ALLEGATO 4
ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE APPLICAZIONI GESTIONALI DEL MEF IMPLEMENTATE CON TECNOLOGIA JAVA
TRA
La Consip - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,
e
la Società , con sede legale in , Via
, X.XXX , in persona del e legale rappresentante dott. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione
di apparecchiature hardware e per la prestazione dei connessi servizi sistemistici specialistici e dei servizi di consegna, installazione e manutenzione in garanzia;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della
stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai
suoi allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato tecnico) e l’Allegato “III” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 dicembre 2001, verbale n. 46.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip.
Articolo 2
Oggetto e luogo della prestazione
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
a) la fornitura di 1 (un) servente UNIX (le cui caratteristiche tecniche sono esplicitate nel Capitolato Tecnico) e del relativo software di base, d’ora in poi denominato “Sistema”. I prodotti software di base dovranno essere concessi in licenza d’uso, a tempo indeterminato, non esclusive e non trasferibili, salvo quanto previsto al successivo
articolo 4, comma 2, e completi della relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso e installazione e delle eventuali versioni correttive.
b) servizio di supporto specialistico, a richiesta, concretantesi nel servizio di assistenza post installazione e nell’attività di personalizzazione del software di sistema, nei test di funzionamento sistemistica del sistema, nell’evoluzione dei prodotti installati e delle modalità di configurazione, nel tuning del sistema, di cui al punto
3.2 del Capitolato tecnico, per un totale massimo fruibile di 20 gg/persona da usufruire nell’arco dei 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 13, comma 5.
2. La fornitura di cui al precedente comma 1, lettera a), si intende comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione, dei servizi di consegna, installazione, configurazione del software, del servizio di manutenzione on site in garanzia per 12 mesi da erogare a decorrere dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 13, comma 5.
3. Il Sistema di cui al comma 1, dovrà essere corredato della relativa documentazione tecnica e d’uso, redatta in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese e fornita su supporto cartaceo ed elettronico.
4. Il Sistema oggetto della fornitura dovrà essere conforme, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
5. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere eseguite
presso i locali del CED di La Rustica ubicati a Xxxx xx xxx X. Xxxxxxx 00.
Articolo 3 Durata del contratto
1. Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione.
2. La durata del presente contratto sarà così articolata:
a) la consegna delle componenti oggetto della presente fornitura dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari a decorrere dalla data di stipula del presente contratto;
b) nel medesimo termine di cui alla lettera precedente dovrà essere completato il servizio di installazione e configurazione;
c) il servizio di supporto specialistico del Sistema sarà erogato nell’arco dei 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”;
d) il servizio di manutenzione in garanzia avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”;
3. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
Articolo 4
Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso
1. L’Amministrazione acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all’art. 13, comma 5; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell’Amministrazione.
2. Le licenze d’uso dei prodotti software, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all’Amministrazione a tempo indeterminato, non esclusive e non trasferibili; l’Amministrazione ne
sarà titolare a partire dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui al successivo art. 13, comma 5; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell’Impresa anche nell’ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell’Amministrazione stessa; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell’Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.
Articolo 5 Aumento e diminuzione
1. La Consip ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione d'Offerta e remunerate ai prezzi unitari di cui all’Allegato I al presente contratto.
3. In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all’Allegato “I” del presente contratto.
Articolo 6
Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli
adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi:
a) all’imballaggio delle apparecchiature e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature e dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;
c) all’apposizione sulle apparecchiature delle “targhette identificative”;
d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell’Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione. A tal fine l’Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Le apparecchiature ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip
alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso.
4. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
5. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L’Impresa consente alla Consip e all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno,
ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 7
Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso gli uffici dell’Amministrazione di cui al precedente articolo 2, comma 6; peraltro, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione, della Consip e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. L’Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’amministrazione e/o dalla Consip e/o da terzi.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva o dell’Impresa appaltatrice nel caso in cui si avvalga della facoltà di subappaltare le prestazioni contrattuali.
4. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx)
giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
5. L’Impresa riconosce alla Consip e/o all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Consip medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della Consip e/o dell’Amministrazione di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa Consip e/o per l’Amministrazione.
6. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l’Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip, con un preavviso di 30 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
7. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del curriculum della nuova figura professionale.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di 5 giorni lavorativi di cui al precedente comma, l’Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di assenso.
9. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della figura
professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione scritta della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo art. 22 d’importo pari al 3% (tre percento) della stessa.
10. L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
11. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall’Amministrazione. L’Impresa dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto
Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
Articolo 9 Obblighi di riservatezza
1. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa
che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A..
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.
6. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione e alla Consip.
Articolo 10
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip e/o dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 11 Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi, alla Consip e/o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Articolo 12
Consegna, installazione e configurazione
1. L’Impresa, entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, dovrà presentare alla Consip un “Calendario operativo”, nel quale dovranno essere indicati, in modo puntuale ed esaustivo, l’attività di installazione, la tempistica, la pianificazione e i nominativi delle risorse coinvolte per l’espletamento del servizio, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 18.
2. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dall’Impresa entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto all’attenzione del responsabile della Consip preposto a tale incarico, nonché alla presenza di un rappresentante dell’Impresa che dovrà provvedere alla verifica del materiale consegnato e alla rimozione degli imballaggi.
3. Entro il medesimo termine, di cui al precedente comma 2, l’Impresa dovrà terminare il processo di installazione e configurazione di tutti i prodotti hardware e software della fornitura, nonché rendere operative le apparecchiature fornite e consegnate alla Consip.
4. Al termine dell’installazione, l’Impresa dovrà consegnare alla Consip un “Rapporto di fine installazione” contenente le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale di ciascuna apparecchiatura costituente il Sistema e la versione dei prodotti installati, nonché la dichiarazione di rispondenza delle apparecchiature e dei prodotti forniti alle specifiche
di cui al Capitolato Tecnico.
Articolo 13
Collaudo e accettazione
1. Al termine dell’attività di installazione e configurazione di cui all’articolo precedente, le apparecchiature hardware costituenti il Sistema e i prodotti software oggetto della fornitura, saranno sottoposte al collaudo della Consip, secondo quanto di seguito riportato, entro 5 (cinque) giorni solari dalla consegna del “Rapporto di fine installazione” di cui al precedente articolo 12, comma 4.
2. Contestualmente al “Rapporto di fine installazione”, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano di collaudo”, contenente l’articolazione delle prove proposte per il collaudo del Sistema oggetto della fornitura.
3. L’Impresa prende atto e accetta che il collaudo può comprendere anche le prove indicate dal committente.
4. Il collaudo del Sistema verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l’Impresa. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. Il collaudo del Sistema si intende positivamente superato solo se quest’ultimo risulta funzionare correttamente secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico (allegato II) e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
5. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l’applicazione delle penali
relative di cui al successivo art. 18. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
7. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 23 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..
8. In sede di collaudo, l’Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
Articolo 14 Garanzie
1. L’Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l’installazione, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L’Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
3. L’Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d’uso. L’Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. L’Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato Tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d’uso delle apparecchiature medesime.
5. L’Impresa garantisce che le apparecchiature e i componenti materiali utilizzati per l’installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza .
6. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
7. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667
c.c. decorreranno dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 13, comma 5.
8. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
9. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 21 in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..
Articolo 15
Servizio di manutenzione “on site”
1. L’Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione “on site” in garanzia del Sistema fornito per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione della Fornitura” di cui al precedente articolo 13, comma 5.
2. Il servizio di cui al comma precedente dovrà essere erogato dall’Impresa a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per
la Consip e/o per l’Amministrazione, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 19, comma 1.
3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere erogato con le modalità previste nel presente articolo e nel Capitolato tecnico (Allegato II) comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla fornitura delle parti di ricambio, alla manodopera, al ritiro, all'imballaggio, alla riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature installate, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità del sistema, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall’Impresa per in ciascun giorno della settimana, anche festivo, per l’intero arco di 24 (ventiquattro) ore.
6. La Consip e/o l’Amministrazione segnaleranno all’Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti mediante chiamata telefonica al numero , confermata xxx xxx xx xxxxxx . Xx precisa che, ai fini del computo, i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla comunicazione via fax.
7. L’Impresa è obbligata, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature a ripristinare, in loco, la piena funzionalità delle
apparecchiature entro 4 (quattro) ore solari dal ricevimento dello stesso fax.
8. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo delle apparecchiature, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro il termine di cui al precedente comma, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 18, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
9. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite
- verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
10. L’Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l’Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 14.
11. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 7, ovvero comporti il trasferimento delle apparecchiature costituenti il Sistema, in luogo diverso dai locali dell’Amministrazione, l’Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L’Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al
recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
12. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l’Amministrazione.
13. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell’Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
14. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all’applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
Articolo 16
Servizio di supporto specialistico
1. L’Impresa si obbliga a prestare, previa richiesta dell’Amministrazione e/o della Consip, il servizio di supporto specialistico, mediante un sistemista senior, fino ad un massimo di 20 giorni, da erogare nell’arco dei 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”.
2. Il servizio dovrà essere eseguito dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, ed occasionalmente anche fuori orario lavorativo senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l’Amministrazione, previa comunicazione, 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell’intervento, al numero di telefono .
3. Il sistemista senior deve avere un’esperienza di configurazione e tuning relativa al sistema operativo UNIX rispondente agli standard X/Open XPG4.
4. Il servizio si concreta nelle seguenti attività:
• personalizzazione del software di sistema; in particolare dovranno essere implementate le procedure di partizionamento del sistema e configurati i diversi tool di gestione;
• test di funzionamento sistemistico del sistema;
• evoluzione dei prodotti installati e delle modalità di configurazione;
• tuning del sistema;
• assistenza post installazione (a partire dalla data di accettazione della fornitura) on-site fornita dall’Impresa, i cui consulenti saranno affiancati da personale Consip allo scopo di realizzare uno skill- transfert.
5. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del medesimo.
6. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita “Nota di intervento”, redatta a cura del personale Consip, nella quale verranno trascritti il tipo e la durata dell’intervento stesso.
Articolo 17
Servizio di Personalizzazione
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e quindi la titolarità esclusiva e il diritto di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Impresa nell’ambito del servizio di personalizzazione, nonché i relativi materiali e documentazione.
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/ all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 23 del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 18 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti dall’articolo 12, comma 1, 2 e 3, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro).
2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti
consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento.
4. Qualora l’Impresa alla consegna (anche parziale) delle apparecchiature non provveda allo sgombero dei materiali residui, di cui al precedente articolo 6, comma 1, la Consip applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro).
5. Qualora il collaudo di cui al precedente articolo 13 non abbia esito positivo, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) al giorno, sino alla data del collaudo positivo.
6. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente articolo 15, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino previsti nel comma 7 del medesimo articolo, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora di ritardo.
7. Qualora la piena funzionalità del sistema o di un’apparecchiatura costituente il sistema, non fosse ripristinata entro il termine massimo di
8 (otto) ore solari dal ricevimento della comunicazione via fax, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all’Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al comma precedente. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si terrà concluso al momento della comunicazione all’Impresa da parte del Committente dell’intenzione di avvalersi dell’intervento terzi.
8. Qualora il fermo del sistema, o di una sua componente superi le 24 (ventiquattro) ore solari complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al comma
precedente, la Consip applicherà all’Impresa una penale di 1.000,00 € (mille/00 Euro) per ogni 12 (dodici) ore di fermo ulteriore.
9. Nell’ipotesi disciplinata all’art. 15, comma 11, l’Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, costituenti li Sistema, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a 250,00 € (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
10. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da queste comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla contestazione stessa.
11. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
13. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 22, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
14. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa
raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 19, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’art. 23, comma 2, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’art. 19, comma 1, pena la risoluzione del contratto.
15. L’Impresa prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della Consip a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 19 Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale globale, massimo, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l’esecuzione dell’oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro , al netto di IVA, così suddiviso:
a) Euro , quale corrispettivo contrattuale per la fornitura del Sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), comprensivo del servizio di consegna, installazione, configurazione, della documentazione tecnica e d'uso e del servizio di manutenzione “on-site” in garanzia per 12 mesi.
b) Euro ( ), al netto dell’IVA, quale corrispettivo complessivo pari a 20 giornate del sistemista senior per la prestazione del servizio di supporto specialistico, per un corrispettivo giornaliero pari ad Euro
( ), al netto dell’IVA.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi dal corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell’IVA.
Articolo 20
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 21 Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
a) per la fornitura del Sistema e del relativo software all’art. 2, comma 1, lettera a), l’Impresa potrà emettere fattura successivamente alla “Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente articolo 13, comma 5;
b) per il servizio di supporto specialistico di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), l’Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dalle “Note di intervento” di cui al precedente articolo 16, comma 6, calcolato sulla tariffa giornaliera;
2. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Xxx Xxxxxx x. 00/X, 00000 Xxxx.
3. L’importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n.
, intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via , A.B.I. , C.A.B.
.
4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 22 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con il presente contratto, costituita mediante , emessa da , sarà svincolata, previa deduzione dei crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa, per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 23 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non
inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata, per un periodo superiore ai sei mesi, la certificazione di qualità rilasciata al fornitore o al R.T.I. o al Consorzio o ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione
della Consip, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 6 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, 7 “Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, 9 “Obblighi di riservatezza”, 10 “Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx”, 00 “Collaudo ed accettazione” 14 “Garanzie”, 18 “Penali”, 22 “Cauzione”, 26 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 30 "Condizione particolare di risoluzione", art. 32 “Trasparenza dei prezzi”.
Articolo 24 Recesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’ Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del rimanente corrispettivo con espressa esclusione del valore restante della prestazione del servizio di supporto specialistico di cui all’art. 2, comma 1, lett. b).
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Articolo 25 Recesso per giusta causa
1. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 27 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificati o dichiarazioni sostitutive,
rilasciate ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e degli art. 38 e 47 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, di certificazione del casellario giudiziale; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4. Certificato di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D. L. 210/2002, convertito con modifiche dalla legge 266/2002). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
3. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore
alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei
confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 28
Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 29
Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte della CONSIP e dell’Amministrazione ai sensi della Legge n. 675/96 e della Legge 676/96, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 30
Condizione particolare di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, la corresponsione da parte della Consip all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa
eventualmente contrastanti.
Articolo 31
Codice deontologico
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A..
Articolo 32 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa
l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx il legale rappresentante
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d’uso; Art. 5 - Aumento o diminuzione;
Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa;
Art. 7 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali; Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Art. 9 - Obblighi di riservatezza;
Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore; Art.11 - Responsabilità;
Art.12 - Consegna, installazione e configurazione; Art.13 - Collaudo e accettazione;
Art.14 - Garanzie;
Art.15 - Servizio di manutenzione “on site” ; Art.16 - Servizio di supporto specialistico; Art. 17 - Servizio di personalizzazione; Art.18 - Penali;
Art.22 - Cauzione; Art.23 - Risoluzione; Art.24 - Recesso;
Art. 25 - Recesso per giusta causa;
Art.26 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Art.27 - Subappalto
Art.28- Foro esclusivo;
Art.29 - Consenso al trattamento dei dati; Art.30 - Condizione particolare di risoluzione; Art.31 - Codice deontologico.
Art.32 - Trasparenza dei prezzi
L’Impresa il legale rappresentante