Contract
ELEMENTI DA VERIFICARE NEL CONTRATTO DI MUTUO E NEI SUOI ALLEGATI | |||||
1)- Non | TASSO DI INTERESSE deve essere superiore | al tasso di | usura. | ||
2)- | indicazione del | VALORE | ATTUALE | DEL PARAMETRO | DI |
INDICIZZAZIONE Il parametro a cui è legata la variabilità degli interessi deve essere certo nel suo ammontare alla data del mutuo. 3)- TASSO DI MORA Non deve essere superiore al tasso soglia degli interessi di usura. Nel caso in cui eventualmente la previsione avesse a superare la misura del tasso soglia di usura previsto per gli interessi moratori (che si ricorda essere superiore a quella prevista per gli interessi corrispettivi) inserire la seguente clausola di salvaguardia: << Fermo restando che la misura di tali interessi non potrà superare i limiti massimi consentiti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, articolo 2, comma IV, dovendosi intendere, nel caso di teorico superamento di detti limiti, che la loro misura sia fissata nei suddetti limiti massimi. >> . 4)- inserimento della clausola che impedisce la CAPITALIZZAZIONE PERIODICA SUGLI INTERESSI DI MORA. 5)- indicazione del TAEG (ex ISC) Non è necessario nelle aperture di credito in conto corrente e nei contratti condizionati di mutuo. 6)- ALLEGAZIONE DOCUMENTO DI SINTESI. 7)- CLAUSOLA CHE DICHIARI SE LA PARTE MUTUATARIA SI E', O MENO, AVVALSA DEL PROPRIO DIRITTO DI AVERE PREVENTIVA CONOSCENZA DEL TESTO CONTRATTUALE | |||||
Possibilmente fare | eliminare tale | clausola. | E' preferibile che | ||
tali clausole | non vengano | apposte | perché potrebbero | ||
determinare una clausola di stile volta ad una predeterminazione di prove a favore della banca. 8)- DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MAGGIO 0000 X. 000. 9)- CODICE DEL CONSUMO quando il mutuatario è persona fisica che rivesta la qualità di consumatore, controllare la presenza della clausola di salvaguardia inerente il CODICE DEL CONSUMO: |
<< Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); pertanto, non producono effetto le eventuali clausole del presente contratto e dei relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina. >>.
ATTENZIONE: l'eventuale inserimento di una clausola che affermi l'estraneità del contratto in essere alle disposizioni inerenti il CREDITO AL CONSUMO non esclude che il mutuatario possa rivestire la qualità di consumatore.
10) CLAUSOLE SUL FORO COMPETENTE e SULLA GIURISDIZIONE.
Quando il mutuo è stipulato da soggetto consumatore è abusiva la clausola che stabilisca come Foro competente località diversa da quella della residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Indipendentemente dal fatto che il mutuatario sia consumatore sono altresì abusive le clausole che:
a) deroghino alla competenza territoriale prevista dalle norme della legge processuale italiana (luogo dove si trova l'immobile, ai sensi dell'articolo 21 e 26 del c.p.c.);
b) individuano, tra più Fori concorrenti ai sensi del c.p.c., uno solo di questi in via esclusiva;
c) deferiscono la competenza alla soluzione delle controversie
ad uno o più arbitri o deroghino alla giurisdizione ordinaria;
11) CLAUSOLE CHE LIMITANO IL POTERE DEL DEBITORE DI RICHIEDERE LA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA, UNA VOLTA ESTINTO IL DEBITO.
Si tratta di clausola invalida se apposta ad un mutuo fondiario in quanto incompatibile con tale tipo contrattuale e con le norme espressa dall'art. 40-bis del T.U.B.
XXXXXXXX RELATIVE AL DECRETO XXXXXXX
A) ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO
Problematiche fiscali:
I MUTUI FONDIARI non possono contenere clausole che determinano un DIVIETO per la parte mutuataria di estinguere (in tutto o in parte) il mutuo prima del decorso di un periodo di 18 mesi ed un giorno (la clausola sarebbe colpita da nullità ex art. 40 del T.U.B. 385/93).
