ORIENTA - INSIEME
ORIENTA - INSIEME
SVILUPPO DI ATTIVITÀ LABORATORIALI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVENZIONE
TRA
L’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” con sede in Vicenza, Via Xxxxx Xxxxxx 35, codice fiscale rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa, nata a Vicenza (VI), il, C.F.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxxx Xxxxxx” con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx 000, codice fiscale rappresentato dal Dirigente Scolastico dott., nato a il C.F.
L’Istituto di Istruzione Superiore “ALMERICO Da SCHIO” con sede in Vicenza, Via Xxxxx Xxxxxx 33, codice fiscale rappresentato dal Dirigente Scolastico, nato a, il, C.F.
L’Istituto Professionale “Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx” con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxx 00, codice fiscale rappresentato dal Dirigente Scolastico dott., nato a), il, C.F.
Premessa
- al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge n°53 del 28 marzo 2003, i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica e Formativa;
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche.
Considerato che
I Dirigenti degli istituti Boscardin, Xxxxxx, Da Schio e Xxxxxxxx hanno sottoscritto in data 19 gennaio 2018 l’ Accordo di Programma ATTIVITÀ LABORATORIALI PER STUDENTI CON DISABILITÀ – AMBITO ASL che
costituisce parte integrante della presente convenzione
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Gli istituti scolastici firmatari, si impegnano ad accogliere a titolo gratuito presso le loro strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell’Istituto di frequenza;
Art. 2.
1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo/laboratoriale non costituisce rapporto di lavoro;
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato;
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della scuola ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo fruitore del percorso laboratoriale in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione;
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica frequentata dallo studente;
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione laboratoriale non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
Art. 3.
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al docente tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il docente tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col docente tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 4
1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i fruitore/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni acquisiti durante lo svolgimento dell’attività laboratoriale;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
Art. 5
1. L’istituzione scolastica frequentata assicura il/i fruitore/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi
(facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
• designare un tutor interno che sia informato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 6
1. L’istituzione scolastica ospitante si impegna a:
a) garantire al fruitore/ai fruitori del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il fruitore/i del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto laboratoriale, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al fruitore/ai fruitori;
e) individuare il docente tutor esterno in un soggetto che sia adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nel laboratorio in cui si tiene l’attività e che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 7
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha una durata di tre anni.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà ai soggetti sottoscrittori di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
ISTITUTO "BOSCARDIN" - VICENZA
Dott.ssa Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx
ISTITUTO "XXXXXX" - VICENZA
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ISTITUTO "DA SCHIO" - VICENZA
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
ISTITUTO "MONTAGNA” – VICENZA
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Vicenza,
ORIENTA – INSIEME
ACCORDO DI Programma
ATTIVITÀ LABORATORIALI PER STUDENTI CON DISABILITà – AMBITO ASL
a.s. 17/18
Premessa
Gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Boscardin, Xxxxxx, Da Schio e Montagna aderiscono a questo accordo di programma per:
1. ottimizzare le risorse e l’efficacia degli interventi posti in essere dai singoli Istituti, al fine di garantire le pari opportunità e promuovere il benessere e la crescita personale degli studenti con disabilità.
2. Implementare nuove azioni all’interno dell’accordo di rete Orienta-Insieme già in essere.
Si precisa che le azioni promosse nell’ambito del presente accordo saranno progettate e realizzate in coerenza con i Piani Triennali dell’Offerta Formativa, ne costituiranno un ampliamento essenziale, collocato nell’arricchimento delle opportunità scolastiche e professionali per gli studenti coinvolti.
Considerato che
− gli Istituti Boscardin, Xxxxxx, Da Schio e Montagna hanno espresso adesione alla rete Orienta-Insieme;
− fra gli studenti che frequentano questi istituti figurano alunni con disabilità;
− si sono rilevate notevoli difficoltà nell’organizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in cui sono coinvolti studenti con disabilità medio-grave
Si conviene quanto segue 1– Scopo
Le parti, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali e statutarie, in relazione ai bisogni dei
rispettivi ambiti di competenza, si impegnano ad allestire e sviluppare una o più attività di laboratorio, da annoverare fra i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), cui potranno partecipare gli studenti frequentanti le scuole sottoscrittrici dell’accordo.
La progettazione di ogni percorso laboratoriale, ambito ASL, sarà condivisa e approvata dai docenti referenti delle scuole aderenti all’accordo, dalle famiglie e dagli studenti partecipanti.
2 – Destinatari
Gli studenti con disabilità iscritti nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole firmatarie del presente accordo di programma.
Il numero degli studenti che potranno seguire ciascun percorso laboratoriale sarà determinato dalla tipologia e dal grado di disabilità degli alunni coinvolti.
3 – Tipologia di interventi
Percorsi laboratoriali atti ad incrementare l’autonomia, sostenere e promuovere competenze comportamentali e relazionali (soft skills) necessarie nei contesti lavorativi e per la crescita personale, coerentemente con il progetto personalizzato di ciascuno studente coinvolto nei differenti percorsi laboratoriali.
4 - Durata
I percorsi laboratoriali potranno avere durata differente ed essere svolti in orario scolastico od extra scolastico a seconda del laboratorio e dell’impegno richiesto. Essi saranno attivati a partire dal mese di gennaio/febbraio e termineranno nel mese di marzo/aprile/ maggio.
5 – Modulistica
Si rinvia alla modulistica prevista dalla normativa vigente:
Convenzione fra le istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo Progetto Formativo Individuale
Scheda di valutazione condivisa Registro dell’attività laboratoriale
In autonomia ogni istituzione aderente all’accordo dovrà provvedere inoltre alla comunicazione, condivisione del percorso e gestione dei rapporti con le famiglie degli studenti disabili coinvolti.
6 – Docenti coinvolti
Ogni istituzione scolastica deciderà autonomamente quali e quanti docenti impegnare nello sviluppo delle attività laboratoriali nella scuola di titolarità e/o presso le altre sedi in cui saranno attivati i percorsi laboratoriali.
Di volta in volta l’Istituzione scolastica valuterà l’opportunità di affiancare allo studente l’insegnante di sostegno.
7 – Tutor
Ogni istituzione scolastica potrà avvalersi della collaborazione di studenti tutor nello sviluppo delle attività laboratoriali. L’intervento di tali studenti è ritenuto opportuno in assenza del docente di sostegno di riferimento per gli studenti disabili.
Qualora la/lo studentessa/studente tutor operi in un laboratorio della scuola in cui è iscritta/o le/gli verranno riconosciuti i crediti formativi, come previsto dalla normativa scolastica.
Qualora la/lo studentessa/studente tutor operi in un laboratorio di altre istituzioni scolastiche, l’attività realizzata potrà essere annoverata nel suo progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro.
8 - Accompagnamento studenti
A seconda degli orari e sedi in cui si terranno i laboratori ciascuna istituzione scolastica, in collaborazione con le famiglie, potrà stabilire le modalità di accompagnamento degli studenti disabili.
9 – Oneri a carico delle parti
Ciascuna istituzione scolastica garantirà la regolare funzionalità dei laboratori in cui si svolgerà l’attività.
I docenti responsabili di laboratorio forniranno gli elementi concordati per valutare le attività e l’efficacia del processo formativo sia per gli studenti disabili che per gli studenti tutor.
I docenti di laboratorio in occasione della prima lezione cureranno la parte dedicata alla sicurezza e ai comportamenti da tenere nel laboratorio in cui si svolge l’attività.
Per ulteriori oneri si rinvia alla convenzione ed al Progetto Formativo riportati al punto 5.
9 – Costi
I costi relativi agli insegnanti di sostegno saranno sostenuti da ciascuna scuola di titolarità e le spese di gestione dei laboratori graveranno sui fondi ministeriali finalizzati all’ASL, nel rispetto della normativa vigente. Le scuole potranno anche concordare forme di cofinanziamento nel caso di attività che coinvolgono più studenti di diverse scuole in modo proporzionale.
ORIENTA - INSIEME
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ACCORDO DI PROGRAMMA - ATTIVITÀ LABORATORIALI PER STUDENTI DISABILI – AMBITO ASL
A.S. 17/18