per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”
“Regolamento
per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio”
(ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 – Premessa 4
Art. 2 - Oggetto del Regolamento 4
Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 4
Art. 4 - Principi generali 4
Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione 5
Art. 6 - Accesso alle informazioni 5
TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 5
Art. 7 - Definizioni 5
Art. 8 - Classificazione dei rifiuti 7
TITOLO III ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 8
Art. 9 - Criteri di assimilazione 8
Art. 10 - Esclusioni 10
TITOLO IV - SISTEMI DI RACCOLTA 10
Art. 11 - Raccolta differenziata 10
Art. 12 - Sistemi di raccolta 11
Art. 13 - Frequenza ed orari del servizio 11
Art. 14 - Collocazione dei contenitori 11
Art. 15 - Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta 13
Art. 16 - Pesatura dei rifiuti 13
Art. 17 - Trasporto 13
TITOLO X - XXXXXX XX XXXXXXXX 00
Art. 18 - Centro di raccolta comunale 13
Art. 19 - Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta 13
Art. 20 - Rifiuti ammessi al centro di raccolta 13
Art. 21 - Obblighi del Comune 14
Art. 22- Obblighi dell’utente del centro di raccolta 14
TITOLO VI - MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO 14
Art. 23 - Divieti generali 14
Art. 24 - Divieti specifici 15
Art. 25 - Conferimento differenziato dei rifiuti inerti non pericolosi di produzione
domestica 15
TITOLO VII - AUTOCOMPOSTAGGIO 16
Art. 26 - Finalità 16
Art. 27 - Definizioni 16
Art. 28 – Adesione 16
Art. 29 - Assegnazione dei composter in comodato gratuito 17
Art. 30 - Diritti e Doveri degli aderenti 17
Art. 31 - Contributo 18
Art. 32 - Rinuncia all’adesione 18
Art. 33 - Visite ispettive 19
TITOLO VIII -GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO 19
Art. 34 - Ambito di attività 19
Art. 35 - Frequenza e modalità del servizio 19
Art. 36 - Lavaggio stradale 20
Art. 37 - Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti 20
Art. 38 - Animali 20
Art. 39 - Fabbricati ed aree scoperte 20
Art. 40 - Mercati 20
Art. 41 - Esercizi stagionali 21
Art. 42 - Aree occupate da pubblici esercizi 21
Art. 43 - Manifestazioni pubbliche 21
Art. 44 - Cantieri 21
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 22
Art. 45 – Organi di vigilanza e controllo 22
Art. 46 – Sanzioni (è un es. ma i comportamenti sanzionati possono essere anche più
dettagliati e meglio specificati) 22
Art. 47 – Disposizione finale 23
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Premessa
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
Art. 2 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:
a. la tutela igienico□sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
e. l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.lgs. n. 267/2000.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all’applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell’ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l’ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.
Art. 4 - Principi generali
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:
a. senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
b. la promozione di strumenti economici;
c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d’informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali - quantitativo dei servizi, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.
Art. 6 - Accesso alle informazioni
1. L’accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.lgs. n. 195/2005 e ss.mm.i.
TITOLO II DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
Art. 7 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.lgs. n. 152/2006:
a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
a. Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
b. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
c. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto 8 aprile 2008
d. Isola/Piazzola ecologica: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
e. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in
differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
f. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
g. Spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
Art. 8 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
i. Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
iv. Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER (contrassegnati con “*”);
vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) di provenienza domestica: i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III del presente Regolamento;
c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b),
c) e d).
3. Sono rifiuti speciali:
a. I rifiuti da attività agricole e agro□industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 cc;
b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis;
c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. I rifiuti da attività commerciali;
f. I rifiuti da attività di servizio;
g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
TITOLO III ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
Art. 9 - Criteri di assimilazione
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 - ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – disciplinano l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
x. Xxxxxxx da lavorazioni artigianali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. d) del D.lgs. n. 152/2006;
b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. e) del D.lgs. n. 152/2006;
c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all’art. 184 comma 3 lett. f) del D.lgs. n. 152/2006;
d. Rifiuti da attività di cui all’art. 184 comma 3 lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 limitatamente
i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell’area di espletamento del servizio pubblico – all’interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio;
ii. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde;
e. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all’art. 184 comma 3 lett. c) del D.lgs.
n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. Per i riferimenti qualitativi ai fini dell’assimilazione si elencano i seguenti rifiuti:
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 37 legno
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 03 pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
16 05 05 Gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150101 Imballaggi in carta e cartone 150102 Imballaggi in plastica 150103 Imballaggi in legno
150104 Imballaggi metallici 150107 Imballaggi in vetro
08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
4. Il riferimento quantitativo per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, è stabilito in una produzione annua non superiore a 3.500 kilogrammi per singolo conferitore;
5. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, il Comune continuerà la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 10 - Esclusioni
1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
b. non presentino compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico;
c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
iii. fortemente maleodoranti;
iv. eccessiva polverulenza.
d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D.lgs. n. 36/2003.
e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
a. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
b. rifiuti di imballaggi terziari;
c. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
TITOLO IV - SISTEMI DI RACCOLTA
Art. 11 - Raccolta differenziata
1. La raccolta differenziata viene organizzata prevedendo :
a. l’attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
b. l’attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
c. l’attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l’utente.
2. Ai sensi dell’art. 181 del D.lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all’utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
3. E’ fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
Art. 12 - Sistemi di raccolta
1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
b. Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,…), sia in piazzole che in isole ecologiche;
c. Raccolta presso Centri di raccolta identificati ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 : raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
d. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
Art. 13 - Frequenza ed orari del servizio
1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
Art. 14 - Collocazione dei contenitori
1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 500 metri dalle utenze servite.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell’organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
c. nelle aree d’ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx;
x. xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx.
0. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali monumenti o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti ai fini dell’igienicità, dell’agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell’armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell’allestimento dei suddetti siti si dovrà avere cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso contenitori di rifiuti urbani collocati, temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm.
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei contenitori, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l’apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Comune previo concerto con la Polizia Municipale interessata tramite l’Ufficio Tecnico.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all’interno delle aree private previo apposito accordo con l’utente.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, il ripristino della condizione originaria e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
12. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria (in zone non servite dal P.A.P.) devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
13. E’ vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E’ vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree privare ad uso pubblico.
15. E’ altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.
Art. 15 - Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta
1. Al fine di prevenire l’insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
Art. 16 - Pesatura dei rifiuti
1. Il Comune provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
Art. 17 - Trasporto
1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico□sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.
TITOLO V - CENTRO DI RACCOLTA
Art. 18 - Centro di raccolta comunale
1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Nel rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 152/06, il centro di raccolta può essere gestito da soggetto diverso dal Comune.
Art. 19 - Modalità di accesso e apertura del centro di raccolta
1. I rifiuti presso il centro di raccolta possono essere conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire del centro di raccolta.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune.
4. Il Comune ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 3. In tal caso il Comune dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all’ingresso del centro di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.
Art. 20 - Rifiuti ammessi al centro di raccolta
1. Gli utenti possono conferire nel centri di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Comune.
2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l’iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta.
Art. 21 - Obblighi del Comune
1. Il Comune è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo del centro di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il Comune è tenuto a controllare e collaborare con l’utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l’utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Comune è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Comune adotta sistemi d’identificazione dell’utente che intende conferire rifiuti al centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi in centro di raccolta.
5. Il Comune non consente l’accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
6. Il Comune, all’interno del Centro di Raccolta, deve adottare ogni accorgimento volto alla tutela dell’igiene pubblica, della salute e sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente.
Art. 22- Obblighi dell’utente del centro di raccolta
1. È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno del centro di raccolta o all’esterno dello stesso.
2. L’utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del personale del centro di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei centri di raccolta.
4. È vietato l’accesso degli utenti in assenza del personale.
5. Qualora l’utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il personale è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l’intervento della Polizia Locale.
TITOLO VI - MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO
Art. 23 - Divieti generali
1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero□riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, area antistante il CdR, dei rifiuti.
4. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E’ vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti alla raccolta.
6. E’ vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ad eccezione del popolo vacanziero il quale dovrà osservare le stesse regole poste per i soggetti residenti.
Art. 24 - Divieti specifici
1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Comune.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l’abitazione o l’attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all’esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell’abitazione o dell’attività stessa.
5. E’ in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
a. liquidi in qualsiasi quantità;
b. materiali in combustione;
c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.
Art. 25 - Conferimento differenziato dei rifiuti inerti non pericolosi di produzione domestica
1 Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.
2 Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini – al centro di raccolta più vicino utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto del codice della strada.
3 La quantità massima conferibile presso la stazione di conferimento comunale è pari a 160 Kg all’anno e non più di 80 Kg per consegna che verranno conteggiati dal personale di servizio presso l’area ecologica mediante apposita modulistica.
TITOLO VII - AUTOCOMPOSTAGGIO
Art. 26 - Finalità
1. Il presente Capo disciplina i rapporti tra il Comune di Volterra e i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di smaltimento in autonomia della frazione organica degli stessi.
Art. 27 - Definizioni
1. Ai fini del presente atto si intende per:
a. Compostiera o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali. La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l’entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l’aerazione;
b. Decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica in presenza di aria;
c. Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
d. Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc.
Art. 28 – Adesione
1. Possono aderire al progetto di cui all’oggetto i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadini residenti o, in alternativa, non residenti che eleggano il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 6 mesi all’anno;
b. cittadini che abbiano a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni atto ad ospitare un sistema di compostaggio domestico e tale da non creare disagi al vicinato.
c. atteso che lo scopo del progetto di cui al presente atto è quello di sottrarre al sistema di gestione ordinario dei rifiuti urbani gli scarti domestici di natura organica, il luogo eletto per l’ubicazione del composter dovrà trovarsi presso la propria abitazione o, in alternativa, dovrà costituire luogo di visita regolare da parte del richiedente (visita quotidiana o superiore alle 3 volte alla settimana).
d. cittadini che possiedano già un sistema di compostaggio domestico funzionante (autocostruito o acquistato) che ne facciano un uso regolare per lo smaltimento dei propri rifiuti organici domestici o, in alternativa, cittadini che, in possesso dei requisiti di cui ai punti a e b, ottengano in comodato gratuito uno dei composter di proprietà comunale.
Sono escluse dal progetto le utenze non domestiche.
Art. 29 - Assegnazione dei composter in comodato gratuito
1. I composter domestici verranno assegnati in comodato gratuito a cura del gestore.
2. I cittadini in possesso degli appositi requisiti di cui ai punti a e b, comma 1 art. 26 potranno fare richiesta al Comune della compostiera.
3. Ai fini dell’assegnazione annuale dei composter il richiedente dovrà dichiarare espressamente ove intenda utilizzare l’attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall’abitazione dovranno essere dichiarati anche l’uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d’area dalla propria abitazione e frequenza di visita del luogo. Ferma restando l’indispensabilità di una valutazione positiva sull’adeguatezza del luogo prescelto, minor distanza dall’abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo costituiscono preferenze ai fini dell’assegnazione gratuita dei composter disponibili.
4. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l’uso di un composter ne diventano custodi e si impegnano ad attivare l’impianto di compostaggio entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell’attrezzatura sono a carico del richiedente.
5. Con la consegna dei composter verranno distribuite apposite istruzioni che illustreranno le corrette modalità di utilizzo.
Art. 30 - Diritti e Doveri degli aderenti
1. I cittadini che scelgono di aderire al progetto si impegnano a smaltire in autonomia l’intera frazione organica dei propri rifiuti domestici - esclusivamente provenienti da attività di preparazione pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto di cui all’art. 26 del presente Regolamento - a mezzo di apposito sistema di compostaggio.
2. L’utente è tenuto:
a. ad utilizzare il proprio materiale risultante dal compostaggio;
b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
3. E’ vietato agli utenti convenzionati il conferimento degli scarti organici presso gli appositi contenitori stradali e isole/piazzole ecologiche.
4. E vietato il conferimenti di rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature nei contenitori stradali.
5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di auto compostaggio degli utenti.
6. Il richiedente si impegna altresì a rispettare rigorosamente le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio impartite successivamente dal Comune, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto.
7. La richiesta di adesione al progetto, previa verifica da parte del Comune del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio per l’autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti, da diritto ad una riduzione percentuale prevista dal Regolamento TARI della quota variabile della tariffa del tributo dovuta.
8. Affinché il diritto al contributo possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto, consentendo, ove ritenuto necessario, anche all’ispezione del sacco utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati al fine di verificare l’assenza, negli stessi, della frazione organica. I controlli dovranno essere effettuati dai componenti l’Ufficio di Polizia Municipale.
9. Gli utenti che usufruiscono dell’uso in comodato gratuito dei compostori, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell’attrezzatura, della loro manutenzione e ottimale conservazione, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l’utente dovrà conformarsi ai consigli/prescrizioni dell’addetto, pena il ritiro del compostore e l’annullamento del diritto al contributo, nonché il risarcimento del danno. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta altresì l’immediato ritiro del compostore, l’annullamento del diritto al contributo (con eventuale risarcimento del contributo di cui si è usufruito indebitamente) e risarcimento del danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.
10. L’accertamento di mancato utilizzo o uso difforme dagli accordi, come da presente regolamento, per gli aderenti al progetto che possiedano un compostore di proprietà, comporta parimenti l’annullamento del diritto al contributo (con eventuale risarcimento del contributo di cui si è usufruito indebitamente), ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.
Art. 31 - Riduzione
1. L’entità della riduzione è decisa autonomamente dall’Amministrazione Comunale e potrà subire variazioni senza preavviso.
2. Ogni richiesta di assegnazione del contributo è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue.
Art. 32 - Rinuncia all’adesione
1. Nel caso di cessazione dell’attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi.
2. La cessazione comporta la perdita della riduzione, nonché, per i comodatari, l’onere di restituzione del composter al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti.
Art. 33 - Visite ispettive
1. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell’anno e senza preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità.
2. Le verifiche saranno effettuate da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.
TITOLO VIII -GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO
Art. 34 - Ambito di attività
1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all’art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all’interno del territorio comunale.
2. Le aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
a. le strade e le piazze, i marciapiedi, i parcheggi classificati come comunali;
b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
d. le aree dei cimiteri;
e. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all’uso pubblico;
f. le aree adibite a mercato settimanale
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia comprende altresì le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti abbandonati nel territorio comunale.
Art. 35 - Frequenza e modalità del servizio
1. Il Comune, in relazione agli indirizzi tecnico–programmatici e finanziari, tenuto conto delle necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio in economia.
2. Al fine di garantire la tutela igienico□sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
b. lavaggio stradale;
c. operazioni di diserbo stradale;
d. pulizia delle caditoie;
e. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
f. periodico svuotamento degli appositi contenitori portarifiuti posizionati negli spazi pubblici, a disposizione degli utenti;
g. periodico ritiro di rifiuti mediante sistema di raccolta porta a porta dove previsto; pulizia delle aree destinate alle manifestazioni pubbliche dopo il loro svolgimento;
h. pulizia delle aree destinate al mercato settimanale e/o ai mercati serali
Art. 36 - Lavaggio stradale
1. Per lavaggio stradale s’intende il lavaggio di strade, marciapiedi, piazze pubbliche ed area portuale secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite da apposto calendario contenuto del contratto di servizio.
Art. 37 - Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti
1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell’area.
Art. 38 - Animali
1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
Art. 39 - Fabbricati ed aree scoperte
1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
Art. 40 - Mercati
1. Le aree di vendita del mercato settimanale, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
3. Per consentire al personale del Comune di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.
Art. 41 - Esercizi stagionali
1. I titolari di esercizi stagionali all’aperto devono comunicare al Comune, con congruo preavviso, la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E’ obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all’interno dell’area ove si trova l’esercizio e l’immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Comune su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
Art. 42 - Aree occupate da pubblici esercizi
1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso, la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell’utilizzo.
Art. 43 - Manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
Art. 44 - Cantieri
1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelle aree da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall’attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 – Organi di vigilanza e controllo
1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all’accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti della Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Toscana (ARPAT).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del Comune, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti di Polizia Locale ed il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell’individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
Art. 46 – Sanzioni (è un es. ma i comportamenti sanzionati possono essere anche più dettagliati e meglio specificati)
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 e s.m.i., nell’ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:
Comportamenti sanzionati | Importi minimi | Importi massimi | |||
01 | Abbandonare sacchetti della spazzatura fuori dei predisposti contenitori | Mm. | 50,00 € | Max. | 300,00 € |
02 | Inserire nei contenitori della N.U. braci o ceneri ancora attive | Mm. | 200,00 € | Max 1.200,00 € | |
03 | Inserire nei contenitori della N.U. scatole o cartoni non opportunamente tagliati in piccoli pezzi, contenitori in plastica non ridotti in volume | Mm | 50,00 € | Xxx. | 300,00 € |
04 | Abbandonare sul suolo pubblico o in prossimità di esso oggetti ferrosi frigoriferi, bombole….) | Mm. 100,00 € | Max | 600,00 € |
05 | Abbandonare sul suolo pubblico o in prossimità di esso motocicli, auto o residui di pezzi di ricambio | Mm. | 200,00 € | Max | 1.200,00 € |
06 | Abbandonare sul suolo pubblico o in prossimità di esso oggetti in legno quali divani, poltrone, sedie, mobili, infissi e suppellettili vari… | Mm. | 150,00 € | Max | 900.00 € |
07 | Abbandonare sul suolo pubblico o in prossimità di esso piante o residui di potature agricole | Mm. | 150,00 € | Max | 900,00 € |
08 | Abbandonare sul suolo pubblico o in prossimità di esso materiali in plastica o simili quali tubi pvc, taniche, vetroresina, materiali per imballaggi. | Mm. | 100,00 € | Max. | 600,00 € |
09 | Abbandonare sul suolo pubblico o in prossimità di esso tessuti quali materassi, tende, funi, reti da pesca… | Mm | 100,00 € | Max | 600,00 € |
10 | Abbandonare residui edili | Mm. | 300,00€ | Max . 1.800,00 € | |
11 | Non corretto conferimento dei rifiuti in forma differenziata (mancato rispetto del calendario di raccolta per tipologia) o in orari diversi a quelli comunicati dal Comune | Mm | 100,00 € | Max | 600,00 € |
12 | Mancato rispetto degli obblighi di cui all’art.11 comma 3 | Mm | 100,00 € | Max | 600,00 € |
Art. 47 – Disposizione finale
1. Il presente Regolamento abroga il precedente e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.lg. 152/06 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.
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