Contract
Ipotesi di accordo relativo all’installazione ed utilizzo del sistema di videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970
Il giorno 16 novembre 2017, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:
L’Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, dal Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx e dal Dirigente Dott.
Xxxxxxxx Xx Xxxxx
e
la Rappresentanza Sindacale Unitaria nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
e
le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:
CISL-UNIVERSITA’ nella persona del Segretario Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
CONFSAL Federazione SNALS Università/CISAPUNI, rappresentata dal Segretario Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
FLC-CGIL nella persona del Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx UIL RUA nella persona del Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
CSA Università – Dipartimento Università FGU nella persona del Delegato Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Le parti
PREMESSO CHE
- l’Università ha necessità di utilizzare sistemi di videosorveglianza al fine di favorire la prevenzione di eventi dannosi a seguito di furti, atti vandalici, azioni lesive del patrimonio dell’Ateneo e garantire la sicurezza di tutta la popolazione universitaria, nonché per la verifica della funzionalità degli impianti e per la protezione dei beni artistici e dei valori museali;
- l’art. 4, della legge 300/1970, come modificato dal D.L.vo 151/2015, prevede che “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di
Coordinamento Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo Relazioni Sindacali
Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx
000 0000000-0000 | fax 000 0000000 | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx X.XXX | Cod. Fis. 01279680480
competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.
- che la disposizione sopra citata non pregiudica il diritto-dovere dell’ente di prevenire comportamenti illeciti all’interno dello stesso, utilizzando al riguardo impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per scopi leciti o legittimi;
- per quanto riguarda il trattamento dei dati si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dal Provvedimento del Garante sulla Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
- l’installazione e l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati raccolti venga effettuato tenendo conto dei seguenti principi:
1. rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;
2. principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
3. principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO QUANTO SEGUE
- Ai fini del presente accordo, per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli studi di Firenze, si intende per:
✓ Titolare del trattamento: l’Università degli Studi di Firenze;
✓ Responsabile del trattamento: i Dirigenti, i Responsabili Amministrativi di Dipartimento e gli altri responsabili delle unità amministrative;
✓ Incaricato del trattamento: tutto il personale, strutturato e non, dell’Ateneo preposto in modo documentato e stabile ad una struttura per la quale siano individuate per iscritto l’ambito del trattamento consentito agli addetti della struttura medesima.
- L’impianto di videosorveglianza è finalizzato a:
a. favorire un adeguato grado di sicurezza a tutta la popolazione universitaria;
b. tutelare gli immobili in gestione dell’amministrazione universitaria;
c. tutelare i beni mobili presenti nelle sedi universitarie.
- Le apparecchiature installate consentiranno un angolo di ripresa, che inquadri esclusivamente le parti dei locali più esposte ad uno o più rischi indicati nel punto precedente.
Le telecamere non potranno riprendere luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi).
- In caso di installazione di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione considerati “intelligenti”, oltre alle previsioni ex art. 4 Statuto Lavoratori, il datore dovrà assolvere anche all’obbligo di compiere la verifica preliminare ex art. 17 D.L.vo 196/2003, così come sancito dal provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010 n. 1712680 al punto 3.2.1.
- Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente accordo e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
- Le immagini registrate mediante le telecamere collocate presso le sedi universitarie saranno conservate in appositi hard disk per un periodo non superiore a 24 ore successive alla loro rilevazione, dopodiché le stesse saranno automaticamente cancellate. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi universitarie, o derivanti da specifiche richieste da parte del titolare del trattamento e dell’Autorità giudiziaria. Durante i programmati periodi di chiusura dell’Ateneo, le registrazioni potranno essere conservate per motivi di sicurezza delle sedi universitarie per l’intero suddetto periodo.
- Gli impianti di videosorveglianza installati in Ateneo sono descritti nell’allegato di cui al presente accordo.
- Ogni qualvolta si renda necessaria l’installazione di un nuovo dispositivo di videosorveglianza, o la modifica o sostituzione di esistenti, al fine dell’acquisizione del nulla osta verrà inviata alla R.S.U e alle XX.XX. un’informativa preventiva con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, firmata dal legale rappresentante.
- Prima della messa in funzione di ogni nuovo impianto l'Amministrazione fornirà apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione, al posizionamento e alle modalità di funzionamento. Gli interessati (dipendenti, studenti, ecc.) saranno sempre informati che stanno per accedere ad una zona video sorvegliata, utilizzando il modello semplificato di informativa "minima", definito dall’Autorità per la protezione dei dati personali, indicante il titolare o il responsabile del trattamento e la finalità perseguita. Là dove siano installate più telecamere, in ragione della vastità dell'area oggetto di rilevamento e delle modalità delle riprese, saranno affissi più cartelli segnaletici.
Le parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per verificare lo stato di attuazione dell’accordo.
***
La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx xxxxxxx legislativo n. 165/2001.
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La delegazione di parte pubblica
Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
firmato
Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
firmato
Dirigente Area Risorse Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
firmato
La Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ateneo,
nella persona della Coordinatrice dell’RSU Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
firmato
Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,
CISL-UNIVERSITA’
nella persona del Segretario Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
firmato
CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI nella persona del Segretario Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
firmato
FLC/CGIL
nella persona del Segretario Xxxx. Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx firmato Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
UIL RUA
nella persona del Segretario Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx
firmato
CSA Università – Dipartimento Università FGU
nella persona del Delegato Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx