ACCORDO QUADRO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Partenza - 5. SEGRETARIATO GENERALE Prot. n.0000560/21 del 30/10/2021
ACCORDO QUADRO
TRA
Ministero del Turismo con sede in Roma, via Marghera 2 C.F. 97814710584, in persona del
Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx – CF QNZLNZ63A26H501Y “Ministero”);
(nel prosieguo anche
E
Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, alla xxx Xxxxxxx, 0, nella persona del -, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del
Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente
domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (nel prosieguo, anche “ACI”);
VISTI
1. l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, che istituisce il Ministero del Turismo;
2. l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” che stabilisce che il Ministero del Turismo svolge le funzioni di propria competenza in tema di promozione delle
iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento ricettivi, in raccordo con le regioni, gli enti territoriali e gli enti vigilati;
dei servizi turistici e
3. l’art. 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, che definisce i compiti attribuiti al Segretariato Generale;
4. il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, che conferisce al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo, ai sensi dell'art.19, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo d.lgs;
5. il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
6. la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
7. il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
8. il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 che assegna alle singole
Amministrazioni titolari degli interventi del Piano Nazionale
interventi, le risorse finanziarie previste di Ripresa e Resilienza – PNRR e in
per l’attuazione degli particolare ’intervento
denominato 4.1 “Hub del turismo digitale” (missione M1, componente C3) tra gli interventi a titolarità del Ministero del Turismo con il quale si intende creare un ecosistema turistico integrato composto da operatori turistici, imprese, stakeholders istituzionali, capace di supportare le scelte del turista nella pianificazione della destinazione e del viaggio;
PRESO ATTO CHE:
1. le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva
cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione
amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
3. il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C- 159/11, C-564/11, C- 386/11 e C-
352/12), prevede l’esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi
che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
4. in particolare, la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
PREMESSO, inoltre, CHE:
1. l’ACI, nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell’assetto del territorio collabora,
da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:
a. definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico- culturali;
b. automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
c. sistemi e network di trasporto sostenibile;
d. promozione dello sport automobilistico;
e. utilizzo dei fondi europei;
2. l’ACI, con delibera del Comitato esecutivo del 20 febbraio 2019, ha istituito una Struttura di missione denominata “Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo”, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo, diretta dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
3. l’ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:
a. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell’istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
b. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali;
c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
d. accordo stipulato il
7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;
e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato “Progetto turismo”, che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;
f. accordo stipulato il 4
dicembre 2020 con il Comando generale
dei Carabinieri, che
definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l’organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l’analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l’utilizzo dei fondi strutturali ed europei;
4. l’ACI conferma di svolgere sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività oggetto del presente accordo.
SI CONVIENE
ART. 1
(Premessa)
1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2
(Oggetto dell’accordo)
1. Il presente Accordo disciplina e regolamenta la collaborazione tra le
Parti in ordine alla
realizzazione di attività, iniziative innovative e servizi digitali volte al raggiungimento di uno scopo comune di valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Italia e delle risorse turistiche del Paese, anche attraverso la promozione del patrimonio culturale e storico e degli eventi sportivi automobilistici.
2. Al fine di beneficiare delle competenze ed esperienze delle singole parti, oltreché dell’impatto
positivo e innovativo dato dalle
sinergie derivanti da tale collaborazione,
le attività oggetto del
presente Accordo potranno riguardare i seguenti ambiti:
a. valorizzazione delle risorse strategiche del paese, con particolare riferimento alla
promozione delle iniziative turistiche e culturali realizzate ed erogate da ACI
nell’ambito del settore automobilistico, anche attraverso l’utilizzo dei servizi e degli strumenti messi a disposizione del Tourism Digital Hub (TDH), la piattaforma del Ministero per la diffusione e la valorizzazione dei servizi turistici nella propria area di competenza, una volta in esercizio;
b. supporto alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione di servizi digitali, strumenti e piattaforme tecnologiche abilitanti e funzionali all’attuazione delle strategie e dei piani di valorizzazione e promozione dell’attività turistica in ambito automobilistico, anche mediante l’utilizzo di Società collegate;
c. attività connesse ed accessorie a quelle dei precedenti commi che consentano il
conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
3. Nel corso del 2021 le Parti completeranno le fasi di progettazione e di analisi; sulla base della valutazione della soluzione tecnologica proposta, nei mesi restanti si procederà con l’eventuale implementazione delle azioni individuate.
4. Le parti si impegnano a definire specifici accordi attuativi per la realizzazione di attività e iniziative di cui al comma 2 del presente articolo.
ART. 3
(Impegni delle Parti)
1. Le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare il proprio know-how, le proprie risorse e i propri strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.
2. Le Parti si impegnano a veicolare e a diffondere l'informazione sulle rispettive attività, servizi ed iniziative a carattere istituzionale.
3. Le Parti si impegnano a sviluppare sinergie e forme di collaborazione al fine di realizzare anche in forma congiunta azioni e iniziative per la promozione digitale del turismo automobilistico .
4. Le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo di soluzioni informatiche connesse alla promozione digitale del settore automobilistico in ambito turistico.
ART. 4
(Accordi attuativi)
1. La collaborazione tra il Ministero e l’ACI sarà svolta in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi ed eventuali allegati tecnici, nei quali saranno individuati gli obiettivi, l’oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo art. 7.
2. Per il 2021 l’Accordo attuativo di cui al presente articolo costituisce parte integrante dell’Accordo Quadro.
3. Per l’esecuzione di ogni accordo attuativo l’ACI nominerà un responsabile delle attività, che avrà il compito di interagire con il responsabile dell’accordo attuativo per il Ministero del Turismo, all’uopo nominato da quest’ultima.
ART. 5
(Durata)
1. Il presente accordo avrà durata di quindici mesi dalla data della registrazione nei modi di legge
del relativo provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo e potrà essere
prorogato o rinnovato solo mediante nuovo accordo da formalizzarsi necessariamente per iscritto tra le Parti.
ART. 6
(Recesso)
1. È espressamente riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
2. La scadenza del presente accordo, anche a seguito del recesso di cui al precedente capoverso, non influirà comunque sulla validità ed efficacia dei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4 già perfezionati, dei quali saranno garantiti la regolare attuazione e conclusione sino alla scadenza dagli stessi previsti.
(Risorse economiche e rimborsi)
1. La collaborazione tra il Ministero e l’ACI verrà svolta a titolo non oneroso.
2. Le parti potranno comunque prevedere, nei singoli accordi attuativi di cui al precedente art. 4, meri rimborsi per le spese per la realizzazione delle attività ivi previste sostenute in rispondenza alle
pertinenti disposizioni di legge,
xxx comprese le disposizioni in materia
di contratti pubblici e
selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, dietro rendicontazione a costi reali.
3. In nessun caso potranno essere richieste dall’ACI o ammesse a rimborso dal Ministero spese generali, ancorché correlate alle sedi centrale o periferiche che l’ACI dovesse mettere a disposizione
del Ministero per e nello svolgimento delle attività di collaborazione di attuativi.
cui ai singoli accordi
4. Gli effettivi rimborsi spese da corrispondere saranno determinati dalla compensazione di quelli dovuti da ciascuna delle Parti. Il saldo totale dei rimborsi spese effettivamente erogato, per tutta la durata del presente accordo, non dovrà eccedere il valore limite di € 900.000,00.
5. I rimborsi di cui al presente articolo, per come specificamente definiti nei singoli accordi attuativi, saranno disposti entro sessanta giorni dalla presentazione di una relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione, previa positiva valutazione e certificazione a cura dell’altra parte.
ART. 8
(Referenti )
1. I referenti per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono: per il Ministero il Dirigente dell’Ufficio II della Direzione della valorizzazione e promozione turistica e per ACI il Direttore pro tempore della Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo.
ART. 9
(Copertura assicurativa)
1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, l’ACI è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Ministero, ivi compresi eventuali consulenti e collaboratori del medesimo Ministero, durante l’eventuale permanenza presso i locali delle sedi centrale o periferiche dell’ACI.
2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Ministero è sollevato da parte sua da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell’ACI durante l’eventuale permanenza presso i locali del Ministero.
3. Le coperture assicurative sono garantite dal Ministero per quanto riguarda il personale di quest’ultimo e dall’ACI per quanto riguarda il personale dell’ACI medesimo e Società collegate.
(Riservatezza)
L’ACI si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e da terzi che su incarico di questi ultimi o dello stesso ACI partecipino alle attività di cui al presente accordo e ai singoli accordi attuativi la massima riservatezza su qualsiasi dato e informazione confidenziali in qualsiasi modo forniti dal Ministero o comunque acquisiti nel corso delle attività.
ART. 11
(Utilizzo dei risultati)
In mancanza di altre indicazioni puntuali menzionate negli accordi attuativi di cui all’art. 4, i
risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo o dei singoli accordi attuativi
potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per fini istituzionali, inclusi quelli di pubblicazione scientifica, ma salvaguardando comunque ogni informazione confidenziale riguardante il Ministero.
ART. 12
(Consenso al trattamento dei dati)
Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo di intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal Protocollo di intesa medesimo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
ART. 13
(Sottoscrizione digitale)
Il presente accordo, compilato in forma di scrittura privata, viene sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..
Il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
xxxxxxx xxxxxx
CN = xxxxxxx xxxxxx C = IT
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato il 29/10/2021
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.