DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE
N. 344 del 18/05/2022
ADOTTATA
dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx nominato con X.X.X. XX/0000 del 17/12/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PROROGA CONTRATTO AL 31/12/2022 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE CONVENZIONE ARIA SPA (IMPORTO €. 427.000,00 IVA COMPRESA).
Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx
DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 80/2021, cui si rimanda, è stata autorizzata l’adesione alla convenzione denominata ARIA_2017_040 – Lotti n. 4 e 10 per il “servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, aggiudicata al RTI tra Eco Eridania Spa (capofila) – Coopservice soc. coop.p.a., Xxxxxxx Xxxxxx & C. Srl, BO.RO.MI Srl (mandanti), nei limiti dell’importo autorizzato dalla centrale di committenza regionale pari ad €. 450.000,00 oltre Iva;
- la società esecutrice è la Xxxxxxx Xxxxxx & C. Srl con sede in Mapello (BG);
- il servizio ha avuto decorrenza dal 01/06/2021 e, a causa dell’incremento dei consumi indotto dall’emergenza epidemiologica da COVID19, il budget è prossimo all’erosione;
CONFERMATO che il contratto in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022/2023 approvato con la deliberazione n. 206 del 30/03/2022;
RICHIAMATA la DGR n. XI/5941 del 07/02/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020”
– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A;
RICHIAMATO l’obbligo per gli Enti del servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal DPCM di cui all’art. 9, comma 3 del D. L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge 89/2014, avvalendosi delle centrali di committenza di riferimento;
TENUTO CONTO che il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018, sopra richiamato;
VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, che nessuna convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per il servizio in argomento;
DATO ATTO della ricognizione sullo stato di avanzamento delle iniziative regionali in carico ad ARIA Spa per il servizio in oggetto, alla data del 05/05/2022, come da dettaglio che segue:
Convenzione | Stato | Rilievi |
ARIA_2017_040 smaltimento rifiuti per gli enti del SSR | Attiva | Lotti 2-4-5-6-8-9-10-11-12: scadenza 26/04/2022. Lotto 3: scadenza 16/06/2025 (lotto riservato ad altre Aziende sanitarie) |
ARIA_2018_082 | Attiva | Lotto 1: scadenza 23/10/2023 |
servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi 2 | Lotti 2-3: deserti (nello specifico il lotto 3 riservato alla scrivente ASST) | |
ARIA_2021_090 smaltimento rifiuti sanitari ARIA/DPCM | Gara non indetta | Stralciata dalla programmazione ARIA datata 09/03/2022. |
ARIA_2022_051 rifiuti SSR | In progettazione | Tempistica stimata di attivazione convenzione: 4º trimestre 2022. Alla data del 05/05/2022 non risulta ancora indetta. |
VERIFICATO che, tuttavia, per il servizio di cui trattasi, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta ancora pubblicato il nuovo bando di gara relativo alla procedura centralizzata e che, pertanto, non è in alcun modo stimabile la tempistica per l’attivazione della relativa convenzione;
DATO, altresì, atto che:
− in data 01/12/2021 ARIA Spa ha comunicato l’abilitazione alla convenzione 2018_082 – Lotto 1, per un importo complessivo pari ad €. 1.420.158,17 oltre Iva;
− con nota prot. 6056/22 è stato trasmesso alla società Eco Eridania Spa, aggiudicataria del Lotto 1, l’ordinativo preliminare di fornitura (OPF) finalizzato all’emissione del successivo ODF;
− in data 14/03/2022 è pervenuta la nota della società, indirizzata in primis ad ARIA Spa, nota con la quale l’operatore economico, illustrandone le motivazioni, “….ritiene non sussistano nel caso di specie, i presupposti per poter dar corso alla richiesta di attivazione del servizio di che trattasi…”;
− in data 18/03/2022, ARIA Spa, valutata la nota della società, conferma che “….l’ASST Franciacorta non possa aderire al Lotto 1 della convenzione denominata ARCA_2018_082…”;
CONSIDERATO che:
− in previsione della scadenza del contratto di cui trattasi, con nota prot. 7623/22 del 22/03/2022 si è provveduto a segnalare ad ARIA Spa ed alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia la situazione di criticità relativa all’indeterminatezza generatasi sul futuro del contratto in argomento, chiedendo, nel contempo, l’adeguato incremento dell’importo inizialmente autorizzato sulla convenzione 2017_040;
− a seguito di sollecito, in data 03/05/2022, ARIA Spa ha riscontrato la sopracitata richiesta informando che non era possibile estendere ulteriormente il massimale della convenzione 2017_040;
− con medesima nota, XXXX spa confermava che l’abilitazione alla convenzione 2018_082 “è stata inviata per mero errore materiale” ed infine segnalava la programmazione di una nuova procedura denominata ARIA_2022_051;
− a riscontro della raccolta fabbisogni di ARIA, in data 22/04/2022, questa Azienda ha trasmesso il proprio in relazione al servizio de quo;
RILEVATO che, per cause non imputabili in alcun modo a questa stazione appaltante, persiste la situazione di incertezza sul futuro del contratto in argomento e che è, ad ogni modo, indispensabile
garantire la continuità di detto servizio sanitario connotato da particolare complessità e con evidenti risvolti igienico-sanitari;
RICORDATO che le sopracitate Regole prevedono, fra l’altro, per le A.S.S.T., in assenza di apposite convenzioni l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma aggregata, all’interno delle unioni formalizzate a livello interregionale e/o di nuove aree;
