Contract
CIG 8715316A46 - ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA A 3KVCC – LINEE DI CONTATTO, CABINE E SOTTOSTAZIONI (TRIENNIO 2021-2023)
CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE
CHIARIMENTO N. 1 DEL 10/05/2021
Quesito:
E' possibile fare il sopralluogo come impresa singola e poi eventualmente raggrupparsi in RTI oppure è necessario prima decidere la composizione del RTI e poi fare il sopralluogo di ciascuna impresa facente parte del RTI?
Risposta:
Nulla è disposto in merito ai tempi di costituzione di eventuali RTI pertanto entrambe le forme prospettate sono ritenute ammissibili. Tuttavia, è bene ricordare che, come riportato a pag. 10 del disciplinare, “la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di ogni impresa ovvero, in caso di
RTI, l’esecuzione del sopralluogo da parte di solo alcune raggruppate, rappresenta una carenza insanabile dell’offerta e pertanto darà luogo ad esclusione dalla procedura”.
CHIARIMENTO N. 2 DEL 27/05/2021
Quesito:
“1.Facendo riferimento all’elemento di valutazione n. 13 del “Sistema di Valutazione delle Offerte”, si chiede di confermare che il possesso della qualifica TE DITTE per il Direttore Tecnico sia un refuso e che tale requisito sia invece richiesto per il Capo Cantiere di cui all’elemento di valutazione
n.16 in quanto qualifica più inerente alle mansioni di quest’ultima figura professionale. 2. Con riferimento al documento “Sistema di Valutazione delle Offerte”, si chiede di confermare che la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nella Relazione illustrativa ed elencati nella colonna “Elaborati Xxxxxxxxx” sarà richiesta dalla Stazione Appaltante a seguito
dell’aggiudicazione provvisoria in sede di verifica requisiti e che non debba quindi essere allegata alla Relazione tecnica presentata in offerta con particolare riferimento agli elementi 3 e 4 del documento stesso. 3.
All’elemento di valutazione n. 16 del “Sistema di Valutazione delle Offerte”, viene richiesta l’esperienza del/dei Capi cantiere. Assumendo che la pluralità dei capi cantiere sia necessaria per poter gestire più contratti applicativi
contestuali e che quindi sia richiesta una diretta proporzionalità tra quanto dichiarato all’elemento n.10 (es. 5 contratti applicativi contestuali, almeno 5 capi cantiere), si chiede di chiarire come verrà applicata la formula di valutazione del punteggio tecnico qualora i capi cantiere indicati
dall’impresa dovessero avere diversi anni di esperienza tra loro. 4. Si fa presente che il documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” reca alcuni errori nella successione della numerazione dei paragrafi: appare due volte il
n. 6, a seguire c’è il numero 9 (che appare due volte) e mancano i numeri 11, 12,15 e 19. Considerando che l’OE nel redigere la Relazione Illustrativa risponderà a ciascun elemento di valutazione contenuto nei paragrafi della tabella così come erroneamente identificati si chiede, per evitare disguidi ed equivoci, di rettificare il documento o, in alternativa, di consentire all’OE di contrassegnare i paragrafi della propria Relazione utilizzando la successione corretta”.
Risposta:
Si riscontra seguendo la numerazione dell’Istante:
1. Trattasi di refuso e pertanto si è provveduto a rettificare il punto con
l’espunzione del testo “(in possesso della qualifica TE DITTE)”.
2. Si precisa che quanto contenuto nella colonna “Elaborati Richiesti” del documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” potrà essere fornito sia a mezzo di copia conforme delle certificazioni richieste ovvero in alternativa si potrà procedere con autodichiarazioni delle medesime che ripercorrano gli elementi essenziali e consentano alla Stazione Appaltante di condurre le opportune verifiche. Le verifiche sulle
dichiarazioni rilasciate a sostegno dell’offerta tecnica saranno avviate contestualmente alla valutazione delle stesse.
3. Occorre prendere atto che l’elemento di valutazione oggetto di quesito si riferisce esclusivamente al capo/i cantiere individuato/i per il primo contratto applicativo. Laddove l’offerente intenda proporre più di un soggetto per la figura si terrà conto dell’esperienza maturata dalla risorsa meno esperiente.
4. Preso atto dei refusi nella numerazione, si è provveduto a rettificare il
documento “Sistema di Valutazione delle Offerte”.
CHIARIMENTO N. 3 DEL 27/05/2021
Quesito:
“1. In relazione all’importo posto a base gara e pari a €51.000.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, si richiede cortesemente a questa Stazione Appaltante di comunicare l’ammontare esatto dell’importo a base gara al netto della sicurezza. 2. Al fine di poter
valutare correttamente lo sconto da proporre per l’offerta economica, si richiede cortesemente a questa Stazione Appaltante di rendere disponibili i computi metrici estimativi relativi alle lavorazioni di cui all’importo posto a base gara al netto degli oneri della sicurezza. Ove non possibile per l’intero importo richiediamo la pubblicazione quantomeno dei computi metrici dei principali Contratti applicativi previsti 3. In relazione all’elemento di valutazione n. 21 dell’offerta tecnica “Possesso di Certificazione UNI EN ISO 45001”, si chiede a questa Stazione Appaltante se il possesso della certificazione OHSAS 18001 che specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, può ritenersi equipollente per l’ottenimento del punteggio massimo in considerazione della fase di migrazione dalla OHSAS 18001 a UNI ISO 45001 ancora in corso per Accredia. 4. Con riferimento al disciplinare di gara punto “1-2 oggetto” ove “la consistenza stimata per l’oggetto del Presente Accordio Quadro è di 90 km di realizzazione di linea di contatto, n.3 sottostazioni e n.2 cabine TE”, vista la consistenza delle attività in linea, si richiede se i lavori verranno realizzati in interruzione di binario oppure a linea chiusa ovvero con quale proporzione e in quali tratte. 5. Al fine di meglio preparare la relazione
tecnica nei punti di “elemento di valutazione” no. 5, no. 6, no. 7, no. 9 e soddisfare maggiormente le attese di FER si richiede una indicazione di massima del programma lavori e dei principali interventi.”
Risposta:
Si riscontra seguendo la numerazione dell’Istante:
1. Come riportato dal disciplinare di gara, il ribasso proposto in sede di offerta “sarà applicato, al momento dell’emissione del contratto applicativo, ad ogni singola voce prezzo di progetto computata a mezzo tariffe dei prezzi RFI (con eccezione della parte riguardante gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso computata secondo la Tariffa dei
prezzi RFI “OS - Opere e dispositivi di sicurezza” - Ed. 2020)” nonché alle tariffe professionali di cui il D.M. Giustizia del 17/06/2016. Il ribasso sarà dunque applicato ai prezzi unitari (con esclusione delle tariffe ‘OS’) e non troverà applicazione all’importo base d’asta (l’importo contrattuale corrisponderà in ogni caso agli importi base gara). La comparazione delle offerte, sotto il profilo economico, sarà quindi in considerazione degli sconti nominalmente considerati. In funzione di
tale costruzione, non rilevando l’effettivo volume dei costi della sicurezza, la Stazione Appaltante non fornirà l’elencazione dei medesimi non potendosi ad oggi dettagliatamente quantificare le opere che saranno oggetto dei futuri contratti applicativi.(Ciò premesso a puro titolo informativo e non impegnativo per la Stazione Appaltante,
l’esperienza maturata da FER per progetti analoghi sulla propria rete
riporta un valore degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso compresi entro una percentuale del 5% del valore delle opere).
2. Rinviando al precedente chiarimento, rileva all’uopo considerare, in merito alle tariffe soggette a ribasso, la procedura di gara, in conformità con le linee guida ANAC n. 1 aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, al fine di scoraggiare un’eccessiva competizione sul prezzo e
contestualmente avvantaggiare offerte che ben considerino l’elemento qualitativo e di innovazione, prevede un’attribuzione di soli 20 punti all’elemento prezzo ciò al fine di garantire un confronto competitivo
incentrato sulla qualità dell’esecuzione e di conseguenza scongiurando un’eccessiva competizione sotto il profilo economico. Tende al
medesimo fine il criterio di valutazione individuato per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica. Le summenzionate cautele individuate dalla Stazione Appaltante a tutela di offerte opportunamente ragionate e soppesate, nei fatti mitigano incertezze legate agli effettivi volumi di lavori da assegnare che è opportuno ricordare attengono a opere le cui caratteristiche sono ben note agli
Operatori del mercato di riferimento che, in funzione di quanto indicato in relazione tecnica generale, pacificamente risultano in grado di condurre stime di massima tali da consentire la presentazione di
un’offerta.
3. Dato il processo di migrazione dalle norme OHSAS 18001 a UNI ISO 45001 la cui data ultima prevista originariamente per il 11/03/21 ha visto intervenire una proroga al 30/09/2021, si ritiene, sino a tale data che le predette certificazioni siano tra esse equipollenti.
4. Si rinvia a pagina 4 della “Relazione tecnica di inquadramento generale” si riportano i programmi di massima per la realizzazione degli interventi ricadenti in accordo quadro.
CHIARIMENTO N. 4 DEL 27/05/2021
Quesito:
Con riferimento al disciplinare di gara punto “1-2 oggetto” e alla indicazione che i lavori dell’Accordo Quadro includeranno “n.3 sottostazioni e n.2
cabine TE” si richiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di precisare l’ubicazione di questi impianti in modo tale di meglio prevedere e definire l’organizzazione e la logistica di cantiere.
Risposta:
L’ubicazione esatta degli impianti richiesti non è al momento
un’informazione disponibile in quanto non è disponibile la progettazione delle nuove realizzazioni. Nel documento “Relazione di Inquadramento generale” sono riportati i programmi e gli obbiettivi che FER si pone per l’estensione della linea di trazione elettrica da cui si deduce che nuovi impianti verranno realizzati lungo il collegamento Parma – Poggio Rusco.
Resta in ogni caso facoltà di FER richiedere la realizzazione di nuovi punti di alimentazione in ogni punto della propria rete in funzione delle necessità
che dovessero emergere in corso di validità dell’Accordo Quadro.
CHIARIMENTO N. 5 DEL 27/05/2021
Quesito:
Se il progettista che verrà "indicato" in fase di offerta deve effettuare il sopralluogo può delegare la ditta che lo indicherà come progettista a svolgere il sopralluogo stesso?
Risposta:
In caso di indicazione del soggetto deputato alle prestazioni progettuali non è richiesto sopralluogo del medesimo.
CHIARIMENTO N. 6 DEL 27/05/2021
Quesito:
Al punto 13 del documento “SVO-LTE” – “Anni di esperienza del Direttore Tecnico (in possesso della qualifica TE DITTE) impiegato per l’esecuzione delle opere del primo contratto applicativo” non si legge correttamente il criterio di valutazione, vogliate fornici copia corretta.
