TRA
CONVENZIONE TRA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI STUDIO E RICERCA PREVISTO DAL CORSO DI DOTTORATO DI SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE E PER IL COFINANZIAMENTO DELLA BORSA DI DOTTORATO
TRA
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (di seguito anche DIPARTIMENTO) con sede legale in via Verdi 8 - CAP 10124 e sede operativa in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, sede amministrativa del Dottorato in “Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate”, C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, rappresentato da:
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx - in qualità di Coordinatrice del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate”, nata a Torino il 16/02/1961;
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Direttrice del Dipartimento, nata a Torino il 22/06/1958, individuata ai sensi dell’art. 66, c. 2 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento del __/__/2022;
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttrice della Direzione Ricerca, nata a Torino il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 c. 1 e 66 c. 1 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,
E
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (di seguito denominato “Ente), C.F.: 80002210070, con sede legale in Xxx Xxx XXX, x. 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Torino il 19.01.1958, con la carica di Direttore, residente per la carica in Torino, Via Xxx XXX n.9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta; a ciò autorizzato alla stipula della presente convenzione.
PREMESSO CHE
l’Università degli Studi di Torino intende creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio favorendo dinamiche di interazione ed integrazione tra la ricerca universitaria e lo sviluppo delle imprese ed enti esterni;
il D.M. 352/2022 ha previsto l’attribuzione, per l’a. a. 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione dei Dottorati Innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, di 5.000 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito anche corsi) accreditati ex D.M. 45/2013 XXXVII ciclo - Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex D.M. 226/2021 XXXVIII ciclo - Anno Accademico 2022/2023;
l’art. 2 del D.M. 352/2022 prevede che nell’ambito del piano nazionale di ripresa resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione dei Dottorati Innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, si intende sostenere la promozione e il rafforzamento dell’alta formazione e la specializzazione post laurea di livello dottorale. Nello specifico, la misura mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nell’area delle Key Enabling Technologies, mediante l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;
l’art. 4 co. 2 del D.M. 352/2022 prevede che i soggetti attuatori individuano imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi disponibili a cofinanziare al 50% le borse di dottorato cofinanziate dal sopracitato decreto, al fine di soddisfare i propri bisogni di ricerca e innovazione;
l’art. 6 co. 4, lett. c) del D.M. 352/2022 prevede l’obbligo per i destinatari/beneficiari di borsa di effettuare i previsti di studio e ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in impresa;
l’art. 21 del Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca stabilisce la possibilità per il dottorando di operare presso altre strutture idonee individuate dal Collegio, fermi restando i compiti e le responsabilità del/della supervisore designato/a;
il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate, all’interno della Scuola di Dottorato di Ateneo, ciclo XXXVIII (a.a. 2022/2023), ha una durata di 3 anni;
l’Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di cui sopra, e in particolare nell’ambito della tematica dal titolo “Analisi delle interazioni piante-impollinatori in ambiente alpino: dalla conoscenza alla conservazione” (il cui referente scientifico è la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx) finanziata con dotazione a valere sul PNRR;
QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto della convenzione
L’Ente è disponibile a concordare con il Dottorato l’accoglienza, presso le proprie strutture, del dottorando/a immatricolato/a al XXXVIII ciclo del Dottorato triennale dell’Università degli Studi di Torino e vincitore dell’assegnazione di borsa a valere sul PNRR, lo svolgimento di un periodo di studio e ricerca della durata1 di n. _18_ mesi, previsto dal Dottorato stesso e che dovrà svolgersi durante la durata legale del Dottorato stesso.
L’Ente si impegna a cofinanziare la borsa di studio per la frequenza del Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate, ciclo XXXVIII, della durata di 3 anni, per un totale di Euro 30.000,00.
Articolo 2 - Finalità e contenuti del periodo di studio e ricerca e modalità di svolgimento
Il periodo di studio e ricerca sarà definito di comune accordo tra l’Ente ed il Collegio Docenti, entro n. _3_ mesi dall’inizio legale del dottorato e sarà regolato da un accordo specifico nel quale saranno indicati il titolo del progetto di ricerca, la descrizione del progetto formativo e di ricerca affidato al/alla dottorando/a, il/la supervisore universitario/a e il/la tutor aziendale.
Il Dottorato e l’Ente si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza, a predisporre la documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la conclusione del periodo di studio e ricerca.
Il periodo di studio e ricerca presso l’Ente potrà svolgersi presso la sede legale e/o presso eventuali sedi operative dell’Ente, in conformità con quanto previsto nel progetto di ricerca del/della dottorando/a e in conformità alle esigenze formative del Dottorato.
L’Ente si riserva di richiedere al dottorando, come condizione per il suo accesso, l’espressa accettazione delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione e degli obblighi di confidenzialità derivanti dalla sua presenza presso l’Ente.
Il periodo di studio e formazione svolto nell’Ente non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
Articolo 3 - Modalità didattiche
La formazione dei dottorandi è sotto la responsabilità dell’Università ed i dottorandi saranno assistiti, nella propria attività, da un/a supervisore assegnato/a dal Collegio Docenti, affiancato da un/a Tutor designato/a dall’Ente e responsabile della supervisione dell'attività svolta dai/dalle dottorandi/e presso quest'ultima.
Ogni anno il Collegio dei Docenti, acquisita la relazione sulle attività svolte dai dottorandi ed il giudizio dei supervisori, decide sull’ammissione dei dottorandi all'anno successivo o all’esame finale. Qualora i dottorandi non siano ammessi all’anno successivo e/o all’esame finale, saranno considerati decaduti dal corso di Dottorato di Ricerca.
L’esame finale si svolgerà secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia al Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca.
Articolo 4 - Cofinanziamento borsa di dottorato
L’Ente Parco, in virtù dell’art. 1 co. 2 della presente Convenzione, si impegna a versare al Dipartimento la somma di Euro 30.000,00 in soluzioni annuali, nel modo di seguito indicato:
per il primo anno: € 10.000 entro il 30 settembre 2022 (prima dell’inizio legale del corso di dottorato);
per il secondo anno: € 10.000 entro il 31 ottobre 2023;
per il terzo anno: € 10.000 entro il 31 ottobre 2024.
L’Ente si impegna, inoltre, a garantire il pagamento degli eventuali adeguamenti della borsa per l'elevazione dell'importo netto o per sopravvenuti inasprimenti fiscali solo in relazione alla quota di borsa cofinanziata, effettuando il versamento delle somme necessarie entro trenta (30) giorni dalle relative comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria.
L'Università provvederà ad erogare la borsa di studio al dottorando/a regolarmente immatricolato/a al Corso di Dottorato e assegnatario della borsa a valere sul PNRR, in possesso dei prescritti requisiti di legge nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Qualora per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università degli Studi di Torino di corrispondere la borsa all’assegnatario, ovvero in caso di mancata corresponsione di parte dei ratei della borsa di studio, le parti concorderanno le modalità di impiego delle somme versate dall’Ente e non utilizzate, nonché le modalità dell’eventuale prosecuzione del rapporto convenzionale.
Ai sensi del DL 162/2019 convertito con Xxxxx 8/2020, i pagamenti in favore del Dipartimento dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA tramite il codice IUV che verrà indicato in Nota di Debito.
Articolo 5 - Accesso alle strutture e copertura assicurativa
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ciascuna parte consentirà al dottorando l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
Il dottorando, in virtù della presente convenzione, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
L’Università degli Studi di Torino garantisce ai dottorandi, ivi iscritti, la copertura assicurativa contro gli infortuni occorsi durante le esperienze tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche e in itinere e in generale durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile o per danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.
Articolo 6 - Obblighi di riservatezza e Proprietà intellettuale
Per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un dato, una conoscenza, un trovato, brevettabile o non brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l’attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, che sia segreta, trattata come tale. Le Informazioni Confidenziali potranno essere comunicate all’altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, e dovranno essere chiaramente identificate e considerate come "Confidenziali" dal Ricevente.
Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione del Progetto di ricerca, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
Ciascuna Parte s’impegna per n. _5_ anni a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso.
In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione e/o rivelazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte che le ha rivelate, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo o la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.
Il background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto di ricerca e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte dell’altra Parte. Ciascuna Parte potrà rifiutare l’accesso al proprio background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento del Progetto.
Qualora i risultati della ricerca siano brevettabili, le parti coinvolte nel progetto di ricerca disciplineranno con un accordo separato (cd. Regolamento di comunione) l’eventuale gestione in comune dei diritti di proprietà industriale, disciplinando, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:
quote di titolarità del brevetto;
ripartizione dei costi di deposito, di estensione internazionale e di mantenimento;
gestione amministrativa;
gestione delle concessioni in licenza/cessioni;
cessione quota;
scioglimento comunione;
I membri del gruppo di ricerca che identifichino risultati della ricerca brevettabili, o tutelabili attraverso altre privative industriali, informeranno immediatamente l’Ente e l’Università.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi è in ogni caso garantito il diritto del/degli autore/inventore ad essere citato/i in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.
8. Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, l’Ente si impegna, nel caso sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale, a concedere all’Università il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni, relative alle invenzioni, per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca/didattica interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto ed eventualmente il successivo periodo di segretezza.
9. Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando e ai docenti coinvolti nella ricerca la pubblicazione dei propri lavori, previa approvazione, da parte dell’Ente dei contenuti degli stessi da presentare per iscritto nel termine di 30 giorni nonché la discussione della tesi di dottorato. Trascorso tale termine senza risposta scritta dell’Ente, l’autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora l’autorizzazione, che non potrà essere irragionevolmente negata, sia concessa previa eliminazione e/o modifiche di parte delle informazioni contenute, l’Università di Torino si impegna a pubblicare il testo in accordo alle richieste dell’Ente.
10. Il deposito, la segnalazione e la riproduzione della Tesi saranno effettuate in conformità alle disposizioni dell’Università di Torino.
Articolo 7 - Durata
La presente convenzione ha la durata di _36__ mesi a partire dall’inizio effettivo del periodo di studio e ricerca presso l’Ente da parte del dottorando.
Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento al Regolamento dell'Università di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Dottorati di Ricerca. al “Regolamento di Ateneo dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale” e alla relativa normativa nazionale in vigore.
Articolo 8 - Trattamento dati
Ai fini della presente Convenzione l’Università degli Studi di Torino è “Titolare” del trattamento dati personali nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell’Università degli Studi di Torino - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxx@xxx.xxxxx.xx oppure e-mail: xxx@xxxxx.xx.
L’Ente si rende disponibile a concordare con il Dottorato l’accoglienza, presso le proprie strutture, del dottorando/a immatricolato/a al XXXVIII ciclo del Dottorato triennale dell’Università degli Studi di Torino e vincitore dell’assegnazione di borsa a valere sul PNRR lo svolgimento di un periodo di studio e ricerca della durata di n. _18_ mesi, come previsto e che dovrà svolgersi durante la durata legale del Dottorato stesso.
L’Ente mette a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento da parte del dottorando del periodo di ricerca concordato e assume nei confronti dell’Università degli Studi di Torino il ruolo di “Responsabile del trattamento dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, sulla base di uno specifico Accordo di nomina a Responsabile, sottoscritto dalle parti.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, è contattabile ai seguenti recapiti: Telefono: 00000000000 - E-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx - Pec: xxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx. Una informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile al seguente link: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx.xx.
Le Parti, ciascuno nel proprio ruolo, si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018. Ciascuna parte assicura che i trattamenti dei dati personali necessari per il conseguimento degli scopi della presente Convenzione saranno improntati al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività oggetto dell’accordo, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I dati personali degli interessati saranno trattati mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati medesimi.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad attivare le necessarie procedure, per autorizzare i soggetti che trattano i dati personali impartendo loro adeguate istruzioni, sulla base degli impegni assunti nell’ambito della presente Convenzione.
L’Università degli Studi di Torino quale Titolare del Trattamento dei dati personali raccolti per le finalità della presente Convenzione, si impegna a fornire ai soggetti interessati adeguata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
Articolo 9 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro esclusivo competente per qualunque controversia inerente alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.
Articolo - 10 Spese
La presente convenzione è soggetta:
- a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente;
- ad imposta di bollo fin dall’origine che si pagherà in egual misura tra le Parti e sarà assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) dall’Università degli Studi di Torino ai sensi dell’autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx 0 del 4/07/1996 prot. 93050/96 rif. (75); la parte dovuta dall’Ente sarà integrata sul contributo dovuto al Dipartimento.
Le Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge n.145 del 2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, pena la nullità, sottoscrivono la presente convenzione su unico esemplare con firma digitale e stabiliscono che lo stesso sarà condiviso tramite PEC.
L’attuazione della presente convenzione non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.
PEC Dipartimento: xxxxx@xxx.xxxxx.xx
PEC Ente Parco: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
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DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE APPLICATE
La Coordinatrice
Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
La Direttrice
Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
La Direttrice
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Il Direttore
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
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1 La durata del periodo di studio e ricerca in impresa va da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi.
Pag. 8 a 8