate in coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale per la Pubblica Amministrazione 2019- 2021.
• Gli organi di polizia giudiziaria ove emergessero, nell’ambito delle proprie attività di analisi informativa
e/o di indagine, condotte potenzialmente illecite tali da compromettere la corretta applicazione del quadro normativo unionale, ne rederanno edotta l’AGEA, previa autorizzazione delle XX.XX. competenti, al fine di permettere l’eventuale assunzione – seppure in via cautelativa e provvisoria – delle misure di autotutela.
Art.3
Rimborsi spese
I costi sostenuti dal CUFA, in attuazione della presente Convenzione, verranno finanziati e/o rimborsati dall’AGEA sulla base di specifici atti esecutivi attuativi discendenti, da ritenersi parte integrante della medesima Convenzione e che dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Bilancio del Comando Generale dell’ARMA per definire modalità, entità e forma dei finanziamenti/rimborsi.
I predetti atti esecutivi verranno sottoscritti tenendo conto di una previsione di bilancio da formalizzare entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere compatibili con le dotazioni finanziarie presenti nel bilancio di AGEA.
Art. 4
Privacy e sicurezza delle informazioni
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle normative in ambito privacy applicabili.
Art. 5
Durata, integrazioni e modifiche
La presente convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
La stessa potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovata e, anche prima della scadenza, modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
Art. 6
Comunicazione e uso dei marchi
Il CUFA e l’AGEA si impegnano ciascuno a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell’altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell’altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
In particolare, e senza limitare quanto precede, l’eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all’altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all’attività svolta in esecuzione della presente Convenzione e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell’ambito dell’attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell’altra.
Il CUFA e l’AGEA si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell’altra Parte nell’adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.
Il CUFA e l’AGEA si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto della presente Convenzione attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione dovranno essere preventivamente concordati per iscritto tra le Parti.
Art. 7
Firma digitale
La presente convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 2018, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma,
Il Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (Gen. C.A. Xxxxxx Xxxxxxx) | Il Direttore dell’AGEA (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx) |