REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI
Lavori urgenti per l’eliminazione della situazione di pericolo da eseguire nell’alveo del Rio Palmas in agro di San Xxxxxxxx Xxxxxxx
PROGETTO ESECUTIVO
SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
C
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Arch. Xxxxx Xxxxx Xxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
PROGETTISTA : Geom. Xxxxxxx Xxxxx
Geom. Lino Peddis
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Collaborazione esterna:
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
ART.- 1 Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere nonché delle provviste occorrenti per eseguire e consegnare completamente ultimati i lavori urgenti per l’eliminazione della situazione di pericolo da eseguire nell’alveo del Rio Palmas in agro di San Xxxxxxxx Xxxxxxx. I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicatrice in conformità alle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e agli elaborati progettuali allegati al contratto e elencati nel successivo articolo 10.
ART.- 2 Forma e ammontare dell’appalto – modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53 del Codice dei contratti pubblici (D.L. n.163 del 12 aprile2006)e successive modifiche e integrazioni.
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a: Euro 201.700,00 (diconsi euro duecentounomilasettecento/00)
Di cui:
• Per lavori a misura 196.846,00 (diconsi euro centonovantaseimilaottocentoquarantasei/00);
• L’importo delle opere per la sicurezza (al D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni) non soggetto a ribasso d’asta e non incluse nelle cifre sopraindicate, ammonta a Euro 4.854,00 (diconsi euro quattromilaottocentocinquantaquattro/00).
N | Designazione delle varie categorie di lavoro ed oneri | Importo complessivo a misura € 196.846,00 |
LAVORI A MISURA | ||
1 | Pulizia della fascia centrale dell’alveo di magra per una larghezza di 20 m in un tratto di 4242m | 139.137,60 |
2 | Disboscamento e decespugliamento di aree arginali, per 24 fasce di mq 5,00 X 100,00 | 8.160,00 |
3 | Trasporto dei materiali di risulta fuori dall’aria di cantiere | 10.440,00 |
4 | Compenso per il conferimento in discarica del materiali di risulta | 19.728,00 |
5 | Operaio specializzato | 981,00 |
6 | Operaio qualificato | 1.224,00 |
7 | Operaio comune | 1.946,00 |
8 | Escavatore 84 HP | 1.973,70 |
9 | Abbattimento di alberi, trasporto della ceppaia oppure taglio a raso, scortecciamento e diserbo trasporto e conferimento in discarica | 11.000,00 |
10 | Autocarro 15 t | 2.255,70 |
TOTALE LAVORI A MISURA | 196.846,00 |
Importo dei lavori a base d’asta | 196.846,00 | |
Importo attuazione del piano di sicurezza | 4.854,00 |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | € 201.700,00 |
La categoria prevalente risulta essere OG8 (manutenzione alveo fluviale)
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite delle opere a misura, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del Codice dei contratti pubblici e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, in particolare l’Appaltatore non potrà richiedere oneri aggiuntivi per lavori descritti nelle tavole del progetto e non previsti nel computo e/o nell’elenco prezzi. In conseguenza, il prezzo a misura stabilito per ogni singola opera non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall’Appaltatore nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Il ribasso percentuale offerto dall’ affidatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.
ART.- 3 Designazione sommaria delle opere.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sui LL.PP. e del Capitolato Generale vigenti, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come indicato in appresso:
Categorie | Importi | Incidenze % |
Pulizia della fascia centrale dell’alveo di magra per una larghezza di 20 m | 139.137,60 | 70,683 |
Disboscamento e decespugliamento di 24 aree arginali di mq 5,00X100,00, con deprezzamento in loco e asporto degli elementi più minuti | 8.160,00 | 4,145 |
Trasporto dei materiali di risulta fuori dall’aria di cantiere,compreso il ritorno a vuoto | 10.440,00 | 5,304 |
Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta | 19.728,00 | 10,022 |
Operaio specializzato | 981,00 | 0,498 |
Operaio qualificato | 1.224,00 | 0,622 |
Operaio comune | 1.946,00 | 0,989 |
Escavatore 84 HP | 1.973,70 | 1,003 |
Abbattimento di alberi, trasporto della ceppaia oppure taglio a raso, scortecciamento e diserbo trasporto e conferimento in discarica | 11.000,00 | 5,589 |
Autocarro 15 t | 2.255,70 | 1,146 |
TOTALE | 196.846,00 | 100,000 |
L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, conformemente al progetto.
ART.- 4 Variazione delle opere progettate e degli importi
Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento sugli appalti, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione dell’amministrazione appaltante comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Per le sole ipotesi previste dall’articolo 132 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del Capitolato Generale approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.
L’Appaltatore durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 132 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 11 del Capitolato Generale.
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Generale.
ART.- 5 Il Direttore dei lavori
L’Amministrazione Appaltante ha l’obbligo di istituire ai sensi dell’art. 130 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni, un ufficio di direzione dei lavori costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge 5 novembre 1971, n.1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento sugli appalti nonché:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Gli assistenti di cantiere con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.
Gli assistenti con funzioni di ispettore di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto.
ART.- 6 Il Coordinatore per la Sicurezza
Sussistono le condizioni previste all’art. 90 comma 3 del D. lgs. 81/08 che determinano la designazione di un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
ART.- 7 Gara d’appalto.
