Contract
Quesito: In merito al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 9.2 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale
minimo di € 5.400.000,00 di cui € 2.700.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto", SI CHIEDE CONFERMA CHE un operatore economico, che alla data di pubblicazione del bando, non ha ancora approvato e depositato il bilancio 2020, debba fare riferimento al triennio 2017 - 2018 - 2019.
Risposta: Sì. Il requisito di capacità economica finanziaria deve riferirsi agli ultimi tre esercizi chiusi e approvati prima della data di pubblicazione del Bando.
Quesito: Buongiorno, non essendo prevista, nella piattaforma telematica, una stringa dove caricare il Vs. Allegato B "Dichiarazioni integrative al DGUE", SI CHIEDE CONFERMA CHE il succitato documento possa essere "unito" e caricato insieme alla domanda di partecipazione.
Risposta: Il concorrente, come previsto al punto 9 pagina 4 del disciplinare di gara può aggiungere ulteriore
documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”.
Quesito: Egr. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx,
con la presente siamo a richiederLe i seguenti chiarimenti:
- 1) il costo dei buoni pasto, risulta essere a carico dell'agenzia oppure verrà rimborsato dalla stazione appaltante? è possibile sapere l'importo degli stessi ed il numero di ticket da erogare settimanalmente?
- 2) per quanto concerne la clausola sociale, sarebbe possibile conoscere il numero delle risorse che attualmente avete in somministrazione, nonché' le agenzie con le quali attualmente state collaborando?
Nell'attesa di ricevere un Suo gentile riscontro Cordialmente salutiamo
Risposta:
1) I buoni pasto sono erogati direttamente dalla stazione appaltante con i costi a carico della stessa ed, essendo in formato elettronico e di valore pari a 7 Euro, sono totalmente esenti.
2) Al presente Xxxxx non si applica la clausola sociale.
Quesito: Gentilissimi,
1) si fa richiesta di sapere quale l'agenzia interinale uscente e con quale valore di moltiplicatore si e' aggiudicata l'appalto precedente.
2) Inoltre, e' possibile avere maggiori specifiche sui profili ricercati?
Risposta:
1) Gli atti di gara sono presenti sul sito della Società nella sezione “bandi di gara chiusi”.
2) Come previsto dal Capitolato, non ci sono limitazioni sui profili, tra questi quello più frequentemente ricercato è il seguente:
• Laurea magistrale in discipline economiche;
• Esperienze di lavoro per attività analoghe.
• Al termine della selezione, le agenzie di somministrazione dovranno accertare se i candidati prescelti
siano in possesso dei requisiti di cui all’art.31, comma 2, del D.Lgs. N. 81/2015.
Quesito: Spett.le Ente
• In relazione all’applicazione della cosiddetta “clausola sociale” di cui all’art. 31 del CCNL delle Agenzie per il lavoro, chiediamo cortesemente di sapere se Puglia Sviluppo sta gia' utilizzando il servizio di somministrazione lavoro e in caso positivo:
o Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione
o L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
o La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente
o La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
o La conferma che tale personale sia gia' formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
o L’attuale fornitore
Risposta:
Al presente Xxxxx non si applica la clausola sociale.
Quesito: Si segnala a Codesta Stazione Appaltante che lo Schema di Accordo Quadro allegato non risulta leggibile. Si chiede, pertanto, di poter ricevere nuovamente copia dello stesso.
Risposta:
Buongiorno,
il file dello schema di accordo quadro è consultabile sul sito di Puglia Sviluppo e nella sezione Avvisi di Empulia.
Quesito: Buongiorno, CAPITOLATO
ART. 9
Nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare nel rispetto del principio di minimizzazione (GDPR 679/2019), l’Agenzia potrà produrre autocertificazione per quanto riguarda gli adempimenti retributivi e previdenziali, mentre rispetto alle buste paga, potrà produrne copia a campione previo oscuramento dei dati sensibili
Risposta:
Si conferma quanto indicato nel capitolato, evidenziando che tutte le richieste di documentazione saranno circostanziate e limitate a quanto effettivamente necessario al fine di verificare il rispetto degli obblighi a carico dell’appaltatore.
