COMMITTENTE:
DI
PRESTAZIONE
D’OPERA
OCCASIONALE STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE
COMMITTENTE:
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. Xxx Xxxxxxx, 00 00000 XXXXXXXX
L’Azienda Speciale camerale “COAP” Centro di Orientamento ed Aggiornamento Professionale – codice fiscale 92006180530 – sita in Grosseto, via F.lli Cairoli n.10, rappresentata dal Direttore Dr. Xxxxxxxx D’Errico,
di seguito denominata Azienda Speciale
COAP
PRESTATORE:
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della prestazione
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx si impegna ad eseguire, per conto del Committente, nell’ambito del Progetto “Dieta Mediterrane ed Expò 2015” Fondo Perequtivo 2013 - N.CUP G43G14000420005 il seguente incarico:
ATTIVITA’ | SPECIFICHE | TOTALE |
Tecnico per realizzazione e montaggio video | Realizzazione riprese video durente l’avento c/o Eataly Distribuzione srl Montaggio video sulla base delle specifiche concordate con la direzione | €. 400,00 |
Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx si impegna ad eseguire le attività di cui all’art. 1, senza alcun vincolo di subordinazione e coordinamento, né obbligo di orario e in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Alla più ampia discrezionalità del prestatore, alla sua scienza e coscienza vengono demandate tutte le modalità tecniche di programmazione e di esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, si impegna a rispettare i metodi, gli strumenti e gli indicatori definiti nel Sistema Qualità dell'Azienda Speciale COAP.
L’attività prestata è da intendersi come prestazione d’opera occasionale riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 53 c. 1, già art. 49 c. 1 del TUIR ed esclude qualsiasi accordo di continuità.
I contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento del danno, quando previsto, secondo il disposto dell’art. 2224 del Codice Civile.
Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento
Il Committente si impegna a corrispondere al prestatore d’opera un importo complessivo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pari a Euro 400,00
La somma dovuta sarà liquidata, dietro rilascio di quietanza sottoscritta.
Nella parte descrittiva della quietanza dovranno essere riportate le indicazioni relative al Progetto ed alle attività svolte in particolare Numero di Matricola e Descrizione.
Il corrispettivo sarà accreditato sul seguente codice IBAN:
Art. 4 – Durata della prestazione
La prestazione si svolgerà il prossimo 21 ottobre, dalle ore 11,00 alle ore 15,00, presso la sede di Eataly Distribuzione srl
Art. 5 – Obbligo di riservatezza
Il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx si impegna fin d’ora a non diffondere né ad utilizzare per sé o per altri, dati, notizie e informazioni anche riservate delle quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico di cui trattasi.
Art. 6 – Privacy – D.lgs. 196/2003
Il Coap è Titolare del trattamento dei dati forniti, il Responsabile è il Xxxx. Xxxx Xxxxxxx.
I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e non, e saranno conservati nella banca dati del Coap, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs n. 196/03. In ogni momento potrà essere chiesta la modifica o l’aggiornamento dati.
La cancellazione potrà essere chiesta soltanto al momento in cui il presente contratto terminerà di avere efficacia, fatto salvo il rispetto degli adempimenti previsti da specifiche disposizioni normative.
I dati forniti potranno essere comunicati dal Coap ad altri Enti Pubblici, in adempimento di specifiche disposizioni legislative.
Il Xxxx. Xxxx Xxxxxxx è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati che il Coap fornirà per l’adempimento delle attività richieste, oggetto del presente contratto.
Art. 7 – Risoluzione controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di commercio di Grosseto. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili dagli artt. 806 e ss. Del codice di procedura civile. Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura conciliativa della Camera di commercio di Grosseto prima di iniziare il procedimento arbitrale.
Art. 8 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II. Capo XIV del Codice Civile.
Grosseto,
Letto, confermato e sottoscritto,
PER IL COMMITTENTE
Il Direttore IL PRESTATORE
Dr. Xxxxxxxx D’Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx