Condizioni generali di vendita
Condizioni generali di vendita
Art. 1 - Disposizioni generali
1.1 Nelle presenti condizioni generali di vendita il termine “Venditore” indica Xxxxxxx Xxxxxxx
S.p.A. ed il termine “Compratore” indica il cliente (persona fisica o giuridica) che intende acquistare
qualsiasi tipologia di merci prodotte e/o commercializzate da Xxxxxxx Xxxxxxx S.p.A.
1.2 Gli allegati e i documenti appresso citati costituiscono parte integrante ed essenziale delle presenti condizioni generali di vendita.
1.3 Le presenti condizioni generali di vendita - sottoscritte da soggetto legittimato - sono depositate presso il Notaio xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, con studio in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx 000, n. rep. 72719, n. rac. 23953 e sono, inoltre, pubblicate sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxx.xxx.
1.4 Le presenti condizioni generali di vendita sono valide per qualsiasi offerta di vendita trasmessa dal Venditore al Compratore, anche se non espressamente accettata da quest’ultimo, e ne costituiscono parte integrante ed essenziale. Esse, pertanto, trovano applicazione sia nel caso in cui il Compratore abbia accettato l’offerta di vendita trasmessagli dal Venditore e per gli eventuali
ordini d’acquisto emessi sulla base di essa, sia nel caso in cui il Compratore, pur non avendo
espressamente accettato l’offerta di vendita, abbia comunque trasmesso al Venditore un ordine di
acquisto avente ad oggetto la merce di cui alla medesima offerta di vendita.
1.5 Il Venditore si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi previsione delle presenti condizioni generali di vendita dandone pubblicità anche per mezzo della pubblicazione e del loro aggiornamento sul sito aziendale. Tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si applicheranno automaticamente e direttamente alle offerte di vendita che verranno trasmesse dal Venditore al Compratore successivamente alla data di adozione delle variazioni stesse.
1.6 Le presenti condizioni generali di vendita sono standard ed in quanto tali sempre applicate e applicabili nei rapporti tra Venditore e Compratore: eventuali modifiche o eventuali condizioni particolari dovranno essere di volta in volta espressamente concordate per iscritto dalle parti.
Art. 2 - Offerta di vendita - Accettazione - Conclusione del contratto
2.1 Ricevuta dal Venditore l’offerta di vendita, il Compratore trasmette al Venditore la propria accettazione scritta mediante posta elettronica certificata e non certificata o altro strumento idoneo a comprovare la provenienza dell’accettazione stessa dal Compratore.
2.2 Con le medesime caratteristiche potranno essere formulate eventuali richieste di modifica di accettazioni già trasmesse al Venditore.
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2.3 Il contratto di vendita si considera perfezionato nel momento in cui il Compratore trasmette al Venditore la propria accettazione scritta dell’offerta di vendita, ovvero nel momento in cui, pur non avendo provveduto ad accettare espressamente l’offerta di vendita, trasmetta al Venditore un ordine di acquisto avente ad oggetto la merce di cui alla medesima offerta di vendita. In tal caso,
infatti, la trasmissione dell’ordine di acquisto varrà quale accettazione espressa.
2.4 Ferma l’efficacia di accettazione dell’ordine di acquisto di cui è detto al comma 2.3, tale documento non potrà avere alcun altro effetto, efficacia e/o valore nei rapporti tra le Parti, nemmeno in termini di deroga e/o di modifica di quanto risultante dall’offerta di vendita che, pertanto, costituirà - insieme alle presenti condizioni generali di vendita - l’intero ed esclusivo complesso delle pattuizioni regolanti il rapporto tra il Venditore e il Compratore.
2.5 Eventuali revoche, annullamenti e/o richieste di modifica di accettazioni già trasmesse dal Compratore al Venditore saranno prese in considerazione da quest’ultimo solo ed esclusivamente a condizione che esse abbiano le caratteristiche di cui al comma 2.1. Siffatte revoche, annullamenti
e/o richieste non avranno comunque alcun valore o efficacia vincolate per il Venditore. Questi, pertanto, sarà libero di assumere le proprie determinazioni al riguardo, con il solo obbligo di agire secondo correttezza e buona fede, fermo restando che siffatte revoche, annullamenti e/o richieste non potranno essere accolte laddove comportino (in tutto o in parte) ostacoli e/o maggiori difficoltà al processo produttivo del Venditore, ovvero maggiori oneri o costi a suo carico.
Art. 3 - Caratteristiche e specifiche tecniche della merce - Destinazione d’uso della merce
3.1 Il Compratore è tenuto a specificare nell’accettazione a quali particolari caratteristiche e/o specifiche tecniche devono rispondere le merci oggetto dell’offerta di vendita, se diverse da quanto ivi già indicato.
3.2 In mancanza di specificazioni nell’offerta di vendita e/o nell’accettazione, si intende che le merci dovranno essere realizzate secondo le caratteristiche e specifiche tecniche in uso sul mercato e in conformità al normale processo produttivo del Venditore.
3.3 Parimenti, il Compratore è tenuto a specificare l’uso al quale la merce è destinata e, in
particolare, se essa ha una destinazione alimentare e/o farmaceutica e, comunque, con quali prodotti e/o materiali è destinata ad avere un contatto diretto.
