LA DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO E I CRITERI DI CALCOLO DEL
LA DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO E I CRITERI DI CALCOLO DEL
COMPENSO PROFESSIONALE FORENSE
Commento al d.l. 24.1.2012 n.1 2012 conv. in l. 24.3.2012
n. 27 e al d.m. 20 .7. 2012 n.140 (tariffe e parametri)
SEMINARIO
Roma, 18 ottobre 2012
Università di Roma La Sapienza Facoltà di Giurisprudenza - Aula Calasso -
Piazzale Xxxx Xxxx, 5
Dossier di documentazione e analisi a cura
dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
INDICE*
1. DECRETO 20 LUGLIO 2012, N. 140 (PUBBL. IN GAZZ. UFF. N. 195 DEL 22 AGOSTO 2012) REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AI
SENSI DELL’ART. 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 27. PAG. 3
2. RELAZIONE MINISTERIALE ILLUSTRATIVA DEL D.M. 140/2012 PAG. 19
3. TABELLE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI ALLEGATE
AL D.M. 140/2012 PAG. 43
4. ART. 13 (CONFERIMENTI DELL'INCARICO) A.C. 3900-A (RIFORMA ORDINAMENTO FORENSE) – TESTO DELLA DISPOSIZIONE APPROVATA IN
DATA 9 OTTOBRE 2012 DALLA CAMERA DEI DEPUTATI PAG. 61
5. OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DM RECANTE PARAMETRI (A CURA
DELL’UFFICIO STUDI DEL CNF) PAG. 63
6. CRITICITÀ RELATIVE AI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO DELL’AVVOCATO. PROPOSTE PER UN INTERVENTO CORRETTIVO (A CURA DELL’UFFICIO STUDI DEL CNF) PAG. 79
* Il presente dossier è stato realizzato da Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con il coordinamento di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
7. IL CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE (MODELLO ELABORATO
DAL PROF. AVV. XXXXXX XXXXXXXX, VICEPRES. CNF) PAG. 93
8. TRIBUNALE DI COSENZA, ORDINANZA 1 FEBBRAIO 2012, G.U. GRECO
(Q.L.C.) PAG. 101
9. T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA, SEZIONE I, ORDINANZA 10 SETTEMBRE
2012, N. 1528 PAG. 107
10. TRIBUNALE DI CREMONA, ORDINANZA 13 SETTEMBRE 2012, X.X XXXXXXX
(Q.L.C) PAG. 109
11. TRIBUNALE DI VARESE, SEZIONE I CIVILE, SENTENZA 26 SETTEMBRE 2012,
N. 1252 PAG. 113
12. CASS. SEZ. II CIVILE, SENTENZA 23 MAGGIO – 28 SETTEMBRE 2012, N. 16581 PAG. 117
13. CASS. SEZ. UNITE CIVILI, SENTENZA 25 SETTEMBRE – 12 OTTOBRE 2012, N.
17406 PAG. 123
14. XXXXXXX XXXXXXX, “LIBERALIZZAZIONI E PROFESSIONI: PRIME CONSIDERAZIONI SUL DECRETO MONTI”, ALTALEX, 26 GENNAIO 2012 PAG. 127
15. XXXXXXXX XXXXXXXXX, “PASSI DA COMPIERE ED ERRORI DA EVITARE NEL CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE DOPO IL DECRETO SULLE
LIBERALIZZAZIONI”, GUIDA AL DIRITTO, 3 APRILE 2012 PAG. 133
16. XXXXX XX XXXXXX, “NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO”, GIUR. MERITO, 2012,
FASC. 6, P. 1274 PAG. 139
17. XXXXXXX XXXXXXXX, “CHIEDERE È LECITO; RISPONDERE È CORTESIA. MA
XXXX A NON CHIEDERE!”, DIRITTO E GIUSTIZIA, 2012, P. 634 PAG. 143
18. XXXX XXXXXXXXXXXX, “OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA SUL REGOLAMENTO MINISTERIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI LIQUIDAZIONE GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER
GLI AVVOCATI”, XXXXXXXX.XX, 17 SETTEMBRE 2012 PAG. 145
19. XXXXXXX XXXXXXX, “UNA PANORAMICA DELLE NOVITÀ RIGUARDANTI LA PROFESSIONE DI AVVOCATO CIVILISTA DOPO L’ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO SUI PARAMETRI”, XXXXXXXX.XX, 5 OTTOBRE 2012 PAG. 167
20. XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXX, “LEGALI, SUI
PARAMETRI CON VALORE RETROATTIVO URGE UN CHIARIMENTO”,
ILSOLE 24ORE, 8 OTTOBRE 2012 PAG. 197
ALLEGATI:
ELENCO DOSSIER PUBBLICATI DALL’UFFICIO STUDI AL 17 OTTOBRE 2012 COMPOSIZIONE UFFICIO STUDI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO
seminario su:
LA DETERMINAZIONE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO E I CRITERI DI CALCOLO DEL
COMPENSO PROFESSIONALE FORENSE
Commento al d.l. 24.1.2012 n.1 2012 conv. in l. 24.3.2012
n. 27 e al d.m. 20 .7. 2012 n.140 (tariffe e parametri)
partecipano:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
18 ottobre 2012 ore 14
Aula Calasso Facoltà di Giurisprudenza Piazzale Xxxx Xxxx 5
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140
(in Gazz. Uff., 22 agosto 2012, n. 195)
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
CAPO I
Disposizioni generali
Art.1
Ambito di applicazione e regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
CAPO II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Art.2
Tipologia di attività
1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria.
Art.3
Attività stragiudiziale
1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
Art.4
Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Art.5
Determinazione del valore della controversia
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.
Art.6
Procedimenti arbitrali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attività stragiudiziale.
Art.7
Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Art.8
Cause di lavoro
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.
Art.9
Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio
1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.
Art.10
Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito
1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
Art.11
Determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la
registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.
Art.12
Attività giudiziale penale
1. L’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Art.13
Parte civile
1. I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attività giudiziale civile.
Art.14
Determinazione del compenso per l’attività giudiziale penale
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
CAPO III
Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili
SEZIONE I
Disposizioni generali Art.15
Tipologia di attività
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazione di aziende;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilità;
f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) sindaco di società.
2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.
Art.16
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:
a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritti all'albo;
b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;
c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:
1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
2) il valore complessivo dei proventi finanziari;
3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;
4) il valore complessivo dei proventi straordinari;
d) «attività'»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;
e) «passività'»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;
f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;
g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;
h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.
Art.17
Parametri generali
1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
Art.18
Maggiorazioni e riduzioni
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
SEZIONE II
Disposizioni e parametri specifici
Art.19
Amministrazione e custodia
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C- Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.20
Liquidazioni di aziende
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato
dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.21
Valutazioni, perizie e pareri
1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.22
Revisioni contabili
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché' per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché' per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.23
Tenuta della contabilità
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.24
Formazione del bilancio
1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.25
Operazioni societarie
1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l’attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.26
Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.27
Assistenza in procedure concorsuali
1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.
Art.28
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché' per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in
contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Art.29
Sindaco di società
1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.
3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.
CAPO IV
Disposizioni concernenti i notai
Art.30
Tipologia di attività
1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l’attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».
Art.31
Criteri
1. Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l’entità del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.
Art.32
Parametro
1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.
8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.
CAPO V
Disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica
Art.33
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
Art.34
Parametri generali per la liquidazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».
Art.35
Costo economico dell'opera
1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:
P=0,03+10/V 0,4
applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
Art.36
Complessità della prestazione
1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Art.37
Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.
Art.38
Consulenze, analisi ed accertamento
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.
Art.39
Determinazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q»
corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:
CP=V×G×Q×P
CAPO VI
Disposizioni concernenti le altre professioni
Art.40
Altre professioni
1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
CAPO VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art.41
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art.42
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Relazione illustrativa del D.M. 140/2012
Premessa
L’articolo art. 9, comma 1, del decreto‐legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali.
È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, sia pure poi approvata dal Ministro competente.
Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante».
Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento.
Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso.
Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso.
Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1».
Ne consegue che:
i) la regola è divenuta quella del mercato, ripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. 2233 c.c., in incipit del primo comma;
ii) in mancanza di accordo, e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) non menziona gli usi – concetto più ampio di quello di mercato – e
b) esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c.;
iii) i punti di riferimento in sede giurisdizionale divengono quindi: importanza e complessità dell’opera e, implementando la chiave sistematica dell’art. 9 rispetto all’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 2233 c.c., il pregio della stessa, che riflette in termini giustificativi il razionale rilievo del decoro della professione. Il presente decreto – a natura evidentemente regolamentare stanti i caratteri di generalità e astrattezza delle previsioni che deve contenere – non può quindi riprendere la logica tariffaria della rigida predeterminazione di griglie liquidatorie, ma, orientando in modo tendenzialmente omogeneo la funzione giurisdizionale in relazione ai generali principi di ragionevolezza e unicuique suum tribuere, offra alla stessa
«parametri» e non più «tariffe».
Questa differenza impone un ruolo centrale alla valutazione latamente giudiziale del caso concreto, con conseguenti rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla suddetta funzione di orientamento, ed esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie individuate ai fini di un’applicazione cui «di regola», ma senza alcun vincolo, si guida l’organo giurisdizionale stesso.
La descritta impostazione risulta l’unica che rispetta non solo la differenza altrimenti vanificata tra
«parametro» e «tariffa», ma anche, e contestualmente, la manifesta valorizzazione dell’accordo, e cioè del mercato, operata dalla novella del 2012, attesa la conseguente induzione all’accordo che, all’opposto, con la rigidità delle tariffe, è stato strutturalmente disincentivato.
Le professioni interessate, poiché sottoposte all’alta vigilanza del Ministero della giustizia, sono state suddivise nelle seguenti categorie: avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell’area tecnica, altre professioni vigilate.
Al capo I sono state dettate alcune norme generali, la cui esplicazione può ora trovare base per una migliore comprensione.
All’articolo 1 si enuncia dunque che in ogni caso in cui l’organo giurisdizionale – fuori dei vincoli derivanti da un accordo – debba liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi successivi, esso si attiene alle disposizioni del decreto, applicate anche per via di analogia interna. Quanto a quest’ultima ipotesi si può pensare all’ipotesi dell’avvocato cui si debba liquidare il compenso, nei presupposti sopra descritti, per la sua attività di revisore contabile, per cui l’organo giurisdizionale potrà utilizzare analogicamente i parametri previsti per i revisori contabili, sistematicamente più contigui a quelli per la generica attività stragiudiziale forense.
Aderendo al suggerimento del Consiglio di Stato si è soppresso, perché sovrabbondante, il doppio riferimento all’analogia contenuto nel comma 1, primo periodo, dell’art. 1, ipotizzato – come indicato nell’iniziale relazione illustrativa – per alludere alla possibilità di applicazione analogica delle norme decretali anche in via “interna” al medesimo regolamento (si pensi a segmenti dell’attività professionale non espressamente normati), e non solo, nella ricorrenza dei presupposti perché operi l’analogia, con riferimento a fattispecie “esterne” al perimetro oggettivo normato (si pensi a nuove competenze, e quindi attività, della singola professione, aggiunte da successiva normativa). Si condivide, però, l’assunto che la conclusione può essere egualmente raggiunta senza duplicazione del riferimento all’analogia.
Nei compensi – che pure ricomprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, non escluse le attività accessorie alla stessa – non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella concordata in modo forfettario (si pensi alla voce “spese forfettarie” propria di molte precedenti tariffe). Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Logicamente, i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
Il Consiglio di Stato suggerisce di modificare l’art. 1 comma 2 nel senso di specificare che il compenso, unitario e onnicomprensivo, comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso.
Nel parere si rinviene base normativa per questo assunto nell’art. 9, comma 4, del citato d.l. n. 1 del 2012, come convertito, in cui, al penultimo periodo, si enuncia che il compenso va pattuito «indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Non si condivide l’assunto e, pertanto, non è stata accolta l’osservazione. Nella norma in parola la locuzione “spese” è utilizzata in senso lato all’evidente finalità di indurre a formulazioni chiare e compiute del preventivo, e non per snaturare il concetto di compenso che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle.
L’art. 9 comma 4 menzionato, infatti, riguarda il ben diverso caso del compenso pattuito. Caso in cui, logicamente, può ipotizzarsi e pretendersi che l’accordo si estenda al computo o meno delle spese, tipicamente forfettarie, ovvero alle modalità di quel computo. Il precetto mira cioè a contenere al massimo le asimmetrie informative ma, appunto, in una cornice negoziale e negoziata.
È evidente che quando invece l’accordo e, ancor prima, la negoziazione non vi siano stati, l’organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle prove – e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate – non esistendo alcun parametro che le possa surrogare. Si pensi alle spese di trasferta che possono esservi o meno, possono crescere, come costi, a seconda delle urgenze e distanze, e di cui l’organo giurisdizionale non potrà che accogliere la domanda di liquidazione non già in base a non meglio precisati né precisabili, e dunque arbitrari, parametri, ma solo ed esclusivamente, mancando la pattuizione che le riguardi, a fronte di quello che effettivamente risulta, secondo i principi generali e primari che sovrintendono l’attività giurisdizionale, qui naturalmente non derogabili.
Di quanto appena detto vi è anche un’inequivoca, anche se indiretta, conferma normativa: il concetto di compenso cui l’art. 9 fa riferimento al comma 4 è, difatti, letteralmente comprensivo di tutte le voci di
«costo» (del servizio professionale), quali gli «oneri e contributi», confermando che si ha riguardo a una categoria solo latamente e quindi impropriamente qualificata “compenso” nel senso di corrispettivo.
L’art. 9 comma 4, cioè, menziona voci, come quelle appena menzionate, per cui neppure astrattamente sarebbe ipotizzabile alcun parametro. E se, riguardo a quelle voci, si tratta di componenti del “costo” discendenti e regolati da altre norme, nel caso delle spese di tratta di segmenti del “costo” che l’organo giurisdizionale deve liquidare, parimenti in forza di altre norme di legge, in base alle risultanze, se non ne risulti concordata l’imputazione in ragione del fatto che si tratta di componente disponibile del costo medesimo.
Naturalmente ciò non toglie che l’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, comprensivo delle spese, non possa costituire elemento di valutazione negativa dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. In questo senso, accogliendo una specifica osservazione del Consiglio di Stato, si è aggiunto un apposito comma all’art. 1, per l’ipotesi in cui, appunto, nel corso del procedimento non sia emersa prova in merito all’assolvimento degli obblighi informativi di cui costituisce sintesi il preventivo di massima.
Proseguendo nell’illustrazione dell’articolato, si stabilisce poi che nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Va nuovamente rammentato, pure sul punto, che la liquidazione cui si riferisce il decreto è conseguente non a una prestazione latamente imposta come quella, ad esempio, di un consulente tecnico d’ufficio, ma fiduciaria, e in cui, però, le parti non hanno previamente voluto accordarsi sul corrispettivo.
Si aggiunge che quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a un solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
Per le gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
Infine una norma più ricognitiva che costitutiva che costituisce una fondamentale ricaduta del superamento delle tariffe: in nessun caso, come già si anticipava, le soglie numeriche indicate per la liquidazione, di regola, del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Va qui rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato che la scelta, espressamente qualificata come legittima, effettuata dall’amministrazione di prevedere, quali parametri, anche forbici percentuali operanti su valori medi di liquidazione, innescherebbe un rischio di riedizione surrettizia delle griglie tariffarie. Il Consiglio ha pertanto proposto di eliminare qualsiasi riferimento in particolare alle diminuzioni minime, anche se appare evidente che dovrebbe trarsi la medesima conclusione per il simmetrico tetto massimo.
Non si condivide l’osservazione, che, pertanto, non è stata accolta.
Messa da parte la pur rilevante considerazione che, così facendo, fattispecie come le liquidazioni dei compensi forensi per le assistenze legali dei soggetti in gratuito patrocinio avrebbero più che probabili, significative e attualmente insostenibili ricadute negative per la finanza pubblica (venendo meno il parametro minimo di riferimento, sia pure derogabile), va rimarcato con forza che privando l’organo giurisdizionale di forbici di oscillazione dei valori medi di liquidazione, si innescherebbe un altro e ben più consistente rischio: quello di appiattire le liquidazioni giudiziali sul valore medio di liquidazione, rimasto unico e del tutto anelastico parametro certo di riferimento. Il tutto, per un verso, con l’alto rischio di pregiudizio dell’unicuique suum tribuere, per altro verso, con l’alto rischio di deviazioni disomogenee nelle liquidazioni giudiziali, che non potrebbero considerarsi un obiettivo da perseguire, e, per altro verso ancora, con serio rischio di conseguente incremento del contenzioso.
La soppressione delle forbici anche solo orientative, cioè, non potrebbe che avere come effetto quello di irrigidire il valore medio di liquidazione, privandolo dei dati che ne segnano il significato ponderale, nella logica della liquidazione per fasi di attività, del compenso professionale. Si avrebbe così la più che alta probabilità di offrire allo stesso mercato un segnale marcatamente rigido, laddove la logica dei parametri, rapportata al superamento delle tariffe in chiave di liberalizzazioni e promozione della concorrenza, si ritiene debba fare proprio dell’elasticità un dato distintivo volto a indurre al puntuale accordo sul compenso (e le spese) il professionista e il cliente che fruisce del suo servizio.
