DELLA LEGGE FORNERO Titolo VII TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale
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DECRETO
LEGISLATIVO N, 276/2003 CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DELLA LEGGE FORNERO
Titolo VII
TIPOLOGIE
CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I
Lavoro a
progetto e lavoro occasionale
Art.
61.
Definizione e campo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.
Art. 62
Forma
1. Il contratto di lavoro a progetto
e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova,
i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b)
descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i
tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei
rimborsi
spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto
al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione
lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali
da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione
lavorativa;
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e)
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63.
Corrispettivo
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.
2.
In
assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può
essere inferiore, a
parità di estensione temporale dell’attività oggetto della
prestazione,
alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali
di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure
professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia
analogo a quello del collaboratore a progetto.
Art. 64.
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Art. 65.
Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
2.
I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi
speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
4.
Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di
cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di
applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza
e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa
si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
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Art. 67.
Estinzione del contratto e preavviso
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.:
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro.”;
Art. 68.
Rinunzie e transazioni
1. I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69.
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto
1.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
senza l'individuazione di uno specifico progetto,
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
(Precisazione)
L’articolo
69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico
progetto
costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
2.
Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai
sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le
parti.
(In aggiunta >) Xxxxx
prova contraria a carico del committente (?),
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla
data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del
collaboratore sia svolta con modalità
analoghe (?) a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa
committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità
che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.”;
3.
Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e'
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali
dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto,
e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito
valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che
spettano al committente.
Articolo
69-bis.
(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)
1.Le
prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno
due dei seguenti presupposti:
- che la collaborazione abbia una
durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco
dell’anno solare;
- che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al
medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più del
ottanta per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal
collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
-
che
il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una
delle sedi del committente.
2.
La presunzione di cui al comma 1, non opera qualora la prestazione
lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da
competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da capacità
tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto
titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore ad 1,25
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3 della legge 2
agosto 1990, n.233.
3.
La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento
alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività
professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un
ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e
condizioni. Alla ricognizione delle predette
attività
si provvede con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4.
La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale
applicazione della disciplina del presente Capo, ivi compresa la
disposizione dell’articolo 69, comma 1, trova applicazione con
riferimento ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in
vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale
data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette
disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall’entrata in
vigore della presente disposizione.
5.
Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come
collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata
dell’Inps in forza dell’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e
per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge
gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, avrà
il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.
27.
La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3
dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si
interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del
Capo I del Titolo VII del medesimo decreto, riguarda le sole
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto
sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi
albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del
collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per
sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del
suddetto capo I del Titolo VII.
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NOTE
Occorre anche approfondire gli artt. 75 e 76 del Decreto legislativo 276/2003, (con le modifiche apportate dal Decreto_Legislativo_6_ottobre_2004_n.251, comma 18, e dalla nuova legge Fornero) relativamente alla certificazione dei contratti.
Le
attività didattiche sono esenti dall'IVA; come si concilia ciò con
l'attività intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. (Professioni
liberali)?
Inoltre, la prestazione didattica, svolta nell'ambito scolastico organizzato, è stata individuata dalla giurisprudenza con le caratteristiche della “subordinazione attenuata” in quanto le disposizioni peculiari indicate xxxx.xxx. 2094 e segg. (rapporto di lavoro subordinato) non risultano del tutto applicabili ai docenti.
ALBO PROFESSIONALE
Istituzione, iscrizione e cancellazione
E' costituito, in base alle leggi sottoindicate, un Albo presso ogni Provveditorato agli studi delle persone che non siano insegnanti di ruolo negli istituti statali o pareggiati e che sono abilitate all'esercizio professionale delle materie che s'insegnano negli istituti medesimi.
Per le scuole d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, vedi l'art. 88, del R.D. 9/12/1926, n. 2480.
Per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica, vedi l'articolo 78 del R.D. 5/7/1934, n. 1185.
