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CAR Allegato 2: Condizioni generali per l'allacciamento alla rete di trasmissione svizzera (CGAR) |
REDATTO DA Swissgrid SA Xxxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxxx |
Sommario
1.1 Contenuto e classificazione delle CGAR 3
1.2 Delimitazione delle CGAR 3
2.2 Conformità degli impianti 5
2.3 Confine di proprietà, punto di allacciamento alla rete e punto di scambio dell'energia 5
2.4 Trasferimento della gestione dell'impianto a terzi 5
2.5 Servitù e diritti di accesso 5
3.1 Procedura per i nuovi allacciamenti o per la modifica di allacciamenti esistenti 6
3.2 Messa in servizio ed esercizio dell'allacciamento alla rete 8
3.3 Smantellamento di un allacciamento alla rete 8
4 Limitazione dell'accesso alla rete 9
5.1 Principi di assunzione dei costi 12
5.3 Allacciamento alla rete di altri utenti 13
6.2 Indennizzo in caso di violazione delle CGAR 14
1 Introduzione
1.1 Contenuto e classificazione delle CGAR
Le «Condizioni generali per l'allacciamento alla rete di trasmissione svizzera » (CGAR) regolano le condizioni quadro dell'allacciamento di impianti (produttori, accumulatori, reti di distribuzione e consumatori finali) alla rete di trasmissione svizzera. Esse sono parte integrante del contratto di allacciamento alla rete da stipularsi tra l'Utente allacciato alla rete e Swissgrid, nonché dell'Accordo di massima da concordare prima del contratto di allacciamento alla rete e concernente l'allacciamento alla rete da realizzare.
Figura 1: Struttura dei documenti dell'allacciamento alla rete
1.2 Delimitazione delle CGAR
Le CGAR definiscono i principi di regolazione relativi a un allacciamento alla rete di trasmissione nuovo o già esistente. Esse contengono, tra le altre cose, i processi di allacciamento, i principi per l'assunzione dei costi e le linee guida sulla limitazione dell'accesso alla rete.
Le condizioni e le prescrizioni tecniche generali sono descritte nel Transmission Code (TC) nella sua versione vigente e, per quanto riguarda l'allacciamento alla rete specifico, sono contenute nell'allegato 1 del CAR (dati e requisiti). Le condizioni specifiche del CAR hanno la precedenza sulle condizioni tecniche generali del Transmission Code.
Le questioni di carattere operativo sono regolate nei rispettivi contratti e accordi operativi con il gestore dell'impianto (produttore, accumulatore, rete di distribuzione o consumatore finale). Nel contratto d'impianto sono riportate altre normative relative a confini di proprietà, diritti di utilizzo e assunzione dei costi per gli impianti a utilizzo comune. I contenuti di questi regolamenti non sono parte integrante delle presenti CGAR.
Le disposizioni concernenti i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e l'attuazione operativa della stessa non sono oggetto delle CGAR.
1.3 Documenti di base
Oltre ai principi giuridici, per le Parti contraenti si applicano essenzialmente tutti i documenti settoriali ausiliari rilevanti, in particolare del TC e del Metering Code (MC), nelle rispettive versioni in vigore.
L'Utente allacciato alla rete non è obbligato a effettuare adeguamenti degli impianti esistenti a seguito di modifiche ai documenti del settore. È fatta riserva di interventi di retrofitting per rispettare le norme di legge previste dall'articolo 8 comma 1 lettere a e d, oltre che dall'art. 20 comma 1 della LAEl.
Di contro, secondo quanto previsto della cifra 5 del CAR, gli utenti allacciati alla rete sono tenuti a documentare nell'allegato 1 del CAR eventuali divergenze dei loro impianti entro 6 mesi dalla pubblicazione di un documento del settore rielaborato.
I documenti del settore rilevanti sono disponibili, nella versione in vigore, sui siti web di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) o dell'AES (xxx.xxxxx.xx), dove possono essere consultati.
1.4 Modello dei ruoli
Il modello dei ruoli qui utilizzato corrisponde a quello del modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera (MMEE). Swissgrid assume sia il ruolo di proprietario della rete di trasmissione (ÜNE), sia quello di gestore della rete di trasmissione (GRT).
Il contratto di allacciamento alla rete viene stipulato con il proprietario degli impianti da allacciare.
Il gestore degli impianti da allacciare può, ma non necessariamente deve, essere identico al proprietario. Il proprietario degli impianti da allacciare designa il gestore di impianti e comunica a Swissgrid i centri di contatto operativi almeno sei mesi prima dell'entrata in servizio dei rispettivi impianti.
I ruoli dei proprietari degli impianti allacciati (produttore, accumulatore, rete di distribuzione, consumatore finale e terzi) vengono di seguito raggruppati sono la denominazione comprensiva di Utente allacciato alla rete.
A differenza del contratto di allacciamento alla rete, i contratti concernenti questioni operative, i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e l'attuazione operativa della stessa (cfr. cifra 1.2) vengono stipulati con il rispettivo gestore dell'impianto da allacciare, ai sensi della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl).
2 Diritti e doveri
2.1 Obblighi di Swissgrid
In base alla LAEl e alla OAEl, Swissgrid è tenuta a gestire la rete di trasmissione e a svolgere tutti i compiti correlati. In particolare, in base all'art. 5 LAEl Swissgrid ha l'obbligo di assicurare l'allacciamento alla rete per i produttori di energia e i consumatori finali che si devono allacciare ai livelli di tensione della rete di trasmissione.
2.2 Conformità degli impianti
L'Utente allacciato alla rete deve assicurare in qualsiasi momento che i suoi impianti sono integralmente conformi ai requisiti del contratto di allacciamento alla rete. Tale conformità deve essere garantita nel corso di tutta la durata dell'impianto e, su richiesta di Swissgrid, l'Utente allacciato alla rete è tenuto a dimostrarla.
Swissgrid ha il diritto di verificare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti prestabiliti e la funzionalità degli impianti allacciati. Se Swissgrid accerta che i necessari requisiti non sono rispettati (o lo sono soltanto in parte), allora può rifiutarsi di procedere con l'entrata in servizio dell'allacciamento alla rete oppure può distaccare l'allacciamento, dopo che un adeguato termine per l'eliminazione della causa di non conformità contrattuale sia trascorso inutilmente. In questo caso, l'utente allacciato alla rete deve farsi carico dei costi connessi. Se nell'ambito del controllo si accerta che requisiti e funzionalità sono soddisfatti, i costi del controllo sono a carico di Swissgrid, in caso contrario sono a carico dell'Utente allacciato alla rete.
2.3 Confine di proprietà, punto di allacciamento alla rete e punto di scambio dell'energia
Il confine di proprietà indica quel punto della rete fino al quale Swissgrid è proprietaria degli impianti. Il confine è un punto fisico contrassegnato in modo inequivocabile e presso il quale gli elementi potrebbero essere distaccati senza danno.
Nell'allegato 1 al contratto di allacciamento alla rete (dati e requisiti) sono indicati il punto di allacciamento alla rete (punto fisico in cui un nuovo allacciamento alla rete viene collegato alla rete di trasmissione esistente) e il punto di scambio dell'energia (primo punto possibile dopo il confine di proprietà e in direzione della rete di trasmissione, presso il quale è possibile misurare o calcolare il flusso di energia tra Utente allacciato alla rete e Swissgrid).
Il confine di proprietà stabilito nell'allegato 1 del contratto di allacciamento alla rete viene sostituito dalla definizione del confine di proprietà riportata nel contratto d'impianto, quando e se tale contratto entra in vigore.
2.4 Trasferimento della gestione dell'impianto a terzi
Se l'Utente allacciato alla rete trasferisce a terzi da lui incaricati l'esercizio dei propri impianti, l'Utente è pienamente responsabile nei confronti di Swissgrid dell'adempimento, da parte di tali terzi incaricati, di tutti gli obblighi trasferiti e derivanti dal contratto di allacciamento alla rete.
