CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra
la Regione Umbria, con sede in Via - Codice Fiscale e/o Partita IVA:
…….. in persona del …….. dott , (di seguito “Regione”),;
e
il Comune di Terni, con sede in Via Codice Fiscale e/o Partita IVA
………, in persona del ….... dott , (di seguito “Comune”);
e
Rai Com S.p.A., società con unico socio, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 00, CF e/o Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 12865250158, soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da RAI- Radiotelevisione Italiana Spa (di seguito “RAI”), in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante (di seguito “Rai Com”);
e, di seguito, congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”
Premesso che:
a) la RAI intende realizzare, come ogni anno, il programma televisivo “L’Anno che Verrà” che sarà trasmesso in diretta, in prima serata, su RAIUNO il 31 dicembre 2020 a partire dalle ore 21 circa, fatte salve le insindacabili esigenze di palinsesto (di seguito “Programma”);
b) la Regione ha tra i propri fini istituzionali la promozione turistica dell’Umbria
e lo sviluppo del patrimonio paesaggistico, storico e culturale del territorio;
c) il Comune ha, tra i propri fini istituzionali, la valorizzazione del proprio territorio e la promozione sociale;
d) in tale contesto, la RAI ha richiesto che la Regione e il Comune collaborino per la migliore riuscita del Programma chiedendo loro la messa a disposizione di un’adeguata location, individuata – a seguito di apposito sopralluogo effettuato alla presenza di rappresentanti di ciascuna Parte – presso l’Acciai Speciali Terni, d’ora innanzi AST;
e) in particolare, per garantire l’efficace perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), la Regione intende realizzare, nell’ambito del Programma, una serie di iniziative di comunicazione istituzionale dirette alla valorizzazione delle attrattive turistiche, paesaggistiche ed ambientali del proprio territorio, così come dettagliatamente descritto nell’Allegato “A”, (di seguito “Iniziative”);
f) in tale contesto, la Regione ed il Comune concordano nel ritenere che RAI, quale concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 177/2005, sia l’azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l’efficace realizzazione del Programma ed il conseguimento degli obiettivi dagli stessi perseguiti;
g) la Legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplichino anche per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;
h) Rai Com agisce in qualità di mandataria senza rappresentanza della RAI nella definizione, stipula e gestione di contratti e convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;
i) le Parti intendono pertanto con il presente atto disciplinare i reciproci impegni alle condizioni di seguito riportate.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: ART. 1
Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
accordo (di seguito “Convenzione”).
ART. 2
Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse, Rai Com, con la collaborazione della Regione Umbria e del Comune di Terni intende dar vita alla realizzazione del Programma e, secondo modalità e termini disciplinati nel presente atto, di Iniziative così come meglio descritte nell’Allegato A.
Resta inteso che il Programma sarà trasmesso su Rai Uno, salvo insindacabili esigenze di palinsesto e/o esigenze indifferibili quali, a titolo esemplificativo, circostanze legate all’emergenza sanitaria determinata dal “COVID -19”.
Resta sin d’ora inteso che, qualora – a causa dell’emergenza sanitaria legata al “COVID -19”- non potesse essere consentita la presenza di pubblico allo spettacolo dal vivo, il Programma sarà comunque realizzato senza pubblico e ne sarà garantita la messa in onda in diretta su Rai Uno.
Le Parti costituiranno un nucleo operativo (Task Force) composto da rappresentanti della Regione, del Comune e della Rai e/o Rai Com che, limitatamente alle aree funzionali alla realizzazione del Programma e dell’evento ed alle collegate attività, avrà il compito, in collegamento con le autorità sanitarie competenti, di individuare le linee guida di comportamento nonché tutte le misure sanitarie necessarie a tutela di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo alla realizzazione del Programma (es. cast artistico, addetti alla produzione etc.).
ART. 3
Le Parti si danno reciprocamente atto che la responsabilità editoriale, organizzativa, tecnica ed economica, inerente la realizzazione del Programma e delle Iniziative fa capo a RAI che potrà agire con la più ampia autonomia editoriale e produttiva.
ART. 4
Nell’ambito delle attività che saranno realizzate in virtù della presente Convenzione sarà opportunamente evidenziata la collaborazione dela Regione e del Comune, mediante l’inserimento della dicitura “realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e con il Comune di Terni” e di eventuali ulteriori diciture indicate dalla Regione e/o dal Comune, che dovranno essere approvate preventivamente da Rai Com.
