CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE E SERVIZI ANNESSI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE E SERVIZI ANNESSI
Capitolo 1 Oggetto e durata dell’appalto
Art. 1 Oggetto dell’appalto Art. 2 Servizio e attività svolte Art. 3 Durata
Capitolo 2 Il procedimento di evidenza pubblica per la scelta del concessionario Art. 4 Modalità di conferimento dell’appalto
Art. 5 Criteri per l’aggiudicazione Art. 6 Commissione aggiudicatrice Art. 7 Prezzo a base d’asta
Art. 8 Sopalluogo
Art. 9 Documenti facenti parte del contratto di concessione
Capitolo 3 Organizzazione e gestione del servizio Art. 10 Adempimenti a carico del concessionario
Art. 11 Obblighi e oneri vari a carico del gestore Art. 12 Obblighi e oneri manutentivi
Art. 13 Oneri a carico del Comune Art. 14 Sicurezza
Art. 15 Introiti
Art. 16 Tariffe per l’utenza
Art. 17 Interventi sostitutivi da parte del Comune Art. 18 Modifica del servizio
Art. 19 Gestione del bar
Art. 20 Tariffe a carico degli utenti e corrispettivo a favore del comune Art. 21 Locali ed attrezzature in concessione verbale di consegna
Capitolo 4 Controlli del Comune e responsabilità Art. 22 Controllo dell’ufficio Comunale
Art. 23 Regolamento per il funzionamento degli impianti sportivi e prescrizioni previste per l’attività natatoria
Art. 24 Responsabilità
Capitolo 5 Esecuzione del contratto
Art. 25 Risoluzione del contratto – Xxxxxxxx risolutiva espressa – Esecuzione d’ufficio in danno dell’appaltatore inadempiente
Art. 26 Spese contrattuali Art. 27 Deposito cauzionale. Art. 28 Sopralluogo dei locali Art. 29 Recesso unilaterale Art. 30 Penalità
Art. 31 Sottoscrizione clausole onerose Art. 32 Controversie
Art. 33 Elezione a domicilio Art. 34 Disposizioni finali
Art. 35 Miglioramento strutturale dell’impianto 2
Art. 36 Autorizzazioni
Art. 37 Consegna Art. 38 Norme finali
Capitolo 1 Oggetto e durata dell’appalto ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente capitolato disciplina la concessione da parte del Comune di Camastra della gestione della Piscina Comunale, servizio pubblico di carattere sportivo e ricreativo, che viene concesso in uso, e così composto:
- vasca per adulti e vasca per bambini- spogliatoi- sala pronto soccorso-- area verde – solarium
- zona servizi - Mini locale da adibire a Bar- locali direzione e ingresso- centrale di trattamento acque.
La gestione viene concessa senza pagamento di oneri di vario genere inoltre la fornitura dell’acqua rimane a carico del Comune fino a quando lo stesso è titolare della gestione della rete idrica Comunale.
2. E’ vietato al concessionario di sub-concedere, con o senza corrispettivo, i servizi oggetto del presente atto così come descritti al comma 1. Non è considerata cessione la semplice trasformazione della ragione sociale del gestore , qualora non risultino cambiate le persone fisiche dell’impresa trasformata. E’ vietata anche qualunque cessione di credito o qualunque procura all’incasso a meno che non venga espressamente autorizzata dall’amministrazione.
ART. 2 SERVIZIO E ATTIVITA’ SVOLTE
0.Xx servizio dovrà essere garantito tutti i giorni della settimana secondo gli orari e nel periodo stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.
2.Tutti i servizi richiesti dai successivi articoli dovranno essere eseguiti dal gestore con propria organizzazione di capitale e di mezzi e con proprio personale. Il calendario di apertura e chiusura dell’impianto, gli orari e la durata delle attività corsuali, gli orari e le aperture al pubblico sono determinati di comune accordo tra gestore e Amministrazione Comunale.
Eventuali variazioni da un anno e l’altro non comporteranno modifiche del corrispettivo. 3.L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di attivare, d’intesa con il gestore, altre iniziative con finalità sociali rivolte ad esempio a portatori di Handicap, categorie particolarmente svantaggiate o per altre iniziative ritenute socialmente utili e rilevanti.
ART. 3 DURATA
1. La concessione della gestione della piscina comunale e dei servizi annessi ha la durata di anni 5 rinnovabili per pari periodo con decorrenza dalla data di stipula del contratto di concessione.
2. L’appalto non sarà oggetto di rinnovo.
3. É facoltà del Comune di revocare la concessione in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi, per gravi o provate inadempienze contrattuali. É altresì facoltà del Comune di revocare la concessione allorquando lo stesso sarà destinatario di finanziamento pubblico per la realizzazione della copertura della struttura.
Capitolo 2 Il procedimento di evidenza pubblica per la scelta del concessionario ART. 4 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL’APPALTO
1. La scelta del contraente è effettuata con procedura aperta con pubblicazione di un bando di gara ai sensi del Regolamento comunale dei contratti
2. Il bando di gara, redatto sulla base degli indirizzi impartiti dal C.C. con deliberazione n.15 in data 14/05/2017 ed approvato con apposito atto del Responsabile del procedimento, verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
3. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Camastra entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del bando.
4. Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
5. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla stessa senza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
6. In caso di parità delle offerte, l’Amministrazione Comunale inviterà gli offerenti a produrre un’offerta migliorativa da presentarsi entro il termine indicato nella richiesta.
7. Qualora non vi siano offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, per l’aggiudicazione definitiva si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.
8. L’aggiudicazione definitiva ed il conferimento dell’appalto avverrà con provvedimento del Responsabile del procedimento. A base di gara viene posto l’affidamento per 5 anni senza pagamento di compenso di qualsiasi tipo, i concorrenti dovranno formulare un progetto-offerta al fine di offrire più servizi e confort agli utenti che frequenteranno la piscina.
ART. 5 CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE
1. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base ai seguenti elementi, cui saranno assegnati i fattori ponderali scritti a fianco di ciascuno:
- - progetto gestionale
1) n°------ addetti alle pulizie ( max 5 ) : p. 1 per ogni addetto.
2) n°-------addetti al controllo vasca bagnini ( max 4 ) : p. 1 per ogni addetto.
3) n°-------addetti al controllo degli impianti ( max 2 ) : p. 1 per ogni addetto.
4) n°-------Segretari Amministrativi ( max 2 ) : p. 1 per ogni addetto.
5) Migliorie estetiche, funzionali, organizzative e gestionali;
◼ Addobbi floreali di tutti i vasi Punti 0,25
◼ Uso gratuito di tavoli, sedie ombrelloni ai bagnanti punti 0,25
◼ Istallazione di giochi (regolarmente omologati) per bambini punti 0,25
6) Precedenti esperienze, debitamente documentate, in ordine alla gestione di servizi simili presso altri Enti pubblici ( p.1 per ogni anno o stagione di esperienza, e max p. 5).
7) Compenso da addizionare alla base d’asta con incremento minimo di € 200,00:
a) punti 0,25 per ogni € 200,00 da corrispondere ogni anno.
2. Ai fini della valutazione del progetto gestionale l’impresa dovrà presentare una proposta di gestione e di organizzazione dell’attività, che descriva le modalità di promozione e gestione delle attività sportive, il calendario e l’orario di apertura, l’organizzazione aziendale con riferimento alla struttura organizzativa ed alle professionalità impiegate nell’impianto sportivo.
ART. 7 PREZZO A BASE D’ASTA
Nessun prezzo a base d’asta.
ART. 8 SOPRALLUOGO
1. E’ obbligatorio per le ditte concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso la sede in cui dovrà eseguirsi il servizio, previo appuntamento da fissare con il funzionario referente dell’Ufficio Tecnico o suo sostituto che rilascerà apposita attestazione da allegare ai documenti di gara. A tal fine l’impresa dovrà contattare direttamente ovvero telefonicamente l’ufficio tecnico comunale Tel 0922/ 954007 nelle giornate di lunedi’, martedi, giovedi e venerdi dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa o da loro incaricato munito di apposita delega redatta su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o dal titolare , da consegnare al momento del sopralluogo
2. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dall’impresa capogruppo ovvero dall’impresa alla quale verrà conferito il mandato in caso di aggiudicazione.
3. Si precisa che l’incaricato da un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo per altre imprese. ART. 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
1. La concessione verrà altresì regolata secondo le prescrizioni, modalità e condizioni, dedotte e contemplate nella proposta progettuale del concessionario, che sarà conservata in atti ed in conformità ai prezzi che verranno indicati nell’offerta presentata in sede di gara.
Capitolo 3 Organizzazione e gestione del servizio 7 ART. 10 ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario del complesso sportivo potrà usare gli impianti e le attrezzature, che lo costituiscono esclusivamente per attività sportive, ricreative e sociali.
2. Egli dovrà inoltre:
a) garantire il funzionamento continuativo dell’impianto sportivo per il nuoto libero
b) promuovere e sostenere attività sportive, sociali e ricreative, che rispondano ai bisogni delle fasce dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età anziana, atte a sviluppare lo sport e l’educazione motoria;
d) consentire, favorire e promuovere l’uso dell’impianto da parte delle entità sportive operanti nel Comune sulla base delle richieste pervenute, così da garantire un ampio pluralismo associativo;
e) adottare, di comune accordo con l’Amministrazione Comunale, norme regolamentari per l’uso del complesso sportivo da parte dell’utenza;
f) concedere gratuitamente al Comune di Camastra le strutture sportive nelle giornate individuate per la programmazione di eventuali attività socio culturali popolari con ingresso a titolo gratuito.