(COME DA BANDO DI GARA)
ART.- 8 Conoscenza delle condizioni d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART.- 9 Osservanza del Capitolato generale dei L.L.P.P.,del Capitolato speciale,di Leggi, Normative e Regolamenti
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici previsto dall’art. 3-7-9 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Leg.vo. 493/96 ed al D.Leg.vo 626/94 e successive integrazione e modificazioni, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al X.Xxx.vo 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l’appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del
presente Capitolato Speciale:
il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677;
le leggi regionali, le normative comunali, i piani urbanistici comunali (P.U.C.), i piani territoriali paesistici (P.T.P.), i regolamenti edili e delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.);
le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.- U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
le Leggi ed i Regolamenti in vigore per la esecuzione delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici; il Regolamento in vigore per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato;
Il Capitolato generale di appalto in vigore per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;
il Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie: R.D. 25.07.1904, n° 523 e successive aggiunte e modificazioni;
la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato: R.D. 18.11.1923, n° 2440; R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive aggiunte e modificazioni;
le norme per la costruzione in cemento armato ed in ferro di cui alla Legge 05.11.1971, n° 1086, D.M. 14.02.1992 e D.M. 09.01.1996 e successive integrazioni e modifiche relative alle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo;
il D.M. 23.12.1987 riguardante le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
le norme in materia di Protezione delle Bellezze Naturali: L. 29.06.1939, n° 1497; D.L. 27.06.1985, n° 312, convertito con modificazioni, in legge 08.08.1985, n° 431;
il D.Leg.vo. 81 del 9 aprile 2008 testa unico della sicurezza) e successive integrazioni e modifiche contenenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri;
le disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alle Leggi 10.01.1962, n° 57, 31.05.1965, n° 575, 26.07.1975, n° 354, 13.09.1982, n° 646, 19.03.1990, n°55, 17.01.1994, n° 47 e
D.Lgs. 8.08.1994, n° 490
la Legge 02.02.1974, n° 64 riguardante i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche costruzioni e D.M. 11.03.1988 recante le Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
il Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 ed il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n° 495;
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
La Circolare del Ministero dei LL.PP. 4 maggio 1990 riguardante l’aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali;
La Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n.2078 del 27 agosto 1962.
Q. il decreto leg.vo 12.04.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
la legge n. 228 del 12.07.2006 relativa alle modifiche al decreto leg.vo succitato.
ART.- 10 Documenti facenti parte integrante del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto oltre al presente Capitolato speciale d’Appalto ed a tutte le normative elencate nel relativo articolo, ancorché non allegate, tutti i seguenti documenti: al
A RELAZIONE ILLUSTRATIVA
B COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO D ELENCO PREZZI UNITARI
E COMPUTO METRICO PIANO DI SICUREZZA
F ELENCO PREZZI PIANO DELLA SICUREZZA G CRONOPROGRAMMA
H PIANO DI SICUREZZA GENERALE E FASCICOLO TECNICO E COMPUTO TAV. 01 COROGRAFIA CTR SC 1:10000
XXX. 00 XXXXXXXXXX XXX SC 1:5000 XXX. 00 XXXXXXX FOTOGRAFICO SATELLITARE
ART.- 11 Cauzione, garanzie e coperture assicurative.
a) Garanzia a corredo dell’offerta (Cauzione provvisoria per partecipare alla gara). L’offerta che l’Appaltatore presenta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata di una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e da l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto(Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva). L’Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull’importo contrattuale pari al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al venti per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento, ai sensi dell’art. 113 comma 1 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e art. 101 del Regolamento sugli appalti.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 c. 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante (comma 2 art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
c) Xxxxxxx assicurativa verso terzi durante i lavori. Ai sensi dell’articolo 129 del codice (art.30, comma 3, della legge n. 109) e secondo quanto stabilito all’art.103 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 l’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori comprendente anche l’incendio, fino alla emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 1,del Regolamento generale degli appalti n. 554 del 21.12.1999, la somma assicurata non può essere inferiore a € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00);
d) Polizza assicurativa della rata di saldo. Prima del pagamento della rata di saldo l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato del collaudo definitivo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
ART.- 12 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale.
ART.- 13 Stipulazione del contratto.
Nel contratto di appalto l’Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato Speciale o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall’Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell’art. 1341 c.c., con l’esplicito richiamo delle clausole interessate.
Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l’Appaltatore, mentre per l’Amministrazione lo sarà solo dopo l’approvazione dell’organo di controllo e successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro.
Per la stipulazione del contratto di appalto e per le esecuzioni in subappalto e cottimi è necessaria la certificazione prefettizia, nei riguardi dell’assuntore dei lavori e del Direttore Tecnico del cantiere, se diverso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d’opera, la permanenza dei requisiti per l’affidamento dei lavori (art. 10 sexsies L. 575/1965 come modificato dall’art. 7 L. 55/1990). Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alla certificazione prefettizia si procederà alla risoluzione del contratto.
Qualora detta certificazione fosse disponibile oltre il termine di 30 giorni di cui al 1 comma del presente articolo, per fatto non dipendente dall’Amministrazione, l’Appaltatore non potrà chiedere di svincolarsi dagli impegni, né potrà chiedere speciali compensi.
ART.- 14 Rappresentante dell'impresa sui lavori - Domicilio dell'impresa – Direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART.- 15 Sub-appalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di di seguito specificate:
a) è vietato il sub-appalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere sub-appaltati o sub-affidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il sub-appalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
e) il sub-appalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa sub- appaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni ( disposizioni contenute nell'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006,e nell’ art. 2359 del Codice Civile) :
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d )che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. L’Appaltatore ed i subappaltatori per suo tramite devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale e in ogni caso prima dell’emissione di ogni stato di avanzamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, accompagnati da specifica e ordinata distinta dimostrativa; in caso contrario l’Amministrazione applicherà quanto disposto al comma 3 dell’articolo 56.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, è fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto (anche per quelli non assimilabili al sub-appalto e cioè quelli che ricadono al di fuori dei limiti: in cui l’importo S del subappalto è minore del 2% dell’importo del contratto principale e S < 100'000 Euro oppure la percentuale di manodopera su S è minore del 50%), il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
9. Per ogni richiesta di subappalto e per ogni comunicazione di subcontratto non assimilabili a subappalto, l’Appaltatore deve produrre:
a) nel caso di subappalto apposita relazione indicante la dimostrazione analitica e normativa che l’importo dello stesso sia compatibile con i diversi limiti imposti dalla normativa, tenendo conto di eventuali altri subappalti concessi appartenenti alla stessa categoria;
b) nel caso di subcontratto non assimilabile a subappalto la dimostrazione analitica e normativa che lo stesso non sia assimilabile a un subappalto;
c) Per entrambi i casi a) e b) sopra riportati, il riepilogo di tutti i subappalti e subcontratti in corso. In particolare, ai fini della dimostrazione dei limiti sul prezzo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, secondo quanto riportato dal comma 4 dell’articolo 4 della Legge 55/1990 e successive modifiche, e della percentuale di manodopera, l’Appaltatore dovrà presentare un’analisi compiuta della lavorazione subappaltata nel caso che la prestazione oggetto di subappalto differisca anche parzialmente da quelle risultanti dall’aggiudicazione per effetto di oneri non totalmente trasferiti al subappaltatore ma compresi nel prezzo contrattuale.
10. Non verranno rilasciati certificati di esecuzione dei lavori subappaltati se l’Appaltatore o il subappaltatore non avrà prodotto quanto richiesto al seguente articolo 49 del presente Contratto; ciò in quanto, in tal caso, l’Amministrazione non sarebbe in grado di certificare gli importi realmente eseguiti.
ART.- 16 Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il sub-appalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge del 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
ART.- 17 Pagamento dei subappaltatori e obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
Ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163 /2006, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate ed inoltre a produrre prospetto riepilogativo di
tutti i pagamenti effettuati subappaltatori ed ai cottimisti con la verifica che siano rispettati i limiti degli importi dei subappalti imposti dalla normativa vigente.
ART.- 18 Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART.- 19 Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto legislativo 81/08, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui del decreto legislativo n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART.- 20 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 09.02 2008. n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
ART.- 21 Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 5 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 23 del presente Capitolato, previsto dal decreto legislativo 09.02 2008
n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART.- 22 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto legislativo del 09.02 2008. n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART.- 23 Oneri obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore.
Oltre agli oneri di cui agli Articoli del Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore, il quale ne ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta e pertanto li ritiene compensati nei prezzi unitari offerti, gli oneri ed obblighi seguenti:
• L’installazione delle attrezzature ed impianti moderni e perfezionati necessari ed atti, in rapporto
all’entità dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
• La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, del Committente o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni).Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere.
• La fornitura di locali uso ufficio, in muratura o prefabbricati, idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere in luogo prossimo, stabilito ed accettato dalla Direzione Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
• La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
• Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l’esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
• La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori.
• La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione, nonché la redazione dei disegni delle opere così come realizzate ai fini della rappresentazione dei lavori eseguiti da contabilizzare nei S.A.L.
• Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, in relazione alle opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
• La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
• Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione Appaltante ed il suo personale.
• Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x. 0 cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla Direzione Lavori entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di ml 1,00.x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante - Titolo dell’opera - Titolo del lavoro in appalto - eventuali immagini illustrative - Estremi legge di finanziamento - Impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza – Sub affidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’Appaltatore una penale di € 50,00. Sarà, inoltre, applicata una penale giornaliera di € 50,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L’importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all’inadempienza.
• La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,00.
• Le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato.
• L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.
• Il reperimento e la spesa per le discariche controllate a ricevere i materiali di rifiuto.
• La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi e nei rinterri agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
• L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture prima che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori.
• L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che il Committente ritenesse di istituire in cantiere nonché le spese per il personale addetto.
• L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione o di esecuzione.
• La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall’Appaltatore, in idonei locali e negli uffici direttivi.
• Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
• La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
• Il consentimento del libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. Tale libero accesso deve intendersi esteso a tutti i tecnici incaricati dall’Amministrazione.
• Il consentimento del libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavori, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
• La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
• La verifica dei progetti di tutti gli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione integrativa di cantiere, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.
• La verifica del progetto delle strutture resistenti e la relativa progettazione integrativa di cantiere, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che la redazione del progetto a cura del Committente non solleva l’Appaltatore, ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
• L’esecuzione di ulteriori indagini geognostiche per la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, qualora l’Appaltatore non ritenesse sufficienti quelle effettuate a cura del Committente e l’esecuzione di prove in sito e/o laboratorio per la valutazione della idoneità delle eventuali strutture esistenti oggetto dell’intervento.
• Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, Tiranti, chiodature, barriere paramassi, plinti e travi di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto occorrente (materiale, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e verifiche.
La mano d’opera adatta, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo previste nelle Specifiche Tecniche e richieste dalla Direzione dei Lavori e da Collaudatori.
• L’osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30 marzo 1893,
n. 184 e nel relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito.
• La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
• La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
• Lo sgombero e la pulizia del cantiere, successivamente all’ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere.
• Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti.
• Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per eventuali ripristini.
• Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per copie
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari dell’opera (art. 9 Cap. Gen.).
ART.- 24 Trattamento retributivo dei lavoratori.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art. 36, L. 300/1970 e art. 18, c. 7 L. 55/1990).
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l’Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all’Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, e salvo i sequestri già concessi.
ART.- 25 Tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori (art. 18 c. 7 L. 55/1990).
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l’Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando gli enti previdenziali e assicurativi non abbiano comunicato all’Amministrazione Committente eventuali inadempienze ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Generale.
ART.- 26 Direzione dei lavori da parte dell'impresa
L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica necessari per assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche per tale persona l’Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l’allontanamento e la sostituzione.
ART.- 27 Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall’Amministrazione con almeno otto giorni di anticipo.
Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
Per le operazioni di consegna l’Appaltatore deve mettere a disposizione il personale idoneo nonché le attrezzature e i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Nei casi di urgenza l’Amministrazione potrà disporre la consegna immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva. Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall’Amministrazione entro il termine di cui sopra, l’Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore a quelle stabilite dall’art. 9 del Capitolato Generale.
Si richiamano le disposizioni dell’art. 9 del Capitolato Generale nonché dell’art. 129 del Regolamento sugli appalti.
La consegna risulterà dal verbale redatto in contraddittorio con l’Appaltatore ai sensi dell’art. 130 del Regolamento sugli appalti, dalla data di tale verbale decorre il termine per il compimento dei lavori.
ART.- 28 Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
L'Impresa esecutrice commissionerà i predetti cartelli entro cinque giorni dalla data della consegna dei lavori, scegliendo la Ditta fornitrice ed accordandosi con la stessa per il prezzo e l'installazione mediante tubolari di ferro del diametro di mm 60 idoneamente fondati ed ancorati nel terreno, curando nella collocazione delle stesse la migliore visibilità.
Alla Stazione Appaltante competerà, invece, la scelta della loro ubicazione nel cantiere nella località che indicherà il Direttore dei Lavori,
Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le azioni nei riguardi del vettore.
L'Impresa, nel caso che i cartelli giunti a destinazione dovessero risultare in non perfette condizioni, è tenuta a dare apposita comunicazione alla Stazione Appaltante.
L'Impresa si impegna a mantenere in ottimo stato i cartelli installati ed all'occorrenza ad eseguire i ritocchi che si dovessero rendere necessari.
ART.- 29 Proprietà dei materiali di recupero e scavo.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell’Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la cernita, l’accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere reimpiegati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
ART.- 30 Rinvenimenti fortuiti.
L’Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte, l’archeologia, l’etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939).
L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento all’Amministrazione appaltante, egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità e il diligente recupero, si richiamano le disposizioni dell’art. 35 del Capitolato Generale.
ART.- 31 Inizio e andamento dei lavori.
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi (art. 7, c.1 L. 300/1970); copia di tali documenti deve essere consegnata al direttore dei lavori.
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell’Amministrazione.
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione della Direzione dei lavori un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dall'avanzamento alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART.- 32 Orario di lavoro.
L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
ART.- 33 Sospensione e ripresa dei lavori.
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 133 del Regolamento sugli appalti. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi del succitato art. 133, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25,
comma 1 lettere a, b, b/bis e c della legge 109/94, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. Sono valide le disposizioni contenute nell’art. 24 del Capitolato Generale d’appalto emanato con D.M. 19 aprile 2000 N° 145. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’art. 24 del Capitolato Generale d’appalto sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti, come previsto dall’art. 25 del suddetto Capitolato Generale d’appalto.
ART.- 34 Proroghe.
L’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo capoverso; in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa entro 30 giorni dal suo ricevimento come previsto dal terzo comma dell’art. 26 del Capitolato Generale sugli appalti.
ART.- 35 Termini per l'ultimazione dei lavori
tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 105 (centocinque) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria di cui all’art. 22 del Capitolato Generale e con i limiti previsti dall’art. 117 del Regolamento regolamentata nel successivo articolo di questo Capitolato Speciale.
ART.- 36 Ultimazione dei lavori.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del Regolamento sugli appalti, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori previsto dall’art.23 del presente Capitolato e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori ai sensi del comma 4 dell’art. 21 del Capitolato Generale.
ART.- 37 Varianti in corso d’opera.
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto (artt. 1659 c. 1 e 2725 c.c.). E’ in facoltà dell’Amministrazione di chiedere l’eliminazione delle varianti non indispensabili introdotte arbitrariamente dall’Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell’opera e anche se ne comportano un aumento.
Anche se le variazioni sono state autorizzate, l’Appaltatore, se l’importo contrattuale è stato determinato a corpo o forfait, non ha diritto a compenso (art. 1659, c. 2 c.c.) L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione, purché‚ non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall’Appaltatore per conseguire l’esecuzione a regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposti dal Direttore dei Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché‚ sia contenuta entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto, non potrà considerarsi variante (art. 25, c. 3, 1° periodo, L. 109/1994), e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall’Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.