ART. 5
Rai Com ha la esclusiva titolarità e disponibilità del complesso dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica previsti dalla legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941 e s.m.i. (“LDA”) in relazione alle Iniziative e al Programma oggetto della presente Convenzione.
Fermo restando che è interesse primario della Regione e del Comune realizzare le finalità di cui alle premesse, Rai Com riconosce espressamente e fin da ora che sulle Iniziative di cui all’allegato A apparterranno alla Regione ed al Comune, in perpetuo e non in esclusiva, i diritti di utilizzazione non commerciale, per fini divulgativi ed istituzionali, esclusa la sede televisiva.
Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto alla Regione o al Comune è riservato esclusivamente a Rai Com che ne potrà fare discrezionalmente uso.
ART. 6
Al fine di consentire l’esercizio dei diritti previsti al precedente art. 5, Rai Com terrà a disposizione della Regione e del Comune i master delle registrazioni del Programma per ogni eventuale richiesta di riproduzione di copie, per la quale sarà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione.
Resta sin d’ora inteso tra le Parti che rimangono in capo alla Regione e al Comune la responsabilità ed i costi relativi all’acquisto ed all’apposizione dei bollini SIAE sui supporti sui quali saranno riversate le registrazioni del Programma.
Rai Com adempirà gli obblighi di consegna previsti nel presente articolo entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.
ART. 7
Nello specifico, Rai Com si impegna a:
- non inserire all’interno degli interventi di comunicazione di cui all’allegato A elementi aventi direttamente o indirettamente caratteri o finalità pubblicitarie, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo del presente articolo;
- applicare nei confronti delle persone che, per parte Rai Com, collaboreranno alla realizzazione del Programma i relativi contratti collettivi di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi di legge;
- provvedere, a propria cura e spese, al pagamento di tutti gli oneri relativi ai diritti d’autore dovuti alla SIAE per lo svolgimento nella Regione del Programma (resterà invece a carico del Comune l’eventuale contributo dovuto alla Siae per la realizzazione dello spettacolo dal vivo);
- utilizzare i loghi acquisiti dalla Regione e dal Comune nel rispetto della relativa linea grafica, inserire i loghi dei Programmi operativi nazionali ed europei ed eventuali altri loghi, afferenti le fonti finanziarie derivanti da enti pubblici e/o senza scopo di lucro utilizzate nell’ambito della presente Convenzione, indicati dalla Regione e/o dal Comune, previa approvazione degli stessi da parte di Rai Com.
La Regione ed il Comune prendono atto ed accettano che la RAI potrà interrompere le iniziative di comunicazione e il Programma abbinando alla stessa iniziative promozionali, interattive e/o pubblicitarie (c.d. pubblicità tabellare), secondo la normativa applicabile (comunque all'interno degli standard ordinariamente osservati per il canale RAI, la categoria di programma e la fascia oraria di riferimento), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi (a titolo esemplificativo m non esaustivo, break/banner pubblicitari).
Inoltre RAI (e per essa Rai Com) potrà altresì licenziare/cedere a terzi tanto a titolo oneroso che gratuito in tutto o in parte, l’intervento purché esclusivamente ai fini della ritrasmissione simultanea ed invariata dell’Iniziativa (o di parti di essa) nell’ambito dei palinsesti di uno o più dei canali RAI.
ART. 8
Nell’ambito della presente Convenzione e ferma restando la assoluta autonomia editoriale di RAI, la Regione assume l’impegno di:
- collaborare con Rai Com alla individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi da trattare nell’ambito del Programma;
- mettere a disposizione di Rai Com - su richiesta ed indicazione di Rai Com stessa e/o di Rai - esperti, consulenti nonché dati, banche dati, materiale audiovisivo esistente, studi e permessi etc.
ART. 9
Nell’ambito della presente Convenzione e ferma restando la assoluta autonomia editoriale di RAI, il Comune assume l’impegno di agevolare la realizzazione del Programma fornendo, su richiesta di Rai Com e/o della RAI, assistenza logistica e permessi di accesso.