Peraltro la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/T del 14 giugno 2007 ha definitivamente riaffermato quanto sancito già dalla Circolare n. 3/T del 27 aprile 2001 secondo cui la richiesta di estinzione anticipata del mutuo non determina il venir meno delle condizioni di agevolazione fiscale di cui all'art. 15 del D.P.R. 601/73 e quindi l'adempimento anticipato del debitore e la previsione contrattuale di tale facoltà per lo stesso non fanno venir meno il trattamento
agevolato ai sensi del succitato D.P.R. A richiesta della banca, e solo nei mutui ordinari (non fondiari) diversi da quelli contratti per l'acquisto (o costruzione-ristrutturazione) dell'abitazione principale o per l'acquisto (o costruzione-ristrutturazione) di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale e diversi da contratti di finanziamento erogati da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti per i medesimi fini [vedi art. 120-ter T.U.B.], è possibile introdurre una clausola con la quale la parte mutuataria SI IMPEGNI A NON UTILIZZARE LA PROPRIA FACOLTA' DI ESTINZIONE ANTICIPATA PER UN CERTO PERIODO, ad esempio: << La Parte mutuataria si impegna a non avvalersi della | ||||
propria | facoltà | di richiedere l'estinzione | anticipata | del |
mutuo | per il | periodo di diciotto mesi ed | un giorno | dal |
perfezionamento del presente contratto di mutuo, salvo il diritto di recesso della parte mutuataria per giustificato motivo. >>. Problematiche di diritto sostanziale [ARTICOLO 120-ter T.U.B.] E' fatto divieto di inserire qualsiasi clausola che preveda spese o altre prestazioni a carico del mutuatario e a favore della banca in caso di richiesta di estinzione anticipata. In tale divieto è ricompreso oggi anche l'ipotesi del mutuo accollato a seguito di frazionamento. Ciò implica che, nei casi di mutui effettuati a favore di imprese, sarebbe opportuno inserire una clausola che determinasse il divieto di qualunque prestazione a carico del mutuatario accollante la quota frazionata di mutuo, in caso di estinzione anticipata della propria quota accollata quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 120-ter T.U.B. PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 120-ter T.U.B.: a) DEVE ESSERCI UN CONTRATTO QUALIFICABILE COME "MUTUO" OPPURE ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DIVERSO DAL MUTUO MA CONCESSO DA UN ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIO A FAVORE DI UN PROPRIO ISCRITTO SE STIPULATO DOPO IL 3 DICEMBRE 2010: - il divieto non si applica per altri tipi di finanziamento, (quali aperture di credito in conto corrente, etc.); - è irrilevante il soggetto mutuante (potrà essere una banca, un istituto di previdenza, un soggetto diverso da una banca, purché si tratti di soggetti mutuanti professionali). b) IL MUTUATARIO DEVE ESSERE UNA PERSONA FISICA: - il divieto non si applica nel caso in cui mutuatario sia una |
società o altra persona-giuridica; c) IL MUTUO SIA FINALIZZATO ALL'ACQUISTO, ALLA COSTRUZIONE O ALLA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE ABITATIVO (anche se potrà essere abitato da un terzo diverso dal mutuatario), O DI UN IMMOBILE DESTINATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE (uno studio professionale, un ufficio) O DELL'ATTIVITA' ECONOMICA (un negozio, un laboratorio, un opificio) DEL SOGGETTO MUTUATARIO-PERSONA FISICA: - il divieto, quindi, non si applica ai mutui contratti per liquidità o per altri scopi. Tuttavia, in presenza di mutui contratti per scopi diversi da quelli per i quali vige il divieto, è PREFERIBILE RICHIEDERE UNA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL MUTUATARIO ATTESTANTE LA FINALITA' PER LA QUALE IL MUTUO E' RICHIESTO al fine di conferire liceità alla clausola che preveda aggravi di spesa od altri oneri in caso di estinzione anticipata. ATTENZIONE: * E' colpita da nullità la clausola che prevede l'assunzione dell'impegno di pagare, da parte del mutuatario alla banca, contestualmente alla richiesta di estinzione anticipata, "ogni altra somma dovuta alla banca in dipendenza di eventuali altri contratti in essere con la stessa."; | |||
* E' nulla | la clausola | che preveda, in caso | di richiesta di |
estinzione | anticipata | del mutuo, l'obbligo | di pagamento |
