STATUTO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
STATUTO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Trento, via del Brennero n. 182. La durata dell'Associazione è fissata fino al 2060.
ART. 2 SCOPI
L'Associazione è un'organizzazione sindacale apartitica, autonoma, indipendente e senza scopo di lucro, che si propone i seguenti obiettivi:
- promuovere e tutelare gli interessi sindacali, morali, economici e sociali dei propri associati;
- promuovere, favorire ed incrementare con ogni mezzo l'attività artigiana e dell’impresa in genere;
- favorire il progresso tecnico ed economico-sociale dell’artigianato, promuovendo ed appoggiando tutte le iniziative dirette ad incrementare la produzione del settore nella provincia, nonché a migliorare le condizioni e le relazioni della categoria all'interno e all'estero;
- disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle aziende associate o con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stessi, attraverso la stipulazione di appositi accordi e contratti collettivi di categoria;
- assistere e rappresentare gli associati in qualunque sede sia necessario tutelare i loro interessi anche in relazione alla tematica dei lavori pubblici;
- prestare nei propri uffici predisposti su tutto il territorio provinciale la consulenza e l'assistenza agli associati per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle loro aziende; assistere i potenziali imprenditori, orientandoli ed accompagnandoli con consulenza specifica per l’avvio di attività autonoma;
- promuovere l'attivazione di specifici servizi di assistenza e consulenza, tutela, promozione, iniziative di formazione e informazione per azioni economiche, politiche e sindacali a tutela generale ed incremento delle attività imprenditoriali, iniziative mirate alla qualificazione delle strutture fisiche, della professionalità degli associati, al miglioramento della loro cultura tecnica e di quella del personale dell'Associazione;
- designare e nominare i propri rappresentanti presso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta la presenza dell’Associazione;
- svolgere funzione di mediazione e conciliazione fra gli associati che la
richiedano nel caso di conflitto di interessi;
- promuovere e/o costituire organismi, enti e società come strumento per il raggiungimento degli scopi associativi ed assumere partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo e società avente scopi coerenti con quelli dell'Associazione;
- svolgere azioni di rappresentanza anche per i pensionati;
- svolgere ogni altra funzione o compito che di volta in volta si renda opportuno o necessario per la tutela dei propri associati nonché tutte le funzioni che derivino da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o dalle direttive dell'Assemblea generale dei delegati territoriali e di categoria.
ART. 3
AMBITO DI RAPPRESENTANZA – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI
L’Associazione è espressione della rappresentanza degli imprenditori, delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o aggregato, di tutti i settori della produzione e dei servizi.
L’Associazione è un sistema e tutte le sue componenti operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.
L’Associazione ha l’obiettivo di creare le condizioni ed i contesti che consentono all’imprenditore e all’impresa di realizzare i propri scopi.
L’azione dell’Associazione mira a promuovere la cultura d’impresa, valorizzandone le caratteristiche per territorio, settore di attività, appartenenza a reti e filiere.
L'Associazione può aderire con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale ad organizzazioni similari a carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale aventi il medesimo scopo.
L’Associazione aderisce alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, denominata Confartigianato Imprese, che ha sede in Roma.
ART. 4
USO DEL MARCHIO
L'Associazione ha la facoltà di concedere, previa apposita richiesta, l'uso del proprio marchio agli associati, singolarmente oppure collettivamente a gruppi di associati o a soggetti terzi secondo uno specifico disciplinare.
TITOLO II
REQUISITI DI AMMISSIONE, ISCRIZIONE, DURATA, RECESSO, ESCLUSIONE DIRITTI E OBBLIGHI
ART. 5
IMPRESE ASSOCIATE - REQUISITI
L'adesione all'Associazione è libera e volontaria.
Possono far parte dell’Associazione e assumere la qualità di associati i seguenti soggetti, operanti in tutti i settori della produzione di beni e/o della fornitura di servizi: imprese artigiane riconosciute tali dalle leggi vigenti, micro-imprese, piccole e medie imprese, i consorzi, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
I soci delle società associate e i collaboratori famigliari delle imprese famigliari associate fanno parte dell’Associazione esclusivamente ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa e, quindi, senza il riconoscimento dei diritti associativi.
ART. 6 ISCRIZIONE
I soggetti, in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 comma 1, che intendono iscriversi all’Associazione devono presentare alla stessa una apposita richiesta, impegnandosi all'osservanza del presente Statuto, della disciplina associativa, di tutte le disposizioni e norme deliberate dagli organi associativi ed al regolare versamento delle quote associative determinate in base al successivo art. 12. La richiesta di adesione si intende accettata al momento della presentazione della relativa richiesta, salvo diversa valutazione deliberata e notificata al richiedente dalla Giunta esecutiva entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
ART. 7
DURATA DELL’ADESIONE - RECESSO
L'adesione si intende a tempo indeterminato.
L’associato ha diritto di recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, a condizione che la stessa pervenga all’Associazione almeno quattro mesi prima, ossia entro il 31 agosto. L’eventuale dichiarazione di recesso pervenuta oltre tale termine, invece, ha effetto solo con lo scadere dell’anno successivo.
ART. 8 CESSAZIONE ATTIVITÀ
In caso di cessazione dell’attività l’associato ha diritto di recedere dall’Associazione con effetto immediato inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, fermo restando l’obbligo di pagamento della quota associativa dell’anno in corso al momento della cessazione dell’attività.