A tal fine, il Comune si impegna a propria cura e spese a:
a) garantire la disponibilità e la fruibilità degli spazi concessi da AST e tutti gli eventuali permessi necessari alla realizzazione del Programma.
b) fornire entro l’8 (e comunque dal) dicembre e fino al 5 gennaio (e/o comunque fino al termine di smontaggio) l’allestimento tecnico e logistico dei locali, per i camerini e gli uffici in numero sufficiente ad ospitare il cast artistico e il personale di produzione e redazione (es. sedie, specchi, etc.) previa specifica richiesta da parte della RAI;
c) provvedere al riscaldamento di tutti i locali, ivi compresi i locali ad uso ufficio per il personale di produzione e redazione impegnato nel Programma, ai consumi di energia elettrica (fornitura utenza temporanea energia cantiere spettacolo incluso smontaggi), al servizio di pulizia, al servizio di accoglienza, al servizio di guardiania;
d) mettere a disposizione entro il (e comunque dal) 26 dicembre 2020 e fino al 2 gennaio 2021 n. 2 pullman da 30 posti circa ciascuno (oppure altra tipologia di mezzi equivalente), nonché n. 3 Van nove posti, n. 1 pulmino quindici posti e n. 3 auto berlina cinque posti, per i trasferimenti necessari del cast artistico e del personale di produzione e redazione del Programma anche da e per località italiane provviste o meno di stazioni ferro-aeroportuali;
e) provvedere, qualora il suolo privato messo a disposizione non fosse sufficiente e/o idoneo, all’occupazione del suolo pubblico entro il (e comunque dal) 8 dicembre 2020 e fino al 5 gennaio 2021 (e comunque fino al termine di smontaggio dell’allestimento di cui al punto b) che precede).
Resta inteso che in caso di eventuali imprevisti che potrebbero comportare un allungamento dei tempi (es. condizioni metereologiche avverse) il termine del 5 gennaio 2021 potrà essere posticipato su richiesta di Rai Com/RAI.
f) mettere a disposizione n. 1000 giornate di ospitalità alberghiera, servizi extra esclusi (telefono, bar, ecc.), suddivise in base alle esigenze di Rai Com e/o di RAI in categoria 4 e 3 stelle, con pernottamento e trattamento di prima colazione. La predetta ospitalità alberghiera verrà fruita, in occasione del Programma, secondo le esigenze di Rai Com e/o di RAI e verrà fornita direttamente dal Comune. Il Comune si impegna a garantire a Rai Com che almeno il 20% delle predette n. 1000 giornate di ospitalità alberghiera sarà dislocato nella città in cui sarà realizzato il Programma e che le restanti ospitalità saranno dislocate ad una distanza di un massimo di 20 minuti dalla stessa;
g) provvedere all’eventuale pagamento richiesto dalla Siae per le rappresentazione di spettacoli dal vivo (resterà invece a carico della Rai il contributo dovuto alla Siae per la trasmissione radiotelevisiva del Programma);
h) provvedere al servizio di guardiamedica e dei VVFF per la serata dello spettacolo (31 dicembre 2020) nelle modalità e quantità stabilite dal piano di sicurezza del Programma che dovrà essere redatto dalla RAI, in quanto organizzatore dello stesso, con la collaborazione del Comune;
i) provvedere, qualora le normative statali in materia di contenimento della pandemia COVID 19 consentano la realizzazione del Programma con presenza di pubblico, all’allestimento dello spazio destinato ad accogliere il pubblico nel rispetto di quanto stabilito dal piano di sicurezza di cui al punto precedente.
I termini di cui al precedente paragrafo sono da intendersi quali termini esesnziali
nell’interesse di Rai Com, ai sensi dell’art. 1457 c.c.
La Regione ed il Comune, inoltre, si obbligano a propria cura e spese a:
a) comunicare preventivamente a Rai Com il referente e la denominazione di eventuali ditte di cui intendono avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presene Convezione;
b) non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Rai Com e/o della RAI;
c) applicare con scrupolosa osservanza, nei confronti dei dipendenti che collaboreranno alla realizzazione del Programma, le vigenti norme in materia di legislazione sociale, di assicurazione e previdenza obbligatoria, nonché quelle dei relativi contratti di lavoro di categoria, quelle in materia antinfortunistica, di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riferimento all’applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i., acquisendo tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa, nel rispetto di tutti i divieti e le prescrizioni imposte dalle misure emergenziali Covid-19 vigenti;
d) reperire il pubblico che assisterà dal vivo al Programma occupandosi di tutti i relativi aspetti organizzativi;
e) data la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, predisporre e adottare, tutte le misure straordinarie in materia di salute e sicurezza e di prevenzione ai sensi e nel rispetto delle disposizioni vigenti (nazionali e/o regionali e/o locali), tra le quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
- fornire sistemi di accesso (es. contapersone, termoscanner), gestione (es. personale di controllo e vigilanza ai fini safety e security) e contenimento (es. transenne anti ribaltamento) del pubblico nelle aree all’uopo previste
- fornire strutture apposite e omologate per lo stazionamento del pubblico (posti a sedere) con il dovuto regolare distanziamento;
- mettere a disposizione segnalazioni a terra per mezzo di bollini indicanti corrette misure di distanziamento laddove necessario;
- la dotazione di colonnine disinfettanti, mascherine e quant’altro sarà prescritto da
normative di legge o ritenuto necessario dal responsabile della sicurezza;
f) nel caso in cui dovesse essere inviato personale per conto della Regione o del Comune nei luoghi delle riprese, stipulare con compagnia di primaria importanza, - laddove non fosse già esistente - una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimali adeguati, per danni causati da detti soggetti a persone o cose, che tenga conto della natura dei luoghi dove le riprese saranno effettuate.
g) a tenere Rai Com e la RAI sollevate da qualsiasi pretesa, rivendicazione e turbativa da parte di suoi dipendenti che parteciperanno a tale titolo a al Programma e di cui la Regione intende avvalersi ai fini dello svolgimento della collaborazione oggetto della Convenzione, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni domanda e/o richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato, pretese retributive, contributive, assistenziali, previdenziali e/o in genere risarcitorie.
ART. 10
Fermo restando quanto previsto all’art 7, resta sin d’ora inteso tra le Parti che:
- nelle Iniziative di cui all’allegato A non potranno essere inseriti marchi, loghi, segni distintivi e/o identificativi riferiti o riferibili a prodotti specifici, ovvero elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie di qualsiasi genere e tipo che risultino inseriti in maniera voluta e consapevole;
- all’interno delle Iniziative di cui all’allegato A non potranno essere promosse, simulate o rappresentate situazioni di acquisto di prodotti;
- nel corso dello svolgimento delle Iniziative di cui all’allegato A non saranno utilizzati toni, espressioni e/o richiami direttamente o indirettamente promozionali di prodotti.
ART. 11
Per tutto quanto previsto dalla presente Convenzione e dal relativo allegato A, parte integrante e sostanziale, la Regione si impegna a corrispondere a Rai Com la somma complessiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre IVA.
L’importo di cui sopra sarà corrisposto dalla Regione a Rai Com, previo svolgimento dell’evento secondo le modalità e i termini indicati nella presente Convenzione e nell’allegato A, e previa verifica del permanere in capo a Rai Com di tutti i requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione.
La fattura emessa da Rai Com sarà intestata a:
Regione Umbria
Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato dalla Regione mediante bonifico bancario sul c/c intestato a:
Rai Com S.p.A.
Banca: Intesa Sanpaolo – Filiale Rai via Teulada 66 – Roma IBAN: XX00X0000000000000000000000
BIC/SWIFT: XXXXXXXX
ART. 12
La Regione ed il Comune concedeno sin d’ora a Rai Com, con facoltà di sub licenza, in via esclusiva e per tutta la durata della presente Convenzione, il diritto di titolare la location ove verrà realizzato il Programma. Pertanto, Rai Com potrà liberamente ed in via esclusiva attribuire sponsorizzazioni e concedere il diritto di titolazione (trattenendo i relativi corrispettivi) della suddetta location.
ART. 13
Ove la presente Convenzione stabilisca per l’adempimento da parte della Regione e/o del Comune termini, da considerarsi essenziali nell’interesse di Rai Com, in caso di loro inosservanza il soggetto responsabile dell’inadempimento, in deroga all’art. 1457 c.c, non è liberato dall’obbligo di garantire la relativa prestazione, ferma restando la facoltà di Rai Com da esercitarsi mediante lettera raccomandata A.R. o PEC spedita entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini violati di ritenere risolta la presente Convezione.
Se per caso fortuito o di forza maggiore non fosse possibile alla Regione, al Comune o a Rai Com adempiere gli obblighi assunti contrattualmente secondo quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuno di essi dovrà:
a) darne comunicazione alle altre Parti, a mezzo posta elettronica certificata, anticipata per mail, da far recapitare entro i 15 giorni successivi al verificarsi dell’evento ostativo;
b) inoltrare richiesta motivata di nuovi termini entro cui adempiere, in vista:
- della proroga dei termini, ovvero
- della risoluzione della Convenzione, ovvero
- dell’esercizio della facoltà di recesso dalla Convenzione ex art. 1373 Codice Civile.
Al fine della presente Convenzione le espressioni “forza maggiore” o “caso fortuito” comprendono ogni fatto - anche di terzi e della autorità- imprevedibile oppure inevitabile comunque fuori dal controllo delle parti il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili ai contraenti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l’adempimento o l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
Resta inteso infine che con particolare riguardo alle contingenze legate all’”emergenza Covid-19”, che ritardino, impediscano, o rendano gravosa o rischiosa, anche in termini di sicurezza o salute, la realizzazione del Programma da parte di Rai Com e/o RAI, alla data e luogo previsti, Rai Com avra' la facoltà di
recedere a suo insindacabile giudizio dalla presente Convenzione, dandone comunicazione alla Regione e al Comune con preavviso di almeno 2 giorni, senza che gli stessi possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento danni.
Inoltre, in caso di annullamento del Programma per qualsivoglia ragione da parte di RAI /Rai Com, la presente Convezione si risolverà con effetto immediato dalla data della pec, anticipata via mail, con la quale Rai Com comunicherà la causa dell’annullamento. La risoluzione comporterà che i) le Parti non avranno nulla a che pretendere l’una dalle altre, e neanche a titolo di indennizzo o di risarcimento danni;
ii) il diritto di prelazione in favore della Regione Umbria a sottoscrivere con Rai Com la convenzione che avrà il medesimo oggetto e condizioni della presente, per la collaborazione alla realizzazione, nel territorio umbro, del prossimo Programma di Capodanno che sarà trasmesso, salvo insindacabili esigenze di palinsesto, in prima serata, su Raiuno il 31/12/2021. Resta inteso in ogni caso che il diritto di prelazione è subordinato alla effettiva decisione del Gruppo RAI di realizzare – a suo insindacabile giudizio - il Programma di Capodanno per la serata del 31.12.2021. Qualora il Programma di Capodanno non dovesse essere trasmesso neanche il 31.12.2021, il diritto di prelazione di cui al punto ii) varrà per il primo Programma di Capodanno che verrà trasmesso su Raiuno in pirma serata negli anni successivi. Anche in caso di effettiva realizzazione della trasmissione 2020 in Umbria, Rai Com si mpegna a valutare prioritariamente la proposta di Regione Umbria per la realizzazione della trasmissione di fine anno 2021 nel capoluogo di regione.
ART. 14
Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la presente Convenzione o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essi derivanti, fatte salve le società del Gruppo RAI, determinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359 del Codice Civile, ivi incluse le società consociate e/o partecipate, direttamente e/o indirettamente, per le quali non sarà necessario il consenso della Regione e del Comune dovendosi esso intendersi già prestato con la sottoscrizione della presente Convenzione.
I diritti, gli obblighi e tutto quanto forma oggetto della presente Convenzione potranno essere esercitati da Rai Com anche tramite sue società, consociate, collegate o controllate.
In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall’altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall’esecuzione della presente Convenzione.
Qualsiasi modificazione od integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto.
ART. 15
La Regione ed il Comune dichiarano di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, del contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, “Modello”) di Rai Com, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché del PTPC adottato ex L. 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito internet di Rai Com xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/
La Regione ed il Comune dichiarano e garantiscono inoltre che quanto forma oggetto del presente accordo sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Codice Etico e nel Modello nonché nel rispetto di tutta l’applicabile normativa anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello) e, per l’effetto, si impegna a far conoscere il Codice Etico, il Modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, la Regione ed il Comune garantiscono che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del contratto e/o faccia parte della propria organizzazione imprenditoriale non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione alla presente Convenzione (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate nonché la prevenzione,
sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello sono considerati parte essenziale, nell’interesse di Rai Com anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, delle obbligazioni assunte dalle Parti con la Convenzione. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Rai Com di risolvere la Convenzione, impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dalla presente.
La Regione ed il Comune dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel loro rapporto con Rai Com, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione della convenzione e si impegnano, per quanto di loro spettanza, a vigilare sull’esecuzione della stessa in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
ART.16
Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello citato all’articolo 15 del presente accordo), la Regione dichiara e garantisce che l’ammontare previsto all’art. 11 costituisce esclusivamente il corrispettivo pattuito per tutto quanto previsto nel presente accordo e si impegna espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.
La Regione ed il Comune prendono atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dalla Convenzione - anche il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per Rai Com carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai Com di risolvere la Convenzione.
ART. 17
Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione della presente Convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (“GDPR”) e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.
Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall’altra Parte l’informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR; l’informativa di Rai Com è altresì consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx/. Ciascuna delle Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell’informativa.
Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell’ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.
Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all’altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt.15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).
ART. 18
Anche ai fini della normativa anticorruzione, Rai Com designa quale proprio Responsabile della Gestione della Convenzione (come definito in seguito) il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx. La Regione designa quale proprio Responsabile per la Gestione della Convenzione la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Il Comune designa quale proprio Responsabile per la Gestione della Convenzione il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx. Ai fini chiarificatori, per “Responsabile della Gestione della Convenzione” si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell’effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in accordo e le prestazioni effettivamente rese.
Qualsiasi comunicazione dovuta in base alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r. o PEC, anticipata via fax o per email. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via fax o per email, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:
se a Rai Com:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx tel. 0000000000
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx; xxxxxx@xxx.xx;
PEC: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
alla cortese attenzione del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
se alla Regione : Via , -
e-mail: ……………..
alla cortese attenzione di ………
se al Comune:
…………
……..….
…….…..
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
ART.19
Le Parti dichiarano che la Convenzione, riguarda operazioni soggette ad I.V.A., pertanto la stessa dovrà essere registrata solamente in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
ART. 20
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non fosse definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Roma.
ART. 21
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..
* * *
Regione Umbria
Luogo e data:
Comune di Terni
Luogo e data:
Rai Com S.p.A.
Luogo e data:
Allegato “A” — Iniziative previste in relazione al Programma
L’ANNO CHE VERRA’ – in onda su Raiuno il 31.12.2020
- realizzazione di n. 5 clip (cartoline) dedicate alla promozione del territorio regionale, della durata di circa 1,30 min. ciascuna, il cui soggetto sarà individuato dalla Regione, oltre ad una pre-sigla di 30” con immagini della località dalla quale è trasmesso il programma e/o dell’Umbria in generale. All’interno delle 5 clip saranno inseriti i loghi istituzionali indicati dalla Regione;
- inserimento di immagini del territorio Umbro nei promo di Rete programmati nei 20 giorni che precedono la messa in onda del Programma per almeno 5 passaggi al giorno – di cui la messa in onda di almeno tre in fascia oraria Premium (preserale, access, primetime);
- inserimento sia in entrata che in uscita di ogni pausa pubblicitaria del Programma di una clip video con immagini del territorio per una durata max di 5 secondi ciascuna (ad esempio: per un eventuale numero di 5 break pubblicitari nel corso del programma, saranno inserite un totale 10 clip video di max 5 secondi ciascuna con immagini del territorio);
- inserimento grafico nei titoli di testa del programma della dizione "In diretta da Terni”;
- esposizione con alcuni passaggi sul Ledwall presente nella scenografia del programma del nome e/o del logo della Regione Umbria nonché dei loghi istituzionali indicati dalla Regione;
- inserimento nei titoli di testa della località dalla quale è trasmesso il Programma e della collaborazione con la Regione;
- inserimento nei titoli di coda del Programma di tutti i loghi istituzionali indicati dalla Regione;
- citazione della località “Terni – Umbria” da cui è trasmesso il programma che il conduttore
effettuerà in corrispondenza dell’uscita e del rientro per ciascuna pausa pubblicitaria;