3.4 In mancanza di tali specificazioni si intende che la merce è destinata ad un uso differente da quello alimentare e/o farmaceutico e che non è destinata a prodotti e/o materiali soggetti ad alterazioni in caso di loro contatto con essa.
Art. 4 - Quantità delle merci - Lotti minimi e tolleranze
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4.1 I quantitativi (in peso e/o in numerario) di merce oggetto dei contratti di vendita non
potranno essere inferiori ai minimi di cui all’Allegato n. 1 alle presenti condizioni generali di vendita.
4.2 I quantitativi (in peso e/o in numerario) di merce indicati nelle offerte di vendita, nell’accettazione o in eventuali ordini di acquisto si intendono approssimativi. Pertanto, il Compratore sin d’ora si impegna ad accettare (rimossa - e comunque rinunciata - ogni eccezione) le merci realizzate dal Venditore che rientrino nei limiti delle tolleranze di cui all’Allegato n. 1alle presenti Condizioni generali di vendita.
4.3 La merce rientrante nei limiti di tali tolleranze non è idonea a configurare ed integrare
un’ipotesi di inadempimento contrattuale da parte del Venditore.
Art. 5 - Colore
5.1 I colori impiegati dal Venditore devono intendersi conformi al vigente campionario colori standard o, in alternativa, ai campioni di laboratorio, entrambi preventivamente approvati dal Compratore. Tuttavia, il Venditore non garantisce la corrispondenza assoluta tra le tonalità dei colori della scala e quelle della merce venduta, né l’identità delle tonalità di colore nell’ambito della
medesima fornitura di merce, né l’identità delle tonalità di colore delle merci realizzate in conformità
alle diverse Offerte di Vendita, essendo normali le variazioni di tonalità. Pertanto, le eventuali variazioni di tonalità delle merci non costituiscono vizio e/o difetto della merce, né costituiscono inadempimento contrattuale del Venditore, né danno diritto al Compratore di chiedere e/o ottenere la sostituzione della merce e/o di risolvere e/o recedere dal contratto e/o di ricevere un risarcimento e/o indennizzo di sorta (nemmeno sotto forma di riduzione del prezzo).
Art. 6 - Marchi e segni distintivi da apporre sulla merce - Opere dell’ingegno
6.1 Nel caso in cui il Compratore desideri che il Venditore apponga sulla merce specifici marchi, stemmi, loghi e, in generale, segni distintivi propri o altrui dovrà darne comunicazione
nell’accettazione, nelle richieste di xxxxxxxx grafici, nella realizzazione di nuove attrezzature di stampa e in ogni altro documento avente ad oggetto marchi, segni distintivi e opere dell’ingegno.
Con la formulazione di siffatta richiesta il Compratore:
a) garantisce al Venditore di avere e di poter disporre di un valido titolo che comprovi che egli ha la proprietà, il possesso, la detenzione e/o la facoltà ed il potere di uso, godimento e/o di diffusione di detti specifici marchi, stemmi, loghi e, in generale, segni distintivi;
b) si obbliga a porre immediatamente a disposizione del Venditore - a sua semplice (ed anche immotivata) richiesta - la documentazione comprovante quanto precede sub let. a);
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c) garantisce il Venditore avverso ed in relazione a qualsiasi eccezione, contestazione, pretesa, rivendicazione e/o richiesta che gli dovessero far pervenire eventuali terzi in relazione all’uso di detti marchi, stemmi, loghi e, in generale, segni distintivi;
d) manleva il Venditore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente il predetto uso;
e) si obbliga a risarcire ed indennizzare il Venditore per qualsivoglia danno, pregiudizio, onere, costo, spesa e/o esborso questi abbia a subire in conseguenza (anche indiretta) delle suddette eventuali eccezioni, contestazioni, pretese, rivendicazioni e/o richieste avanzate nei suoi confronti - tanto in sede stragiudiziale che giudiziale - da qualsivoglia terzo.
6.2 Ai fini e per gli effetti delle presenti condizioni generali di vendita costituiscono e sono definite come “opere dell’ingegno” gli stampi, i clichés, le creazioni artistiche, le etichette, i modelli (anche di utilità), i progetti, i disegni, le idee, le soluzioni esecutive, i disegni ornamentali, le
tecnologie, le analisi, i test, le invenzioni, le ricerche e relativi risultati, le specifiche tecniche e scientifiche, le formule, le ricette (anche di lacche e vernici), il design, il know-how, i brevetti, e/o i processi produttivi e quant’altro sia necessario alla produzione della merce oggetto dell’offerta di vendita e, comunque, quant’altro sia necessario per poter soddisfare le richieste del Compratore in
relazione alle caratteristiche che la merce ordinata dovrà avere.