Tali norme sono tuttora vigenti e l'iscrizione all'albo è valida, in quanto richiesta, per l'esercizio professionale in qualunque istituto d'istruzione secondaria, pubblico o privato (artt.3-com. c e 6-com. d - legge 19/1/1942, n. 86).
Gli aspiranti all'iscrizione all'albo dei professori devono presentare insieme alla domanda, redatta sulla carta da bollo prescritta, il modello contenente la trascrizione degli estremi e dei dati della carta d'identità, come è previsto dalla C.M. 17/12/1995, n. 2431, il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla domanda; il titolo di abilitazione, in originale o in copia autentica, o un corrispondente certificato dell'autorità che tale titolo ha rilasciato.
Citazioni storiche:
Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dell'idoneità o dell'abilitazione con-seguita in concorsi-esami di Stato e anche coloro che posseggono lauree o diplomi conseguiti entro il 31/12/1924, oppure nel caso previsto dall'art. 6 del R.D. 31/12/1923, n.2909, entro il 31/12/1925 e, infine, coloro che posseggono i titoli indicati negli artt. da 77 a 80 del R.D. 9/12/1926, n.2480 e negli artt.da 67 a 70 del R.D. 5/7/1934, n.1185.
Le altre condizioni per l'iscrizione sono stabilite dagli artt. 90 e 91 del primo decreto sopra citato e dagli artt. 80 e 81 del secondo.
Al solo fine dell'insegnamento in istituti privati possono essere iscritti all'albo coloro che, pur non essendo provvisti del titolo di abilitazione, possiedano altri titoli conseguiti in scuole statali o enti morali o dipendenti da enti morali, purché sia dichiarata l'equipollenza del titolo a giudizio del Ministro, sentito il Consiglio Superiore P.I. (art. 7 del X.X. 0/0/0000, n.1084 e art. 90 del X.X. 0/00/0000, n. 2480).
Possono essere iscritti all'albo, in determinate condizioni, anche coloro che non sono provvisti del titolo legale di abilitazione, purché abbiano esercitato l'insegnamento all'estero.
(R.D. 25/6/1940, n.1066 - norma tuttora in vigore).
Per le punizioni, la cancellazione dall'albo, la riammissione e i ricorsi, vedi gli artt. 92-99 del R.D. 9/12/1926, n. 2480 e gli artt. da 82 a 89 del X.X. 0/0/0000, n. 1185.
Tutti i provvedimenti di ammissione, esclusione, cancellazione, riammissione e disciplina sono adottati dal Provveditore agli Studi (artt. da 100 a 102 e da 90 a 92 dei due citati decreti).
Per i ricorsi, vedi rispettivamente gli artt. 101 e 91.
Titolo di professore.
Nessuno che non sia professore di ruolo negli istituti statali o pareggiati può assumere il titolo di professore medio o può insegnare in istituti di istruzione, se non sia iscritto nell'albo (art.119 del primo decreto e art. 105 del secondo sopra citati).
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Legge 62/2000
Art. 1
Comma 1 - …. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
Comma 2 - …. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6.
Comma 3 - …. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
Comma
4 - …. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne
fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si
impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi
2 e 3:
a. un progetto educativo in armonia con i principi della
Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della
titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b. la
disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del
tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
c. l’istituzione
e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla
partecipazione democratica;
d. l’iscrizione alla scuola per
tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in
possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe
che essi intendono frequentare;
e. l’applicazione delle norme
vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in
condizioni di svantaggio;
f. l’organica costituzione di corsi
completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi,
tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad
iniziare dalla prima classe;
g. personale docente fornito del
titolo di abilitazione;
h. contratti individuali di lavoro per
personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti
collettivi nazionali di settore.
Comma
5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale
di valutazione (ndr. INVALSI) secondo gli standard stabiliti dagli
ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un
quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di
prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di
relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a
contratti di prestazione d’opera (ndr. art. 2222 c.c.) di
personale fornito dei necessari requisiti.
Ordini del Giorno accolti dal Governo come raccomandazione
Il Senato,
… constatato che:
frattanto il riconoscimento dell'autonomia e della funzione pubblica della scuola non statale, quale arricchimento e non mera alternativa, nonché l'affermazione della parità nel diritto allo studio rappresentano un significativo e concreto avvio sulla strada di un'effettiva parità,
impegna il Governo:
a ricercare, contestualmente alla progressiva attuazione delle riforme scolastiche, e nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, nuove convergenze, nuove soluzioni a sostegno di una parità effettiva, anche in armonia alle forme e ai modi adottati nell'Unione Europea.
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Da Presidente FILINS
a tutti gli associati
E-mail: Alcune anticipazioni riguardanti il nuovo CCNL a progetto. Roma, 08 Agosto, 2012
La legge Fornero non abroga la legge Biagi, ma la integra con l’intenzione sia di facilitare le assunzioni e le possibilità di lavoro, sia di dare maggiori garanzie di stabilità di reddito ai lavoratori, ponendo come principale riferimento il rapporto di subordinazione.
Tali scopi, a giudizio di molti osservatori, non sono stati raggiunti.
Infatti, nella nuova legge non si è tenuto conto (ancora una volta) che le aziende licenziano per due principali motivi:
- per inefficienza del lavoratore (quelli validi.. ogni imprenditore se li tiene “stretti…”)
- per difficoltà di bilancio (per evitare il fallimento o addirittura… per dichiarato fallimento)
Il primo aspetto è ulteriormente acuito a discapito dell’azienda (la maggiore flessibilità in uscita non c’è), mentre il secondo aspetto è affrontato solo a “valle” con evidenti incongruenze: se l’azienda è in difficoltà finanziaria… come può corrispondere un’indennità di licenziamento di gran lunga superiore al normale TFR?
Non c’è nella legge Fornero alcun provvedimento o incentivo per agevolare le aziende ad ampliare l’attività e ad assumere nuovo personale, inoltre c’è un aggravio di imposte e contributi senza “semplificazioni”… Per quale motivo le aziende dovrebbero assumere altro personale…?
La FILINS ha già inviato numerosi messaggi in merito allo studio ancora in corso per l’adeguamento del CCNL, anche in attesa delle circolari applicative da parte dei rispettivi Ministeri…
Come sapete, è stato formato un gruppo di esperti per elaborare le modifiche al nostri CCNL, in collaborazione con la CISAL e il Min. del Lavoro.
Comunque, lo studio tiene conto della reale e oggettiva impossibilità da parte delle scuole paritarie non sovvenzionate di assolvere agli impegni economici derivanti da un rapporto di lavoro subordinato per i docenti. Tuttavia, la FILINS ha anche sottoscritto il CCNL per il personale subordinato per dare alle scuole associate la possibilità di scegliere la tipologia di rapporto lavorativo ritenuta più idonea.
Da questo assioma deriva il nostro sforzo per difendere il rapporto fondato sulla “parasubordinazione”, in quanto esso comporta un impegno economico generalmente sostenibile dalle scuole paritarie non sovvenzionate; fra l’altro, questa tipologia di rapporto lavorativo appare anche la più adeguata e congeniale per i docenti “professionisti”… quali sono.
Riguardo al rinnovo dei CCNLP, i tempi stretti e la mancanza delle relative circolari interpretative, non consentono, per ora, di esprimere una soluzione definitiva, pur intravedendo la possibilità di mantenerlo in vita.
In prima analisi, a titolo personale, posso comunque anticipare che le nuove limitazioni per i xx.xx.xxx. sono solo apparentemente negative per noi.
Ad esempio: la finalità gestionale della scuola paritaria non è detto che sia corrispondente a quella prettamente pedagogica svolta dal docente; anzi, direi che esse sono istituzionalmente e necessariamente distinte. Nel caso… basterà modificare o adeguare lo statuto dell’ente gestore per la necessaria distinzione delle rispettive finalità.
Il docente è un professionista (infatti, deve essere abilitato mediante concorso pubblico) e la sua attività formativa è prevalentemente autonoma rispetto al contesto organizzativo e amministrativo dell’azienda scuola. Inoltre, occorre tenere presente che le norme, a cui egli è soggetto, derivano principalmente da disposizioni ministeriali (…funzione docente) e non da direttive del gestore che, nel caso di specie, non ha il compito né la possibilità d’interferire sull’attività didattica, ma solo di valutare l’entità del corrispettivo in funzione della qualità dei risultati ottenuti. Tale valutazione può essere effettuata anche in itinere mediante apposite verifiche modulari effettuate periodicamente dal preposto organismo di valutazione interno ( metodi INVALSI - PQM - VALeS) e i consigli di classe, che sono organi collegiali autonomi.
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/Xxxxx_XxxxxxXxxxxxxxxx.xxx ).
Riguardo alla ripetitività della mansione, non vedo come nell'insegnamento si possa essere ripetitivi di fronte a classi diverse e a esigenze didattiche che di volta in volta devono essere riviste e aggiornate, da parte di ogni docente, sia per deontologia professionale che per impegno contrattuale…
Il gestore deve indicare il progetto didattico ed il risultato
voluto; mentre, le modalità per la sua attuazione (didattica
modulare, interdisciplinarietà …) sono concordate
preventivamente, in chiave
bilaterale,
nel contratto
individuale, tenendo
conto, altresì, dell’esigenze dell’organizzazione generale.
Il
rispetto, da parte dei due contraenti degli impegni e delle procedure
è condizione essenziale per la garanzia dell’efficienza e della
qualità del servizio scolastico. Tale garanzia costituisce la
base per la realizzazione del progetto stesso.
Riguardo all’orario (che, per alcuni ispettori INPS, è indice fondamentale di subordinazione) si sottolinea che esso non è certamente imposto dal datore di lavoro, ma elaborato dal collegio docenti in funzione delle esigenze didattiche (avvicendamento in classe, ottimizzazione dell’apprendimento), conciliate con le rispettive disponibilità personali. Una volta definito, l’orario entra necessariamente a far parte integrante del contratto individuale sottoscritto con la direzione, e non può essere modificato per decisione unilaterale.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che la disposizione “indipendentemente dal tempo impiegato” contenuta nella legge Biagi, e riportata in quella attuale, non significa che nel progetto non possa essere previsto un tempo di attività per la sua realizzazione, nell’ambito dell’organizzazione aziendale in cui il collaboratore è legittimamente inserito.
ILLUMINANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO RIGUARDO ALL’INCIDENZA DELL’ORARIO COME INDIZIO PER LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
L’ESISTENZA DELL’ORARIO DI LAVORO E’ PREROGATIVA DEL RAPPORTO SUBORDINATO E QUINDI SICURO INDIZIO PER ESCLUDERE QUELLO PARASUBORDINATO ?
SECONO GLI ISPETTORI INPS LA RISPOSTA E’ AFFERMATIVA E COSTITUISCE UNO DEGLI ARGOMENTI PIU’ RICORRENTI PER CONTESTARE LE SCUOLE PARITARIE CHE ADOTTANO IL CCNLP FILINS-FIINSEI-UGL-CISAL.
MA, IL
CONSIGLIO DI STATO LA PENSA DIVERSAMENTE:
LA SENTENZA N.1743
REG.DEC – 03 APRILE 2006 AFFERMA
CHE TALE ELEMENTO PUO’ ESSERE PRESENTE ANCHE NEL RAPPORTO DI
XX.XX.XXX., PURCHE’ SIA NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO E SIA PREVENTIVAMENTE CONCORDATO DALLE PARTI.
ECCO LA SENTENZA:
Premessa.
Ogni sentenza va intesa nel contesto in cui è maturata e in relazione alla specificità del rapporto lavorativo, ma ciò non impedisce di ricavarne comunque l’orientamento giurisprudenziale per una più corretta interpretazione della norma.
Nel caso in esame, la sentenza N.1743 REG.DEC – 03 APRILE 2006, emessa dal Consiglio Di Stato (Organo giurisdizionale supremo per i ricorsi nell’ambito della Pubblica Amministrazione),
chiarisce, meglio di altre dello stesso tenore, che l’esistenza di un orario di lavoro è compatibile anche nel rapporto di xx.xx.xxx., in quanto “l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione dell’opera” non esclude la possibilità di concordare preventivamente la modalità temporale della collaborazione, in sintonia con l’organizzazione dell’azienda.
STRALCIO:
…
Tra i requisiti qualificanti del
modello contrattuale approntato dal legislatore vi sono dunque il
progetto, il programma di lavoro o la fase di esso, cosicché le
coordinate destinate a delineare esattamente il perimetro esterno
dell'autonomia del collaboratore andranno d'ora in poi ravvisate:
a)
nello svolgimento di un'attività lavorativa, contrattualmente
definita e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, del
programma di lavoro o della fase di esso
("vincolo
teleologico");
b) nella necessaria coordinazione tra il
lavoratore "a progetto" con il committente ("nesso
organizzativo");
c) nell'irrilevanza del tempo impiegato
per l'esecuzione della prestazione ("elemento negativo").
Quest'ultimo connotato, che ai fini del decidere merita il maggiore approfondimento, deve essere rettamente inteso: difatti il manifesto errore nel quale è incorso l'ente civico appellante risiede, ad avviso del Collegio, nell'indebita contaminazione tra i concetti di "assenza di orario di lavoro" e di "irrilevanza dell'orario di lavoro". Affermare che l'orario di lavoro è irrilevante (ovviamente non in senso assoluto, né in vista della determinazione della retribuzione in fine spettante) non significa affatto che alle parti di un "contratto a progetto" sia recisamente precluso di accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo contrattualmente individuato; nondimeno siffatta eventuale predeterminazione resta comunque ai margini della configurazione negoziale ed, in questa accezione, appare "irrilevante", ovverosia non costituisce l'elemento caratterizzante il rapporto, il cui connotato essenziale è piuttosto rappresentato dallo scopo (progetto, programma o fase) da realizzare. Occorre soffermarsi sullo spostamento prospettico della problematica qualificatoria.
Se infatti è il "risultato" che si pone al centro del tipo normativo, allora l'orario lavorativo va concepito in "funzione" di esso: pertanto, così come possono darsi casi in cui la previsione di una determinata disponibilità continuativa del lavoratore non sia realmente indispensabile per il conseguimento del fine concreto avuto di mira dalle parti (e da esse considerato come elemento tipizzante la concreta causa negoziale), altrettanto possono verificarsi situazioni in cui la costante presenza del lavoratore sul luogo dell'esecuzione del contratto, per un preciso lasso temporale giornaliero (o settimanale o mensile), rivesta invece un'importanza nodale nell'economia del rapporto (ed è l'ipotesi che ricorre nella fattispecie esaminata); tanto perché il coordinamento, sotto tale aspetto, dell'attività del collaboratore con l'organizzazione produttiva del datore può talora risultare un passaggio essenziale ed indefettibile per l'utile realizzazione del programma o del progetto.
Anche in questi frangenti non è tuttavia l'orario, eventualmente pattuito, che qualifica il rapporto; è, invece, l'obiettivo finale perseguito – la cui selezione compete esclusivamente al committente - che assume rilevanza giuridica, indipendentemente dal tempo impegnato.
Alla luce dei superiori rilievi sono evidenti le differenze con il lavoro subordinato, in cui l'orario delimita esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente stabilite.
Si comprende altresì perché solo il contratto di lavoro "a progetto", diversamente da quello subordinato, si risolva automaticamente al momento della realizzazione del programma di lavoro o della fase di esso.
