CONVENZIONE CON IL GRUPPO A.N.A. DI CHIES D'ALPAGO PER INTERVENTI VOLTI AD INTEGRARE
CONVENZIONE CON IL GRUPPO A.N.A. DI CHIES D'ALPAGO PER INTERVENTI VOLTI AD INTEGRARE
I SERVIZI DEDICATI AL SISTEMA SOCIALE-SCOLASTICO-CULTURALE
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L' anno duemilaquindici, il giorno del mese di nella sede del Comune di
Chies d'Alpago situata in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇. ▇,
tra
il COMUNE DI CHIES D'ALPAGO, con sede in Chies d'Alpago, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇. ▇, rappresentato dalla Sig.ra ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Responsabile dell’Area Amministrativa, nata a
….............. il………. , domiciliata per la funzione presso la sede municipale, che interviene ed agisce in nome e per conto del Comune (codice fiscale 00206340259) ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nella sua qualità di Responsabile Area Amministrativa, per brevità di seguito indicato anche come “Comune”;
e
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Gruppo di Chies d'Alpago, con sede in Chies d'Alpago, Via n. , rappresentata dal Presidente pro tempore …................, nato a
…...................., il …........., residente a …....................... in Via ….................., per brevità di seguito indicato anche come "Gruppo A.N.A.".
Premesso che
- la legge n. 11 agosto 1991, n. 266, “Legge quadro sul volontariato” riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, garantendo la copertura dei relativi oneri assicurativi;
- il Comune di Chies d'Alpago, nell’ambito delle varie attività svolte sul territorio, intende avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato per integrare le proprie attività nell’ambito sociale, culturale e scolastico;
Considerato che
− il Comune di Chies d'Alpago è proprietario di un automezzo per il trasporto di persone tipo FIAT DUCATO targato EV 772 FN, di recente immatricolazione, che l’Amministrazione comunale intende utilizzare per un servizio di trasporto a favore di cittadini anziani o in situazione di particolare disagio o necessità, per agevolarne l’accesso ai servizi pubblici e ai servizi socio-sanitari, oltre che l’eventuale partecipazione ad attività culturali e ricreative;
− il servizio di trasporto deve essere effettuato con l’ausilio di volontari non disponendo il Comune di personale dipendente da impiegare allo scopo;
− il Gruppo A.N.A. di Chies d'Alpago, portate a conoscenza delle esigenze sopra esposte, hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio per conto del Comune tramite propri
associati, in quanto trattasi di attività rispondenti alle finalità e scopi del proprio Statuto;
− i volontari da tempo svolgono servizi analoghi a favore dell’utenza in oggetto, avendo acquisito esperienza e sufficiente capacità organizzativa per gestirli in modo regolare e continuo;
− con deliberazione della Giunta comunale n. ….. del ….., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti con le predette associazioni.
Ciò premesso e riconosciuto quale parte integrante e sostanziale della presente, tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Il Gruppo A.N.A. di Chies d'Alpago, si impegnano a garantire, per conto del Comune di Chies d'Alpago, il servizio di trasporto in favore di cittadini anziani o in situazione di particolare disagio o necessità, per agevolarne l’accesso ai servizi pubblici e ai servizi socio-sanitari, oltre che l’eventuale partecipazione ad attività culturali e ricreative, secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione.
Ciò avverrà per il tramite dei propri associati che si sono dichiarati disponibili, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il servizio sarà svolto su indicazioni e coordinamento del Responsabile Area Amministrativa comunale o di un suo delegato, il quale si interfaccerà con il referente nominato dall’Associazione, del quale dovrà essere fornito recapito telefonico.
In particolare, l’Associazioni garantirà l’espletamento dei seguenti servizi agli utenti interessati:
− trasporto anziani che ne facciano richiesta per prelievo ematico presso il distretto sanitario ULSS n. 1 di Puos d'Alpago;
− trasporto anziani nell’ambito di progetti sociali gestiti e promossi dalla Comunità Montana dell’Alpago (es. progetto “Grigio Brillante”);
Il servizio si svolgerà di norma nell’ambito dei Comuni dell’Alpago. In caso di comprovata necessità, potrà riguardare destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali, previo accordo con il gruppo dei volontari ed autorizzazione del Comune di Chies d'Alpago.
Servizi ulteriori rispetto a quelli sopra elencati dovranno essere concordati tra le parti ed approvati per iscritto.
ART. 2 - Tale attività verrà effettuata durante i giorni feriali dell’anno e, su disponibilità dell’Associazione, anche nei giorni festivi. L’Associazione si impegna a garantire la continuità nelle prestazioni convenzionate, salvo i casi di forza maggiore, per i quali provvederà a dare tempestiva comunicazione in caso di impossibilità.
ART. 3 – L’ Associazione assicura che i volontari inseriti nelle funzioni oggetto della presente convenzione possiedono i requisiti di legge ed hanno la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche necessarie per svolgere le attività richieste.
I volontari espleteranno il servizio in conformità alle prescrizioni dettate dal Codice della Strada, rispettandone obblighi e divieti.
In attuazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'Associazione si premurerà di informare i volontari riguardo il divieto di assunzione di bevande alcoliche durante il servizio (come da Legge n. 125/2001 e accordo Stato -Regioni del 16 marzo 2006).
ART. 4 - I volontari si impegnano a rispettare la dignità ed i diritti degli utenti, nonché a mantenere il segreto sulle notizie ed i fatti di cui possono venire a conoscenza nel corso delle attività svolte.
ART. 5 - Le prestazioni effettuate dai volontari sono di carattere assolutamente gratuito, per cui nessun compenso può essere richiesto per tale attività dal Gruppo A.N.A. di Chies d'Alpago alle persone che usufruiscono del servizio ed al Comune di Chies d'Alpago.
ART. 6 – Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune di Chies d’Alpago mette a disposizione del Gruppo A.N.A. l’automezzo di proprietà comunale FIAT DUCATO targato EV 772 FN, cilindrata cm. 2287, pot. max KW 96, da 9 posti compreso conducente, immatricolato in data 20.02.2014.
Il Comune di Chies d'Alpago garantisce la conformità del mezzo utilizzato, assicurando l'effettuazione delle revisioni e delle manutenzioni periodiche, così come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e dal ▇.▇▇▇. n. 17/2010.
Tutte le spese occorrenti per l’adempimento delle prestazioni effettuate dai volontari, la copertura assicurativa R.C.A ed infortuni conducente, restano a carico del Comune.
Eventuali incidenti che dovessero coinvolgere l’automezzo dovranno essere immediatamente segnalati al Comune.
ART. 7 – L’Associazione si impegna ad usare l’automezzo con la massima diligenza e cura, a non destinarlo ad usi che non siano quelli previsti dalla presente convenzione, a non concederne l’uso a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e a restituire al Comune, al termine di ogni singolo servizio espletato, l’automezzo stesso nello stato in cui lo ha ricevuto, con le relative chiavi.
L’Associazione si impegna, altresì, ad assicurare da parte dei propri volontari, la puntuale compilazione del registro di utilizzo dell’automezzo, posto all’interno dello stesso.
ART. 8 – La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione, con durata quinquennale, e potrà essere rinnovata con provvedimento espresso, previo accordo tra le parti.
Il Comune si riserva il diritto di risolvere la convenzione in caso di grave inadempimento degli impegni assunti dall’Associazione, procedendo alla determinazione degli eventuali danni.
ART. 9 – Agli effetti della presente convenzione, e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti eleggono domicilio presso la sede municipale di Chies d’Alpago. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere circa il contenuto e l’attuazione della convenzione sarà devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria. E’ competente il foro di Belluno.
ART. 10 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune informa il Presidente pro tempore del Gruppo ▇.▇.▇. ▇▇▇▇▇ che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla redazione del presente atto e ai conseguenti adempimenti come previsto dalle norme vigenti in materia, in parte su supporto cartaceo e in parte su supporto informatico. Il conferimento dei dati è obbligatorio e i dati saranno comunicati ai soli uffici previsti per legge. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Chies d'Alpago.
ART. 11 - La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di ▇▇▇▇▇ e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 266/91 e sarà registrata solo in caso d'uso a norma del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Per quanto da essa non previsto, valgono le norme del codice civile. ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Chies d'Alpago
Per il Gruppo A.N.A. di Chies d'Alpago