ART. 11 - OBBLIGHI E ONERI VARI A CARICO DEL GESTORE
La gestione dell’impianto sarà svolta con la massima diligenza, tempestività ed autonomia operativa nel rispetto delle norme previste al riguardo dal presente capitolato nonché dal Regolamento della Piscina e dalle prescrizioni che si dovessero rendere di volta in volta necessarie da parte del responsabile del servizio sport comunale.
Il gestore dovrà organizzare il personale e i mezzi necessari all’esecuzione del presente contratto a sua cura e spese, fornendo e formando la mano d’opera necessaria e l’organizzazione tecnica e sollevando il Comune di Camastra da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra esso ed i propri collaboratori.
Il numero delle persone impiegate e la relativa competenza devono essere tali da garantire l’efficienza del servizio che dovrà essere eseguito in modo sicuro e ordinato.
La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare durante il funzionamento dell’impianto cioè dal momento in cui gli utenti entrano nei locali sino a quando ne escono, sarà a carico del gestore che a tal fine esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall’uso degli impianti e delle aree avute in gestione.
Il gestore dichiara di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale che potesse insorgere dalla gestione, tanto a carico proprio quanto a carico di terzi.
Il gestore assume a suo carico i seguenti oneri ed obblighi :
- all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà comunicare al Comune i nominativi dei lavoratori impiegati nel servizio nonché ogni variazione che si dovesse verificare entro due giorni dalla stessa;
- assumere il personale occorrente per lo svolgimento dell’attività in scrupolosa osservanza delle normative vigenti in materia nonché delle disposizioni previste nel presente capitolato ed attenersi scrupolosamente alle norme in materia di contratti per il personale, inquadrando i propri dipendenti (soci e non) secondo quanto previsto dal CCNL applicabile sia per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico del suddetto personale sia per quanto concerne i trattamenti assistenziali, assicurativi e previdenziali obbligatori, la sicurezza nel lavoro, la prevenzione di infortuni, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta al riguardo e rimanendo il Comune completamente estraneo al rapporto di lavoro;
- impegno, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a sostituire il personale impiegato che abbia tenuto, a giudizio dell’Amministrazione, un comportamento non compatibile con la qualità richiesta dal servizio;
- a stipulare idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativamente al personale nonché a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, finalizzata alla copertura dei rischi della gestione del servizio, con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (copia delle ricevute del versamento dei premi vanno consegnati al Comune — Ufficio Sport.;
- a comunicare immediatamente al Comune ogni problema di natura igienico-sanitaria, ogni disfunzione degli impianti e ogni incidente occorso ai frequentatori o agli operatori;
- intestarsi, per il periodo del contratto, a propria cura e spese, le autorizzazioni amministrative per la gestione dell’impianto;
- redigere e trasmettere al Comune ogni anno una relazione concernente l’andamento del servizio e di quanto previsto dal progetto presentato.
- garantire il servizio di cassa per l’intero orario di apertura al pubblico dell’impianto. Quotidianamente dovranno essere eseguite le operazioni di predisposizione della cassa per l’apertura, nonché la chiusura delle operazioni di rendicontazione giornaliera.
Dovranno, altresì, essere registrate le presenze suddivise per categoria di utenti e relativi incassi. Tali dati diverranno parte integrante della relazione annuale da presentare al Comune.
- intestazione dei contatori e assunzione degli oneri per consumi relativi a energia elettrica, biglietti ingresso, spese telefoniche, materiale vario per servizi e per amministrazione, nonché materiali relativi alla disinfezione delle piscine ed al trattamento dell’acqua delle vasche natatorie, nettezza urbana, ecc.;
- servizio di bar, compreso tutti gli approvvigionamenti e spese utenze relative;
- rigoroso rispetto delle norme di legge, o di regolamenti in ordine all’affluenza del pubblico, all’affollamento massimo, al numero del personale utilizzato, ai rapporti giuridici ed economici del personale impiegato;
- osservanza delle norme che disciplinano i rapporti con i soci (se cooperativa);
- rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l’insorgenza di responsabilità civile;
- provvedere nei tempi prescritti, all’eventuale diretto rinnovo delle autorizzazioni e dei nulla osta per tutte le attività soggette a verifiche periodiche a norma di legge;
- provvedere ogni anno a integrare sdrai, ombrelloni e quanto di consumo reso inutilizzabile nell’anno precedente utilizzando prodotti di materiale impermeabile sintetico antifiamma nel numero ritenuto necessario (in relazione alle esigenze dell’utenza determinate anche dall’andamento delle presenze), nonché alla manutenzione dei medesimi e all’acquisto anche delle apparecchiature e dei prodotti necessari per le pulizie e la manutenzione, tavolini, sedie, impianti di amplificazione, impianti di illuminazione ausiliaria, portabiti, armadietti per il deposito di oggetti personali, ecc
- comunicare immediatamente al Comune e al Servizio di Igiene pubblica ogni problema di natura igienico-sanitaria, ogni disfunzione degli impianti e ogni incidente occorso ai frequentatori o agli operatori.