2.5 Servitù e diritti di accesso
Le Parti contraenti si conferiscono vicendevolmente, sulle loro rispettive proprietà fondiarie, tutte le servitù necessarie per la realizzazione e la gestione dell'allacciamento alla rete.
Ciò riguarda in particolare:
a) Il diritto di utilizzo della superficie necessaria per le stazioni elettriche.
b) I diritti per la realizzazione e la gestione dei dispositivi di comando e di comunicazione e la messa a disposizione dello spazio necessario a questo scopo.
c) Il reciproco diritto di accesso delle Parti contraenti agli impianti a scopo di controllo, in caso di perturbazioni, ecc.
d) L'accesso in qualsiasi momento agli impianti di utilizzo comune, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.
Un indennizzo è dovuto solamente se e nella misura in cui ciò è concordato nei contratti del diritto di superficie, di servitù, di utilizzo o sugli impianti.
Le Parti contraenti si autorizzano vicendevolmente a fare iscrivere nel registro fondiario le servitù da concedere. I diritti e le servitù devono essere strutturati in forma trasferibile.
Al venir meno di una servitù le Parti contraenti concedono l'autorizzazione alla relativa cancellazione.
Le Parti contraenti mettono a reciproca disposizione tutte le messe a terra conformemente alle regole riconosciute della tecnica.
3 Processi di allacciamento
3.1 Procedura per i nuovi allacciamenti o per la modifica di allacciamenti esistenti
La procedura per i nuovi allacciamenti e per la modifica di allacciamenti esistenti è regolata come segue:
(1) L'Utente allacciato alla rete richiede a Swissgrid l'allestimento di un nuovo allacciamento o la modifica di un allacciamento esistente. La richiesta deve contenere le informazioni definite da Swissgrid e necessarie per la pianificazione, realizzazione e gestione dell'allacciamento alla rete. Una volta presentata la richiesta di allacciamento alla rete Swissgrid decide, entro un termine adeguato e nel rispetto della procedura indicata di seguito, in merito ai concreti requisiti per l'allacciamento alla rete.
(2) Per ogni richiesta di installazione di un nuovo allacciamento alla rete o modifica di uno esistente, Swissgrid verifica se le condizioni della rete al/ai punto/i di allacciamento sono sufficienti per garantire l'operatività dell'impianto / degli impianti da allacciare alla rete di trasmissione e realizzare l'immissione risp. il prelievo necessari attraverso il/i punto/i di allacciamento alla rete esistente/i o pianificato/i nella misura desiderata. Nel fare ciò Swissgrid tiene conto anche della situazione e delle esigenze dell'Utente allacciato alla rete come pure di altri eventuali utenti interessati.
(4) Con riserva di un accordo concernente il concetto per allacciamento alla rete da applicare per un nuovo allacciamento o per la modifica di uno esistente, Swissgrid propone all'Utente allacciato alla rete, entro un termine concordato, la stipulazione di un contratto di allacciamento alla rete risp. l'adeguamento degli accordi esistenti. Di conseguenza sono da stipulare o adeguare il regolamento di esercizio e un eventuale contratto di utilizzazione della rete (cfr. cifra 1.2).
(5) La data prevista per la realizzazione dell'allacciamento alla rete viene fissata contrattualmente. Se la data di entrata in servizio dell'allacciamento alla rete desiderata dall'Utente e realizzabile è antecedente a quella di realizzazione delle misure concordate di cui al punto (3) sopra riportata, occorre osservare le regole speciali della cifra 4.
Richiedente allacciamento
alla rete
Swissgrid
Descrizione
Richiesta di allacciamento alla rete
Richiesta di allacciamento alla rete
non OK
Richiesta di allacciamento alla rete
Elaborazione CAR
Accordo di massima sull'allacciamento alla rete
Verifica
i.O
La richiesta di allacciamento alla rete deve essere redatta in base alle prescrizioni di Swissgrid. (modello per la richiesta di allacciamento alla rete)
Si verifica la completezza/fattibilità
dell'allacciamento alla rete. In caso di
incompletezze o incertezze si acquisiscono le informazioni presso il richiedente.