6.3 Il Compratore:
a) riconosce e dichiara che le opere dell’ingegno ideate e/o realizzate dal Xxxxxxxxx sono e rimangono di proprietà del Venditore stesso, e ciò anche nell’ipotesi in cui il Compratore abbia contribuito alla loro ideazione, progettazione e realizzazione sia sotto il
profilo tecnico-artistico che sotto quello dei costi necessari per la loro concreta realizzazione. Tale proprietà intellettuale ed industriale, infatti, non viene ceduta dal Venditore al Compratore e non deve intendersi ceduta a fronte del pagamento del prezzo della merce o del contributo per le attrezzature di stampa di cui è detto al successivo art. 8. Inoltre, il Venditore avrà l’obbligo di conservare le predette opere dell’ingegno per non più di 18
(diciotto) mesi dalla data del loro ultimo utilizzo;
b) rispetto alle opere dell’ingegno da egli ideate e/o realizzate, ma che non rientrino nell’ipotesi di cui alla let. a) che precede, concede al Venditore una licenza o autorizzazione, irrevocabile, permanente, trasferibile, non esclusiva e gratuita, di loro uso, godimento e
sfruttamento, e ciò per quanto sia necessario a consentire al Venditore stesso la produzione della merce ordinata;
c) rispetto alle opere dell’ingegno ideate e/o realizzate da terzi soggetti e che egli pone a disposizione del Venditore, il Compratore stesso garantisce al Venditore che detta messa a disposizione ed il conseguente uso nell’ambito del processo produttivo della merce avviene nel pieno rispetto dei diritti dei terzi soggetti (e con il loro consenso) che ne siano
proprietari, a titolo originario o derivato, ovvero che siano titolari di diritti di uso, godimento,
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licenza e/o sfruttamento anche economico rispetto ad essi, o che a qualsivoglia altro titolo ne abbiano la disponibilità.
Il Compratore, pertanto, si obbliga a porre immediatamente a disposizione del Venditore - a sua semplice (ed anche immotivata) richiesta - la documentazione comprovante quanto precede.
Inoltre, il Compratore è obbligato a risarcire, tenere indenne e manlevare il Venditore da qualsivoglia danno, pregiudizio, onere, costo, spesa e/o esborso questi abbia a subire in conseguenza (anche indiretta) di eccezioni, contestazioni, pretese, rivendicazioni e/o richieste
avanzate nei suoi confronti - tanto in sede stragiudiziale che giudiziale - da qualsivoglia terzo che affermi o pretenda di vantare diritti di proprietà industriale o intellettuale sulle opere dell’ingegno e/o la loro lesione da parte del Venditore stesso.
Nel caso in cui un terzo sollevi eccezioni, contestazioni, pretese, rivendicazioni e/o richieste per la violazione di propri diritti di proprietà industriale o intellettuale in relazione alle opere dell’ingegno, anche indipendentemente dall’esistenza o meno di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che accerti - anche in via cautelare e d’urgenza - la violazione di siffatti diritti, il Venditore potrà, a propria insindacabile discrezione, dichiarare la risoluzione, per fatto e colpa del Compratore:
a) del contratto e/o dell’offerta di vendita in relazione al quale il terzo ha sollevato le proprie rivendicazioni (ivi inclusa quella in corso di esecuzione laddove siano state pattuite consegne della merce ripartite in due o più tranche);
b) di eventuali altri contratti e/o offerte di vendita che siano in corso con il Compratore stesso. L’esercizio di tale diritto di risoluzione da parte del Venditore non comporta mai ed in alcun caso il diritto del Compratore di ricevere risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
Art. 7 - Informazioni confidenziali
7.1 Per informazioni confidenziali si intendono tutte le informazioni e i segreti tecnici, industriali o commerciali e le invenzioni brevettate o da brevettare concernenti le formule, le ricette (anche di lacche e vernici), i prodotti e/o i processi produttivi, i test, le idee, le soluzioni esecutive, le analisi, le ricerche e i risultati delle ricerche condotte, gli sviluppi attuali e/o potenziali di formule, ricette (anche di lacche e vernici), prodotti e/o di processi produttivi, il know-how e, più in generale tutti i dati, le notizie, le specifiche tecniche e scientifiche, i disegni, i progetti e le informazioni del Venditore e di cui il Compratore sia venuto a conoscenza (o anche solo in possesso) in qualsiasi momento o di cui, comunque e a qualsiasi titolo, esso acquisisca la disponibilità in conseguenza o
in occasione dell’espletamento della sua attività.
7.2 Il Compratore riconosce che le Informazioni confidenziali hanno natura segreta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, e, pertanto, si impegna, per tutta la durata del contratto ed anche dopo la sua cessazione, per qualsiasi motivo, a mantenerle
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rigorosamente riservate e segrete, impiegando tutta la diligenza e ponendo in essere tutte le cautele necessarie per evitare qualsivoglia loro divulgazione o comunicazione a terzi.
7.3 Non costituiscono informazioni confidenziali quelle informazioni che il Compratore possa dimostrare, nei modi previsti dalla legge:
a) che erano di dominio pubblico o comunque agevolmente accessibili antecedentemente alla loro comunicazione;
b) che gli erano già note prima della loro comunicazione ad opera del Venditore;
c) che sono state ricevute da un terzo (alle quali erano già note) in maniera lecita;
d) che l’utilizzo o la divulgazione sono state autorizzate per iscritto dal Venditore.