ART.- 38 Perizie di variante e suppletive.
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
- Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- Per cause impreviste ed imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- Per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatesi in corso d’opera o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- Nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Si richiamano tutte le disposizioni contenute nell’art. 25 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, nell’art. 134 del Regolamento sugli appalti e negli artt. 10,11 e 12 del Capitolato Generale d’appalto.
Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale d’appalto.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l’Appaltatore ne dà denuncia alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a risponderne.
ART.- 39 Prezzo dei lavori non previsti.
Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diverse o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti nel contratto, i nuovi prezzi verranno determinati secondo quanto previsto dall’art. 136 del Regolamento sugli appalti.
I lavori non previsti, per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, saranno valutati con apposita perizia o eseguiti in economia, oppure eseguiti da terzi.
ART.- 40 Accertamento e registrazione dei lavori.
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione.
Gli atti contabili redatti dal Direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e, hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
L’accertamento e la registrazione dei fatti producendo spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di Direzione dei lavori si trovi sempre in grado:
rilasciare prontamente gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati per il pagamento degli acconti; controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimento in caso di deficienza di fondi.
ART.- 41 Documenti contabili.
I documenti contabili per l’accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori o dagli ispettori di cantiere se da egli incaricati e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;
b) libretto di misure delle lavorazioni e delle provviste;
c) liste settimanali;
d) registro di contabilità;
e) sommario del registro di contabilità;
f) stati di avanzamento dei lavori;
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) conto finale e relazione.
ART.- 42 Tenuta dei documenti.
a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, è tenuto da un assistente del Direttore dei Lavori per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie e il numero degli operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quanto altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. Per la sua compilazione di richiamano le norme contenute nell'art. 157 del Regolamento sugli appalti.
b) Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo quanto previsto dall'art. 158 del Regolamento sugli appalti. Nel caso specifico è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, e pertanto la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio.
c) Le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d’opera, nonchè‚ le forniture effettuate dall’Appaltatore.
d) Il registro di contabilità, conterrà la trascrizione sintetica dei lavori e delle somministrazioni dedotta dai libretti delle misure, le cui pagine dovranno essere preventivamente numerate e firmate secondo quanto previsto dagli artt. 163-164 del Regolamento sugli appalti. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Per le modalità e i termini si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 165 del Regolamento e dell'articolo 31 del Capitolato Generale d'Appalto.
e) Il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l’indicazione di ciascuna singola voce dell’elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell’importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme.
f) Lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell’elenco dei prezzi, tutte le lavorazioni e le provviste eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora secondo quanto previsto dall'art. 168 del Regolamento sugli appalti.
g) Il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell’importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. Per le modalità di emissione si richiama il contenuto dell'art. 169 del Regolamento.
h) Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori, entro il termine stabilito nel presente Capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 173 del Regolamento sugli appalti.
Altre e maggiori indicazioni per la tenuta dei documenti contabili saranno ricavate dal Regolamento sugli appalti.
ART.- 43 Contabilizzazione dei lavori
ART.43-1 Lavori a misura
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere peraltro, da lui attribuiti al personale che lo coadiuva sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei Lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
ART.43-2 Lavori in economia
Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Impresa é obbligata a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.
Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.
Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi d'opera, noli e trasporti, ai sensi dell’articolo 153 del Regolamento di cui al
D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554, l'importo verrà compensato con i prezzi elementari al lordo del ribasso d'asta riportati nell'Elenco Prezzi di progetto ovvero, in mancanza di questi, dai prezzi minimi riportati nell’ultimo disponibile Bollettino dei Prezzi dei materiali da costruzione ed affini della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, con esclusione della manodopera che verrà compensata secondo le rilevazioni della Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, maggiorati del 26,50% (ventisei e cinquanta per cento) per spese generali, utili d'Impresa ed ogni altro onere.
La valutazione di cui sopra dei lavori in economia si intende già comprensiva degli oneri per la sicurezza, in quanto tutte le prestazioni in economia sono compensate al lordo del ribasso d’asta.
Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono in particolare compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.
Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera. Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi. Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.
Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapporti firmati dalla Direzione dei Lavori e dalla Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.
ART.43-3 Valutazione dei compensi a corpo e oneri di sicurezza
L’importo dei lavori ed oneri compensati a corpo (non presenti), al netto del ribasso contrattuale, restano fissi ed invariabili: non spetteranno quindi all'impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale LL.PP., ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale.
ART.43-4 Lavori e somministrazioni su fatture
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatti. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
ART.43-5 Note settimanali delle somministrazioni
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
ART.- 44 Pagamenti in acconto e ritardi.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, nella misura dello 0,5% per infortuni raggiunga la cifra di € 30.000,00 (€uro trentamila/00), il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà disposto dopo l’ultimazione dei lavori qualunque sia l’importo maturato.
L’emissione dei certificati di pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione; il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 28 comma 9 della Legge 109/94. Nel caso nell’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Per il ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, e alla rata di saldo per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Il saggio degli interessi di mora sarà quello fissato annualmente dal Ministro del Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro. Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma del c.c.
ART.- 45 Penale per ritardo nei lavori.