Il tutto si inscrive, del resto, come sembra opportuno tornare a sottolineare, in una logica, esplicitata normativamente, di piena derogabilità delle forbici stesse, costituenti mera “fascia di orientamento” per l’organo giurisdizionale.
Avvocati
Generalità
Traendo qualche spunto dalla riforma tedesca del 2004, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG, che ha sostituito la legge federale sulla retribuzione degli avvocati (Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, BRAGO) del 1957, il Consiglio Nazionale Forense, nel settembre del 2010, all’esito di un proficuo confronto con il Ministero della giustizia, aveva formulato una proposta innovativa e già strutturata nel senso poi valorizzato dalla modifica legislativa cui con il presente regolamento viene data più specifica attuazione.
Si era proposto infatti di semplificare la tariffa forense accorpando le voci di onorari, diritti, indennità, fondendole in funzione di una suddivisione in fasi dei procedimenti giudiziali (cfr. § 19 RVG), anche per contenere possibili incentivazioni delle lungaggini processuali, e invece favorire un’attenzione al contenimento dei tempi a sua volta correlato al comune valore costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti.
La proposta indicava 4 fasi e una macrovoce complementare: fase di studio della controversia, fase introduttiva del procedimento o del processo, fase istruttoria a sua volta articolata in semplice e complessa, fase decisionale, compenso accessorio inteso, quest’ultimo, con sostanziale riferimento alle sessioni di lavoro collaterali residue rispetto a quelle fatte rientrare nelle fasi vere e proprie.
L’impianto è stato utilmente ripreso per razionalizzare i parametri di riferimento, di cui, come anticipato, non si è inteso dare declinazione solo per clausole generali, articolando 5 fasi: di studio, introduttiva del procedimento o del processo, istruttoria, decisoria, esecutiva, così da ricomprendere anche quest’ultima quale completamento per la realizzazione del bene della vita perseguito nel settore civile, amministrativo, comprensivo del contenzioso contabile, e tributario, e quale segmento terminale nel penale. Ferma la diversa regolazione dei parametri per l’attività stragiudiziale, di cui si darà conto più sotto.
La stessa proposta del CNF, del settembre 2010, aveva quindi indicato l’opportunità di aggiornare i valori della precedente tariffa di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004 n. 127, secondo gli indici ISTAT riferibili alle professioni liberali, del 24,1%.
Nel presente decreto, ferma restando la radicale soluzione di continuità che la norma di legge fondante ha determinato con il precedente sistema tariffario, si è analogamente inteso prendere le mosse dalla precedente tariffa non nel senso, altrimenti in frizione con la norma primaria, di aggiornarla o rimodularla o mutarne le vesti, ma quale orientamento razionale rispetto all’attività forense e, al contempo, quale momento di raccordo tra il precedente sistema e quello nuovo nella lata chiave degli usi sinora invalsi.
È necessario sottolineare, dunque, che non si sarebbe potuto in alcun modo riversare la precedente tariffa, aggiornata, nel nuovo sistema dei parametri. I rifermenti alla precedente tariffa sono quindi stati solamente e ragionevolmente orientativi.
Il decreto si propone, anche per gli avvocati, infatti, di stabilire dei parametri generali (quali sono ad esempio la complessità, l’importanza, il pregio o l’urgenza dell’opera), e dei parametri specifici, numerici e rapportati all’attività forense davanti ai vari organi giurisdizionali e in funzione del vario valore della causa, in interrelazione tra loro.
Per un verso i parametri numerici – che, come anticipato, lasciano marcato spazio all’attività di concreta determinazione giudiziale, con pochi scaglioni e larghe forbici – orientano i parametri generali traducendosi in segnalazione del grado di complessità della prestazione, e, non trattandosi di tariffari, sono aggiornabili giudizialmente nel tempo, tipicamente secondo gli indici ISTAT rilevanti. Per altro verso i parametri generali, che segnano il connotato specifico della liquidazione non tariffaria, possono sempre e motivatamente prevalere sul risultato della determinazione per parametro numerico, appunto non vincolante.
Si è pertanto proceduto innanzi tutto ad aggiornare la precedente tariffa del 2004 – quale mero termine di riferimento nei sensi sopra illustrati – tenendo conto degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, e, in specie, della componente Professioni liberali, con un aumento del 24,1%. Sul punto va specificato che la bozza di proposta del CNF del settembre 2010 sottolineava che il dato, ottenuto e confermato dal Centro elaborazione dati dell’ISTAT (le serie storiche sono comunque reperibili sul sito ufficiale xxx.xxxxx.xx), è riferibile, per la componente Professioni liberali, al periodo aprile 2004‐aprile 2009. Tenuto conto, però, che la generale variazione dei prezzi al consumo è stata tra il 2004 e il 2010 (per anno successivo) dell’11,4%, (serie storiche, tavola 21.8, con una media dell’1,9%) è sembrato ragionevole
non incrementare ulteriormente l’aggiornamento raggiungendo e superando la soglia di ¼ dei precedenti valori.
L’incremento di riferimento 2004‐2012 è stato quindi del 3% all’anno di media.
All’esito della rivalutazione sono stati utilizzati i medesimi arrotondamenti previsti dal D.M. n. 127 del 2004, come indicati nella relativa relazione accompagnatoria.
Si è poi proceduto a individuare gli onorari e diritti di riferimento per ogni fase. Si è infine adattato il risultato:
a) con criterio di ragionevolezza, che impone di considerare il problema dell’aumento dei costi legali anche sotto l’aspetto dell’incidenza degli stessi sul reddito medio reale degli utenti, e dunque pure in rapporto al valore, e cioè al costo di acquisto, dei beni della vita contesi, così da evitare che, in frizione con i principi costituzionali, «il ricorso alla giustizia possa diventare privilegio per pochi» (parere interlocutorio del Consiglio di Stato, 27 ottobre 2003, n. sez. 4061/2003, con riferimento al procedimento per l’approvazione della precedente tariffa del 2004);
b) con criterio di proporzionalità, che si traduce non solo nel rispetto del criterio di adeguatezza del compenso professionale rispetto all’opera svolta, ma che impone anche, e proprio per ciò, la considerazione di un adeguato rapporto di regola sussistente tra le controversie di dato valore e tra i relativi procedimenti davanti ai diversi organi di giustizia dei singoli gradi o nei gradi (latamente) superiori. Un’altra importante precisazione di metodo: con l’abrogazione delle tariffe risulta definitivamente superata la distinzione tra onorari e diritti, oltre che indennità. Questo è un necessario precipitato sia in termini di rottura con il sistema tariffario sia in termini sistematici.
Infatti:
i) il «compenso» evoca chiaramente un concetto unitario;
ii) come conferma anche la disciplina del preventivo (art. 9 comma 4, cit.), lo scopo della riforma è rendere massimamente intellegibile la focalizzazione del corrispettivo dovuto, e dunque semplice, nella massima misura possibile, la sua struttura, superando perciò parcellizzazioni e duplicazioni anche parziali;
iii) non si giustificherebbe, quindi, una duplicità o una differenza di parametri, cui invece la legge assegna un’univoca funzione unitaria, oltre che residuale rispetto all’accordo.
Ciò posto, non resta che prendere a riferimento principale, per il parametro, il precedente onorario perché:
a) unitariamente riferito all’opera prestata (tanto che, a differenza con i diritti, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, andava liquidato «con la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, [con] quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita»: Cass. n. 8160 del 2001);
b) parametricamente declinato rispetto agli stessi valori di controversia, e non fisso come per il “diritto”. Ciò non toglie che, nella individuazione dei parametri numerici di orientamento per fasi, si è tenuto conto anche dei valori di costo riferiti ai precedenti diritti, in quanto relativi, in via integrativa, alla componente “attuativa” piuttosto che propriamente “valutativa” dell’attività professionale. Senza, però, obliterare che:
‐ non poteva in alcun modo rivivere sotto altre formali spoglie la duplicità in esame (si pensi all’onorario per la redazione e non solo per la preparazione di un atto introduttivo della lite davanti al giudice: voce 15 della tabella A delle tariffe, e corrispondente diritto, voce n. 3 della tabella B), e
‐ la suddivisione in fasi, correlata alla parametrazione in funzione di un compenso unitario, supera l’idea di un “diritto” distinto per ogni frazione di attività anche quando, ad esempio, consista nella partecipazione a un’udienza di mero rinvio (voce 19 della tabella B della tariffa: x. Xxxx. n. 920 del 1994).
L’unicità del compenso mira dunque a dare spessore alla semplificazione insita nell’abrogazione delle tariffe. Questa semplificazione costituisce a sua volta un utile supporto alla riduzione delle asimmetrie informative che possono essere implicate non solo da fisiologiche lacune di trasparenza del mercato, ma anche da un eccesso d’informazioni incidenti sullo stesso, dovute alla frammentazione e parcellizzazione delle componenti delle informazioni stesse, come poteva ragionevolmente dirsi delle più che complesse e non facilmente intellegibili tariffe precedenti.
Il Consiglio di Stato ha suggerito, nel merito, di diminuire il quantum assunto come base per congegnare il valore medio di liquidazione, e, pertanto, di ridurre gli importi individuati come parametri. Ha osservato che, come da propria giurisprudenza (Cons. di Stato, parere 2 luglio 2010 n. 3229, riguardante le tariffe dei dottori commercialisti ed esperti contabili), l’adeguamento ISTAT «non necessariamente» deve essere operato per intero, soprattutto «in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere
sacrifici per far fronte alla contingenza economica». Considerazioni ancora più valide oggi – si aggiunge – che la «crisi finanziaria» risulta aggravata. E ancora più valide – si afferma – con il passaggio dalle tariffe ai parametri.
Naturalmente il Consiglio propone di estendere il contenimento ovvero la riduzione ai valori medi di liquidazione propri delle altre professioni.
Non si è ritenuto di accogliere il suggerimento per i seguenti motivi. Il tema è affrontato riguardo ai compensi forensi perché sono quelli che soffrivano di un mancato adeguamento ISTAT delle tariffe realmente significativo in relazione al lungo tempo trascorso, come rilevato, dall’ultimo aggiornamento. E questo è stato per l’amministrazione un ulteriore motivo per aggiornare i valori tariffari forensi al fine di contribuire a individuare ragionevolmente i parametri numerici dati dal valore medio di liquidazione, seppure strutturalmente diversi, e, in particolare, come visto, con un’elasticità e variabilità del tutto estranee alla logica degli importi tariffari.
Sul punto va poi considerato che della congiuntura economica soffre anche il mondo lavorativo delle libere professioni.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che l’adeguamento ISTAT in parola, assunto, secondo quanto appena illustrato e che qui va ribadito, solo quale piattaforma di riferimento iniziale:
b) è stato contenuto, come pure già illustrato, proprio in funzione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità sopra spiegati, in ragione della tutela dei valori, storicamente contestualizzati sul piano economico, inerenti all’accesso alla giustizia;
c) è stato contenuto (anche in questo caso si tratta di un tema già affrontato nella iniziale relazione) dalla fusione tra diritti, onorari e indennità, sia pure parzialmente bilanciata dalla considerazione che questa fusione ha avuto nella determinazione del valore medio di liquidazione (su cui vedi infra);
d) è stato poi ulteriormente contenuto dall’assorbimento della voce, propria delle precedenti tariffe, data dalle spese forfettarie (mentre si è visto che ora le spese saranno liquidate giudizialmente, in difetto di accordo, solo in quanto attestate).
Da ultimo si deve notare come nella determinazione degli importi si è mirato a contenere l’attuale rapporto medio ponderale tra costi legali concretamente sostenuti e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, rilevato secondo gli indici doing business della Banca mondiale (v. infra).
Tipologia di attività. Attività stragiudiziale. Tipologie di controversia e procedimento
Le prestazioni professionali forensi sono state distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono state a loro volta distinte in attività penale; e attività civile, amministrativa, comprensiva come si diceva del contenzioso contabile, e tributaria.
L’attività stragiudiziale si prevede sia liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
Non si è previsto alcun parametro a vacazione, eccessivamente rigido (anche quando meramente orientativo) rispetto alla complessa varietà dell’attività
stragiudiziale, strettamente connessa alle dinamiche di mercato.
Si stabilisce che quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato (sempre senza vincoli insuperabili, e cioè di regola) sino al 40 per cento rispetto a quello liquidabile in base ai parametri altrimenti rilevanti per l’attività stragiudiziale. Viene cioè valorizzata la componente non conflittuale dell’attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione delle controversie, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell’uso della risorsa giudiziaria a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria.
Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
Quanto all’attività giudiziale dell’area civile, ferma la distinzione in fasi, nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva e quindi tendenzialmente unitaria anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto del pregio dell’opera prestata e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nei casi di azione di classe, attesa la tipica complessità della controversia, si stabilisce la possibilità di aumento del compenso liquidato fino al triplo.
Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è (analogamente a quanto sopra) aumentato fino al 25 per cento rispetto, logicamente, a quello ordinariamente liquidabile. Si conferma la valorizzazione dell’attività forense diretta alla conciliazione nella stessa prospettiva sopra illustrata quanto all’attività stragiudiziale.
Accogliendo un’osservazione del Consiglio di Stato, pienamente coerente con le implicazioni sistematiche appena descritte, si è previsto che debba costituire elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
L’art. 5 stabilisce i criteri di valutazione del valore della controversia ai fini della parametrazione, riprendendo quelli, consolidati, della precedente tariffa.
Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.
In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa, latamente compresi quelli di giustizia contabile (in linea con le concettualizzazioni della precedente tariffa), il valore della causa è determinato allo stesso modo quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato.
Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, per un verso si prevede, nella tabella allegata, un allineamento allo scaglione generale di riferimento (25.001‐50.000 euro), con ampia forbice di variazione (da +150% a ‐50% del valore medio di liquidazione di cui si dirà più sotto), per altro verso si tiene
«particolare» conto dell’oggetto e della complessità della stessa controversia.
L’art. 6 specifica che per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga quali gli arbitraggi, per la liquidazione del compensi si applicano i parametri previsti per l’attività stragiudiziale, sintetizzando, questi casi, ipotesi di mandato a transigere.
L’art. 7, poi, indica che, fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per i procedimenti diversi, ferme le regole e i criteri generali (artt. 1 e 4).
L’art. 8, riprendendo la precedente tariffa, stabilisce che nelle controversie di lavoro il cui valore non supera
1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Si tratta di un parametro orientativo volto ad assicurare il principio costituzionale di accesso alla giustizia per la tutela di posizioni fondamentali e a forte connotazione personalistica, usualmente connesse a situazioni di disparità di forze tra le parti coinvolte, come tali considerate sotto vari profili, processuali e sostanziali, dall’ordinamento.
Per la particolare semplicità seriale, a sua volta connessa a oneri della finanza pubblica, si è stabilito (art. 9), che il compenso può essere ridotto fino alla metà nelle controversie per l’ottenimento dell’indennizzo da irragionevole durata del processo (legge n. 89 del 2001).
Per i compensi relativi alle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (si pensi alle previsioni di cui agli artt. 115, 116, 117 e 118 del testo unico in parola), anch’essi connessi a rilevanti ricadute erariali, si prevede che si tenga specifico conto dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Questa menzione è attualmente contenuta nell’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, però, prevede riferimenti non più fruibili alle tariffe.
Restano ferme le altre riduzioni previste dal testo unico spese di giustizia quale quella di cui all’articolo 130 di tale testo normativo, che qui si estendono per omogeneità di parametro anche al settore penale.
Si specifica che sebbene nell’individuazione dei parametri numerici per i compensi si sia partiti da un aggiornamento della tariffa forense del 2004, specie la già evidenziata fusione delle voci di onorario con quelle dei diritti, e la previsione della riduzione del 50% del valore medio di liquidazione dei compensi anche in materia penale, determina in ogni caso l’assenza di riflessi negativi sulla finanza pubblica, come confermato dalla relazione tecnica della Direzione generale del Bilancio del Ministero della giustizia.
L’art. 10 indica che nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento. La ragione è chiaramente relativa all’esercizio professionalmente inappropriato dei diritti processuali. Quanto alle pronunce in rito, seppure risulta rispondente al vero che non necessariamente potrebbero essere conseguenza delle premesse professionali appena richiamate, va detto che l’ormai consolidato diritto vivente esclude possano andare a danno della parte i mutamenti giurisprudenziali, posto che in ipotesi di overruling in senso proprio, e cioè processuale, la parte viene rimessa in termini (Cass., S.U., n. 15144 del 2011, Cass., n. 3042 del 2012).
‐ Fasi e parametri. Metodo
L’art. 11 indica i criteri di determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, in relazione alle fasi.
Si ribadisce che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono solo di regola quelli di cui alla tabella A – Avvocati. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Si specifica che nella fase di studio della controversia sono compresi, solo a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
Nella fase introduttiva del giudizio sono compresi, sempre a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio e il relativo esame inclusivo di quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo, memorie, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
Nella fase istruttoria sono compresi, ancora a titolo di esempio: le richieste di prova o controprova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso o in funzione del giudizio, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie o altri atti anche connessi nel corso del giudizio, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace inerenti a mezzi di prova, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità
della fase rileveranno, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate purché non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. Logicamente, fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta, secondo quanto più sotto si dirà in aggiunta.
Nella fase decisoria sono compresi, fermo il carattere non tassativo dell’elencazione: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale, quale precipitato del titolo decisorio ottenuto.
Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto formalmente estraneo all’esecuzione in senso proprio, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Riprendendo l’articolo 1 comma 3, si ribadisce che il compenso comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
Va premesso che – come si tornerà a sottolineare – il comma 9 dell’art. 11 stabilisce che, ferma la suddivisione in fasi, per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto natura del procedimento, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. I parametri appena indicati si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione oltre tale valore.
L’articolo chiude enunciando che per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva riferita ai beni immobili.
Nella ricostruzione delle fasi si è tenuto conto di tutto quanto emergente dalla bozza CNF del settembre 2010 e dai lavori del correlativo gruppo di studio.
Queste indicazioni sono poi quelle seguite per elaborare i parametri numerici di riferimento. Il dettaglio del procedimento seguito è il seguente.
Si è assunto a riferimento, su cui tarare gli parametri numerici (per valore, grado e organo di giudizio), lo scaglione 25.001‐50.000 euro, nei procedimenti davanti al tribunale di primo grado e agli organi equiparati della giustizia tributaria. Questo scaglione ha avuto quale termine di riferimento, per la precedente tariffa, lo scaglione, pressoché sovrapponibile, ma lievemente diverso, 25.900,01‐51.700,00.
Prima fase: studio.
Nella bozza CNF settembre 2010 già si segnalava che per la fase di studio può aversi a tipico riferimento, della precedente tariffa, le voci di onorario (tabella A precedente tariffa) studio (n. 12), consultazione (n.
13) e ispezione e ricerca di luoghi e documenti (n. 14). Gli importi degli onorari, incrementati come sopra si è detto, sono stati sommati nel loro valore medio (somma di minimi e massimi, divisione per due), per un totale di circa 1.148. La proposta CNF settembre 2010 segnalava, quale diritto (tabella B precedente tariffa), riferibile a tale fase, solo quello della disamina (n. 2), ma certamente possono imputarsi altre voci di “diritto” quali consultazioni e corrispondenza con il cliente (nn. 21 e 22).
Il valore medio di liquidazione, seguendo i criteri metodologici sopra richiamati (esclusione di duplicità di voci, ragionevolezza dei costi), è stato così determinato in euro 1.200.
Questo, dunque, il valore medio di liquidazione, su cui orientativamente operare le concrete determinazioni che sono esplicazione dei parametri generali. Il valore medio di riferimento è logicamente riferibile a tutta l’area valoriale della controversia e non solo alla sua linea media (37.500 euro). Il valore della controversia, d’altra parte, refluirà sulla concreta determinazione della liquidazione, quale parametro
generale – e quindi unitamente agli altri – di cui all’art. 4 comma 2, richiamato infatti espressamente dall’art. 11 comma 1.
Le variazioni sul valore medio sono orientativamente incanalate, dalla tabella allegata al decreto, entro forbici percentuali come si diceva non inderogabili. I relativi moltiplicatori percentuali della forbice (per questa fase da +60% e ‐50%) sono stati individuati tenendo conto, sempre orientativamente, dei minimi e dei massimi degli onorari coinvolti nell’elaborazione.
Seconda fase: introduzione.
Qui la bozza CNF settembre 2010 proponeva di imputare le seguenti voci: (onorari di) preparazione e redazione dell’atto introduttivo anche in risposta (ricorso, citazione, comparsa di risposta) (n. 15 tabella A della precedente tariffa), e, quanto ai diritti (tabella B precedente tariffa): domanda introduttiva, comparsa di risposta e/o intervento (n. 3), rinnovazione o riassunzione della domanda (n. 4), chiamata di terzo in causa (n. 5), autentica di firma (n. 6), esame dell’eventuale procura notarile (n. 7), versamento del contributo unificato (n. 8), iscrizione della causa a ruolo (n. 9), ovvero costituzione in giudizio (n. 10), esame di provvedimenti giudiziali relativi (n. 15, come quelli riferibili al decreto di fissazione dell’udienza o di suo differimento o di autorizzazione alla chiamata prima dell’udienza), la formazione del fascicolo (n. 18), le (ulteriori) consultazioni con il cliente (n. 21), la notifica di ogni atto e il relativo esame (n. 23 e n. 24), l’eventuale richiesta di documenti (n. 29). Può aggiungersi l’esame della costituzione in giudizio avversaria riconducibile alla voce n. 11 della tabella A della precedente tariffa.
Seguendo lo stesso metodo sia quanto agli onorari (media: 520 euro) sia in funzione dell’unicità del compenso, con esclusione di ogni duplicazione a qualsiasi titolo (voce n. 3 della tabella B e n. 15 della tabella A); sia in funzione della ragionevolezza del parametro numerico, si è determinato il valore medio di liquidazione in 600 euro.
Va tenuto conto che, logicamente, molte delle voci di diritto sopra elencate, attengono alla complessità della fase, e quindi restano assorbite dal margine di oscillazione del valore medio di liquidazione (pluralità di notifiche, rinnovazione della citazione).
Deve considerarsi, inoltre, che l’unicità del compenso comporta l’assoggettamento del valore medio di liquidazione ai moltiplicatori inerenti alla forbice orientativa abbinata, contro la natura fissa dei precedenti diritti.
Per la forbice delle oscillazioni si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione proprio dei minimi e dei massimi della precedente tariffa per la voce di onorario rilevante (n. 15 della tabella A della precedente tariffa): di qui le percentuali di incremento e diminuzione del 60% e del 50%
Terza fase: istruzione.
Riprendendo e sviluppando anche per questa fase la bozza CNF settembre 2010, si è considerata, in conseguenza, l’imputazione delle voci di onorario riferibili alle memorie e assistenze alla prova (n. 18 e n. 17), e, tipicamente, quanto ai diritti (tabella B della precedente tariffa), le voci relative a: esame di scritti difensivi anteriori alla pronuncia di ordinanze e sentenze (n. 11), della documentazione prodotta dalla controparte nella stessa cornice temporale (n. 12), istanze, ricorsi o simili (n. 14), esame dei provvedimenti giudiziali (dispositivo) interlocutori (n. 15), dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge (n. 17), assistenza alla parte comparsa davanti al giudice (n. 20), notifica e relativo esame (n. 23 e n. 24), esame dell’interrogatorio formale o non formale della parte (n. 36), e le altre voci relative ai mezzi istruttori, come le intimazioni di testi o le designazioni di consulenti di parte (nn. 26, 27, 28).
L’art. 11, comma 5, penultimo e ultimo periodo, stabiliscono, come anticipato, che «al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta».
Ne consegue che la fase può mancare del tutto, come nelle cause esclusivamente in diritto, o può ridursi al minimo quando manchino memorie o assunzioni di prove costituende, come nelle cause documentali, o quando, tipicamente, le stesse memorie o assunzioni non siano plurime per ciascuna parte. Dal che la particolare semplicità delle cause contumaciali.
Ciò che rileva è dato, comunque, dalle attività difensive necessarie per legge o ad avviso del giudice (incluse pertanto, e tipicamente, quelle conseguenti a eventi processuali incidentali, quali querele di falso o verificazioni di scritture private quando, appunto, non attivate in via principale), e le assistenze alle assunzioni probatorie.
Prendendo spunto ma senza vincoli dal sistema delle precedenti tariffe, ai fini della determinazione del parametro dato dal valore medio di liquidazione si sono quindi considerate tre componenti: un’udienza di trattazione e un’assunzione istruttoria per parte.
Su questo è parametrata una forbice orientativa più ampia rispetto alle altre fasi (+150%, ‐70%) per l’obiettiva presenza di una più ampia gamma di variabili.
La media delle voci di onorario aggiornato delle voci nn. 16 e 17, porta al risultato di 1.165 euro. Alla luce delle voci relative a diritti, non sovrapponibili, quali l’esame delle deduzioni avversarie, e dei criteri sopra discussi, si è ritenuto ragionevole integrare questo valore medio di liquidazione a 1.200 euro, simmetrico a quello proprio della fase di studio, seppure maggiormente soggetto a modificazioni parametriche per i motivi detti. La fase introduttiva, d’altra parte, costituisce, rispetto alle fasi di studio e istruttoria, rispettivamente un precipitato e una premessa.
Quarta fase: decisione.
Stesso metodo di elaborazione è stato seguito per il parametro numerico della fase decisionale.
Le voci di onorario della precedente tariffa sono relative all’udienza, alla redazione delle difese conclusive, dirette e in replica, e alla discussione, in udienza pubblica o camera di consiglio (nn. 16, 19 e 20 della tabella A), cui può aggiungersi l’iscrizione d’ipoteca giudiziale quale atto che accede direttamente alla tutela inerente al provvedimento finale ottenuto dalla parte (n. 53). Sui diritti la bozza CNF settembre 2010 imputa le seguenti voci: precisazione delle conclusioni (n. 38, tabella B), e relativo esame di quelle di controparte (n. 39),
redazione della nota spese (n. 40), registrazione della sentenza (n. 42), esame del dispositivo e del testo integrale del provvedimento giurisdizionale (nn. 16 e 16), partecipazione all’udienza (n. 19), richiesta di copie (n. 30), deposito atti in cancelleria (n. 31), ritiro del fascicolo (n. 32), iscrizione nel F.A.L. (n. 34) e ogni altra registrazione (n. 33).
Si è ritenuto ragionevole assumere a riferimento la più scansionata discussione scritta, facendo la media degli onorari relativi all’udienza e alle difese, e aggiungendo le voci dei diritti non ritenuti assorbiti, quali la precisazione e l’esame delle conclusioni avversarie e la registrazione della sentenza, ottenendo la somma di circa 1.600 euro (arrotondamento da 1.616,5 euro). D’altra parte, considerando che per la discussione orale la tariffa precedente stabiliva costi inferiori, anche se la stessa può essere preceduta da note illustrative finali (tipicamente previste dall’art. 429, secondo comma, c.p.c.) e può vedere autorizzate repliche, si è ritenuto ragionevole assumere a valore medio di liquidazione il parametro numerico di 1.500 euro.
Per la forbice di oscillazione si è tenuto conto, orientativamente, del margine di oscillazione degli onorari della precedente tariffa, individuando gli incrementi e le diminuzioni di regola operabili in +60% e ‐50%, in simmetria con le fasi di studio e introduzione.
Quinta fase: esecuzione.
Per l’esecuzione nulla indicava la bozza CNF settembre 2010, ma si sono assunte a riferimento le voci di onorario sub n. 54 e 55 della tabella A, e le voci di diritti nn. 46‐74 della tabella B.
Si è quindi considerata la media degli onorari immobiliari (870 euro) e il maggior peso specifico che in questa fase assumono i singoli atti richiesti dalla sequenza esecutiva.
Simulando un’ipotesi semplificata di procedimento esecutivo immobiliare, con unicità di voci quanto ai certificati o alle ispezioni ipotecarie o catastali, senza pluralità di esecutati e senza interventi (e fermo restando che l’eventuale incidente cognitivo oppostivo resta estraneo alla fase, quale momento di autonoma e propria, seppur connessa, cognizione), con esito di vendita e distribuzione del ricavato su progetto amichevole, si è ottenuta l’ulteriore somma (da sommare alla precedente) di circa 1.071 euro.
Anche considerando il parziale assorbimento che pure per le altre fasi ha determinato l’unicità del compenso, si è quindi ritenuto ragionevole individuare il valore di 1.800 euro per i procedimenti aventi ad oggetto immobili.
Considerando il margine di variazione degli onorari per le procedure esecutive mobiliari (sub VII della tabella B della precedente tariffa), si è individuato il valore medio di liquidazione per questa ipotesi in 800 euro con un ulteriore contenimento correlato alla usuale natura di queste procedure esecutive.
Non si è ritenuta di fare distinzione con le ipotesi di beni mobili registrati, lasciando refluire questa componente nella complessità e importanza della prestazione correlata al suo oggetto.
Anche in questo caso la forbice di oscillazione, simmetrica a quella delle fasi di cognizione eccettuata la peculiarità istruttoria (+60% e ‐50%), è stata individuata tenendo conto anche di quella della precedente tariffa per gli onorari.
Operando alcune semplici simulazioni rispetto allo scaglione, ne emerge, ad esempio, che rispetto al valore medio della controversia, 37.500 euro, il valore medio di liquidazione può essere portato, dalla forbice sia pure non inderogabile, sino a 7.200 euro, che corrispondono al 19,2% del valore conteso, di poco inferiore alla percentuale che gli indici doing business della Banca mondiale indicano essere attualmente il rapporto medio ponderale, in Italia, tra costi legali concretamente sostenuti, e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, in ipotesi di non impugnazione di merito, ossia il 21,8% (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/, pagine ufficiali, sub “data”, “enforcing contracts”, “Italy”, alla sottopagina: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx‐contracts/).
Da questi indici emerge che si tratta di un rapporto marcatamente superiore rispetto a quello di aree contigue quali Francia (17,4%) Germania (14,4%) Spagna (17,2%).
Naturalmente lo scaglione qui assunto a riferimento dell’impianto (per questo confrontabile concettualmente con il valore ponderale doing business) permette di superare la percentuale rispetto a una controversia di valore corrispondente al minimo dello scaglione stesso, ma l’ipotesi che in questo caso si liquidino compensi previsti sia pure orientativamente come massimi, iscriverebbe la fattispecie in un’area di eccezionalità estranea alla logica del confronto in parola.
Altri scaglioni
Determinati i valori medi di riferimento e le oscillazioni orientative, per lo scaglione di riferimento, si sono individuati gli altri scaglioni fino all’ultimo, di 1.500.000,00 di euro, oltre cui non si sono stabiliti parametri numerici per i motivi sopra accennati e che vengono qui ripresi.
Le aree valoriali sono state individuate in modo molto più ampio rispetto alla precedente tariffa, proprio perché si tratta di parametri di riferimento per l’attività di liquidazione giudiziale, e non dell’applicazione di rigide griglie tariffarie.
Per individuare una proporzionata variazione dei singoli valori medi di liquidazione, per le altre macro aree valoriali (scaglioni), è stata considerata, orientativamente, con arrotondamenti, la percentuale di variazione prevista dalla precedente tariffa rispetto alle voci di onorario imputate alla fase di studio, il cui peso specifico è certamente maggiore, e cioè più qualificante, posto il riferimento all’intera impostazione gestoria, sul piano professionale, della controversia.
Per lo scaglione fino a 25.000 euro si è individuata una diminuzione del 55% circa del valore medio di liquidazione, con un contenimento dei costi rispetto alla percentuale rigidamente risultante dalla impostazione sopra riportata (di circa il 50%), in funzione del principio di proporzionalità e accesso alla tutela giurisdizionale.
Per la fase esecutiva di questo scaglione non si è operato il suddetto contenimento per mantenere il compenso professionale in termini proporzionati all’opera complessivamente e usualmente necessaria.
Per lo stesso motivo (inversamente operante) si sono operati lievi contenimenti dei valori medi di liquidazione riferiti alle fasi esecutive degli scaglioni successivi. Si è tenuto anche conto del fatto che i sopra ricordati indici doing business segnalano una percentuale di costi esecutivi, in Italia, del 5.2%, che, per lo scaglione di riferimento, nel caso di beni immobili, porterebbe, rispetto al valore medio della controversia nello scaglione, all’importo di 1.920 euro contro i 1.800 fissati.
Per lo scaglione tra 50.001 e 100.000 euro, allo stesso modo, si è quindi computato un aumento di circa il 65%, sempre rispetto allo scaglione di riferimento.
Per lo scaglione tra 100.001 e 500.000 euro si è computato un aumento di circa il 170%, rispetto allo scaglione di riferimento. È stata contenuta la forbice in aumento per la fase istruttoria, in funzione del principio di ragionevolezza dei costi.
Per lo scaglione tra 500.001 e 1.500.000,00 di euro si è computato un aumento di circa il 350%, rispetto allo scaglione di riferimento. È stata ulteriormente contenuta la forbice in aumento per la fase istruttoria, in funzione del principio di ragionevolezza dei costi.
Va nuovamente sottolineato che in tutti i casi sono stati operati degli aggiustamenti tenendo conto che le percentuali sopra citate sono solamente orientative, quali parametri, sia pure numerici.
Gli stessi parametri percentuali, d’altra parte, sono stati utilizzati, come tali, per un’adeguata proporzione dei valori relativi alle magistrature superiori.
Come si diceva, non si è operata la proporzione per l’area valoriale superiore a 1.500.000,00 di euro (che era pur possibile tradurre in una percentuale destinata a moltiplicarsi per il valore crescente della controversia come per lo scaglione superiore ai 5.164.600,00 della precedente tariffa), posto che in tal caso potranno operare più appropriatamente rispetto al caso concreto i parametri generali, tenuto logicamente conto dei valori medi di liquidazione dello scaglione precedente. La percentuale, infatti, irrigidisce il parametro numerico e si pone in frizione con il concetto di valore medio di liquidazione.
Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile il parametro numerico si riferisce, coerentemente alla logica dell’impianto, allo scaglione di riferimento, con ampi margini di incremento e diminuzione del valore medio di liquidazione (+150%, ‐50%).
