Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato ex art. 35 del D.Lgs.
ALLEGATO n. 1
Contratto individuale di lavoro
a tempo pieno e indeterminato ex art. 35 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. per il profilo di Istruttore Xxxxxxxxx Assistente Sociale, inquadramento cat. D, p.e. D1 C.C.N.L. EE. LL., presso l'Area Servizi sociali dell’Unione
L’anno duemiladiciotto, addì del mese di maggio, presso la sede dell’Unione dei Comuni del Beigua in Xxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0
TRA
l’UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA (di seguito anche “Unione”), p. iva e codice fiscale 92103830094, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, nato a Genova il 10/12/1967, il quale agisce non in proprio ma nell’esclusivo interesse del predetto Ente che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualità di Segretario dell’Unione;
E
- la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Savona il 05/12/1984, residente in Savona, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0/0 C.F.: CSTGRG84T45I480H,
PREMESSO
che, con pubblicazione della determinazione del Servizio Personale n. 17 del 11/05/2018, e’ stata approvata la graduatoria finale e definitiva della selezione concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Xxxxxxxxx Assistente Sociale, inquadramento cat. D, p.e. D1 C.C.N.L. EE. LL., presso l'Area Servizi sociali dell’Unione, con contratto di diritto pubblico ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ed è stato nominato il vincitore della selezione, collocato al primo posto della suddetta graduatoria finale degli idonei;
che, con determinazione del 29/05/2018 n. 22 è stata disposta l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, vincitrice della selezione sopra indicata;
che con la stessa determinazione del 29/05/2018 n. 22, è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato di diritto a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi degli artt. 1, 14 e 14- bis del CCNL del 06.07.1995 e 12, comma 1, del CCNL del 31.03.1999.
In applicazione dell’art. 14 CCNL comparto delle Regioni e delle Autonomie locali sottoscritto il 6 luglio 1995;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza
Il rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo pieno ed indeterminato. Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
L’Unione dei Comuni del Beigua assume a decorrere dal 01/06/2018, alle proprie dipendenze e a tempo pieno e indeterminato, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Savona il 05/12/1984, residente in Savona, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0/0, dando atto che la lavoratrice ha dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l’accesso al rapporto di lavoro ed in particolare quelle richieste dagli atti relativi alla procedura di assunzione di cui in epigrafe.
L’eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dalla dipendente, oltre a dar luogo all’applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia, potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 2 – Incompatibilità
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 156/2001 ss.mm.ii., necessitino di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che la dipendente sia stata autorizzata preventivamente dall’Unione. Le violazioni alle disposizione sull’incompatibilità comportano nei confronti della dipendente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge. Pertanto la dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi, alla data di assunzione, in nessuna delle situazioni di incompatibilità richieste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.
ART. 3 – Categoria di inquadramento professionale e posizione economica
Il lavoratore è inserito nella categoria “D” posizione economica “D1” con l’attribuzione del profilo professionale Istruttore Xxxxxxxxx Assistente Sociale, inquadramento cat. D, p.e. D1 C.C.N.L. EE. LL., presso l'Area Servizi sociali dell’Unione.
Le mansioni assegnate dall’Ente alla dipendente sono quelle corrispondenti alla predetta categoria e posizione economica, fatto salvo il principio dell’esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.
L’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo in verticale di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. innanzi citato.
Le eventuali variazioni ai profili professionali all’interno della categoria di appartenenza e le eventuali modificazioni all’iniziale assegnazione del posto di lavoro potranno essere adottate ai sensi delle vigenti norme.
ART. 4 - Trattamento economico.
La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto enti locali, con riferimento alla categoria di inquadramento. Il trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge è il seguente:
- il livello retributivo iniziale spettante come da retribuzione tabellare è di Euro 1.844,62 per 12 mensilità, pari ad Euro 22.135,47 a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- indennità di comparto per 12 mensilità secondo le previsioni contrattuali;
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto;
- ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere.
Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di Xxxxx sia fiscali che previdenziali, assicurative ed assistenziali.
La predetta retribuzione lorda Le verrà erogata mensilmente con valuta il giorno 27.
ART. 5 – Data di inizio del rapporto di lavoro e durata
Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 01.06.2018 ed è a tempo indeterminato e pieno.
ART. 6 – Sede di destinazione dell’attività lavorativa
L’attività lavorativa viene espletata presso la sede dell’Unione, Area Servizi Sociali, Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0 – Xxxxxxxx (XX). Resta inteso che la lavoratrice potra’ essere inviata in servizio presso altri enti o comunque all’esterno, cosi’ come in missione, con applicazione delle condizioni e trattamenti previsti dalle vigenti norme legali, contrattuali e regolamentari.
ART. 7 – Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L. in 36 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, su 5 giorni lavorativi, ed è articolato in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni emesse dal Responsabile dell’Area / Servizio Personale / Presidente dell’Unione, nel rispetto delle normative vigenti nell’Ente. Il rispetto dell’orario è, per la dipendente, specifico obbligo contrattuale.
Secondo l’attuale organizzazione del lavoro l’orario giornaliero è pari a 6 ore dalle 8.00 alle 14.00, oltre a due rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30, fatte salve eventuali disposizioni successive.
ART. 8 – Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa
Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel
precedente articolo 5.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all’Amministrazione entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l’Amministrazione sarà libera di attivare idonee procedure per sopperire alla vacanza del posto.
ART. 9 – Ferie e giornate di riposo
Spetta alla dipendente un periodo di ferie per anno della durata di 26 giorni, in corrispondenza al proprio orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali, maturati proporzionalmente come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Spettano, altresì, quattro giorni di riposo per festività soppresse, da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge n. 937/11977, la festività del Santo Patrono (di Sassello, in quanto sede dell’Unione) e la fruizione dei permessi previsti dal vigente CCNL, come applicati nell'Ente. Le assenze per malattia sono regolate secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.
I giorni di ferie, come indicati nei commi precedenti, sono comprensivi delle 2 giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
ART. 10 – Periodo di prova
Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova che ha durata di 6 (sei) mesi (art. 14 bis CCNL del 6/7/95 introdotto dall’art. 3 dell’accordo del 13/05/96) effettivi di servizio prestato dalla data di assunzione, decorso metà del quale è consentito, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal presente contratto, senza obbligo di preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3 dell’art. 14/bis; il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. Ai sensi del comma 3 dell’art. 14/bis CCNL del 6/7/95 introdotto dall’art.3 dell’accordo del 13/05/1996 il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l' art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995.
ART. 11 – Norme applicabili – rinvio
Per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali e dalle norme di legge applicabili.
E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all’estinzione, sono regolati dalle clausole del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali vigente e dalle norme di legge vigenti in materia, dallo Statuto Unionale, dal Regolamento unionale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi o dai Funzionari dell’Ente.
ART. 12 – Codice di comportamento
Il dipendente è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
Il dipendente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione approvato con Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 28-11-2000 (G.U.
n. 84 del 10.04.2001), recepito dal CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, nonché del Codice di Comportamento dell’Ente.
ART. 13 – Tutela dei dati personali
L’ente garantisce al dipendente, che acconsente, al trattamento dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili legati al rapporto di lavoro, e che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dall’Unione in base ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dal suddetto decreto.
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto la dipendente è autorizzata al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy. La dipendente è tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento del rapporto di lavoro in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere
cedute a terzi. La dipendente è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio dell’Ente.
ART. 14 – Bollo e registrazione – Esenzione
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26/0/1972 n. 642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
ART. 15 – Sottoscrizione
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro.
Il presente contratto, che si compone di n. 6 fogli, viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato alla dipendente ed uno allegato al fascicolo personale.
Il Segretario dell’Unione dei Comuni del Beigua Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx