SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESENA E L’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO” PER LA DISCIPLINA DI UN UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA CIVICA.
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di dicembre,
30 dicembre 2021
in Cesena, nella Sede Municipale sita in Piazza del Popolo n.10
SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
TRA
- XXXXXXX XXXX, nato a Cesena (FC) il 9 febbraio 1988, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO” (codice fiscale: 90070700407), con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 25 del 21/12/2021;
- XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Cesena (FC) il 20 novembre 1979, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro- tempore del COMUNE DI CESENA (codice fiscale: 00143280402), con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 23/12/2021;
PREMESSO:
- che l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che "Gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e
rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- che l'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, in linea generale, che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Avvocati degli enti pubblici) prevede quanto segue: “… gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici … ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli
affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione
professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato. 2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine”;
- che presso il Comune di Cesena è stato istituito dall’anno 1995 il servizio Ufficio Legale avente la funzione di difesa e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale;
- che il Comune di Cesena, con appositi atti, ha conferito le seguenti funzioni all’Unione dei Comuni Valle Savio: Servizi Sociali, Stazione Unica Appaltante, Settore Ambiente e Protezione Civile, Settore Sportello Unico delle Attività Produttive, Sistemi Informatici Associati e Statistica, Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi di Lavoro, Politiche Europee, attività relative alla Prevenzione e alla Repressione della Corruzione ed in materia di Trasparenza, Turismo, Controllo di Gestione (salvo altre che dovessero successivamente essere trasferite nel periodo di vigenza del presente atto) e, pertanto, si rende necessario garantire la funzione di difesa e
rappresentanza in giudizio anche delle attività connesse alle funzioni
conferite;
- che l'Unione dei Comuni Valle Savio ha manifestato la volontà di partecipare alla istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura pubblica, avvalendosi del modello convenzionale previsto dall'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e disciplinato
dall'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- che le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno approvato le seguenti deliberazioni:
• Deliberazione di Consiglio dell’Unione Valle Savio n.6 del 31/03/2015;
• Deliberazione di Consiglio Comunale di Cesena n.30 del 26/03/2015;
- che l’Unione dei Comuni Valle Savio aderisce alla presente convenzione sia in proprio e sia in qualità di delegata dei Comuni costituenti l’Unione medesima;
ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione disciplina l’istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ufficio Unico di Avvocatura Civica per l’esercizio in forma associata dell'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli Enti convenzionati, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme citate in premessa.
ART. 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente convenzione, si intende:
- per Ente coordinatore il Comune di Cesena;
- per Ente associato l'Unione dei Comuni Valle Savio;
per Ufficio unico di Avvocatura l'ufficio costituito con la presente convenzione.
ART. 3 – OBIETTIVI E FINALITA’
1. L’ente coordinatore, essendo dotato di una propria avvocatura civica, è disposto a conferire personale e attrezzature “in distacco”, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro con l’Ente coordinatore, all’istituendo nuovo ufficio unico di Avvocatura civica, per consentire all’Ente associato di avvalersi delle personalità già impiegate nella gestione del proprio contenzioso, relativamente alle funzioni conferite dal Comune di Cesena all’Unione dei Comuni Valle Savio, già descritte in premessa, con positivi risultati sul piano dell’efficienza ed economicità del servizio.
2. Sulla base di tale delineato assetto, la presente convenzione, mira al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) potenziare, sotto l'aspetto strutturale e funzionale, l'Ufficio di Avvocatura esistente anche mediante l'apporto finanziario dell’ente associato;
b) conseguire economie di spesa nella gestione dell’Ufficio;
c) valorizzare la professionalità delle risorse umane adibite all’Ufficio;
d) condividere gli obiettivi di prevenzione del contenzioso con l’ente associato;
e) valorizzare sinergie tra enti nel contesto territoriale di riferimento, così come definito a seguito del processo di riordino istituzionale in atto.
ART. 4 – NOME E SEDE DELL’UFFICIO
1. L’Ufficio è denominato Ufficio Unico di Avvocatura del Comune di Cesena
ed Unione Valle Savio ed ha sede presso la residenza comunale di Cesena.
ART. 5 – NATURA DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA
1. L’Ufficio Unico di Avvocatura è un ufficio comune agli Enti convenzionati ai sensi dell’art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), dell’art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.12 D.Lgs. 30.03.2001, n.165, che opera al servizio esclusivo degli stessi.
2. Ferma restando la permanenza del rapporto di servizio con l'Ente coordinatore, i professionisti avvocati facenti parte dell'Ufficio Unico, operando in regime “di distacco”, sono legati da rapporto funzionale di servizio con l’ente associato, per il quale prestano la loro opera nei limiti e secondo le norme previste dalla presente convenzione.
3. L'Ente coordinatore provvede al pagamento di tutti gli emolumenti aventi natura stipendiale, compresi quelli posti a carico dell’Ente associato, relativi ai compensi di natura professionale spettanti all’avvocato sulla base di quanto previsto al successivo art. 11, in conseguenza dell’attività prestata a favore degli Enti stessi.
ART. 6 - ATTIVITA' E COMPITI DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA
1. L'Ufficio unico di Avvocatura assicura il patrocinio legale a favore dell’ente coordinatore e dell’ente associato, svolgendo per essi l’attività di procuratore e di difensore in relazione a tutte le controversie giudiziali o arbitrali per le quali è necessaria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato. Rimangono quindi escluse, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e compatibilmente con il carico di lavoro dell'Ufficio, le cause per le quali gli enti possono avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale e per quelle cause per le quali gli
enti intendano avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati.
2. L’ufficio unico non può prestare la sua attività a favore degli enti convenzionati quando questi ultimi si trovino in situazione di conflitto di interessi.
ART. 7 – MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’
1. L’attività di assistenza legale a favore degli enti è svolta con le seguenti modalità:
a) l’attività difensiva è svolta presso la sede dell'Ente coordinatore e dell’ente associato sita in Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00 Xxxxxx.
b) l’Ente associato assicura volta per volta e tempestivamente la corresponsione delle somme necessarie al pagamento delle spese processuali relative alle cause di pertinenza, anche mediante la costituzione di appositi fondi spese, gestiti e rendicontati annualmente dall’ente coordinatore.
2. All’Ufficio unico di Avvocatura sarà garantita idonea dotazione di risorse umane e di mezzi strumentali necessari allo svolgimento dell'attività. L’ente associato si impegna, in particolare, a consentire all'Ufficio le comunicazioni e la trasmissione degli atti e dei documenti in via telematica o in originale in caso di notifica cartacea.
3. In considerazione del carico di lavoro assunto dall'Ufficio unico di Avvocatura, l'avvocato incaricato del patrocinio legale potrà avvalersi, ogni qualvolta risulti necessario, di collaborazioni professionali per le sostituzioni d'udienza e le domiciliazioni. Le relative spese, preventivamente concordate, sono a carico dell'Ente per il quale è svolto il patrocinio.
4. L’Ufficio Unico di Avvocatura si riserva in caso di eccessivo carico di
lavoro o per la risoluzione di controversie che presentano un notevole grado di complessità di non accettare l’incarico fornendo ogni supporto utile alla risoluzione della controversia.
ART. 8 - PROCEDURE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI TRA L’UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA E GLI ALTRI UFFICI
1. Al fine di consentire all'Ufficio unico di Avvocatura di espletare tempestivamente ed efficacemente le funzioni relative al servizio, gli Uffici amministrativi dell’ ente coordinatore e dell’ente associato assicurano all'avvocato, nel rispetto dei tempi indicati dall’ufficio, la disponibilità di tutta la documentazione necessaria all’espletamento degli incarichi affidati, nonché l’eventuale supporto tecnico necessario all’adempimento degli stessi.
2. In particolare, gli altri uffici, sia dell’Ente coordinatore che dell’Associato, dovranno attenersi a quanto previsto nel Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Avvocatura che qui si intende integralmente richiamato. Il rispetto delle procedure ivi previste è presupposto necessario per la regolare instaurazione o costituzione in giudizio.