Giudice di pace
Per le controversie davanti al giudice di pace si è seguito lo stesso metodo, operando una distinzione per quelle entro i 5.000 euro, data la competenza generale (su beni mobili) per valore di questo organo giurisdizionale (art. 7 primo comma c.p.c.).
Rispetto a questo scaglione si sono operati analoghi rapporti alla precedente tariffa, considerando la media ponderale (media della media) degli scaglioni tra 600 euro e 2.600 euro, e poi la stessa media con i valori dello scaglione davanti al tribunale fino a 5.200 euro, con conseguenti temperamenti in funzione di proporzionalità e conseguente accesso alla giustizia.
Esempio: per la fase di studio, la media (con arrotondamenti dei decimali) per le voci di onorario nn. 2, 3 e 4 della tabella A (sub I) della precedente tariffa, dà, per gli scaglioni da 600 a 2.600 euro, l’importo di euro 207; mentre la media delle corrispondenti voci per le controversie davanti al tribunale (nn. 12, 13 e 14) per lo scaglione fino a 5.200 euro, dà 215 euro. La media ponderale sopra menzionata è di euro 211. Di qui, considerando le voci di diritto imputabili anche se in parziale assorbimento in funzione dell’unicità del compenso (v. sopra per la fase di studio davanti al tribunale), e l’assorbimento della voce (unica: n. 1) per le controversie fino a 600 euro davanti al giudice di pace, è stato ritenuto ragionevole determinare l’importo, per la fase di studio davanti a questo giudice, di euro 300.
Rispetto alle simmetrie proporzionali dei valori medi di liquidazione per lo scaglione di riferimento davanti al tribunale, emerge una differenza per la fase decisoria, che però è la conseguenza dei valori delle voci di onorario corrispondenti davanti al giudice di pace (specie la n. 9). Differenza che del resto, e infatti, permette di mantenere una ragionevolezza dei costi rispetto al valore e alla tipologia della controversia (si noti che la sommatoria è di 1.150 euro per un valore medio della controversia di 2.500 euro, sia pure diminuibile fino a meno della metà in funzione delle forbici orientative).
Le forbici sono state contenute in funzione dei principi sopra richiamati di proporzionalità e accesso alla giustizia: sono stati quindi contenuti gli incrementi e aumentate le diminuzioni.
Per lo scaglione oltre i 5.000 euro si è prevista una diminuzione del 40%, rispetto al valore medio di liquidazione dello scaglione di riferimento davanti al tribunale, tenendo conto della proporzione con i valori dello scaglione precedente davanti al giudice di pace.
Corte di appello, organi di giustizia tributaria di secondo grado, organi di giustizia amministrativa e contabile di primo grado
SI è stabilito un incremento del 20% del valore medio di liquidazione rispetto al corrispondente scaglione davanti al tribunale, tenuto conto, orientativamente, dei valori medi di liquidazione davanti a quest’ultimo ma anche di quelli fissati per le prestazioni davanti alle magistrature superiori, e considerate le proporzioni risultanti dalla precedente tariffa (ad esempio, per la fase di studio, le corrispondenti voci degli onorari segnalavano un incremento, nello scaglione di riferimento, del 23% circa).
Si sono accomunati, alle corti di appello ordinarie, gli organi di giurisdizione amministrativa e contabile di primo grado sia in considerazione dei valori medi della precedente tabella sia data la sovrapponibile competenza territoriale e conseguente rilevanza degli stessi.
Suprema Corte di cassazione, magistrature superiori, compreso il tribunale di prima istanza dell’Unione europea
Si sono individuati valori medi di liquidazione tenendo conto sia dei valori medi risultanti dalla precedente tabella sia dei valori medi orientativi della liquidazione del compenso secondo il presente decreto.
Si è incrementata la forbice alta relativa alla fase di studio e di discussione, posto il valore aggiunto dato dalla natura dell’organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza, e di quelli a questi fini equiparabili, e il peso specifico, in rapporto a tali giudizi, della fase di studio e di discussione finale.
Procedimento per ingiunzione
Stante la sua peculiare natura, e in continuità con la precedente tariffa, sono stati individuati valori orientativi forfettari per il procedimento in parola, tenuto conto di quelli stabiliti nel D.M. n. 127 del 2004.
Precetto
Attesa la natura peculiare dell’atto, che prevede un’autoliquidazione da parte dell’istante, si è proceduto in modo analogo alla fattispecie ingiuntiva, anche qui in continuità con la precedente tariffa e tenendo conto dei relativi valori medi.
Procedimento di espropriazione presso terzi e per consegna o rilascio
Tenuto conto della peculiare semplicità di tali procedimenti e anche in questo caso in continuità concettuale, in parte qua, con la precedente tariffa, è stata stabilita una diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
Affari tavolari
Tenuto conto della peculiare natura di tali procedimenti e anche in questo caso in continuità concettuale, in parte qua, con la precedente tariffa, è stata stabilita una diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
Attività penale
Per l’attività giudiziale penale è stato seguito il medesimo metodo.
L’attività in parola è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisionale; fase esecutiva.
Si stabilisce che se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta. La norma ripete quella generale (art. 1 comma 5) con l’importante riferimento all’estinzione del reato.
Il comma 2 dell’art. 11 specifica che nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. A questi fini si terrà conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata. Ma si terrà pure conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.
Riprendendo anche qui i criteri della precedente tariffa, si prevede che per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere in particolare diminuito fino alla metà.
In linea con la corrispondente previsione dettata in materia civile ed equiparate, si stabilisce che debba costituire elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. Anche in tal caso si è tratto spunto dai suggerimenti offerti dal Consiglio di Stato. Si è omesso un più ampio riferimento all’abuso processuale in considerazione del fatto che nel procedimento penale dell’azione dispone la parte pubblica.
Viene quindi richiamata la disposizione sui compensi nel caso di gratuito patrocinio introdotta per l’attività giudiziale civile e quelle ad essa equiparate.
I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attività giudiziale civile.
I parametri specifici per la determinazione del compenso sono quindi, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, ma giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Il compenso è liquidato per fasi.
L’art. 14 indica che nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività.
Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
Nella fase istruttoria sono compresi, sempre a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena e delle misure cautelari.
Per i procedimenti cautelari o speciali (si pensi a quelli in materia di misure di prevenzione) si fa espresso richiamo al principio dell’analogia specifica interna.
Il compenso liquidato comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.
‐ Fasi e parametri. Metodo ed esiti
Prendendo spunto per questo aspetto dalla bozza CNF settembre 2010, è stato assunto come procedimento di riferimento quello davanti al tribunale monocratico e magistrato di sorveglianza, e sono state pertanto imputate alle singole fasi le seguenti voci della precedente tariffa penale.
Fase di studio: voci nn. 2, 7.7
Fase di introduttiva: voci nn. 7.1, 7.2, 7.5
Fase istruttoria: voci nn. 3, 5, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4
Fase decisoria: voci: nn. 6.1, 6.2, 6.3, 7.6.
Anche in questo caso si è operata la media tra i minimi e i massimi della precedente tariffa a fini di generale riferimento per individuare il valore medio di liquidazione relativo alle singole fasi.
Le forbici abbinate ai valori medi di liquidazione sono stati individuati tenendo conto in specie del peso specifico variabile dell’attività di studio e dell’istruttoria.
Per i rapporti proporzionali con i procedimenti davanti agli altri giudici e negli altri gradi, è stato seguito il metodo di elaborazione seguente.
Partendo anche in questo caso dalla bozza CNF settembre del 2010, sono stati computati gli scostamenti percentuali nei minimi e nei massimi della precedente tariffa rispetto ai minimi e massimi davanti al tribunale monocratico (e magistrato di sorveglianza), e quindi la media (aritmetica) tra le varie sottovoci, al fine di elaborare la media generale delle voci e quella generale davanti al giudice. Si sono ottenuti così i seguenti risultati tendenziali e orientativamente rilevanti.
La media delle variazioni percentuali davanti al giudice di pace è: minimo ‐24%, massimo ‐16%.
Davanti al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell’udienza preliminare: minimo +1%, massimo
+35%.
Davanti al tribunale collegiale: minimo +25%, massimo +34%.
Davanti alla Corte di appello e al tribunale di sorveglianza: minimo +59%, massimo +67%. Davanti alla Corte di assise o alla Corte di assise d’appello: minimo +152%, massimo +169%. Davanti alle magistrature superiori: minimo +213%, massimo 236%.
Su queste basi si sono è stato ritenuto ragionevole individuare gli incrementi percentuali individuati nella tabella allegata, riguardanti il valore medio di liquidazione.
Si torna a sottolineare che si tratta di parametri numerici orientativi che interagiranno con quelli generali. Per la fase di esecuzione penale, si è rivalutato l’onorario a vacazione della precedente tariffa, traendo anche qui spunto dalla bozza CNF del settembre 2010.
Conclusivamente va rimarcato poi che la ben maggiore semplificazione del sistema dei compensi così delineato determinerà un esponenziale incremento dell’agilità decisionale, per gli organi giurisdizionali, (anche) in sede di liquidazione delle spese all’esito del contenzioso.
Commercialisti ed esperti contabili
Il Capo III del decreto contiene disposizioni concernenti i dottori commercialisti e gli esperti contabili, quali professionisti iscritti in unico albo.
Anche per questa categoria professionale l’abrogato sistema tariffario è stato sostituito secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base a criteri di semplificazione dell’attuale assetto regolamentare e tenendo conto della finalità di formazione dei parametri, destinati ad essere utilizzati esclusivamente nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. La finalità della determinazione dei parametri connoterà anche in questo caso il contenuto del decreto, consentendo all’organo giurisdizionale un ampio spettro di discrezionalità nella valutazione dell’opera del professionista e spingendo, indirettamente, a una regolazione negoziale preventiva del compenso che sottragga il cliente (e lo stesso professionista) al rischio di incertezze.
L’attuale regolamento recante la disciplina degli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, contenuta nel decreto del Ministro della giustizia del 2 settembre 2010, n. 169, distingue macrocategorie di voci che compongono la retribuzione nel suo complesso. Il compenso, secondo la tariffa oggi abrogata (e salva sempre la sua limitata applicazione temporanea per effetto del regime transitorio), è strutturato in rimborsi di spese, indennità, onorari specifici (determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico), onorari graduali (determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni), onorari preconcordati e onorari a tempo. In molti casi dette componenti del compenso sono cumulabili e le singole voci sono determinate attraverso l’applicazione di criteri generali per la determinazione degli importi (natura, caratteristiche, durata e valore della pratica), nonché di criteri specifici (quali l’eccezionale importanza, complessità o difficoltà della pratica, le condizioni d’urgenza, l’esercizio della professione in un comune con un certo numero di abitanti, l’incarico conferito a una pluralità di professionisti, gli incarichi connessi tra loro conferiti da più clienti, l’incarico non giunto a compimento, l’incarico già iniziato da altri professionisti, il concorso del cliente o di terzi alla definizione della pratica). La particolare complessità del sistema tariffario in via di superamento è poi ulteriormente accentuata dalle previsioni di onorari specifici calibrati su una dettagliata individuazione delle singole attività di possibile competenza professionale dei dottori commercialisti e delle categorie iscritte nel medesimo albo (l’attuale tariffa individua le attività professionali, per le quali competono onorari specifici, nel capo III del decreto n. 169/2010, ripartito in 13 sezioni e composto di 28 articoli).
La proposta normativa qui illustrata mira a perseguire l’obiettivo primario della semplificazione degli strumenti idonei a consegnare all’organo giurisdizionale parametri di massima non vincolanti per la liquidazione giudiziale. A tal fine secondo l’intervento normativo proposto:
‐ è eliminata la distinzione tra rimborsi spese, indennità ed onorari e, all’interno di questa categoria, tutte le ulteriori distinzioni richiamate (secondo il modello generale del decreto, il compenso ha una sua struttura unitaria ed onnicomprensiva);
‐ sono ridotte a 11 le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso (opera in via residuale l’analogia per le attività non previste);
‐ sono razionalizzati e ridotti i criteri per la determinazione del valore delle pratiche.
L’ulteriore obiettivo di rimettere all’organo giurisdizionale parametri applicabili di regola in sede di liquidazione, secondo limiti ampi di valutazione, è specificamente perseguita, anche per gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mediante la previsione che stabilisce la ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica e l’applicazione di una forbice percentuale (da un minimo ad un massimo) da calcolare sul predetto valore. In altri termini, all’interno dello stesso scaglione è possibile che il compenso possa essere determinato in un range percentuale nell’ambito del quale di regola si colloca il giudizio di liquidazione dell’organo giurisdizionale avuto riguardo ai parametri generali che connotano ulteriormente la prestazione. In applicazione dei parametri generali di cui all’art. 17 comma 1, sono in ogni caso possibili più ampie variazioni, posta la derogabilità dei parametri numerici, aventi valore meramente orientativo.
Il Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 29, è ripartito in due sezioni, la prima contenente disposizioni generali, la seconda concernente la individuazione di parametri di dettaglio per ognuna delle tipologie di attività professionali.
Ferma l’applicazione delle regole generali contenute nell’articolo 1 del regolamento illustrato, l’articolo 15, che apre la sezione prima, individua le seguenti attività svolte da dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili:
a) amministrazione e custodia;
b) liquidazioni di azienda;
c) valutazioni, perizie e pareri;
d) revisioni contabili;
e) tenuta della contabilità;
f) formazione del bilancio;
g) operazioni societarie;
h) consulenza ed assistenza contrattuale ed economico‐finanziaria;
i) assistenza in procedure concorsuali;
l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;
m) funzione di sindaco di società.
La necessità di mantenere una essenziale distinzione delle singole attività del professionista in questione deriva dal fatto che a ciascuna di esse corrisponde l’applicazione di parametri specifici idonei a costituire, in ragione della peculiarità della prestazione, una differenziata base di calcolo, non omologabile per tutte le ipotesi.
Il secondo comma dell’articolo 15 richiama la regola generale dell’applicazione analogica dei parametri nel caso in cui debba essere liquidato il compenso del professionista per prestazioni non comprese nell’elenco delle attività disciplinate.
L’articolo 16 contiene definizioni necessarie a determinare la portata di alcuni criteri (componenti positivi di reddito lordo, attività, passività, ecc.) sulla scorta dei quali determinare il valore della pratica, quale parametro generale di base.
Al valore della pratica, l’articolo 17 aggiunge altri parametri generali quali: l’importanza, difficoltà, complessità della pratica; le condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; i risultati ed i vantaggi ottenuti dal cliente; l’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; il pregio dell’opera prestata.
Il comma 2 dell’articolo 17 introduce la norma generale per la determinazione del compenso, secondo la quale il valore della pratica è determinato, per le singole attività del professionista, in base ai criteri specificati nella sezione seconda del capo. La liquidazione avviene poi applicando al valore come determinato le percentuali previste nella tabella allegata al decreto. Tali percentuali, per ogni scaglione di
valore, sono previste secondo una forbice minimo‐massimo, che di regola l’organo giurisdizionale considera quale parametro di riferimento ai fini della liquidazione.
L’articolo 18 definisce i limiti orientativi entro cui far operare il parametro della complessità della prestazione, prevedendo una maggiorazione sino al 100% in caso di prestazione complessa ed una riduzione sino al 50% per le prestazioni che vengano effettuate senza particolare impiego di risorse, speditamente e in assenza di questioni rilevanti.
La sezione seconda (articoli da 19 a 29) raccoglie disposizioni aventi struttura analoga. In ciascuna di esse è individuato il criterio per la determinazione del valore della pratica in relazione all’attività considerata, secondo il seguente elenco:
a) amministrazione e custodia: sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività;
b) liquidazioni di azienda: totale dell’attivo realizzato e passivo accertato;
c) valutazioni, perizie e pareri: valore risultante dalla perizia o dalla valutazione;
d) revisioni contabili: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività;
e) tenuta della contabilità ordinaria: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività; e.1) tenuta della contabilità semplificata: componenti positivi di reddito lordi;
f) formazione del bilancio: componenti positivi di reddito lordi, attività e passività;
g) operazioni societarie consistenti in costituzioni di società e variazioni successive: capitale sottoscritto; g.1) operazioni societarie consistenti in fusioni, scissioni ed altre: totale delle attività delle situazioni patrimoniali;
h) consulenza ed assistenza contrattuale: corrispettivo pattuito;
h.1) consulenza ed assistenza per la stipulazione di mutui e finanziamenti: capitale mutuato o erogato; h.2) consulenza ed assistenza economico‐finanziaria: capitali e valori finanziari;
i) assistenza in procedure concorsuali: totale delle passività;
l) rappresentanza tributaria: importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso; l.1) consulenza tributaria: importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
m) funzione di sindaco di società: sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività. Ciascun articolo della sezione seconda richiama, per la concreta individuazione delle percentuali applicabili ai valori della pratica come determinati, gli specifici riquadri della tabella allegata, dove sono espresse le percentuali orientative minime e massime da sviluppare di regola in sede di liquidazione giudiziale. All’articolo 28, comma 1, per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse, si prevede (attraverso il richiamo del riquadro 10.1. della tabella) l’applicazione, di regola, di un compenso fisso, in considerazione della impossibilità di individuare, in tale contesto, un criterio medio di riferimento, che risulterebbe altrimenti del tutto arbitrario.
