REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI (ARTT. 43-44 DECRETO 129/2018)
Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI (ARTT. 43-44 DECRETO 129/2018)
APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA RIUNIONE DEL 17/12/2019 E ILLUSTRATO AL COLLEGIO DOCENTI NELLA RIUNIONE DEL 18/12/2019
PREMESSA
Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.
I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:
1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
3. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
– garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
– realizzare particolari progetti didattici,
– realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
Condizioni preliminari
Le attività per le quali l’istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:
– coerenti con il PTOF;
– coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
– coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.
Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.
Criteri generali
– Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
– Garantire la qualità della prestazione;
– Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
– Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
– Considerare l’opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell’art. 35, CCNL 29.11.2007.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. -art. 43 comma 3, del Decreto 129 del 28 agosto 2018 che detta regole per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonche' la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. -art. 44 comma 4 del Decreto 129 del 28 agosto 2018 – funzioni e poteri del Dirigente scolastico “Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attivita' negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h),puo' avvalersi dell'opera di esperti esterni
3. circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 4. -L’art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
5. -L’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”;
6. -Il CCNL del comparto scuola vigente;
7. -Il Piano dell’Offerta Formativa e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica;
8. -Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica
ART. 1 – (Requisiti professionali)
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”.
Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “esperti di provata competenza” secondo l’interpretazione datane dall’art. 46 L.133/2008 che afferma: “Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore” e per i progetti di lingua straniera in cui è richiesta l’insegnante madrelingua.
Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:
– competenze richieste dal progetto;
– esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
– esperienze metodologiche e didattiche;
– titoli di studio e di formazione;
– attività di libera professione svolta nel settore
L’esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall’esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all’atto della stipula del contratto.
Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell’esperto.
I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, saranno pubblicizzati
dall’Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.
I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuo va determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.
Per i progetti che prevedono l’insegnante madrelingua, qualora vengano presentate più candidature, sarà data la precedenza alla pregresse esperienze e alla minore età del candidato.
ART. 2 (Pubblicazione degli avvisi di selezione)
1. Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell’apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell’Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare Per ciascun contratto deve essere specificato :
a) l’oggetto della prestazione;
b) la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
c) il corrispettivo previsto per la prestazione
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione
ART. 3 (Criteri di scelta e procedure per i contratti)
Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto ( Commissario Straordinario) a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF e dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l’amministrazione scolastica.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l’inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.
Durante la fase di selezione dell’esperto interno, esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna a:
assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
garantire la qualità della prestazione;
valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
valutare, fra più opzioni, considerare l’opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;
Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:
A – Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
1. i titoli di studio e le specializzazioni;
2. le esperienze lavorative nel settore;
3. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
valutazione del Dirigente Scolastico.
B – Incarichi relativi ai P.O.N.. I criteri di cui sopra sono così integrati:
titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
laurea specifica;
abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
certificazioni informatiche;
dottorati di ricerca;
pubblicazioni;
specializzazioni afferenti all’area di intervento;
corsi di perfezionamento post – laurea;
comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.
Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.
La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica.
Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.
ART. 5 (Requisiti ed Individuazione degli esperti)
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).
Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricola, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli.
Il Dirigente scolastico può nominare un’apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.
La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l’attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell’art. 2.
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, come da tabelle (A o B) di valutazione dei titoli (a titolo esemplificativo):
Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)
TITOLI | PUNTI | ||
1 | Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore o ITS non attinente l’area progettuale | 3 | Si valuta un solo titolo |
2 | Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area progettuale | 6 | |
3 | Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area progettuale | 5 |
4 | Laurea Triennale Specifica attinente al progetto | 8 | |
5 | Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto | 10 | |
6 | Corsi post- laurea di livello universitario attinenti al progetto ( master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca) | 4 | Si valuta fino a un massimo di 2 titoli |
7 | Borse di studio e/o vincitori di concorsi pubblici, iscrizione albo professionale con riferimento all’area progettuale | 4 | Si valuta fino ad um massimo di 2 titoli |
8 | ITS attinente al progetto | 2 | Si valuta fino ad um massimo di 2 titoli |
9 | Anni di servizio di ruolo ( svolti anche in ordini diversi dall’attuale) | 2 per ogni anno | Si valutano 2 punti per ogni anno scolastico successivo all’immissione in ruolo senza calcolare l’attuale anno in corso |
10 | ECDL base o titoli equivalenti o superiori o comprovata esperienza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche | 4 | Si valuta un solo titolo |
11 | Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 di una lingua attinente al Progetto ( per progetti relativi a lingue straniere) | 4 | Si valuta un solo titolo |
12 | Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali o provinciali (OFIS- PAS- IFS) o Referente di Istituto ( nel settore) ; attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali extracurriculari condotti da Settembre 2010 al mese di settembre dell’anno solare corrispondente all’a.s. in corso. (es. nell’a.s. 2019/20 si prendono in considerazione le attività svolte entro settembre 2019) | 3 | Punti 3 per ogni anno e per ogni progetto fino ad un massimo di 4 attività |
13 | Incarichi di attività di formazione realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali, ( IFTS, OFIS, IFS) o di Istituto ( formatori) | 6 | Punti 6 per ogni anno fino ad un |
massimo di 4 attività |
Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)
TITOLI | PUNTI | |
1 | Esperienza specifica nel settore | 5 (per ogni anno) |
2 | Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini | 4 (per ogni anno) |
3 | Laurea | 3 |
4 | Diploma | 1 |
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
Richiedano un compenso inferiore
N.B.: la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all’utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.
ART. 6 (Doveri e responsabilità dell’esperto)
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
1. Predisporre il progetto esecutivo specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti
durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312,
previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
ART.7 (Stipula del contratto)
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
o l’oggetto della prestazione;
o i termini di inizio e conclusione della prestazione;
o il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
o le modalità di pagamento del corrispettivo;
o le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilateral
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
documentare l’attività svolta;
autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/
assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni
4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale
appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolasti
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso
9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act .
ART.8 (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.vo 30/3/2001, n.165.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2
Art. 9 (Determinazione del compenso)
Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:
tipo di attività, dell’impegno e delle competenze professionali richieste all’esperto esterno e/o Associazione;
disponibilità finanziarie programmate
Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.
È fatto divieto di anticipazione di somme.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Misura dei compensi
Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all’approvazione del presente regolamento, è così definito:
Personale interno alla pubblica amministrazione
Tipologia Importo orario
Attività di insegnamento fino ad un massimo di €. 35,00 Attività di non insegnamento docente(da
rapportare per il personale ATA al profilo di
appartenenza)
fino ad un massimo di €. 17,50
Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999
Tipologia | Importo |
Direzione, organizzazione | fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere |
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
Docenza | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | fino ad un massimo di €. 25,82 orari |
Con il prestatore d’opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.
ART.10 (Valutazione della prestazione)
L’Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell’intervento dell’esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.
Art. 11 (Impedimenti alla stipula del contratto)
I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi
dell’art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne
Art. 12 (Manifestazioni particolari)
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente
richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.
Art.13 (Modifiche)
Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d’Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.
Art.14 (Pubblicità)
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali.
Il Dirigente Scolastico
X.xx Dr.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX