OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO per l’affidamento del
COMUNE DI MOLINELLA – Città Metropolitana di BOLOGNA
Repertorio n. del
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO per l’affidamento del
servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL
COMUNE DI MOLINELLA ANNI 2018-2021. Importo
contrattuale € oltre IVA.
CIG (Codice Identificativo Gara)CUC: 7551928023
CIG (Codice Identificativo Gara)DERIVATO:
L’anno 2018, il giorno / /2018 in Molinella tra:
a) xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nata a Molinella il 01.10.1973, nella sua qualità di Responsabile della IV^ Area del Comune di Molinella (di seguito indicato Stazione Appaltante) P.I. 00510171200 –
C.F. 00446980377, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che rappresenta e ciò in esecuzione dell’art. 72 dello Statuto del Comune di Molinella;
b) che agisce quale impresa
appaltatrice di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore» e delegato a sottoscrivere tutti gli atti relativi connessi alla
gestione, compresa la stipula del presente contratto; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Di comune accordo, le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
a) che con Deliberazione della Giunta Comunale n.
93 in data 03/07/2018 esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOLINELLA - ANNUALITA’ 2018-2021;
b) che in seguito della procedura di gara aperta ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. approvata con determinazione del Responsabile della IV Area del Comune n. … del ../../… e successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei comuni di San Xxxxxxx di Savena e Molinella n°… del ../../…. e nella quale i lavori sono stati aggiudicati in xxx xxxxxxxxxxx xx sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ;
c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore
è stato verificato positivamente, come risulta dagli atti depositati al Servizio lavori pubblici e che con determinazione del Responsabile della IV Area del Comune n. in data , è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva ed efficace sulla base della precedente lett. b), ai sensi dell’art. 95 c. 4° lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
e) che con nota prot. n. del è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui agli artt. 76 e 129 del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che alla data odierna è decorso il prescritto termine di stand still e che è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto d’appalto con aggiudicataria;
f) che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del servizio citato in premessa.
L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché all’osservanza della disciplina di cui al d. lgs. n. 50/2016.
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della L.136/2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) della centrale Unica di Committenza relativo all’intervento è il seguente: 7551928023;
b) il Codice identificativo della gara (CIG) derivato dell’Ente Committente Comune di Molinella è il seguente: ;
b) ART. 2. Documenti che fanno parte del contratto:
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) Capitolato speciale d’appalto parte normativa;
b) gli elaborati progettuali e le relazioni;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) il crono programma ( prot_ del );
e) le polizze di garanzia di cui all’art.93 del
Dlgs.50/2016 (prot. del );
2. I documenti elencati al precedente comma 1 sono conservati dalla Stazione Appaltante presso la sede del Servizio LLPP.
Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
- Il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e ss.mm.ii. per quanto non abrogato e ogni altra disposizione statale e regionale vigente.
ART. 3. Interpretazione
In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto o fra i citati documenti e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati, si procede
applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
ART.4. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro
di cui:
a) € per prestazioni ordinarie;
b) € per prestazioni straordinarie;
b) € per oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, punto eeeee) del Nuovo Codice dei contratti e dell’ articolo 43 comma 6 del
D.P.R. n. 207 del 2010, per cui il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti dal Elenco Prezzi Unitari facente parte del Progetto Esecutivo approvato ed oggetto della gara d’appalto.
ART. 5. Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
ART. 6. Domicilio e rappresentanza dell’appalta- tore, direzione del cantiere, avvalimento.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo
2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M.n°145/2000, l’appaltatore ha eletto domicilio a
;
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico bancario.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN ;
ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
4. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo del servizio. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni
responsabilità.
ART. 7. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Tracciabilità flussi finanziari.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. L’Appalto è finanziato integralmente con risorse finanziarie in capo all’Amministrazione Comunale, coerentemente con quanto definito nel DUP 2018-2020 e nel Programma Annuale forniture e servizi annualità 2018, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°80 del 28.12.2017.
3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30 del D.lgs 50/2016 e all’art. 194 del
d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del Dlgs.50/2016 per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto è effettuato dopo il termine del servizio e la redazione del conto finale
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti.
7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n.
136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG derivato dell’Ente Committente;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle
lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
f) Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
g) L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
h) Xxx contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
succitata legge.
i) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
m) I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L.n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario,
, che l’appaltatore ha indicato come conti correnti non dedicati in relazione all’appalto in oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono: .
Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della
L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
n) L’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette. ART. 8. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo, diverso da quanto previsto dall’art. 7 comma 10 lettera f, nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
ART. 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. L'appaltatore inizierà i lavori in data
come documentato nel verbale redatto in
pari data. Da tale data decorreranno i termini di ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO fissati e previsti, in ANNI TRE.
ART. 10. Penali
1. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione di penali come meglio specificato all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, nei casi in cui le prestazioni e le attività di reporting risulteranno:
o totalmente o parzialmente non eseguite
o eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche
o eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati o richiesti
L’applicazione di penali non sostituisce le prestazioni e le attività di reporting non eseguite o eseguite in modo difforme, e non esenta l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una loro corretta, completa e soddisfacente esecuzione.
Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate (previa notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Direttore di esecuzione del contratto) per tutti i giorni intercorrenti da
quello dell’avvenuto controllo (compreso) a quello dell’effettiva esecuzione.
ART. 11. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) approntamento della segnaletica stradale da portare sul cantiere in base alle caratteristiche dell’area in cui si va ad operare;
b) corretto carico e scarico delle macchine tosaerba e delle altre macchine operatrici sui mezzi di trasporto;
c) approntamento di tutti i D.P.I. necessari per lavorare in sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e smi;
d) Delimitare l’area di intervento con nastro segnaletico bianco e rosso ed eventualmente posizionare in un luogo opportunamente visibile il cartello “macchina operatrice in movimento”;
e) provvedere alla completa pulizia dell’area, onde evitare di abbandonare,per incuria o
inavvertitamente, attrezzi, materiali o quant’altro possa costituire un potenziale pericolo per se stessi e per gli utenti;
i) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
3. L’appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico della ditta, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche del servizio da eseguire.
5. L’appaltatore, tramite il direttore tecnico assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il direttore esecutivo del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti.
6. la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione del servizio, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
7. l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
8. la fornitura di tutti i mezzi d’opera necessari alla corretta esecuzione del servizio, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei terzi;
9. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti presenti sul luogo del servizio dovranno essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;
10. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
Oneri e obblighi a conclusione del servizio
11. completa pulizia dell’area, onde evitare di abbandonare, per incuria o inavvertitamente, attrezzi, materiali o quant’altro possa costituire un potenziale pericolo per se stessi e per gli utenti;
ART. 13. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del servizio o
fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’Attuazione della Direttiva 2000/35/CE e s.m.i. (relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali) e successive modifiche e integrazioni di cui al D.Lgs. 192/2012. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 14. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è
effettuata, secondo la quantità di lavorazioni eseguite.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per il servizio, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
6. La contabilità comprende tutte le lavorazioni ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili.
ART. 15. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 106, commi 1, 2, 3 e 4, del Nuovo Codice dei contratti.
ART. 16. Variazioni al progetto.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell’esecuzione del contratto, richiede e ordina modifiche o varianti all’erogazione del servizio, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo
106 del Nuovo Codice dei contratti, le stesse verranno concordate preventivamente con la Stazione Appaltante.
ART. 17. Proroga del termine di ultimazione.
E’ fatta salva la facoltà del Comune di estendere il contratto per ulteriore un anno, con obbligo dell’impresa aggiudicataria di accettare il nuovo diverso termine senza eccezione alcuna e senza modifica delle condizioni pattuite.
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non avesse completato la procedura per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l’appaltatore è tenuto a proseguire la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all’ultimazione del nuovo procedimento di appalto, fino a un massimo di sei mesi e alle stesse condizioni pattuite (c.d. proroga tecnica).
ART. 18. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi
di cui all’articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti e ogni altra causa prevista dall’art.22 del Capitolato speciale d’appalto e nel caso di risultanze positive in merito al controllo antimafia che è in corso.
ART. 20. Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 21. Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell’appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART 22. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Nuovo Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dell’esecuzione del contratto, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Nuovo Codice dei contratti.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Bologna con esclusione della competenza arbitrale.
ART 23. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,assistenziale,assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’ articolo 105 del Nuovo Codice dei contratti.
3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi,
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
4. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva del 27/06/2016 Prot. n. 4009477.
ART. 24. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a)un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione del servizio.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera a) formano
parte integrante del presente contratto d'appalto. 3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
ART. 25. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia antimafia
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
ART. 26. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Garanzia fidejussoria numero in data rilasciata dalla
per l'importo di euro pari
al % per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente ai sensi dell’art.103 comma 5 del D.Lgs.50/2016.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123. ART. 27. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi degli articoli 103 e 104 del Nuovo Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, con polizza numero
stipulata in data rilasciata dalla società
, PROT. , per una somma assicurata pari ad € 610.000,00.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123.
ART. 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016, il D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore.
ART. 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di ultimazione del servizio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di
legge, è a carico della stazione appaltante. Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
COMUNE DI MOLINELLA
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
(firmato digitalmente)
DITTA
(firmato digitalmente) Per autentica di firma, ai sensi dell’articolo 97, 4^ comma, lettera c),del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)
Allegati:- crono programma agli atti al prot. del