Per l’attività di sindaco di società (articolo 29) sono previste riduzioni in relazione all’ipotesi di società di semplice amministrazione di beni immobili o di società dedicate al solo godimento di beni (comma 2). Di contro, maggiorazioni sono ragionevolmente stabilite per l’ipotesi del sindaco unico e per la carica di presidente del collegio sindacale (comma 3).
Quanto agli sviluppi numerici della tabella va rilevato che essi sono stati ricavati attingendo dai valori delle tariffe abrogate, ma di recente adozione, cosicché gli attuali scaglioni di valore e le percentuali applicabili consentono di giungere a liquidazioni perequate rispetto ai valori attuali, salvi i diversi, semplificati criteri di determinazione dei compensi e l’elasticità stessa del giudizio di liquidazione oggi affidato all’organo giurisdizionale sulla base dei parametri voluti dalla legge.
Notai
Il ricorso ai parametri, anche per i notai, è concepito come ipotesi residuale e non fisiologica (la circostanza che sia l’organo giurisdizionale il solo destinatario dei predetti, evoca palesemente la patologia del rapporto tra professionista e cliente). Anche in questo caso, naturalmente, nella sua attività liquidatoria l’organo giurisdizionale potrà farne ricorso “di regola”, non necessariamente, e soprattutto sono individuate fasce parametriche anche numeriche in modo tale da consentire margini di discrezionalità particolarmente ampi, così da indurre le parti a preferire senz’altro l’accordo sulla determinazione del compenso.
Art. 30. Descrive come è strutturato, in linea generale, il compenso l’attività professionale del notaio.
Tenuto conto di quanto illustrato in premessa e richiamata l’attenzione sulla circostanza che il “parametro” al quale l’organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è qualche cosa di profondamente diverso dalla “tariffa”, con la quale non deve essere confuso, né deve prestarsi a fungere da “tariffa mascherata”, si è ritenuto di distinguere nell’ambito dell’attività professionale del notaio, macro categorie sulla base dell’oggetto del negozio.
Sono state quindi individuate cinque macro categorie di atti: quella degli atti aventi ad oggetto beni immobili; quella degli atti aventi ad aggetto beni mobili (inclusi i beni mobili registrati: specificazione che si ritiene opportuna, posto che, spesso, sotto il profilo normativo, tale tipologia di beni è assimilata agli immobili); quella avente ad oggetto atti societari.
Per atti societari si intendono tutti quegli atti che attengono tipicamente alla vita della società: costituzione, modifica, trasformazione della società (incluse, quindi, scissioni e fusioni).
Gli atti di valore indeterminato o indeterminabile, nonché quelli che non possono essere ricondotti a una delle categorie sopra individuate, formano la macro categoria degli “altri atti”.
Si è ritenuto opportuno precisare, al fine di evitare equivoci, che anche la attività di autenticazione della sottoscrizione, ove sia la sola prestazione professionale richiesta al notaio, rientra nella categoria degli “altri atti”.
Per le prestazioni di garanzia reale o personale, il compenso è calcolato in percentuale sull’ammontare del credito garantito: la forbice dell’aumento o diminuzione in percentuale è volutamente ampia e senza determinazioni di scaglioni ma con l’indicazione del solo limite massimo di € 400.000 di credito garantito: oltre tale importo, la liquidazione avverrà sulla base dei parametri generali e cioè, a titolo esemplificativo, della difficoltà e complessità dell’atto, dell’impegno profuso, del tempo impiegato.
Non si è ritenuto di raggruppare in un’autonoma categoria di atti anche quelli “successori”, in analogia a quanto emerso dai contributi resi dal Consiglio Nazionale Notarile nel corso dei tavoli tecnici finalizzati all’(ormai superato) aggiornamento delle tariffe notarili (contributo del quale, peraltro, si è tenuto conto anche nella individuazione delle percentuali, sopra ricordate, per la liquidazione del compenso in caso di atti aventi ad oggetto prestazioni di garanzia).
Si tratta infatti per lo più di atti la cui natura mal si concilia con la elaborazione di un compenso calcolato sulla base di un parametro rapportato al valore economico dell’oggetto. Ad esempio, la redazione di un testamento in cui il testatore vuole devolvere il suo modesto patrimonio a più eredi, istituire oneri e legati, garantire la quota di legittima ai figli ma favorire comunque la seconda moglie, presenta, certamente, una maggiore complessità rispetto alla redazione di un testamento in cui il testatore intenda lasciare il suo notevole patrimonio ad un unico erede.
Parimenti, la accettazione di eredità o la pubblicazione di un testamento sono atti che richiedono una prestazione professionale che non muta in base all’entità del patrimonio del de cuius, mentre, per la accettazione con beneficio di inventario, il compenso al notaio dovrà essere calcolato tendo conto anche della necessaria attività di inventario.
Le relative prestazioni rientreranno, ai fini dei parametri, nelle altre macro aree di volta in volta rilevanti. Art. 31. Il parametro è strutturato muovendo dal concetto base di “valore” del bene oggetto dell’atto.
La norma in esame si preoccupa di chiarire cosa debba intendersi per “valore” del bene oggetto dell’atto. Laddove tale valore non sia definito dalla concorde volontà parti (come in tutti gli atti di natura contrattuale), il valore dovrà essere desunto da quello di mercato.
Per le prestazioni di garanzia, il valore è quello dato dall’entità del credito garantito, mentre, per gli atti societari, il valore è quello dell’oggetto dell’atto.
Quando non vi sia un “oggetto dell’atto” suscettibile di valutazione economica – come può essere, ad esempio, una modifica statutaria attinente al solo trasferimento di sede – l’atto sarà considerato di valore indeterminato.
Art. 32. La norma affronta in dettaglio la determinazione del parametro, rinviando, per il dato numerico da applicare in concreto, alle tabelle allegate al decreto.
Il dato di partenza della liquidazione sarà, per ciascuna categoria di atti, il valore medio di riferimento.
Il valore medio di riferimento è in questo caso quello che si ottiene considerando il valore medio di un determinato atto all’interno di uno scaglione: nel caso di atti immobiliari, ad esempio, si è ritenuto valore medio di riferimento quello di un atto relativo a un immobile del valore commerciale di € 500.000,00 all’interno di uno scaglione che va da € 25.000,00 a € 1.000.000,00.
La forbice percentuale opererà invece rispetto al valore concreto dell’atto, tenendo conto che più alto è tale valore reale dell’atto, più bassa dovrà essere la percentuale di aumento.
Il compenso determinato è poi suscettibile di aggiustamenti correttivi che tengano conto della difficoltà della prestazione, della sua complessità, della urgenza con la quale si è chiesto al notaio di provvedere: criteri che possono essere valutati tanto congiuntamente quanto disgiuntamente. Ciò varrà, logicamente, anche l’impegno profuso, nel cui ambito potrà essere considerato non solo il mero dato temporale, cioè il tempo impiegato, ma anche e soprattutto l’impegno di studio, ricerca, approfondimento, che si è reso necessario per fornire la richiesta prestazione.
Gli scaglioni presi in esame sono volutamente ampi e ciò al fine di rimarcare il carattere assolutamente residuale che deve avere il riscorso ai parametri di cui al presente decreto che non doveva né potrà fungere da dettagliata griglia di riferimento, sostanzialmente applicativa, per le parti nel corso della loro libera contrattazione del compenso.
Resta fermo, in ogni caso, che, per la elaborazione della tabella, come già ricordato, si è tenuto conto dei contributi provenienti dall’ordine notarile nel corso dei tavoli tecnici finalizzati all’aggiornamento delle precedenti tariffe di settore.
Il calcolo complessivo del compenso, peraltro, potrà risultare, ove necessario, dall’applicazione di più tabelle e/o dall’applicazione di più voci della medesima tabella (si pensi ad una accettazione della eredità con richiesta di trascrizione degli immobili).
Laddove, poi, l’atto abbia per oggetto sia beni mobili sia beni immobili (una divisone ereditaria, ad esempio), si applicherà la tabella relativa al valore usualmente più alto che, nella specie, è quella dei beni immobili.
È stato ribadito come per norma generale che tutte le forbici sono derogabili.
Professioni dell’area tecnica
Ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, per le professioni dell’area tecnica, si è ritenuto opportuno individuare alcuni specifici parametri di calcolo, resi necessari dalla pluralità di categorie professionali e quindi tipologie di prestazioni coinvolte.
Si consideri infatti che per area tecnica si intendono le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore xxxxxxxx e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare come previsto dall’articolo 33 del presente provvedimento (ambito di applicazione). È stato quindi necessario tener conto dell’alto numero delle professioni interessate in questa rilevante semplificazione. Di qui il significativo utilizzo di parametri numerici ed espressioni matematiche di sintesi, emerse all’esito della consultazione con tutti gli ordini e collegi interessati.
Ciò posto, è stata basilarmente considerata, come per le altre professioni, la complessità delle prestazioni necessarie per il corretto espletamento dell’incarico, denominato parametro “G”, elemento la cui rilevanza risponde a esigenze a carattere generale, e ricompreso tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola allegata. A questo si è abbinato quello inerente alla specificità delle prestazioni, definito parametro “Q”. In particolare, a ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l’opera come indicato nella tavola Z‐2 allegata.
Si è poi tenuto specifico conto delle caratteristiche e del valore dell’opera, soprattutto del suo costo economico, parametro rispetto al quale l’attività professionale richiesta è chiamata a incidere in termini prestazionali (art. 34, parametri generali per la liquidazione del compenso).
Al riguardo, è opportuno sottolineare che si è espressamente individuato un parametro di riferimento del costo economico dell’opera – detto parametro “P” – da calcolare tenendo conto, di regola, del suo valore di mercato.
Nell’articolo 35 (costo economico dell’opera), anche per semplificare l’attività giudiziale di liquidazione, il costo economico dell’opera è individuato, in termini matematici, intendendo per “V” il valore, mediante (come anticipato) l’espressione: P=0,03+10/V alla 0,4, applicato all’importo delle singole categorie prestazionali componenti l’opera secondo la tavola allegata.
Come osservato dal Consiglio di Stato l’uso di formule matematiche non è inibito a livello normativo, specie quando siano riferite a soggetti tecnicamente in grado di comprenderle, mentre per quanto concerne gli altri soggetti, quale, in tal caso, il cliente ovvero consumatore, resta essenziale ma anche sufficiente che siano intellegibili quanto necessariamente precise, e che ai fini della intelligibilità sia contenuta una esplicazione non solo nella relazione illustrativa ma anche negli allegati, come si è provveduto a fare.
In ogni caso, sulla scia dei suggerimenti dell’organo consultivo, si è provveduto a semplificare anche il dato normativo.
Il parametro “P”, in particolare, individua una curva decrescente in rapporto al valore dell'opera “V”. Esso consente di riconoscere, di regola, percentuali di compenso inversamente proporzionali al valore dell'opera in questione, coerentemente alla scelta già compiuta dal legislatore per la determinazione delle tariffe delle principali professioni tecniche (si veda, tra tutte, la legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti" e successive modifiche) e per la determinazione dei corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività tecniche di cui all'art. 90, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (D.M. 4 aprile 2001). Tale scelta è motivata dal fatto che, lasciando inalterate le percentuali di compenso, quest’ultimo raggiungerebbe somme non proporzionate all’effettivo impegno profuso per l’erogazione delle prestazioni professionali proprio per le opere dal valore più elevato; il parametro P consente di correggere tale distorsione, rendendo il compenso delle prestazioni professionali non linearmente correlato al valore dell’opera V.
Per chiarire, si rappresenta quanto segue, in forma schematica.
È stato dato rilievo, poi, in termini di parametri generali, alla natura dell’opera, al pregio della prestazione, ai risultati e ai vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, all’eventuale urgenza della prestazione, tutti elementi in base ai quali l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 %.
Come si anticipava in incipit, in virtù delle molteplici peculiarità caratterizzanti le attività svolte dai professionisti dell’area tecnica, è stata d’altra parte considerata la tipologia specifica prestazione, che viene innanzi tutto valutata in maniera differenziata a secondo delle sue diverse fasi di espletamento. Anche in questo caso è stata assegnata pregnante rilevanza alle fasi della prestazione stessa.
L’articolo 37, quindi, individua le seguenti fasi in cui si può articolare la prestazione: la definizione delle premesse, la consulenza e lo studio di fattibilità; la progettazione; la direzione esecutiva; le verifiche ed i collaudi.
In questa cornice, per consentire l’adeguata e idonea valorizzazione delle specificità delle singole prestazioni a carattere tecnico, si sono poi considerate, come già si rilevava, le seguenti categorie di opere, specificate nella tavola allegata: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) viabilità; e) idraulica; f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione; h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare; i) territorio e urbanistica.
L’art. 39 (Determinazione del compenso) indica quindi una finale formula di calcolo, di agevole utilizzo, secondo la quale il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, secondo le categorie dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla specifica prestazione o alla somma delle specifiche prestazioni eseguite rispetto all’opera stessa, e il parametro «P», secondo l’espressione che segue: CP=V×G×Q×P.
Di seguito lo sviluppo di un esempio.
Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione
preliminare di un edificio scolastico; nell’ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo, dal quale è estrapolata la scheda .
Definito il valore dell’opera suddiviso nelle categorie d’opera che la compongono si procede come segue: colonne (1‐ 2) :valore dell’Opera V suddiviso per categorie :
valore complessivo € 400.000; di cui: Opere edilizie € 200.000, Opere strutturali € 80.000; impianti meccanici € 70.000; impianti elettrici € 50.000.
colonna (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro “P” colonna (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità “G” colonne (5‐6) all’interno della fase prestazionale considerata:
vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze “Q“
il cui totale è riportato nella colonna (7)
xxxxxxx (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella colonna (8) ottenuti dalla espressione riportata:
= V*P*G*ΣQ (art 39).
Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista. Diventa dunque essenziale verificare la prestazione del professionista in tutte le sue componenti in modo da poter appurare se essa è stata completa o parziale, salve ulteriori considerazioni in ordine – tipicamente – all’eventualità che siano state richieste prestazioni aggiuntive inizialmente non previste o, quando previste, che esse, in particolare, siano state richieste con speciali modalità e tempi. Tutto ciò, naturalmente, permetterà di
individuare l’eventuale parzializzazione o maggiorazione del compenso così come esso scaturisce dalla sua iniziale valutazione. Per la stessa ragione vanno individuate puntualmente tutte le categorie che compongono l’opera, ed il loro costo.
Come norma di chiusura, si prevede che il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi e nelle categorie appena indicate, è liquidato per analogia.
Per evitare invece lacune e incertezze interpretative, l’articolo 38 (consulenza, analisi e accertamento) prevede che il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi e accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione.
Resta ferma anche in tali casi la concreta derogabilità dei risultati ottenuti con i parametri numerici, in funzione dei parametri generali diversi.
Altre professioni vigilate
Si stabilisce che il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle altre disposizioni del decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura delle prestazioni, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.
