PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’XXXXXXX XXX XXXXXXX
XXXXX X. 0
SERVIZIO ASSICURATIVO “R.C. Patrimoniale”
CAPITOLATO TECNICO CIG: 681231435A
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: l’Ente Pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata: quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura.
Beni: denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature. Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura. Danno: qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno indennizzabile: in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
Danni Materiali: il pregiudizio economico conseguente a danni arrecati a cose od animali.
Danni Corporali: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Fatto noto / Circostanze pregresse: i fatti o le circostanze di cui sia venuto a conoscenza per iscritto l’Ufficio Affari Legali o Assicurativi del Contraente prima della stipulazione della polizza.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall’Assicurato.
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali: ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).
Periodo di efficacia: il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativo-Contabile: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde: ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Contraente effettivamente eroga al personale dipendente a compenso delle prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
Sinistro: comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Società: l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza al punto 1 della scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.
Art. 2 – Altre assicurazioni
2.1 Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 – Pagamento del Premio
3.1 L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 della Scheda di Copertura di in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, anche in deroga all’art. 1901 del c.c. entro e non oltre i 60 giorni successivi.
3.2 Se il Contraente non paga, entro il termine precedentemente previsto, i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
3.3 Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) II pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa..
Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione
4.1 Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Variazione del rischio
5.1 Aggravamento/diminuzione del rischio:
A) Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
B) Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
6.1 In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società oppure al broker anche a mezzo telefax o posta elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento di una formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale.
6.2 L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
7.1 Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto
8.1 L’Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
8.2 Se l’Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.
8.3 È fatto comunque salvo l’obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. E’ pertanto facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 60 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 9 – Oneri fiscali
9.1 Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 10 – Foro competente
10.1 Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
11.1 Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12 – Legittimazione
12.1 Si prende atto che la Polizza viene stipulata dall’Ente esclusivamente nell’interesse proprio.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal contratto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione
13.1 Oggetto dell’assicurazione è la Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi
13.2 L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
13.3 L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l’Assicurato debba rispondere.
13.4 Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
13.5 Le garanzie di xxxxxxx s’intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
• il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell’art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
• il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
13.6 La surrogazione della Società nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato è limitata agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.
Art. 14 – Estensioni di copertura
14.1 La polizza prevede le seguenti estensioni:
A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
B) Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale.
Limitatamente a tali perdite l’assicurazione opera, alla luce della natura privatistica del rapporto di lavoro, anche per la responsabilità contrattuale derivante all’Assicurato da un provvedimento dichiarato illegittimo. Il massimale per sinistro costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.
C) Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell’Assicurato stesso presso altri Enti.
D) Perdite Patrimoniali e danni conseguenti all’attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 e previgenti 626/1994 e 494/1996
A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all’Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l’assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:
1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.
3) “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
4) “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.
E) Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l’Assicurato deve rispondere, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.
F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs 196/2003
La garanzia di cui alla Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D. Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.
L’Assicurazione non vale:
• per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alle persone di cui o con cui l’Assicurato deve rispondere.
G) Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)
La garanzia di cui alla polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica.
Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell’esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.
Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 (*) per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 (*) per anno assicurativo.
H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 (*) per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 (*) per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00 (*).
I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)
La garanzia di cui alla polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all’Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l’Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.
Art. 15 – Limiti di Indennizzo
15.1 L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro, dell’importo di € 5.000.000,00 (*) e fino alla concorrenza, annualmente in aggregato, dell’importo di € 5.000.000,00 (*), indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’Assicurato nello stesso periodo.
15.2 Le garanzie vengono prestate con l’applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo pari a € 25.000,00 (*).
Art. 16 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
16.1 L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all’Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
c) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente stesso;
d) stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall’onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato;
i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l’Assicurato;
j) possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al titolo X del D. Lgs n. 209 del 2005;
k) fatti o circostanze già noti al Contraente prima della decorrenza della polizza in relazione ai quali il Contraente stesso avrebbe dovuto ritenere certo che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento danni, sottaciuti con dolo o colpa grave;
l) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
m) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
n) Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile del Contraente nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
o) danni nonché maggiori danni e perdite patrimoniali sofferti dai terzi danneggiati e/o alle Imprese di Assicurazione in conseguenza di omessa, ritardata od erronea liquidazione e
pagamento dei sinistri ricompresi nell’Autoassicurazione/Assicurazione della Responsabilità Civile Sanitaria, fatto salvo quanto inerente il rimborso delle franchigie se anticipate dalle Imprese di Assicurazione;
Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
p) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
Art. 17 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)
17.1 L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività stabilita nel 30.09.2007 (*) (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all’Assicurato stesso prima della decorrenza della polizza.
17.2 Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell’Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.