TENUTO CONTO che l’attuale A.S.S.T. della Franciacorta ha sottoscritto l’Accordo Quadro Interaziendale del consorzio AIPEL recepito ed aggiornato con deliberazioni n. 473/2003 e n. 573/2009 ed ora divenuto “Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della
D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016) tra le quali l’ASST della Franciacorta;
RILEVATO che:
− da una ricognizione dello stato dell’arte all’interno dell’Unione d’acquisto di appartenenza, risulta attiva una procedura di gara indetta nell’anno 2015 dall’ASST degli Spedali Civili di Brescia, il cui contratto perverrà a scadenza il prossimo 30/06/2022;
− la scadenza ravvicinata, la complessità del servizio e la possibile erosione della percentuale massima di estensione, non consentono alcuna valutazione in merito ad eventuale adesione successiva;
RILEVATO che, allo stato attuale, non sussistono i tempi tecnici adeguati ai fini dell’avvio di una procedura autonoma, in assenza, peraltro, di esplicita autorizzazione regionale;
RITENUTO che, nelle more dell’attivazione della convenzione di ARIA Spa, è indispensabile garantire la prosecuzione del servizio in argomento mediante proroga del rapporto in essere;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede che il contraente sia tenuto, nel periodo della proroga, all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;
CONSIDERATA ragionevole e proporzionata la stima del periodo di proroga di circa 8 mesi, tenuto conto della necessità di garantire la prosecuzione del pubblico servizio relativo alla raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari e dei tempi tecnici necessari all’espletamento della procedura di gara da parte della centrale di committenza regionale;
TENUTO CONTO che, per quanto sopra ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, è indispensabile prorogare il rapporto in essere direttamente con la società XXXXXXX XXXXXX & C. Srl - esecutrice, prudenzialmente dalla data del presente provvedimento fino al 31/12/2022, periodo ritenuto ragionevole rispetto alla programmazione della centrale di committenza regionale, fatta salva la facoltà di recesso in caso di attivazione della convenzione e conseguente avvio del servizio prima della nuova scadenza;
CONFERMATO che la presente xxxxxxx deve intendersi interrotta in caso di attivazione del nuovo contratto prima della scadenza;
CONSIDERATO che l’impegno di spesa per il periodo sopraindicato, calcolato sulla spesa storica e sui relativi incrementi subiti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19, ammonta a complessivi €. 350.000,00 oltre IVA (di cui €. 310.000,00/Lotto 4-solidi ed €. 40.000,00/Lotto 10- liquidi);
PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari i codici CIG della proroga sono quelli relativi al contratto principale:
Lotto 4: 8623086BAB;
Lotto 10: 8623112123;
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto prorogato (D.E.C.) la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in staff alla Direzione medica di presidio, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge
n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Xxxxx Xxxxxxx, che ne attesta la completezza e la legittimità;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
D E L I B E R A
per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati:
1. di prendere atto dell’erosione della capienza economica, autorizzata dalla centrale di committenza regionale, del contratto relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, giusta deliberazione n. 80/2021;
2. di prendere atto che non sono attive convenzioni CONSIP Spa e che, all’oggi, non sono disponibili iniziative attive in ARIA spa;
3. di prendere atto che una nuova iniziativa regionale, denominata ARIA_2022_051-rifiuti SSR, è stata inserita nella programmazione della centrale di committenza, ma all’oggi il relativo bando non risulta ancora pubblicato;
4. di dare atto che, per cause non imputabili alla stazione appaltante, si è determinata una situazione di incertezza sul futuro del contratto in argomento;
5. di prendere atto che, in ogni caso, è indispensabile assicurare la continuità del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
6. di prorogare, per quanto sopra, il rapporto in essere con la società XXXXXXX XXXXXX & C. Srl
– esecutrice, prudenzialmente a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento fino al 31/12/2022, per un importo presunto pari ad €. 350.000,00 oltre Iva 22% (di cui €. 310.000,00/Lotto 4-solidi ed €. 40.000,00/Lotto 10-liquidi);
7. di dare atto che la durata della presente proroga è da considerarsi puramente indicativa e che, in caso di attivazione della convenzione e conseguente avvio del nuovo servizio prima della scadenza, il contratto con la società indicata si intenderà automaticamente risolto;
8. di prendere atto che ai fini della tracciabilità i codici CIG della proroga sono quelli relativi al contratto principale:
Lotto 4: 8623086BAB;
Lotto 10: 8623112123;
9. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto prorogato (D.E.C.) la Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in staff alla Direzione medica di presidio, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
10. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento relativamente alla proroga, quantificata in €. 427.000,00 IVA 22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico per l’anno 2022, divisione sanitaria, con registrazione al conto 44 - 35 - 20 “Servizio di smaltimento ROT, liquidi”;
11. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx