BOZZA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL
BOZZA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL
“PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE FALESIE LECCHESI”
TRA
REGIONE LOMBARDIA, con sede a ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, qui rappresentata dall’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN ▇▇▇▇▇▇▇, con sede in ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), qui rappresentata dal Presidente pro tempore ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA, con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇ (▇▇), qui rappresentata dal Presidente pro tempore ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
COMUNE DI LECCO, con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA, con sede in ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ (▇▇), qui rappresentato dal Presidente pro tempore ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
PROVINCIA DI LECCO, con sede in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇ (▇▇), qui rappresentata dal Presidente pro tempore ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO (di seguito Camera di
Commercio di Lecco), con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ (▇▇), qui rappresentata dal Presidente pro tempore ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
VISTI
• l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• L’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, e s.m.i., “Programmazione negoziata regionale”;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con DCR X/78 del 9 luglio 2013;
• la DGR n. 2175 del 25/07/2014 “Promozione dell'Accordo di Programma "Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi", per la riqualificazione e valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi per l'arrampicata sportiva”;
• il D.P.G.R. n. 7525 del 04/08/2014 del Presidente della Giunta regionale avente ad oggetto “Delega all’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani, Sig. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi agli Accordi di Programma in materia di Sport e Politiche per i giovani”;
PREMESSO CHE
a) con DGR n. 1972 del 13 giugno 2014 la Giunta regionale ha preso atto della Comunicazione degli Assessori ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇, avente ad oggetto “Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”, con la quale si portava a conoscenza della stessa l’iniziativa progettuale volta a concretizzarsi in apposito Accordo di Programma;
b) con lettera prot. n. A1.2014.0062694 del 15 luglio 2014, i seguenti soggetti:
• Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇, nella persona del Vice Presidente, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇;
• Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, nella persona del Presidente, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇;
• Comune di Lecco, nella persona del Vice Sindaco, ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇;
• Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, nella persona del Presidente, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
hanno chiesto al Presidente di Regione Lombardia di promuovere e definire un Accordo di Programma finalizzato alla valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi;
c) con DGR n. 2175 del 25/07/2014 è stato quindi promosso l’Accordo di Programma “Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”, finalizzato a definire ed attuare iniziative di riqualificazione delle falesie per l’arrampicata sportiva, che servano da volano per sviluppare una complessiva valorizzazione turistico/sportiva/commerciale del territorio, in grado di generare anche un positivo ritorno occupazionale;
d) con D.P.G.R. n. 7525 del 04/08/2014 del Presidente della Giunta regionale, l’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ è stato delegato allo svolgimento delle attività e all’adozione degli atti conseguenti relativi agli Accordi di Programma in materia di Sport e Politiche per i giovani;
e) con lettera prot. n. N1.2014.0008274 del 2 ottobre 2014 la Provincia di Lecco ha chiesto di poter aderire all’Accordo di Programma “Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”;
f) con lettera prot. n. N1.2014.0009438 del 17 ottobre 2014 la Camera di Commercio di Lecco ha chiesto di poter aderire all’Accordo di Programma “Progetto di valorizzazione del sistema della falesie lecchesi”;
g) con nota del 20 ottobre 2014 prot. N1. 2014.0009571 del 20/10/2014 l’Assessore allo Sport e Politiche per i giovani ha esteso gli enti interessati all’Accordo di Programma, comprendendo anche la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco;
h) in sede di Segreteria Tecnica è stata svolta un’approfondita istruttoria per la messa a punto dei contenuti della proposta di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi. La Segreteria ha, altresì predisposto una mappatura ed un’analisi della situazione attuale delle falesie lecchesi, utilizzata quale punto di partenza per la redazione di linee guida tecniche per la riattrezzatura e la manutenzione degli itinerari di arrampicata (con un sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza), l’intervento e la manutenzione alla base delle pareti per una migliore fruibilità, l’intervento e la manutenzione dei sentieri di accesso, le informazioni in loco (cartellonistica);
i) Le Linee guida tecniche sono state approvate dal Consiglio direttivo del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia con delibera del 06/10/2014;
j) Gli esiti del lavoro della Segreteria Tecnica sono stati condivisi dal Comitato per l’Accordo di Programma nella seduta del 07/11/2014 e costituiscono documenti allegati e parte integrante e sostanziale del presente accordo;
k) i soggetti sottoscrittori hanno approvato l’ipotesi di Accordo di Programma, comprensiva dei documenti allegati e parte integrante e sostanziale dell’accordo, con i seguenti atti:
ENTE | DATA | ESTREMI ATTO |
Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇ | ||
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera | ||
Comune di Lecco | ||
Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia | ||
Provincia di Lecco | ||
Camera di Commercio di Lecco |
l) con DGR ………………………... del , la Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Accordo
di Programma, comprensiva dei documenti allegati;
m) Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi sul B.U.R.L., ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003.
***
Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PARTE PRIMA ELEMENTI GENERALI
Art. 1 – Premesse e allegati
a) Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma. L’accordo sarà approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” e dall’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, “Programmazione negoziata regionale”.
b) Gli atti e i documenti allegati al presente Accordo di Programma sono :
− Allegato A: Analisi di contesto
▪ A1 L’arrampicata sportiva nel lecchese
▪ A2 Perché valorizzare le falesie lecchesi
▪ A3 Glossario
▪ A4 Falesie in Provincia di Lecco
▪ A5/A6 mappe falesie in Provincia di Lecco
− Allegato B: Schede descrittive degli interventi
− Allegato C: Linee guida tecniche per la chiodatura delle falesie
− Allegato D: Linee guida per la cartellonistica
Art. 2 - Obiettivi e finalità dell’Accordo di Programma
Scopo del progetto è quello di definire ed attuare iniziative che, partendo dal miglioramento della sicurezza e dalla riqualificazione delle falesie, con la finalità di favorire la diffusione dell’arrampicata sportiva, ne facciano il volano per accrescere l’attrattività del territorio, sviluppando una complessiva valorizzazione turistico/sportiva/commerciale, in grado di generare anche un positivo ritorno occupazionale.
Si vogliono progressivamente integrare e mettere a sistema le molteplici opportunità di fruizione “green” e di ricettività della provincia lecchese, per costruire un’offerta articolata, coordinata e strutturata, in grado di contribuire concretamente ad innescare una dinamica di promozione turistico/sportiva di un’area che, da questo punto di vista, presenta ulteriori potenzialità di sviluppo.
Gli esiti delle azioni intraprese sul territorio lecchese potranno, inoltre, costituire best practices replicabili in altri territori della regione.
L’Accordo di Programma sarà volto alla realizzazione di un progetto aperto e che si sviluppi nel tempo. Agli interventi previsti si potranno aggiungere e/o affiancare, sia durante che oltre il periodo di validità dell’accordo, ulteriori progettualità, nella logica di generare un processo complessivo di sviluppo territoriale.
Si ritiene di partire da interventi di miglioramento della sicurezza e riqualificazione di alcune falesie, che verranno identificate tenendo conto dei seguenti criteri:
− Significatività della falesia per le potenzialità di sviluppo del territorio e di integrazione con altre attività (es. vicinanza ad impianti di risalita, piste ciclabili, strutture ricettive ecc….)
− Possibilità di “concentrare” gli interventi tra falesie vicine, in modo da creare “massa critica” sufficiente a generare sinergie e a determinare i presupposti per la loro sostenibilità economica e gestionale
− Scelta di un mix di falesie capaci di attrarre gli scalatori top, grazie a livelli di difficoltà più elevati, in abbinamento con quelle caratterizzate da itinerari sportivi adatti ad una frequentazione “popolare” (principianti, scuole, famiglie, giovani e bambini, ecc…)
− Falesie di grande frequentazione e/o con itinerari di particolare bellezza e/o di particolare rilevanza “storica”
− Falesie di grandi dimensioni con ampia scelta e varietà di itinerari
− Scelta di un mix di falesie che, per la varianza di quota e/o di esposizione, consenta la destagionalizzazione della loro fruizione, favorendo così la frequentazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno.
PARTE SECONDA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 3 – Ambito e descrizione degli interventi
Gli interventi di cui al presente accordo interessano i territori delle Comunità Montane “Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇” e “Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera” e del Comune di Lecco e non comportano varianti urbanistiche dei Comuni sui quali ricadono.
Oggetto dell’accordo sono interventi di miglioramento della sicurezza e riqualificazione delle falesie di arrampicata esistenti, sotto individuate. Seguendo le indicazioni delle linee guida tecniche e dei documenti allegati al testo del presente accordo, tali interventi, potranno prevedere (in via indicativa e non esaustiva), a seconda della natura e dello stato della singola falesia: pulizia, disgaggi, chiodatura/richiodatura, sistemazione delle piazzole di sosta e dei sentieri di immediato accesso, nonché cartellonistica informativa.
• In particolare, considerate le finalità del progetto e le indicazioni dei documenti allegati al testo del presente accordo, sono previsti interventi di miglioramento della sicurezza e riqualificazione delle seguenti falesie, individuate in ordine di priorità, tenendo conto dei criteri indicati all’art. 2 e nei limiti della dotazione finanziaria indicata all’art. 5:
1. Galbiate;
2. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇)
▇. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇▇)
4. Placchette di San ▇▇▇▇▇▇▇ (Lecco)
5. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇)
▇. Torrette (Ballabio)
7. Campelli (Abbadia Lariana)
8. Scudi di Valgrande (Ballabio)
Si precisa che è a carico della Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇ l’attuazione di tutti gli interventi di cui ai punti precedenti, ivi compresi quelli di cui ai punti 2 e 4 riguardanti aree ubicate nel territorio del Comune di Lecco.
• Sempre in relazione alle finalità del progetto e alle indicazioni dei documenti allegati al testo del presente accordo, sono previsti interventi di miglioramento della sicurezza e riqualificazione altresì delle seguenti falesie, individuate in ordine di priorità, tenendo conto dei criteri indicati all’art. 2 e nei limiti della dotazione finanziaria indicata all’art. 5:
1. Era glaciale (Barzio)
2. Piani di Bobbio (Barzio)
3. Rocca di Baiedo/Fusinette (Pasturo/Introbio)
4. ▇▇▇▇▇ dell’Angelone (Barzio/Introbio)
5. Masone (Barzio)
Si precisa che l’attuazione degli interventi sopra riportati è a carico della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.
Art. 4 – Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi
Le Comunità ▇▇▇▇▇▇▇, in qualità di soggetti attuatori, provvederanno alla redazione degli specifici progetti esecutivi ed ai relativi affidamenti di incarico e saranno, pertanto, beneficiarie dei contributi regionali ai sensi del presente accordo.
I progetti esecutivi, approvati dalle Comunità ▇▇▇▇▇▇▇, dovranno essere redatti in coerenza con le linee guida tecniche e le indicazioni previste nei documenti allegati al testo del presente Accordo di Programma. Il Collegio di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ verificherà la coerenza dei progetti esecutivi rispetto alle linee guida tecniche ed alle indicazioni previste nei documenti allegati al testo del presente accordo e l’omogeneità dell’attuazione degli interventi sull’intero territorio.
È onere degli Enti attuatori procurarsi il titolo giuridico adeguato per ottenere la disponibilità d’uso delle falesie, tramite accordi con i comuni o i privati proprietari (che dovranno prevedere una durata minima di utilizzo delle stesse di almeno 10 anni), nonché procurarsi tutte le autorizzazioni ed i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione degli interventi.
L’acquisizione di tali titoli giuridici, autorizzazioni, titoli abilitativi, ecc. costituisce prerequisito per la concessione del finanziamento regionale e per la realizzazione dei lavori.
Gli Enti attuatori dovranno, inoltre, munirsi di adeguata copertura assicurativa, di durata almeno decennale, per la responsabilità civile attinente i rischi inerenti la frequentazione delle falesie oggetto di interventi di riqualificazione secondo il presente accordo. Nel caso la copertura assicurativa non venisse garantita entro la fine lavori, il contributo regionale verrà revocato.
Le risorse disponibili, sino a loro esaurimento, secondo quanto più avanti indicato, dovranno essere destinate agli interventi di riqualificazione delle falesie nell’ordine indicato all’art. 3.
Qualora, o perché non fosse possibile ottenere il titolo giuridico adeguato per “disporre” di una o più falesie, o per altre ragioni che rendessero impossibile o inopportuno un intervento (es. dissesto idrogeologico), non si potesse seguire, negli interventi di riqualificazione, l’ordine di priorità di cui all’art. 3, l’ente attuatore, previa autorizzazione del Collegio di Vigilanza, potrà procedere con interventi sulle altre falesie individuate dal presente accordo, secondo l’ordine di priorità definito all’art. 3.
In caso di comprovata impossibilità ad intervenire sulle falesie individuate nell’elenco di cui all’art. 3, o di economie di spesa, il Collegio di Vigilanza potrà consentire l’intervento su altre falesie, individuate nel rispetto dei criteri di cui all’ art. 2 del presente accordo e, comunque, comprese nella mappatura di cui all’allegato A6.
Gli interventi oggetto del presente accordo dovranno essere realizzati entro il 30 novembre 2015, secondo il seguente cronoprogramma:
Progettazione | Entro marzo 2015 |
Affidamento incarico | Entro giugno 2015 |
Fine lavori | Entro novembre 2015 |
Rendicontazione | Entro dicembre 2015 |
La manutenzione delle falesie, che costituisce elemento essenziale e qualificante degli interventi previsti, nel rispetto degli standard stabiliti nei documenti allegati al testo del presente Accordo di Programma, sarà cura delle Comunità Montane (secondo quanto specificato all’Art. 7).
Art. 5 – Previsione dei costi e piano dei finanziamenti
L’importo a disposizione per la realizzazione degli interventi, da attuarsi nell’ordine di priorità di cui all’art. 3, ammonta ad € 450.000,00.
Per la copertura del costo delle opere, le parti contraenti assumono a proprio carico i finanziamenti nella misura di seguito precisata:
Ente attuatore | Interventi | Finanziament o regionale (DG Sport e Politiche per i giovani) | Finanziament o Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇ | Finanziament o Comune di Lecco |
Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇ | 1. Galbiate; 2. Placca delle sorprese (Lecco) 3. Gronda del Vaccarese (Ballabio) 4. Placchette di San ▇▇▇▇▇▇▇ (Lecco) 5. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇▇▇) ▇. Torrette (Ballabio) 7. Campelli (Abbadia Lariana) 8. Scudi di Valgrande (Ballabio) | € 195.000,00 + € 10.000,00 (per interventi del Comune di Lecco) | € 20.000,00 | € 10.000,00 |
Ente attuatore | Interventi | Finanziamento regionale (DG Sport e Politiche per i giovani) | Finanziamento Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera |
Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera | 1. Era glaciale (Barzio) 2. Piani di Bobbio (Barzio) 3. Rocca di Baiedo/Fusinette (Pasturo/Introbio) 4. ▇▇▇▇▇ dell’Angelone (Barzio/introbio) 5. Masone (Barzio) | € 195.000,00 | € 20.000,00 |
Regione Lombardia (DG Sport e Politiche per i giovani) garantirà la partecipazione finanziaria, come sopra definita, a copertura esclusivamente di spese di investimento sostenute dalle Comunità Montane e strettamente funzionali all’esecuzione degli interventi, impegnando le risorse a valere sul bilancio del 2015. Le Comunità ▇▇▇▇▇▇▇ ed il Comune di Lecco garantiranno la partecipazione finanziaria, come sopra definita, impegnando le risorse a valere sui rispettivi bilanci 2015.
Art. 6 – Rendicontazione ed erogazione del contributo regionale
Il contributo regionale, relativo agli interventi del Comune di Lecco, verrà erogato all’ente attuatore Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇.
L’erogazione del contributo regionale agli enti attuatori avverrà alle seguenti condizioni:
• acconto, pari al 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, corredata da copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture, ecc.) quietanzati, per un ammontare pari ad almeno il 50% della spesa complessiva, previo parere positivo della Segreteria Tecnica;
• saldo, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute, previo parere positivo della Segreteria Tecnica. La rendicontazione finale sarà corredata da: copia dei documenti giustificativi di spesa (fatture, ecc.) quietanzati, documentazione di regolare esecuzione dei lavori, copia degli accordi con i proprietari (di cui all’art. 4) e copia delle relative polizze assicurative per la responsabilità civile (di cui all’art. 4).
La documentazione sopra indicata deve essere trasmessa alla Sede Territoriale di Lecco di Regione Lombardia che la inoltrerà a Regione Lombardia – Direzione Generale Sport e Politiche per i giovani.
La rendicontazione finale deve pervenire a Regione Lombardia entro il 31 dicembre 2015.
Eventuali economie di spesa nella realizzazione degli interventi, se non riutilizzate con le modalità previste all’art. 4, daranno luogo alla proporzionale riduzione dei contributi assegnati.
Art. 7 – Ulteriori obblighi dei contraenti
Regione Lombardia, la Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇, la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, il Comune di Lecco, il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, la Provincia di Lecco e la Camera di Commercio di Lecco oltre ad assumere gli impegni descritti nei punti precedenti, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2, si obbligano a:
Regione Lombardia - D.G. Commercio, Turismo e Terziario
Favorire il coinvolgimento degli altri soggetti contraenti per la promozione e la valorizzazione congiunta delle falesie e del sistema turistico e ricettivo lecchese nel suo complesso, anche all’interno del programma di promozione della attrattività turistica del territorio lombardo, sia sul mercato interno che sui mercati internazionali, con l’obiettivo di ulteriormente proporre una offerta di prodotto esperienziale realmente integrato.
Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇ e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
• Progettare e curare la realizzazione degli interventi nel pieno rispetto delle indicazioni date dalle linee guida tecniche e dai documenti allegati al presente accordo e della normativa vigente
• Garantire la manutenzione degli itinerari di arrampicata, la manutenzione alla base delle pareti per una migliore fruibilità, la manutenzione dei sentieri di accesso e della segnaletica informativa, anche, se necessario, reperendo e mettendo a disposizione ulteriori risorse, con le seguenti modalità:
− La manutenzione degli itinerari di arrampicata verrà assicurata, in sede di affidamento dell’intervento, attraverso “garanzia” che l’appaltatore dovrà offrire per un periodo non inferiore ai 5 anni.
Dopo tale periodo le Comunità ▇▇▇▇▇▇▇ si impegnano a svolgere l’attività, anche, se necessario, reperendo specifiche risorse per un tempo almeno pari a quello della durata dell’accordo con il soggetto pubblico o privato che mette a disposizione la falesia.
− La manutenzione alla base delle pareti e la manutenzione dei sentieri di accesso potrà essere svolta anche attraverso accordi con Enti, Parchi, Associazioni di protezione civile e di volontariato
• Predisporre e posizionare, secondo quanto previsto dalle linee guida tecniche allegate al presente accordo e secondo quanto condiviso con i sottoscrittori:
− segnali stradali turistici per le falesie oggetto dell’ Accordo di Programma;
− pannelli descrittivi delle falesie oggetto dell’ Accordo di Programma;
− segnaletica lungo i sentieri di immediato accesso alle falesie oggetto dell’ Accordo di Programma;
− segnaletica sul sito di arrampicata.
Comune di Lecco
• Curare, decorsi i primi 5 anni e compatibilmente con le future disponibilità finanziarie dell’Ente e con esclusivo riferimento alle falesie ubicate sul proprio territorio, la manutenzione alla base delle pareti per una migliore fruibilità, la manutenzione dei sentieri di accesso e della segnaletica informativa, anche, se necessario, reperendo e mettendo a disposizione ulteriori risorse; la manutenzione alla base delle pareti e la manutenzione dei sentieri di accesso potrà essere svolta anche attraverso futuri accordi con Enti, Parchi, Associazioni di protezione civile e di volontariato o con la medesima Comunità Montana
• Realizzare, in raccordo con gli altri sottoscrittori, uno specifico evento di lancio per il progetto, secondo le modalità di cui all’art. 8. Tale “evento/iniziativa” potrà realizzarsi anche con altri soggetti pubblici/privati, anche valutando la disponibilità dell’Auditorium della “Casa dell’Economia” di Lecco, come indicato in questo articolo, nel paragrafo relativo agli specifici impegni della Camera di Commercio di Lecco
• Definire ed attuare modalità di raccordo del progetto con l’Osservatorio Alpinistico Lecchese
• Trasferire alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇ il contributo in conto capitale di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’inizio lavori su almeno una delle falesie interessanti il territorio comunale, indicate nell’art. 3 del presente accordo, ed € 5.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione della fine lavori.
Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia
• Definire, attraverso il supporto tecnico e di conoscenza professionale delle attività, gli standard tecnici e le linee guida tecniche per la progettazione degli interventi, attestando la correttezza tecnica di quanto previsto dall’accordo
• Presidiare il percorso progettuale dal punto di vista della correttezza tecnica degli interventi, attraverso la partecipazione ai lavori del Collegio di Vigilanza e della Segreteria tecnica e garantendo la presenza ai lavori delle commissioni consultive che verranno costituite in relazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi specifici di riqualificazione delle singole falesie, come previsto dalle linee guida allegate al presente accordo
• Svolgere attività di promozione del progetto, anche destinando eventualmente quota parte delle risorse annuali costituenti il contributo regionale, anche organizzando giornate di Informazione - formazione tecnico-pratica e comportamentale per una corretta fruizione delle falesie facenti parte del Progetto.
Provincia di Lecco
• Svolgere attività di promozione del progetto, secondo le linee guida di cui all’art. 8 del presente accordo, nell’ambito della più ampia offerta di turismo attivo che si sta articolando sui temi dello sviluppo in chiave “green” e “slow” del territorio, ricorrendo ai principali canali istituzionali:
− ufficio di informazione e accoglienza turistica
− pagine dedicate all’interno del portale turistico del STLC ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
− newsletter istituzionale a cadenza quindicinale della Provincia (filo diretto)
− newsletter del Sistema Turistico Lago di Como a cadenza mensile
− ristampe di opuscoli/brochure turistici dedicate al turismo attivo e allo sport, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio – esercizio 2015
− distribuzione di materiale informativo dei soggetti aderenti all’AdP a fiere ed eventi cui partecipa la Provincia di Lecco
− utilizzo dello strumento Digitalecco, come da Protocollo di Intesa con Confcommercio Lecco
• Garantire il raccordo con altre iniziative della Provincia finalizzate allo sviluppo in chiave “green” e “slow” del territorio
• Far conoscere e promuovere gli interventi previsti nel progetto di valorizzazione del sistema delle falesie agli operatori turistici e sportivi del territorio, nell’ambito dell’attività ordinaria di informazione al comparto turistico/sportivo.
Camera di Commercio di Lecco
Nel rispetto delle linee guida di cui all’art.8 del presente Accordo e ritenendo quest’ultimo pienamente coerente e utile ad implementare i contenuti e le attività del progetto sperimentale “EcoSmartLand – Verso e oltre EXPO 2015”, che aggrega Istituzioni del territorio (comprese l’Università e la Ricerca) ed operatori dei diversi settori al fine di promuovere e valorizzare, anche in vista di EXPO 2015, il sistema e l’intera area provinciale (secondo il nuovo paradigma smart land. smart city e smart community), la Camera si impegna a:
• valorizzare, promuovere e divulgare in modo sinergico il patrimonio delle “falesie lecchesi” oggetto del presente Accordo, in particolare, favorendo l’accesso e la disponibilità degli strumenti digitali (web, social media, app ecc), con riferimento innanzitutto ai Laboratori sperimentali: Lecco ICT e Lecco Mountains di EcoSmartLand e consentendo l’utilizzo del marchio “Lecco Mountains” – EcoSmartLand, che accompagnerà il marchio della Camera insieme a quello di Regione Lombardia;
• mettere a disposizione gratuita, sino al 31.12.2015, a favore dei sottoscrittori del presente Accordo, l’Auditorium della “Casa dell’Economia” per ospitare sino a tre eventi, per diffondere la conoscenza ed il valore delle “falesie lecchesi”;
• cooperare con gli altri soggetti, pubblici e privati, perché il territorio venga dotato di adeguate infrastrutture - materiali e immateriali – in un’ottica di promozione, marketing e valorizzazione della filiera “montagna”, quale “club di prodotto “ del territorio lariano.
I sottoscrittori dell’accordo si impegnano, inoltre, a:
• reperire eventuali ulteriori risorse (anche da destinarsi ad ulteriori interventi di riqualificazione di falesie già comprese nell’Accordo di Programma ma non realizzate o al momento non interessate dall’accordo, per incrementare e rendere maggiormente attrattiva l’offerta specifica del territorio)
• attivarsi per definire e sviluppare nuove progettualità, nella logica di generare un’offerta integrata, ricomprendente articolate modalità di fruizione “green” del territorio
• attivarsi con altri enti pubblici, soggetti privati ed associazioni, per coinvolgerli nelle progettualità, anche al fine di generare un percorso di sviluppo che sia in grado di autoalimentarsi
• realizzare attività promozionali e di formazione agli operatori
• individuare momenti ed organismi di coordinamento, volti ad evitare il frazionamento e la dispersione delle azioni, al fine di sviluppare politiche integrate per l’intero territorio.
Art. 8 – Comunicazione e promozione
I sottoscrittori dell’accordo si impegnano a coordinare gli eventi e le azioni di comunicazione e promozione, da svolgersi attraverso forme e strumenti unitari, anche mediante l’individuazione di uno specifico marchio.
Tale coordinamento riguarderà, altresì, dimensioni, colori, materiali e gli altri elementi tecnici e grafici che, nel rispetto delle linee guida allegate, garantiscano omogeneità della segnaletica e cartellonistica che dovrà essere posizionata.
Le azioni di informazione e comunicazione, relative al progetto, dovranno essere condivise dal Collegio di Vigilanza, previa istruttoria della Segreteria Tecnica e dovranno evidenziare il ruolo di Regione Lombardia secondo le seguenti modalità, da attuarsi a cura dei soggetti attuatori:
• collocazione di una targa in materiale non deteriorabile (es. metallo - acciaio, alluminio) che rechi il logo di Regione Lombardia e, il cui testo, relativo all’ intervento ed al finanziamento, sarà da concordarsi con i soggetti che partecipano all'accordo;
• gestione delle iniziative di comunicazione relative agli interventi ed opere finanziate che preveda la presenza del logo di Regione Lombardia.
PARTE TERZA
GESTIONE DELL’ACCORDO E SUA VALIDITA’
Art. 9 Modificazioni e integrazioni
Eventuali modifiche non sostanziali rispetto al contenuto del presente Accordo, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, saranno valutate in sede di Collegio di Vigilanza, e potranno essere da questo autorizzate.
Le possibili modifiche ed integrazioni dovranno essere compatibili con gli obiettivi dell’Accordo di Programma, indicati al precedente art. 2 e dovranno considerare le eventuali esigenze, sopravvenute rispetto alla stipula del presente Accordo, in termini di innovazioni tecnologiche, richieste motivate ed oggettive di necessità progettuali e di qualunque altra circostanza che possa giustificare la modifica proposta.
Art. 10 Collegio di vigilanza
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del d.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 6 della l.r. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito:
• dall’ Assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia (delegato con D.P.G. R n. 7525 del 04/08/2014), che lo presiede;
• dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San ▇▇▇▇▇▇▇;
• dal Presidente della Comunità Montana di Valsassina Valvarrone e Val d’Esino e Riviera;
• dal Sindaco del Comune di Lecco;
• dal Presidente del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia;
• dal Presidente della Camera di Commercio di Lecco;
• dal Presidente della Provincia di Lecco.
Il Collegio, all’atto dell’insediamento, definirà l’organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.
Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dagli Enti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 6, comma 6, lett. d), della l.r. 2/2003.
Le riunioni del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica si svolgeranno, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di Lecco. La Segreteria Tecnica è coordinata dal Dirigente della Sede Territoriale di Lecco di Regione Lombardia
Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
• verificare la coerenza dei progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori con le linee guida tecniche;
• vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
• individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’Accordo di Programma e soluzioni idonee alla loro rimozione;
• valutare lo stato di attuazione degli interventi sia per quanto attiene agli aspetti economico- finanziari sia per quanto attiene alla tempistica di realizzazione dei lavori;
• provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione degli Enti sottoscrittori del presente Accordo e dei Soggetti aderenti;
• dirimere, in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori ed i Soggetti aderenti, in ordine all’interpretazione ed all’attuazione del presente Accordo di Programma;
• approvare eventuali modifiche non sostanziali del presente Accordo.
Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza e della Segreteria Tecnica: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e Soggetti rappresentati.
Art. 11 Sanzioni
Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, agli obblighi assunti, provvederà a:
• contestare l’inadempienza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni;
• disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l’esecuzione delle inadempienze.
Ferma restando la responsabilità della parte inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento alle altre parti, compete al Collegio di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti e da sostenere in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l’attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel medesimo Accordo di Programma.
Nei casi d’urgenza il Collegio può essere convocato anche con un preavviso di sole 24 ore.
Art. 12 Controversie e verifiche
Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza, spetterà alla Autorità Giudiziaria competente.
Foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.
L’attuazione del presente Accordo di Programma sarà soggetta a verifiche su richiesta motivata di uno degli Enti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.
Art. 13 Sottoscrizione, effetti e durata
Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della l.r. 2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell’Accordo di Programma.
Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per gli Enti sottoscrittori.
La validità del presente Accordo di Programma permane sino alla completa attuazione del programma di interventi, secondo quanto definito dai precedenti artt. 3 e 4.
