CITTA’ DI ALESSANDRIA
CITTA’ DI ALESSANDRIA
Corpo di Polizia Municipale
CAPITOLATO SPECIALE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALESSANDRIA.
C.I.G. 604932199A
Articolo 1 – Oggetto
La concessione ha per oggetto l’affidamento dei servizi in dettaglio riportati all’articolo 2 del presente Capitolato, suddivisi per tipologie d’intervento, se interessanti strade ed aree pubbliche, o aperte al pubblico, del territorio comunale di Alessandria.
Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, e, ove non previsto, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive del Ministero dell’Interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.
Articolo 2 – Tipologie dei servizi da prestare
L’Amministrazione affida le tipologie di servizi, in sintesi, di seguito elencate:
A. rimozione, trasporto e custodia dei veicoli:
1. in fermata o sosta irregolare, in violazione alle norme sulla circolazione stradale, per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veico- lo a norma degli articoli 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992, e s.m. e i. e degli articoli 354 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
2. in sosta regolare, con antifurto in funzione non conforme alle disposizioni regolamentari, quando ciò si rende necessario per interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica;
3. in sosta anche regolare che, per avaria, perdita di liquidi infiammabili, ecc…, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
4. di provenienza furtiva;
B. rimozione, trasporto e custodia e/o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del “Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”, approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 401 del 04 settembre 1998, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili, per attività manutentive del suolo/sottosuolo in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali e con la loro presenza i veicoli impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino;
C. rimozione dei veicoli coinvolti in sinistro stradale rilevato dal Comando di Polizia Municipale di Alessandria qualora l'utente non sia in grado di procedere prontamente al recupero dello stesso anche a mezzo terzi. In tal caso l'intervento del personale del Corpo è limitato esclusivamente a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il
rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato;
D. rimozione dei veicoli in sosta che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 159, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere siano stati abbandonati su strade e aree pubbliche;
E. rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, nelle ipotesi in cui ciò sia necessario a norma degli articoli 213 e seguenti del Codice. In tal caso l'intervento del personale del Corpo è limitato esclusivamente a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Ente;
F. soccorso dei veicoli dell’amministrazione comunale e loro trasporto presso il magazzino del Provveditorato, sito in Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00/00, ovvero presso l’officina autorizzata alla loro riparazione;
G. spostamento tecnico dei veicoli dei servizi di polizia, anche privata, ambulanze, Vigili del Fuoco, di soccorso, dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza nonché dei veicoli al servizio delle persone invalide, se munite di apposito contrassegno.
Articolo 3 – Modalità di affidamento del servizio
Il Comune di Alessandria affida la fornitura del servizio in oggetto a norma del combinato disposto di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., all’articolo 159, comma 2, del D.L..gs. n. 285/1992 e s. m. e i. ed all’articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 .
Il servizio sarà affidato a tutte le Ditte presenti sul territorio comunale che, a seguito di pubblicazione di apposita manifestazione d’interesse all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, ne facciano richiesta se dotate dei requisiti meglio specificati all’articolo 7.
In presenza di più Ditte il servizio verrà concesso con il sistema della “rotazione”, con turni bisettimanali, secondo il calendario annuale appositamente predisposto dalla Direzione Corpo di Polizia Municipale, previo accordo tra le Ditte stesse, ovvero, in caso di disaccordo, sorteggio della Ditta che darà avvio al servizio.
La Ditta o le Ditte concessionarie del servizio, poi dette in breve il Concessionario, accettano integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.
Articolo 4 - Durata del servizio
Il servizio ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione ovvero dalla data di affidamento anticipato di cui all’art. 11 D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.
Ai sensi dell’articolo 354, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, e dell’articolo 57, comma 5, lett. b) del X.X.xx n. 163/2006 e s.m. e i., è facoltà dell’Ente disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio, per eguale durata e condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse, fatto salvo l’aggiornamento delle tariffe, a norma dell’articolo 3 del citato D.M. n. 401/1998.
Il rinnovo verrà comunicato al Concessionario trenta giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata (PEC).
Articolo 5 – Valore della Concessione
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., sulla base del valore del servizio già affidato negli anni pregressi, il valore presunto della concessione per il biennio è stimato in € 83.000,00 (euro ottantatremila/00) IVA esclusa.
Vista la possibilità di rinnovo del servizio, il valore complessivo della concessione è pari a € 166.000,00 (euro centosessantaseimila/00).
Articolo 6 – Costi del servizio
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 21, lo svolgimento del servizio, articolato nelle tipologie di interventi descritte all’articolo 2 del presente Capitolato, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Alessandria.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo”.
Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.
Qualora l’intervento sia effettuato:
1. a seguito di richiesta di un’Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale per le attività previste all’articolo 2, comma 1, lettera C, del presente Capitolato, le spese d’intervento sono a carico dell’Azienda richiedente;
2. per provvedere allo spostamento tecnico dei veicoli dei veicoli dei servizi di polizia, anche privata, ambulanze, Vigili del Fuoco, di soccorso, dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza nonché dei veicoli al servizio delle persone invalide, se munite di apposito contrassegno, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera G, del presente Capitolato, tali soggetti saranno tenuti al pagamento del diritto di chiamata e delle operazioni di carico/scarico eventualmente effettuate di cui all’articolo 25.
Nel caso in cui non fosse possibile individuare i soggetti di cui sopra i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.
Ne consegue che il concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.
Articolo 7 - Requisiti per la presentazione della domanda
Possono fare domanda per la concessione dei servizi di cui all’articolo 2 i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici a norma dell’articolo 34 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i., che dimostrino il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica di seguito elencati:
1. non essere incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
2. essere in possesso dell’iscrizione di cui all’articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 (registro imprese della C.C.I.A.A o registro equivalente per le imprese non aventi sede legale in Italia) per attività compatibili con l’esecuzione del servizio in oggetto;
3. disporre di una sede operativa e depositeria con personale sufficiente ad assicurare idoneo intervento, nei termini meglio precisati all’articolo 12 e seguenti del presente Capitolato. Per disponibilità si intende la titolarità del diritto di proprietà o altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato alla data di presentazione domanda, in capo al titolare della rimessa, per una validità non inferiore alla durata della concessione. La depositeria dovrà essere:
a. ubicata sul territorio Comunale, a distanza non superiore a mt. 500 dalla fermata più prossima del servizio di trasporto pubblico;
b. in grado di accogliere tutti i veicoli oggetto di rimozione (superficie minima 1000 mq). La capienza del luogo deve essere comunicata all'ente proprietario della strada che rilascia la concessione;
c. un luogo sicuro e di facile sorvegliabilità per evitare danni accidentali o volontari da parte di terzi e che il proprietario o conducente possa impossessarsi del veicolo prima di avere corrisposto le spese dovute;
4. avere in dotazione un congruo numero di esemplari di attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli previsto dall' articolo 159, comms 3, del C.d.S. e rispondenti alle caratteristiche stabi- lite dall'articolo 355 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
5. essere in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992, di seguito elencati:
a. essere in possesso della licenza di autorimessa ovvero avere effettuato segnalazione certificata di inizio attività per tale attività a norma del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, e s.m. e i.. La licenza ovvero la SCIA devono essere riferite alla depositeria di cui al punto 3;
b. essere proprietario o avere la disponibilità giuridica di almeno due autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale, omologati ai sensi dell' articolo 12 del D.P.R. n. 495/1992, e del relativo personale, idonei ad eseguire la rimozione delle seguenti categorie di veicoli: velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli (autovetture, veicoli sino a 3,5 t., autocarri, autocaravan) e rimorchi, da qualsiasi posizione si trovino;
c. cittadinanza italiana o di altro stato membro della C.E.E.;
d. età non inferiore ad anni 21;
e. non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
f. non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso per reati non colposi, che siano sanzionati con le pene della reclusione non inferiore a due anni;
g. non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
h. non essere stati interdetti o inabilitati o non avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
i. essere forniti per ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi previste dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore a quello determinato dal decreto del Ministero Trasporti e Navigazione di Concerto Ministero Lavori Pubblici del 4.9.1998 n. 401;
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena impossibilità della concessione del servizio, e devono perdurare per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione dello stesso.
Gli operatori economici possono partecipare sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.
Nel caso in cui gli operatori economici decidessero di partecipare in Associazione Temporanea d’Imprese o Consorzio potranno farlo esclusivamente associandosi con altri operatori che risultino titolari dei requisiti di cui al presente articolo.
Articolo 8 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1, 15121, recante il nominativo del mittente e la dicitura “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ALESSANDRIA. C.I.G.
604932199A”, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, nei termini e con le modalità indicate nell’apposito avviso pubblicato sul sito comunale, pena la mancata accettazione della stessa ed esclusione dalla concessione del servizio.
Sul plico dovrà essere, altresì, indicato il codice a barre, presente sul documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS di cui infra.
La domanda e relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno esser timbrati e firmati, in ogni pagina, dal Legale Rappresentante dell’Impresa, pena la mancata concessione del servizio.
In caso di RTI o consorzi, dovrà essere sottoscritta: per il RTI già costituito, dalla capogruppo; per il RTI da costituire, da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese raggruppate; per il consorzio già
costituito, dal Legale Rappresentante e, per il consorzio da costituire, da tutti gli operatori economici consorziandi.
La domanda di partecipazione deve essere corredata:
− della dichiarazione di un fideiussore, e copia di un documento d’identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i., pena la mancata accettazione della stessa;
− dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla procedura di gara, del contributo di € 20,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC ( xxx.xxxx.xx – contributi in sede di gara).
− del documento “PASSOE” rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a presentare la domanda devono registrarsi al sistema accedendo dall’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
− di copia della certificazione serie UNI CEI ISO 9001, nel settore oggetto di gara, se posseduta;
− dichiarazioni richieste per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e XXXX, e, in caso di avvalimento, le relative dichiarazioni di ci all’articolo 31 del presente Capitolato;
Articolo 9 - Stipulazione del contratto
Il Concessionario resta obbligato a far pervenire al Comune di Alessandria, nei tempi all’uopo comunicati, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
Con la firma del contratto si accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
Sono a carico della/e ditta/e concessionaria/e tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, quali ad esempio bolli, imposte di registrazione e diritti di segreteria.
La concessione, rilasciata dall'ente strade, deve contenere l'indicazione del numero dei veicoli impiegati, con i loro estremi di identificazione e omologazione; il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi. Copia delle prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione vanno allegate alla concessione.
Articolo 10 - Documento di valutazione preliminare e definitivo dei rischi da interferenze
L’Amministrazione Comunale - Servizio Prevenzione e Protezione – ha elaborato il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze secondo quanto disposto dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
Prima della stipulazione del Contratto l’Amministrazione Comunale, valutata la sussistenza dei requisiti tecnico - professionali della/e Ditta/e che hanno presentato domanda di concessione del servizio, ed acquisite da parte del/i medesimo/i le informazioni relative agli effettivi rischi da interferenze, dovrà revisionare il DUVRI preliminare e procedere alla redazione del DUVRI definitivo.
A tal fine, per poter identificare in modo preciso e dettagliato i rischi scaturenti dalle attività interferenti, l’Amministrazione Comunale dovrà convocare:
1. una riunione iniziale per il coordinamento e la condivisione del D.U.V.R.I., secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
2. una eventuale riunione di aggiornamento, che avverrà nel corso della durata del contratto, ai fini di una ulteriore integrazione del D.U.V.R.I. redatto inizialmente.
Art. 11 – Cauzione definitiva
Il Concessionario è obbligato a costituire, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), per cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ovvero pari ad 8.300,00 €.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 così come disposto dall’articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di domanda, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione del servizio ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza alle obbligazioni e/o errori effettuati nell’esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento della concessione del servizio.
La cauzione è costituita con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.
In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la
quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
Qualora l’Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non si avvalesse della facoltà di rinnovare la concessione del servizio, l’Amministrazione Comunale potrà svincolare il deposito cauzionale costituito secondo quanto previsto dal presente articolo del Capitolato, previa emissione da parte della medesima del certificato di regolare esecuzione.
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.
Articolo 12 – Generalità del servizio
Il Concessionario s’impegna a svolgere il servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, anche nel caso di condizioni metereologiche sfavorevoli, con le modalità che saranno in seguito descritte.
Ai fini del presente Capitolato il sabato non è considerato giorno festivo e l’orario notturno avrà inizio a partire dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo.
La determinazione dei casi in cui deve essere disposta la rimozione o blocco del veicolo, e l’eventuale trasporto e custodia dello stesso, è di competenza esclusiva e insindacabile della Polizia Municipale.
Il Concessionario non può rifiutare di svolgere i servizi oggetto della concessione, né ritardarne lo svolgimento o sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale.
Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, la Polizia Municipale procederà alla immediata sostituzione del Concessionario, ponendo a carico di quest’ultimo ogni eventuale spesa sostenuta, con conseguente risoluzione del contratto.
Articolo 13 – Obblighi a carico del Concessionario del servizio
Il Concessionario del servizio è tenuto:
1. ad eseguire tutte le operazioni inerenti i servizi con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed all’attività istituzionale della Polizia Municipale;
1. a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in merito ai veicoli rimossi/custoditi consentendo il pagamento degli importi dovuti tramite strumenti elettronici (bancomat/carte di credito);
2. ad effettuare gli interventi con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli;
3. ad attivare un servizio di reperibilità che gestisca le chiamate telefoniche, 24h/24h, 365 giorni l’anno, per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate d’intervento;
4. attivare un numero non inferiore a due Unità Operative ed un automezzo attrezzato per l’espletamento delle attività richieste;
5. a garantire l’impiego di personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Il personale incaricato deve essere comunicato all’Amministrazione all’atto dell’avvio della concessione e dovrà portare apposito tesserino di riconoscimento munito di foto, dal quale si evincano il nome ed il cognome del lavoratore e del datore di lavoroo. In particolare, il personale che verrà a contatto con la Polizia Municipale e con il pubblico dovrà essere di fiducia ed essere di gradimento all’Amministrazione Comunale. Il Concessionario, pertanto, si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivo di lagnanza o quando sia l’Amministrazione stessa a richiederlo;
6. a garantire il servizio anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza;
7. con cadenza bimestrale, dovrà fornire una scheda riassuntiva indicante il numero di interventi e costi suddiviso per tipologia (rimozione completa o spostamento tecnico, chiamata a vuoto…..) ed un report contenente le seguenti indicazioni:
− data, ora o fascia oraria dell’intervento;
− targa, tipologia e massa del veicolo;
− tipologia di intervento;
− durata della custodia (se presente);
− costo degli interventi.
Articolo 14 – Obblighi inerenti il personale dipendente
Il Concessionario ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi, e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
Il Concessionario si obbliga all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiore a quelli stabiliti dagli stessi.
Se la Società/Ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.
Il Concessionario del servizio ha, inoltre, l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e di rilasciare, in sede di presentazione della domanda, una delle seguenti dichiarazioni:
− di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge 68/1999.
E’ fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.).
Resta a carico del concessionario la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.
Articolo 15 – Funzione di controllo
E’ riconosciuta all’Amministrazione Comunale, ed in particolare al Comando di Polizia Municipale, la più ampia facoltà di controllo in merito all’adempimento puntuale del servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente Capitolato, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva.
A tal fine l’Amministrazione può procedere, a propria discrezione, alla verifica delle modalità di svolgimento del servizio, segnalando le eventuali criticità.
In tal caso il concessionario ha 15 giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione medesima.
In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 relativi alle penalità ed alla risoluzione/recesso del contratto.
Articolo 16 – Modalità e tempi di svolgimento del servizio
Il personale della Polizia Municipale, qualora ravvisi la necessità di disporre la rimozione o blocco dei veicoli nelle situazioni di cui all’articolo 2 del presente Capitolato, ne darà comunicazione telefonica al Concessionario avente l’obbligo d’intervenire secondo la turnazione predisposta per consentirgli lo svolgimento del servizio nei tempi e modi di seguito indicati.
Considerato che il servizio riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento del Concessionario
dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare i 30 minuti dalla richiesta di intervento per velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed autovetture, i 50 minuti per tutti gli altri veicoli.
Eventuali ritardi nell’espletamento del servizio devono essere giustificabili da condizioni oggettive e documentate, prontamente comunicate con ogni mezzo possibile alla Centrale operativa della Polizia Municipale.
Articolo 17 – Rimozione, trasporto e custodia del veicolo
L’intervento del Concessionario in tal caso si concretizza nell’aggancio del mezzo con verricello, nel caricamento, trasporto e scarico dello stesso presso il luogo di custodia.
Le operazioni di carico sono eseguite dal titolare della Ditta concessionaria del servizio, o da un suo incaricato, che risponde di eventuali danni causati al mezzo o a terzi.
Alle operazioni deve presenziare l'Agente del Corpo di Polizia che ha disposto la rimozione, che compila il relativo verbale. Tale verbale, redatto in triplice copia e controfirmato dal titolare della Ditta o da un suo incaricato, preventivamente delegato, attesterà lo stato in cui si trova il veicolo da rimuovere. Di ogni danno ulteriore non risultante dal verbale di rimozione è responsabile la Ditta.
I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all’interno dell’area di cui all’articolo 7, comma 1, punto 3, dove rimarranno sino alla restituzione all’avente titolo, ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del D.P.R. 12 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato) nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità ivi indicate.
Il Concessionario del servizio, o suo delegato, assume la figura di custode ai sensi dell’articolo 397
C.d.S. e s.m. i. e dovrà dotarsi si apposita assicurazione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dai veicoli ivi depositati.
Nel caso in cui prima dell’inizio delle operazioni di rimozione sopraggiunga il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all’articolo 196 del Codice della Strada, dovrà essere disposta l’immediata restituzione del veicolo, previo pagamento del diritto di chiamata a mani del dipendente incaricato dal Concessionario, il quale rilascerà ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia.
Qualora l’avente diritto sopraggiunga a rimozione iniziata, ovvero ad avvenuto aggancio del veicolo, si potrà procedere alla restituzione dello stesso previo pagamento del diritto di chiamata e delle spese di cui all’articolo 25 riferite alle operazioni già eseguite.
Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo, salvo diverso accordo di natura privatistica tra il Concessionario e il conducente o avente titolo che non impegna in alcun modo l’Amministrazione concedente.
Articolo 18 – Modalità di restituzione del veicolo rimosso
La restituzione del veicolo rimosso avviene presso il Concessionario dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, su richiesta dell'interessato o persona delegata, previo
accertamento del titolo alla restituzione e del pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe approvate di cui al successivo articolo 25.
Nelle ore notturne, il custode della depositeria potrà richiedere l’intervento della P.M. per coadiuvare il personale della stessa nelle operazioni di restituzione del mezzo, al fine di prevenire ogni possibile situazione di rischio o pericolo.
Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo, o persona da lui delegata, che deve dichiarare espressamente, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Il verbale è rilasciato in copia all'interessato.
Il pagamento delle spese è documentato da quietanza rilasciata dal custode. Alle suddette spese si applica l'articolo 2756, comma 3, del Codice Civile (Diritto di Ritenzione).
Su richiesta, anche verbale, del personale della Polizia Municipale il custode s’impegna ad avvisare con sollecitudine la Centrale Operativa circa la presenza di soggetti che richiedano la restituzione di particolari veicoli rimossi, differendo la riconsegna degli stessi fino all’arrivo del personale di P.M..
Articolo 19 – Blocco e sblocco del veicolo
In alternativa alla rimozione il personale del Corpo di Polizia Municipale può disporre la sanzione amministrativa accessoria del blocco del veicolo, che ne impedisce lo spostamento mediante l'applicazione alle ruote del veicolo di un attrezzo a chiave con le modalità di cui all'articolo 355 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Gli attrezzi a chiave dovranno riportare gli estremi dell'omologazione e, con caratteri non inferiori a 20 mm., il numero di identificazione e l'organo di polizia che ne ha disposto l'impiego.
Il blocco può essere disposto anche previo spostamento tecnico del veicolo in luogo dove non costituisca intralcio per la circolazione.
Il personale del Corpo di Polizia Municipale presenzia alle operazioni e compila il relativo verbale, redatto in triplice copia.
Il Concessionario intervenuto risponderà dei danni derivanti dalla dimostrata non corretta applicazione dell' attrezzo. Gli eventuali danni che l'utente potrà procurare al veicolo nel tentativo di muoverlo nonostante il blocco sono a carico del medesimo.
La rimozione del blocco del veicolo, su richiesta del Comando di Polizia Municipale che lo ha disposto, è effettuata dal Concessionario, o da personale delegato, negli orari di cui al comma 1, dell’articolo 18.
Della rimozione del blocco è redatto apposito verbale a cura del Concessionario, o suo delegato, che lo sottoscrive unitamente all'avente diritto, previo pagamento del diritto di chiamata di cui all’articolo 25, di cui è rilasciata quietanza.
Qualora l'interessato non richieda la rimozione del blocco entro le 48 ore successive all'applicazione, il veicolo verrà rimosso e custodito presso la Ditta concessionaria del servizio. La rimozione del
blocco avverrà previo pagamento da parte dell'interessato, o persona da lui delegata, del diritto di chiamata e delle spese di rimozione e custodia per il periodo intercorso dalla rimozione alla riconsegna.
A tali spese si applica l'art. 2756, c. 3 del Codice Civile.
Articolo 20 – Omesso ritiro del veicolo rimosso o bloccato
Qualora il veicolo, rimosso o bloccato ai sensi dell’articolo 159, comma 4, del C.d.S., non venga ritirato dal proprietario o dall’intestatario della carta di circolazione entro 3 giorni dall’intervento, il Concessionario che ha effettuato l’intervento dovrà darne notizia al Comando di Polizia Municipale.
In caso di alienazione, ai sensi dell’art. 215, comma 4, del C.d.S., il ricavato della stessa, detratte le somme destinate alla sanzione amministrativa e pecuniaria eventualmente non pagata, verrà destinato al pagamento del corrispettivo dovuto al Concessionario.
Articolo 21 – Rimozione/spostamento tecnico per altre tipologie d’intervento
Su richiesta del Comando di Polizia Municipale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.
Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositeria del Concessionario.
Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Municipale e sottoscritto dal Concessionario, o suo delegato.
In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Civica Amministrazione.
Qualora i veicoli impediscano lo svolgimento di manifestazioni od eventi similari dell’Amministrazione saranno oggetto di rimozione o spostamento tecnico.
In tal caso nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Civica Amministrazione fino ad un massimo di 20 autovetture rimosse nell’arco di un anno.
Per gli interventi eccedenti tale soglia il Concessionario fatturerà all’Amministrazione il costo degli interventi effettuati alle tariffe previste nell’articolo 25.
Su disposizione del Comando di Polizia Municipale, per particolari e contingibili esigenze o in particolari periodi dell'anno, i veicoli rimossi, potranno essere custoditi e riconsegnati presso la sede del suddetto Comando a cura della ditta assegnataria del servizio.
Qualora l’intervento sia effettuato a seguito di richiesta di un’azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale per attività manutentive del suolo/sottosuolo in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali in quanto i veicoli, con la loro presenza, impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino, le spese d’intervento sono a carico dell’azienda richiedente.
Su richiesta del Comando di Polizia Municipale, il Concessionario dovrà provvedere altresì, allo spostamento tecnico dei veicoli adibiti ai servizi di polizia, anche privata, ambulanze, Vigili del Fuoco, di soccorso, dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza nonché dei veicoli al servizio delle persone invalide, se munite di apposito contrassegno. La prestazione comporta il pagamento da parte di tali soggetti del diritto di chiamata e delle operazioni di carico/scarico del veicolo, eventualmetente effettuate.
Nel caso in cui non fosse possibile individuare i soggetti debitori a norma dei commi precedenti, i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.
Articolo 22 - Rimozione e custodia dei veicoli oggetto di reato
Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale, nel caso in cui l’avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.
Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell’esclusivo interesse dell’avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo XX, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l’Amministrazione, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo.
Il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite, a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi spesa.
Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Municipale e sottoscritto dal Concessionario, o suo delegato.
Salvo diversa indicazione da parte dell’avente titolo, ovvero della Polizia Municipale, i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all’interno dell’area di cui all’articolo 7, comma 1, punto 3, dove rimarranno sino alla restituzione.
Se la rimozione del veicolo avviene in presenza del proprietario o di altro avente titolo, il rapporto si instaura direttamente tra questi soggetti e il Concessionario, ove richiesta la sua prestazione e pertanto non è necessario redigere il verbale di cui sopra.
Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal codice della strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, l’avente titolo è tenuto a corrispondere al concessionario le tariffe di cui all’articolo 25.
Articolo 23 – Rimozione e custodia dei veicoli in stato di presunto abbandono
Qualora il personale della Polizia Municipale ravvisi la necessità di disporre la rimozione di veicoli lasciati in sosta regolare che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 159, per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere siano stati abbandonati su strade e aree pubbliche, il Concessionario provvederà alla rimozione secondo le procedure e modalità di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. n. 460 del 22/10/1999.
Alla Ditta verrà corrisposta la tariffa stabilita dall’articolo 3, comma 1, del D.M. 460/99.
Il conferimento dei veicoli deve avvenire presso uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti.
Articolo 24 - Casi particolari di impiego
Su richiesta del Comando di Polizia Municipale, il Concessionario dovrà provvedere allo svolgimento dei servizi di seguito elencati.
1 - SERVIZIO DI SOCCORSO DEI VEICOLI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
In caso di avaria o sinistro dei veicoli di proprietà o in disponibilità all’Amministrazione, gli stessi dovranno esser soccorsi e trasporti presso il magazzino del Provveditorato, sito in Xxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00/00, ovvero presso l’officina autorizzata alla loro riparazione. In tal caso il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Civica Amministrazione.
2 – EVENTI ECCEZIONALI
Per particolari e straordinarie esigenze operative (Fiera di X. Xxxxxxx, Giro d'Italia, visita di alte personalità dello Stato, Raduno dei Centauri e simili), al fine di garantire tempestività negli interventi, il Comando di Polizia Municipale potrà richiedere al Concessionario la presenza in loco di uno o più carri attrezzi e relativo equipaggio.
Tale presenza sarà compensata dalla civica Amministrazione per ogni ora di servizio prestato con una somma pari ad € 35,00 per ogni carro attrezzo presente.
Rimane fermo che gli oneri delle rimozioni eventualmente effettuate durante tale servizio sono a carico dei trasgressori.
Nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 il Concessionario fatturerà trimestralmente le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1, 15121, indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite.
Vista la situazione economico finanziaria dell’Ente, conseguente alla dichiarazione di dissesto di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 12 luglio 2012, n. 61, il pagamento avverrà, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura. Eventuali contestazioni interrompono detti termini.
La liquidazione dei pagamenti avverrà a seguito dell’esito positivo sulla correttezza contributiva, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC).
Articolo 25 – Tariffe del servizio di rimozione e custodia dei veicoli
Le tariffe delle operazioni eseguite dal Concessionario del servizio, ai sensi dell’articolo 354, comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i., sono quelle previste dal “Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione”, approvato con Decrteo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 401 del 04 settembre 1998, come rideterminate con deliberazione della Giunta comunale n. 80/89429 del 24 febbraio 1999, e n. 346 del 9 Dicembre 2014, di seguito roportate al netto dell’IVA:
1. Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:
a. diritto di chiamata € 15,07
b. operazioni connesse al carico o scarico del veicolo € 23,84
c. indennità chilometrica € 3,32
2. Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:
a. diritto di chiamata € 18,83
b. operazioni connesse al carico o scarico del veicolo € 38,91
c. indennità chilometrica € 3,87
3. Rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., si applicano le tariffe del punto 2 aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 e relative alla massa complessiva del veicolo da rimuovere.
Le suddette tariffe verranno aumentate del 30% in caso di intervento in orario notturno (dalle ore
22.00 - alle ore 6.00) e nelle giornate festive (domenica e altre festività).
In caso di restituzione del veicolo in orario notturno su espressamente richiesta dall’avente diritto, si applica un onere aggiuntivo pari a € 15,00.
4. Custodia del veicolo. Nel giorno in cui è avvenuta la rimozione la custodia è gratuita. Il corrispettivo dovuto per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza del veicolo nel de- posito del Concessionario, successivo al giorno in cui è avvenuta la rimozione è pari:
a. motocicli e autovetture sino a 15 q. € 3,00
b. autovetture e autocarri da 15 q a 35 q € 5,00
c. veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q, si applicano le tariffe del punto b. aumentate del 10% per ogni quintale o frazione di quintale superiore al valore di 35 q.
Le tariffe sono invariabili per tutta la durata della Concessione, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del citato D.M. n. 401/1998 e dall’articolo 397, comma 4, del citato D.P.R. n. 495/1992 e s. m. e i., in merito all’aggiornamento periodico delle tariffe, effettuato dall’Amministrazione all’inizio di ogni anno in misura non superiore alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività concesse e nel luogo di custodia.
Articolo 26 - Responsabilità del Concessionario e garanzie
I titolari delle Ditte Concessionarie del servizio, pur svolgendo un servizio di pubblica utilità ed assumendo di conseguenza la figura giuridica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 del C. P., sono gli unici responsabili di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
Il/i Concessionario/i del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT/O, con idonea Compagnia assicurativa, da produrre all’atto della stipula del contratto e di validità non inferiore alla durata del contratto stesso, a garanzia e copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto della Concessione, per i danni eventuali derivanti all’Amministrazione e suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi, comprendente le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro per persone e cose non inferiore a € 2.500.000,00.
A tale proposito il/i Concessionario/i dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l’Amministrazione Comunale:
1. da ogni responsabilità civile o penale riguardo alla non conforme e regolare esecuzione del servizio in oggetto;
2. dalla eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell’esecuzione del contratto;
3. dall'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
Articolo 27 - Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico del concessionario, il quale è solo e direttamente responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico dell’Amministrazione Comunale o in solido con essa, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale medesima e di ogni indennizzo.
Articolo 28 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 29 – Protezione dei dati personali
L’Amministrazione Comunale e il Concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., dichiarano già fin d’ora:
1) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
2) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
3) di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della servizio;
4) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per l’espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura e per i successivi adempimenti contrattuali.
Il Concessionario viene nominato “Responsabile del trattamento dei dati personali”, secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., per il trattamento di dati personali trattati nell’ambito dell’incarico conferito e per tutto il periodo di validità della concessione oggetto del presente Capitolato.
A tal proposito il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali e i loro incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità del servizio sopra descritto.
Il nominativo del/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali o loro incaricati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del Decreto Legislativo 196/2003, saranno comunicati al Corpo di Polizia Municipale.
I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione.
I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo.
In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.
Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Concessionario e loro incaricati e potranno essere comunicati, dagli incaricati del trattamento e per le dette finalità, a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e assicurativi,
agenti di commercio ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel Capitolato.
Articolo 30 - Accesso Agli Atti
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il diritto d’accesso agli atti della presente procedura di affidamento é disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 31 - Cessione del contratto - subappalto
E’ vietata la cessione, anche temporanea e parziale, del servizio in oggetto da parte del Concessionario, pena la nullità del contratto.
La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in un’altra azienda, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Per la cessione si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 116 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 163/06, ove la Ditta che presenta l’offerta intenda avvalersi delle capacità di carattere tecnico e organizzativo di altri soggetti, deve allegare:
1. una dichiarazione del concorrente – ai sensi del D.P.R. 445/00 - attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2. una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
a) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/06;
b) si obbliga verso il concorrente e verso l’Amministrazione per tutta la durata dell’appalto a fornire le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’art. 34, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
d) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione del servizio; nel caso di avvalimento nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l’Impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
A pena di esclusione, non è consentito che dell'impresa ausilaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il subappaltato è consentito limitatamente all’espletamento del serviizo di rimozione dei veicoli superiori a 3,5 t., autocarri, autoarticolati, autocaravan e rimorchi.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di presentazione della domanda. In caso di mancata produzione di tale dichiarazione il subappalto non potrà essere autorizzato.
In caso di subappalto si applica l'art. 118 del Codice dei Contratti ed il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti nell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n. 646/82 e s.m. e i. e la risoluzione del Contratto.
L’esecuzione delle prestazioni affidate un subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intendono far eseguire.
Articolo 32 – Fallimento o morte del Concessionario
Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 e s.m. e i..
In caso di morte del Concessionario e di subentro nell’attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità della concessione, fino allo scadere della stessa, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
A tal fine, l’Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, la morte, interdizione o inabilitazione del titolare, comporta l’applicazione della disciplina di cui all’art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 263 e s.m..
Articolo 33 – Penali a carico del Concessionario
Qualora l’Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all’applicazione delle relative penali:
1. euro 50,00 in caso di effettuazione dei servizi in oggetto da parte del personale dipendente del Concessionario senza cartellino identificativo;
2. euro 50,00 in caso di mancata comunicazione all’Amministrazione dei nominativi del personale dipendente del Concessionario, all’atto di avvio del servizio a norma dell’articolo 13;
3. euro 100,00 in caso d’inosservanza dell’obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;
4. euro 100,00 in caso di ritardo ingiustificato nell’esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti all’articolo 16 del Capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;
5. euro 200,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;
6. euro 200,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento;
7. euro 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;
Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.
Alla prima infrazione l’Amministrazione procede alla sola contestazione formale della stessa, assegnando un termine di 15 giorni per il corretto adempimento.
Dalla seconda infrazione commessa, prima dell’irrogazione della penale, l’Amministrazione contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall’accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento.
Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all’Amministrazione Comunale.
Qualora i predetti scritti difesivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l’Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all’applicazione delle penalità previste.
L’ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.
In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
Qualora l’Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.
L’applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.
Articolo 34 - Risoluzione e recesso dal contratto
In caso di inadempienza o irregolarità nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore, il Comune di Alessandria, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e l’applicazione delle penali di cui all’articolo 33, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.
Xxxxx restando il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
1) il venire meno, durante il periodo di validità del contratto, per qualsiasi motivo, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica del Concessionario di cui all’articolo 7 del Capitolato;
2) il fallimento del Concessionario;
3) rifiuto ingiustificato di esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
4) sospensione o abbandono, anche parziale e senza valida motivazione, dei servizi oggetto della presente concessione;
5) l’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza del personale dipendente;
6) la ripetuta inosservanza dei tempi di intervento, ovvero il ripetuto verificarsi di danni ai veicoli rimossi, accertati e segnalati dal Comando di Polizia Municipale, anche se risar- citi, da parte del Concessionario;
7) nel caso in cui il Concessionario del servizio, dopo l’assegnazione di congruo termine da parte dell’Amministrazione Comunale con diffida ad adempiere, non abbia provveduto a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la regolare esecuzione del servizio;
8) in ogni altro caso in cui ciò sia previsto dalle norme vigenti in materia e dal presente Capitolato.
Nel suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione dichiara al Concessionario del servizio, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e il Comune di Alessandria è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili ed inevitabili), verificatisi dopo la stipula del contratto.
Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile nonché
alle disposizioni di cui all’art. 136 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
La Concessione ha carattere precario e l'Amministrazione comunale, perciò, indipendentemente dalle scadenze previste, potrà revocarla per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da inviare almeno un mese prima, senza che si possa sollevare alcuna eccezione né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Articolo 35 - Controversie
Per le controversie relative alla presente Concessione è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.
Non è ammesso l’arbitrato e ai sensi dell’art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.
Articolo 36 - Norma di rinvio
Per quanto non specificamente previsto dal presente capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative ed ai Regolamenti dell’Ente.
Articolo 37 - Disposizioni finali
Per informazioni di carattere generale: Corpo di Polizia Municipale di Alessandria – Servizio Supporto Xxxxxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxx, 00 – Telefono 0131/515647 fax 0131/515615, E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.