3. Gli Amministratori e i Dirigenti possono chiedere pareri all’ufficio unico di Avvocatura, in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara ed inequivoca indicazione del quesito che viene posto che deve evidenziare l’aspetto controverso della questione.
ART. 9 – PRATICANTATO FORENSE
1. E’ previsto lo svolgimento della pratica forense presso l’Ufficio unico dell’Avvocatura compatibilmente con la possibilità di fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro nel contesto delle disponibilità degli Enti associati.
2. L'avvocato patrocinante provvede alla selezione e all’accettazione delle domande, sulla base di specifico avviso pubblico.
3. La gestione del rapporto con il praticante è compito e responsabilità dell'avvocato presso cui l'Ordine professionale autorizza lo svolgimento della pratica e si svolge in conformità all’ordinamento professionale, compatibilmente con la natura pubblicistica dell’Ufficio.
4. L’esercizio della pratica forense presso l’Ufficio unico di Avvocatura non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, parasubordinato o professionale) con le Pubbliche Amministrazioni associate.
ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI
1. I costi sostenuti per l’Ufficio Unico di Avvocatura (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc.), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, vengono ripartiti fra gli stessi, proporzionalmente agli indicatori dell’attività previsti nel piano finanziario relativi all’anno precedente, come di seguito specificati:
- numero di procedimenti giudiziali sia attivati che pendenti nell’anno di riferimento;
- numero di procedimenti extragiudiziali sia attivati che pendenti nell’anno di riferimento
2. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, potranno essere concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.
3. Possono essere istituite verifiche periodiche sull’andamento della gestione
associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e l’economicità.
4. Il consuntivo delle spese sostenute dagli Uffici associati verrà approvato entro il 31 maggio dell’anno successivo e dovrà contenere la ripartizione definitiva dei costi. Eventuali conguagli di spesa dovranno essere liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.
ART. 11 - COMPENSI PROFESSIONALI PER ATTIVITA’
DI PATROCINIO SVOLTA A FAVORE DEGLI ENTI CONVENZIONATI
1. Tutti i compensi e i rimborsi delle spese dovuti agli avvocati dell’ufficio unico sono liquidati dall’Ente coordinatore, il quale provvederà in sede di consuntivo alla relativa ripartizione secondo i criteri di cui all’art. precedente.
2. Nel caso di liquidazione di compensi a seguito di decisione favorevole con compensazione delle spese, la ripartizione del relativo onere avverrà in base al numero delle decisioni rese nei confronti di ciascun ente.
3. I compensi professionali dovuti a seguito di decisione favorevole hanno natura retributiva stipendiale e sono corrisposti agli avvocati dell’ufficio unico secondo le modalità e i limiti stabiliti dall’apposito disciplinare approvato dall’Ente coordinatore.
ART. 12 - IMPEGNI RECIPROCI
1. L'ente coordinatore si impegna a mantenere nella propria dotazione organica i posti necessari all'attuazione della presente convenzione.
2. L’Ente coordinatore, raccordandosi con l’ente associato, si impegna, inoltre, a prevedere regole organizzative interne allo scopo di assicurare il massimo coordinamento del servizio oggetto della presente convenzione,
garantendo la semplificazione delle procedure di decisione afferenti la
materia del contenzioso al fine di assicurare che gli Uffici interessati garantiscano in tempi certi all’avvocato dell'Ufficio unico la disponibilità di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento degli incarichi.
3. Gli avvocati dell’Ufficio Unico operano in piena autonomia e indipendenza professionale.
ART. 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, con possibilità di recesso anticipato e fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte del competente organo consiliare.
2. In mancanza di rinnovo della Convenzione o di una nuova stipula, gli enti provvederanno a porre in essere specifiche azioni per la sostituzione del legale precedentemente nominato per tutte le ipotesi in cui diventi inefficace il mandato ad litem.
ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i).
2. Il Comune di Cesena è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.
ART. 15 – REGISTRAZIONE
1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art 1 della tabella del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.