ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Repubblica Italiana
tra
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
e SFIRS SpA
per la costituzione del “Fondo Microcredito FSE” Asse I “Occupazione” del PO FSE 2014-2020
INDICE
2 AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO 5
4 SINTESI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE 7
6 VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO 11
7 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 11
9 RUOLO E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE 14
10 RUOLO E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE 16
11 AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 19
12 CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA ALLO STRUMENTO 20
16 DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA 24
17 RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI) 28
18 GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO 29
22 VISIBILITÀ E TRASPARENZA 31
24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 32
26 MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI 33
PREAMBOLO
Nome del paese/della regione: | Italia – Regione Autonoma della Sardegna |
Identificazione dell'autorità di gestione: | AdG del PO FSE 2014-2020 |
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma | CCI2014IT05SFOP021 |
Titolo del programma correlato: | PO Sardegna FSE 2014-2020 |
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario: | PO FSE 2014-2020 Asse I Occupazione Attività autonoma, spirito imprenditoriale e creazione d'impresa, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative 8.10 Percorsi per creazione d'impresa |
Nome del Fondo SIE: | Fondo Sociale Europeo |
Identificazione dell'asse prioritario | Asse I “Occupazione” |
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro) | ITG2-Sardegna |
Importo stanziato dall'autorità di gestione per lo strumento finanziario: | totale 4.700.000,00 Euro a valere sul PO FSE 2014-2020 |
Importo proveniente dai fondi SIE: | 4.700.000,00 Euro a valere sul PO FSE 2014-2020 |
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma): | 4.700.000,00 Euro a valere sul PO FSE 2014-2020 |
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma): | 0,00 Euro |
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma): | 0,00 Euro |
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma: | 6.000.000,00 Euro rinvenienti dalle risorse restituite al Fondo Microcredito FSE |
cofinanziato dal PO FSE 2007-2013 Importi rinvenienti del Fondo dei Fondi AIO’ (Altri Investimenti e Opportunità). | ||
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario: | Settembre 2017 | |
Data di completamento prevista dello strumento finanziario: | 31 Dicembre 2023 | |
Per la Regione: | ||
Regione Autonoma della Sardegna | ||
Autorità di Gestione del PO FSE 2014- 2020 | ||
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti: | Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Xxx Xxx Xxxxxx, 00 - 00000Xxxxxxxx | |
Per la SFIRS SpA: | ||
SFIRS S.p.A. | ||
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 09124Cagliari | ||
1 DEFINIZIONI E ACRONIMI
1.1 Nel presente Accordo, i termini e le espressioni di seguito definite devono essere interpretate secondo il significato riportato, salvo il contesto richieda diversa interpretazione:
AdA | Autorità di Audit |
AdC | Autorità di Certificazione |
AdG | Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 |
CdS | Comitato di Sorveglianza |
CE | Commissione Europea |
Xxxxx | Xxxxx e commissioni di gestione di cui all‘art. 42, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 12-13-14 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014. |
DG | Direzione Generale |
Documenti attuativi | Avvisi per la selezione delle iniziative e Manifestazione di Interesse |
Fondo AIO | Fondo Altri Investimenti & Opportunità |
Fondo Rotativo o Fondo | Strumento finanziario ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento |
FSE | Fondo Sociale Europeo |
PMI | Indica le imprese di piccole e medie dimensioni (comprese le microimprese) |
PO/ POR | Programma Operativo Regionale |
Proventi | Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell’art. 43 del Regolamento n. 1303/2013 |
Proponente | Soggetto che presenta domanda di finanziamento a valere sul Fondo |
RAA | Relazione Annuale di Attuazione |
RFE | Rapporto Finale di Esecuzione |
Regione | AdG PO FSE 2014-2020 |
Xx.Xx.Xx. | Sistema di Gestione e Controllo |
SIE (Fondi) | Fondi Strutturali e di Investimento Europei |
Soggetto gestore/SFIRS S.p.A. | Società Finanziaria Regione Sardegna soggetto Gestore del Fondo Microcredito |
UE | Unione Europea |
2 AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVO
2.1 Il presente Accordo prevede la costituzione del “Fondo Microcredito FSE” operante con risorse pubbliche, provenienti dal PO FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna e con quota parte delle risorse rimborsate allo strumento Fondo Microcredito FSE costituito con risorse del PO FSE 2007-2013. Versamenti aggiuntivi potranno pervenire sia dal PO FSE sia dal costituendo Fondo dei Fondi AIO’ nelle modalità disciplinate dall’AdF dello stesso.
