CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE
Allegato alla deliberazione G.C. n. 75 del 28 ottobre 2016.
CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE
TRA
L’Azienda ULSS n. 1 di Belluno con sede legale in Xxx Xxxxxx x. 00 - 00000 XXXXXXX Cod. Fisc. 00300650256, in persona del legale rappresentante pro tempore - Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxx Caldogno, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda ULSS.
di seguito Azienda
E
Il Comune di Pieve di Cadore, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxx xx Xxxxxx (XX), Cod. Fisc. 00206500258, in persona del Sindaco pro tempore Sig.ra Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, a ciò autorizzata con deliberazione G.C. n. 75 in data 28 ottobre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile
di seguito Comune
Premesso:
1. che con contratto a rogito notaio Xxxxxxxx Xxxxxx di Belluno in data 31.12.2001 rep. n. 99589 l’ULSS è divenuta proprietaria, con l’Amministrazione Provinciale di Belluno, dell’edificio denominato XXX.XX e, precisamente, titolare della quota indivisa di 617,806 millesimi mentre i restanti 382,194 millesimi sono rimasti in proprietà dell’Amministrazione Provinciale;
2. che la Comunità Montana e il Comune di Pieve di Cadore, quali beneficiari del contributo connesso al Patto Territoriale Centro Cadore di cui alla L. n. 662 del 28.12.1996, art. 2 comma 203 e seguenti, hanno ritenuto di individuare nel manufatto di cui al precedente punto, l’ambito ideale per la realizzazione di un centro espositivo polifunzionale;
3. che in tale prospettiva è stato sottoscritto tra gli Enti proprietari (ULSS e Amministrazione Provinciale) da un lato e la Comunità Montana ed il Comune di Pieve di Cadore, dall’altro, un contratto di comodato immobiliare della durata di anni trenta a decorrere dal 29.04.2003 (registrato al n. 352 del Rep. Atti Privati della Provincia di Belluno);
4. che gli Enti proprietari (ULSS e Amministrazione Provinciale), nella prospettiva di diretta fruizione di una porzione dell’immobile e comunque di completa disponibilità, avevano escluso dal contratto di comodato (punto 5 del contratto) una porzione del piano sottotetto dell’xxxxxxxx (xxxxx xxxxx) xx xxxxx 000 xx. (come da allegata planimetria);
5. che con atto a rogito notaio Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Belluno in data 10.12.2007 (rep. n.41102 racc. 15080) l’Amministrazione Provinciale di Belluno e l’ULSS sono pervenute alla divisione della comproprietà dell’immobile, assegnando ad essa il valore concordemente convenuto di euro 2.010.056,40 da ripartirsi in ragione delle quote millesimali di attribuzione;
6. che, in ragione di tale ultimo atto, l’ULSS è risultata assegnataria, tra le altre, della porzione di fabbricato allo stato grezzo al piano terzo – sottotetto (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pieve di Cadore fg 28 part. 377 sub 3 – Xxx Xxxxxxxx
x. 00 – piano 3 - in corso di costruzione);
7. che con contratto di comodato (registrato all’Agenzia delle Entrate n. 3443 serie
3 del 19.12.2008), nel presupposto di fare salvi gli effetti e le determinazioni del precedente contratto di comodato stipulato in data 29.04.2003 successivamente alla intervenuta suddivisione proprietaria dell’immobile (punto 5), sono stati regolamentati i rapporti tra le parti a concorrenza del periodo trentennale così come inizialmente pattuito con il contratto di cui al punto 3;
8. che, in ragione dell’estensione delle attività espositive già in essere presso lo stabile, è stato manifestato interesse da parte del Comune di Pieve di Cadore di poter avere nella propria disponibilità la porzione di fabbricato, allo stato grezzo, per completarne la realizzazione;
9. che vi è interesse per l’Azienda alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, per evitare il deterioramento del sito e per metterlo a disposizione della Comunità attraverso un intervento immobiliare di cui si farà carico il comodatario;
10. che le parti intendono pervenire alla definizione dei reciproci rapporti in forza di contratto di comodato immobiliare.
Tutto quanto premesso, e come tale riconosciuto ed accettato dalle parti, l’Azienda e il Comune si danno reciprocamente atto di quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
L’Azienda concede in comodato al Comune parte dell’immobile denominato XXX.XX sito in Comune di Pieve di Cadore, censito al NCEU al fg 28 part. 377 sub 3 – Xxx Xxxxxxxx x. 00 – piano 3 - nelle condizioni in cui si trova e definite “al grezzo”.
La consegna del bene avviene contestualmente alla firma del presente contratto.
Art. 2 - Stato dei luoghi
Il Comune dichiara che la struttura è idonea rispetto all’uso convenuto, si obbliga a ristrutturarla in conformità all’uso cui è destinato l’immobile e a riconsegnarla alla scadenza del contratto in uno stato d’uso adeguato al protrarsi del comodato e alla destinazione dei luoghi, salvo il deterioramento dovuto a vetustà e a normale deterioramento d’uso.
Art. 3 - Obblighi del Comune
Il Comune si obbliga a completare gli spazi comodati nel rispetto della cifra architettonica dello stabile e della sua destinazione d’uso, facendo partecipe l’Azienda (e per essa il Servizio Tecnico dell’Azienda) del progetto di ristrutturazione, per concordare gli interventi che avranno carattere di definitività sull’immobile.
Il Comune si impegna a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza e non potrà, senza il consenso scritto dell’Azienda, concederne a terzi il godimento, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.
Parimenti, sono a carico del Comune tutte le spese di gestione dell’immobile, comprese le spese condominiali nella loro interezza.
Art. 4 – Durata e restituzione del bene comodato.
Il contratto di comodato avrà durata di nove anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Potrà essere successivamente prorogato per ulteriore pari periodo, previa espressa richiesta del Comune.
Qualora la ristrutturazione del piano non dovesse essere iniziata dal Comune entro 24 mesi dalla stipula del presente atto, l’Azienda avrà facoltà di richiederne la restituzione anche prima della naturale scadenza.
Alla scadenza contrattuale il Comune, nel restituire il bene comodato, non avrà diritto ad indennità alcuna per i miglioramenti apportati e le addizioni eseguite sul bene.
Art. 5 – Diritto di prelazione.
In considerazione del fatto che, nel contratto di comodato del 29.04.2003 di cui in premessa, è stato previsto il diritto di prelazione da parte dei comodatari nel caso di volontà di sottoporre ad alienazione il bene locato, parimenti, se durante la vigenza del presente contratto o al termine dello stesso, l’Azienda decidesse di alienare a terzi il bene comodato, il Comune potrà esercitare diritto di prelazione.
Nel caso di esercizio di tale diritto, dal prezzo di vendita dovrà essere detratto il costo sostenuto dal Comune per la realizzazione della ristrutturazione del piano comodato in misura pari alla differenza tra l’importo della spesa sostenuto e il valore dell’utilizzo fatto fino al tempo della vendita. Per detta quantificazione verrà preso a parametro il valore locativo dell’immobile tenuto conto del vincolo di destinazione a cui è sottoposto con il presente atto.
Art. 6 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente contratto sarà competente un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti, uno ciascuno, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri nominati; in difetto d’accordo, alla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Belluno.
Art. 7 – Disciplina del contratto
Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto, dalle norme di cui agli artt. 803 e seg. del codice civile.
Art. 8 – Trattamento del dati
Le parti contraenti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente atto saranno trattati, anche con l’utilizzo di supporti informatici, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto instaurato.
Art. 9 – Spese del contratto
Le spese del presente contratto, comprese quelle per la registrazione, e tutte quelle accessorie sono a carico del Comune.
Il presente contratto viene redatto in doppio originale per la successiva registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno.
lì Azienda ULSS n. 1 Belluno Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx Caldogno
Comune di Pieve di Cadore
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx