Contract
“Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL)
“Area Meccanica” Artigianato dd 12 febbraio 2023”
Lunedì, 13 febbraio 2023, Associazione Artigiani Trentino ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali di categoria FIM-Cisl del Trentino, UILM-Uil del Trentino e Fiom-Cgil del Trentino il Verbale di Accordo per il Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) “Area Meccanica” Artigianato.
Si riportano, di seguito, le principali novità contenute nell’Accordo rinviando al testo del medesimo, che
alleghiamo, per ogni ulteriore dettaglio.
Sfera di applicazione
Il contratto si applica in tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento ai dipendenti delle imprese artigiane per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, dalle imprese Odontotecniche e dalle imprese del Restauro di beni culturali della Provincia Autonoma di Trento Integrativo del C.C.N.L. 17 dicembre 2021 e S.S.MM.II.
Durata e scadenza
Il nuovo CCPL scadrà alla data del 31.12.2024.
Le Parti si danno atto che i contenuti normativi ed economici continueranno a produrre i loro effetti sino a nuovo accordo di rinnovo.
Trattamento economico della carenza di malattia Operai
Dal 1° febbraio 2023, nel caso di malattie di durata inferiore ai 7 (sette) giorni, le aziende erogheranno ai dipendenti non in prova con la qualifica “operaia”, compresi gli apprendisti, nel corso di ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) il trattamento economico giornaliero per i giorni di carenza malattia non indennizzati da Inps secondo le percentuali di seguito riportate:
- le prime n. 3 giornate di carenza di malattia al 60% della retribuzione lorda oraria
- le successive n. 6 giornate di carenza al 40 % della retribuzione lorda oraria
Le giornate di carenza malattia di cui sopra spettano per ogni anno solare a prescindere dal numero degli eventi morbosi.
La nuova disposizione contrattuale sostituisce, a decorrere dal 1°febbraio 2023, integralmente le previgenti disposizioni in materia di pagamento della carenza di malattia.
Flessibilità – Banca ore
Da febbraio 2023 le aziende potranno utilizzare l’istituto della flessibilità sia “in positivo” (fino ad un limite massimo di 50 ore annue) che “in negativo” (fino ad un limite massimo di 61,25 ore annue) al fine di fronteggiare periodi di contrazione dell’attività produttiva con costi minori.
Al termine dei 12 mesi dall’attivazione della flessibilità se il lavoratore non ha recuperato il saldo positivo delle ore accantonate nel “Conto orario individuale”, le ore restanti, nelle quali è già ricompresa la smonetizzazione forfettaria del 22,5% di maggiorazione, potranno essere retribuite con la prima mensilità utile salvo intese diverse tra azienda e dipendenti e comunicate alla Commissione.
In alternativa, su richiesta del lavoratore, le ore residue del “Conto orario individuale” potranno essere tramutate in permessi.
Qualora, al termine dei 12 mesi dall’attivazione della flessibilità in negativo, il lavoratore non avesse potuto recuperare il proprio saldo ore risultante dal “Conto orario individuale”, l’azienda sarà tenuta ad azzerare lo stesso a proprio carico.
L’azienda dovrà comunicare l’attivazione della flessibilità (in positivo o in negativo) sia alla Commissione paritetica istituita c/o Ebat almeno 8 giorni prima della sua attivazione, utilizzando apposito modulo presente sul sito di Ebat, che ai propri lavoratori - che non potranno esimersi dal prestarla - con un preavviso minimo di 5 giorni di calendario.
Permessi Retribuiti Aggiuntivi
Da gennaio 2023 tutti i lavoratori a tempo pieno, compresi gli apprendisti, matureranno n. 16 ore di permesso retribuito annuo aggiuntive rispetto al monte ore di permessi retribuiti previsti dal CCNL vigente.
Per i lavoratori a tempo parziale le ore di permesso retribuito aggiuntivo matureranno in proporzione
all’orario di lavoro svolto.
Per il personale assunto e/o cessato in corso d’anno le ore di permesso retribuito matureranno in base ai
mesi di presenza.
Le ore di permesso di cui sopra potranno essere utilizzate dall’azienda entro l’anno di maturazione per far
fronte a cali produttivi ovvero prima di accedere agli ammortizzatori sociali.
Trascorsi 24 mesi dalla loro maturazione potranno, se non ancora godute, essere liquidate al lavoratore.
Contratti a tempo determinato
Si applica quanto previsto dal CCNL vigente.
Indennità Integrativa Provinciale
A far data da febbraio 2023 la nuova Indennità Integrativa Provinciale congloberà e sostituirà tutte le indennità ed i premi collettivi territoriali precedenti.
Tale indennità sarà incrementata di 35 euro lordi a regime da corrispondere in n. 2 tranches secondo importi e scadenze di seguito riportati:
- 15 euro lordi a decorrere dal 1° febbraio 2023
- 20 euro lordi dal 1°gennaio 2024
Si conferma che tale importo concorre alla retribuzione globale di fatto e come tale non può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali nazionali e non può assorbire eventuali superminimi. Tale indennità ha incidenza su tutti gli istituti contrattuali. L'Indennità Integrativa Provinciale sarà corrisposta agli apprendisti in misura percentuale secondo quanto previsto dal CCNL.
Si riportano di seguito gli importi lordi mensili per ciascuna categoria professionale:
Categorie Professionali | Indennità Integrativa Prov.le dal 1.02.2023 | Indennità Integrativa Prov.le dal 1.01.2024 |
1Q | 179,34 | 199,34 |
1° | 179,34 | 199,34 |
2° | 161,96 | 181,96 |
2°Bis | 152,55 | 172,55 |
3° | 143,59 | 163,59 |
4° | 132,95 | 152,95 |
5° | 123,12 | 143,12 |
6° | 114,68 | 134,68 |
Si riportano di seguito gli importi lordi orari per ciascuna categoria professionale:
Categorie Professionali | Indennità Integrativa Prov.le dal 1.02.2023 | Indennità Integrativa Prov.le dal 1.01.2024 |
1° | 1,0366 | 1,1523 |
2° | 0,9362 | 1,0518 |
2°Bis | 0,8818 | 0,9974 |
3° | 0,83000 | 0,9456 |
4° | 0,7685 | 0,8841 |
5° | 0,7117 | 0,8273 |
6° | 0,6629 | 0,7785 |
Quota contrattuale
A fronte del presente rinnovo contrattuale ai lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale verrà richiesta una quota straordinaria Una Tantum volontaria di euro 30 con il metodo del silenzio-assenso informato.
Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 10 marzo 2023 il testo del presente articolo con ogni adeguato mezzo preferibilmente mediante affissione riportando la seguente comunicazione:
“Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCPL Artigianato Area Meccanica si comunica a tutti i lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale e che non ne facciano espressa rinuncia scritta entro il 22 marzo 2023 che verrà effettuata una trattenuta straordinaria a titolo di quota contrattuale Una Tantum di euro 30”. (Allegato C)
Le aziende dovranno versare entro il 30.04.2023 le eventuali quote contrattuali trattenute dalle buste paghe
di marzo dei propri lavoratori all’Iban di seguito indicato con la causale:
“quota contrattuale straordinaria CCPL 13.02.2023”
al seguente IBAN:
XX00X0000000000000000000000
Intestato all’Ente Bilaterale Artigianato Trentino – EBAT
Le quote saranno divise in parti uguali tra Fim del Trentino, Fiom del Trentino e Uilm del Trentino.
NOTA A VERBALE INTEGRANTE IL PRESENTE ACCORDO DI RINNOVO DEL CCPL
Al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale, a vantaggio del tenuta economica e sociale del territorio, le Parti ribadiscono che il presente accordo si applica in via esclusiva in tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, dalle imprese Odontotecniche e dalle imprese del Restauro di beni culturali, così come previsto dall’art. 1 del CCNL 17.12.2021