CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA E
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “X. X’XXXXXXXX” DI CHIETI-PESCARA E
LA SOCIETÀ S.R.L.
PER L’UTILIZZO DI SPAZI ED ATTREZZATURE, NONCHÉ PER GLI IMPEGNI DI TRASFERIMENTO
(a norma dell’art. 7 del Regolamento in materia di spin off di Ateneo dell’Università degli Studi "G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara D.R. n.410 del 24 marzo 2015)
PREMESSO CHE
• l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 297 del 27 luglio 1999 e dal successivo D.M. attrattivo dell'8 agosto 2000, patrocina e/o partecipa alla costituzione di società di capitali aventi come scopo lo sviluppo, realizzazione e valorizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi ideati e sviluppati nell'ambito di attività di studio e di ricerca condotte nell'Università (spin-off);
• la Società…costituita in data _ presso lo studio notarile , Via
, C.F. e P. iva _ , con sede presso , , costituisce uno spin-off dell’Università, ai sensi dell’art. 1 del "Regolamento in materia di spin-off dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara" (di seguito denominato "Regolamento spin- off"), del quale l’Ateneo è titolare di una quota di partecipazione pari al ……% del capitale sociale;
• l'Art. 7 del Regolamento spin off prevede la possibilità di accesso e di utilizzo di spazi, attrezzature e servizi dell'Università da parte della società spin-off sulla base di apposita convenzione;
• il Consiglio del Dipartimento di …………………dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti- Pescara con delibera assunta nella seduta del … ha approvato all’unanimità:
- l’assenza di conflitto d'interessi fra l'attività societaria e l'attività di ricerca, formazione, servizi della struttura stessa;
- l'interesse a supportare il costituendo spin-off ……;
- la propria disponibilità a mettere a disposizione dello spin-off gli spazi secondo le proprie disponibilità, nonché le proprie attrezzature e servizi a titolo gratuito, che sarebbero stati successivamente individuati attraverso specifica convenzione;
• eventuali collaborazioni tra il Dipartimento di …e la Società ……… s.r.l. saranno oggetto di apposita convenzione;
TRA
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, con sede in Chieti, Xxx xxx Xxxxxxx x. 00, X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000, di seguito denominata “Università”, attraverso il suo Dipartimento di
……………………., (di seguito denominato “Dipartimento”) nella persona del suo Direttore Professor
……, nato a il , domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento
La Società ……… s.r.l. (di seguito indicata come “Società”), rappresentata dal ,
nato…………………………., nella sua qualità di Legale Rappresentante, ivi domiciliato per la carica (a, ciò autorizzato nell’atto costitutivo della Società)
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto.
Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dell’uso degli spazi, delle attrezzature, delle strumentazioni e degli altri servizi ubicati presso il Dipartimento e necessari per lo svolgimento delle previste attività della Società.
Il Dipartimento si impegna, previa autorizzazione per il personale non universitario, a consentire ai soci, ai dipendenti e ai collaboratori in genere della Società di frequentare i locali assegnati presso il Dipartimento, ai docenti afferenti al Dipartimento facenti parte della Società, nonché di utilizzare, a titolo gratuito, le attrezzature e le strumentazioni ivi presenti.
Art. 2 – Durata 3 anni con facoltà di recesso.
In accordo con l’Art. 7 del "Regolamento spin off” dell’Università, la durata della presente convenzione è di tre anni complessivi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con scadenza prorogabile una sola volta, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, sentita la CVRTT, ricorrendo particolari ragioni di convenienza e opportunità.
Art. 3 - Obblighi dei soggetti contraenti.
La Società nomina un responsabile al quale dovrà essere fatto riferimento per i rapporti con l’Università.
La Società si impegna ad utilizzare e conservare con diligenza le pertinenze e i beni immobili e mobili di cui è concesso l’utilizzo con il presente atto, e a provvedere alle opportune riparazioni, laddove sia stato arrecato danno. Nel caso in cui si presentasse la necessità di apportare modifiche, anche di tipo impiantistico, la Società tramite il suo responsabile, dovrà presentare formale richiesta al Direttore del Dipartimento, il quale darà, qualora ne ravvisi la necessità e per quanto di competenza, autorizzazione scritta. La Società si impegna a comunicare le attrezzature ed i nominativi del personale coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto e a rispondere dell’operato degli stessi.
La Società è inoltre obbligata per tutto il suo personale non universitario e per l’intera durata del contratto a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di infortuni e rischi contro terzi.
La Società è obbligata altresì per l’intera durata del contratto al rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti, comprese quelle in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M 363/98.
Si prende atto che in accordo con l’art. 8 del "Regolamento spin-off”, l’Università ha concesso alla Società l’utilizzo del marchio “spin-off dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara”.
Si intende che qualora l’Università cessi di essere socia dello spin-off, la Società dovrà interrompere con effetto immediato l’utilizzo del marchio.
Art. 4 - Partecipazione del personale del Dipartimento alle attività della Società.
La partecipazione del personale del Dipartimento alle attività della Società è regolata da quanto definito negli artt. 5,7 e 8 del "Regolamento spin off” dell’Università. Per il periodo di permanenza della Società all’interno delle strutture dell’Università, come meglio definito nell’art.5, il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente del Consiglio di amministrazione della Società, previa delibera del Senato Accademico, tenuto conto della compatibilità della funzione di Amministratore delegato o Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con il regolare svolgimento delie funzioni didattiche e di ricerca.
Art. 5 - Responsabilità della convenzione.
Per la gestione del presente contratto verranno nominati i seguenti responsabili: per il Dipartimento, il Professor ………..; per la Società, il Professor ……………….
Art. 6 - Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e per la partecipazione del personale universitario ad attività di “spin-off” (Rep. Decreto n. 918 del 25.07.2005) si fa rinvio al "Regolamento spin-off” nonché alle norme del codice civile.
Art. 7 - Foro competente.
Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Chieti.
Art. 8 – Registrazione.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte interessata.
Sottoscrìtto in …., il
Il Direttore del Dipartimento di Il Rappresentante legale di s.r.l.
(Prof. ……………..) (Prof )