integrale delle commissioni di istruttoria del mutuo che siano state rateizzate per tutta la durata del mutuo; * Ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, come convertito dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, è da considerarsi nulla qualunque clausola che preveda spese a carico del | |||
mutuatario | inerenti la predisposizione, | la produzione, la | |
spedizione, | la comunicazione, di | pratiche inerenti | |
l'estinzione anticipata (quindi, ad esempio, è probabilmente da escludere anche la liceità della clausola con la quale si prevedano spese per l'elaborazione dei conteggi di estinzione anticipata da corrispondersi alla banca solo nel caso in cui non si effettui poi concretamente l'estinzione stessa). Nei casi dubbi, sarebbe consigliabile l'inserimento di una clausola di salvaguardia di tale natura: << Ai sensi degli articoli 120-ter T.U.B. e 8-bis del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, come convertito dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, si conviene, anche in espressa deroga alle pattuizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati, che nessun compenso, né altra prestazione, a favore della banca, saranno dovuti dalla Parte mutuataria in caso di richiesta di estinzione anticipata (totale o parziale) del presente mutuo. >>. |
ATTENZIONE: Nel caso in cui la penale (o altra prestazione) per estinzione anticipata sia considerata lecita, occorre controllare che sia stata inserito l' esempio di calcolo della penale in caso di estinzione anticipata. B) SURROGAZIONE PER VOLONTA' DEL DEBITORE (PORTABILITA' DEL MUTUO) Problematiche fiscali La surrogazione per volontà del debitore (così come pure la rinegoziazione del mutuo) non comporta il venir meno delle agevolazioni fiscali godute e quindi anche la detraibilità degli interessi del mutuo, ove prevista. Alla surrogazione non si applicano le imposte sostitutive né le altre imposte indicate dal D.P.R. 601/73. L'atto di surrogazione è soggetto a repertoriazione con applicazione dell'onorario al 50%, in misura proporzionale sull'importo del nuovo mutuo. Problematiche di diritto sostanziale ART. 120-quater T.U.B. (già art. 8 Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40 (DECRETO BERSANI-BIS) come integrato dall'art. 2, comma 450 della legge 24 dicembre 2007 n. 244). E' fatto divieto: A) DI INSERIRE QUALSIASI CLAUSOLA CHE PREVEDA IMPEDIMENTO DELLA FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DI SURROGAZIONE PER VOLONTA' DEL DEBITORE (EX ART. 1202 C.C.) O NE RENDA IN QUALCHE MODO GRAVOSO L'ESERCIZIO: perciò, in via meramente esemplificativa, e non tassativa: - sono nulle le clausole che impediscano o rendano gravoso la possibilità per il mutuatario di estinguere il mutuo con il ricavato di altro mutuo (all'uopo contratto) con subentro del nuovo mutuante nelle garanzie di cui godeva l'originario | ||||
mutuante; | ||||
- sono nulle le | clausole | che, | in conseguenza di | volontà del |
debitore espressa | ex art. | 1202 | C.C., impediscano | il pagamento |
del mutuo da parte di un terzo con subentro di questi nelle garanzie ipotecarie originarie; (Non è, perciò abusiva la clausola con la quale si impedisca il pagamento del terzo con surrogazione, ma indipendentemente dalla volontà di surrogazione espressa dal debitore. In tal caso si renderebbe opportuno l'inserimento di una clausola di salvaguardia); - sono nulle le clausole che subordinino la surrogazione o la rinegoziazione a particolari obblighi a carico del mutuatario; - sono nulle le clausole che prevedano la possibilità, per il |
creditore, di opporsi alla surrogazione o alla rinegoziazione prima del decorso di un particolare periodo di tempo | |||
(inesigibilità attuale del | credito); | ||
- sono da attenzionare | le clausole | che | prevedano penali in |
caso di pagamenti effettuati da terzi in presenza di surrogazioni di questi nelle garanzie originarie (la clausola è certamente nulla quando il pagamento venisse effettuato dal mutuatario; non è nulla, probabilmente, quando il pagamento venisse effettuato dal terzo mutuante surrogato); - sono nulle le clausole che impediscano la rinegoziazione o la subordinino a particolari impegni o spese a carico del mutuatario; B) DI INSERIRE SPESE O ALTRI ONERI A CARICO DEL MUTUATARIO PER LA CONCESSIONE DEL NUOVO MUTUO, PER L'ISTRUTTORIA, PER GLI ACCERTAMENTI CATASTALI: perciò, in via meramente esemplificativa, e non tassativa: - sono nulle le clausole che prevedano spese o altri oneri per il passaggio di informazioni ipocatastali relative al bene concesso in ipoteca dalla banca attualmente mutuante ad altra; - sono nulle le clausole che prevedano che la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 X.X. xxxxxxx a cura e spese del mutuatario; - sono nulle le clausole che prevedano oneri a carico del mutuatario per il trasferimento a terzi dei diritti accessori al contratto di mutuo. PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 120-quater T.U.B.: a) DEVE TRATTARSI DI UN QUALSIASI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO (MUTUI, APERTURE DI CREDITO, O ALTRI TIPI DI FINANZIAMENTO) PURCHE' RILASCIATO DA BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA A FAVORE DI UN PROPRIO ISCRITTO; b) il finanziamento PUO' ESSSERE EROGATO DA BANCHE, ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI O BANCARI, ENTI DI PREVIDENZA (in quest'ultimo caso solo se a favore dei propri iscritti); c) non importa se il mutuatario sia una PERSONA FISICA o UNA PERSONA GIURIDICA. ATTENZIONE: * Ai sensi dell'art. 8-bis del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, come convertito dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, è da considerarsi nulla qualunque clausola che preveda spese a carico del | |||
mutuatario inerenti | la predisposizione, | la produzione, la | |
spedizione, la | comunicazione, di | pratiche inerenti | |
all'ottenimento della surrogazione (ad esempio qualsiasi spesa diretta all'ottenimento dell'annotamento di avvenuta surrogazione). Nei casi dubbi, sarebbe consigliabile l'inserimento di una clausola di salvaguardia di tale natura: << Ai sensi degli articoli 120-quater T.U.B. e 8-bis del D.L. |
31 gennaio 2007 n. 7, come convertito dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, si conviene, anche in espressa deroga alle pattuizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, che nessun compenso, né altra prestazione, a favore della banca, saranno dovuti dalla Parte mutuataria in caso di surrogazione ex art. 1202 C.C. per pagamento, anche da parte di terzi, per volontà di essa Parte mutuataria. >>.
C) ESTINZIONE/CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA:
Problematiche di diritto sostanziale
[ART. 40-bis T.U.B.]
In dipendenza dell'art. 40-bis T.U.B., in relazione al testo dei contratti di mutuo, è fatto divieto di:
INSERIRE NEI CONTRATTI CHE SIANO MUTUI FONDIARI CLAUSOLE CHE PREVEDANO ONERI A CARICO DEL DEBITORE PER L'ESTINZIONE E LA RELATIVA CANCELLAZIONE IN VIA SEMPLIFICATA DELL'IPOTECA
perciò, in via meramente esemplificativa, e non tassativa sono nulle le clausole che:
a) prevedano spese o altre prestazioni a carico del mutuatario e a favore della banca per l'estinzione e la cancellazione dell'ipoteca (anche se si tratta di ipoteca derivante da mutuo accollato a seguito di frazionamento; o di ipoteca cambiaria) da effettuarsi con le modalità di cui alla citata norma;
(pertanto è possibile prevedere una clausola che ponga spese a
carico del mutuatario per la cancellazione dell'ipoteca quando ciò avvenga, su richiesta della parte mutuataria, mediante ricorso al notaio col procedimento di cui all'art. 2882 e ss.
C.C. e, pertanto, purché non venga espressamente escluso il ricorso alla procedura di legge di estinzione automatica dell'ipoteca e purché vi sia la previsione di una richiesta espressa della parte mutuataria di cancellazione col procedimento tradizionale);
b) escluda (o renda più gravoso) il procedimento di
cancellazione dell'ipoteca con le modalità speciali di cui alla norma citata;
c) obblighi il mutuatario a servirsi del procedimento ordinario di cancellazione dell'ipoteca o, viceversa, obblighi il mutuatario a richiedere alla banca mutuante l'assenso a cancellazione dell'ipoteca secondo le procedure semplificate;
d) deroghino alle disposizioni di cui all'art. 40-bis T.U.B. in ordine al procedimento di cancellazione automatica delle ipoteche in seguito al decorso di trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita ed in seguito alla comunicazione al Conservatore, nello stesso termine, della avvenuta estinzione e dell'avvenuto rilascio al debitore della quietanza di estinzione.
PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 40-bis T.U.B.:
a) CREDITORE E' SOGGETTO ESERCENTE ATTIVITA' BANCARIA O FINANZIARIA (OPPURE DEVE TRATTARSI DI ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA CHE ABBIA CONCESSO FINANZIAMENTO AD UN PROPRIO ISCRITTO);
b) IL CREDITO GARANTITO DALL'IPOTECA E' DIPENDENTE DA UN CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO; (O - NEL CASO DI ENTE DI PREVIDENZA - SI TRATTI DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO EFFETTUATO A FAVORE DI UN PROPRIO ISCRITTO);
c) non assume rilevanza chi sia il soggetto mutuatario (SIA ESSO PERSONA FISICA O PERSONA GIURIDICA).
ATTENZIONE:
- La norma non trova applicazione quando si tratta di contratti diversi dai mutui fondiari, non trova applicazione per le ipoteche giudiziali o legali e per le trascrizioni pregiudizievoli in genere (come il caso dei pignoramenti);
- è stata estesa la possibilità di ricorrere alla cancellazione semplificata anche nei casi di ipoteche a garanzia di mutui accollati a seguito di frazionamento e nei casi di ipoteche iscritte su titoli cambiari, purché dipendenti da mutui fondiari.
Ciò implica che, nei casi di mutui fondiari erogati a favore di imprese, sarebbe opportuno inserire una clausola che determini il divieto di qualunque prestazione a carico del mutuatario accollante la quota frazionata di mutuo, in caso di cancellazione dell'ipoteca a garanzia della propria quota accollata quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 40- bis T.U.B.
Nei casi dubbi, sarebbe consigliabile l'inserimento di una clausola di salvaguardia di tale natura:
<< In relazione alla procedura di estinzione degli effetti
dell'ipoteca iscritta a garanzia del presente mutuo e sua successiva cancellazione, si conviene, anche in espressa deroga alle pattuizioni comunque contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40-bis T.U.B., senza che siano dovuti, dalla Parte mutuataria, compensi od altre prestazioni di sorta a favore della banca, salva sempre la possibilità, su richiesta della parte mutuataria, di ricorrere alle procedure ordinarie di cancellazione dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2882 e seguenti C.C. >>.
ATTENZIONE
Per effetto di quanto disposto dal D.Lgs 141/2010 come
integrato dal D.Lgs. 218/2010, in linea di principio, le cancellazioni di ipoteca in via semplificata che non riguardino mutui fondiari e la cui procedura sia iniziata dopo il 3 dicembre 2010 sono inefficaci.
A far data dal 18 dicembre 2010 (per effetto della immediata entrata in vigore del D.Lgs. 218/2010 sancita dal comma 9 dell'art. 16 di detta normativa) riprendono vigore (fino al 2 gennaio 2011) le norme del Decreto Bersani-bis e le vecchie norme del T.U.B. in quanto appunto l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 218/2010, sostituendo il termine contenuto nell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 141/2010, procrastina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 141/10 al centoventesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, coincidente col giorno 2 gennaio 2011.
Per effetto di tutto ciò:
- le cancellazioni di ipoteca in via semplificata eseguite (rectius: annotate) fino al giorno 2 dicembre 2010 sono valide ed efficaci, sia che riguardino ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari, sia che riguardino ipoteche iscritte a garanzia di mutui non fondiari;
- le cancellazioni di ipoteca in via semplificata eseguite
(rectius: annotate) dal giorno 3 dicembre 2010 fino al giorno
17 dicembre 2010 sono valide ed efficaci, solo se riguardino ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari;
- le cancellazioni di ipoteca in via semplificata eseguite
(rectius: annotate) dal 18 dicembre 2010 fino al giorno 2 gennaio 2011 sono valide ed efficaci, sia che xxxxxxxxxx ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari, sia che riguardino ipoteche iscritte a garanzia di mutui non fondiari;
- le cancellazioni di ipoteca in via semplificata eseguite
(rectius: annotate) dal giorno 3 gennaio 2011 sono valide ed efficaci, solo se riguardino ipoteche iscritte a garanzia di mutui fondiari.
Volendo ricostruire una sorta di quadro sinottico del sistema delle cancellazioni adoperabili, a seconda della diversa matrice dell'obbligazione garantita e della diversa data in cui viene effettuata l'estinzione dell'obbligazione garantita e la relativa annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria determinante la perenzione dell'ipoteca, si può quindi tentare di elaborare il seguente schema:
a) ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONE DERIVANTE DA:
- TITOLO DIVERSO DA UN CONTRATTO DI MUTUO
- TITOLO DIVERSO DA UN CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO O DIVERSO DA UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO DA ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA AI PROPRI ISCRITTI (se
l'estinzione dell'obbligazione è avvenuta dopo il 2 gennaio
2011 o se l'estinzione dell'obbligazione è avvenuta anche in data antecedente il 2 gennaio 2011 ma la procedura di cancellazione automatica non si è esaurita entro tale data): la cancellazione dell'ipoteca non è effettuabile con procedura semplificata; il richiamo sarà all'art. 2878, numero 3) C.C. ; per la materiale cancellazione dell'ipoteca occorre l'atto di assenso a cancellazione con le formalità di cui agli articoli 2882 e ss. C.C. b) ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONE DERIVANTE DA: - MUTUO FONDIARIO O NON FONDIARIO (o ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO DA ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA AI PROPRI ISCRITTI) EFFETTUATA PRIMA DEL 3 APRILE 2007 (la cui ipoteca non era stata cancellata entro tale data): la cancellazione dell'ipoteca è effettuabile con procedura semplificata; il termine di trenta giorni entro il quale la banca concedente il mutuo estinto deve trasmettere la comunicazione di quietanza all'Agenzia del Territorio decorre dalla data di richiesta di quietanza formulata dal debitore alla banca mutuante a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il richiamo sarà all'art. 13, comma 8-terdecies del D.L. 7/2007, convertito con l. n. 40/2007 (norma non abrogata dal comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 141/10 come | |||||
introdotto | dall'art. | 4, comma 1 | del | D.Lgs. 218/10) e, | |
quanto ai | termini | che regolano | la | transitorietà delle | |
norme, all'art. 161, comma 7-bis del medesimo T.U.B. c) ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONE DERIVANTE DA: - MUTUO FONDIARIO O NON FONDIARIO (o DI ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO DA ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA AI PROPRI ISCRITTI) EFFETTUATA A DECORRERE DAL 3 APRILE 2007 (E FINO AL GIORNO 1 GIUGNO 2007): la cancellazione dell'ipoteca è effettuabile con procedura semplificata; il termine di trenta giorni entro il quale la banca concedente il mutuo estinto deve trasmettere la comunicazione di quietanza all'Agenzia del Territorio decorre a far data dal 2 giugno 2007 (sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di | |||||
conversione del D.L. il richiamo sarà | 7/2007); all'art. | 13, | comma | 8-duodecies | del D.L. |
7/2007, convertito con l. n. 40/2007 (norma non abrogata dal comma 1-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 141/10 come | |||||
introdotto quanto | ai | dall'art. termini | 4, comma 1 che regolano | del la | D.Lgs. 218/10) e, transitorietà delle |
norme, all'art. 161, comma 7-bis del medesimo T.U.B.
d) ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONE DERIVANTE DA:
- MUTUO FONDIARIO O NON FONDIARIO (o DI ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONCESSO DA ENTE DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA AI PROPRI ISCRITTI) EFFETTUATA A DECORRERE DAL 2 GIUGNO 2007 E FINO AL 3 DICEMBRE 2010:
la cancellazione dell'ipoteca è effettuabile con procedura semplificata;
il termine di trenta giorni entro il quale la banca concedente il mutuo estinto deve trasmettere la comunicazione di quietanza all'Agenzia del Territorio decorre dalla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita;
il richiamo sarà all'art. 13, commi da 8-sexies a 8-
quaterdecies del D.L. 7/2007, convertito con l. n. 40/2007.
D) SPESE ADDEBITABILI AL CLIENTE
[Art. 127-bis T.U.B. e art. 8-bis D.L. 7/2007]
- non possono essere MAI addebitate al cliente spese per la predisposizione, la produzione, la spedizione (e qualunque altra spesa) relative a documentazioni che siano inerenti le procedure di:
* cancellazione in via semplificata delle ipoteche (e quindi
limitatamente ai soli mutui fondiari);
* estinzione anticipata dei mutui richiesta dal cliente quando il mutuo era stato contratto per acquisto, costruzione, ristrutturazione di bene immobile da adibire ad abitazione o allo svolgimento dell'attività economico-professionale del mutuatario;
* surrogazione nei contratti di finanziamento;
QUALUNQUE SIA LA MODALITA' CON CUI TALE DOCUMENTAZIONE VENGA INOLTRATA AL CLIENTE
- resta vietato addebitare al cliente spese riguardanti qualunque altra comunicazione o informazione cui la banca è tenuta per legge QUANDO L'INFORMAZIONE O LA COMUNICAZIONE E' INOLTRATA PER VIA TELEMATICA;
- devono essere sempre gratuite tutte le comunicazioni (IN QUALSIASI FORMA INOLTRATE AL CLIENTE) che riguardino l'art.
118 T.U.B. (ius variandi).
Con la conseguenza che possano essere addebitate al cliente le spese per:
comunicazioni obbligatorie per legge (escluse sempre quelle relative alla estinzione anticipata, alla surrogazione,
alla cancellazione delle ipoteche in via semplificata) che vengano richieste e/o effettuate con mezzi diversi da quelli informatico-telematici; comunicazioni (escluse sempre quelle relative alla estinzione anticipata, alla surrogazione, alla cancellazione delle ipoteche in via semplificata) che vengano effettuate, anche a richiesta del cliente, su elementi non previsti come obbligatoriamente da comunicare per legge; comunicazioni (escluse sempre quelle relative alla | ||||
estinzione | anticipata, | alla | surrogazione, | alla |
cancellazione | delle ipoteche | in | via semplificata) | che |
vengano richieste dal cliente con una periodicità ulteriore o più frequente rispetto a quella prevista per legge. In ogni caso, tuttavia, le spese che possano essere addebitate al cliente per le comunicazioni, laddove ammesse, devono essere adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario. Restano valide le clausole contrattuali che prevedano l'addebito al cliente per comunicazioni straordinarie richieste da colui che gli subentri a qualunque titolo o da colui che succeda nell'amministrazione dei suoi beni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi per la produzione di tale documentazione, mentre restano gratuite le comunicazioni comunque spettanti ordinariamente al cliente, nei termini e con le modalità sopra viste (a tal proposito si veda quanto statuito dall'art. 119 T.U.B.). La norma va letta, pur sempre, in correlazione con quella relativa alla surrogazione per la quale non possono essere mai richieste spese per comunicazioni che si rendessero necessario effettuare per il buon fine dell'operazione (e che quindi, sotto questo aspetto, potrebbero ritenersi “straordinarie”) ma che, rappresentando una necessità rispetto alla surrogazione, devono comunque essere effettuate con esclusione di qualsiasi onere a carico del cliente. E) MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI (IUS VARIANDI): In ogni caso: 1)la modifica unilaterale delle condizioni economiche deve essere approvata specificamente per iscritto dalla parte mutuataria; 2)deve essere comunicata al cliente con preavviso minimo di DUE MESI (in luogo del precedente termine di 30 giorni); 3)si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto (senza alcuna spesa) entro la data prevista per l'applicazione della modifica (normalmente coincidente col preavviso di due mesi). |
Ma:
nei contratti a tempo indeterminato: sono modificabili tutte le condizioni contrattuali di natura economica, compresi i tassi di interesse, sempreché ricorra un giustificato motivo;
nei contratti a tempo determinato: sono modificabili tutti i prezzi e le condizioni economiche, ad eccezione dei tassi di interesse e sempreché ricorra un giustificato motivo.
* per espressa previsione della norma (comma 3, art. 118 T.U.B.), l'eventuale previsione di una clausola non rispettosa delle disposizioni di legge, non rende nulla la clausola stessa ma la rende inefficace nei confronti della banca, se sfavorevole nei riguardi del cliente;
* nel caso di finanziamenti a tasso variabile, il tasso di
interesse può ovviamente variare al variare del parametro di riferimento adoperato e al quale, unitamente allo spread, è ancorato il costo dell'operazione in termini di tasso di interesse dovuto dal mutuatario. Qui, la modifica unilaterale vietata non attiene al parametro di riferimento, il quale – come si comprende - prescinde da una volontà unilaterale della banca finanziatrice, ma deve riferirsi unicamente allo spread, consistente in quel delta, rispetto al parametro di riferimento, che la banca applica quale misura del proprio effettivo guadagno. Perciò l'immodificabilità dei tassi nei contratti a tempo determinato va valutata esclusivamente con riferimento a tale misura, suscettibile di modificazioni unilaterali comunque vietate appunto dalla norma.