Art. 18 – Estensione territoriale
18.1 L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
18.2 Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all’assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.
Art. 19 – Persone non considerate terzi
19.1 Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest’ultimo controllate.
Art. 20 – Vincolo di solidarietà
20.1 L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità del Contraente/Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Sinistri in serie
21.1 In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.
Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
22.1 La Società assumerà, fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze per le quali sia competente il giudice ordinario, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell’Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
22.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
22.3 Il Contraente e la Società reciprocamente prendono e danno atto che la garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.: rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato, di cui il Contraente stesso si riserva la gestione in via esclusiva.
22.4 La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 23 - Clausola Broker
23.1 Alla Società di Brokeraggio indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura, è stata affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione della assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell’ art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005.
23.2 La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.
Art. 23.a – Gestione della polizza (in caso di aggiudicazione a Lloyd’s)
23.a.1 Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione si prende atto che l’Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente del Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente del Lloyd’s dalla Coverholder si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, dalla Coverholder si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente,
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente del Lloyd’s alla Coverholder si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente del Lloyd’s sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente
23.a.2 I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al contratto di assicurazione. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's alla Coverholder si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato alla Coverholder, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
b1. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori, oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dalla Coverholder al Broker Incaricato, e purché il Corrispondente dei Lloyd's sia sempre messo in copia, si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.
Art. 24 – Clausola di regolazione premio
24.1 Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.
24.2 A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società il dato relativo alle retribuzioni lorde per il conteggio del premio consuntivo.
24.3 Il Contraente è esonerato dall’obbligo della comunicazione preventiva delle applicazioni di garanzia intervenute nel corso dell’anno e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese: a tale proposito fanno fede i documenti ufficiali che il Contraente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.
24.4 Contestualmente all’emissione dell’appendice di regolazione premio si provvederà all’aggiornamento del premio di quietanza.
24.5 Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.
24.6 In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Art. 25 – Garanzia postuma
25.1 Se, in qualsiasi momento durante la validità del contratto, uno o più soggetti per cui l’Ente è assicurato cessa l’attività per morte, pensionamento o qualsiasi altra ragione diversa dal licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Durata del Contratto o datta data indicata nella Scheda di copertura.
25.2 Il massimale stabilito nella Scheda di copertura è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma.
Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
25.3 La garanzia postuma cessa automaticamente nel caso in cui venisse stipulata, direttamente dall’Ente Assicurato o da altri per suo conto, un’altra assicurazione a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni.
Art. 26 – Cauzione definitiva
26.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che dovrà:
• essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
26.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
26.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
26.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
26.5 La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.
Art. 27 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n° 136/2010
27.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura del servizio che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
27.2 L’Aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
27.3 L’inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
27.4 In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il concessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’aggiudicataria nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’aggiudicataria mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
Art. 28 – Codice Etico
28.1 L’Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Agenzia ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l’Agenzia al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
28.2 L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
28.3 L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla violazione dell’impegno di cui al comma 1.
28.4 Ai fini della L.190/2012, il legale rappresentante dell’Aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all’interno dell’atto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono/sussistono relazioni di parentela o affinità tra lo stesso ed i soci facenti parte della compagine sociale dell’impresa con i dipendenti dell’Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del contratto, non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell’Agenzia. In alternativa, potrà anche essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto in precedenza indicato, sottoscritta dai singoli soci. Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga a mezzo di un procuratore speciale le predette dichiarazioni, rese dal legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante e dai singoli soci, dovranno essere prodotte in sede di stipula al fine di consentire il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l’Agenzia e l’Appaltatore ai sensi della legge anticorruzione.
28.5 Qualora esistano legami di parentela tra il legale rappresentate ovvero i soci della compagine sociale e dipendenti dell’Agenzia, dovrà esserne data specifica indicazione all’interno delle dichiarazioni rese, segnalando il nominativo dei soggetti interessati.
28.6 L’Appaltatore dovrà altresì rendere una dichiarazione, acquisita agli atti dell’Agenzia, in ordine all’insussistenza di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed il mancato conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell’Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 29 – Trattamento dei dati personali
29.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura di gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
29.2 In relazione al trattamento dei dati e informazioni personali di cui sopra, vengono riconosciuti i diritti indicati all’art. 7 del citato Decreto Legislativo.
Art. 30 – Risoluzione del contratto e recesso
30.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
30.2 Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
1) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del punto 30.1 aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
2) mancata reintegrazione della cauzione richiesta ai sensi dell'Art. 26 del presente capitolato tecnico;
3) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'Art.
28 del presente capitolato tecnico;
4) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all'Art. 27 del presente capitolato tecnico.
30.3 La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
30.4 In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
30.5 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario.
Art. 31 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 32 Clausole da approvare esplicitamente per iscritto
32.1 L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, da indicare prima della data di effetto dell’assicurazione.
NB: I massimali, i sottolimiti, le franchigie ed i termini previsti nel presente documento sono quelli minimi previsti dalle condizioni di gara. In sede di offerta gli stessi potrebbero subire delle variazioni in accordo con l’offerta tecnica presentata dal concorrente. In fase di emissione del contratto, pertanto, gli stessi verranno integrati con l’offerta tecnica. I valori modificabili sono quelli contrassegnati da asterisco (*)
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA’ TECNICHE
A) Oggetto dell’assicurazione
La garanzia di cui all’art. 14 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:
1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
• progettista e verificatore della progettazione
• direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
• collaudatore;
• “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
• “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del T.U.S.L. D. Lgs. 9 aprile 2008 n°
81 e ss.mm.ii. “Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi”, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• “Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione”; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
• RUP - responsabile unico del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento ex artt. 24, 31 comma 9 del D.Lgs. 50/16;
• altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica)
con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
2) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4) i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
5) Condizioni Aggiuntive
a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all’assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dall’art. 26 c 8 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
B) Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
c) dolo del legale rappresentante dell’Assicurato;
d) inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
g) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell’assicurazione. Inoltre l’assicurazione non è operante:
j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Xxxxx e Regolamenti;
l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
m) per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate;
q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
C) Perdite patrimoniali e danni conseguenti ad inidoneita’ dell’opera
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi” l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata.
Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le perdite patrimoniali:
• derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
• conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
• derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo stabilito in € 500.000,00 (*), e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 1.000,00 (*).
D) Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
• sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente;
• uso delle opere secondo destinazione.
E) Xxxxx alle opere
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le
conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo stabilito in € 1.000.000,00 (*), e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 1.000,00 (*).
F) Xxxxx a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori
A parziale deroga della lettera B) “Rischi esclusi”, l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo stabilito in € 100.000,00 (*) e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 1.000,00 (*).
G) Estensione relativa all’attività di progettazione e di verifica della progettazione
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normi vigenti di cui al D. Lgs. 50/2016, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.
In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.
SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE SCHEDA TECNICA 2.1 | |
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo. | |
Polizza n. | Rilasciata da (direzione agenzia ecc.): |
Contraente | Codice Fiscale/Partita IVA |
Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) |
Sede | Via / P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede | ||
Descrizione opera | Luogo di esecuzione | ||
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori | ||
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata …% costo complessivo previsto per l’opera (coordinato con art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. ii.) | ||
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa | ||
Spazio riservato per il calcolo del premio. |
Emessa in …… copie ad un solo effetto il.....................
La Società .................................................... | Il Contraente .................................................... |
SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(in ottemperanza degli artt. 24, 31,c. 5 e 106, commi 2 e 9 – fino ad emanazione Linee guida A.N.A.C – del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex D.M. n. 123/04)
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: | le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione; |
Azioni di Terzi: | qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); |
Contraente: | il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione; |
Controllore tecnico: | l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721; |
Direttore dei lavori: | il soggetto di cui all’art. 101 del D. lgs. 50/2016 |
Decreto: | il D.M. 123/2004; |
Esecutore dei lavori: | il soggetto di cui all’art. 101 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori; |
Forza maggiore: | eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile; |
Franchigia: | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato; |
Gravi difetti costruttivi: | quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; |
Indennizzo/Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Lavori: | le attività di cui all’art. 1 del D. Lgs. 50/2016; |
Legge: | il D. Lgs. 50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni; |
Luogo di esecuzione delle opere: | il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; |
Manutenzione: | periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016; |
Opere: | le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica; |
Opere preesistenti: | opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; |
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: | le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; |
Parti dell’opera non destinate per propria | le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, |
natura a lunga durata: | manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione; |
Progettista dei lavori: | il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare; |
Regolamento: | il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16) e ss.mm.ii. |
Responsabile del procedimento: | Il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; |
Scheda tecnica: | la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura; |
Schema Tipo: | lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004;. |
Scoperto: | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
Società: | l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa; |
Somma assicurata o massimale: | l’importo massimo della copertura assicurativa; |
Stazione appaltante o Committente: | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 5 della Legge, committenti dei lavori. |
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
1.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese),
- per i rischi di natura professionale derivanti dall’esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all’art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 2 – Assicurato/Contraente
2.1 Ai fini della copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 – Condizioni di validità dell’assicurazione
3.1 La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e
denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 6 delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione.
3.2 La copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 – Determinazione dell’indennizzo
4.1 Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 – Rischi esclusi dall’assicurazione
5.1 L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
6.1 L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 18, primo comma delle norme che regolano l’assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 – Estensione territoriale
7.1 L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 8 – Massimale di assicurazione
8.1 Il massimale previsto dalla copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica.
8.2 L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9 – Pluralità di assicurati
9.1 Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 – Vincolo di solidarietà
10.1 In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
11.1 La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
11.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
11.3 Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
11.4 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 – Dichiarazioni
12.1 L’Assicurato/Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
- l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
- la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
12.2 In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 – Altre assicurazioni
13.1 L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 14 – Premio
14.1 L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
14.2 Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
14.3 Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. b).
Art. 15 – Modifiche dell’assicurazione
15.1 Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
16.1 L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
16.2 In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
16.3 In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro
17.1 Non si applica alla assicurazione oggetto dell’appalto.
Art. 18 – Proroga dell’assicurazione
18.1 Non si applica alla assicurazione oggetto dell’appalto.
18.2 Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 – Oneri fiscali
19.1 Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 – Forma delle comunicazioni
20.1 Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa.
Art. 21 – Foro competente
21.1 Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 – Rinvio alle norme di legge. Clausola di raccordo e salvaguardia
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e di atti da parte di X.X.XX., le parti prendono e si danno reciprocamente atto che la presente copertura, ferme le condizioni tutte in corso, potrà essere allineata di comune accordo ad eventuali aspetti di dettaglio intervenuti in ambito di progettazione dei lavori e relativa verifica.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa.
Assicurato - Verificatore Interno) | Via / P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Data prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata |
Data di efficacia dell’Assicurazione (Data di accettazione dell'incarico) |
Clausola Broker |
Broker: |
Corrispondente dei Lloyd’s: |
La Società .................................................... | Il Contraente .................................................... |
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
(polizza da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 in base agli emandanti decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituende Linee Guida A.N.A.C.)
DEFINIZIONI
Ai fini del Certificato di assicurazione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: | la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura; |
Assicurazione: | il contratto di Assicurazione; |
Codice Appalti: | D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici |
Contraente: | il soggetto che stipula l’Assicurazione; |
Controllore tecnico: | l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721; |
Forza maggiore: | eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile; |
Franchigia: | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato; |
Gravi difetti Costruttivi: | quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente; |
Indennizzo / Risarcimento: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; |
Luogo di esecuzione delle opere: | il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; |
Manutenzione: | periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. |
Lgs. 50/2016; | |
Opere: | le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda di Copertura; |
Opere preesistenti: | opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; |
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: | le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; |
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: | le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione; |
Progettista dei lavori: | il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare; |
Regolamento: | il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016; |
Scoperto: | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; |
Società: | l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura, i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente; |
Somma assicurata o massimale: | l’importo massimo della copertura Assicurativa; |
Stazione | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o |
appaltante o Committente: | realizzatori, ai sensi dell’art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori; |
Verificatore: | il soggetto incaricato dell’attività di verifica |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni
1.1 L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
- l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato.
1.2 In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 2 – Altre assicurazioni
2.1 L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3 – Premio
3.1 L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
3.2 Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
3.3 Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. c).
Art. 4 – Modifiche dell’Assicurazione
4.1 Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
5.1 L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
5.2 In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 6 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
6.1 Ai fini della durata e dell’efficacia dell’assicurazione, vale quanto segue:
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico;
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
6.2 Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16.
Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro
7.1 Non si applica alla Assicurazione oggetto dell’appalto.
Art. 8 – Proroga dell’Assicurazione
8.1 Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. 9 – Oneri fiscali
9.1 Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni
10.1 Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la copertura assicurativa.
Art. 11 – Foro competente
11.1 Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
12.1 Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 13 – Oggetto dell’assicurazione
13.1 La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
13.2 Si intendono pertanto garantiti:
▪ le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
▪ i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
▪ i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
▪ i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
− rovina totale o parziale delle opere stesse;
− gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
13.3 Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.
13.4 In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato.
13.5 Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 14 – Condizioni di validità dell’Assicurazione
14.1 La copertura non è efficace nel caso in cui:
l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
14.2 In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 15 – Xxxxxx esclusi dall’assicurazione
15.1 L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
• conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
• conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
• conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
• conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
• derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 16 – Inizio e termine della garanzia (forma Claims Made)
16.1 L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
16.2 L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza della polizza, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza della polizza.
16.3 Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 17 – Estensione territoriale
17.1 L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 18 – Massimale di assicurazione
18.1 La garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
18.2 I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l’intero periodo di efficacia dell’Assicurazione.
Art. 19 – Vincolo di solidarietà
19.1 In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 20 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali
20.1 La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
20.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
20.3 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 21 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno
21.1 La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.
21.2 Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
Art. 22 – Clausola di raccordo
22.1 Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie prestate potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
Il Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxxxxx