CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE LOTTO N. 4
MessinaServizi Bene Comune spa - Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxxxx - codice fiscale e p.iva 03459080838
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE LOTTO N. 4
Procedura aperta per l’affidamento dei
SERVIZI ASSICURATIVI (4 LOTTI) – DURATA 36 MESI (3 anni)
dalle ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2021
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.)
Lotto | Descrizione | CIG |
1 | Polizza libro matricola RCA/ARD | 76528779E0 |
2 | Polizza incendio e furto | 765288507D |
3 | Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/O) | 76528947E8 |
4 | Polizza responsabilità civile inquinamento (RCI) | 7652901DAD |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE INQUINAMENTO RCI
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. Numero REA ME - 238634
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE INSEDIAMENTI
FRONTESPIZIO DI POLIZZA
Contraente: Messinaservizi Bene Comune SpA C.F.: 03459080838
domiciliato in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx X.X.X. 00000 Xxxxxxx Assicurato: Il Contraente e la Soc.Messinambiente SpA
Polizza N. BROKER: Aon SpA
Periodo di assicurazione: anni 3 dalle ore 24.00 del 31.12.18 alle ore 24.00 del 31.12.21
Attività Assicurata: vedi descrizione “Attività Contraente” pagina 6
Ubicazione Stabilimento/i: vedi prospetto pagina 6
Data di retroattività: vedi prospetto pagina 6
Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie € 2.000.000,00= Garanzia Base (Sezioni 1 e 2)
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro € 15.000,00=
1. Sottolimite Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1.2.1b) 50% del massimale per sinistro/anno / tutte le garanzie
2. Sottolimite Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (v. art. 1.2.2) 20% massimale per sinistro/anno/tutte le garanzie –
Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Si/No)
GARANZIA | SI O NO | SOTTOLIMITE | ||
Garanzia A – Amianto | Si No X | 0,00 | ||
Garanzia B – Beni all’interno dello Stabilimento assicurato | Si X No | 10% del massimale per sinistro/anno/ tutte le garanzie | ||
Garanzia C – Operazioni di Xxxxxx e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi | Si No X | 0,00 |
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE STABILIMENTI
DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse é protetto dall’assicurazione;
Assicurazione
Il contratto di assicurazione;
Broker
L’intermediario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.
Condizioni originarie
le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione;
Danno ambientale
Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse
Naturali;
Elemento interrato
Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente
ispezionabile la superficie esterna;
Franchigia
Parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell’Assicurato;
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inquinamento
Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta
alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività;
Interventi di Bonifica
Ogni intervento ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 art. 240 lettere i, l, m, n, o, p, q, r nonché le
analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio;
Massimale
La somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della
Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione.
Matrici ambientali
Il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
Periodo di assicurazione
Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza,
ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione;
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme
di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
Ripristino del Danno Ambientale
Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:
o Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
o Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
o Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
Risorse naturali
o le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
o le acque superficiali, sotterranee e costiere;
o il suolo e sottosuolo;
Scoperto
Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
Servizi naturali
Le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
Società
La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione;
Spese
Le Spese effettivamente sostenute;
Stabilimento
Il sito o l’area perimetrata, indicati in polizza, sottoposta al controllo dell’Assicurato, nella quale si svolge l’attività
dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
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Descrizione dell’attività del Contraente
Azienda pubblica per i servizi di igiene e nettezza urbana, raccolta e smaltimento rifiuti nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana , ivi compresi eventuali servizi di interesse turistico in materia ambientale, manutenzione aree verdi e cimiteriali nonché tutto quanto altro statutariamente previsto, con tutte le strutture di supporto all’attività.
A titolo esemplificativo e non limitativo impianti smaltimento, selezione, trattamento, riciclo e stoccaggio di rifiuti ( esclusi materiale radioattivo, amianto e suoi residuati), discariche, depositi, officine, contenitori di vario genere per la raccolta dei rifiuti posizionati sul territorio ( cestini, cestoni, campane, cassonetti e/o cassoni e qualunque altro tipo di contenitore ), uffici.
Nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi anche congiuntamente o con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili; proprietaria, comodataria, locataria o detentrice di fabbricati inerenti la propria attività e destinati anche ad altri usi.
ELENCO STABILIMENTI ASSICURATI / DATA DI RETROATTIVITA’
1) MANTENIMENTO DISCARICA RSU – CONTRADA PIANI LOCALITA’ XXXXX / 11.04.2001
2) GESTIONE INCENERITORE – LOCALITA’ PACE / 16.06.2005
3) MANTENIMENTO DISCARICA – CONTRADA FORMAGGIARA LOC.TA’ XXXXX/ 15.05.2014
4) MANTENIMENTO DISCARICA – LOCALITA’ CIANINA / VALDINA (ME)/ 15.05.2014
5) MANTENIMENTO DISCARICA – VALLONE GUIDARI (ME)/ 15.05.2014
6) MANTENIMENTO DISCARICA – PORTELLA ARENA (ME)/ 15.05.2014
7) IMPIANTO INTEGRATIVO PER SELEZIONE E VALORIZZAZIONE FRAZIONE SECCA RICICLABILE RSU – CONTRADA PACE (ME) / 29.03.2018
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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1. GARANZIA BASE
1.1- SEZIONE PRIMA – “ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO”
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
Art. 1.1.1 - Oggetto dell’Assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovi all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art. 1.1.2 - Inizio e termine delle garanzie
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’evento che cagiona l’Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, indicata nel Frontespizio.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
I SINISTRI
Art. 1.1.3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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1.2- SEZIONE SECONDA - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
- “Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.
Art. 1.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
Fermo quanto previsto dall’Art. 1.2.2, la Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;
in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 2.12.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.
La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.
Art. 1.2.2 - Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Xxxxxxxxxxxx è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall’Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Art. 2. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 C.C.).
Art. 2.3 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola).
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal
contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 2.4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 2.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.7 - Limiti di risarcimento
Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l’Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
Art. 2.8 – Scoperto - Franchigia
Rimane a carico dell’Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel Frontespizio.
Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.
Art. 2.9 Datazione dell’Inquinamento
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’evento che cagiona l’Inquinamento, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art. 2.10 Inserimento stabilimento in corso di polizza
Nel caso d’inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell’appendice d’inserimento salvo che lo stabilimento sia già assicurato con polizza RC Inquinamento/Ambientale ed in tal caso la data di retroattività prevista verrà mantenuta.
Art. 2.11 Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato. L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art. 2.12 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza a mezzo PEC, fax o raccomandata, entro cinque (5) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio preposto (art. 1913 Cod. Civ.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 2.13 – Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno ambientale richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
• del progettista;
• del direttore dei lavori;
• dell‘impresa che dovrà eseguire gli Interventi.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate ( salvo diversa pattuizione con la Società).
Art. 2.14 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 2.15 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 2.16 – Rinvio alle norme di legge
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 2.17 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Art. 2.18 – Durata – Proroga e Disdetta del contratto
L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2018 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2021 e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
La Società si impegna a concedere, su richiesta del Contraente, una estensione temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale o dalla scadenza annuale, nel caso le Parti si avvalgano della facoltà prevista al penultimo comma del presente articolo, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 30 giorni dalla scadenza; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga. Tale disposizione non è operante nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro.
E’ comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale
Art. 2.19 – Ispezione tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli Stabilimenti, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 2.20 – Regolazione del Premio
Il Premio stabilito per la presente polizza è flat ovvero non soggetto a regolazione a fine annualità.
Art. 2.21 – Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell’attività, alienazione dello stabilimento o procedura concorsuale
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività;
b) se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.
Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all’Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato.
L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l’inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.
Art. 2.22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 2.23 – Xxxxxxxx Xxxxxx
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione e l’esecuzione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art.55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 9% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto venga a scadere il contratto di Xxxxxxxxxxx assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
Art. 2.24 – Coassicurazione e delega (operativa solo in caso di coassicurazione ex art. 1911
C.C.
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Resta inteso che, in caso di sinistro, la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposita tabella della Sezione 6 alla presente Polizza.
Art. 2.25 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
− sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
− sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
− sinistri senza seguito e respinti.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.
Art. 2.26 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio, tra Società partecipanti alla Coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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3. ESCLUSIONI
3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
L'Assicurazione non comprende:
1) i danni o le spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da amianto;
g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
n. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento;
o. causati da pozzi perdenti;
2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1
3.2.1 - Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;
3.2.2 - Esclusioni
a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento;
b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2
La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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4. GARANZIE OPZIONALI
(Operanti solo se espressamente richiamate nel Frontespizio di Polizza)
4.1 GARANZIA “A” – AMIANTO (NON OPERANTE)
A parziale deroga dell’esclusione di cui all’Art. 3.1.1 lettera f), nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d’incendio, esplosione e scoppio.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come indicati nel frontespizio di polizza.
Spese di rimozione e smaltimento
Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s’intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come indicati nel frontespizio di polizza.
4.2 GARANZIA “B” - BENI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO (OPERANTE)
A deroga dell’esclusione di cui all’Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l’Inquinamento.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come indicati nel frontespizio di polizza.
4.3 GARANZIA “C” – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI (NON OPERANTE)
Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell’art. 3.1.1 lettera a), l’Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verifichino durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l’utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti, contrassegnati con una “X” nel corrispondente riquadro:
SOSTANZE
ESPLOSIVI
GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O
SOTTO PRESSIONE
MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI
MATERIE COMBURENTI
MATERIE TOSSICHE
MATERIE CORROSIVE
SOSTANZE CHIMICHE
RIFIUTI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
X
X
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come indicati nel frontespizio.
Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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CONDIZIONI PARTICOLARI
(Sempre valida e operante per le garanzie richiamate nel Frontespizio di Polizza)
La garanzia di cui alla presente polizza, si intende estesa anche alla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 (quindici) anni, per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento. Per detta garanzia il massimo esborso della Società non potrà essere superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno fermo restando i singoli limiti di risarcimento indicati nel Frontespizio.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
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N.B.:
Agli effetti dell’articolo 1341 e dell’art. 1342 C.C. il Contraente, anche in nome e per conto dell’Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
1. Sezione Prima – Assicurazione della RC da Inquinamento:
Definizione Sinistro
Art. 1.1.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 1.1.2 Inizio e termine delle garanzie (formula claims made)
Art. 1.1.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
1.2. Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:
Definizione Sinistro
Art. 1.2.1 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 1.2.2 Sottolimite Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 1.2.3
Art. 1.2.4
Condizione di Assicurazione Pluralità di autori del danno
2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:
Art. 2.7 Limiti di risarcimento
Art. 2.8 Scoperto – Franchigia
Art. 2.9 Datazione dell’Inquinamento
Art. 2.12 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.13 Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
Art. 2.15 Foro Competente
Art. 2.17 Estensione territoriale
Art. 2.18 Durata e Proroga dell’assicurazione
Art. 2.20
Art. 2.21
Regolazione del Premio
Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale
3. Esclusioni comuni a tutte le sezioni: Art. 3.1 Esclusioni
Art. 3.2 Esclusioni Garanzia Base Sezione 1 Art. 3.2.1 Delimitazioni
Art. 3.2.2 Esclusioni
Art. 3.3 Esclusioni Garanzia Base Sezione 2
IL CONTRAENTE