- intestazione a nome del gestore e pagamento di tutte le utenze inerenti i servizi di rete (energia elettrica, trasmissione dati, telefono, gas, ecc) e pagamento delle spese relative;
- servizio di custodia, di attesa e di cassa negli orari di apertura;
- pulizia ed igienicità dell’intero complesso in gestione, anche in seguito ad eventi particolari (compreso l’area pubblica prospiciente l’ingresso principale) e fornitura dei materiali ed attrezzi necessari;
- conduzione degli impianti assicurando il trattamento dell’acqua delle vasche secondo le norme previste e con impiego dei materiali idonei, nonché nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni dei competenti servizi sanitari;
- garantire la presenza in vasca di almeno tre assistenti ai bagnanti per la tutela della pubblica incolumità, (indipendentemente dal numero minore previsto dalla normativa vigente e fatto salvo l’obbligo di garantirne un numero maggiore per normative sopravvenute ) per l’intero orario di apertura al pubblico ;
- vigilanza nei riguardi del comportamento disciplinare dell’utenza;
- rimesse in pristino stato, secondo la regola dell’arte, conseguenti a eventi vandalici, di teppismo e di incendi, ritenendo compresa l’intera area occupata dal complesso sportivo concesso in gestione.
Art. 12 – OBBLIGHI ED ONERI MANUTENTIVI.
Il gestore si assume la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché della conduzione, e con essa gli obblighi inerenti e conseguenti, compreso quelli relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.vo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione ai quali dovrà nominare il responsabile della sicurezza e comunicarne l’identità al Comune.
Il gestore si impegna a condurre e manutentare le strutture e gli impianti con personale qualificato, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e/o delle disposizioni impartite dagli enti preposti al controllo; in particolare, per gli impianti elettrici e di illuminazione, si farà riferimento alle norme CEI 64/8/7 punto 752 (verifiche e prescrizioni di esercizio), nonché alla legge 46/90 art. 10 e art. 2 e al DPR 547 del 27 aprile 1965 (relativamente all’obbligo delle denunce e verifiche degli impianti di terra (mod. B) e degli impianti per la protezione delle scariche atmosferiche)
Il gestore ha l’obbligo e l’onere di fornire al termine di ogni stagione estiva, agli uffici competenti del Comune, una specifica relazione sulle condizioni degli impianti tecnologici (trattamento acque, elettrici, idrici, solari, ecc) riportante le manutenzioni e le ispezioni effettuate oltre all’attestazione dell’osservanza dell’art. 19 del DM. 18 marzo 96 relativamente alla gestione della sicurezza.
Servizio di pronto intervento: il gestore deve predisporre un servizio di pronto intervento (con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi) per far fronte a circostanze urgenti ed impreviste senza interrompere l’attività dell’impianto. Ove ciò non fosse possibile, o nel caso in cui le condizioni di sicurezza venissero meno, dovrà essere interrotto o ridotto il servizio e data immediata comunicazione al Comune.
La gestione della centrale trattamento acqua dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni del fabbricante e della buona tecnica ed i prodotti da usarsi dovranno tutti essere approvati dal Ministero della Salute o autorizzati dall’ AUSL, almeno una volta al mese il gestore procederà autonomamente all’analisi batteriologica e chimica presso un laboratorio pubblico o riconosciuto/accreditato dal locale servizio di igiene pubblica, a cadenza mensile sarà fatto un trattamento di cloroshock, controllo giornaliero del PH e reintegro acqua (min. 5%),ogni due ore controllo potenziale Redox e cloro residuo. 10
Al termine della stagione estiva (non oltre il mese di ottobre) si provvederà alla messa in sicurezza contro il gelo ed il maltempo (saranno rimossi i liquidi dagli impianti, boiler, filtri, contenitori ecc) e saranno ricoverati al riparo gli elementi mobili e movibili (tavoli, sedie, lettini, scalette, trampolini, bandiere, fiori e piante in vaso, etc)
Al fine di assicurare al Comune di CAMASTRA la facoltà di controllare il corretto uso degli impianti, il concessionario dovrà permettere ed agevolare periodiche visite da parte di tecnici, funzionari o appositi incaricati del Comune di CAMASTRA.