L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria di € 180,00 (diconsi euro centottantavirgola00) per ogni giorno di ritardo (art. 26, c. 6 L. 109/1994, art. 117 del Regolamento sugli appalti e art. 22 del Capitolato Generale).
ART.- 46 Conto finale.
Il conto finale dei lavori verrà compilato secondo le modalità stabilite dall’art. 173 del Regolamento sugli appalti ed entro un termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
L’Amministrazione invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale e sottoscriverlo entro un termine non superiore ai 30 giorni secondo quanto stabilito dall’art. 174 del Regolamento sugli appalti. Le polizze di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 8 dovranno essere stipulate prima dell’erogazione della rata di saldo, la quale sarà disposta previa copertura assicurativa (art. 28, c. 9 L. 109/1994).
ART.- 47 Conto finale - collaudo definitivo - garanzia delle opere
Il collaudo dovrà essere ultimato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori (art 28, c. 1 L. 109/1994).
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché‚ l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 28, c. 3 L 109/1994), nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Il certificato di collaudo verrà trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni secondo quanto previsto dall’art. 203 del Regolamento sugli Appalti.
L’Amministrazione delibererà sul certificato di collaudo provvisorio, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori secondo quanto previsto nel vigente regolamento.
Nei casi previsti dal regolamento il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto secondo quanto indicato nell’articolo 195 del Regolamento sugli appalti.
ART.- 48 Presa in consegna dei lavori ultimati
L’opera deve essere consegnata all’Amministrazione a cura dell’Appaltatore, sul quale graverà l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.)
L’opera potrà essere presa in consegna dall’Amministrazione anche subito dopo l’ultimazione, anche parziale, dei lavori, a condizione che
- sia stato tempestivamente richiesto il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- siano state eseguite le prove previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
ART.- 49 Garanzia per vizi e difformità dell’opera.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2 del c.c. (art. 28, c. 9 L. 109/1994)
Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell’opera, realizzata mediante il presente appalto si estenderà per due anni dalla data della consegna dell’opera (art. 1667 c.c.) purché‚ i danni siano denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 28, c. 10 L. 109/1994)
I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224)
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
ART.- 50 Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera.
ART.- 51 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento.
L’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo (art 1671 c.c., e art 25 c. 5 L. 109/1994).
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l’Amministrazione può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l’art. 35 della L. 109/1994; per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà l’art 36 della stessa legge.
ART.- 52 Risoluzione del contratto per grave inadempienza.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempienza agli obblighi contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’opera, l’Amministrazione, procederà alla contestazione secondo quanto previsto dall'art. 119 del Regolamento sugli appalti. Qualora l'inadempimento permanga l'Amministrazione delibera la risoluzione del contratto. L'Amministrazione nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone la redazione dello stato di consistenza secondo quanto previsto dal regolamento sugli appalti art. 121 commi 1 e 2.
Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 31, c. 2 L. 109/1994).
ART.- 53 Risoluzione amministrativa delle controversie.
Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.
Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario.
L’Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore (art. 31-bis, L. 109/1994, art. 149 del Regolamento sugli appalti).
ART.- 54 Arbitrato.
Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria delle controversie, che dovessero insorgere tra amministrazione e appaltatore, la definizione delle stesse è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
ART.- 55 Descrizione delle lavorazioni
Le singole lavorazioni da eseguirsi per dare l'opera compiuta e funzionante sono descritte nelle forme e dimensioni nei disegni, nel computo metrico estimativo. L’intervento consiste nel ripristino del deflusso dell’acqua del Rio Palma con l’eliminazione di parte della vegetazione presente nella fascia centrale dell’alveo di magra, 10 metri sulla sinistra e 10 metri sulla destra idraulica per un totale di 20 metri di larghezza, lungo tutta l’asta che parte dallo sbarramento della diga di Monte Pranu fino alla Strada Statale 195 Km 93. Si prevede inoltre, per i lati più esterni di entrambe le fasce suddette, il disboscamento e la pulizia di 12 aree arginali di mq 500,00 per garantire lo spazio di manovra ai mezzi lungo tutto il percorso. Per questo la distribuzione di queste aree, lungo tutto il percorso d’intervento, prevista negli elaborati di progetto è solo indicativa, mentre la loro realizzazione dovrà essere valutata in funzione delle esigenze effettive del cantiere.
Le principali lavorazioni che concorrono a comporre ogni singolo corpo d'opera si possono così riassumere:
ART.55-1 Disboscamento e decespugliamento delle aree arginali.
- Disboscamento e decespugliamento di aree marginali di mq 5,00 X 100,00;
- Depezzamento in loco;
- Selezione e asporto degli elementi più minuti.
ART.55-2 Trasporto dei materiali di risulta fuori dall’aria di cantiere.
- Trasporto dei materiali di risulta dal disboscamento e decespuglamento delle aree arginali suddette in discarica autorizzata;
- Ritorno a vuoto del mezzo.
ART.55-3 Compenso per il conferimento in discarica del materiali di risulta.
- Conferimento in discarica autorizzata del materiali di risulta proveniente dal disboscamento e decespuglamento delle aree arginali suddette.
ART.55-4 Pulizia aree di arginatura
- Asportazione completa della vegetazione;
- Asportazione dell’apparato radicale fino ad una profondità di 20 cm;
- Pulizia per elementi di valenza superiore non ricadenti sull’alveo;
- La salvaguardia dei manufatti presenti in alveo se regolarmente autorizzati;
ART.55-5 Abbattimento di alberi, trasporto della ceppaia oppure taglio a raso, scortecciamento e diserbo trasporto e conferimento in discarica
- Abbattimento degli alberi di medio e lato fusto
- Asporto della ceppaia o taglio della stessa a raso
- Scortecciamento e diserbo ecologico
- Depezzamento del tronco e dei rami
- Carico
- Trasporto e conferimento in impianti di smaltimento autorizzati
PARTE SECONDA - NORME PER MISURAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE
ART.- 56 Norme per la misura e valutazione dei lavori
ART.56-1 Norme generali
La valutazione dei lavori sarà fatta in base ai prezzi unitari riportati nell’apposito elenco prezzi, che si intendono applicati alle opere eseguite e completate in ogni loro parte.
Nei prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri e le spese occorrenti per la mano d’opera, i mezzi e le forniture di ogni genere, i trasporti, compresi carichi, scarichi ed ogni altro magistero, danni a terzi e responsabilità civile, etc.
Le imposte, le tasse, nonché tutti gli altri oneri generali e particolari elencati nei precedenti articoli, al fine di dare tutte le opere compiute a perfetta regola d’arte.
L’elenco prezzi è composto dalle seguenti voci:
a) Pulizia dalla vegetazione di una fascia centrale di m 20 trasversalmente all’alveo per la lunghezza corrispondente al tratto compreso fra lo sbarramento della diga di Monte Pranu e la strada statale a vale di quest’ultimo. La valutazione di questi lavori è determinata anticipatamente prendendo come unico riferimento di calcolo la larghezza predeterminata (m.20 m. ) da moltiplicare per la lunghezza del tratto suddetto (m.4242). La misurazione di quest’ultima avvenuta sulla base dell’asse centrale dei lavori, risultante dalla cartografia.
b) La seconda voce consiste nel taglio di alberi con diametro maggiore a cm.15 e inferiore a cm. 30 , questi verranno conteggiati sul posto in contraddittorio e dovranno avere almeno cm. 15 a diametro incrociato.
c) Disboscamento e decespugliamento di 24 aree arginali di mq 500,00 uniformemente distribuite nel percorso di intervento, misurato come prodotto del numero delle aree(24) per la superficie della singola area(mq 500)
d) Trasporto del materiale di risulta sia che sia esso asciutto o bagnato proveniente dal disboscamento misurato come il prodotto della superficie delle singole aree (mq 500) con il numero di queste(24) e un’altezza di 20 cm;
e) Compenso per il conferimento a discarica autorizzata valutato come il prodotto di un peso specifico indicativo pari a t /mq 0,20 per una superficie di 12000 mq.
Anche se alcune misure dovessero risultare maggiori di quelle prescritte, per unilaterale iniziativa dell’impresa, per i lavori in più non verrà corrisposto nessun importo.
ART.56-2 Prestazione economica
Le prestazioni in economia non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine scritto dalla Direzione Lavori.
Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, forniture, materiali, mezzi di opera, noli e trasporti l'importo verrà compensato con le modalità già esposte nello Schema di Contratto.
Per i noleggi di automezzi, meccanismi e macchinari, i prezzi si applicano all'orario di effettivo funzionamento utile, esclusi spostamenti e soste.
Detti prezzi saranno computati per frazioni di quarti d'ora oltre la prima. Il tempo durante il quale i mezzi rimarranno inattivi o sul posto di lavoro in cantiere per qualsiasi causa non sarà compensato.
ART.56-3 Lavori a misura
S'intende, inoltre che i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri, anche se non esplicitamente
indicati qui sopra o richiamati nei vari articoli dell'elenco dei prezzi, che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
ART.56-4 Disboscamento e decespugliamento delle aree arginali.
Nel disboscamento e decespugliamento delle sponde, dei petti arginali, dei piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei,esclude l’estirpazione delle ceppaie e comprende il depezzamento in loco, selezione e l’asporto degli elementi più minuti. Va eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario e la misurazione verrà eseguita sulla sola superficie trattata.
ART.56-5 Trasporto dei materiali di risulta fuori dall’aria di cantiere.
Il trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore di 500m dal luogo degli scavi é escluso dell’eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata. Prevede una percorrenza massima di 20 Km compreso il ritorno a vuoto
ART.56-6 Compenso per il conferimento in discarica del materiali di risulta.
Il compenso per conferimento in discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabili in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, è valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito escluso il trasporto.
ART.56-7 Pulizia di aree di arginatura
La pulizia di aree di arginatura, in reliquato a tratti od in estensione unica, sono da eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano-altimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori:
- asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso ed alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino a una profondità di cm. 0,20; per gli elementi vegetali di valenza superiore non ricadenti in alveo il Direttore dei Lavori può disporre, in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazioni di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; in aree prive di rivestimenti in opere flessibili quali gabbionate e mantellate. Nei casi in cui le sponde sono protette da opere flessibili quali gabbionate e mantellate si procederà a mano al taglio della vegetazione mediante decespugliatori o altri mezzi poco invasivi;
- Rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili;
- Recupero di rifiuti classificabili,secondo l’origine, inurbane e speciali e,secondo la pericolosità dell’area in rifiuti pericolosi e non pericolosi,eventualmente presenti nelle aree di pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere;
- Regolarizzazione, sagomatura profilatura delle aree interessate da pulizia anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l’idea di intervento regolare;
- Totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere;
- Totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:ponticelli, tombini, cavalca fossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci,pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.
ART.56-8 Abbattimento di alberi
L’abbattimento è eseguito su alberi di medio e alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da16 a 30 cm di diametro e si comprende nel prezzo : l’asporto della ceppaia o il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il deprezzamento del tronco e dei rami,il loro carico,il trasporto e il conferimento in discarica presso impianti di smaltimento autorizzati
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 2
ART.- 1 Oggetto del contratto 2
ART.- 2 Forma e ammontare dell’appalto – modalità di stipulazione del contratto 2
ART.- 3 Designazione sommaria delle opere. 3
ART.- 4 Variazione delle opere progettate e degli importi 4
ART.- 5 Il Direttore dei lavori 4
ART.- 6 Il Coordinatore per la Sicurezza 5
ART.- 7 Gara d’appalto. 5
ART.- 8 Conoscenza delle condizioni d’appalto 5
ART.- 9 Osservanza del Capitolato generale dei L.L.P.P.,del Capitolato speciale,di Leggi, Normative e Regolamenti 5
ART.- 10 Documenti facenti parte integrante del contratto 6
ART.- 11 Cauzione, garanzie e coperture assicurative. 7
ART.- 12 Fallimento dell’appaltatore 8
ART.- 13 Stipulazione del contratto. 8
ART.- 14 Rappresentante dell'impresa sui lavori - Domicilio dell'impresa – Direttore di cantiere 9
ART.- 15 Sub-appalto 9
ART.- 16 Responsabilità in materia di subappalto 11
ART.- 17 Pagamento dei subappaltatori e obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate 11
ART.- 18 Norme di sicurezza generali 12
ART.- 19 Sicurezza sul luogo di lavoro 12
ART.- 20 Piani di sicurezza 12
ART.- 21 Piano operativo di sicurezza. 12
ART.- 22 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 13
ART.- 23 Oneri obblighi e responsabilità a carico dell'appaltatore. 13
ART.- 24 Trattamento retributivo dei lavoratori. 16
ART.- 25 Tutela dei lavoratori. 16
ART.- 26 Direzione dei lavori da parte dell'impresa 16
ART.- 27 Consegna e inizio dei lavori. 16
ART.- 28 Cartello di cantiere 17
ART.- 29 Proprietà dei materiali di recupero e scavo 17
ART.- 30 Rinvenimenti fortuiti. 18
ART.- 31 Inizio e andamento dei lavori. 18
ART.- 32 Orario di lavoro 18
ART.- 33 Sospensione e ripresa dei lavori. 18
ART.- 34 Proroghe 19
ART.- 35 Termini per l'ultimazione dei lavori 19
ART.- 36 Ultimazione dei lavori 19
ART.- 37 Varianti in corso d’opera. 19
ART.- 38 Perizie di variante e suppletive. 20
ART.- 39 Prezzo dei lavori non previsti. 21
ART.- 40 Accertamento e registrazione dei lavori. 21
ART.- 41 Documenti contabili. 21
ART.- 42 Tenuta dei documenti. 21
ART.- 43 Contabilizzazione dei lavori 22
ART.43-1 Lavori a misura 22
ART.43-2 Lavori in economia 22
ART.43-3 Valutazione dei compensi a corpo e oneri di sicurezza 23
ART.43-4 Lavori e somministrazioni su fatture 23
ART.43-5 Note settimanali delle somministrazioni 23
ART.- 44 Pagamenti in acconto e ritardi. 24
ART.- 45 Penale per ritardo nei lavori. 24
ART.- 46 Conto finale. 24
ART.- 47 Conto finale - collaudo definitivo - garanzia delle opere 24
ART.- 48 Presa in consegna dei lavori ultimati 25
ART.- 49 Garanzia per vizi e difformità dell’opera. 25
ART.- 50 Garanzia decennale per gravi difetti dell’opera. 25
ART.- 51 Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimento. 25
ART.- 52 Risoluzione del contratto per grave inadempienza. 26
ART.- 53 Risoluzione amministrativa delle controversie. 26
ART.- 54 Arbitrato. 26
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 27
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 27
ART.- 55 Descrizione delle lavorazioni 27
ART.55-1 Disboscamento e decespugliamento delle aree arginali. 27
ART.55-2 Trasporto dei materiali di risulta fuori dall’aria di cantiere. 27
ART.55-3 Compenso per il conferimento in discarica del materiali di risulta. 27
ART.55-4 Pulizia aree di arginatura 27
ART.55-5 Abbattimento di alberi, trasporto della ceppaia oppure taglio a raso, scortecciamento e diserbo trasporto e conferimento in discarica 27
PARTE SECONDA - NORME PER MISURAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE 28
ART.- 56 Norme per la misura e valutazione dei lavori 28
ART.56-1 Norme generali 28
ART.56-2 Prestazione economica 28
ART.56-3 Lavori a misura 28
ART.56-4 Disboscamento e decespugliamento delle aree arginali. 29
ART.56-5 Trasporto dei materiali di risulta fuori dall’aria di cantiere. 29
ART.56-6 Compenso per il conferimento in discarica del materiali di risulta. 29
ART.56-7 Pulizia di aree di arginatura 29
ART.56-8 Abbattimento di alberi 30