MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 4. PROTOCOLLO - GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n.0008915/23 del 05/05/2023
Il Ministro del Turismo
FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI PARTE CORRENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE BIENNIO 2023 - 2024
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e in
particolare l’articolo 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla G.U. Serie
generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
VISTO che l’articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333 euro per l’ anno 2023 e 41.100.000 euro per l’anno 2024;
EMANA
il presente atto ai sensi dell’articolo 4 rubricato “Ripartizione delle risorse del fondo di parte corrente” del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all’art. 2 del medesimo decreto interministeriale definisce gli indirizzi politico- amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023 – 2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 1 (Finalità)
I moderni principi di sostenibilità e accessibilità del settore turistico indirizzano gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile coerenti con i più generali obiettivi del Green deal europeo e dell'Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Gli indirizzi programmatici sono volti a:
- riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione dell’Italia e del marchio Italia nel mondo;
- promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico italiano e di ciascuna delle sue parti;
- favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
- favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
- orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale.
Articolo 2
(Obiettivi)
1. Il turismo è caratterizzato da un elevato livello di imprenditorialità e professionalizzazione degli operatori del settore che rappresentano un motore della crescita socioeconomica dell’Italia.
2. Gli obiettivi della programmazione del biennio sono:
- il sostegno e la valorizzazione del turismo nelle sue diverse articolazioni, come ad esempio il turismo sportivo, enogastronomico, culturale, religioso, sociale, rurale, montano e marino, fluviale e lacuale, nel rispetto della sostenibilità, migliorando il livello dei servizi erogati anche tramite la promozione digitale nonché valorizzando al contempo l’accessibilità e la fruizione ai disabili;
- attività di promozione, volte ad incentivare servizi finalizzati al miglioramento
dell’attrattività turistica del territorio nazionale;
- rilancio produttivo del settore turistico;
- manifestazioni, eventi e programmi, che laddove si ripetano in più anni devono avere una propria organicità e funzionalità nell’anno di riconoscimento del contributo economico.
Articolo 3 (Interventi)
1. I contributi economici sono diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati e che prevedono il coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche (almeno pari al 50%) ovvero in partenariato con soggetti privati e che siano strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.
2. Tali interventi, diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 2, potranno riguardare eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso di ampia valenza turistica che si svolgano in Italia, anche legati ad esempio a:
- celebrazioni o ricorrenze nelle città;
- ad iniziative sinergiche con i grandi eventi in programma sul territorio nazionale;
- eventi del settore congressuale e fieristico nel rispetto del principio della sostenibilità;
3. I contributi di cui al primo comma possono, altresì, essere diretti verso iniziative di promozione anche digitale, volte a valorizzare l’offerta turistica.
4. Assumeranno maggiore rilevanza e valorizzazione nella individuazione degli interventi e nel riconoscimento del contributo le iniziative orientate all’accessibilità e quelle ad alto contenuto innovativo e tecnologico.
Articolo 4 (Beneficiari)
1. I Soggetti beneficiari della misura sono:
- le amministrazioni territoriali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane, ecc.);
- le istituzioni culturali ed universitarie;
- le associazioni e fondazioni;
- gli enti del terzo settore;
- i comitati formalmente costituiti;
- soggetti in partenariato pubblico-privato;
- istituti religiosi ed enti di culto.
2. Gli interventi di spesa corrente dovranno essere realizzati nell’anno di riferimento.
Articolo 5 (Riparto risorse)
1. Il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione biennale stabilendo annualmente una apposita quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di parte corrente di cui una quota non inferiore all’80% delle risorse del fondo, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. L’atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente.
2. La rimanente quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di parte corrente di cui
al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all’art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021. A tal fine, il soggetto attuatore presenta una scheda intervento riportante i seguenti dati: denominazione evento/manifestazione; soggetto beneficiario; CUP assegnato; costo e copertura finanziaria; descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l’attuazione dell’intervento; localizzazione dell’intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti ed i conti a cui trasferire le risorse.
3. Il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti, a valere sulla quota di cui al comma 2 del presente articolo istituisce una apposita Commissione interna al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, valutandone l’impatto sul turismo su scala nazionale.
4. Entro 30 giorni dall’adozione dell’atto di programmazione di cui al comma 1, il
Ministero del turismo, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo di parte corrente da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma
anche sulla base di una proposta in auto-coordinamento approvata in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
5. Il Ministero del turismo procede al trasferimento delle risorse, di cui al comma 1, alla Regione, in qualità di soggetto attuatore, dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del programma annuale di interventi da finanziare che dovrà contenere per ogni intervento proposto una scheda intervento riportante i seguenti dati: denominazione evento/manifestazione; soggetto beneficiario; CUP assegnato; costo e copertura finanziaria; descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l’attuazione dell’intervento; localizzazione dell’intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria a cui trasferire le risorse.
Articolo 6
(Monitoraggio, rendicontazione e revoca)
1. Le risorse sono trasferite dalla Regione ai soggetti beneficiari degli interventi di cui al precedente art. 4, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di regolare esecuzione da parte del soggetto beneficiario.
2. La Regione rendiconta annualmente al Ministero del turismo sulla realizzazione del programma annuale di interventi con riferimento ad ognuno degli interventi ammessi e finanziati.
3. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi a interventi rendicontati e certificati dalla Regione per i quali è stata attestata dalla stessa la regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di interventi finalizzati ad incrementare l’attrattività turistica dell’Italia, ai sensi dell’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.
4. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, mancato avvio o non corretta realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.
5. Il soggetto beneficiario può presentare motivata istanza di proroga dei termini del cronoprogramma procedurale dell’intervento ammesso a finanziamento, sino ad un termine massimo di tre mesi.
IL MINISTRO DEL TURISMO
Sen. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX' 04.05.2023
15:45:14
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