La cessazione dell'attività comporta comunque la perdita della qualità di associato.
ART. 9
CASI DI ESCLUSIONE - PROCEDIMENTO
Possono costituire causa di esclusione dall’Associazione:
- l’inadempimento grave degli obblighi associativi e/o statutari;
- la morosità;
- lo svolgimento di attività contraria agli interessi e agli scopi dell’Associazione;
- il compimento di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione;
- la tenuta di comportamenti scorretti verso gli organi dirigenti dell’Associazione e/o verso gli altri associati;
- l’adesione, anche tramite assunzione di partecipazioni in altre imprese, ad altre organizzazioni o associazioni che operino in concorrenza con l'Associazione;
- l’agire in conflitto di interessi con l’Associazione.
I provvedimenti di esclusione vengono adottati, previa audizione dell'interessato, dalla Giunta esecutiva, sentito il parere del Consiglio territoriale. Le relative delibere devono essere notificate ai destinatari.
Avverso i provvedimenti di esclusione è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento. Il reclamo ha effetto sospensivo ed il Collegio decide entro 15 giorni.
Il provvedimento definitivo di esclusione ha effetto immediato. L’associato escluso rimane comunque obbligato al versamento della quota associativa dell’anno in corso all’epoca dell’adozione del provvedimento.
La Giunta esecutiva potrà decidere di pubblicare la notizia del provvedimento definitivo sull’organo d’informazione dell’Associazione.
Nei casi di lieve entità, in luogo dell’esclusione, potrà essere adottato un provvedimento di riprovazione scritta. Si applicano, in ogni caso, le norme procedimentali previste dal presente articolo.
ART. 10 DIRITTI ASSOCIATIVI
La qualifica di associato da diritto alla tutela e all’assistenza svolta dall'Associazione ai sensi del precedente art. 2 nonché di accedere ai servizi prestati presso gli uffici dell'Associazione stessa.
Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee comunali e di categoria e di eleggere i propri delegati. In ogni caso l'esercizio dei diritti associativi di elettorato attivo e passivo spettano agli associati in regola con i versamenti delle quote.
Nel caso di imprese associate i diritti associativi sono esercitati dal titolare, se trattasi di imprese individuali, ovvero da un legale rappresentante o da un socio attivo, se trattasi di società.
Nei casi degli altri soggetti indicati all’art. 5 (lavoratori autonomi, liberi professionisti) i diritti associativi sono esercitati direttamente dal soggetto associato.
ART. 11
PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
Comportano la perdita della qualità di associato:
- il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- il recesso, nei casi di cui all’art. 7;
- la cessazione dell'attività, nei casi di cui all’art. 8;
- l’esclusione, nei casi di cui all’art. 9.
La perdita della qualità di associato comporta l’immediata perdita dei diritti associativi.
ART. 12 QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative annuali sono stabilite dalla Giunta esecutiva e costituite da:
- un contributo associativo annuale fisso per ogni impresa;
- una quota integrativa per ogni addetto dell’impresa;
- un contributo annuale da devolvere a Confartigianato Imprese;
- eventuali quote straordinarie;
La quota associativa ricomprende anche il costo dell’abbonamento alla rivista dell’Associazione. La Giunta esecutiva ha facoltà di deliberare, in casi motivati e nel rispetto delle finalità associative, il versamento di quote diverse da quelle di cui sopra, determinandone l’ammontare e le modalità. La Giunta esecutiva ha facoltà di sospendere il pagamento della quota per gravi e giustificati motivi.
Le quote di cui sopra, ad eccezione del contributo di cui al terzo alinea del primo comma che è stabilito da Confartigianato Imprese, sono stabilite dalla Giunta esecutiva; per le quote straordinarie è necessaria la ratifica del Consiglio direttivo. L’associato non in regola con il pagamento della quota
associativa annuale o l’associato receduto o escluso perde ogni diritto derivatogli dal presente statuto. Nel caso di mancato pagamento delle quote di cui sopra entro i termini previsti, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti dell’Associato inadempiente.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE ART. 13
ORGANI TERRITORIALI E CENTRALI
Sono organi territoriali dell'Associazione:
l’Assemblea comunale o intercomunale il Delegato comunale
il Consiglio territoriale la Giunta territoriale
il Presidente territoriale
il vice Presidente territoriale
Sono organi centrali dell'Associazione:
l’Assemblea generale
il Consiglio direttivo provinciale la Giunta Esecutiva
il Presidente provinciale il vice Presidente vicario
il vice Presidente aggiunto
il Collegio dei Revisori dei Conti il Collegio dei Probiviri.
L’Associazione si suddivide in undici territori così definiti: Territorio 1: Valle di Fiemme
Territorio 2: Primiero e Vanoi Territorio 3: Bassa Valsugana e Tesino
Territorio 4: Alta Valsugana, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx 0: Valle dell’Adige, Valle dei Laghi, Piana Rotaliana, Valle di Cembra e Altopiano della Paganella
Territorio 6: Valle di Non Territorio 7: Valle di Sole Territorio 8: Valli Giudicarie Territorio 9: Alto Garda e Ledro
Territorio 10: Vallagarina e Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00: Valle di Fassa
ART. 14
ASSEMBLEA COMUNALE O INTERCOMUNALE
L’Assemblea comunale è formata da tutti gli associati di ciascun Comune di ogni territorio di cui all’art. 13 con almeno 15 iscritti ed elegge i Delegati comunali. L’Assemblea comunale o intercomunale può essere convocata oltre che per l’elezione dei delegati ogni volta sia ritenuto opportuno o necessario su iniziativa del Presidente territoriale.
Per motivi di funzionalità i Comuni con meno di 15 associati potranno essere uniti, agli effetti dell'elezione dei Delegati, a quelli limitrofi. Per l'unione dei Comuni è autorizzata a decidere la Giunta Esecutiva su proposta della Giunta territoriale e, per consentire una maggiore partecipazione, sarà scelto il Delegato a rotazione di Comune.
ART. 15
DELEGATI COMUNALI
I Delegati comunali sono eletti dalle Assemblee comunali nel rapporto di uno ogni 75 associati e frazione di 75. I Delegati comunali hanno compiti di tutela e rappresentanza degli associati dei rispettivi Comuni e di promozione dell’attività associativa nei confronti degli associati del Comune.
ART. 16 CONSIGLIO TERRITORIALE
Il Consiglio territoriale opera nell’interesse degli associati del territorio e ne coordina le politiche associative. Il Consiglio è composto dai Delegati comunali. Al Consiglio devono essere invitati almeno una volta all’anno i Delegati di categoria e i rappresentanti dei Movimenti e dell’ANAP presenti nel territorio. Il Consiglio territoriale svolge compiti di tutela degli associati del territorio ed elegge il Presidente, il vice Presidente territoriale e la Giunta territoriale.
Il Consiglio territoriale elegge inoltre i componenti del Consiglio direttivo provinciale in ragione di uno ogni 300 associati o frazione di 300 nell’ambito del territorio.
Nel caso in cui il Consiglio debba nominare un solo rappresentante in seno al Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione, esso sarà il Presidente territoriale; nel caso ne debba nominare due, il secondo sarà il vice Presidente territoriale; nel caso ne debba nominare più di due gli ulteriori rappresentanti del Consiglio direttivo provinciale saranno scelti fra i componenti del Consiglio territoriale in modo da rappresentare le diverse zone del Territorio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente territoriale e delibera a maggioranza dei voti.
ART. 17
PRESIDENTE TERRITORIALE E GIUNTA TERRITORIALE
Il Presidente territoriale rappresenta gli associati del territorio, tutelandone gli interessi nei confronti dei soggetti e delle istituzioni locali; assume iniziative in accordo con il Presidente provinciale; cura i rapporti fra gli associati e le istituzioni locali; predispone apposita relazione annuale da presentare in occasione dell’Assemblea generale. Il Presidente territoriale può convocare gli associati del proprio territorio per illustrare e discutere l’attività svolta.
E’ facoltà del Presidente territoriale proporre al suo Consiglio l’elezione di una Giunta la cui composizione dovrà prevedere un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, compresi il Presidente ed il vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente territoriale tutte le relative funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
Qualora il Consiglio territoriale, entro 30 giorni dalla data del suo insediamento o dalle eventuali dimissioni del presidente in carica non provveda a nominare il nuovo presidente territoriale, le relative funzioni saranno assunte direttamente dal Presidente Provinciale fino alla nomina del nuovo presidente territoriale, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall’insediamento del Presidente Provinciale. Nel caso non si addivenga entro il suddetto termine alla nomina del Presidente territoriale il Consiglio Direttivo provinciale provvederà a nominare un commissario con il compito di indire nuove elezioni in quel territorio.
ART. 18 ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale è composta dai Delegati comunali, dai Delegati di categoria, dal Presidente ANAP, dal Presidente Movimento Donne Impresa e dal Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani. Possono altresì essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino, il Presidente di Confidi Trentino Imprese, il Presidente della Mutua Artieri e il Presidente del Patronato INAPA.
L’Assemblea generale viene convocata almeno una volta all’anno. L’Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo provinciale lo ritenga opportuno oppure la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata al Presidente provinciale. In questi casi il Presidente convoca l’Assemblea entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Le delibere dell’Assemblea generale, ad eccezione dei casi di cui agli artt. 44 e 45, sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea generale ha i seguenti compiti:
- discutere e approvare l’operato del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva;
- nominare i componenti del Collegio dei revisori, il suo Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri;
- stabilire e quantificare il gettone di presenza dei componenti il Consiglio direttivo provinciale e la Giunta esecutiva;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- discutere l’attività del territorio e delle categorie;
- approvare il bilancio per il tramite di apposita commissione composta da tre rappresentanti nominati da ogni Consiglio territoriale e da un rappresentante nominato da ogni Consiglio di Federazione di categoria. La Commissione discute ed approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo dell’anno successivo, insieme alle relazioni del Collegio dei revisori dei conti, approntati dalla Giunta esecutiva ed esaminati dal Consiglio direttivo provinciale. Di tale commissione non possono far parte membri del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva.
All’Assemblea generale possono essere invitati anche gli associati, senza diritto di voto.
ART. 19
CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Il Consiglio direttivo provinciale è composto dai rappresentanti dei territori designati secondo quanto previsto dall’art. 16 e, con questa composizione, elegge il Presidente provinciale ed il vice Presidente vicario dell’Associazione.
Fanno inoltre parte del Consiglio, ma senza diritto di voto per l’elezione del Presidente provinciale e del vice Presidente vicario, i Presidenti di Federazione di categoria, il Presidente di ANAP, la Presidente del Movimento Donne Impresa, il Presidente del Movimento Giovani Imprenditori Artigiani e il Presidente e il vice Presidente del Comitato per la piccola impresa. In caso di opportunità possono essere invitati senza diritto di voto i Presidenti della Mutua Artieri, di Confidi trentino Imprese, dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino e del Patronato INAPA.
Il Consiglio direttivo provinciale si riunisce su convocazione del Presidente provinciale oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti con domanda
motivata al Presidente, il quale provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere del Consiglio sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:
- esaminare ed eventualmente presentare proposte di modifica al bilancio preventivo e consuntivo approntato dalla Giunta esecutiva;
- ratificare le decisioni della Giunta esecutiva in materia di quote straordinarie;
- approvare la relazione sull’attività svolta dall'Associazione redatta dalla Giunta esecutiva e da presentare all’Assemblea generale;
- proporre eventuali modifiche allo statuto;
- stabilire l'indennità di carica e I rimborsi dei componenti degli organi dirigenti dell’Associazione;
- deliberare l'adesione e/o il recesso dell'Associazione ad organizzazioni di rappresentanza;
- approvare il Regolamento elettorale dell’Associazione e il Regolamento per la gestione delle categorie;
- controllare l’operato della Giunta esecutiva;
- nominare i componenti della Commissione statuto permanente.
ART. 20 GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente provinciale, dal Vice presidente vicario, dal Vice Presidente aggiunto e dai Presidenti territoriali.
La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente provinciale e quando ne faccia motivata richiesta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere della Giunta esecutiva sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:
- approntare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea generale;
- decidere sull'ammissione di nuovi associati;
- decidere la costituzione o risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore generale;
- decidere sulla costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Associazione e sul trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale, su proposta del Direttore generale;
- determinare il trattamento economico del Direttore generale su proposta del Presidente;
- adottare i provvedimenti di riprovazione e di esclusione degli associati;
- consultare le categorie sui problemi che le riguardano e seguire l'attività dei consigli territoriali;
- monitorare l’attività dei Movimenti;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione dovunque tali nomine siano opportune e/o richieste, e vigilare sul loro operato;
- nominare i componenti del Gruppo per la comunicazione;
- deliberare circa l'acquisto, anche tramite operazioni di locazione finanziaria o simili, l'alienazione, la locazione di beni mobili e immobili e l'accensione di mutui nonché decidere sull'amministrazione e manutenzione dei beni;
- deliberare la partecipazione dell’Associazione a società e ad associazioni temporanee di imprese;
- deliberare l'accettazione di donazioni, concessione o revoca di garanzie reali e/o fideiussorie, l'assunzione ed il disinvestimento di partecipazioni in enti e/o società commerciali;
- stabilire le quote associative e le tariffe dei servizi erogati;
- fissare le convocazioni dell’Assemblea generale e il suo ordine del giorno;
- definire il budget dell’attività associativa e decidere lo stanziamento delle relative risorse;
- controllare l’operato del Presidente provinciale;
- assegnare e revocare singole deleghe ai suoi componenti;
- decidere i percorsi formativi degli organi dirigenti dell’Associazione;
- decidere compiti e obiettivi da assegnare alle società controllate e/o partecipate dall’Associazione.
ART. 21 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente provinciale ha la rappresentanza generale dell’Associazione ed ha i seguenti compiti:
- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale, del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva;
- vigilare sull'attività della Direzione generale, dei territori, delle categorie e dei movimenti;
- rappresentare l’Associazione in ogni sede, anche giudiziale, sottoscrivere gli atti legali, nonché i contratti di acquisto, alienazione, locazione anche finanziaria di beni immobili, attrezzature, macchinari, mutui con garanzia ipotecaria;
- sottoscrivere l'accettazione di donazioni;
- promuovere in accordo con i Presidenti territoriali o i Delegati comunali, con i Presidenti di categoria o i Delegati di categoria, assemblee territoriali e di categoria;
- partecipare con diritto di parola a tutte le riunioni degli organi territoriali dell'Associazione. Il Presidente al momento della sua elezione decade da tutte le altre cariche eventualmente ricoperte negli organi territoriali dell'Associazione e dovrà essere sostituito;
- valutare, in accordo con la Giunta esecutiva, l'opportunità di incaricare alcuni componenti della Giunta medesima o del Consiglio direttivo provinciale al controllo e alla promozione di particolari settori della vita associativa;
- proporre alla Giunta esecutiva l’assegnazione di specifiche deleghe ai componenti della Giunta medesima.
Il Presidente ha poteri di spesa nei limiti e con l’autonomia concessi dalla Giunta esecutiva.
E' facoltà del Presidente, sentita la Giunta esecutiva, nominare un Comitato di presidenza i cui componenti sono scelti all'interno della stessa Giunta.
ART. 22 VICEPRESIDENTI
I Vicepresidenti dell’Associazione sono: il vice Presidente vicario ed il vice Presidente aggiunto. Xxxx xxxxxx in carica quattro anni e coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza del Presidente la rappresentanza dell'Associazione è affidata al Vicepresidente vicario ed in subordine al vice Presidente aggiunto. Essi esercitano le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, di sue dimissioni o di decesso e fino alla nomina del nuovo Presidente.
ART. 23
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti ed il loro Presidente, nominati dall’Assemblea generale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi sono in numero di tre effettivi e due supplenti, scelti anche fra gli associati, salvo il Presidente il quale dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.
Essi accertano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controllano le spese in relazione al bilancio preventivo. Esaminano i bilanci preventivi e consuntivi e compilano le apposite relazioni.
Possono essere invitati, a scopo consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva quando vengono trattate questioni finanziarie.
ART. 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri é nominato dall’Assemblea generale.
I componenti del Collegio durano in carica otto anni e possono essere rieletti alla stessa carica consecutivamente per una sola volta.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Collegio nomina il proprio Presidente. Il Collegio delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Collegio ha il compito di dirimere vertenze fra gli associati. Il Collegio svolge le funzioni di magistratura interna; una volta investito della controversia, direttamente o attraverso il Presidente dell’Associazione, il Collegio procede alla convocazione delle parti interessate, alla raccolta delle necessarie informazioni e, all’occorrenza, dei pareri dei competenti organi associativi, procedendo, con l’ausilio degli uffici dell’Associazione, al tentativo di conciliazione della controversia. Nello svolgimento della sua attività può assegnare alle parti dei termini per la produzione di documentazione o il deposito di scritti difensivi.
Dell’esito del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene trasmesso al Presidente ed alla Giunta esecutiva.
Si pronuncia in merito ai reclami proposti avverso i provvedimenti di riprovazione e di esclusione degli associati.
TITOLO IV ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE
Le articolazioni organizzative sono, nell’ambito dell’Associazione, strutture con obiettivi specifici e settoriali, con il compito di completare l’azione di rappresentanza e di servizio svolta dall’Associazione nel suo complesso.
ART. 25
CATEGORIE E FEDERAZIONI DI CATEGORIA
L’Associazione articola la sua azione rispetto alle specificità settoriali delle imprese attraverso le categorie e le federazioni di categoria, che hanno il
compito specifico di tutelare gli interessi dei settori rappresentati, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico, consapevoli della necessità di adattare le modalità della propria presenza organizzata alla continua evoluzione del contesto.
Operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dall’Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento per la gestione delle categorie approvato dal Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione.
Le categorie sono raggruppate nelle seguenti federazioni: FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE
FEDERAZIONE ARTISTICO FEDERAZIONE AUTORIPARAZIONE FEDERAZIONE BENESSERE FEDERAZIONE COMUNICAZIONE FEDERAZIONE EDILIZIA FEDERAZIONE IMPIANTI FEDERAZIONE LEGNO FEDERAZIONE MECCANICA FEDERAZIONE MODA FEDERAZIONE TRASPORTO
ART. 26
ASSEMBLEA PROVINCIALE DI CATEGORIA
L’Assemblea provinciale di categoria è composta da tutti gli associati appartenenti ad una medesima categoria. E’ convocata dal Presidente in carica della categoria medesima almeno una volta all’anno per discutere le problematiche generali del settore. Ogni quattro anni o all’occorrenza essa è convocata per l’elezione dei delegati di categoria. Non sono ammesse deleghe.
ART. 27 DELEGATO DI CATEGORIA
Il Delegato di categoria svolge funzioni di tutela degli associati per il settore di riferimento. Fa capo al Presidente di categoria e, a differenza del Delegato territoriale, esercita queste funzioni su problematiche specifiche della categoria di appartenenza. I Delegati di categoria partecipano, almeno una volta all’anno, alle riunioni appositamente indette dal Consiglio territoriale cui appartengono, come previsto all’art. 16.
ART. 28
CONSIGLIO DIRETTIVO DI CATEGORIA
Il Consiglio direttivo di categoria è composto dai Delegati appartenenti alla medesima categoria secondo i seguenti criteri:
- categorie fino a 100 associati: 3 componenti
- categorie da 101 a 400 associati: 5 componenti
- categorie con oltre 401 associati: 7 componenti.
L’elezione dei Consigli direttivi avviene su base provinciale attraverso un’unica assemblea.
Il Consiglio rappresenta, attraverso il proprio Presidente, le esigenze della categoria stessa ed ha il compito di vigilare sul buon andamento della categoria, di favorire il progresso tecnico ed economico della categoria, di attuare e proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione della categoria, di collaborare in sede centrale e periferica con gli organi dell'Associazione.
Elegge al suo interno il Presidente e può eleggere un vice Presidente.
ART. 29 PRESIDENTE DI CATEGORIA
Il Presidente di categoria rappresenta gli associati appartenenti alla categoria di riferimento in tutti gli ambiti in cui necessita la rappresentanza settoriale. Presiede il Consiglio direttivo di categoria e ne convoca le riunioni. Fa parte di diritto del Consiglio di federazione a cui appartiene la propria categoria.
Convoca almeno una volta all'anno assemblee provinciali di categoria in accordo con il Presidente dell'Associazione.
I Presidenti di categoria possono convocare riunioni territoriali degli associati appartenenti alla propria categoria, in accordo con il Presidente territoriale.
Qualora il Consiglio direttivo di categoria, entro 30 giorni dalla data del suo insediamento o dalle eventuali dimissioni del Presidente in carica non provveda a nominare il nuovo presidente di categoria, le relative funzioni saranno assunte direttamente dal Presidente Provinciale fino alla nomina del nuovo presidente di categoria. Nel caso in cui non si addivenga, entro i trenta giorni successivi, alla nomina del Presidente di categoria il Consiglio direttivo provinciale provvederà a nominare un commissario, con il compito di indire nuove elezioni in quella categoria.
ART. 30
CONSIGLIO DI FEDERAZIONE DI CATEGORIA.
Per ciascuna federazione di cui all'articolo 25, è costituito il Consiglio di federazione. Il Consiglio di federazione è composto dai Presidenti delle categorie in essa raggruppate ed ha il compito di coordinare le politiche sindacali della categoria in esso rappresentate. Il Consiglio elegge al suo interno il proprio Presidente. Le sedute del Consiglio di federazione di categoria vengono convocate dal Presidente di federazione ovvero, in caso di necessità, dal Presidente provinciale dell’Associazione.
ART. 31
PRESIDENTE DI FEDERAZIONE DI CATEGORIA
Il Presidente di federazione di categoria rappresenta le categorie appartenenti alla propria federazione di riferimento negli ambiti in cui sia necessaria un’attività di rappresentanza trasversale delle categorie appartenenti alla federazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di federazione. Egli fa parte di diritto del Consiglio dei Presidenti di federazione e del Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione.
ART. 32
CONSIGLIO DEI PRESIDENTI DI FEDERAZIONE
Il Consiglio dei Presidenti di federazione è composto dai Presidenti delle federazioni di categoria. Il Consiglio vigila sull’attività generale delle varie federazioni e raccorda le politiche e le strategie delle categorie con quelle del territorio e dell’Associazione.
Elegge al suo interno un Presidente che svolge funzioni di rappresentanza delle categorie in raccordo con il Presidente provinciale dell’Associazione.
ART. 33
PRESIDENTE DELLE FEDERAZIONI DI CATEGORIA
Esso esercita funzioni di rappresentanza di tutte le categorie in raccordo con il Presidente provinciale e svolge la funzione di vice Presidente provinciale aggiunto. Presiede il Consiglio dei Presidenti di federazione convocandone, all’occorrenza, le riunioni.
ART. 34
MOVIMENTI
Sono istituiti all’interno dell’Associazione il Gruppo Giovani Imprenditori Artigiani e il Movimento Donne Impresa.
Essi operano, secondo quanto previsto nei loro statuti, in sintonia con gli orientamenti dell’Associazione e di Confartigianato Imprese.
I Presidenti dei suddetti Movimenti fanno parte del Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione.
Al Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione potranno essere formulate proposte per la costituzione di altri gruppi che, con finalità specifiche, intendano operare all'interno dell'Associazione.
ART. 35 ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE SOCIALE
L’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) è un’articolazione organizzativa autonoma costituita all’interno dell’Associazione e si propone di rappresentare, assistere e tutelare gli anziani ed i pensionati su tutti i problemi connessi alla loro condizione.
L’Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato – INAPA - opera per l’assistenza agli artigiani e a tutti i lavoratori secondo il proprio statuto autonomo.
Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale – CAAF - eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Associativo.
Al Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione potranno essere formulate proposte per la costituzione di altre organizzazioni di carattere sociale che, con finalità specifiche, intendano operare all'interno dell'Associazione.
TITOLO V° SEZIONE PICCOLE IMPRESE
ART. 36 ASSEMBLEA
E’ istituita all’interno dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese la sezione della piccola impresa.
Il Consiglio Direttivo provinciale dell’Associazione, in accordo con il Comitato per la piccola impresa, potrà deliberare le modalità di gestione e funzionamento della sezione, nel rispetto delle norme di cui al presente statuto.
Nella sezione vengono annotate le piccole imprese non iscritte all’Albo Artigiani, in qualsiasi forma giuridica costituite, associate o che chiedono di aderire all’Associazione.
Esse si riuniscono in Assemblea almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del programma di attività.
L’Assemblea potrà inoltre riunirsi ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo deliberi il Comitato per la piccola impresa di cui al successivo art. 37 o ne faccia richiesta scritta al Presidente un numero superiore ad un terzo degli iscritti alla sezione piccole imprese.
Per le modalità di convocazione e di funzionamento dell’Assemblea si fa riferimento a quanto previsto per l’Assemblea Generale degli associati.
L’Assemblea della piccola impresa svolge le seguenti funzioni:
- elegge un numero di membri del Comitato per la piccola impresa in ragione di uno ogni 100 o frazione di 100 nell’ambito delle imprese della sezione;
- esamina ed approva il programma di attività della sezione;
- persegue gli scopi indicati all’art. 2 dello statuto dell’Associazione con particolare riferimento alle problematiche della categoria delle piccole imprese.
ART. 37
COMITATO PER LA PICCOLA IMPRESA
Le piccole imprese annotate nell’apposita sezione eleggono, secondo quanto indicato al precedente articolo 36, un organo denominato Comitato per la piccola impresa, che è a tutti gli effetti un organo consultivo degli organi centrali e periferici dell’Associazione.
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
- esamina i problemi della piccola impresa avvalendosi delle strutture tecniche associative ed elaborando indicazioni per la loro soluzione;
- propone iniziative dirette ad un costante rapporto e confronto con i pubblici poteri al fine di richiamare la loro attenzione sui problemi, sugli obiettivi e sul ruolo della piccola impresa;
- concorre ad organizzare iniziative formative ed informative per la crescita culturale, professionale ed operativa delle imprese associate con specifico riguardo alle esigenze della piccola impresa;
- sottopone agli organi centrali dell’Associazione proposte organizzative e suggerisce interventi attinenti l’impostazione della politica sindacale e associativa;
- partecipa con propri rappresentanti a manifestazioni ed iniziative che rivestono interesse per la piccola impresa, promosse da enti provinciali e/o locali, nazionali ed internazionali;
- collabora con gli organi centrali e periferici dell’Associazione e con ogni altro organismo facente parte del sistema organizzativo dell’Associazione.
Il Comitato per la piccola impresa decade contemporaneamente al Consiglio Direttivo provinciale dell’Associazione.
I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rieletti alla stessa carica consecutivamente per una sola volta, fatta salva la norma sulle incompatibilità.
In caso di recesso anticipato il mandato sarà comunque computato per l’intero quadriennio ove la durata del mandato stesso sia stata superiore a 12 mesi.
Qualora un membro del Comitato risulti assente ingiustificato alle riunioni per tre volte consecutive decade e viene sostituito automaticamente dal primo dei non eletti votato nel corso dell’assemblea della sezione.
Altrettanto avverrà nel caso di dimissioni o decesso.
Il Comitato elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente della sezione Piccole Imprese.
Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte del Consiglio direttivo provinciale dell’Associazione.
Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno.
Per le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato si fa riferimento a quanto previsto per il Consiglio Direttivo provinciale dell’Associazione.
ART. 38
REGOLE GENERALI PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA
CONVOCAZIONI
Tutti gli organi collegiali dell’Associazione devono essere convocati dal loro Presidente con avviso scritto, inviato con qualsiasi strumento, anche informatico o telematico, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza e ad eccezione dell’Assemblea generale la convocazione potrà essere effettuata con un termine di preavviso minore, mai inferiore a 48 ore.
L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La riunione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno delle persone che hanno diritto a parteciparvi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Per le categorie e le federazioni di categoria valgono le stesse regole. Per quant’altro non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al regolamento elettorale dell’Associazione.
E’ fatto salvo comunque quanto previsto agli articoli 44 e 45.
Tutti gli organi collegiali, territoriali, centrali e di categoria, devono essere convocati almeno 3 volte all’anno. Ne fa eccezione l’Assemblea generale.
Per lo svolgimento di ogni riunione è possibile utilizzare gli strumenti di videoconferenza.
ASSENZE, DECESSI, DIMISSIONI
Il Presidente ha la facoltà di proporre all’organismo che presiede che il componente che rimane assente per tre volte, anche non consecutive, con o senza giustificazione, decada dall’incarico e venga sostituito con il primo dei non eletti. In caso di mancanza del primo dei non eletti si procederà a votazione convocando il consesso che ha provveduto all’elezione dei componenti l’organismo. Altrettanto avverrà in caso di decesso o dimissioni.
DURATA DELLE CARICHE
Tutti coloro che rivestono ruoli di rappresentanza provinciale, territoriale e di categoria, durano in carica quattro anni (ad eccezione dei componenti del Collegio dei Probiviri che durano in carica otto anni) e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta ad eccezione di: Delegati comunali, Delegati di categoria, componenti del Collegio dei revisori dei Conti, fatte salve le norme sull’incompatibilità.
In caso di interruzione anticipata, il mandato – ai fini dell’eventuale rieleggibilità - sarà comunque computato per l’intero quadriennio qualora la sua durata sia stata superiore a 12 mesi.
I componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono nelle loro funzioni anche nell’eventuale perdita dei diritti associativi.
INDENNITA’
Ai membri del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva spetta un gettone di presenza, stabilito dall’Assemblea generale. Al Presidente, ai Vicepresidenti dell’Associazione ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta l’indennità di carica, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
INCOMPATIBILITA’
Il Presidente provinciale, i Vice Presidenti, i Presidenti territoriali, il Direttore generale e i Presidenti di federazione di categoria non possono ricoprire cariche di partito, né assumere candidature alle elezioni comunali, di Comunità di Valle, provinciali, regionali, nazionali ed europee senza preventiva
approvazione della Giunta esecutiva.
E’ vietato inoltre ricoprire contemporaneamente la carica di Presidente provinciale e Presidente di federazione di categoria, di Presidente provinciale e di Presidente di EBAT, di Presidente di federazione di categoria e di Presidente territoriale.
CANDIDATURA A PRESIDENTE PROVINCIALE
Chi candida alla carica di Presidente provinciale deve aver svolto per almeno un mandato completo di 4 anni il ruolo di Delegato comunale o di Delegato di categoria.
SFIDUCIA
L’esercizio della sfiducia nei confronti del Presidente provinciale, del vice Presidente vicario, del vice Presidente aggiunto, dei Presidenti territoriali e loro vice, dei Presidenti di categoria e loro vice, dei Presidenti di federazione spetta all’organismo che li ha eletti. Prima di procedere al voto di sfiducia l’organismo deve chiedere, con apposita delibera votata da almeno un terzo dei componenti, un preventivo parere alla Giunta esecutiva dell’Associazione. Il parere della Giunta esecutiva è vincolante. Nel caso di parere positivo della Giunta l’organismo potrà provvedere a deliberare la sfiducia alla presenza di almeno due terzi dei componenti e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Il soggetto sfiduciato si considera esonerato dalla carica e pertanto decade da essa.
DELEGATO COMUNALE E DI CATEGORIA
E’ possibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di Delegato comunale e di Delegato di categoria. In fase elettorale il funzionario dell’Associazione presente all’assemblea ha l’obbligo di comunicare i nominativi degli associati che rivestono già un ruolo.
FORMAZIONE CONTINUA DEI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha il compito di formare i propri rappresentanti attraverso appositi corsi di formazione ispirati ai principi contenuti nella Carta del delegato.
ART. 39
ESERCIZIO DEI DIRITTI E MODALITÀ ELETTORALI - RINNOVO DELLE CARICHE
L'esercizio dei diritti associativi, spettanti agli associati in regola con il pagamento delle quote, comprende il diritto di partecipare alla formazione degli organi associativi di governo dell'Associazione e, quindi, di eleggere e di essere eletti, fatte salve le eccezioni e le norme sull'incompatibilità e divieto di cumulo di cariche previste nel presente Statuto.
Al rinnovo delle cariche si procede ogni quattro anni, mediante apposita e progressiva convocazione di tutti gli organi, sulla base delle modalità di seguito specificate e del regolamento elettorale dell’Associazione deliberato dal Consiglio direttivo provinciale.
Ciascuna riunione sarà convocata e presieduta dal componente dell'organo uscente più alto in carica o, in sua mancanza, dal suo Vice o, se non è previsto il Vice, dal più anziano di età.
L'assemblea nomina due scrutatori e chi presiede alle operazioni di voto, prima che queste abbiano inizio, deve convalidare con la sua firma le schede. L’espressione del voto è segreta.
Per quant’altro non previsto nel presente articolo, si fa riferimento al Regolamento elettorale dell’Associazione.
TITOLO VI
RIMBORSO SPESE ART. 40
INDENNITÀ CARICHE ASSOCIATIVE E RIMBORSO SPESE
Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva spetta un gettone di presenza così come stabilito al precedente art. 18.
Al Presidente, ai Vicepresidenti dell'Associazione ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spetta l’indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive mansioni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Consiglio direttivo in base al precedente art. 19.
TITOLO VII DIREZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 41 DIRETTORE GENERALE
Il Direttore generale dell’Associazione è nominato dalla Giunta esecutiva ed ha compiti tecnici e di natura organizzativa.
Nel dettaglio il Direttore generale:
- dirige il personale e l’organizzazione degli uffici, rispondendone alla Giunta esecutiva;
- è il responsabile della politica retributiva del personale, cura gli aspetti contrattuali del lavoro e propone alla Giunta esecutiva la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, sottoscrivendo validamente tutti i relativi atti;
- nomina i rappresentanti tecnici dell’Associazione ove richiesti e vigila sul loro operato;
- è il collaboratore diretto del Presidente provinciale per l’attività che questi svolge e provvede all’attuazione delle decisioni dell’Assemblea generale, del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva;
- coordina lo svolgimento delle riunioni dell’Assemblea generale, del Consiglio direttivo provinciale e della Giunta esecutiva, alle quali partecipa, redigendo e conservando i verbali;
- cura la regolare contabilità dell’Associazione verificandone periodicamente l’andamento economico e finanziario;
- vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento elettorale.
Il Direttore generale ha poteri di spesa nei limiti e con l’autonomia concessi dalla Giunta esecutiva.
TITOLO VIII PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 42
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione con acquisti o con lasciti e donazioni e dalle disponibilità finanziarie degli esercizi annuali.
E’ fatto divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che per obblighi di legge.
Il patrimonio nel caso di cui al successivo art. 43 deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662).
I bilanci consuntivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell’anno successivo o entro giugno qualora particolari esigenze lo richiedano. I bilanci
preventivi dovranno essere approvati entro il mese di aprile dell’anno di esercizio.
Le entrate sono costituite da:
ART. 43 ENTRATE.
- contributi annuali degli associati;
- entrate costituite dai servizi e dalle consulenze svolte per gli associati;
- contributi eventuali, diritti di segreteria e oblazioni volontarie degli associati;
- dividendi dalle società controllate o partecipate;
- interessi attivi e ricavi per vendite di elementi patrimoniali;
- donazioni.
TITOLO IX SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
MODIFICHE ALLO STATUTO NORME FINALI E TRANSITORIE ART. 44
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.
Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall’Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.
In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori e stabilisce la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea, la liquidazione è fatta da un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale.
ART. 45 MODIFICHE ALLO STATUTO.
Per l’adeguamento nel tempo dello Statuto è costituita con apposita deliberazione del Consiglio direttivo provinciale una Commissione permanente. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea generale alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
ART. 46 RINVIO.
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge.
ART. 47
NORME FINALI E TRANSITORIE
Il presente Statuto entrerà in vigore il 1 gennaio 2017.
Per ottenere l’allineamento temporale delle cariche di rappresentanza dell’Associazione Artigiani con le cariche di rappresentanza di Confartigianato nazionale, il mandato che decorre dal 1° gennaio 2017 terminerà il 31 dicembre 2019.