Insomma, volendo ricorrere ad una formula icastica, mentre nel "lavoro autonomo" tradizionalmente inteso la libertà del lavoratore è piena e concerne anche la scelta dell'opus, così non avviene nel lavoro a progetto, in cui la definizione della dimensione finalistica verso la quale far convergere in modo coordinato ed organizzato le complessive energie lavorative aggregate pertiene unicamente alla parte committente.
……………
Nota
Appare superfluo sottolineare che il raffronto con l’attività d’insegnamento, svolto con rapporto di xx.xx.xxx. presso una scuola paritaria, è perfettamente calzante.
Mi auguro che questa sentenza costituisca materia di studio e di
riflessione per risolvere i dubbi ancora esistenti in merito, anche
in ambito… INPS.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per quanto riguarda il compenso, occorre fare riferimento sia alla quantità che alla qualità di lavoro occorrente per il raggiungimento del risultato. La quantità è certamente riferita al tempo impiegato (numero di ore); mentre, la qualità è riferita al pregio del risultato ottenuto. E’ proprio quest’ultimo aspetto che dovrà essere perfezionato nel nuovo contratto nazionale sottoscritto con la CISAL, mediante l’adozione di una metodologia didattica modulare che consenta la verifica dei risultati ottenuti (similmente al metodo INVALSI).
Il fatto, poi, che la retribuzione del xx.xx.xxx. non possa essere inferiore a quella in uso per la stessa attività, svolta con rapporto di subordinazione, non crea alcun problema, perché già lo è…
Inoltre, la norma introdotta dalla nuova legge, in merito alla determinazione della tipologia del rapporto di lavoro, facendo riferimento alle stesse modalità di lavoro (e non alle stesse mansioni) svolte da altro personale dipendente…, conferma (forse… non volendo) un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui la tipologia del rapporto lavorativo non può essere desunta o acclarata per similitudine o per presunzione: infatti, bisogna distinguere caso per caso in base alle diverse modalità di esecuzione, tenendo anche conto degli accordi contrattuali: e nel caso di specie le modalità dei distinti rapporti lavorativi sono diverse, anche se finalizzate alle stesse mansioni.
E ciò è coerente anche con la famosa sentenza della Cassazione in cui si afferma che "L' attività d'insegnamento - come ogni altra attività umana economicamente rilevante - può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, della quale è elemento rilevatore decisivo la circostanza che le prestazioni del docente siano soggette, nel loro concreto svolgimento, a poteri datoriali di direzione e di controllo momento per momento, pur compatibilmente con le peculiari caratteristiche di detta attività intellettuale, e che la violazione degli obblighi del docente esponga il medesimo a responsabilità disciplinari…
(Sentenza n. 1502 del 10/02/1992 che riforma quella di II grado - INPS contro Ist. Xxxxxxx – Udine)
E' previsto un convegno entro il mese di settembre a Roma per dare agli associati indicazioni più precise. Il progetto dovrà essere costruito su un metodo didattico modulare, programmabile e verificabile periodicamente, con opportuno riferimento nel POF.
Pertanto, si invitano le scuole associate ad approfondire tali aspetti.
In conclusione, i docenti potranno fin da ora essere rassicurati sulla validità del contratto a progetto, anche se esso dovrà essere opportunamente rivisitato… con la collaborazione da parte di tutti gli interessati e della CISAL, soprattutto per una maggiore definizione del progetto didattico.
Un modo per essere aggiornati è quello di leggere frequentemente i messaggi e.mail inviati da questa presidenza e di consultare il sito FILINS.
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Per
quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, viene
aumentata l’attuale una tantum
per i parasubordinati, come misura sperimentale per 3 anni. Quindi
chi ha lavorato per almeno 6 mesi e poi resta disoccupato, potrà
ricevere un’ indennità di circa 6mila euro.
Infine aumenta
l’aliquota contributiva (gestione separata INPS) di un punto
all’anno fino a raggiungere nel 2018 il 33%... così come previsto
per il lavoro dipendente
Xxxxxxxx Xxxxxxxx