Disposizione transitoria
Le disposizioni di cui al decreto si applicheranno alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
DECRETO del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20 LUGLIO 2012, N. 140
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO | |||||
SCAGLIONE FINO A EURO 25.000 | |||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | |||
minimo | medio | massimo | |||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 275 | 550 | 880 | |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 150 | 300 | 480 | |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% | 165 | 550 | 1.375 | |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 350 | 700 | 1.120 | |
Fase esecutiva | mobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 400; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 200 | 400 | 640 |
immobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 450 | 900 | 1.440 | |
SCAGLIONE DI RIFERIMENTO: VALORE DELLA CAUSA TRA EURO 25.001 ED EURO 50.000 | |||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | |||
minimo | medio | massimo | |||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 600 | 1.200 | 1.920 | |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 300 | 600 | 960 | |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% | 360 | 1.200 | 3.000 | |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 750 | 1.500 | 2.400 | |
Fase esecutiva | mobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 800; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 400 | 800 | 1.280 |
(pubbl. in Gazz. Uff. n. 195 del 22 agosto 2012) Tabella A – Attività giudiziaria civile
immobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 900 | 1.800 | 2.880 | |
SCAGLIONE DA EURO 50.001 A EURO 100.000 | |||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | |||
minimo | medio | massimo | |||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 950 | 1.900 | 3.040 | |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 500 | 1.000 | 1.600 | |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% | 600 | 2.000 | 5.000 | |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 1.300 | 2.600 | 4.160 | |
Fase esecutiva | mobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 1.300; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 650 | 1.300 | 2.080 |
immobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 1.450 | 2.900 | 4.640 | |
SCAGLIONE DA EURO 100.001 A EURO 500.000 | |||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | |||
minimo | medio | massimo | |||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 1.625 | 3.250 | 5.200 | |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 825 | 1.650 | 2.640 | |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 3.250; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% | 975 | 3.250 | 7.475 | |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 2.025 | 4.050 | 6.480 | |
Fase esecutiva | mobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 2.100; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 1.050 | 2.100 | 3.360 |
immobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 2.400 | 4.800 | 7.680 | |
SCAGLIONE DA EURO 500.001 A EURO 1.500.000 | |||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | |||
minimo | medio | massimo | |||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a | 2.700 | 5.400 | 8.640 |
+60%; diminuzione: fino a -50% | |||||
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 1.350 | 2.700 | 4.320 | |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 5.400; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70% | 1.620 | 5.400 | 10.800 | |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 3.375 | 6.750 | 10.800 | |
Fase esecutiva | mobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 3.600; aumento fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 1.800 | 3.600 | 5.760 |
immobiliare | Valore medio di liquidazione: euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 4.050 | 8.100 | 12.960 | |
SCAGLIONE SUPERIORE A 1.500.000 | |||||
PARAMETRI | |||||
Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. | |||||
VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE | |||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | |||
minimo | medio | massimo | |||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50% | 600 | 1.200 | 3.000 | |
Fase introduttiva | 300 | 600 | 1.500 | ||
Fase istruttoria | 600 | 1.200 | 3.000 | ||
Fase decisoria | 750 | 1.500 | 3.750 |
GIUDICE DI PACE | ||||
SCAGLIONE FINO A EURO 5.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60% | 120 | 300 | 450 |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60% | 60 | 150 | 225 |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80% | 60 | 300 | 600 |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70% | 120 | 400 | 520 |
SCAGLIONE DA EURO 5.001 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale diminuito del 40% | 165 | 330 | 528 |
Fase introduttiva | 90 | 180 | 288 | |
Fase istruttoria | 99 | 330 | 825 | |
Fase decisoria | 210 | 420 | 672 |
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO | ||||
SCAGLIONE FINO A EURO 25.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% | 330 | 660 | 1.056 |
Fase introduttiva | 180 | 360 | 576 | |
Fase istruttoria | 198 | 660 | 1.650 | |
Fase decisoria | 420 | 840 | 1.344 | |
SCAGLIONE DA EURO 25.001 EA EURO 50.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% | 720 | 1.440 | 2.304 |
Fase introduttiva | 360 | 720 | 1.152 | |
Fase istruttoria | 432 | 1.440 | 3.600 | |
Fase decisoria | 900 | 1.800 | 2.880 | |
SCAGLIONE DA EURO 50.001 A EURO 100.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% | 1.140 | 2.280 | 3.648 |
Fase introduttiva | 600 | 1.200 | 1.920 | |
Fase istruttoria | 720 | 2.400 | 6.000 | |
Fase decisoria | 1.560 | 3.120 | 4.992 | |
SCAGLIONE DA EURO 100.001 A EURO 500.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% | 1.950 | 3.900 | 6.240 |
Fase introduttiva | 990 | 1.980 | 3.168 | |
Fase istruttoria | 1.170 | 3.900 | 8.970 | |
Fase decisoria | 2.430 | 4.860 | 7.776 | |
SCAGLIONE DA EURO 500.001 A EURO 1.500.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | Massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20% | 3.240 | 6.480 | 10.368 |
Fase introduttiva | 1.620 | 3.240 | 5.184 | |
Fase istruttoria | 1.944 | 6.480 | 12.960 | |
Fase decisoria | 4.050 | 8.100 | 12.960 | |
SCAGLIONE SUPERIORE A 1.500.000 | ||||
PARAMETRI | ||||
Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza |
delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. | ||||
SCAGLIONE DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50% | 720 | 1.440 | 3.600 |
Fase introduttiva | 360 | 720 | 1.800 | |
Fase istruttoria | 720 | 1.440 | 3.600 | |
Fase decisoria | 900 | 1.800 | 4.500 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA | ||||
SCAGLIONE FINO A EURO 25.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 360 | 720 | 1.224 |
Fase introduttiva | 225 | 450 | 720 | |
Fase decisoria | 427 | 855 | 1.453 | |
SCAGLIONE DI RIFERIMENTO: VALORE DELLA CAUSA TRA EURO 25.001 ED EURO 50.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione fino a -50% | 800 | 1.600 | 2.720 |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 500 | 1.000 | 1.600 |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50% | 950 | 1.900 | 3.230 |
SCAGLIONE DA EURO 50.001 A EURO 100.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 1.320 | 2.640 | 4.488 |
Fase introduttiva | 825 | 1.650 | 2.640 | |
Fase decisoria | 1.567 | 3.135 | 5.329 | |
SCAGLIONE DA EURO 100.001 A EURO 500.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 2.160 | 4.320 | 7.344 |
Fase introduttiva | 1.350 | 2.700 | 4.320 | |
Fase decisoria | 2.565 | 5.130 | 8.721 | |
SCAGLIONE DA EURO 500.001 A EURO 1.500.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 3.600 | 7.200 | 12.240 |
Fase introduttiva | 2.250 | 4.500 | 7.200 | |
Fase decisoria | 4.275 | 8.550 | 14.535 |
SCAGLIONE SUPERIORE A 1.500.000 | ||||
PARAMETRI | ||||
Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. | ||||
SCAGLIONE DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al +150% ovvero diminuito fino al -50% | 800 | 1.600 | 4.000 |
Fase introduttiva | 500 | 1.000 | 2.500 | |
Fase decisoria | 950 | 1.900 | 4.750 |
CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI | ||||
SCAGLIONE FINO A EURO 25.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 382 | 765 | 1.300 |
Fase introduttiva | 247 | 495 | 792 | |
Fase decisoria | 450 | 900 | 1.530 | |
SCAGLIONE DI RIFERIMENTO: VALORE DELLA CAUSA TRA EURO 25.001 ED EURO 50.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione fino a -50% | 850 | 1.700 | 2.890 |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50% | 550 | 1.100 | 1.760 |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50% | 1.000 | 2.000 | 3.400 |
SCAGLIONE DA EURO 50.001 A EURO 100.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 1.402 | 2.805 | 4.768 |
Fase introduttiva | 907 | 1.815 | 2.904 | |
Fase decisoria | 1.650 | 3.300 | 5.610 | |
SCAGLIONE DA EURO 100.001 A EURO 500.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 2.295 | 4.590 | 7.803 |
Fase introduttiva | 1.485 | 2.970 | 4.752 | |
Fase decisoria | 2.700 | 5.400 | 9.180 | |
SCAGLIONE DA EURO 500.001 A EURO 1.500.000 | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione | 3.825 | 7.650 | 13.005 |
Fase introduttiva | 2.475 | 4.950 | 7.920 | |
Fase decisoria | 4.500 | 9.000 | 15.300 |
SCAGLIONE SUPERIORE A 1.500.000 | ||||
PARAMETRI | ||||
Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. | ||||
SCAGLIONE DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al +150% ovvero diminuito fino al -50% | 850 | 1.700 | 4.250 |
Fase introduttiva | 550 | 1.100 | 2.750 | |
Fase decisoria | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE | |||
Intero procedimento | SCAGLIONE | IMPORTI IN EURO | |
minimo | xxxxxxx | ||
Xxxxxxxxx fino a 5.000 | 50 | 700 | |
Scaglione da 5.000,01 a 500.000 | 400 | 2.000 | |
Scaglione da 500.000,01 a 1.500.000 | 1.000 | 2.500 | |
Scaglione superiore a 1.500.000 | Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; - art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. |
PRECETTO | |||
Intero procedimento | SCAGLIONE | IMPORTI IN EURO | |
minimo | xxxxxxx | ||
Xxxxxxxxx fino a 5.000 | 20 | 100 | |
Scaglione da 5.000,01 a 500.000 | 150 | 350 | |
Scaglione da 500.000,01 a 1.500.000 | 400 | 600 | |
Scaglione oltre i 1.500.000 | 700 | 900 |
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO | |||||
Intero procedimento | PARAMETRI | SCAGLIONE | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | |||
Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni | Scaglione fino a 25.000 | 180 | 360 | 576 | |
Scaglione da 25.000,01 a 50.000 | 360 | 720 | 1.152 | ||
Scaglione da 50.000,01 a 100.000 | 585 | 1.170 | 1.872 | ||
Scaglione da 100.000,01 a 500.000 | 945 | 1.890 | 3.024 | ||
Scaglione da 500.000,01 a 1.500.000 | 1.620 | 3.240 | 5.184 | ||
Scaglione superiore a 1.500.000 | Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione |
processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; - art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. |
AFFARI TAVOLARI | |||||
Intero procedimento | PARAMETRI | SCAGLIONE | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | |||
Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni | Scaglione fino a 25.000 | 160 | 320 | 512 | |
Scaglione da 25.000,01 a 50.000 | 320 | 640 | 1.024 | ||
Scaglione da 50.000,01 a 100.000 | 520 | 1.040 | 1.664 | ||
Scaglione da 100.000,01 a 500.000 | 840 | 1.680 | 2.688 | ||
Scaglione da 500.000,01 a 1.500.000 | 1.440 | 2.880 | 4.608 | ||
Scaglione superiore a 1.500.000 | Si tiene conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, applicando i parametri: - art. 4, comma 2: valore e della natura e complessità della controversia, numero e dell’importanza delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, |
dell’eventuale urgenza della prestazione; - art. 4, comma 3: pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; - art. 4, comma 4: qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell’art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’art. 11; - art. 4, comma 5: quando il procedimento si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11. |
Tabella A – Attività giudiziaria penale
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50% | 150 | 300 | 1.200 |
Fase introduttiva | Valore medio di liquidazione: euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50% | 300 | 600 | 900 |
Fase istruttoria | Valore medio di liquidazione: euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70% | 270 | 900 | 1.800 |
Fase decisoria | Valore medio di liquidazione: euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70% | 270 | 900 | 1.350 |
Fase esecutiva | Euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50% | 10 | 20 | 30 |
GIUDICE DI PACE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20% | 120 | 240 | 960 |
Fase introduttiva | 240 | 480 | 720 | |
Fase istruttoria | 216 | 720 | 1.440 | |
Fase decisoria | 216 | 720 | 1.080 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 8 | 16 | 24 |
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20% | 180 | 360 | 1.440 |
Fase introduttiva | 360 | 720 | 1.080 | |
Fase istruttoria | 324 | 1.080 | 2.160 | |
Fase decisoria | 324 | 1.080 | 1.620 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 12 | 24 | 36 |
TRIBUNALE COLLEGIALE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30% | 195 | 390 | 1.560 |
Fase introduttiva | 390 | 780 | 1.170 | |
Fase istruttoria | 351 | 1.170 | 2.340 | |
Fase decisoria | 351 | 1.170 | 1.755 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 13 | 26 | 39 |
CORTE D’ASSISE | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150% | 375 | 750 | 3.000 |
Fase introduttiva | 750 | 1.500 | 2.250 | |
Fase istruttoria | 675 | 2.250 | 4.500 | |
Fase decisoria | 675 | 2.250 | 3.375 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 25 | 50 | 75 |
CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60% | 240 | 480 | 1.920 |
Fase introduttiva | 480 | 960 | 1.440 | |
Fase istruttoria | 432 | 1.440 | 2.880 | |
Fase decisoria | 432 | 1.440 | 2.160 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 16 | 32 | 48 |
CORTE D’ASSISE D’APPELLO | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160% | 390 | 780 | 3.120 |
Fase introduttiva | 780 | 1.560 | 2.340 | |
Fase istruttoria | 702 | 2.340 | 4.680 | |
Fase decisoria | 702 | 2.340 | 3.510 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 26 | 52 | 78 |
MAGISTRATURE SUPERIORI | ||||
FASI | PARAMETRI | IMPORTI IN EURO | ||
minimo | medio | massimo | ||
Fase di studio | Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220% | 480 | 960 | 3.840 |
Fase introduttiva | 960 | 1.920 | 2.880 | |
Fase istruttoria | 864 | 2.880 | 5.760 | |
Fase decisoria | 864 | 2.880 | 4.320 | |
Fase esecutiva (compenso orario) | 32 | 64 | 96 |
A.C. 3900-A
S. 601-711-1171-1198 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Approvata, in un testo unificato, dal Senato).
Relatore: XXXXXXXXXX.
Testo dell’art. 13
approvato dall’Assemblea della Camera il 9 ottobre 2012
ART. 13. – (Conferimenti dell'incarico).
1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese anche forfettarie e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DM RECANTE PARAMETRI
(Roma, 2 luglio 2012)
Premessa.
L’art. 9 del decreto legge 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 dispone l’abrogazione delle tariffe professionali vigenti e l’adozione di parametri tramite decreto ministeriale, ciò al fine di consentire la liquidazione giudiziale dei compensi.
In sede di conversione in legge, il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria che consente l’applicazione delle tariffe fino alla data di entrata in vigore “dei decreti ministeriali di cui al comma 2, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla di entrata in vigore della legge di conversione” (art. 9, comma 3, DL cit.).
Le tariffe professionali, ed in particolare la tariffa forense (DM 127/2004), sono, dunque, ancora produttive di effetti e (seppur temporaneamente) applicabili; d’altra parte, i parametri in corso di adozione, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento (è stata infatti rimossa, per la sua evidente irrazionalità la disposizione che vietava di utilizzare i parametri nei rapporti tra privati1) per determinare il compenso. A seguito della legge 248/2006 (cd. Bersani), infatti, una volta rimossa l’inderogabilità dei minimi, anche le tariffe forensi non indicavano altro che valori di riferimento per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua libera determinazione sulla base della volontà delle parti. Al di là dei nominalismi, dunque, è evidente una sostanziale equivalenza di tariffe e parametri, sul piano della loro comune funzione. Del resto, si consideri che nella parte normativa della bozza di decreto in commento sono esposte regole di liquidazione, di determinazione del valore della controversia, etc. in tutto e per tutto simili, se non identiche, a quelle contenute nella parte normativa del DM 127/2004 col quale sono state approvate le tariffe forensi.
Quest’ultime, poi, pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell’avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la
1 Nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione ex art. 36 D. Lgs. n. 206/05 l’utilizzazione dei parametri nei contratti tra professionista e consumatore o microimpresa , nullità relativa tuttavia espunta dal Senato in sede di conversione . È infatti prevalsa la ragionevolezza: sull’ansia di non far rientrare dalla finestra del parametro le tariffe appena uscite dalla porta (dell’abrogazione) il Governo aveva infatti introdotto una misura francamente bizzarra: le parti non potevano riferirsi ai parametri nell’ambito della loro autonomia privata, ma in caso di controversia, il giudice avrebbe dovuto impiegare quegli stessi parametri che le parti avevano avuto il divieto, a pena di nullità, di richiamare! Xxxx ritenersi dunque che resti pienamente legittimo e rimesso all’autonomia contrattuale il ricorso ai parametri nei contratti tra professionista e cliente. Il ricorso ai parametri, inoltre, può rivelarsi di utilità nella prevenzione del contenzioso, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che saranno eventualmente utilizzati dal giudice.
prestazione o l’attività difensiva si è esaurita” (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all’assorbente argomentazione che “gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale” (Cass. 1010/1996; Id. 6275/ 1988).
Di diverso, ora, oltre al procedimento di elaborazione dei parametri che muove da un’iniziativa ministeriale, vi è che la determinazione puntuale dei valori numerici esposti nelle tariffe era frutto di un’attenta istruttoria con puntuale giustificazione, a differenza dei parametri laddove i numeri paiono frutto di determinazione apodittica, priva di qualsiasi pur minima giustificazione e senza alcun aggancio con i valori delle precedenti tariffe.
Xxxx, l’obiettivo che traspare in modo evidente dall’analisi dei risultati economici cui l’applicazione dei parametri conduce, è quello della diminuzione quantitativa del compenso di spettanza dell’avvocato, come si evince con chiarezza dal confronto di cui infra si darà conto dei risultati ottenibili applicando alle stesse attività professionali vecchie tariffe e nuovi parametri.
Sennonché non è questo l’obiettivo che il legislatore intendeva perseguire con l’introduzione della categoria logico/giuridica dei parametri, sibbene l’altro – del resto evidenziato e richiamato nella parte relativa all’analisi dell’impatto della nuova regola – consistente nel favorire la prevedibilità dei costi del servizio e, per tal via, la stipula di accordi per la determinazione del compenso tra professionista e cliente. Si tratta, perciò, di un obiettivo eccentrico rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore.
IN PARTICOLARE: LE CRITICITÀ RISCONTRATE
1. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Le tabelle A e B allegate alla bozza e riferite al compenso degli avvocati presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice ; essi si collegano ad un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva).
Non vi è traccia di una benché minima motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il ministero sia giunto ad indicare un determinato valore piuttosto che un altro.
Che sussista, invece, un’esigenza di esplicitazione dell’iter logico seguito, si ricava dall’analisi che il Consiglio di Stato in sede consultiva effettuò quando si trattò di controllare la bozza del DM 127/2004 col quale furono poi approvate le vigenti tariffe forensi; in quel caso il Consiglio di Stato chiese giustamente conto al Ministero del percorso logico e dei calcoli effettuati, non prima di avere ammonito che l’istituto tariffario “non assolve solo all’esigenza di tutela dei professionisti da una concorrenza sregolata ed abusiva, ma tutela anche gli utenti del servizio forense sul piano della trasparenza e del contenimento delle pretese patrimoniali degli stessi professionisti” (Consiglio di Stato, sez. consultiva atti normativi - parere 26 gennaio 2004 n. 4061/03 - Pres. de Lise, Est. Pozzi, pag. 10).
Ciò significa che l’amministrazione deve illustrare le ragioni, il percorso logico ed i calcoli effettuati dandone conto negli atti che accompagnano il provvedimento stesso. Il tutto, se del caso, producendo dei modelli di parcella, come in sede istruttoria chiese il Consiglio di Stato nel 2003
(Consiglio di Stato, parere cit.). Nulla di tutto ciò si rinviene in alcuna parte del provvedimento all’esame.
Unico ma insufficiente cenno al riguardo è contenuto nella sezione 2 (procedure di consultazione), dove si fa riferimento a consultazioni intervenute “tra l’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e l’area tecnica, in particolare il centro studi”. Si fa cenno poi ad una interlocuzione avuta con “rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti, che hanno avanzato elaborati studi di fattibilità della tabella in relazione alle ipotesi normative prospettate”. Altre consultazioni si sarebbero svolte con il Consiglio nazionale notarile, e con il non meglio precisato “mondo associativo forense”, ma in ogni caso non con questo Consiglio nazionale forense.
Non risultano dunque, per espressa ammissione del Ministero, studi di fattibilità condotti con riferimento ai parametri da applicarsi alle attività degli avvocati, ma soltanto consultazioni con il “mondo associativo forense”. Come deve essere inteso il fumoso riferimento? È stata consultata una associazione di avvocati? E quale? E perché proprio quella? E perché nel caso di commercialisti e notai si sono consultati i Consigli nazionali, mentre per gli avvocati si è proceduto in modo diverso?
Oltre che i valori monetari dei parametri, del tutto immotivate si presentano le scelte condotte con riferimento alla rimodulazione degli scaglioni di valore, il cui andamento, ovviamente, incide fortemente sui valori dei parametri. I “vecchi” scaglioni di valore furono verificati puntualmente dal Consiglio di Stato, tanto che il ministero dovette poi riprodurre gli scaglioni della tariffa previgente (1994) senza operare arrotondamenti giacché questi, facendo in molti casi “scattare prima” lo scaglione successivo, potevano produrre ingiustificati aumenti tariffari (Consiglio di Stato, parere cit.).
2. Eccesso di potere per sviamento; violazione di legge (art. 2233 cc; art. 9, co. 4, d.l. 1/2012)
Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla determinazione degli importi, è tuttavia evidente ictu oculi che l’operazione complessiva compiuta dall’ufficio legislativo del ministero ha avuto come unico obiettivo l’abbattimento sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004. Un abbattimento immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente – come in premessa si è detto – con gli obbiettivi del provvedimento: che consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.
Del resto tutto ciò contraddice sia l’art. 2233 c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione, sia lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 che richiama ancora l’importanza dell’opera.
Si riporta qui di seguito un esempio dell’abbattimento indiscriminato.
Per le cause civili avanti il tribunale ordinario di valore compreso tra € 25.001,00 ed € 50.000,00 , l'applicazione della tariffa civile del 2004 a VALORI MEDI (cioè media matematica fra minimi e massimi, ovvero minimo + massimo : 2) dà i seguenti risultati:
− fase di studio: diritti 285, onorari 925, totale 1210 + 12.5% = 1361 contro 1200 degli attuali parametri;
− fase introduttiva: 285 + 418 = 703 + 12.5% = 790 contro 600;
− fase istruttoria: 760 + 1960 = 2720 + 12.5% = 3060 contro 1200;
− fase decisoria: 570 + 1630 = 2200 + 12,5% = 2475 contro 1500.
Fortemente penalizzati risultano, poi, i giudizi dinanzi al giudice di pace: ciò rileva particolarmente nelle cause di risarcimento danni per la circolazione di veicoli; con la liquidazione di importi irrisori a favore del professionista l’obiettivo che qui si intende perseguire è quello di scoraggiare ogni iniziativa volta a tutelare i diritti del danneggiato favorendo obiettivamente, al contrario, le compagnie assicurative.
Per ulteriori dimostrazioni riferite ad altri tipi di giudizio, si rimanda alle tabelle allegate alla presente nota, che esplicitano simulazioni volte a confrontare i risultati derivanti dall’applicazione della tariffa forense del 2004 e quelli derivanti dall’applicazione della bozza di parametri (allegato 1).
3. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
È davvero singolare verificare come l’abbattimento sistematico degli importi sia stato trattamento riservato agli avvocati, ma non ai commercialisti.
La tabella C relativa ai compensi dei commercialisti reca infatti valori grosso modo analoghi a quelli del DM 2 settembre 2010, n. 169 di approvazione delle tariffe di quest’ultimi.
Basti pensare come i parametri previsti per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria, contenuti nel riquadro 10.3 della Tabella C, relativa all’art. 28, comma 3 del regolamento, riprendano esattamente le percentuali stabilite dall’art. 49 del DM 169/2010.
Lo stesso può dirsi anche in relazione alla liquidazione di aziende (art. 20 e riquadro 2 del regolamento), ove si riprendono le percentuali già previste in precedenza, nonostante gli incrementi per scaglione di valore fossero maggiori.
4. Eccesso di potere per irragionevolezza dell’art. 1, comma 6, nella parte in cui non prevede un obbligo di motivazione in capo al giudice che si discosti dai parametri nella liquidazione dei compensi dei professionisti.
Il primo comma dell’art. 1 dispone che l’organo giurisdizionale “ (…) applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto”. Il 6° comma aggiunge però che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti.
Si dovrebbe quantomeno aggiungere che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa determinazione. In caso contrario i parametri resteranno lettera morta ed i giudici potranno liquidare in modo anche del tutto arbitrario.
5. Eccesso di potere nell’articolazione delle fasi (travisamento).
L’art. 4 comma 1 realizza un chiaro travisamento allorquando afferma che l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria si distingue nelle fasi di studio della controversia, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria, esecutiva. In particolare la fase esecutiva viene contemplata come un momento necessario dell’attività giudiziale, mentre è noto che si tratta di una
procedura autonoma, che si attiva solo se la parte soccombente non si adegua alla sentenza (così era regolata nella tariffa del 2004). In questo modo le tabelle contemplano tutte una fase che in realtà nella maggior parte dei casi non ha modo di realizzarsi, cosicché il compenso stabilito per l’attività difensiva correlata è solo figurativamente attribuito all’avvocato.
6. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento alla riduzione della metà dei compensi stabiliti per le controversie di lavoro non oltre i 1000 euro ed in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo.
Gli artt. 8 e 9 della bozza dispongono una riduzione drastica dei compensi per le controversie di lavoro fino a 1000,00 euro, e per quelle in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo. Anche in questi casi non è possibile ravvisare alcuna motivazione al riguardo: non si vede perché non si dovrebbe applicare il criterio generale basato sulla complessità e quantità delle questioni trattate.
7. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riguardo alla riduzione del compenso dell’avvocato del soccombente in caso di responsabilità aggravata e pronunce in rito.
L’art. 10 della bozza dispone una drastica riduzione, pari alla metà, del compenso dovuto al difensore del soccombente nei casi di responsabilità processuale aggravata (di cui all’art. 96 c.p.c.), nonché d’inammissibilità, improponibilità, o improcedibilità della domanda.
In primo luogo occorre sottolineare che la previsione accosta irragionevolmente ipotesi del tutto diverse: da un lato le fattispecie di responsabilità aggravata, che presuppongono un accertamento della responsabilità della parte; e dall’altro i casi di definizione della controversia con una pronuncia di rito.
Secondariamente va detto che spesso inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità non sono esiti del tutto ipotizzabili (almeno con un ragionevole margine di certezza) sin dal momento della domanda (si pensi a disposizioni di legge difficilmente interpretabili, oscure, ambigue).
Molto spesso, poi, anche là dove (ad es.) l’inammissibilità può essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in concreto della domanda risponde ad un’esigenza fondamentale di tutela del diritto costituzionale di difesa; di più, in alcuni casi si tratta di soddisfare un interesse dell’Ordinamento.
Viene in questa prospettiva in considerazione, emblematicamente, l’art. 360-bis c.p.c. che sanziona con l’inammissibilità il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza del giudice di merito che sia stata decisa conformemente a precedenti della stessa corte senza che sussistano – ad avviso di quest’ultima – ragioni sufficienti per mutare indirizzo interpretativo. Ciò significa che, a fronte di un orientamento più o meno consolidato, l’avvocato rischierebbe di veder dimezzato il suo compenso se proponesse un ricorso per cassazione anche quando ritenesse sussistere ragioni che dovrebbero indurre il cambiamento di opinione; il quale, non solo è sintomo di mobilità del diritto e garanzia della sua perenne sintonia con le esigenze mutevoli della società, ma è fenomeno più ricorrente di quanto si ipotizzi ed interessante anche la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione, come dimostrano le sentenze delle S.U. della Corte di cassazione n. 108/2000 e 23726/2007 in materia di frazionamento del credito che giungono a conclusioni opposte (la seconda negando ciò che la prima consentiva). Xxxxxx ricorso avrebbe dovuto ragionevolmente proporsi in contrasto con l’orientamento della prima sentenza, eppure solo la sua proposizione in concreto ha consentito al Diritto di progredire per pervenire a sanzionare – come ha fatto la seconda sentenza – l’abuso del processo integrato dal frazionamento del credito.
Come si vede, il rischio di pronunce in rito del tipo di quelle ipotizzate dal Ministero, è consustanziale al ministero difensivo ed alla tutela dei diritti e non costituisce, di per sé ed in quanto tale, sintomo di un comportamento dell’avvocato dimentico dei suoi doveri di lealtà verso l’Ordinamento e per ciò da sanzionare; ed invece è proprio la prospettiva sanzionatoria quella considerata dal Ministero nel congegnare una norma, quale quella in commento, che parifica in modo inammissibile comportamenti diversi per finalità e modo d’estrinsecarsi e senza che la sanzione si correli, nel suo operare, a valutazioni del giudice circa le ragioni della pronuncia in rito.
Oltre ad innestare uno scopo sanzionatorio in una normativa che ha tutt’altre finalità.
Non solo, anche il modo d’operare della norma è imperscrutabile sicché tutto si traduce in una disposizione irrazionale: infatti la riduzione non può costituire oggetto di condanna: è bene ricordare, infatti, che l’art. 91 c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa, non di quella soccombente. Unica applicazione rilevante, pertanto, dovrebbe essere l’ipotesi di mancato accordo tra avvocato e cliente soccombente sulla determinazione del compenso: qualora il giudice dovesse provvedere alla sua liquidazione, di fronte ad una pronuncia di rito, dovrebbe disporre la riduzione automatica del 50%.
Oltre al caso citato, non si rinvengono ulteriori fattispecie applicative, se si prescinde da una ipotesi espressiva di irragionevoli interferenze con l’autonomia privata delle parti: si tratta del caso in cui l’avvocato abbia concordato col cliente preventivamente il compenso per la prestazione dovuta e, successivamente, il cliente, risultato soccombente, si rivolga ad un giudice al fine di contestare tale accordo. In tale evenienza il giudice, al ricorrere di una pronuncia di rito, dovrebbe disporre una riduzione del compenso del professionista, non residuando spazio per valutare le ragioni che hanno condotto a tale esito processuale né per la discrezionalità relativa alla possibilità di operare, o meno tale riduzione. Una interpretazione siffatta della disposizione consentirebbe al regolamento ministeriale di intervenire direttamente non solo sugli accordi relativi al compenso tra professionista e cliente, ma anche sulla libertà d’apprezzamento del giudicante, obbligato a riformarli in chiave sanzionatoria, con una eccezionale compressione dell’autonomia privata delle parti e del diritto soggettivo del professionista al compenso, mortificato, per giunta da un atto amministrativo, di carattere regolamentare, nulla disponendo al riguardo l’art. 9 del DL 1/2012.
8. Eccesso di potere per irragionevolezza in relazione allo scaglione di valore superiore ad euro 1.500.000.
Mentre la tariffa 2004 prevedeva due ulteriori scaglioni per i valori superiori ad euro
1.500.000 e li sviluppava adeguatamente, oltre a prevedere uno scaglione residuale in grado di condurre al calcolo degli onorari qualsiasi fosse stato il valore di causa, con l’applicazione di coefficienti specifici, ora i parametri si fermano alle cause di valore fino ad euro 1.500.000, bloccando quindi lo sviluppo necessario dei compensi. Con il che si concreta una evidente irragionevolezza, perché l’andamento dei compensi viene artificiosamente bloccato allo scaglione
di valore compreso tra euro 500.000 ed euro 1.500.000, anche per cause di valore molto superiore. È bene ricordare che il previgente sistema tariffario prevedeva, piuttosto, per le cause di elevato valore criteri di sviluppo degli onorari per cui questi crescevano in modo meno che proporzionale al valore della causa, ma comunque realizzando un maggior guadagno, conformemente al canone generale della correlazione del compenso al valore ed alla importanza della controversia, confermato anche dall’art. 4, comma 2 degli attuali parametri.
9. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed irragionevolezza in relazione alla tabella B relativa all’attività giudiziale penale.
Anche per quanto attiene il giudizio penale, si possono svolgere le medesime osservazioni già svolte per il giudizio civile.
In particolare, si allega la tabella relativa al processo innanzi al “Giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare” dalla quale emerge che il parametro previsto per la fase di studio è di gran lunga inferiore al valore medio ricavabile dall’applicazione della tariffa del 2004 tenendo conto degli atti che statisticamente vengono compiuti in questa fase.
Allegato 1.
Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri.
GIUDICE DI PACE
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Valore controversia: fino a 5.000,00
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | |
FASE DI STUDIO | 340,00 | 410,00 | 480,00 | 300,00 |
FASE INTRODUTTIVA | 347,00 | 402,00 | 457,00 | 150,00 |
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze | 591,00 | 663,50 | 736,00 | 300,00 |
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica | 660,00 | 812,50 | 965,00 | 400,00 |
Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative.
TRIBUNALE ORDINARIO
Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01
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Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni.
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | ||
FASE DI STUDIO | 663,00 | 1.210,50 | 1.758,00 | 1.200,00 | Riprende la tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 459,00 | 706,50 | 954,00 | 600,00 | Sotto la tariffa media |
FASE ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze | 1.544,00 | 2.721,50 | 3.899,00 | 1.200,00 | Sotto la tariffa minima |
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica | 1.548,00 | 2.773,00 | 3.998,00 | 1.500,00 | Sotto la tariffa minima |
Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l’importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi.
CORTE D’APPELLO
Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01
- 72 -
Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) | ||
FASE DI STUDIO | 763,00 | 1.448,00 | 2.133,00 | 1.440,00 | Sotto la tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 529,00 | 884,00 | 1.239,00 | 720,00 | Sotto la tariffa media |
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze | 1.494,00 | 2.836,50 | 4.179,00 | 1.440,00 | Sotto la tariffa minima |
FASE DECISORIA | 1.243,00 | 2.233,00 | 3.223,00 | 1.500,00 | Di poco superiore alla tariffa minima |
Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe, al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria.
CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI
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Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | ||
FASE DI STUDIO | 833,00 | 1.578,00 | 2.323,00 | 1.600,00 | Di poco superiore alla tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 966,00 | 1.711,00 | 2.456,00 | 1.000,00 | Di poco superiore alla tariffa minima |
FASE DECISORIA | 1.657,00 | 2.899,50 | 4.142,00 | 1.900,00 | Superiore alla tariffa minima, ma molto lontano dalla tariffa media |
Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del 2004. Mentre nella fase di studio l’importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie.
TAR
Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01
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Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva)
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) | ||
FASE DI STUDIO | 758,00 | 1.440,50 | 2.123,00 | 1.440,00 | Identico alla tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 649,00 | 1.179,00 | 1.709,00 | 720,00 | Di poco superiore alla tariffa minima |
FASE ISTRUTTORIA | 1.314,00 | 2.599,50 | 3.884,00 | 1.440,00 | Di poco superiore alla tariffa mimina |
FASE DECISORIA | 1.243,00 | 2.233,00 | 3.223,00 | 1.500,00 | Superiore alla tariffa minima ma lontano dalla tariffa media |
Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo.
CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE
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Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) | ||
FASE DI STUDIO | 1.113,00 | 2.733,00 | 4.353,00 | 1.700,00 | Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004 |
FASE INTRODUTTIVA | 839,00 | 1.919,00 | 2.999,00 | 1.100,00 | Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004 |
FASE DECISORIA | 2.058,00 | 4.758,00 | 7.458,00 | 2.000,00 | Inferiore alla tariffa minima 2004 |
Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l’importo delle tariffe minime del 2004.
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
SCAGLIONE | MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | |
Fino a 5.000 euro | 374,00 | 429,00 | 484,00 | 50-700 euro | |
Da 50.0001 a 500.000 euro | 1.287,00 | 1.654,50 | 2.022,00 | 000-0000 euro | |
Da 500.001 a 1.500.000 | 1.961,00 | 2.701,00 | 3.441,00 | 1.000-2500 euro |
- 76 -
Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L’importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime; l’importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro).
PRECETTO
SCAGLIONE | TARIFFE 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI |
Fino a 5.000 euro | 172,00 - 387,00 | 20-100 euro |
Da 50.0001 a 500.000 euro | 387,00 - 1.259,00 | 000-000 euro |
Da 500.001 a 1.500.000 | 1.259,00 – 1.585,00 | 000-000 euro |
Oltre 1.500.000 | 1.585,00 – 2.149,00 | 000-000 euro |
- 77 -
Valutazione: in relazione ai compensi per l’atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione; tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe.
- 78 -
ATTIVITA’ GIUDIZIALE PENALE – GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE
MEDIO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | |
FASE DI STUDIO | 629,2 | 360,00 |
FASE INTRODUTTIVA | 514,8 | 720,00 |
FASE ISTRUTTORIA | 772,2 | 1080,00 |
FASE DECISORIA | 1072 | 1080,00 |
FASE ESECUTIVA | 500,5 | 24 (per ogni ora) |
Valutazione: nell’attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 LUGLIO 2012, N. 140
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27.
C riticità relative ai parametri per la determinazione del compenso dell’avvocato Proposte per un intervento correttivo
(Roma, 19 settembre 2012)
I. CORREZIONI DELL’INGIUSTIFICATO ABBATTIMENTO DEI COMPENSI PER GLI AVVOCATI Occorre denunciare l’immotivato, ingiustificato ed indiscriminato abbattimento degli importi dei parametri relativi ai compensi per gli avvocati, rispetto alle abrogate tariffe del 2004, pur dichiarate riferimenti “ragionevolmente orientativi” (cfr. Relaz. Min. pag. 6) Come risulta dalle tabelle allegate, ad esempio, i parametri relativi alla fase istruttoria risultano sensibilmente inferiori ai valori medi del 2004, nonostante le numerose attività da espletare, quali le memorie di parte, necessarie o autorizzate dal giudice, come quelle ex art.
183 c.p.c., che comportano svolgimento di un’attività effettivamente rilevante del professionista.
Inoltre il D.M. considera l’indice di variazione dei prezzi al consumo ISTAT solamente in relazione al periodo 2004-2009, trascurando il periodo 2009-2012.
A tali considerazioni si aggiunge un’anomalia, che concerne la mancata considerazione del rimborso delle spese generali, quantificato in modo forfettario dall’art. 14 dell’abrogato
D.M. 127/2004 nella misura del 12,5%. Si trattava di una voce di costo autonoma, indipendente dal valore e dalla complessità delle questioni trattate, e direttamente correlata alla gestione dello studio professionale, nonché alle spese relative, a titolo esemplificativo, al personale ed all’acquisto e gestione degli strumenti utilizzati dal professionista. Tale voce, pertanto, costituiva un terzo componente necessario nella determinazione del compenso professionale. Il D.M., tuttavia, escludendo la rilevanza di tale voce di costo all’art. 1, comma 2, consente al giudice di liquidare solamente le spese documentate per quel particolare procedimento; in tal modo, il compenso professionale viene ulteriormente decurtato, venendo a mancare una voce che integrava una voce fissa del compenso professionale, oltre a onorari e diritti (tanto è vero che la voce era dovuta a prescindere dalla presenza di spese documentate).
Risulta necessario, pertanto, che il Ministero provveda:
A) ad aumentare i valori indicati nel Decreto e nelle Tabelle relative ai parametri degli Avvocati, computando effettivamente diritti ed onorari mediamente ricorrenti, come nelle simulazioni allegate;
B) ad introdurre una voce di compenso denominata spese generali e fissarlo, come già in passato, al 12,5%;
C) in caso di accorpamento di scaglioni, calcoli il Ministero i valori del compenso medio utilizzando come base di calcolo il minimo del primo scaglione ed il massimo dell’ultimo scaglione accorpati.
II. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER EVITARE ARBITRIO DEL GIUDICE
I parametri costituiscono un insieme di valori di riferimento, che consentono in primo luogo al giudice di liquidare il compenso professionale in difetto di accordo tra le parti. Al comma 7 dell’art. 1, tuttavia, si specifica che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti. Al fine di scongiurare l’eventuale rischio di un totale arbitrio dell’organo giurisdizionale nell’attività di liquidazione, sarebbe quantomeno necessario inserire un obbligo di motivazione in capo al giudice che si discosti sensibilmente dai parametri indicati. Tale previsione consentirebbe, se non altro, di poter sondare la ragionevolezza dell’iter logico seguito dal giudice nel procedimento di liquidazione dei compensi, rendendo possibile una verifica del rispetto dei parametri generici indicati dal D.M. (quali complessità della questione, pregio dell’opera, o urgenza) e dall’art. 2233 c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Si favorirebbe un’applicazione uniforme dei parametri per tutti gli organi giurisdizionali, anche al fine di evitare che tali indicazioni siano destinate a rimanere sulla carta e non trovare applicazione alcuna.
Si raccomanda, pertanto, di inserire la seguente disposizione all’art. 1, comma 7: «Qualora l’organo giurisdizionale si discosti sensibilmente dalle soglie indicate, ha l’onere di fornire espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto e all’attività effettivamente svolta dal professionista.»
III. ESATTA CONFIGURAZIONE DEI PROCEDIMENTI ESECUTIVI
Per quanto concerne le fasi in cui si distingue l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (art. 4), la fase esecutiva sembrerebbe contemplata quale momento necessario dell’attività giudiziale. Deve rilevarsi, tuttavia, che si tratta di un procedimento autonomo, che prende le mosse dal mancato adeguamento della parte soccombente alla sentenza. Tale fase, dunque, non ha modo di realizzarsi nella maggior parte dei casi, prevedendo un compenso che risulta attribuito all’avvocato solamente in maniera figurativa.
Si raccomanda, pertanto, di provvedere come segue:
- tenere conto del carattere autonomo della fase esecutiva provvedendo alla rideterminazione degli importi per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (cfr. punto I);
- precisare che si tratta di un procedimento del tutto autonomo, e non di una fase, come previsto ad esempio per le impugnazioni.
IV. CONTROVERSIE DI LAVORO
Priva di giustificazione risulta la drastica riduzione fino alla metà prevista dall’art. 8 del
D.M. in relazione alle controversie di lavoro fino a 1.000,00 euro. Sebbene una previsione simile fosse prevista anche nel vecchio tariffario, si tratta tuttavia di meccanismi non sovrapponibili: l’art. 12 D.M. 127/2004, infatti, circoscriveva tale decurtazione alle controversie individuali di valore inferiore a 500,00 euro e limitatamente ai soli onorari, lasciando intatta la misura dei diritti, che per bassi valori di causa integravano la maggior parte del compenso, e la percentuale del rimborso forfettario delle spese generali di cui all’art. 14.
Non si giustifica dunque lo scostamento dai criteri generali, quali la complessità e quantità delle questioni trattate, a prescindere dal valore ridotto della controversia.
Si raccomanda, pertanto:
- La soppressione dell’art. 8 del D.M.
V. CONTROVERSIE PER L’INDENNIZZO DA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Prive di giustificazione risultano le drastiche riduzioni (sino) alla metà previste dall’art. 9 del D.M. in relazione alle controversie per irragionevole durata del processo e alla liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in materia penale. L’assenza di una ragione che giustifichi lo scostamento dai parametri generali, quali la complessità e quantità delle questioni trattate, non consente di considerare legittimo tale ulteriore abbattimento operato in via generale e di principio. La riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato, peraltro, risulta gravemente lesiva del diritto di difesa dei soggetti più deboli e rischia di tradursi in un concreto ostacolo per l’accesso alla giustizia.
Si raccomanda, pertanto:
- La riformulazione dell’art. 9 del D.M. come segue: «Art. 9 (Gratuito patrocinio). Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle ad esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.»
- Di conseguenza, a fini di coordinamento: «all’art. 12 sopprimere il comma 5 ed il comma 7».
VI. RESPONSABILITÀ AGGRAVATA E PRONUNCE IN RITO
Anche le previsioni di cui all’art. 10, che prevedono una riduzione alla metà del compenso liquidabile in caso di responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito risultano irragionevoli e prive di giustificazione. La responsabilità processuale aggravata riguarda un
comportamento della parte sostanziale, che può aver dato istruzioni all’avvocato in mala fede o colpa grave, e non si vede perché il patrocinatore dovrebbe essere punito. Spesso non è ipotizzabile al momento della domanda la definizione della controversia con una pronuncia di rito, e anche qualora lo fosse, come in caso di precedenti consolidati, l’avvocato può dover comunque rischiare tale eventualità nell’interesse del cliente.
S i raccomanda, pertanto, la soppressione dell’art. 10 del D.M.
VII. SCAGLIONE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 1.500.000,00
L’incompletezza della previsione di un unico scaglione di valore, per importi superiori ad euro 1.500.000,00 risulta di tutta evidenza, in quanto non consente di adottare un meccanismo razionale di ragionevole previsione ed adeguato sviluppo degli onorari per importi superiori. La mancanza di specifiche indicazioni sul punto condurrebbe a liquidazioni del tutto differenti sull’intero territorio, affidate esclusivamente alla sensibilità dell’organo giurisdizionale decidente, peraltro relative a controversie di valore elevato, che comporteranno un compenso professionale economicamente rilevante.
Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla previsione di un meccanismo di parametrazione più preciso, che consideri la proporzionalità del compenso rispetto all’attività svolta, evitando tuttavia un aumento esponenziale dei costi.
VIII. PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE E PRECETTO
Anomalie ulteriori meritano di essere evidenziate in relazione ai parametri relativi ai procedimenti per ingiunzione e per la redazione del precetto, di cui alla Tabella A – Avvocati allegata al D.M.
Vizio comune risulta la riduzione eccessiva degli scaglioni di valore in relazione a tali procedimenti: sebbene possa apprezzarsi una riduzione degli scaglioni, tale intervento non necessariamente si traduce in una più corretta ed agevole applicazione del parametro e rischia, al contrario, di condurre ad una valutazione eccessivamente semplicistica, penalizzando l’operato del professionista, e spingendo a non valutare l’attività effettivamente svolta e la complessità della questione affrontata.
Sorprende altresì la circostanza che il legislatore abbia preferito non indicare un valore medio di riferimento per la liquidazione delle spese relative a decreti ingiuntivi e precetti, fornendo invece un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. Tale ventaglio di importi, a disposizione del giudice, non si presenta di facile fruibilità e recepisce l’indirizzo di drastico abbattimento dei parametri per i compensi degli avvocati: l’importo minimo liquidabile, infatti, risulta in ogni caso di gran lunga inferiore alle vecchie tariffe minime.
Si raccomanda, pertanto, di provvedere ad una revisione in aumento dei valori indicati, tenendo altresì conto delle circostanze già indicate supra sub I e, in particolare,
dell’eliminazione delle voci relative ai “diritti” ed al rimborso delle spese generali.
4
Allegato 1.
Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri.
GIUDICE DI PACE
- 83 -
Valore controversia: fino a 5.000,00
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | |
FASE DI STUDIO | 340,00 | 410,00 | 480,00 | 300,00 |
FASE INTRODUTTIVA | 347,00 | 402,00 | 457,00 | 150,00 |
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze | 591,00 | 663,50 | 736,00 | 300,00 |
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica | 660,00 | 812,50 | 965,00 | 400,00 |
Totale | 1.938,00 | 2.288,00 | 2.638,00 | 1.150,00 |
Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative.
TRIBUNALE ORDINARIO
Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01
- 84 -
Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni.
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | ||
FASE DI STUDIO | 663,00 | 1.210,50 | 1.758,00 | 1.200,00 | Riprende la tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 459,00 | 706,50 | 954,00 | 600,00 | Sotto la tariffa media |
FASE ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze | 1.544,00 | 2.721,50 | 3.899,00 | 1.200,00 | Sotto la tariffa minima |
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica | 1.548,00 | 2.773,00 | 3.998,00 | 1.500,00 | Sotto la tariffa minima |
Totale | 4.214,00 | 7.411,5 | 10.609,00 | 4.500,00 |
Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l’importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi.
CORTE D’APPELLO
Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01
- 85 -
Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) | ||
FASE DI STUDIO | 763,00 | 1.448,00 | 2.133,00 | 1.440,00 | Sotto la tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 529,00 | 884,00 | 1.239,00 | 720,00 | Sotto la tariffa media |
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze | 1.494,00 | 2.836,50 | 4.179,00 | 1.440,00 | Sotto la tariffa minima |
FASE DECISORIA | 1.243,00 | 2.233,00 | 3.223,00 | 1.500,00 | Di poco superiore alla tariffa minima |
Totale | 4.029,00 | 7.401,50 | 10.744,00 | 5.100,00 |
Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe, al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria.
CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI
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Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | ||
FASE DI STUDIO | 833,00 | 1.578,00 | 2.323,00 | 1.600,00 | Di poco superiore alla tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 966,00 | 1.711,00 | 2.456,00 | 1.000,00 | Di poco superiore alla tariffa minima |
FASE DECISORIA | 1.657,00 | 2.899,50 | 4.142,00 | 1.900,00 | Superiore alla tariffa minima, ma molto lontano dalla tariffa media |
Totale | 3.456,00 | 6.188,50 | 8.921,00 | 4.500,00 |
Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del 2004. Mentre nella fase di studio l’importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie.
TAR
Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01
- 87 -
Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva)
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) | ||
FASE DI STUDIO | 758,00 | 1.440,50 | 2.123,00 | 1.440,00 | Identico alla tariffa media |
FASE INTRODUTTIVA | 649,00 | 1.179,00 | 1.709,00 | 720,00 | Di poco superiore alla tariffa minima |
FASE ISTRUTTORIA | 1.314,00 | 2.599,50 | 3.884,00 | 1.440,00 | Di poco superiore alla tariffa mimina |
FASE DECISORIA | 1.243,00 | 2.233,00 | 3.223,00 | 1.500,00 | Superiore alla tariffa minima ma lontano dalla tariffa media |
Totale | 3.964,00 | 7.452,00 | 10.939,00 | 5.100,00 |
Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo.
CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE
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Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01 Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione
MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI (+20%) | ||
FASE DI STUDIO | 1.113,00 | 2.733,00 | 4.353,00 | 1.700,00 | Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004 |
FASE INTRODUTTIVA | 839,00 | 1.919,00 | 2.999,00 | 1.100,00 | Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004 |
FASE DECISORIA | 2.058,00 | 4.758,00 | 7.458,00 | 2.000,00 | Inferiore alla tariffa minima 2004 |
Totale | 4.010,00 | 9.410,00 | 14.810,00 | 4.800,00 |
Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l’importo delle tariffe minime del 2004.
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
SCAGLIONE | MINIMO 2004 | MEDIO 2004 | MASSIMO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | |
Fino a 5.000 euro | 374,00 | 429,00 | 484,00 | 50-700 euro | |
Da 50.0001 a 500.000 euro | 1.287,00 | 1.654,50 | 2.022,00 | 400-2.000,00 euro | |
Da 500.001 a 1.500.000 | 1.961,00 | 2.701,00 | 3.441,00 | 1.000-2.500,00 euro |
- 89 -
Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L’importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime; l’importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro).
PRECETTO
SCAGLIONE | TARIFFE 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI |
Fino a 5.000 euro | 172,00 - 387,00 | 20-100 euro |
Da 50.0001 a 500.000 euro | 387,00 - 1.259,00 | 000-000 euro |
Da 500.001 a 1.500.000 | 1.259,00 – 1.585,00 | 000-000 euro |
Oltre 1.500.000 | 1.585,00 – 2.149,00 | 000-000 euro |
- 90 -
Valutazione: in relazione ai compensi per l’atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione; tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe.
- 91 -
ATTIVITA’ GIUDIZIALE PENALE – GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE
MEDIO 2004 | PARAMETRI MINISTERIALI | |
FASE DI STUDIO | 629,2 | 360,00 |
FASE INTRODUTTIVA | 514,8 | 720,00 |
FASE ISTRUTTORIA | 772,2 | 1080,00 |
FASE DECISORIA | 1072 | 1080,00 |
FASE ESECUTIVA | 500,5 | 24 (per ogni ora) |
Valutazione: nell’attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON NON CONSUMATORE*
Tra:
identificato tramite carta di identità/passaporto rilasciata/o da il
n. scadente il la cui fotocopia è allegata al presente contratto1
(ovvero)
identificato tramite carta di identità/passaporto rilasciata/o da il
n. scadente il la cui fotocopia è allegata al presente contratto il quale dichiara di agire e di stipulare il presente contratto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante quale titolare/amministratore unico/presidente del CdA e quindi in nome e per conto della società con sede in in via n. cap. soc. € iscritta al n. del registro imprese di nella vigenza dei suoi poteri come da certificato della CCIAA di che si allega in copia
2
di seguito e per brevità denominato anche cliente
e
l’avv. nato a il , con studio legale in , in via tel. , fax: , pec , codice fiscale , iscritto nell’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
di seguito e per brevità denominato anche avvocato,
tutti collettivamente denominati, quando necessario, le parti
PREMESSO
- che il cliente ha chiesto la prestazione professionale dell’avvocato per lo svolgimento dell’attività meglio descritta nell’art. 1 che segue;:
- che l’avvocato ha manifestato l’intenzione di aderire alla proposta accettando di prestare l’attività di cui sopra;
- che il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e che acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell’avvocato, nonché da parte dei suoi collaboratori, sia di studio che esterni, nei limiti e per le finalità di cui di cui agli artt. 1 ss. del d. lgs. n. 196/2003;
- che il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto
[solo se trattasi di materia di mediazione obbligatoria: (…) e che ha sottoscritto il relativo documento informativo da produrre in giudizio3];
* Modello elaborato dal Prof. Avv. Cons. Xxxxxx Xxxxxxxx.
1 Anche ai fini della normativa antiriciclaggio
2 Idem c.s.
3 Per evitare, in questi casi, di produrre al giudice il contratto.