7.4 Il Compratore:
a) limiterà il numero di collaboratori che avranno accesso alle informazioni confidenziali del Venditore a quelli le cui mansioni lo richiedano, e che abbiano sottoscritto personalmente l’impegno a mantenere riservate dette Informazioni confidenziali;
b) sarà direttamente responsabile nei confronti del Venditore dell’attività dei propri collaboratori che avranno accesso alle informazioni confidenziali di quest’ultima e, in particolare, per qualunque violazione da parte dei suddetti collaboratori dell’obbligo di riservatezza qui previsto.
7.5 Il Compratore e i suoi collaboratori non utilizzeranno per nessuna ragione, direttamente o per interposta persona, nell’interesse proprio o di terzi, salvo previo consenso scritto del Xxxxxxxxx, le informazioni confidenziali di quest’ultima.
7.6 In nessun caso la divulgazione o la consegna di informazioni confidenziali potranno essere interpretate come concessione dal Venditore al Compratore di diritti o licenze su di esse e comunque su invenzioni presenti o future, segreti commerciali, marchi, copyright, brevetti o know- how detenuti o controllati dal Venditore stesso, ora o in futuro.
7.7 Il Compratore riconosce che le informazioni confidenziali che gli siano già state comunicate o che gli verranno comunicate in futuro sono e resteranno di proprietà del Venditore e si impegna a restituirle prontamente al Venditore stessa a sua semplice richiesta, così come si impegna a restituire a semplice richiesta del Venditore tutto il materiale ad esse relativo, senza trattenerne alcuna copia e, in ogni caso, astenendosi tassativamente da qualsivoglia utilizzazione delle informazioni confidenziali stesse e/o del predetto materiale. La restituzione delle informazioni
confidenziali e/o del relativo materiale non solleverà il Compratore dall’obbligo di riservatezza
previsto nel presente accordo. In ogni caso, né la mancata restituzione delle informazioni confidenziali e/o del relativo materiale, né la mancata richiesta di restituire o distruzione, solleverà il Compratore dall’obbligo di riservatezza previsto nelle presenti condizioni generali di vendita.
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Art. 8 - Prezzo - Determinazione del corrispettivo
8.1 Il prezzo indicato dal Venditore nell’Offerta di vendita (se non diversamente indicato e/o pattuito espressamente e per iscritto tra le parti) si intende:
a) espresso in euro;
b) unitario (a misura e non a corpo) e fisso;
c) al netto di ogni imposta, tassa, dazio e/o onere astrattamente applicabile alla vendita in conformità alla normativa di volta in volta vigente;
d) al netto di eventuali noli e di eventuali costi e oneri di spedizione e/o di trasporto;
e) al netto dei costi di imballaggio.
8.2 Il corrispettivo complessivo è stabilito applicando al quantitativo di merce effettivamente prodotta dal Venditore (alla cui determinazione concorrono anche i quantitativi di merce rientranti nelle tolleranze previste nelle procedure aziendali del sistema qualità di cui all’Allegato n. 1 alle presenti condizioni generali di vendita) il predetto prezzo con le maggiorazioni di cui al precedente comma di volta in volta applicabili. In ogni caso, il corrispettivo dovuto dal Compratore è quello
risultante dalla fattura emessa dal Venditore.
8.3 Qualora nel tempo intercorrente tra l’accettazione dell’offerta di vendita e la consegna della merce il costo delle materie prime, dell’energia, della mano d’opera e/o in generale dei fattori della produzione necessari per la sua realizzazione, subisca un incremento compreso tra il 7% (sette %) e
il 10% (dieci %), il Venditore ne dà comunicazione al Compratore e aumenta proporzionalmente il
corrispettivo della merce pattuito, ogni eccezione del Compratore si d’ora rimossa e negata.
8.4 Qualora il predetto incremento sia superiore al 10% (dieci %), il Venditore può chiedere al Compratore una revisione del corrispettivo e, in mancanza di accordo sul punto, dichiarare risolto il contratto.
8.5 Nel caso in cui si debbano realizzare particolari attrezzature che siano necessarie alla produzione della merce, il Venditore addebiterà al Compratore, oltre al prezzo della merce, una somma a titolo di contributo per le spese sostenute per dette attrezzature.
Art. 9 - Tempi, termini e modalità di pagamento del corrispettivo
9.1 Il pagamento del corrispettivo:
a) dovrà essere effettuato nei tempi, termini e modalità riportati nella fattura emessa
dal Venditore e, in mancanza, nell’offerta di vendita;
b) non potrà in alcun caso essere omesso e/o ritardato dal Compratore, nemmeno nell’ipotesi in cui egli abbia rifiutato, ritardato o omesso il ritiro della merce e/o sollevato eccezioni e/o contestazioni nei confronti del Venditore (anche se per vizi, difetti e/o non
conformità della merce) e/o di controversia in genere, essendo il contratto stipulato
soggetto espressamente alla clausola c.d. “solve et repete”.
9.2 Laddove le parti abbiano pattuito uno sconto sul corrispettivo, la mancata esposizione dello sconto nella fattura non dà diritto al Compratore di rifiutare il pagamento, ma solo quello di richiedere l’emissione di nota di credito a storno parziale della fattura.
9.3 Rimossa sin d’ora - e comunque sin d’ora rinunciata - ogni eccezione e/o contestazione da parte del Compratore, il mancato e/o ritardato pagamento del corrispettivo nei tempi suddetti dà
diritto al Venditore:
a) qualora sia stato previsto un pagamento rateale, di dichiarare il Compratore decaduto dal beneficio del termine e, quindi, di pretendere il pagamento immediato dell’intero importo del corrispettivo non saldato;
b) di ottenere dal Compratore la corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.;
c) di dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa - e, quindi, per inadempimento - del Compratore, esercitando altresì tutti i diritti risarcitori e di indennizzo da ciò discendenti;
d) di sospendere l’esecuzione di eventuali altri contratti e/o offerte di vendita accettate dal Compratore che siano in corso (ivi inclusa quella in relazione alla quale il pagamento è
stato omesso o ritardato, qualora siano state pattuite consegne della merce ripartite in due o più tranche), oppure - a insindacabile scelta del Venditore stesso - di dichiarare risolti detti contratti e/o offerte di vendita già accettate per fatto e colpa del Compratore e, quindi, senza che da tali determinazioni possa derivare alcun diritto del Compratore di ricevere risarcimenti e/o indennizzi di sorta. Il tutto pretendendo legittimamente il pagamento
dell’attività svolta;
e) di rendere immediatamente esigibili altre eventuali fatture emesse, anche se a fronte di altri contratti stipulati con il Compratore e/o di altre offerte di vendita accettate dal Compratore già in tutto o in parte eseguite (ivi inclusa quella in relazione alla quale il pagamento è stato omesso o ritardato, qualora siano state pattuite consegne della merce ripartite in due o più tranche), con diritto di richiesta di immediato pagamento.
9.4 Non è ammessa alcuna compensazione tra il corrispettivo delle fatture emesse dal Venditore ed eventuali fatture emesse dal Compratore per qualsiasi ragione o causa, anche se esse dovessero trarre origine dal, o giustificazione nel, contratto stipulato tra le stesse parti.
Art. 10 - Trasporto - Termini e modalità di consegna della merce
10.1 Il rischio, gli oneri ed i costi relativi alla consegna della merce verranno assunti in funzione ed in base agli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale ed in particolare in base allo specifico Incoterm indicato nell’offerta di vendita. In caso di mancata indicazione dell’Inconterm applicato alla singola vendita, essa avverrà in conformità all’Incoterm “EXW” (ex works/xxxxxx
fabbrica).
10.2 Nel caso in cui la consegna avvenga a mezzo di vettore, il Venditore, così come il Compratore, ciascun per quanto di propria competenza, si impegnano ad avvalersi esclusivamente di vettori idonei ad eseguire il tipo di trasporto da effettuarsi.
10.3 I termini di consegna della merce indicati nell’offerta di vendita decorrono dalla data
dell’accettazione del Compratore. I predetti termini di consegna sono, comunque, indicativi e
potranno subire variazioni in funzione del carico delle linee produttive e delle situazioni di mercato. In caso di mancata indicazione dei termini di consegna, si intende che il Venditore provvederà a consegnare la merce nei termini compatibili con il proprio carico produttivo e la propria organizzazione aziendale.
10.4 In nessun caso il Compratore potrà ritenere responsabile il Venditore per i danni da egli subiti o che potrà successivamente subire in relazione ad una consegna (totale o parziale) che sia mancata, anticipata o ritardata. Pertanto, il Compratore non ha alcun diritto di ricevere risarcimenti e/o indennizzi di sorta dal Venditore in relazione a siffatte tipologie di danno.
10.5 In ogni caso, il Compratore è tenuto a ricevere e prendere in consegna la merce, anche qualora la consegna sia parziale, ritardata e/o anticipata.
10.6 Qualora il Compratore rifiuti, ritardi o - in generale - ometta il ritiro della consegna della merce, indipendentemente dalla motivazione di tale rifiuto, ritardo o omissione, egli dovrà farsi integrale carico delle spese e dei costi di stoccaggio e di immagazzinamento che abbiano gravato sul Venditore, tenendolo indenne.
10.7 Qualora - a prescindere dalle condizioni di cui all’Incoterm applicato alla specifica vendita, la consegna della merce debba effettuarsi presso la fabbrica, lo stabilimento, il sito e in generale qualsiasi deposito o struttura nella disponibilità del Venditore (anche se di proprietà di terzi) ed il
Compratore rifiuti, ritardi o ometta il ritiro della merce, il Venditore la terrà a disposizione del Compratore per non più di 12 (dodici) mesi dalla data in cui gli abbia comunicato per iscritto la messa a disposizione della merce stessa. Decorsi 90 (novanta) giorni da siffatta comunicazione, il Venditore addebita al Compratore la somma di 10,00 (dieci) euro a settimana (o frazione di
settimana) per ciascun pallet o cassa di merce stoccata, fino all’avvenuto ritiro. Decorsi 12 (dodici)
mesi dalla predetta comunicazione il Venditore provvedere a distruggere e/o a smaltire la merce non ritirata ad integrale onere e costo del Compratore. Indipendentemente dalla distruzione e/o
dallo smaltimento della merce non ritirata, il Compratore è comunque tenuto al pagamento del relativo prezzo.
10.8 È fatto in ogni caso salvo il diritto del Venditore al risarcimento del maggior danno e dei maggiori costi ed oneri in cui egli incorra per effetto del rifiutato, ritardo e/o omesso ritiro della merce (e ciò, pertanto, anche in misura eccedente rispetto alle somme che il Venditore stesso addebiterà al Compratore in forza di quanto precede, commi 10.6 e 10.7).
Art. 11 - Controllo della merce - Reclami - Garanzia del produttore - Garanzia del Compratore in favore del Venditore
11.1 È obbligo del Compratore verificare la merce al momento della consegna. In particolare, all’atto della consegna della merce il Compratore deve controllare le condizioni e l’integrità di tutti i pallet, le casse e, in generale, di tutti gli imballi al cui interno è stoccata la merce stessa.
Contestualmente e su di un campione congruo alla quantità consegnata, il Compratore dove sballare la merce per verificarne le condizioni e l’integrità. I costi, le spese e gli oneri di siffatte verifiche gravano esclusivamente sul Compratore.
11.2 Qualora, all’esito delle verifiche di cui è detto al comma che precede, il Compratore riscontri eventuali danneggiamenti, vizi e/o difetti e/o non conformità della merce, egli dovrà apporre immediatamente le proprie riserve sul documento di trasporto (in caso di trasporti nazionali), ovvero sul CMR (in caso di trasporti internazionali) - o altri documenti similari - e dovrà darne comunicazione
immediata al Venditore (facendogli pervenire apposito reclamo) in caso di trasporti nazionali, ovvero entro massimo 7 (sette) giorni in caso di trasporti internazionali.
11.3 Qualora si riscontrino vizi e/o difetti occulti, il Compratore dovrà far pervenire al Venditore il proprio reclamo entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e - comunque - entro e non oltre:
a) il termine di 6 (sei) mesi dalla data della consegna della merce, qualora essa rientri nel settore converting;
b) il termine di 6 (sei) mesi dalla data di produzione della merce, come indicata sull’etichetta, qualora la merce rientri nel settore rolling ed abbia manifestato vizi di ossidazione;
c) il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di produzione della merce, come indicata sull’etichetta, qualora la merce rientri nel settore rolling ed abbia manifestato vizi diversi dall’ossidazione.
11.4 La presenza di merce danneggiata, viziata, difettosa e/o non conforme all’offerta di vendita non costituisce inadempimento contrattuale del Venditore, né causa di recesso o risoluzione del
contratto da parte del Compratore. Il Compratore, tuttavia, ha diritto di chiedere al Venditore la
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sostituzione della merce. Tale diritto deve essere esercitato - a pena di decadenza - entro e non oltre il termine di denuncia di cui ai commi 11.2 e 11.3, a seconda della tipologia del vizio.
11.5 Il Venditore ha facoltà di accogliere la richiesta di sostituzione della merce di cui al precedente comma 11.4 o di risarcire il danno al Compratore in misura comunque mai eccedente il valore della merce stessa. Tanto nel caso in cui il Venditore opti per la sostituzione della merce, quanto nel caso in cui opti per il risarcimento del danno nel predetto limite, il Compratore non potrà rivendicare nei confronti del Venditore alcuna ulteriore pretesa o diritto a maggiori, ulteriori o diversi risarcimenti, indennizzi o rimborsi, né a ristoro di danni diretti, né a ristoro di danni indiretti, che esso in ipotesi affermi di aver subito.
11.6 Il Venditore garantisce al Compratore che la merce non subirà alcuna alterazione e/o deterioramento per effetto del decorso del tempo tale da pregiudicarne la qualità e l’utilizzabilità da parte del Compratore stesso per gli usi di cui è detto all’art. 3 che precede, e ciò per un periodo
massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di produzione quale risultante dall’etichetta su di essa
apposta. Tale garanzia è peraltro prestata ed operante a condizione che il Compratore conservi, custodisca, e stocchi la merce secondo la migliore scienza ed esperienza del momento e del settore al quale essa è destinata e, quindi, in maniera opportuna e idonea a preservarne inalterate le caratteristiche e le proprietà in funzione della sua destinazione d’uso. Pertanto, la presente garanzia
non trova alcuna applicazione e, quindi, il Compratore non ha alcuna possibilità di reclamo o
contestazione delle merci e, quindi, di sostituzione delle stesse, ovvero di risarcimento del danno, qualora egli sia venuto meno ai propri obblighi e doveri di adeguata e/o opportuna conservazione, custodia e stoccaggio della merce e questa manifesti carenze o riduzione di caratteristiche e proprietà.
11.7 È altresì esclusa per il Compratore ogni possibilità di reclamo o contestazione delle merci e, quindi, di sostituzione delle stesse, ovvero di risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui esse siano state sottoposte a lavorazione e/o trasformazione anche parziale da parte di soggetti terzi,
decadendo egli da qualsiasi garanzia.
11.8 Il Compratore si impegna ed obbliga espressamente ad utilizzare ed impiegare le merci prodotte dal Venditore in conformità alla destinazione d’uso che è loro propria e, in particolare, a quella in funzione della quale esse sono state realizzate, così come previsto dall’art. 3 delle presenti Condizioni generali di vendita. Il Compratore, in ogni caso, è tenuto ad utilizzare le merci nel
rispetto dei principi e delle scoperte della migliore scienza ed esperienza del momento in cui procede al loro impiego.
11.9 Il Venditore declina ogni propria eventuale responsabilità nei confronti del Compratore per i danni - diretti, indiretti, immediati o futuri - che questi abbia a subire in conseguenza delle modalità con le quali ha utilizzato, conservato, diffuso le merci stesse, soprattutto qualora tali modalità siano difformi da quelle di cui ai commi 11.6, 11.7 e 11.8.
11.10 Il Venditore declina altresì ogni responsabilità in relazione alle alterazioni subite dalla merce in conseguenza e/o per effetto delle sostanze e/o dei prodotti con le quali essa è stata posta in contatto dal Compratore, nonché in relazione alle alterazioni che abbiano a subire le sostanze ed i prodotti che il Compratore abbia posto in contatto con la merce.
11.11 In conseguenza di tutto quanto precede, il Compratore sin d’ora garantisce e manleva il Venditore per ogni danno, esborso, spesa e costo abbia a subire e/o sostenere il Venditore stesso in conseguenza di pretese - di qualsiasi entità, natura e tipologia - che terzi abbiano avanzato nei
suoi confronti quale “produttore” delle merci utilizzate e diffuse dal Compratore.
11.12 Salvo dolo o colpa grave del Venditore, la garanzia di cui al presente articolo si sostituisce alle garanzie di legge per vizi e conformità ed esclude in ogni caso ogni altra possibile responsabilità del Venditore per supposti danni originati dalle merci vendute; il Compratore, quindi, non potrà avanzare richieste di risarcimento danni, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto ed in nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di produzione, fermi macchina, mancati profitti del Compratore o di terzi a causa del materiale prodotto.
11.13 In particolare, in caso di vendita di imballaggi destinati al settore alimentare, il Compratore manleva il Venditore da qualsiasi responsabilità in termini di informazioni sugli alimenti di cui al Regolamento UE n. 1169/2011 entrato in vigore il 13/12/2014 e s.m.i.
Art. 12 - Imballaggio
12.1 Salvo diverso accordo scritto, i costi, le spese, gli oneri e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e via via vigente nel tempo (a livello nazionale e/o comunitario e/o internazionale) per lo smaltimento dei materiali dell’imballaggio e degli elementi di protezione,
sicurezza e fissaggio utilizzati nelle operazioni di trasporto della merce gravano integralmente ed
esclusivamente sul Compratore.
12.2 Qualora il Compratore non provveda a quanto precede ed il Venditore ne diventi - ex lege
- responsabile, il Compratore stesso è tenuto - ogni eccezione rimossa - a manlevare e tenere indenne il Venditore da ogni responsabilità e da ogni conseguenza pregiudizievole che abbia a verificarsi a suo carico.
12.3 Qualora dall’offerta di vendita risulti che la consegna della merce avviene mediante utilizzo di materiali di imballaggio ed elementi di protezione, sicurezza e fissaggio per i quali è prevista la restituzione al Venditore (c.d. “imballo a rendere”), è espressamente pattuito che la proprietà dell’Imballo a rendere resta in capo al Venditore. Inoltre, il Compratore è gravato - a proprio onere, costo e spesa - dell’obbligo di:
a) restituire l’imballo a rendere al Venditore presso il sito del Venditore di provenienza della merce entro 6 (sei) mesi dalla data di spedizione della merce;
b) gestire, conservare, maneggiare e trasferire l’imballo a rendere con diligenza ed accuratezza, preservandone lo stato di conservazione e le condizioni originarie;
c) procedere alla registrazione e comunicazione al Venditore della movimentazione e
dei trasferimenti che l’imballo a rendere abbia a subire.
12.4 Sempre in caso di imballo a rendere, il Venditore addebiterà al Compratore, salvo il maggior danno, il relativo costo qualora:
a) il Compratore ne ometta in tutto o in parte la restituzione;
b) il Compratore restituisca l’Imballo a rendere in tutto o in parte danneggiato;
c) più in generale, vi sia discrepanza tra i quantitativi di Imballo a rendere risultanti dalla contabilità di magazzino del Venditore come impiegati per la consegna della merce al Compratore ed il reso effettivo.
Art. 13 - Cause di forza maggiore
13.1 Per causa di forza maggiore si intendono, ad esempio, eventi quali: incendi, alluvioni, terremoti, epidemie, pandemie, guerre, crolli, tumulti, atti terroristici; serrate, scioperi e vertenze sindacali in genere; guasti di macchinari e/o attrezzature, fermi di produzione dovuti alla necessità di operazioni di manutenzione, riparazione o rifacimento degli impianti, forni o immobili; interruzione nella fornitura o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, di combustibili, carburanti, di energia elettrica; interruzione o difficoltà dei trasporti; atti delle autorità amministrative o pubbliche. Più in generale, integra causa di forza maggiore qualsiasi situazione che sia indipendente dalla volontà del Venditore e sottratta al suo controllo che impedisca, ostacoli o limiti il normale andamento della sua produzione, della sua vendita e, in generale, della sua attività economico produttiva.
13.2 Qualora si verifichi un qualsiasi fatto che integri causa di forza maggiore il Venditore ha diritto di ridurre la quantità della merce venduta, di procrastinare i tempi di consegna o di spedizione, oppure di recedere dal contratto - indipendentemente dallo stato di intervenuta esecuzione - senza che all’esercizio di uno qualsiasi di tali diritti corrisponda un diritto risarcitorio
e/o indennitario del Compratore. Il Compratore è tenuto al pagamento del corrispettivo per le
prestazioni comunque rese - anche in maniera incompleta - dal Venditore prima del verificarsi della causa di forza maggiore.
13.3 Qualora la causa di forza maggiore (o i suoi effetti) perdurino per oltre 2 (due) mesi dalla sua verificazione, il Compratore ha la facoltà di recedere dal contratto rinunciando a qualsiasi
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risarcimento e/o indennizzo e, comunque, provvedendo al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese - anche in maniera incompleta - dal Venditore prima del verificarsi della causa di forza maggiore.
Art. 14 - Eccessiva onerosità sopravvenuta
14.1 Fermo quanto previsto dai commi 8.3 e 8.4, se per qualsiasi motivo imprevedibile, gli obblighi del Venditore eccedenti la, e/o diversi dalla, mera produzione della merce siano divenuti eccessivamente onerosi in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 10% (dieci %), il Venditore può chiedere al Compratore una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
15.1 Il Venditore ha diritto di risolvere il contratto, oltre che in tutte le altre ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole contrattuali che sanciscano tale conseguenza, nel caso in cui intervenga:
a) la cessazione dell’attività imprenditoriale o professionale da parte del Compratore;
b) la presentazione di un’istanza di liquidazione, di concordato preventivo, di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del Compratore (o, in caso di Compratore non italiano, di quanto a ciò equivalente e/o corrispondente);
c) una procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Compratore (o, in caso di Compratore non italiano, di quanto a ciò equivalente e/o corrispondente);
d) l’insolvenza o l’iscrizione del Compratore nel registro dei protesti (o, in caso di
Compratore non italiano, di quanto a ciò equivalente e/o corrispondente);
e) il mutamento delle condizioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali del Compratore che pongano a rischio il pagamento anche di una parte non rilevante del corrispettivo pattuito.
15.2 Nelle predette ipotesi la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile italiano non appena il Venditore manifesti espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno per la
mancata prosecuzione dell’esecuzione del contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all’inadempienza del Compratore.
15.3 In ogni caso, il Venditore può - a sua insindacabile scelta e giudizio - anziché esercitare il diritto di risoluzione del contratto, sospendere - per il tempo che egli, a proprio insindacabile
giudizio, riterrà - il proprio adempimento alle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1461 del codice civile, salvo che il Compratore presti garanzia per il proprio adempimento che sia idonea ed approvata dal Venditore stesso.
Art. 16 - Codice etico e modello di organizzazione e gestione
16.1 Il Compratore dichiara di aver preso visione e di conoscere i contenuti e le obbligazioni discendenti dal codice etico e dal modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. 8 giugno 2001
n. 231 del Venditore, così come pubblicati sul sito internet del Venditore stesso, e si impegna a rispettarne i contenuti - verificandone di volta in volta l’eventuale aggiornamento quale risultante dal predetto sito internet - e a non porre in essere, direttamente e/o per il tramite di terzi,
comportamenti che ne costituiscano violazione. Inoltre, il Compratore si impegna ed obbliga - compatibilmente con la sua organizzazione interna e struttura - a adottare un modello di organizzazione e gestione ed un codice etico con i contenuti previsti dal modello e dal codice adottati dal Venditore (come eventualmente aggiornati nel corso del tempo) e a imporre a propri fornitori, collaboratori, partner e, più in generale, aventi causa, le medesime obbligazioni previste dal presente articolo.
Art. 17 - Legge regolatrice - Foro esclusivo
17.1 Le presenti condizioni di vendita ed i contratti dalle stesse regolati saranno disciplinati in via esclusiva dalla legge italiana.
17.2 Ogni controversia eventualmente nascente dai futuri contratti regolati dalle presenti condizioni di vendita ovvero ogni rapporto, azione, omissione o pretesa conseguente e/o derivante è soggetta, in via esclusiva, alla giurisdizione dei Tribunali della Repubblica Italiana. La competenza fra questi è attribuita, in via esclusiva, al Foro di Lecco.
Le presenti condizioni generali sono redatte in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di contrasto o dubbi interpretativi tra i due testi, prevale quello in italiano.
17/02/2022
Allegato n. 1 - Tolleranze dei quantitativi degli ordini
1 - Tolleranze dei quantitativi degli ordini rolling
Quantitativo ordine | Tolleranza |
≤ 1.000 kg | ± 25% |
1.001 ÷ 5.000 kg | ± 10% |
≥ 5.001 kg | ± 5% |
2 - Tolleranze dei quantitativi degli ordini converting
Quantitativo ordine | Tolleranza |
≤ 300 kg | ± 30% |
301 ÷ 1.000 kg | ± 20% |
1.001 ÷ 2.500 kg | ± 15% |
2.501 ÷ 5.000 kg | ± 12% |
≥ 5.001 kg | ± 8% |
Estratto da SQC 07 UV Rev. 2
17/02/2022