ART. 13
Si chiede conferma che le APL, al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, le APL riceveranno il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Risposta:
Si conferma che i lavoratori hanno l’obbligo di presentare il riepilogo delle presenze entro il secondo giorno lavorativo
del mese successivo a quello di riferimento.
ART 16
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
Risposta:
L’applicazione delle penali previste contrattualmente non è correlata alla natura degli importi fatturati dalla APL. ART.18 E 19
Si chiede in caso di recesso/risoluzione anticipata dell’accordo contrattuale di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Risposta:
Si conferma quanto previsto nel Capitolato ove è precisato che i contratti in essere conservano la loro validità fino alla naturale scadenza. Per il resto si applicano le norme di legge vigenti.
ART.21
Con riferimento all’applicazione dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si segnala che nell’ambito dei servizi di somministrazione
l’Agenzia per il Lavoro si qualifica come Titolare autonomo del trattamento dei dati e non Responsabile. Risposta:
Nell’esecuzione del contratto si applicano le norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali.
SCHEMA ACCORDO QUADRO:
ART. 5
Si chiede conferma che la Stazione appaltante terra' conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 xx.x.x. x xxx. 00 xxx X.xxx. 00/0000 xx.x.x. nonche' l’obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato e' equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sara', di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell’osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Xxxxxxx, dunque, a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione
sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonche' tutte le relative responsabilita'.
Risposta:
Si applica quanto previsto dall’Art.t 8, 9 e 10 del Capitolato
ART. 7
In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n.
81/2015). In capo all’Apl sussiste , invece, la responsabilita' per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attivita' oggetto dell’appalto. Giova, altresi', rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o piu' ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che trovera' applicazione la disciplina normativa sopra richiamata
Si chiede di sapere a quanto ammontano le spese di pubblicazione e contrattuali.
Risposta:
Si precisa che in merito al regime della responsabilità solidale verrà applicato quanto disposto dall'art. 35 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81
Come previsto dal Disciplinare di gara l’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.900,00, riproporzionate in base alla percentuale di aggiudicazione.
Quesito:Spett.le Ente
al fine di porre in essere le valutazioni propedeutiche alla presentazione della nostra migliore offerta, si formulano i seguenti chiarimenti.
1) Sul contenuto della busta economica.
Si prende atto che il punteggio (Y) dell’offerta economica verra' determinato dalla formula inversamente
proporzionale (Y = X / Z x 20) e che come parametro X verra' considerato il moltiplicatore dell’offerta piu' bassa
mentre come parametro Z il moltiplicatore dell’offerta considerata.
Xxx' premesso si segnala che, diversamente da quanto indicato anche all’art. 18 lettera a) del disciplinare su portale alla sezione “busta economica”, nella riga “elenco prodotti”, viene chiesto di inserire una “percentuale di sconto”. Si chiede pertanto cortese conferma che trattasi di refuso e che l’operatore economico dovra' inserire nel campo “percentuale di sconto” posto accanto alla base d’asta complessiva, il valore del “moltiplicatore”.
Risposta: Sì, nel sistema va inserito il valore del moltiplicatore. Come precisato nel disciplinare la piattaforma EmPULIA non eseguirà alcuna formula di calcolo relativamente al punteggio dell’offerta economica. Lo stesso punteggio, infatti, sarà calcolato dalla commissione di valutazione fuori piattaforma.
2) Xxxxx comprova requisito fatturato specifico.
Si chiede cortese conferma che l’operatore economico come comprova del requisito di fatturato specifico potra' produrre come alternativa alle fatture, copia conforme delle referenze firmate dai committenti nel settore di attivita' oggetto dell'appalto.
Risposta: A comprova del requisito di capacità economica finanziaria (specifico) l’aggiudicatario dovrà produrre le
fatture legate all’esercizio finanziario nell’ambito del quale esse si collocano o altro documento contabile, mentre non
sono da ritenersi idonee le referenze firmate dai committenti in quanto quest’ultime, legate invece all’annualità
solare, provano il requisito di capacità tecnico organizzativa relativo all’avvenuto espletamento di servizi analoghi che nella lex specialis non è richiesto.
3) Sul numero di pagine dell’offerta tecnica.
Si chiede cortese conferma che, l’operatore economico dovrà presentare una relazione tecnica redatta in lingua italiana per un massimo di 20 pagine che pertanto, essendo gara telematica, corrispondono a 40 facciate solo fronte formato A4 (esclusi copertina, indice, cv e eventuali schemi progettuali).
Risposta: Si conferma che 20 pagine equivalgono a 20 facciate.
Quesito: Sull’importo della cauzione provvisoria
Con riferimento alla cauzione provvisoria richiesta all’art. 12 punto 1 del disciplinare di gara, premesso che la scrivente
Societa' e' in possesso della Certificazione di Qualita' e della Certificazione Ambientale, si chiede conferma che
l’importo della stessa possa essere ridotto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il seguente
calcolo:
Importo a base di gara € 2.700.000,00 x 2% = € 54.000,00
- 50% (riduzione per possesso certificazione qualita') € 27.000,00
- 20% (riduzione per possesso certificazione ambientale) € 21.600,00 (importo della cauzione).
Risposta:
Si conferma quanto già riportato nel disciplinare di gara (paragrafo 12) circa la possibilità per gli operatori economici di
ridurre l’importo della cauzione secondo le misure e le modalità di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice.
Quesito |
Spett.le S.A., la presente per chiedere il seguente chiarimento: si chiede se la comprova del requisito di cui alla specificazione del fatturato specifico debba essere effettuata in sede di partecipazione o successivamente in caso di aggiudicazione di gara; in secondo luogo si chiede se la comprova medesima possa essere adempiuta anche con la copia di contratti che abbiano ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure da certificati di buona resa del servizio per l'importo di cui alla richiesta della lex specialis di gara. Cordiali saluti |
Risposta:
Sì la comprova del requisito sarà effettata successivamente in caso di aggiudicazione di gara.
A comprova del requisito di capacità economica finanziaria (specifico) l’aggiudicatario dovrà produrre le fatture legate
all’esercizio finanziario nell’ambito del quale esse si collocano o altro documento contabile, mentre non sono da ritenersi idonee le referenze firmate dai committenti in quanto quest’ultime, legate invece all’annualità solare,
provano il requisito di capacità tecnico organizzativa relativo all’avvenuto espletamento di servizi analoghi che nella
lex specialis non è richiesto.
Quesito:Buonasera il disciplinare al punto 9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria richiede ?aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato globale minimo di € 5.400.000,00 di cui € 2.700.000,00 nel settore di attivita' oggetto dell'appalto. La comprova del requisito nella modalita' da voi richiesto vale per le societa' di nuova costituzione? Per le altre basta allegare le copie dei bilanci depositati.
Risposta: Come previsto dal punto 9.2 la comprova del requisito relativo al fatturato globale è fornita mediante: i Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Quesito:Spett.le Ente,
al punto 18 del disciplinare leggo che “nel campo VALORE OFFERTO posto accanto al campo denominato BASE ASTA COMPLESSIVA, il valore del moltiplicatore”. Intendo bene che il moltiplicatore e' da inserire nella sezione PERCENTUALE DI SCONTO? La PERCENTUALE DI SCONTO però è un ribasso sulla base gara, Non è un moltiplicatore. E’ corretto ugualmente presentare così l’offerta economica?
Risposta: Sì, nel sistema va inserito il valore del moltiplicatore. Come precisato nel disciplinare la piattaforma EmPULIA non eseguirà alcuna formula di calcolo relativamente al punteggio dell’offerta economica. Lo stesso punteggio, infatti, sarà calcolato dalla commissione di valutazione fuori piattaforma.
Quesito: Spett.le Ente,
al punto 24 pag. 43 e 44 del disciplinare leggo delle spese di pubblicazione e di registrazione accordo quadro. Chiedo se tali spese verranno eventualmente riproporzionate in base alla percentuale di aggiudicazione.
La ringrazio
Risposta:
sì
Quesito:
In merito alla fatturazione delle festivita' non godute infrasettimanali, la legge di gara prevede due versioni apparentemente contrastanti.
A pagina 35 del Disciplinare e' previsto che le festivita' infrasettimanali, verranno fatturate al valore dell’ora ordinaria presentata in offerta esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo contrattuale dei lavoratori; mentre l’art 11 del capitolato dispone che “Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festivita', festivita' cadenti di domenica, ed infrasettimanali, indennita', straordinari ove espressamente richiesti ed altro), ogni qualvolta si verifichi, xxxx' comunicata all’Agenzia e dovra' essere immediatamente applicata ed andra' a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d’agenzia (moltiplicatore) offerto”.
Si chiede cortesemente di precisare se le festivita' non godute infrasettimanali verranno fatturate al valore dell’ora
ordinaria (come previsto nel disciplinare) o se, diversamente, verranno fatturate al costo con applicazione del
moltiplicatore offerto (come disposto all’art. 11 del capitolato).
Risposta:
Si conferma che l'interpretazione da utilizzare, anche per le festività non godute
infrasettimanali, è quella indicata nel capitolato.
Quesito:
Spettabile Ente,
con riferimento alla previsione di cui all'art. 6 dello schema di accordo quadro nella parte in cui si prevede "Il Fornitore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne Puglia Sviluppo da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attivita' prestata in esecuzione del presente contratto eventualmente avanzate dai lavoratori somministrati, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi, e comunque di rimborsare, in via di regresso, a Puglia Sviluppo tutte le somme che eventualmente lo stesso xxxx' tenuto a
corrispondere ai lavoratori somministrati in forza del vincolo di solidarieta' previsto dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. 276/2003 " si evidenzia come la suddetta clausola sembra pero' far erroneo riferimento all'appalto tradizionale o c.d. genuino, disciplinato dall'art. 1665 e ss. del Cod.Civ., e non tener conto della peculiare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro temporaneo di cui al D. Lgs. 81/2015.
Appare inoltre assolutamente esorbitante, Illogica ed irrazionale, li' dove il Somministratore non puo' certamente entrare nel merito di azioni, non di propria competenza, che potrebbero portare il lavoratore ad esercitare l'esercizio di propri inalienabili diritti giuridici, la cui fondatezza viene demandata all'autorita' giudiziaria competente.
Ne' l'Ente puo' sottrarsi, o farsi manlevare, nel rispetto di norme cogenti specifiche prescritte dalla disciplina di cui al D.Lgs. 81/15. Di conseguenza l’operatore economico non puo' in alcun caso assumere tale impegno nei confronti dell'Ente utilizzatore, manlevandolo, nei confronti dei lavoratori somministrati, da qualsiasi azione da questi intrapresa in futuro.
Si chiede, pertanto, di rivedere la formulazione del predetto articolo limitandolo eventualmente ai soli ed esclusivi casi in cui sia accertata una diretta responsabilita' degli aggiudicatari.
Si segnala altresi' che lo Schema di Contratto contiene diversi refusi nel richiamo alle norma del d. lgs. 276/03. Risposta:
Si precisa che in merito al regime della responsabilità solidale verrà applicato quanto disposto dall'art. 35 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81
Quesito:
Spettabile Ente,
Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 20 dello schema di accordo quadro, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) e' quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si
inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015).
Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorita' dell'impresa utilizzatrice che, in qualita' di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, e' tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che trattera' dei Dati Personali.
Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento e' “la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali e' solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non e' ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilita' in merito alle modalita' del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali.
I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualita' di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection.
Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua
qualita' di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti.
Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui al suddetto articolo, nella parte di cui alla nomina dell'aggiudicatario quale responsabile esterno al trattamento dati.
Risposta:
Nell’esecuzione del contratto si applicano le norme vigenti in tema di trattamento dei dati personali.
Quesito:
Si chiede conferma che il punteggio (Y) dell’offerta economica verra' determinato dalla formula inversamente proporzionale (Y = X / Z x 20) e che come parametro X verra' considerato il moltiplicatore dell’offerta piu' bassa mentre come parametro Z il moltiplicatore dell’offerta considerata.
Risposta:Come previsto dal disciplinare di gara:
X = moltiplicatore dell’offerta più bassa
Z = moltiplicatore dell’offerta considerata Y = punteggio attribuito all’offerta.