Le attività comprese nella conduzione quotidiana minima:
- pulizia delle vasche (fondo e pareti) con idonee macchine automatiche e a mano al fine di rimuovere interamente i materiali in sospensione e quelli di deposito (operazioni da eseguirsi quotidianamente ad impianto chiuso);
- pulizia dei servizi igienici, delle docce, degli spogliatoi, della terrazza, degli uffici, dei locali di passaggio e sosta, delle aree verdi, (da eseguirsi ad impianto chiuso). Il gestore dovrà vigilare ed intervenire per mantenere in stato di efficienza e decoro tali ambienti anche nell’arco della giornata;
- trattamento dell’acqua delle vasche secondo le norme vigenti e con impiego dei materiali idonei, nonché nel rispetto di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni dei competenti servizi sanitari;
- pulizia delle aree verdi, recisione fiori esausti, rimozione foglie secche. La manutenzione ordinaria e straordinaria è di norma programmata in periodi in cui la piscina è chiusa al pubblico,
ovvero nel periodo pre e post estivo salvo i casi di urgenze ed imprevisti. Dovrà essere fatta secondo la regola dell’arte, con la diligenza del buon padre di famiglia, adottando tecniche e materiali conformi alle indicazioni dei costruttori e dell’ufficio tecnico comunale. Avrà carattere prettamente preventivo atto a evitare l’insorgere di problemi durante l’esercizio estivo dell’impianto e comprende la sostituzione ed il rifacimento di intere apparecchiature, pezzi di esse, impianti, accessori e particolari di qualsiasi genere e consistenza, opere di edilizia, imbiancatura, verniciatura, trattamenti protettivi, pulizia, ingrassaggio, lubrificazione.
La manutenzione è ripartita tra gestore e Comune di Camastra, nel modo che segue:
In generale sono considerate a carico del gestore le spese riconducibili a manutenzione ordinaria, intendendo con ordinaria quelle spese derivanti dall’uso e dall’usura delle strutture, delle attrezzature e degli impianti. Si intendono a carico del gestore le spese per far fronte ad atti vandalici. Sono escluse le spese per cause di forza maggiore quali intemperie e/o calamità.
Ai sensi e per gli effetti della deliberazione di C.C. n° 15 del 14/05/2017 restano a carico del gestore le spese riconducibili a manutenzione straordinaria ed ordinaria ad eccezione di quanto previsto al seguente articolo.
ART. 13 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Rimane la competenza del Comune per eventuali interventi di adeguamento normativo e strutturali di rilevante entità che pregiudicano il normale esercizio dell’impianto.
In considerazione delle particolari problematiche che allo stato attuale rappresentano, sono a carico del Comune di Camastra:
• La fornitura dell’acqua per il riempimento delle vasche che dovranno essere riempite gradatamente per evitare disservizi alle utenze comunali, e la fornitura dell’acqua giornaliera necessaria, fini a quando il Comune sarà gestore della rete idrica.
• La sostituzione della sabbia silicea dei filtri per una sola volta, preferibilmente prima di mettere in funzione l’intera struttura.
ART. 14 SICUREZZA
1. Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D. Lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
3. Il Concessionario assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.
ART. 15 INTROITI
1. In relazione alla gestione del complesso sportivo, secondo le modalità stabilite dal capitolato, la società concessionaria ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alle seguenti attività e servizi svolti:
- Tariffe per l’utenza dell’impianto sportivo;
2. Tutti i proventi della gestione e delle attività sopraindicate saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale
responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.
ART. 16 TARIFFE PER L’UTENZA
1. La tariffa di entrata fissata dall’Amministrazione e di € 2,00 sia per bambini che per adulti con aumento massimo del 25% a partire dal 3° anno di gestione previa autorizzazione da parte della Giunta Municipale.
ART. 17- INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DEL COMUNE
Qualora il gestore evidenzi incuria, ritardi, trascuratezza, mal esecuzione circa gli interventi di manutenzione, il Comune gli intimerà il termine per adempiere. Decorso inutilmente il termine, fermo restando l’addebito delle spese e il risarcimento di eventuali danni materiali e morali, il Comune si sostituirà al gestore.
ART.18 MODIFICA DEL SERVIZIO
Nel corso della convenzione potrà verificarsi un ampliamento o una diminuzione delle attività previste dal contratto. Nel qual caso il Gestore dovrà provvedere ad eseguire il nuovo servizio alle medesime condizioni sempre che non venga mutata la natura del contratto originario , con le opportune modifiche concordate col gestore in relazione ad eventuali maggiori oneri
ART. 19 GESTIONE DEL BAR
1. La presente concessione comprende inoltre l'uso dei locali attrezzati ad uso bar ed il gestore si impegna ad attivare tale servizio per tutta la durata del periodo di apertura al pubblico della piscina, affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalle norme vigenti in materia nel rispetto di quanto stabilito al precedente art.1 co.2.
