concernente la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi di mantenimento dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari nel Cantone x Convenzione modello approvata il 28 giugno 2017 dalla Conferenza svizzera degli...
|
Da indicare su ogni fattura e scambio di corrispondenza Riferimento xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx no. contratto ----- no. ordine ----- no. SAP ----- |
esemplare … mandatatrio copia capoprogetto / collaboratore copia ----- |
campo d‘applicazione ------
|
data no. progetto. ----- |
Convenzione
tra il Cantone
x
rappresentato da
servizio di coordinamento x
e il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria (GI)
rappresentato da
x
concernente
la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi di mantenimento dei servizi di difesa per la gestione di eventi su impianti ferroviari nel Cantone x
* * * * * * * * * * * * *
Convenzione modello approvata il 28 giugno 2017 dalla Conferenza svizzera degli ispettori pompieri (CSIP)
Basi
Scopo
La presente convenzione disciplina la fornitura di prestazioni e l'assunzione dei costi di mantenimento dei servizi di difesa per la gestione di eventi sugli impianti ferroviari delle FFS nel Cantone x.
Con la presente convenzione vengono messe in atto le disposizioni di cui all'articolo 32a della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) come anche dell‘ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD; RS 742.162).
Campo d‘applicazione
La presente convenzione concerne tutti gli impianti ferroviari della x nel Cantone x (allegato 2).
Parti integranti della convenzione
La convenzione si compone del presente documento e dei seguenti allegati:
allegato 1: disposizioni generali «Convenzioni tra i gestori dell‘infrastruttura ferroviaria e i cantoni secondo l‘articolo 32a della legge sulle ferrovie» del 28 giugno 2017 (incl. allegati);
allegato 2: OMD – dati in riferimento alle tratte (impianti ferroviari della x nel Cantone x (tratte con indicazione dei km; merce pericolose sì / no; fattore di rischio secondo OMD). Determinante è ogni volta la tabella dell'UFT valida al 1° gennaio di ogni anno.
Gli allegati sono parte integrante della convenzione. Le disposizioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli allegati.
Prestazioni
Le prestazioni delle parti contraenti figurano nell‘OMD e vengono precisate e concretizzate nelle disposizioni generali (allegato 1) .
Disposizioni specifiche
In deroga / a complemento delle disposizioni generali (allegato 1) si applicano le seguenti disposizioni specifiche:
determinanti sono i seguenti decreti cantonali: decreti applicabili dei settori protezione fuoco, ambiente e acque come anche protezione polizia e catastrofi.
Secondo il diritto cantonale, la direzione generale dell'intervento ovvero il comando della piazza sinistrata spetta alla polizia cantonale.
Finanziamento e fatturazione
Per le prestazioni OMD, il Cantone x riceve dalla x un contribuito annuo di CHF x (escl. IVA) per le prestazioni dei corpi pompieri e dei servizi di difesa chimica.
L‘importo stabilito viene versato come segue: xxx
Il Cantone stabilisce l'impiego del contribuito.
Invio delle fatture
Le fatture del Cantone devono essere inviate con indicazione del riferimento di cui a pagina 1 all'indirizzo seguente:
Indirizzo GI
numero d‘ordine: XXXXX
Riferimento: x
Luogo di pagamento
Il Cantone designa il seguente conto bancario o postale, sul quale la x può effettuare il suo pagamento con effetto di esenzione:
N. conto e indirizzo della banca/posta
Disposizioni finali
6.1 Entrata di vigore e disdetta della convenzione
La convenzione firmata entra in vigore il x.
La convenzione ha validità indeterminata. Può essere disdetta per iscritto da una delle parti con preavviso di dodici mesi.
Eventuali convenzioni esistenti concernenti l'OMD risultano nulle con l'entrata in vigore della presente convenzione.
(ev. elencare convenzioni esistenti).
6.2 Modifiche
Complementi o adattamenti della convenzione sono effettuabili, di comune accordo, in qualsiasi momento. Richiedono la forma scritta e sono da firmare in modo giuridicamente vincolante da entrambe le parti contraenti della convenzione.
Con ogni aggiornamento dei dati pubblicati dall'UFT, la convenzione viene verificata ed eventualmente adattata.
6.3 Controversie
In caso di controversie si applica l'articolo 40 Lferr.
In caso di divergenze di opinione, le parti contraenti della presente convenzione si impegnano a svolgere una procedura amichevole – nell'ambito della quale la controparte abbia sufficiente possibilità di prendere posizione per iscritto – prima di ricorrere all'autorità competente di cui all'articolo 40 Lferr, ossia all'UFT.
6.4 Diritto applicabile
Per la convenzione si applica esclusivamente il diritto svizzero.
6.5 Copie
La convenzione è redatta in due copie dello stesso tenore. Ognuna delle parti contraenti riceve una copia firmata.
Per il Cantone x
Xxxxx, data .............................. firma
Per la x
Xxxxx, data .............................. firma