Risposta:
Si è provveduto a modificare la tabella così da consentire una più chiara lettura.
CHIARIMENTO N. 7 DEL 27/05/2021
Quesito:
“L’importo massimo complessivo del presente contratto ammonta a € 51.000.000,00 (cinquantunomilioini/00) oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati di volta in volta
all’emissione del singolo applicativo in funzione delle tariffe dei prezzi RFI”, vi chiediamo gentilmente di comunicarci la stima degli Oneri di Sicurezza in conformità con il documento “10 - Rev_01_Rischi-Specifici_24_01_19-1”
Risposta:
Si prenda visione del precedente chiarimento 3 sub-1.
CHIARIMENTO N. 8 DEL 27/05/2021
Quesito:
SVO-LTE” rileviamo un errore nel primo criterio di valutazione in quanto, per logica, il numero del personale con qualifica TEDITTE non può essere 8 ma bensì 18, in coerenza con il successivo criterio di valutazione.
Risposta:
Si è provveduto a sanare il refuso.
CHIARIMENTO N. 9 DEL 27/05/2021
Quesito:
Volevamo segnalarvi una discrasia nel disciplinare di gara a pagina 12, quasi fondo pagina, si riporta che non è richiesta contribuzione ANAC. a pagina 14 del medesimo documento, punto e), si richiede ricevuta attestazione contributo. Quello di pagina 12 è un refuso?
Risposta:
È obbligatoria la presentazione della ricevuta che attesti l’avvenuta contribuzione in favore di ANAC. Si è provveduto a rettificare il refuso di pagina 12.
CHIARIMENTO N. 10 DEL 27/05/2021
Quesito:
Si chiede di precisare se, con riferimento alla categoria scorporabile “SQ003 Servizi di ingegneria scheda B5”, in caso di partecipazione in RTI, il progettista dovrà obbligatoriamente essere associato, oppure in
alternativa, potrà essere “INDICATO” dall’Operatore Economico.
Risposta:
Sono ammesse entrambe le forme di partecipazione. Come indicato dal disciplinare di gara “Per la dimostrazione del possesso del requisito è ammessa la sola indicazione del soggetto cui si intende affidare le prestazioni progettuali: in tal caso sarà necessario allegare il DGUE del
soggetto indicato”. Sul punto si rimanda inoltre al successivo chiarimento n. 13.
CHIARIMENTO N. 11 DEL 27/05/2021
Quesito:
ma se il DT non è in possesso dell'abilitazione TE Ditte (requisito peculiare per un DT), titolo di studio ed esperienza non verranno proprio valutati? e poi al punto 18 della griglia di valutazione, manca forse la riga da 8 a 18 operatori MDO?
Risposta:
In riscontro ad entrambi i quesiti si prenda visione della tabella di valutazione così come epurata dai refusi segnalati.
CHIARIMENTO N. 12 DEL 27/05/2021
Quesito:
“In relazione al documento “criteri di valutazione tecnica” e più
precisamente al punto 3): Paragrafo “esperienze in lavori analoghi pregressi”: L’offerente dovrà dimostrare il possesso di comprovata
esperienza, realizzata nei sessanta mesi precedenti alla presentazione dell'offerta, valutabile sulla base da tre precedenti lavori, ciascuno dei quali di un importo minimo pari a 15 milioni di euro, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le opere
sotto il profilo tecnico, scelti (a giudizio dell’offerente) fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (realizzazione di impianti di trazione elettrica in ambito ferroviario con lavori in regime di interruzione): si richiede conferma che: 1. come documentazione utile a
comprovare l’importo indicato possano essere utilizzati i Contratti per l’esecuzione degli interventi di Trazione Elettrica in genere (Linea di contatto e/o Sottostazioni elettriche e/o Cabine Mt/bt) stipulati con le
Stazioni Appaltanti; 2. L’importo minimo indicato (15 Milioni di euro) per ciascun lavoro è da considerarsi quale importo complessivo di un appalto, anche se comprensivo di altre tecnologie; 2) In relazione al documento
“criteri di valutazione tecnica” e più precisamente ai punti 3) e 4): a
comprova dell’esperienza, realizzata nei sessanta mesi precedenti alla presentazione dell’offerta...”: si chiede conferma di poter utilizzare Contratti e relativi verbali di ultimazione lavori. 3) In relazione al
documento “criteri di valutazione tecnica” e più precisamente al punto 14):
Anni di esperienza del Responsabile Progettazione impiegato per
l’esecuzione delle opere del primo contratto applicativo: si richiede di confermare che tale requisito possa essere posseduto anche dal Costruttore partecipante alla Gara e non necessariamente dal Progettista (associato o indicato) ; 4) In relazione al documento “criteri di valutazione tecnica” e più precisamente ai punti 17) e 18): “dotazione di organico di
risorse umane qualificate RFI TE-MDO DITTE: si richiede conferma che il numero complessivo delle risorse in possesso di tali abilitazioni è determinato dalla somma delle risorse di ciascuna Impresa costituente un Consorzio e/o un RTI e a prescindere dalla tipologia del RTI (orizzontale, verticale o misto).”
Risposta:
Si riscontra seguendo la numerazione del richiedente:
1. Si faccia riferimento al precedente chiarimento n. 2 sub-2.
Preme tuttavia precisare che potranno essere prese in considerazione le sole esperienze afferenti a lavori analoghi realizzati in precedenza: non potranno dunque prendersi in considerazione contratti che seppur stipulati non configurano in capo all’offerente un’effettiva esperienza maturata nella realizzazione di opere similari a quelle oggetto di affidamento.
2. Si conferma la lettura proposta dal richiedente. È intenzione della Stazione Appaltante, con l’elemento richiamato, valutare la capacità, in termini di dimensione, di realizzare opere in ambito affine. Xxxxxxx prese in considerazioni commesse pregresse, realizzate con buon esito, per opere ascrivibili all’intero ambito del presente affidamento. Le
pregresse esperienze saranno valutate sotto l’aspetto dell’affinità alla presente procedura e sotto l’aspetto della capacità maturata
dall’offerente.
3. In primo luogo si voglia considerare che il processo di ammissione alla procedura, fondato sulla verifica del possesso dei requisiti minimi di ammissibilità (con riferimento al caso in parola possesso di abilitazione al SQ003 – Scheda B5 cl. V) è del tutto avulso dalla fase di valutazione delle offerte tecniche. Diversamente gli elementi di valutazione individuati dal documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” attengono esclusivamente alla fase di valutazione dell’offerta tecnica e si precisa che in alcun modo costituiscono requisiti minimi di ammissibilità. Da quanto sopra esposto si desume che il responsabile della progettazione (c.d. ‘project manager’ in fase progettazione) non necessariamente debba essere in forze al soggetto individuato per la progettazione (quest’ultimo, necessariamente, per poter progettare quanto ad esso affidato, dovrà essere in possesso di adeguati requisiti).
4. Il richiamato elemento è sotteso a valutare la dotazione organica dell’offerente, nel suo complesso, al fine di garantire alla Stazione Appaltante adeguata forza uomo per la realizzazione delle opere. Pertanto in caso di partecipazione in forma raggruppata si terrà in
considerazione del numero complessivo di risorse, con la qualifica richiamata, a disposizione del RTI.
CHIARIMENTO N. 13 DEL 27/05/2021
Quesito:
Il Disciplinare di Gara a pag. 7, con riferimento al progettista indicato si limita a disporre che “Per la dimostrazione del possesso del requisito è ammessa la sola indicazione del soggetto cui si intende affidare le prestazioni progettuali: in tal caso sarà necessario allegare il DGUE del
soggetto indicato.” Si chiede pertanto conferma del fatto che: a) Il DGUE è l’unico documento che si richiede di presentare con riferimento al progettista indicato, non essendo richiesta nel Disciplinare di gara nessuna ulteriore dichiarazione integrativa da parte di quest’ultimo da allegare in gara (ad esempio referenze, curriculum, iscrizione all’albo…); b) Il progettista indicato deve compilare la pare I, II e III del DGUE e, con riferimento alla parte IV, il solo campo “α: indicazione globale per tutti i
criteri di selezione” e non anche le sezioni da A ad D in quanto le informazioni ivi contenute non sono state richieste espressamente da codesto ente aggiudicatore nel Disciplinare di gara.
Risposta:
Come riportato dalla documentazione di gara in più parti, la dimostrazione del requisito di partecipazione potrà avvenire con l’indicazione del professionista e la presentazione del DGUE siglato dal medesimo. Preme
infine ricordare che laddove l’Offerente proponga il medesimo Progettista ai fini della valutazione dell’Offerta tecnica, sarà necessario presentare la documentazione richiesta dalla colonna ‘elaborati richiesti’ del sistema di valutazione delle offerte. Per quanto attiene alla richiesta sub-b si rimanda al successivo chiarimento 14.
CHIARIMENTO N. 14 DEL 27/05/2021
Quesito:
Con riferimento all’operatore economico esecutore dei lavori, si chiede conferma del fatto che il relativo DGUE nella parte IV, vada compilato per il solo campo “α: indicazione globale per tutti i criteri di selezione” e non anche le sezioni da A ad D in quanto le informazioni ivi contenute non sono state richieste espressamente da codesto ente aggiudicatore nel Disciplinare di gara.
Risposta:
Si conferma la formulazione promossa dall’istante.
CHIARIMENTO N. 15 DEL 27/05/2021
Quesito:
Chiediamo cortesemente una riflessione sullo schema di offerta proposto. Visti gli attuali elevati costi del rame i prezzi indicati nel prezziario Macep sembrano incompatibili con un’offerta a ribasso che possa essere ragionevole e remunerativa. Qual è la vostra opinione a riguardo?
Risposta:
“Quanto riferito in merito all’aumento, invero generalizzato, dei prezzi delle materie prime, ed in particolare l’osservata variazione del prezzo del rame è indispensabile rammentare che, seppur si osserva nell’ultimo anno
un’ascesa del prezzo, si può con sufficiente ragionevolezza affermare che, pur rimanendo il dato superiore rispetto i valori del fondo negativo del marzo 2020, il trend, dopo il picco di marzo 2021 attualmente sia in progressiva diminuzione. A parer di chi scrive, la fluttuazione improvvisa del prezzo è discendente da condizioni contingenti e destinate ad esaurirsi nel breve periodo. Il picco del prezzo del mese di marzo è ampiamente
giustificato dall’avvio repentino di ordinativi legati a produzioni riavviate a seguito del progressivo allentamento delle restrizioni legate alle disposizioni di contenimento del rischio epidemiologico. Occorre poi precisare che in caso di previsioni difformi dai menzionati prezziari,
ricadrebbe in capo alla scrivente l’obbligo di supportare con dovute analisi i prezzi individuati e il discostamento da quelli che sono ritenute le tariffe di riferimento per il mercato ferroviario nonché di valutare attentamente quelle che potrebbero essere in futuro i possibili scenari di andamento del prezzo. Si ritiene per tali motivi maggiormente tutelante esperire un primo confronto competitivo sulla base dei prezziari di riferimento, posto che, laddove conducesse ad esiti infruttuosi rimarrebbe facoltà della scrivente sollecitare il mercato adottando eventualmente prezzi differenti da quelli dei prezzi MaCeP. In ultima istanza si voglia osservare come gli elementi di valutazione individuati dalla stazione, proprio a fronte delle incertezze rilevabili sul mercato, sia orientata a calmierare la competizione economica in vantaggio di una più ponderata valutazione degli aspetti qualitativi.
CHIARIMENTO N. 16 DEL 27/05/2021
Quesito:
1)In relazione al documento “criteri di valutazione tecnica” e più precisamente al punto 3): Paragrafo “esperienze in lavori analoghi pregressi”: L’offerente dovrà dimostrare il possesso di comprovata
esperienza, realizzata nei sessanta mesi precedenti alla presentazione dell'offerta, valutabile sulla base da tre precedenti lavori, ciascuno dei quali di un importo minimo pari a 15 milioni di euro, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le opere
sotto il profilo tecnico, scelti (a giudizio dell’offerente) fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (realizzazione di impianti di trazione elettrica in ambito ferroviario con lavori in regime di interruzione): si richiede conferma che: 1. come documentazione utile a
comprovare l’importo indicato possano essere utilizzati i Contratti per l’esecuzione degli interventi di Trazione Elettrica in genere (Linea di contatto e/o Sottostazioni elettriche e/o Cabine Mt/bt) stipulati con le
Stazioni Appaltanti; 2. L’importo minimo indicato (15 Milioni di euro) per ciascun lavoro è da considerarsi quale importo complessivo di un appalto, anche se comprensivo di altre tecnologie; 2) In relazione al documento
“criteri di valutazione tecnica” e più precisamente ai punti 3) e 4): a
comprova dell’esperienza, realizzata nei sessanta mesi precedenti alla presentazione dell’offerta…..”: si chiede conferma di poter utilizzare Contratti e relativi verbali di ultimazione lavori. 3) In relazione al
documento “criteri di valutazione tecnica” e più precisamente al punto 14):
Anni di esperienza del Responsabile Progettazione impiegato per
l’esecuzione delle opere del primo contratto applicativo: si richiede di confermare che tale requisito possa essere posseduto anche dal Costruttore partecipante alla Gara e non necessariamente dal Progettista (associato o indicato) ; 4) In relazione al documento “criteri di valutazione tecnica” e più precisamente ai punti 17) e 18): “dotazione di organico di risorse umane qualificate RFI TE-MDO DITTE: si richiede conferma che il numero complessivo delle risorse in possesso di tali abilitazioni è determinato dalla somma delle risorse di ciascuna Impresa costituente un Consorzio e/o un RTI e a prescindere dalla tipologia del RTI (orizzontale, verticale o misto).
Risposta:
Si riscontra seguendo la numerazione dell’Istante:
1. Si è provveduto a rettificare il documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” in merito all’elemento e si rimanda dunque alla nuova formulazione dello stesso.
2. Si è provveduto a rettificare il documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” inoltre si rimanda a quanto già precisato con il precedente chiarimento n. 2 sub-2.
3. Si rimanda a quanto già precisato con il precedente chiarimento n. 12 sub-3.
4. Si rimanda a quanto già precisato con il precedente chiarimento n. 12 sub-4.
CHIARIMENTO N. 17 DEL 27/05/2021
Quesito:
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, al fine di poter presentare un'offerta economicamente vantaggiosa, approntando le opportune quotazioni e permettendoci di ricevere specifiche valutazioni da parte dei nostri fornitori più accreditati oltre ad una relazione tecnica sostenibile ed esaustiva in tutte le sue parti, con la presente siamo a richiederVi una proroga di 20 (venti) giorni n.c. sulla data scadenza presentazione offerta, ad oggi fissata per il giorno 07.06.2021.
Risposta:
Si prenda visione dell’avviso di rettifica adottato.
CHIARIMENTO N. 18 DEL 27/05/2021
Quesito:
PRIMO QUESITO: In relazione all’elemento di valutazione n. 13 dell’offerta
tecnica “Anni di esperienza del Direttore Tecnico (in possesso della qualifica TE DITTE) impiegato per l’esecuzione delle opere del primo contratto
applicativo”, visto che appare immotivato ed erroneamente discriminante per il Direttore Tecnico – al quale “competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori” - il requisito di possesso della qualifica di TE DITTE, in quanto le competenze afferenti a questa qualifica sono relative espressamente al Direttore – o Capo - cantiere, come persona deputata dal punto di vista operativo allo svolgimento delle mansioni di controllo e gestione della sicurezza in cantiere di elettrificazione ferroviaria, si chiede a codesta Stazione Appaltante che tale requisito sia eliminato. SECONDO QUESITO: Con
riferimento al disciplinare di gara punto “1-2 oggetto” ove viene indicato
che “la consistenza stimata per l’oggetto del Presente Accordio Quadro è di 90 km di realizzazione di linea di contatto, n.3 sottostazioni e n.2 cabine TE” e con riferimento alla definizione dello scopo dei lavori nella “Relazione
tecnica di inquadramento generale”, visto l’oggetto principale dei lavori, si
richiede che il requisito di progettazione SQ003 “SERVIZI DI INGEGNERIA" – Scheda B5: Progettazione di impianti per la trazione elettrica” possa essere incluso nelle qualificazioni RFI LTE001 , LTE002 e LTE004 (che già prevedono la progettazione specialistica) e quindi non da presentare in fase di gara.
TERZO QUESITO: Riferimento “elemento di valutazione” no. 18 riferito RFI MDO DITTE. Vista l’entità e tipologia dei lavori come descritta nei documenti di gara si richiede alla stazione appaltante di rivedere i parametri di questo criterio in quanto considerati sproporzionati rispetto alle attività da realizzarsi. Non tutto il personale impegnato nella realizzazione dei lavori, anche eventualmente in cantieri parallelo, deve necessariamente possedere la qualifica RFI MDO DITTE, ma solo quelli necessari per la guida dei mezzi d'opera.
Risposta:
Si riscontra seguendo la numerazione dell’Istante:
1. Si è provveduto a rettificare il documento “Sistema di Valutazione delle Offerte” in merito all’elemento e si rimanda dunque alla nuova formulazione dello stesso.
2. La ricostruzione ripercorsa dall’istante, a mezzo di un’interpretazione analogica estensiva, postula un’equipollenza tra le abilitazioni non supportata da quanto riportato dalle schede tecniche di ammissione ai sistemi di qualificazione. Posto che il sistema di qualificazione SQ001 (che si ricorda essere riferito a lavori), pur prevedendo per le classi III o superiore abilitazioni per le attività progettuali, prevede requisiti di ammissibilità sottesi a qualificare i soggetti per attività di progettazione costruttiva. D’altro canto è bene rilevare che il sistema di qualificazione SQ003 è invece orientato, mediante più stringenti requisiti, a selezionare professionisti in grado di eseguire prestazioni progettuali in fase definitiva ed esecutiva. Tuttavia è bene ricordare che le forme ammesse per la partecipazione (è ammissibile infatti la sola indicazione del progettista supportata dalla presentazione del solo DGUE del medesimo) si connotano per la palese agilità di dimostrazione del requisito di partecipazione.
5. In riferimento alle esigenze di tempi celeri nella conduzione, assume carattere di rilievo la garanzia di sufficiente manodopera qualificata da destinare alla conduzione delle opere. Xxxxxxxx è il discendente bisogno di affidare in concomitanza più contratti applicativi (minimo due:
aspetto migliorabile su impegno dell’offerente) ed in taluni casi potrebbe necessitarsi di più turni di lavoro ovvero cantieri condotti con più squadre operanti simultaneamente. Ciò vi è di più rafforzato se si pensa che molti degli operatori economici del mercato avendo in
esecuzione altre commesse con gestori infrastruttura diversi, necessitano conseguentemente di una dotazione organica ben più
ingente dei minimi richiesti per l’abilitazione ai sistemi di qualificazione. Tuttavia si è provveduto a rettificare i criteri di valutazione adottati.
Infine si rimanda a quanto già precisato con il precedente chiarimento
n. 12 sub-4.
CHIARIMENTO N. 19 DEL 27/05/2021
Quesito:
PRIMO QUESITO: Con riferimento all’“elemento di valutazione” no. 14 riferito all’esperienza del “Responsabile di progettazione” si richiede di prendere in considerazione criteri di valutazione più oggettivi e dimostrabili rispetto alla presentazione del curriculum vitae
SECONDO QUESITO: Con riferimento all’“elemento di valutazione” no. 16 riferito all’esperienza del “Capo/i cantiere” si richiede di prendere in considerazione criteri di valutazione più oggettivi e dimostrabili rispetto alla presentazione del curriculum vitae.
Risposta:
Non siamo in grado di riscontrare appieno la richiesta data la formulazione del quesito proposto sfuggendo a cosa ci riferisca nel richiedere ‘criteri di valutazione più oggettivi e dimostrabili’. Gli
elementi in parola prevedono l’attribuzione di un punteggio a fronte degli anni di esperienza dei soggetti individuati per le mansioni. I concorrenti sono chiamati a formulare una dichiarazione di impegno
con l’indicazione degli anni di esperienza del soggetto individuato. Per l’attribuzione del punteggio, sulla base di una formula scalare, si farà esclusivo riferimento a tale dichiarazione dell’offerente. La richiesta di presentare i CV dei professionisti individuati è volta a supportare le dichiarazioni rilasciate dall’offerente così che da un lato si possa acclarare l’intenzione del soggetto ad assumere la qualifica e dall’altro sono volte a fornire alla Stazione appaltante una serie di evidenze che possano consentire i doverosi accertamenti su quanto dichiarato. A
parere di chi scrive, sia l’elemento ‘anni di esperienza’ (dato il carattere quantitativo numerico), sia le modalità di attribuzione del punteggio, sembrerebbero connotati da oggettività e dimostrabilità.
CHIARIMENTO N. 20 DEL 27/05/2021
Quesito:
A pagina 9 del disciplinare di gara, nella terza riga della tabella riportata ad inizio pagina, si richiama la categoria OG11. Si chiede di confermare che si tratti di un refuso.
Risposta:
Riscontrata la presenza del refuso si è provveduto ad epurare la documentazione.
CHIARIMENTO N. 21 DEL 27/05/2021
Quesito:
Nel disciplinare di gara al paragrafo 2.2.3 Busta C-Offerta Economica al punto d si legge:
“…prezzi relativi ai beni di cui al paragrafo della relazione tecnica denominato “proposta di dotazione scorte”…”
Nel modello di offerta economica da compilare tale sezione risulta assente.
Si chiede di rendere disponibile un formato aggiornato,
Al fine di facilitare la predisposizione della documentazione si chiede altresì di rendere disponibile il documento in modalità editabile.
Risposta:
Nel riscontrare parzialmente la richiesta, ovvero fornendo in formato modificabile i moduli (che si ricorda essere esemplificativi), non siamo in grado di fornire adeguato form per la formulazione dei prezzi relativi alle scorte tecniche, essendo le medesime (sia per quantità che per numero di elementi) una proposta totalmente mutuabile in funzione delle analisi svolte dall’offerente. Quanto opportunamente evidenziato con il disciplinare in merito alla non valutazione delle siffatte proposte di dotazione di ricambistica è volto a rassicurare l’offerente sulla piena forma libera di siffatto documento che costituirà una proposta soggetta a successive eventuali valutazioni della stazione appaltante.
CHIARIMENTO N. 22 DEL 27/05/2021
Quesito:
Il disciplinare di gara individua le seguenti categorie (RFI) di partecipazione:
• LTE 002: interventi a linee di contatto per la trazione elettrica
• LTE 001: realizzazione cabine e sottostazioni elettriche
• LTE 004: Realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni della linea di contatto
• B5: progettazione
Si rileva che per le categorie di lavorazione XXX XXX000, XXX000 ed LTE004 la qualificazione a classi superiori alla 2 (per scheda di qualificazione RFI) impone una organizzazione aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001 con il requisito 7.3 “progettazione e sviluppo” della stessa norma, pertanto, un operatore in possesso di dette qualificazioni in ambito RFI è abilitato ad eseguire tanto l’espletamento delle attività di progettazione esecutiva, costruttiva ed as built quanto quelle realizzative.
Posto quanto sopra, ne consegue che le attività di cui alla categoria B5 sono comprese fra le attività eseguibili dai possessori delle categorie XXX XXX000, XXX000, ed LTE004 tant’è che i bandi di gara RFI (di progettazione e lavori), destinati ai possessori della qualificazione a classi superiori alla 2, non prevedono la qualifica nella menzionata categoria B5 si chiede di confermare che:
l’operatore (singolo o raggruppato) - IN POSSESSO di adeguata qualificazione LTE 001, LTE002 ed LTE004 (tale da coprire per le categorie LTE 001, LTE 002 ed LTE004 tanto l’importo lavori quanto quello delle attività di progettazione ricadenti in categorie B5), e NON in POSSESSO anche della categorie B5 - sarà considerato in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura di gara e per l’effetto:
• NON necessita di dimostrare mediante subappalto il requisito di partecipazione legato alla categoria B5 (di fatto ricompreso nelle categorie LTE001-LTE002-LTE004);
• NON è obbligato ad indicare sub appaltatore per la categoria B5 (ma eventualmente solo come indicazione di una opportunità a subappaltare parte delle attività in fase esecutiva);
• potrà espletare le attività di progettazione in fase esecutiva e dei lavori con proprio personale.
Risposta:
Si rimanda al precedente chiarimento n. 18 sub-2.
CHIARIMENTO N. 23 DEL 27/05/2021
Quesito:
Nel disciplinare di gara al paragrafo OFFERTA TECNICA si legge:
“..,La relazione dovrà essere composta da un numero massimo di 30 pagine (carta formato A4, scritta su un’unica facciata, carattere Arial, dimensione 10, interlinea 1,5, margini superiore, inferiore, destro e sinistro 2,5 cm) ivi inclusi eventuali tabelle e grafici..”
Si chiede inoltre conferma che nel numero di pagine non vengano considerate copertine, indici ed allegati quali CV, certificati, o altra documentazione (es copia attestati TE-DITTE, MDO-DITTE ecc)
Risposta:
Il numero di pagine massimo è in riferimento al contenuto della relazione tecnica. Indici, allegati ed elementi grafici di contorno non saranno presi in considerazione.
CHIARIMENTO N. 24 DEL 27/05/2021
Quesito:
Nel disciplinare di gara al paragrafo OFFERTA TECNICA si legge:
“..,Paragrafo 'Esperienze in servizi progettazione pregressi'
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dalla descrizione di due servizi di progettazione esecutiva relativi a interventi, eseguiti nei sessanta mesi precedenti alla formulazione dell'offerta, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (si specifica sul punto che sono ritenuti di particolare interesse servizi di Progettazione di impianti di
trazione elettrica in ambito ferroviario con alimentazione a 3 KVcc)..” Si chiede di confermare che, nel caso di sub-appalto della categoria B5 (in quanto categoria non in possesso dell’Offerente sia singolo che raggruppato), detto requisito possa essere ricoperto tanto dalla società individuata per l’esecuzione delle prestazioni quanto dalla mandataria e/o mandante del Raggruppamento Offerente.
Risposta:
Data la formulazione del quesito non si è in grado di riscontrare
appieno. Nel ricordare che l’elemento di valutazione in parola in alcun modo è legato all’accessibilità alla procedura, dal tenore del medesimo è immediato rilevare come questo sia sotteso a valutare l’esperienza maturata dal soggetto individuato dall’offerente per la prestazione delle attività progettuali. Posto che le attività in parola debbano essere espletate da soggetto in possesso di adeguata qualifica (ovvero abilitazione al sistema di qualificazione SQ003 – B5 cl. V), a nulla
rileverebbe (pertanto riceverebbe punteggio pari a zero) l’illustrazione di precedenti esperienze in attività di progettazione espletate da un soggetto non in possesso di adeguata qualificazione ad eseguire le attività.
CHIARIMENTO N. 25 DEL 27/05/2021
Quesito:
Tra i requisiti di partecipazione alla gara, è presente la categoria di progettazione B5.
Tale categoria è scorporabile/subappaltabile al 100% (fermo il limite di
sub appalto del 40% dell’importo globale dell’Accordo Quadro).
Nel caso di su appalto al 100% di detto requisito si legge:
“…Per la dimostrazione del possesso del requisito è ammessa la sola indicazione del soggetto cui si intende affidare le prestazioni progettuali: in tal caso sarà necessario allegare il DGUE del soggetto indicato….”
Trattandosi di sub appalto si chiede di confermare che lo stesso sub- appaltatore possa essere indicato da due o più società offerenti differenti che partecipano alla procedura di gara.
Risposta:
Rilevandosi che l’accordo quadro, finalizzato alla, seppur eventuale, progettazione ed conseguente esecuzione dei lavori, è riconducibile alla figura dell’appalto integrato: pertanto la stazione appaltante ha inteso consentire anche la sola indicazione del progettista al fine della dimostrazione del requisito (Abilitazione a SQ003 B5 – cl. V). è
ammissibile dunque l’indicazione del medesimo soggetto per le attività in parola con l’unico limite di doversi escludere che le offerte dei concorrenti risultino imputabili ad un unico centro decisionale.
CHIARIMENTO N. 26 DEL 27/05/2021
Quesito:
Si chiede di confermare che, trattandosi di procedura telematica, sia sufficiente firmare digitalmente il file della domanda di partecipazione, e che pertanto l’indicazione di richiesta di timbro e firma dell’offerente su ogni pagina della domanda trattasi di refuso.
Risposta:
Nel rimandare a quanto ribadito al punto 2.2 del disciplinare in merito ai moduli, si conferma quanto asserito.
CHIARIMENTO N. 27 DEL 27/05/2021
Quesito:
Nel modello di offerta economica si legge:
“…offrendo il ribasso unico percentuale, da applicarsi ad ogni singola
voce prezzo presente nei tariffari RFI ed. 2019 (con esclusione delle
tariffe “OS - Opere e dispositivi di sicurezza” - Ed. 2019)…”
Nel disciplinare di gara si legge:
“Modulo offerta economica, secondo il fac-simile MODELLO 2 (Offerta Economica) con il quale l’operatore formula il proprio ribasso unico percentuale da applicarsi:
i. PER LE OPERE: il ribasso, al momento dell’emissione del contratto applicativo sarà applicato ad ogni singola voce prezzo di progetto computata a mezzo tariffe dei prezzi RFI (con eccezione della parte riguardante gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 18
computata secondo la Tariffa dei prezzi RFI “OS - Opere e dispositivi di
sicurezza” - Ed. 2020);”
Si chiede di confermare che quanto al modello di offerta economica trattasi di refuso e che pertanto vadano utilizzate a riferimento tanto per le lavorazioni quanto per gli oneri della sicurezza le tariffe RFI ed 2020.
In questo caso si chiede di rendere disponibile modello di offerta economica aggiornato.
Risposta:
Nel rimandare a quanto ribadito al punto 2.2 del disciplinare in merito ai moduli, si conferma quanto asserito.
CHIARIMENTO N. 28 DEL 11/06/2021
Quesito:
Nell’ambito dell’elemento di valutazione tecnica indicato alla riga 4 (Paragrafo ‘Esperienze pregresse di realizzazione Sottostazioni Elettriche) del documento SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1, al fine di rendere chiari i criteri di ponderazione delle esperienze degli offerenti, date le possibili numerose variabili tecnico/organizzative che è possibile adottare nella realizzazione di sottostazioni elettriche, si chiede i) di chiarire quali elementi delle “Precedenti Realizzazioni” saranno ritenuti premiali e ii) di precisare quale ponderazione relativa sarà attribuita a ciascuno di essi.
Risposta:
Analogamente a quanto previsto per l'elemento n. 3 del sistema di valutazione delle offerte, l'attribuzione del punteggio avverrà, congiuntamente, in riferimento ad una pluralità di caratteristiche la cui valutazione attiene ad una molteplicità di aspetti che non trovano
esplicazione in un'elencazione puntuale degli stessi. Sulla scorta di tale considerazione, non si è suddiviso l'elemento in ulteriori sub elementi volendosi saggiare nel complesso l'esperienza pregressa dell'offerente. L'elemento di valutazione richiede "interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le opere sotto il profilo
tecnico, scelti (a giudizio dell’offerente) fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento"; ciò con particolare riferimento a quanto illustrato al paragrafo 2.4 del documento facente parte della documentazione di gara "Relazione Tecnica di inquadramento generale" con cui sono descritti gli standard degli impianti di alimentazione esistenti e futuri previsti sulla rete FER, che definiscono quindi l'oggetto dell'affidamento.
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Responsabile del Procedimento