2. I locali del bar potranno essere sub-concessi al gestore solo fino alla scadenza della concessione del servizio.
3.Per la gestione del Bar annesso alla Piscina dovrà essere assicurato un servizio idoneo ed adeguato ai tavoli e comunque ai frequentatori del bar, con fornitura di cestini - pranzo, previa prenotazione, nonché distribuzione di bibite e simili ai bordi della piscina, con cassette refrigerate thermos, non sono ammesse attività di ristorante, pizzeria e Banqueting. Inoltre per ragioni di incolumità, considerato che la totalità dei clienti della piscina è priva di scarpe, è obbligatorio servire le bevande fredde in bicchieri di carta paraffinata.
Dovrà curare la massima pulizia e rispetto delle norme igienico-sanitarie e ordine del bar e delle zone circostanti, osservare le disposizioni comunali circa l’uso. Dovrà praticare, al banco ed ai tavoli, prezzi di vendita correnti sulla piazza.
Le spese di manutenzione, riparazione e sostituzione di banchi refrigerati, frizer e delle altre attrezzature specifiche del Bar sono interamente a carico del Gestore. Non sono a carico dello stesso Gestore le spese che si rendessero necessarie per l’adeguamento di tali strutture alle normative vigenti e di futura emissione ma soltanto l’esecuzione dei lavori e l’acquisto di materiali richiesti dagli organi istituzionali per l’esercizio dell’attività.
Il gestore dovrà provvedere a richiedere le licenze e le autorizzazioni previste dalla legge fino alla scadenza del presente contratto.
ART. 20 TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E CORRISPETTIVO A FAVORE DEL COMUNE
Il gestore provvederà a gestire gli introiti della piscina e del bar autonomamente nel rispetto delle tariffe concordate con l’ amministrazione Comunale per il servizio piscina.
Le tariffe proposte dal gestore vengono recepite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi del precedente art.15. Con l’introito delle tariffe di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere espresso e non, dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
ART. 21 LOCALI ED ATTREZZATURE IN CONCESSIONE VERBALE DI CONSEGNA
I locali vengono concessi nello stato attuale. All’atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante del gestore o suo delegato, apposito verbale di consistenza delle attrezzature concesse in dotazione. Il gestore rimane responsabile di tutte le attrezzature descritte, mobili ed immobili o suppellettili, sino a quando non sarà restituita al Comune la disponibilità del tutto, da accertarsi a mezzo verifica, in contraddittorio, del verbale di cui in precedenza. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di dette attrezzature, che dovrà essere diligente e responsabile: gli eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso riferiti alla struttura e a tutti i beni saranno a totale carico del gestore, con facoltà per il Comune di prelievo dal deposito cauzionale di cui all’art 27 del presente capitolato.
Il gestore in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell’art 1768 e seguenti del codice civile.
Sono vietate modifiche di qualsiasi natura ai beni ed agli impianti dati in concessione che non vengano autorizzate.
Capitolo 4 Controlli del Comune e responsabilità ART.22 CONTROLLO DELL’UFFICIO COMUNALE
Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio gestito dalla ditta a mezzo dell’Ufficio competente , attraverso il quale saranno comunicate tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare sul servizio oggetto del contratto.
Il Comune di Camastra in particolare si riserva il diritto di effettuare, con interventi diretti di personale proprio o incaricato, un controllo riguardante il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, in qualsiasi momento, prima e durante l’apertura della piscina per accertare eventuali inefficiente nella gestione del servizio e per la adozione dei provvedimenti di cui agli art. 18 e 23.
ART. 23 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PRESCRIZIONI PREVISTE PER L’ATTIVITÀ’ NATATORIA
Il gestore dovrà rispettare in prima persona nonché fare rispettare agli utenti i Regolamenti Comunali per l'utilizzazione degli impianti oggetto del presente capitolato che risulteranno vigenti durante il periodo di durata del contratto. .
Tale regolamento dovrà essere reso visibile agli utenti degli impianti sportivi in modo idoneo e permanente.
Gli assistenti ai bagnanti debbono essere muniti di regolare diploma o brevetto o altro documento che ne certifichi l’idoneità e l’abilitazione allo svolgimento delle mansioni; in particolare debbono essere abilitati alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente.
L’attività natatoria deve essere assicurata in condizioni di parità di trattamento ai singoli utenti, associazioni sportive, scuole, portatori di handicap e persone soggette a trattamenti di riabilitazione nei limiti della potenzialità dell’impianto.
Il controllo e l’assistenza ai bagnanti saranno effettuati da personale abilitato secondo quanto stabilito dalle norme di sicurezza della Circolare MI. n16 del 15.2.1951 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni integrative del presente capitolato.
Capitolo 5 Esecuzione del contratto ART. 24 RESPONSABILITÀ
L’ Ente é esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, al gestore ed al personale dipendente, nell’ esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere é già compensato e compreso nei corrispettivi del contratto. Il gestore risponde pienamente dei danni alle persone e alle cose per fatto suo o dei suoi dipendenti nell’ espletamento del servizio, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo gli venisse mossa, sollevando in tal senso l'Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e/o penale. Allo scopo il gestore deve comunque provvedere all’accensione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di R.C. della Ditta derivanti all’ attività svolta dall’ appaltatore e/o dai suoi operatori, per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000 ( unmilione ) per sinistro.
Il gestore infine é responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle passività in cui l’Ente dovessero incorrere per l’inosservanza di obblighi facenti carico direttamente a lui ed al personale dipendente. A garanzia dell’esatto adempimento del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare polizza Fidejussoria, per l’importo di € 15.000,00 (quindicimila) per la durata di anni 5, dovrà inoltre provvedere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare un’assicurazione che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di gestione e prevalentemente i rischi legati alla rovina dell’impianto nel suo complesso ed un’assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’intera gestione con i seguenti massimali; 1) danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 500.000,00 e con un’estensione di garanzia di € 1.000.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; 2) responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00. I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, n. 123.
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA –ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DELL’APPALTATORE INADEMPIENTE
Il Comune vigilerà sull'andamento della gestione degli impianti con ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei senza che ciò comporti alcuna assunzione di responsabilità in merito all'espletamento dei servizi inerenti la gestione. Il contratto di affidamento della gestione degli impianti potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo. Il Comune potrà risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse:
a) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze igienico-manutentive inerenti la disinfezione e pulizia di tutti i locali, contestate per iscritto al gestore almeno due volte per ogni singola stagione e non regolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’ Amministrazione;
b) arbitrario abbandono, da parte del gestore, dei servizi oggetto del contratto;
c) fallimento del gestore;
a) cessione, senza il consenso dell’ Amministrazione comunale, degli obblighi relativi al contratto;
b) modifica unilaterale da parte del gestore delle tariffe a carico degli utenti in assenza o in difformità della preventiva deliberazione dell’amministrazione comunale;
c) mancato assolvimento dell’obbligo di garantire sempre la presenza in vasca durante l’orario di apertura degli impianti di almeno 3 assistenti bagnanti
d) inadempimenti che hanno comportato l’applicazione da parte dell’amministrazione in una stessa stagione di almeno n.2 penali dell’importo per ciascuna pari ad Euro 250.
j) mancata effettuazione di quanto dichiarato in sede di offerta nel Piano di manutenzione e nel Piano di organizzazione del servizio o la effettuazione in modo difforme.
Qualora il gestore receda dal contratto prima della scadenza del termine gli verrà addebitata a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
9. Costituiscono motivo per il recesso dell’Amministrazione dal contratto, a norma dell’art. 1373 del C.C.:
a) l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario;
b) la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività del concessionario;
c) la mancata osservanza della disciplina del subconcessione ed impiego di personale non dipendente dal concessionario;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.
La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto con raccomandata A.R. all’ appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.; Il contratto potra’ inoltre essere risolto in tutti gli altri casi in cui vi sia un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art 1455 c.c. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune subentrerà al gestore nella gestione del contratto e avra’ diritto di rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto ,affidando il servizio ad altra Ditta e addebitando alla impresa inadempiente la eventuale 20maggior spesa sostenuta in più rispetto a quella derivante dal contratto risolto mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all’ art.27 e, ove questo fosse insufficiente, da eventuali crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell’ Amministrazione su altri beni del gestore stesso. Nel caso di minor spesa nulla sarà dovuto al gestore stesso. L’ esecuzione in danno non esime comunque il gestore dall’ obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni. L’ affidamento a terzi deve comunque essere comunicato al gestore inadempiente mediante raccomandata A/R con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato nonché dei relativi importi.
ART.26 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali per la stipulazione del contratto ( tassa fissa di registrazione , bollo , diritti di segreteria , ) sono a carico del gestore .
ART. 27 DEPOSITO CAUZIONALE.
Il concessionario è tenuto all’atto della sottoscrizione del contratto a produrre un deposito cauzionale pari ad € 15.000,00. La cauzione potrà essere fornita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dell’ esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dell’ eventuale risarcimento che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatto del gestore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
Le suddette fidejussioni e polizze devono riportare espressamente: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 Codice civile e impegno, senza opporre eccezioni di cui all’art. 1945 Codice civile ad effettuare entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Camastra il versamento della somma garantita;
- validità della cauzione anche dopo la scadenza del contratto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Resta salvo il diritto del comune di agire giudizialmente per il risarcimento dei maggiori danni che l’ente dovesse subire per fatto del gestore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
ART. 28 SOPRALLUOGO DEI LOCALI
Le ditte che intendono presentare offerta devono procedere ad un preventivo sopralluogo dei locali oggetto del servizio. A tal fine l’impresa dovrà contattare direttamente ovvero telefonicamente l’ufficio tecnico comunale Tel 0922/954007 nelle giornate di lunedì, martedi, mercoledì, giovedi e venerdi dalle ore 8,30 alle ore 12,30. L’incaricato al sopralluogo dovrà essere munito di apposita delega redatta su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o dal titolare , da consegnare al momento del sopralluogo. Dell’avvenuto sopralluogo verra’ rilasciata apposita dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del procedimento , che costituirà documento da allegare all’offerta a pena di esclusione dalla gara.
ART. 29 RECESSO UNILATERALE
E’ facoltà del Comune procedere durante la esecuzione del contratto al recesso unilaterale per motivi di pubblico interesse,giusto disposto della Delibera C.C. n° 15 del 14/05/2017 punto 2 della proposta, dandone comunicazione con raccomandata A.R. all’appaltatore con almeno 3 mesi di preavviso. Costituiscono altresì motivo per il recesso dell’Amministrazione dal contratto, a norma dell’art. 1373 del C.C.:
a) l’apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico del concessionario;
b) la messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività del concessionario;
c) la mancata osservanza della disciplina del subconcessione ed impiego di personale non dipendente dal concessionario;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi
E’ altresì facoltà del concessionario recedere dal contratto per impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni contrattualmente convenute. La modalità del recesso resta disciplinata come previsto al precedente comma 1.
ART. 30 PENALITA’
In caso di inadempimento o di solo ritardo agli obblighi dell’appalto, l’appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di 200 Euro ad un massimo di 600 Euro da applicarsi con provvedimento del Funzionario Dirigente. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore, nei tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà a proprio insindacabile giudizio il Funzionario Dirigente, sentito il responsabile del competente servizio.. L’ammontare della penale entro i limiti minimi e massimi sopra stabiliti verra’ determinato in correlazione alla gravita’ del comportamento del gestore tenuto conto anche di eventuali recidive, e con l’entita’ del danno subito dall’amministrazione. Il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto dell’amministrazione comunale al risarcimento del maggior danno subito a causa dell’inadempimento o del ritardo, subordinatamente alla prova che il danno è superiore all’importo della penale applicata.
Qualora il gestore receda dal contratto prima della scadenza del termine gli verrà addebitata a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
ART. 31 SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
L’appaltatore dovrà dichiarare nella sottoscrizione del contratto di appalto di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, gli articoli aventi ad oggetto:
- modalità concessione appalto
- divieto di concessione e subappalto
- spese contrattuali
- personale
- osservanza di leggi e di regolamenti
- oneri dell’appaltatore
- penalità
- responsabilità
- risoluzione del contratto
- clausola risolutiva espressa
- esecuzione d’ufficio in danno dell’appaltatore inadempiente
ART. 32 - CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia verrà adita l’autorità giudiziaria ordinaria competente.
ART .33 ELEZIONE DI DOMICILIO
Il gestore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta Tutte le intimazioni, comunicazioni e notifiche dipendenti dal presente contratto saranno fatte dal responsabile del servizio presso la suddetta sede.
ART . 34 DISPOSIZIONI FINALI
Il gestore si considera all’atto della assunzione del servizio , a perfetta conoscenza degli impianti in cui dovranno essere garantiti i servizi oggetto del presente capitolato. L’ente appaltante comunichera’ al gestore tutte le deliberazioni , ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale.
Per tutto cio’ che non è previsto nel presente capitolato speciale, si rinvia alle norme vigenti applicabili in materia di affidamenti a terzi di servizi pubblici a rilevanza non industriale in quanto applicabili, data la specialita’ che contraddistingue gli affidamenti dei servizi di natura sportiva.
ART. 35 MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL’IMPIANTO
1. E' facoltà della Concessionaria proporre, in aggiunta a quanto proposto in sede di gara, eventuali acquisti e/o migliorie per un più corretto e funzionale uso della struttura oggetto della concessione.
2. Nessuna variante, addizione, miglioramento, comunque potranno essere fatti senza preventiva deliberazione di approvazione del Comune e nulla osta del proprietario dell’impianto.
ART. 36 AUTORIZZAZIONI
1. Le autorizzazioni amministrative dovranno essere intestate al legale rappresentante del concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni scadranno improrogabilmente al termine della concessione.
1. Dovranno altresì essergli intestate le utenze di cui all’art. 11.
ART. 37 CONSEGNA
1. L'inizio della attività avverrà previa redazione del verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature e arredi. Tale verbale, in duplice esemplare, viene redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il concessionario e l’Amministrazione comunale e il proprietario dell’impianto.
2. L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui il Concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. Il Concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.
ART. 38 NORME FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme di Legge vigenti in materia.
2. Tutte le controversie, che possono sorgere nell’interpretazione contrattuale ed attuazione della presente, non definite dalle parti, sono devolute al Giudice ordinario.
Il RUP Il Gestore
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx