ALLEGATO 4 SCHEMA CONTRATTO
ALLEGATO 4
SCHEMA CONTRATTO
APPALTO SPECIFICO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE, GESTIONE APPLICATIVA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO E FORMAZIONE PER I SISTEMI DOCUMENTALI DEL MEF – ID 2273
TRA
Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Xxxxx Xxxxxxx n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003 (di seguito per brevità anche “Committente”),
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) di seguito, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in sette lotti, al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la prestazione di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni - ID 1881;
2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, nell’ambito del Lotto 2, il Fornitore, in data 08/07/2020, ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la prestazione di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni e, per l’effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro relativo al Lotto 2 alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
3) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (…)”;
4) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(…) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
5) in data 4 febbraio 2019 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Xxxxxx, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
6) in forza di quanto precede, Xxxxxx ha proceduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento del presente Appalto Specifico;
7) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto da Consip per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, Lotto 2, del presente Appalto Specifico;
8) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri e il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
9) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 15 “Cauzione” e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 25 che, anche se non materialmente allegate, ne formano parte integrante e sostanziale;
10) il Fornitore ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all’imposta di bollo il contrassegno n. per un importo pari a € . <(oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale) l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate ”, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. , per un importo pari a
€ >.
11) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
12) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
13) successivamente alla stipula da parte della Committente, l’Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
14) il numero di repertorio del Contratto è il seguente [ ];il codice identificativo gara, CIG,
è il seguente [ ];
15) le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
16) il presente contratto non si caratterizza per alta intensità di manodopera ai sensi dell’art. 50, d.lgs. 50/2016.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
1) Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a. Accordo Quadro: il contratto relativo al Lotto 2, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso in data 08/07/2020 e attivato in data 21/07/2020, da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire
le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b. Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
c. Capitolato Tecnico AQ: il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l’Accordo Quadro;
d. Capitolato Tecnico AS: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce in dettaglio l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto del presente Contratto;
e. Contratto: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dalla Committente e dal Fornitore nell’ambito e sotto la vigenza dell’Accordo Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo;
f. Offerta AQ: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro;
g. Offerta AS: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Contratto;
h. Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all’aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dalla Consip alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro.
i. Committente: per la Committente si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
j. Amministrazione: per Amministrazione si intendono le strutture organizzative del Ministero dell’economia e delle finanze e in particolare della Ragioneria Generale dello Stato.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l’Allegato 1 (Offerta tecnica AS), Allegato 2 (Offerta economica AS), Allegato 3 (Capitolato Tecnico AS), nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto:
a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione
b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dai Codici Etici di Consip S.p.A consultabile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx e della Committente consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx;
e) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
f) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
g) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 nella formulazione vigente alla data di
pubblicazione dell’Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA – ID 1881
h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
i) dal Patto di integrità;
j) dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa.
k) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale Europea.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dalla Consip, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Consip.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall’Accordo Quadro.
In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
5. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 3 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Committente, nell’interesse proprio e/o dell’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell’Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto:
- nell’ambito dei servizi realizzativi it, i seguenti Servizi realizzativi propriamente detti:
a. Progettazione, sviluppo, manutenzione evolutiva e migliorativa di SW ad hoc (Codice Servizio “SV” ID A1.1 e A2);
b. Manutenzione adeguativa (Codice Servizio “SV” Id A5);
c. Personalizzazione e parametrizzazione di Pacchetti Software (Codice Servizio “SV” Id A6);
- i seguenti Servizi di gestione del portafoglio applicativo:
d. Gestione applicativi e basi dati (Codice Servizio “GA” ID B1);
e. Manutenzione correttiva (Codice Servizio “MC Id C1);
- i seguenti Servizi tecnico specialistici:
f. servizio integrativo specialistico (Codice Servizio “SS” Id D);
Nell’ambito dei SERVIZI DI SUPPORTO, i seguenti servizi di Consulenza organizzativa:
g. Disegno e/o ridisegno di processi documentali (Codice Servizio “SU” Id E); e il seguente servizio di Contributo tematico specialistico:
h. Supporto alla dematerializzazione (Codice Servizio “MR” Id MR2);
nell’ambito dei SERVIZI ACCESSORI i seguenti servizi:
i. Formazione e addestramento (Codice Servizio “AC1” Id F1)
j. Supporto alla classificazione e all’Archiviazione digitale (Codice Servizio “AC2” Id F2).
Il Fornitore prende atto che, per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.
2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto nella disciplina dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell’Offerta AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all’approvazione della Committente.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l’Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l’Amministrazione , a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta AQ nonché nell’Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente alla Committente e/o all’Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. “Penali”.
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall’Offerta AQ nonché dall’Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli eventuali indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l’applicazione delle penali.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS, comprensivo delle relative Appendici.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che la Committente attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la
consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell’Amministrazione o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.
12. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016,
……………………….. E’ designato quale Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 ……………
13. Il nominativo del Responsabile del Servizio di AS (Responsabile Unico delle Attività contrattuali) è il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. mail pec Il
Responsabile unico delle attività contrattuali sarà l’interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e dall’Amministrazione.
ARTICOLO 4 - DURATA
Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di
60 mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale.
La durata sarà così suddivisa:
• periodo di affiancamento (2 mesi);
• periodo di erogazione: 48 (quarantotto) mesi per tutti i servizi di cui al precedente art. 3 comma 1;
• periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia
sul software rilasciato durante l’ultimo anno di vigenza contrattuale
La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
Le attività di subentro sono disciplinate dal Capitolato tecnico nel rispetto delle previsioni del Capitolato tecnico dell’AQ.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE
1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell’Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. “Corrispettivo” comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nell’Offerta AQ, nella Richiesta d’Offerta, nel Contratto di AQ, nel Capitolato di AQ e di AS e nell’Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente e l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla Committente medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente e/o all’Amministrazione dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 7 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle
persone addette ai lavori e dei terzi, dando alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente medesima da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente medesima non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione via PEC da parte della Committente o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l’applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Responsabile unico delle attività contrattuali, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e la Committente/l’Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente e dell’Amministrazione; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte della Committente e dell’Amministrazione; iii) inserite nell’organizzazione della Committente e dell’Amministrazione.
7. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile unico delle attività contrattuali, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 8 - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE E GARANZIE DEI SERVIZI APPLICATIVI – REALIZZATIVI DI SOFTWARE
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. Restano inoltre di proprietà dell’Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’Offerta Tecnica di AS.
2. L’Amministrazione può, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. L’impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, alle medesime condizioni, modalità e costi.
6. Per ogni obiettivo realizzativo di software (nell’ambito dei servizi applicativi IT, di cui al Capitolato Tecnico di AQ paragrafo 4.1) positivamente rilasciato, il Fornitore prende atto che dovrà provvedere all’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l’Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e appendici.
7. Il Fornitore prende atto che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto messo a disposizione o realizzato in ottemperanza degli obblighi assunti in offerta tecnica sia di AQ sia di AS, in particolare, relativamente a soluzioni, sistemi e strumenti messi a disposizione della fornitura, il Fornitore dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all’adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
8. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
9. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente e l’Amministrazione restare estranee ai rapporti tra il fornitore e le ditte fornitrici.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 26 “Risoluzione” del Contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente e dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
ARTICOLO 10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare la Committente e l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. In questa ipotesi, la Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Committente e/o dell’Amministrazione, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente e/o dall’Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la
Committente e l’Amministrazione restare estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell’Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12 - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione” la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione”, comma 2, del Contratto, la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 23 “Corrispettivo”, comma 1, del Contratto.
ARTICOLO 13 - AUMENTO - MODIFICHE E VARIANTI
1. La Committente si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del
D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. La Committente, in conformità a quanto disposto all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà, in corso di esecuzione, di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 106, d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 14 - PIANO DI QUALITÀ
1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano di Qualità nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico AS, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Piano di Qualità sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest’ultimo si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo alla Committente, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La mancata approvazione del Piano di Qualità entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Committente per le valutazioni di competenza, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
3. Il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano di Qualità su richiesta della Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dal Fornitore per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l’Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico del Fornitore.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, gli aggiornamenti del Piano di Qualità così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ.
ARTICOLO 15 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una garanzia definitiva, costituita mediante rilasciata dalla
ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta;
2. La garanzia di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale nel rispetto delle regole stabilite dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e previsto nel parag. 4.2 della Richiesta d’offerta.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. La Committente ha diritto di valersi direttamente sulla garanzia anche per l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali” e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Recesso”, art. 28 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse”; salvo in ogni
caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
9. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 16 – SUBAPPALTO
1. Qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359
c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l’autorizzazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere
corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Committente, all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente e l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni della normativa vigente in materia di Trattamento dei Dati Personali.
8. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
9. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte della Committente, è onere dell’Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. La Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
16. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le eccezioni ai limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione.
ARTICOLO 17 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Le modalità di erogazione dei servizi, tenuto conto dei livelli di servizio e delle modalità di consuntivazione delle attività da parte del Fornitore, sono disciplinate nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico al Capitolo 7.7. Modalità di erogazione, ed alle Appendici ivi menzionate.
ARTICOLO 18 - RISORSE IMPIEGATE
1. Il Fornitore si impegna nei tempi e nelle modalità indicati nel Capitolato tecnico AS al paragrafo
7.2 a consegnare i curricula dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nel rispetto dei termini previsti nel Capitolato tecnico. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di AS.
2. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione alla Committente comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, la Committente si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione del curriculum.
4. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla predetta comunicazione.
5. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
6. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 4, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro il termine previsto dal Capitolato Tecnico di AS a partire dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
7. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo art. 22 “Penali”.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all’Accordo Quadro e al Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS, con l’evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati.
10. Il Fornitore garantisce e manleva la Committente e l’Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività ad essa affidate.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, ferma restando l’applicazione degli indicatori di qualità previsti nell’apposita Appendice al Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 19 – IMPLEMENTAZIONE/ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno erogati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con la Committente nel Piano di Lavoro Generale, e avviati secondo la tempistica prevista, ed eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell’AS.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a mancata consegna.
ARTICOLO 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. In corso di Contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno avviate:
- relativamente ai servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, manutenzione adeguativa e supporto specialistico di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e c) del Contratto e relativamente agli Indici di Prestazione come riportati nell’Appendice 3 – Indicatori di qualità al Capitolato tecnico, al termine del periodo di rilevazione (come indicato all’interno della suddetta Appendice 3 – Indicatori di qualità e nell’Appendice 2 – Cicli e prodotti).
- con riferimento ai servizi di gestione applicativi e manutenzione correttiva di cui all’art.3 comma 1, lett. d) ed e) del Contratto, entro il mese successivo decorrente dal termine del mese di erogazione dei servizi.
- con riferimento a tutti gli altri servizi ed ai servizi accessori di cui all’art. 3 comma 1, entro il mese successivo a quello di espletamento dei servizi.
2. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
3. Delle operazioni di Verifica di conformità, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
4. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
5. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo e le attività i siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e di AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazione dell’intervento applicativo”, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emessa la sanzione prevista in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. In ogni caso il Fornitore dovrà eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità dei sistemi a proprie spese i e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
11. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 26 “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la
possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
15. All'esito positivo della verifica di conformità, la Committente rilascia il certificato di pagamento e/o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Impresa.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'X.X.XX. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.
ARTICOLO 21 - MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001
1. Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore si impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del presente Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l’accesso alla Committente e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre
ARTICOLO 22 – PENALI
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione alla Committente delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell’Offerta tecnica di AQ e di AS, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo Contratto di Fornitura;
2. Personale inadeguato: per ogni risorsa inadeguata, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “PFI – Personale inadeguato”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del relativo valore complessivo del Contratto di Fornitura;
3. Inadempimento baseline correttiva: per ogni Punto Funzione e per ogni periodo di misurazione, inserito nella baseline di correttiva in violazione delle norme di cui al art. 5 comma 9 del contratto di AQ, il fornitore è tenuto a corrispondere alla Committente una penale pari a euro 300,00, oltre alla restituzione alla Committente degli importi percepiti ma
non dovuti e salvo il maggior danno e la risoluzione del contratto
4. Slittamento di una scadenza contrattuale: per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione, non imputabili alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
5. Eccesso di rilievi sulla fornitura: per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
6. Eccesso di rilievi sull’obiettivo: per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLOB – Rilievi sull’obiettivo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura;
7. Eccesso di rilievi sul servizio integrativo specialistico: per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSS – Rilievi sul servizio integrativo specialistico”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura;
8. Eccesso dei rilievi sul servizio di supporto: per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSA – Rilievi sui servizi di supporto e del Servizio Accessorio di supporto alla classificazione e all’archiviazione digitale”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura;
9. Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione applicativi: per ciascun rilievo, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSGA – Rilievi sul servizio di Gestione applicativi, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura;
10. Slittamento nell’esecuzione dell’obiettivo: per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “SLFO – Slittamento di una fase dell’obiettivo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
11. In caso di non rispetto del “Valore di soglia”, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una sospensione del collaudo pari a 3 giorni;
12. Presenza di errori bloccanti in collaudo: in caso di non rispetto del “Valore di soglia”, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “DFBC – Malfunzionamenti/errori bloccanti in collaudo”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
13. Eccesso di difettosità per obiettivo: per ciascun errore, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente gli specifici “Valori di soglia (bloccanti – non bloccanti)” fissati dall’indicatore “DAES – Difettosità in avvio in esercizio”, sia con riguardo ai malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità sia con riguardo ai malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per lo specifico obiettivo realizzativo.
14. Difettosità recidiva in esercizio: per ogni intervento di manutenzione correttiva c.d. recidivo del Fornitore, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi”, presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:
- del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e capitolato tecnico);
- del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);
15. Mancato rispetto di una scadenza in gestione: per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “GASS
– Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico e applicabile al Servizio di Gestione Applicativa e/o di Gestione contenuti siti web, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura.
16. Mancato rispetto di una scadenza del servizio di supporto o tecnico specialistico: per ogni 3 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore nella consegna di un prodotto o di un’attività, non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “SPSS
– Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attività del servizio Tecnico-Specialistici (Change Management, Demand Management, BPR, Supporto al ridisegno dei processi” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel Contratto di Fornitura.
16 bis. Eccesso di rilievi sul servizio di manutenzione: al superamento del valore di soglia previsto per l’indicatore di qualità “RSMA – Rilievi sul Servizio di manutenzione” presente nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di manutenzione come indicato nel Contratto di Fornitura.
17. Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, la Committente
applicherà una penale pari allo 0,3‰(zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa;
- immissione nella rete interna della Committente e/o dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
18. Per ogni giorno di ritardo o frazione non imputabile alla Committente e/o all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, i) rispetto ai previsti tempi di effettuazione delle verifiche di conformità; ii) di ripetizione delle prove di collaudo in caso di esito negativo delle verifiche di conformità; iii) l’Amministrazione potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,3 per mille del valore della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
19. In caso di mancata corretta esecuzione dei compiti rimessi al RUAC in adempimento a quanto previsto dall’art. 7, la Committente si riserva di applicare una penale una tantum pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura
20. Nel caso in cui, come previsto dall’”Allegato Privacy”, all’esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, Sogei applicherà al Fornitore - Sub responsabile del trattamento una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, per ogni giorno necessario per il Fornitore per l’adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l’applicazione delle “Norme in materia di protezione dei dati personali”, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all’art. 32 “Privacy e subingresso nel contratto”.
21. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore AS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Xxxxx, nella Richiesta di offerta e nei Contratti di fornitura. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore AS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’Xxxxx, nella Richiesta di offerta e nei Contratti di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Committente; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Consip.
23. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della Committente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
24. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Committente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
25. La Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 15 “Garanzia Definitiva” senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
26. La Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
27. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni/pesi di cui al precedente art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]), al netto di IVA.
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
a) relativamente ai servizi applicativi ICT, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
- lettera a. servizio di Progettazione, sviluppo, manutenzione evolutiva e migliorativa di SW ad hoc (Codice Servizio “SV” ID A1.1 e A2).1), <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
- lettera b. servizio di Manutenzione adeguativa (Codice Servizio “SV” Id A5),
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
- lettera c. servizio di Personalizzazione e parametrizzazione di Pacchetti Software (Codice Servizio “SV” Id A6), <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
b) relativamente ai servizi di gestione del portafoglio applicativo, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”,
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
- lettera d. servizio di Gestione applicativi e basi dati (Codice Servizio “GA” ID B1),
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
- lettera e. servizio di Manutenzione correttiva (Codice Servizio “MC Id C1),
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
c) relativamente ai Servizi di supporto integrativo specialistico, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”,
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
- servizi tecnico – specialistici (Codice Servizio “SS” Id D), <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
d) relativamente ai servizi di supporto, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
- lettera g) servizi di Disegno e/o ridisegno di processi documentali (Codice Servizio “SU” Id E), <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]);
- lettera h) servizi di Supporto alla dematerializzazione (Codice Servizio “MR” Id MR2), <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
e) relativamente ai servizi accessori, di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione”, <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
- lettera i) servizi di Formazione e addestramento (Codice Servizio “AC1” Id F1),
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]).
- lettera j) servizi di Supporto alla classificazione e all’Archiviazione digitale (Codice Servizio “AC2” Id F2), <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]).
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
a. per i servizi erogati, in modalità progettuale:
i. per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo del singolo obiettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (per tipologia ADD, CHG e DEL) e per classe di progetto Gestionale (calcolati secondo lo standard Ifpug, gli standard di determinazione dell’effort dei Punti Funzione dell’Amministrazione – in appendice al Capitolato Tecnico AS - le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS e Appendici, come approvati dall’Amministrazione nell’ultimo piano di lavoro);
ii. per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni- persona approvati dall’Amministrazione (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico AS) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale;
b. per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione a giorni persona, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dall’Amministrazione (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile, fatturazione trimestrale) e approvato dall’Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico di AS ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale impiegata;
c. per il servizio di Manutenzione correttiva il corrispettivo è determinato sulla base del numero di Punti Funzione affidati – non in garanzia (risultanti dall’Inventario funzionale o diversamente determinato dal Fornitore ed approvato dall’Amministrazione, e comunque non in garanzia) secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico ed in ragione del canone unitario mensile offerto dal Fornitore;
d. per i Servizi di Gestione del Portafoglio applicativo, Servizi integrativi specialistici, Servizi di Supporto e Servizi Accessori il corrispettivo - determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma (PF/giorni persona) - è composto da:
i. una parte fissa pari a 90%, che verrà corrisposta all’esito positivo della verifica di conformità successiva alla rilevazione degli indicatori collegati all’indice di prestazione (come dettagliatamente indicato nell’Appendice 3 “indicatori di qualità”);
ii. una parte variabile pari al più al 10% (% di quota sospesa) che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità”, dunque solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità ed alla relativa Verifica di conformità.
e. per i servizi realizzativi, il corrispettivo - determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma (PF/giorni persona) - è composto da:
i. una parte fissa pari a 85%, che verrà corrisposta all’esito positivo della verifica di conformità successiva alla rilevazione degli indicatori collegati all’indice di prestazione (come dettagliatamente indicato nell’Appendice 3 “indicatori di qualità”);
ii. una parte variabile pari al più al 15% (% di quota sospesa) che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità”, dunque solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità ed alla relativa Verifica di conformità.
4. Le tariffe unitarie (corrispondenti alle voci di costo richieste) sono riportate nell’Offerta Economica di AS allegata al presente Contratto.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Le tariffe offerte sono accettate dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale salvo quanto indicato nel Capitolato Tecnico di AS.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
8. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
9. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
10. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
ARTICOLO 24 - FATTURAZIONE
1. Ai fini del pagamento degli obiettivi e delle attività componenti i servizi oggetto della fornitura, l’Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
a) per ciascun intervento progettuale dei servizi realizzativi, per la quota fissa pari all’85% si opera la seguente suddivisione:
per il Ciclo completo/ridotto/a lotti
• il 10% al termine della fase di definizione;
• il 20% al positivo esito della Verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno;
• il 20% al termine della fase di realizzazione;
• il 30% all’esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
• il 20% al termine positivo dell’ultima fase prevista per l’obiettivo, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo.
per il Ciclo realizzativo/a fase unica e gli altri cicli si opera la seguente suddivisione:
• il 50% al termine della fase di realizzazione;
• il 30% all’esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della Verifica di conformità;
• il 20% al termine positivo dell’ultima fase prevista per l’obiettivo, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;
la quota variabile, pari al 15% è così suddivisa:
• 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP1 - Rispetto dei tempi pianificati
• 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP2 – Rispetto delle stime;
• 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP3 – Accuratezza nella realizzazione dell’obiettivo;
b) per ciascun intervento progettuale dei servizi di Gestione del Portafoglio, Servizi Tecnico- Specialistici, Servizi di Supporto e Servizi accessori:
sulla base delle milestone del Piano di lavoro dell’intervento progettuale
• al termine della verifica di conformità della milestone;
c) per ciascun periodo di erogazione dei servizi erogati in modalità continuativa
per il servizio di gestione applicativi e basi dati, per la quota fissa pari al 90%:
• con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
per la quota variabile, pari al 10%:
• al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 4 –Qualità del servizio di gestione applicativi e basi dati
d) per il servizio di Manutenzione correttiva, per la quota fissa pari al 90%:
• con cadenza trimestrale posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
per la quota variabile, pari al 10%:
• 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 5 – Tempestività degli interventi
• 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 6 – Qualità del servizio di manutenzione
e) per i servizi Tecnico Specialistici, per la quota fissa pari al 90%:
• con cadenza trimestrale posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
per la quota variabile, pari al 10%:
• al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 7 – Qualità dei servizi integrativi specialistici, dei Servizi di supporto e del servizio accessorio di supporto alla classificazione e all’archiviazione digitale;
f) per i servizi di Supporto, per la quota fissa pari al 90%:
• con cadenza trimestrale posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
per la quota variabile, pari al 10%:
• al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 7 – Qualità dei servizi integrativi specialistici, dei Servizi di supporto e del servizio accessorio di supporto alla classificazione e all’archiviazione digitale;
g) per il servizio accessorio di Supporto alla classificazione e all’Archiviazione digitale, per la quota fissa pari al 90%:
• con cadenza trimestrale posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
per la quota variabile, pari al 10%:
• al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 7 – Qualità dei servizi integrativi specialistici, dei Servizi di supporto e del servizio accessorio di supporto alla classificazione e all’archiviazione digitale;
h) per il servizio accessorio di Formazione e Addestramento, per la quota fissa pari al 90%:
• con cadenza trimestrale posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;
per la quota variabile, pari al 10%:
• al raggiungimento dell’indice di prestazione IP 8 – Qualità del Servizio di formazione e addestramento servizi integrativi specialistici e dei Servizi di supporto;
2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore e per gli eventuali cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Ciascuna fattura corredata dalla documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004
n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna,
inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la Committente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
6. Le fatture dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato. Le fatture dovranno contenere altresì la nota di verifica conformità con esito positivo, il riferimento all’Accordo Quadro del Lotto, al singolo Contratto di fornitura, ai servizi (obiettivi, fase, tipologia, attività, periodicità) cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Committente. Il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalla Committente sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalla Committente nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. < nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>;< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti.
8. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
9. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le eventuale/i Impresa/e subappaltatrice/i unitamente all’importo, al netto dell’IVA.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 indicato a Consip S.p.A. La dichiarazione sul conto corrente dedicato, resa a Consip S.p.A., contiene altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato.
13. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Pertanto, in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati
14. Il Fornitore, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. Le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara (relativa all’AQ) risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalla Committente. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto” del presente Contratto.
17. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, dalla Committente.
18. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto dal presente Contratto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
19. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R.
n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
> Area Fornitori, nella sezione “Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi”. In mancanza di tale dichiarazione la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.
21. ll Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a “Amministrazione, Xxxxxxxx e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG) il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d’ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito xxx.xxxxx.xx - Area Fornitori -
Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
ARTICOLO 25 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente, dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. <eventuale e solo ove l’Amministrazione richieda una polizza assicurativa o professionale nella R.d.O> A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta e relativi allegati.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 15 “Garanzia Definitiva” e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 26 - RISOLUZIONE
1. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, la Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata della Committente al Fornitore.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca la prestazione di servizi, che non rispettino le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché le caratteristiche o i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico di AQ (per es. si veda anche il par. 7.1) e/o di AS, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico;
b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
d) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente art. 22 “Penali”;
e) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
g) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
h) sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016
relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
i) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
j) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
k) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
l) [ove applicabile], mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 25 “Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa”;
m) in caso di violazione del Patto di integrità, ove esistente; trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
n) nei casi previsti nell’Accordo Quadro e negli articoli intitolati “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, “Garanzia Definitiva”, “Verifica di conformità”, “Penali”, “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, “Piano della Qualità”, “Fatturazione”, “Penali”, Risorse Impiegate”, “Pianificazione delle attività”, “Obblighi di riservatezza”, “Brevetti industriali e diritto d’autore”, “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, “Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere”, “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, “Divieto di cessione del contratto”, “Trasparenza dei prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione”, “Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione”, ”, “Privacy e subingresso nel Contratto”.
Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
4. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente,
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.
10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
11. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 27 – RECESSO
1. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
2. Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Committente delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ.
3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Committente.
5. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
6. In caso di recesso della Consip dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, la Committente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata della Committente al Fornitore.
ARTICOLO 28 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge
13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 30 – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001
2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito xxx.xxxxx.xx, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex X.Xxx. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Xxxxx ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 31 - TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al
risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 32 - PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito della Richiesta di Offerta che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritta.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro- tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore - che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ed ha assunto gli impegni previsti nella domanda di partecipazione - è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare, ai sensi dell’art. 28, comma 2 e ss., del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il “Regolamento UE” o “GDPR”) e della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni
impartite da Sogei, in qualità di Responsabile iniziale del trattamento, riportati nell’“Allegato Privacy”, che forma parte integrante del presente Contratto, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell’Allegato Privacy nonché nel Capitolato Tecnico, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.
7. L’Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l’Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall’Amministrazione.
8. L’Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell’ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.
ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 34 - FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 35 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
ARTICOLO 36 - INCOMPATIBILITÀ
1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e
accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
Roma, lì
Sogei S.p.A. | Il Fornitore |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere e garanzie dei servizi applicativi – realizzativi di software
Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Articolo 12 - Dimensioni massime dei singoli servizi
Articolo 13 – Aumento – Modifiche e varianti in aumento Articolo 14 - Piano della Qualità
Articolo 15 – Garanzia Definitiva Articolo 16 – Subappalto
Articolo 17 - Pianificazione delle attività Articolo 18 - Risorse impiegate
Articolo 19 - Implementazione dei servizi Articolo 20 - Verifica di conformità
Articolo 21 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 Articolo 22 - Penali
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale Articolo 26 - Risoluzione
Articolo 27 - Recesso
Articolo 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto
Articolo 30 - Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi
Articolo 32 - Privacy e subingresso nel contratto
Articolo 34 - Foro esclusivo
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