Una volta che la richiesta di allacciamento alla rete inoltrata ha passato il vaglio della verifica interna, si elabora tra le Parti contrenti un Accordo di massima per l'allacciamento alla rete sulla base delle regolamentazioni in vigore.
Per assicurare la garanzia della pianificazione per tutte le Parti coinvolte, si sottoscrive l'Accordo di massima sull'allacciamento alla rete.
Allacciamento alla
rete approvato
Progettazione
Con la sottoscrizione dell'Accordo di massima sull'allacciamento alla rete, la realizzazione di un allacciamento alla rete è da considerarsi essenzialmente approvata. I requisiti per l'allacciamento alla rete non sono però ancora definiti in maniera conclusiva.
In accordo con l'Utente, Swissgrid effettua la
progettazione dell'allacciamento alla rete.
Contratto di allacciamento alla rete
Realizzazione
Entrata in
servizio
Manutenzione
Con il contratto di allacciamento alla rete si pongono le basi giuridiche per la creazione e la gestione dell'allacciamento alla rete. Eccezioni ai regolamenti in vigore e ai documenti correlati devono essere integrate, con motivazione scritta, nel contratto di allacciamento alla rete (al più tardi prima dell'entrata in servizio).
In accordo con l'Utente, Swissgrid effettua
l'allacciamento alla rete.
L'Utente allacciato alla rete deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici e di quelli concordati contrattualmente e relativi a un allacciamento alla rete nuovo o modificato. L'attestazione deve essere prodotta conformemente alla procedura di collaudo convenuta contrattualmente.
Ogni proprietario è responsabile della manutenzione dei propri impianti di allacciamento alla rete.
Figura 2: Svolgimento della procedura di allacciamento alla rete
3.2 Messa in servizio ed esercizio dell'allacciamento alla rete
I requisiti per la messa in servizio di un allacciamento alla rete nuovo o modificato sono:
a) La stipulazione o modifica dei necessari accordi contrattuali con Swissgrid, come il regolamento di esercizio, il contratto di utilizzazione della rete, ecc.
b) L'adempimento dei requisiti convenuti contrattualmente.
Il rispetto dei requisiti convenuti contrattualmente relativi a un allacciamento alla rete nuovo o modificato deve essere dimostrato da parte dell'Utente allacciato alla rete prima dell'entrata in servizio dell'allacciamento alla rete.
Il programma di messa in servizio deve essere definito con tutti i diretti interessati.
La messa in servizio dell'allacciamento viene autorizzata da Swissgrid. Per l'esercizio di un allacciamento alla rete sono previste le seguenti autorizzazioni:
a) Autorizzazione per l'esercizio di prova: per la messa in servizio, l'impostazione e la prova degli impianti.
b) Autorizzazione di esercizio provvisoria: fino a 24 mesi dopo la messa in servizio Swissgrid ha il diritto di richiedere l'esecuzione di ulteriori test, misurazioni e simulazioni per verificare il rispetto dei requisiti da parte dell'Utente. L'assunzione dei costi avviene come da cifra 2.2.
c) Autorizzazione di esercizio definitiva: gestione illimitata dell'allacciamento alla rete nel rispetto di condizioni quadro e requisiti prestabiliti. Su richiesta di Swissgrid l'Utente allacciato alla rete deve produrre una presa di posizione sul rispetto dei requisiti.
d) Autorizzazione di esercizio limitata: per l'esercizio in caso di lavori di manutenzione e trasformazione, perturbazioni e mancato rispetto dei requisiti. Se i motivi causati dall'Utente allacciato alla rete e che hanno determinato il rilascio di un'autorizzazione di esercizio limitata non vengono eliminati entro 12 mesi, Swissgrid è autorizzata a disattivare l'allacciamento.
3.3 Smantellamento di un allacciamento alla rete
La procedura di smantellamento di un allacciamento alla rete esistente è regolata come segue:
(1) Lo smantellamento di un allacciamento presuppone la presentazione a Swissgrid di una richiesta in tal senso. La richiesta deve contenere tutte le informazioni relative alla pianificazione, allo smantellamento e alla sospensione dell'esercizio dell'allacciamento alla rete.
(2) In caso di disattivazione programmata di un allacciamento alla rete, l'Utente allacciato alla rete è tenuto a informarne per iscritto Swissgrid il prima possibile (almeno 3 mesi prima della messa fuori esercizio). In caso di disattivazione non programmata, ad esempio dovuta a danni considerevoli all'infrastruttura allacciata, è previsto un termine di 9 mesi dall'evento per comunicare la ripresa dell'utilizzo dell'allacciamento.
(3) Se la riattivazione del sistema è prevista per una data successiva, l'Utente allacciato alla rete lo deve comunicare per iscritto nella sua notifica sulla messa fuori servizio, indicando la tempistica. Per il periodo di messa fuori servizio l'allacciamento alla rete resta staccato in modo permanente dalla rete di trasmissione.
(4) Se un allacciamento alla rete non viene utilizzato per due anni né per l'alimentazione elettrica né per il prelievo, Swissgrid può scollegare e smantellare l'allacciamento alla rete. Swissgrid comunica tempestivamente all'Utente allacciato alla rete la data d'inizio dello smantellamento.
(5) L'Utente può presentare ricorso contro lo smantellamento e dichiarare retroattivamente l'allacciamento come allacciamento d'emergenza.
4 Limitazione dell'accesso alla rete
Durante il processo di allacciamento, l'Utente concorda con Swissgrid la potenza massima di allacciamento. Se le misure concordate di cui alla cifra 3.1 punto (3) per la creazione di condizioni della rete sufficienti non siano realizzabili prima della data concordata di entrata in servizio come previsto alla cifra 3.1 punto (5), all'Utente allacciato alla rete si applica, fino al momento della realizzazione delle misure come da cifra 3.1 punto (3), un accesso alla rete ridotto, in base alle condizioni di rete presso il punto di allacciamento alla rete (cfr. Fig. 3). L'accesso alla rete dei produttori esistenti non viene limitato dall'entrata in servizio di un nuovo produttore allacciato. Un produttore viene considerato già esistente se era già allacciato alla rete al momento della concessione di una licenza di costruzione valida per il nuovo impianto di produzione da allacciare.
Se la situazione della rete lo consente, l'utente può anche chiedere durante questo periodo e fino alla realizzazione delle misure di cui alla cifra 3.1 punto (3) l'accesso massimo alla rete (cfr. Fig. 4).
In caso di limitazione dell'accesso alla rete durante questo periodo fino alla realizzazione delle misure di cui alla cifra 3.1 punto (3) viene innanzitutto ridotto l'accesso alla rete dell'Utente prima che, in caso di necessità, si applichino gli ulteriori processi di ottimizzazione tecnica e/o economica in base ai principi in vigore (cfr. Fig. 4).
Una volta realizzate le misure concordate di cui alla cifra 3.1 punto (3) decade questa limitazione specifica per l'Utente allacciato alla rete.
L'attuale capacità è sufficiente? (cifra 3.1,
punto (2))
no
si
Misure adottate prima dell'entrata in servizio del nuovo allacciamento alla rete?
si
Nessuna speciale limitazione per il nuovo utente allacciato alla rete
Accesso alla rete limitato per il nuovo utente allacciato alla rete fino alla conclusione delle misure
Accordo sulle misure necessarie (cifra 3.1, punto (3))
Situazione del contratto di allacciamento alla rete
Domanda di allacciamento alla rete: potenza dell'allacciamento desiderata (cifra 3.1, punto (1)) |
no
Figura 3: Accesso alla rete limitato alla conclusione del contratto
Situazione della gestione operativa della rete
La situazione della rete a piena potenza di allacciamento è priva di criticità?
no
Limitazione esistente come da cifra 3.1, punto (3) & (5)
no
si
La situazione della rete con accesso alla rete limitato è priva di criticità?
no
si
Limitazioni in base a criteri di ottimizzazione vigenti e non discriminatori
Nessuna ulteriore limitazione per l'utente allacciato alla rete
L'accesso alla rete del nuovo utente viene limitato
si | |
Nessuna particolare limitazione per l'utente allacciato alla rete |
Figura 4: Limitazioni dell'accesso alla rete in fase di esercizio operativo
5 Assunzione dei costi
5.1 Principi di assunzione dei costi
Swissgrid addebita all'Utente allacciato alla rete un contributo per allacciamento alla rete. Questo contributo corrisponde ai costi dei primi investimenti per la realizzazione degli impianti di allacciamento alla rete a livello della rete di trasmissione (tutti gli impianti necessari per il funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione, in particolare stazioni elettriche e parti di esse, linee, elementi di rete e blocchi di condotti tra il punto di allacciamento alla rete e il confine di proprietà, oltre ai costi per la progettazione), che vengono utilizzati esclusivamente per le necessità proprie dell'Utente allacciato alla rete. Il contributo per allacciamento alla rete comprende anche eventuali costi supplementari risultanti dalle modifiche al progetto.
L'Utente allacciato alla rete riceve da Swissgrid
a. una lista dettagliata dei costi previsti prima della sottoscrizione del contratto di allacciamento alla rete e
b. una lista dettagliata dei costi effettivi dopo la realizzazione dei lavori e prima della fatturazione del contributo per allacciamento alla rete.
Swissgrid non addebita alcun contributo ai costi di rete per i potenziamenti nella rete di trasmissione. Si considerano potenziamenti della rete gli impianti che possono essere utilizzati anche da altri utenti della rete. Non sono invece considerati rafforzamenti della rete di trasmissione le linee di derivazione per l'alimentazione di un singolo punto di allacciamento alla rete.
Variante 1
Sottostazione esistente con sezione di connessione
Linea
Variante 2
Allacciamento con nuova sottostazione (ampliamento della rete dalla linea
alla nuova sottostazione)
Linea
Variante 3
Allacciamento con nuova sottostazione e potenziamento /ampliamento della rete
Rete attuale NE1
Potenziamento / ampliamento della rete
Sbarra di Sbarra di
distribuzione distribuzione
Linea
Potenziamento / ampliamento della rete
Sbarra di distribuzione
Impianti di allacciamento alla rete
Impianti di allacciamento alla rete
E E
Impianti di allacciamento alla rete
Sbarra di distribuzione
produttori, accumulatori,
reti di distribuzione e consumatori finali
produttori, accumulatori,
reti di distribuzione e consumatori finali
E
produttori, accumulatori,
reti di distribuzione e consumatori finali
Elementi di rete della rete di trasmissione
Si veda in proposito anche Figura 5:
Legenda:
• Nodo di immissione: Collegamento fisico alla rete di trasmissione
• Punto di allacciamento alla rete: Collegamento fisico alla rete di trasmissione esistente (RT)
E• Punto di scambio dell'energia: 1.Stazione di misurazione in direzione RT
Confine di proprietà Swissgrid
Limite di assunzione dei costi
Assunzione dei costi da parte di Swissgrid
Contributo per allacciamento alla rete
• Trasformatore
Campo linea / trasformatore
Figura 5: Assunzione dei costi per gli allacciamenti alla rete
Se l'Utente rinuncia al proprio allacciamento alla rete dopo aver presentato la richiesta di allacciamento e prima dell'entrata in servizio dello stesso, questi si dovrà far carico di tutti i costi sostenuti da Swissgrid per la
progettazione e la realizzazione, incluse eventuali spese per lo smantellamento e il ripristino della condizione originaria.
Se Swissgrid, dopo aver comunicato l'intenzione di far realizzare o modificare un allacciamento alla rete, dovesse rinunciarvi, si dovrà far carico di tutti i costi sostenuti dall'Utente allacciato alla rete per la progettazione e la realizzazione, incluse eventuali spese per lo smantellamento e il ripristino della condizione originaria.
Dopo l'entrata in servizio dell'allacciamento alla rete, in linea di principio tutti i costi di reinvestimento sugli impianti di allacciamento alla rete di proprietà di Swissgrid sono a carico di Swissgrid (inclusi gli investimenti per sostituzioni e adeguamenti). Fanno eccezione i costi per le modifiche sostanziali (nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, smantellamento o rinnovo) agli impianti di allacciamento alla rete che vengono promossi unilateralmente dall'Utente allacciato alla rete e che secondo gli standard tecnici e i cicli di rinnovamento non sarebbero stati effettuati da Swissgrid, o perlomeno non in quella misura o non in quel momento (ad es. cablaggio). Questi costi sono a carico dell'Utente allacciato alla rete. Analogamente, Swissgrid si farà carico dei costi per tutte le modifiche agli impianti dell'Utente allacciato alla rete che sono promossi unilateralmente da Swissgrid e che secondo gli standard tecnici e i cicli di rinnovamento non sarebbero stati effettuati, o perlomeno non in quella misura o non in quel momento (ad es. aumento della tensione).
L'assunzione concreta dei costi relativi a impianti e a lavori di progetto viene stabilita in maniera specifica per il progetto nell'ambito del contratto di allacciamento alla rete oppure in un apposito accordo supplementare.
Le prestazioni erogate da Swissgrid in relazione alla direzione progetto/progettazione dell'allacciamento vengono addebitate all'Utente in base alle raccomandazioni relative agli onorari della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e alle relative tariffe orarie.
5.2 Costi di esercizio
I costi di esercizio degli impianti di allacciamento alla rete (in particolare i costi per la manutenzione, la riparazione, l'acquisto di energia per perdita di potenza nel trasporto ed energia reattiva) sono a carico del proprietario dei rispettivi impianti di rete.
I costi di esercizio supplementari legati a specifiche esigenze dell'Utente allacciato alla rete (p. es. relativi al design d'esecuzione dell'allacciamento o alle spese di manutenzione), esulanti dagli standard di Swissgrid in materia di efficienza e necessità operativa e quindi anche dall'ambito dei costi di rete computabili in base all'Art. 15 LAEl, devono essere sostenuti dall'Utente.
5.3 Allacciamento alla rete di altri utenti
Se impianti di allacciamento alla rete finanziati da un utente vengono utilizzati, in una fase successiva, anche da altri utenti allacciati alla rete, Swissgrid effettuerà un riaddebito parziale a favore dell'Utente già esistente, al quale sarà rimborsato il valore contabile residuo (contributo per allacciamento alla rete meno ammortamenti effettivamente effettuati) per quelle parti dell'impianto di allacciamento per le quali ha versato un contributo per allacciamento alla rete e che vengono ora utilizzate dai nuovi utenti allacciati alla rete. Non si attua alcun risarcimento per le parti degli impianti di allacciamento alla rete che continuano a essere utilizzate esclusivamente dall'Utente già esistente. Inoltre, per i nuovi impianti di allacciamento alla rete che sono resi necessari e utilizzati esclusivamente da un nuovo utente allacciato alla rete, si addebita a quest'ultimo un contributo per allacciamento alla rete di importo pari ai primi investimenti come da cifra 5.1.
6 Disposizioni finali
6.1 Modifica delle CGAR
Swissgrid è autorizzata a modificare unilateralmente le presenti CGAR. Swissgrid informa gli utenti per iscritto in merito alle modifiche previste almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore e al contempo mette a disposizione le nuove CGAR su Internet.
6.2 Indennizzo in caso di violazione delle CGAR
In caso di mancato rispetto delle CGAR, Swissgrid o l'Utente allacciato alla rete sono autorizzati ad addebitare le spese causate dalla violazione a colui che le ha determinate.