2.2 Con la costituzione del “Fondo di Microcredito FSE”, l’AdG intende raggiungere i seguenti obiettivi:
2.2.1 superare la difficoltà di accesso al credito ordinario di alcune categorie di soggetti svantaggiati “non bancabili” quali disoccupati e inoccupati, identificati nell’ambito dei target di destinatari previsti dalla priorità di investimento 8.iii (L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative);
2.2.2 promuovere l’inserimento occupazionale, l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità delle medesime categorie di destinatari richiamati al precedente punto, in coerenza con l’obiettivo specifico 8.10 (Aumentare il numero dei lavoratori autonomi o aumentare il numero di micro-piccole imprese) corrispondente alla priorità d’investimento 8iii;
2.2.3 affrontare lo stato di crisi attraverso l’attivazione di “politiche attive del lavoro” tese all’imprenditorialità e alla creazione di nuovi posti e opportunità di lavoro;
2.2.4 contribuire al complessivo raggiungimento della finalità di sviluppo e degli obiettivi pertinenti del POR FSE Sardegna 2014-2020;
2.2.5 mettere in campo percorsi di politica attiva del lavoro tese a favorire nuove attività imprenditoriali integrati con programmi che offrono servizi di assistenza tecnica, tutoraggio e consulenza alle nuove imprese (come ad esempio il programma Imprinting).
2.3 Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, la SFIRS SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell’Allegato B, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE, con il POR FSE Sardegna 2014- 2020.
3 OGGETTO DELL’ACCORDO
3.1 Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 le Parti convengono quanto segue:
a) L’AdG, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 e valutata la convenienza dell’affidamento e l’esperienza pregressa nella gestione del Fondo Microcredito FSE finanziato nella programmazione precedente, individua la SFIRS SpA quale soggetto gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 38, par. 4, lettera b), ii);
b) L’AdG si impegna a destinare alla SFIRS SpA, ai sensi dell’art. 38, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le risorse finanziarie per la gestione del “Fondo Microcredito FSE” e a provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
c) la SFIRS SpA si impegna ad esercitare l’attività necessaria alla gestione del “Fondo Microcredito FSE”, in applicazione dell’art. 38 paragrafo 4 del Reg. (UE)
n. 1303/2013 e dell’art. 7 del Reg. 480/2014, nel rispetto delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del PO FSE che contribuiscono al cofinanziamento del “Fondo Microcredito FSE”;
d) l’AdG eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
e) la SFIRS SpA si impegna a valutare e selezionare i progetti che potranno beneficiare del sostegno del “Fondo Microcredito FSE” attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici, o di altri strumenti adottati in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritto dai successi artt. 8 e 23;
f) l’AdG si impegna a rimborsare alla SFIRS SpA i costi sostenuti per l’attività di cui alle precedenti lettere c) e e), secondo quanto previsto dalla Lettera dei Costi (Allegato F) e da ogni altra previsione del presente Accordo, fermi restando i limiti stabiliti dagli artt. 12 e 13 del Reg. (UE) n. 480/2014;
g) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del “Fondo Microcredito FSE” in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Reg. (UE) n. 480/2014 e dal Reg. (UE) n. 964/2014;
h) le Parti indicano le informazioni richieste dall’allegato IV del Reg. 1303/2013 e dall’allegato 1 del Reg. (UE) 964/2014;
i) le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, le risorse finanziarie residue del “Fondo Microcredito FSE” torneranno nelle disponibilità dell’AdG e potranno essere utilizzate per ulteriori investimenti o a copertura dei costi sostenuti per la gestione del Fondo;
j) gli interessi di giacenza maturati sulla quota parte di risorse finanziate a valere sul PO FSE 2014-2020, entreranno a far parte della dotazione del Fondo e verranno utilizzati per ulteriori investimenti e/o a copertura dei costi sostenuti per la gestione del Fondo.
4 SINTESI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EX ANTE
4.1 A partire dalla programmazione 2007-2013, la Regione Sardegna, anche a seguito delle indicazioni espresse dalla Commissione Europea, ha attribuito un ruolo sempre più rilevante agli Strumenti Finanziar (SF)1, riconoscendo in essi uno strumento determinante per il superamento delle semplici sovvenzioni nonché di sostegno mirato ad investimenti dalla potenziale sostenibilità socio-economica.
1 Gli SF oggetto di valutazione ex ante sono: Fondo Microcredito FSE, Fondo PISL-POIC FSE, Fondo per lo sviluppo del sistema cooperativistico in Sardegna, Programma Master & Back (M&B), Fondo Social Impact Investment (SII).
4.2 Il Fondo Microcredito FSE è stato istituito nel 2009 nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 “Competitività” e “Occupazione”, conformemente agli obiettivi di priorità dell'Asse III - Inclusione Sociale e Asse II – Occupabilità, mira ad affrontare i fallimenti del mercato del credito tradizionale. La scelta di attivare un fondo per la concessione di microcrediti (fino a 25.000 euro) a soggetti “non bancabili”, secondo gli ordinari criteri di valutazione del sistema bancario, ma in grado di portare avanti un’idea imprenditoriale valida, è partita dall’analisi del tessuto imprenditoriale, della situazione occupazionale e del sistema creditizio della Sardegna.
4.3 Il rapporto di valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari previsti dal POR FSE Regione Sardegna 2014-2020, nell’analizzare le evidenze su fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali, ha fatto chiaramente emergere elementi a giustificazione del ricorso a strumenti finanziari volti al sostegno di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Con riferimento all’Indice di Disagio Imprenditoriale 2015, la Sardegna è la regione con le maggiori criticità: tra gli indicatori sfavorevoli figurano i tassi d’interesse praticati alle piccole imprese sarde, che sono i più elevati d’Italia, e l’intensificazione del credit crunch. Inoltre, nel 2014 si è registrato un aumento delle sofferenze finanziarie da parte delle imprese. Il Fondo Microcredito risulta rispondere pienamente a suddette sfide, anche a fronte dell’ottima performance registrata nella programmazione 2007-2013.
4.4 La Regione Sardegna intende proseguire nella promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità, poiché gli strumenti finanziari attivati nella programmazione 2007-2013, come appunto il Fondo Microcredito, “hanno fatto registrare un fortissimo interesse da parte dei potenziali destinatari ed esiti incoraggianti.
4.5 Una visione dell’impatto del Fondo Microcredito FSE e della conseguente domanda si rileva in modo evidente dall’andamento dei quattro avvisi gestiti nella programmazione 2007-2013 che, a fronte di oltre 10.200 domande ricevute, vede una stima delle domande liquidate che si attesta su un valore di poco superiore al 30%.
4.6 Nell’analisi condotta sono emersi chiaramente gli elementi a supporto della proposizione, per la programmazione 2014 – 2020, di tipologie di strumenti finanziari indirizzati a supportare soggetti, individuali e collettivi, con difficoltà di accesso al credito: il Fondo Microcredito risulta pertanto pienamente rispondente alle esigenze emerse, anche a fronte dell’ottima performance registrata nella programmazione 2007-2013.
4.7 In particolare, nell’ambito dell’Obiettivo tematico 8 “Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori”, la Regione ribadisce la validità di strumenti quali Microcredito. Per quanto attiene le azioni realizzate per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari, compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati (condizionalità ex ante 8.2), la Regione vanta una consolidata esperienza di servizi integrati attuati già nel precedente periodo di programmazione 2007/2013.” In coerenza con tale impostazione, il POR Sardegna FSE 2014-2020 ha individuato, fra le altre, una
specifica priorità di investimento (8iii - L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative), entro la quale, “[…] in continuità con quanto già sperimentato con successo nella programmazione 2007-2013, nei confronti dei soggetti non bancabili, potrà essere presa in considerazione la possibilità di prevedere specifici strumenti di accesso al Microcredito, strumento che fornisce un importante sostegno finalizzato al contrasto della disoccupazione e all’integrazione sociale nel mercato del lavoro.”
4.8 Le indicazioni emerse nella valutazione del Fondo indicano l’importanza di considerare maggiormente il ruolo che possono svolgere alcune figure intermedie (che operano tra la Regione Sardegna e i destinatari finali del microcredito) come, ad es. i commercialisti o i consulenti delle imprese che si candidano a ricevere il sostegno finanziario del fondo. Il loro ruolo, che emerge da più fonti come cruciale e, talvolta, problematico, potrebbe essere valorizzato innanzitutto nel quadro delle azioni di costruzione di un solido partenariato territoriale che favorisca il miglior funzionamento del fondo; un loro maggiore coinvolgimento nella procedura di attuazione potrebbe avere l’effetto di scoraggiare i comportamenti opportunistici che possono condizionare l’accesso degli imprenditori ai benefici del microcredito ed incentivare, al contrario, il trasparente ed efficace contributo dei consulenti alla emersione e selezione di progetti validi e in linea con gli obiettivi regionali.
4.9 Un ulteriore ambito di coinvolgimento consulenziale, individuato dall’Ente Attuatore nel quadro del funzionamento del Fondo (e a complemento con quanto previsto dal FESR), è quello riconducibile all’attivazione di forme di affiancamento alle start up – in particolare nello sviluppo del business plan – allo scopo di rendere più efficienti le fasi di avvio dell’attività imprenditoriale. Queste attività potrebbero realizzarsi anche attraverso una rete di sportelli territoriali e prevedere, oltre ai servizi avanzati (come nel caso dello sviluppo del business plan), anche attività formative mediante l’attivazione di collaborazioni con poli formativi.
4.10 Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pubblicità del Fondo, si valuta la possibilità di prendere in considerazione un maggiore ricorso ai Social Network di maggiore diffusione che consentono – a costi estremamente contenuti - di raggiungere un bacino d’utenza molto ampio. Inoltre questo è uno strumento particolarmente adatto per intercettare le start-up e i giovani imprenditori.
5 DESTINATARI FINALI
5.1 Attraverso il Fondo, riceveranno supporto i soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizione di svantaggio, nell’avvio e nel sostegno di iniziative di attività di impresa o microimpresa.
5.2 Nell’ambito della più ampia categoria di destinatari sopra evidenziata potrà essere riservata una quota del Fondo a percettori finali di altri interventi, finalizzati alla creazione di impresa (quali sviluppo del business plan, formazione per lo sviluppo di idee di impresa, ….)
5.3 Nell’ambito dei target di destinatari identificati in coerenza con la priorità di investimento 8iii e l’obiettivo specifico 8.10 del POR FSE 2014-2020, la platea dei percettori finali sarà costituita da soggetti disoccupati e inoccupati tra cui, in linea con gli obiettivi di inclusione sociale del FSE, assumono particolare attenzione determinate categorie di destinatari con difficoltà di accesso al credito e in condizione di svantaggio nell’avvio di un’attività di impresa, quali:
• giovani;
• donne;
• persone in cerca di occupazione;
• inattivi;
• disoccupati di lunga durata;
• immigrati;
• persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro.
5.4 Attraverso il Fondo riceveranno supporto i percettori finali che intendono intraprendere iniziative di attività di impresa o microimpresa, ivi comprese le associazioni e società di professionisti
5.5 La selezione dei destinatari finali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri, decisi dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 20152 e s.m.i:
(i) coerenza tra le caratteristiche del soggetto proponente e l’iniziativa imprenditoriale proposta;
(ii) validità tecnica (c.d canteriabilità dell’iniziativa), economica e finanziaria della proposta imprenditoriale;
(iii) coerenza e fattibilità del progetto rispetto agli obiettivi del POR e del Fondo.
2 Disponibili on line all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx0000&xx000000&xx0&xx 13076 e successivamente modificati dal Comitato di Sorveglianza il 26 maggio 2016, disponibili on line all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxx0000&xx000000&xx0&xx 13076
5.6 I criteri di selezione potranno essere di volta in volta integrati e/o modificati nei dispositivi attuativi del Fondo.
5.7 I destinatari delle risorse aggiuntive, fuori dal contributo del PO, saranno identificati in coerenza con i successivi dispositivi attuativi.
6 VANTAGGIO FINANZIARIO E AIUTI DI STATO
6.1 La valutazione ex-ante dimostra che il Fondo Microcredito risulta pienamente rispondente alle esigenze emerse riguardanti il supporto di soggetti con difficoltà di accesso al credito.
6.2 Il valore aggiunto dello strumento finanziario oggetto del presente Accordo risiede principalmente in un effetto moltiplicatore, conseguito quando il rimborso dell’investimento iniziale, in aggiunta agli interessi sul capitale, è riutilizzato per lo strumento stesso.
6.3 Il Fondo interverrà, erogando microcrediti in favore dei soggetti identificati dal precedente art. 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di strumenti finanziari art. 37 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e opererà nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti secondo le modalità e i criteri degli aiuti c.d. “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
6.4 In particolare, considerando la tipologia di soggetti “non bancabili”, ai fini della determinazione dell’aiuto trasparente, verrà considerato come ESL l’intero ammontare del microcredito erogato, al netto di eventuali modifiche regolamentari successive.
7 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
7.1 Per la realizzazione dell’operazione oggetto del presente Accordo, la SFIRS SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell’allegato B, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE e con il PO FSE Sardegna 2014- 2020.
7.2 I prodotti finanziari sono descritti nell’allegato C (Caratteristiche dello strumento).
7.3 Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo e nei documenti attuativi del Fondo.
7.4 Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra l’AdG e la SFIRS SpA, in raccordo con le indicazioni provenienti dall’Unità di progetto di coordinamento tecnico per la programmazione unitaria.
7.5 L’Allegato B (Strategia di Investimento) tiene conto dei seguenti criteri guida:
- l’integrazione trasversale degli interventi proposti che consenta di attivare opportune sinergie con altri strumenti o di rafforzare le possibilità di intervento finanziate con risorse diverse dal Fondo di Microcredito FSE, e
con le politiche di supporto alle imprese cofinanziate dal FESR o dagli altri programmi a livello regionale o nazionale, al fine di concorrere in maniera unitaria al processo di sviluppo socio-economico e dell’occupazione nei territori interessati ed evitare il rischio di sovrapposizione degli interventi;
- l’integrazione con Programmi che intendano offrire servizi integrati e mirati (quali ad esempio tutoraggio, consulenze) per promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali;
- la sostenibilità delle iniziative programmate che devono mirare al consolidamento dello sviluppo economico ed occupazionale delle realtà locali nella cornice attuativa di un Fondo rotativo;
- l’esigenza di interpretare le specificità e le principali vocazioni del territorio.
7.6 Al fine di mantenere la disponibilità delle risorse, nell’ottica di una sana gestione finanziaria dello strumento, il Soggetto gestore e la AdG opereranno affinchè sia limitato il rischio di default delle iniziative finanziate, anche attraverso le azioni di supporto descritte al punto precedente e le azioni di monitoraggio e controllo descritte ai successivi articoli 10 e 11. A tal fine, il tasso di default previsionale massimo, inteso come posizioni passate in sofferenza rapportate alle iniziate finanziate, è stimato pari ad una percentuale massima del 10%.
7.7 L’AdG, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla SFIRS SpA, può promuovere la modifica dell’Allegato B “Strategia di investimento”, secondo le modalità di cui all’art. 26 del presente Accordo, tenendo conto:
- della performance e dell’impatto del “Fondo di Microcredito FSE” rispetto ai risultati attesi;
- delle modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
- dell’aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
- delle raccomandazioni dell’Unità di progetto di coordinamento tecnico per la programmazione unitaria;
- delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il PO FSE Sardegna 2014-2020.
7.8 Qualora tale revisione si renda necessaria, la SFIRS SpA, di concerto con l’AdG, modifica la Strategia di Investimento, secondo il disposto dell’art. 26.
7.9 Le azioni cofinanziate tramite il “Fondo Microcredito FSE” si rivolgono principalmente a promuovere l’inserimento occupazionale e l’autoimprenditorialità di determinate categorie di destinati con difficoltà di accesso al credito e in condizione di svantaggio nell’avvio di un’attività di impresa, come identificate dal precedente art. 5.
7.10 Nell’ambito del presente Accordo si intende estendere la definizione di lavoratore svantaggiato anche alle condizioni “temporanee” di debolezza sociale e/o personale, con conseguenti “importanti” difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.
8 RISULTATI ATTESI
8.1 I risultati che si intende raggiungere attraverso le azioni del Fondo riguardano principalmente:
8.1.1 superare la difficoltà di accesso al credito da parte di alcune categorie di soggetti svantaggiati declinati in precedenza;
8.1.2 affrontare lo stato di crisi economica, attraverso l’attivazione di “politiche attive del lavoro” tese all’imprenditorialità e alla creazione di nuovi posti e opportunità di lavoro.
8.2 L’intervento poggia sulla priorità di investimento 8iii “L’attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative”. L’obiettivo specifico è l’8.10 “Aumentare il numero dei lavoratori autonomi o aumentare il numero di micro-piccole imprese”.
8.3 In particolare, l’obiettivo è quello di conseguire il risultato atteso collegato all’obiettivo specifico 8.10, aumentando così il numero di micro-piccole imprese facenti capo principalmente a disoccupati di lunga durata, giovani e donne.
ID | Indicatore | Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell’obiettivo | Valore di base | Valore obiettivo (2023) | ||||
M | W | T | M | W | T | |||
8.10 | Partecipanti che trovano lavoro anche autonomo alla fine della loro partecipazione all‘intervento | i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata | 73 | 75 | 74 | 75 | 78 | 76 |
Ulteriori indicatori o specifiche rispetto a quelli indicati al presente paragrafo potranno essere dettagliati nei documenti attuativi del Fondo.
9 RUOLO E RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE
9.1 Ai sensi del presente Accordo la SFIRS SpA è responsabile:
9.1.1 del perseguimento della strategia di investimento;
9.1.2 della revisione della strategia di investimento conformemente a quanto previsto dall’art. 7;
9.1.3 della predisposizione e pubblicazione di Avvisi di attuazione o altre modalità conformi alla normativa vigente (previo ottenimento del parere di coerenza da parte dell’AdG), in osservanza dei principi generali di trasparenza, non- discriminazione e parità di trattamento, finalizzati alla selezione dei destinatari idonei a ricevere contributi dal Fondo per la realizzazione di operazioni, allo scopo di attuare la strategia di investimento ;
9.1.4 del processo istruttorio delle domande di finanziamento;
9.1.5 della trasmissione dei procedimenti istruttori, di cui ai punti precedenti, all’AdG per le deliberazioni di competenza;
9.1.6 della comunicazione al proponente del provvedimento adottato dalla Regione e in caso di provvedimento di concessione della stipula del contratto e del processo erogativo;
9.1.7 della alimentazione dei format per la raccolta dei dati necessari per la valorizzazione e l’implementazione del Sistema Informativo SIL e per la valutazione;
9.1.8 del controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
9.1.9 della gestione dei rientri dei finanziamenti in conformità con quanto previsto dal successivo art. 17,
9.1.10 delle attività di monitoraggio finalizzate al reporting all’AdG delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
9.1.11 del reperimento delle informazioni necessarie al fine di consentire all’AdG di ottemperare agli obblighi imposti dall’Unione Europea in materia di:
(i) utilizzo del Fondo Sociale Europeo, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e di controllo del PO FSE, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio secondo le specifiche indicazioni fornite dall’AdG;
(ii) Aiuti di Stato, di cui all’art. 6, ad esclusione del monitoraggio e controllo di conformità con le norme applicabili in materia di registro Aiuti e di verifica
del doppio finanziamento, attività che rimangono di esclusiva responsabilità della Regione, l’AdG presenterà alla SFIRS SpA la lista di informazioni necessarie ai fini di quanto precede;
(iii) stabilità delle operazioni;
9.1.12 della trasmissione all’AdG dello stato di avanzamento delle attività di gestione del Fondo, in conformità con quanto previsto dall’Allegato D e dall’art. 20;
9.1.13 della gestione di tesoreria del Fondo, in accordo con le Linee Guida di Tesoreria (Allegato E).
9.2 SFIRS SpA dovrà inoltre gestire nel suo complesso il Fondo, attraverso la corretta contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie.
9.3 La SFIRS SpA è responsabile della propria gestione ed amministrazione interna connessa con la realizzazione dell’operazione “Fondo di Microcredito FSE” ed è tenuta a nominare un project manager, punto di riferimento per la Regione e l’AdG per l’esecuzione del presente Accordo.
9.4 La SFIRS SpA è inoltre tenuta ad approvare politiche interne che assicurino la realizzazione dell’operazione in conformità con il presente Accordo.
9.5 La SFIRS SpA può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l’espletamento delle attività di gestione del Fondo, questa dovrà comunque attenersi al controllo preventivo della Direzione Generale competente della Regione Autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato alla Delib.G.R. n. 17/32 del 27.4.2010, come modificata dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012.
9.6 Per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi la SFIRS SpA dovrà procedere alla selezione del fornitore in rispetto a quanto disciplinato nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal Xx.XX.XX del PO FSE della Regione Sardegna e dal Regolamento per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in vigore presso la SFIRS.
9.7 La SFIRS SpA è tenuta ad adottare le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall’eseguire le attività su cui l‘AdG abbia espresso parere contrario.
9.8 La SFIRS SpA non è responsabile per i risultati economici dalle iniziative finanziate.
9.9 La responsabilità della SFIRS SpA è limitata ai casi di dolo o colpa grave. La SFIRS SpA non è responsabile nei confronti dell’AdG per i danni indiretti.
9.10 La responsabilità della SFIRS SpA è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive dell’AdG.
9.11 Xxxxx restando gli impegni della SFIRS SpA alla realizzazione delle operazioni, a norma del presente art. 9, l’AdG si impegna a tenere manlevata ed indenne la SFIRS SpA da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa SFIRS SpA relativi a diritti vantati da
terzi nei confronti della SFIRS SpA, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo dell’AdG sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni della SFIRS SpA, e che quest’ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitategli.
9.12 ll tasso minimo di condivisione del rischio e il tasso di default atteso di cui al precedente art. 7 si basano sulla considerazione delle esperienze pregresse e dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE n. 1303/2013 e tengono conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile).
10 RUOLO E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE
10.1 L’AdG del POR FSE Sardegna 2014-2020 è responsabile della regolare implementazione del “Fondo Microcredito FSE” nell’ambito del proprio PO, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento
10.2 Ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013, l’AdG svolge i seguenti compiti:
a) coordina e indirizza la gestione del Fondo ;
b) approva i documenti strategici e attuativi del Fondo;
c) rilascia il parere di coerenza sugli strumenti attuativi del Fondo;
d) acquisisce le relazioni ed i relativi esiti istruttori delle domande di accesso al Fondo Microcredito FSE presentate alla SFIRS SpA ai sensi del presente articolo;
e) predispone le determinazioni di approvazione o diniego del finanziamento, anche in relazione alle verifiche connesse agli Aiuti di Stato di cui al art. 9.1.11;
10.3 Avrà inoltre la competenza di:
f) approvare i documenti presentati dalla SFIRS SpA sulla modifica o sulla revisione della strategia di investimento;
g) fornisce direttive in merito alla ripartizione del Fondo rispetto alle categorie di destinatari finali (come ad esempio, quelli provenienti da altri interventi complementari, finalizzati alla creazione d’impresa);
h) esprimere pareri e approvare i bilanci preventivi del Fondo redatti e presentati dalla SFIRS SpA;
i) approvare i Rapporti di Avanzamento di cui all’art. 20.
10.4 Oltre alle responsabilità di cui sopra, l’AdG, sulla base delle informazioni ricevute dalla SFIRS SpA:
j) valuta l’attività posta in essere della SFIRS SpA rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Fondo, i risultati previsti nella strategia di investimento, nonché la performance del Fondo Microcredito FSE e la conformità con gli obiettivi delle stessa e con il PO FSE;
k) trasmette alla Commissione, ai sensi dell’art. 46 del Reg. 1303/2013, una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato delle relazioni di attuazione annuale;
l) trasmette le relazioni annuali sulla perfomance del Fondo all’Autorità di Audit;
m) formula, se necessario, raccomandazioni di natura generale, indirizzate alla SFIRS SpA, circa i risultati dell’operatività del “Fondo Microcredito FSE”, il possibile sviluppo delle attività del Fondo e le ulteriori attività volte a ottimizzare l’impatto nell’economia regionale dell’operazione;
n) effettua dei controlli di sistema annuali sul Soggetto Gestore e nell’ambito di tali controlli procede ad estrarre un campione dei prestiti erogati nell’anno di riferimento al fine di verificare l’andamento dei prestiti concessi.
10.5 In tutti i casi in cui la SFIRS SpA necessiti di interpellare l’AdG, questa invierà la documentazione relativa all’AdG che dovrà esprimere parere positivo o negativo entro il termine di 20 giorni lavorativi. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta. Il parere positivo o negativo della Regione verrà inviato alla SFIRS SpA in forma scritta.
10.6 L’AdG può delegare le proprie funzioni, mantenendo in ogni caso le responsabilità di indirizzo e di coordinamento, ad appositi organismi selezionati (quali ad esempio i Responsabili d’Azione del PO FSE Sardegna 2014-2020 che andranno opportunamente istituiti nel qual caso si intenda prevedere suddette deleghe).
10.7 Inoltre, a norma dell’art. 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'AdG garantisce che:
a) l'operatività del “Fondo di Microcredito FSE” sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del PO FSE, alla strategia di investimento del “Fondo di Microcredito FSE” e al presente accordo di finanziamento;
b) la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell’art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un’adeguata documentazione di supporto;
c) l’Accordo di finanziamento e/o i documenti attuativi del Fondo contengano disposizioni sui requisiti in materia di audit e sulla pista di controllo in conformità all'allegato IV, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
d) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'art. 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
e) i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili: i) siano conservati, dall’AdG e dalla SFIRS SpA nel rispetto delle reciproche competenze, richiamate nel presente Accordo, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro del pertinente Programma; ii) siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione;
f) i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno: i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario; ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013; iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche; iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013; v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione; vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione; vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
viii) le check-list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti; ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis; x) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali; xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista; xii) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali; xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.
11 AUDIT DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
11.1 Come richiamato dal precedente art. 10.7, l’art. 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, definisce una responsabilità precisa dell’AdG in materia di audit e di verifiche di gestione, specificando inoltre i requisiti minimi in termini di conservazione e disponibilità, per i documenti giustificativi della spesa dichiarata ammissibile.
11.2 Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo sono:
- controlli amministrativo-documentali;
- visite di controllo;
- relazioni di revisione.
11.3 La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere almeno:
- le domande di finanziamento presentate dai proponenti, complete della documentazione di supporto (quali business plan, le altre informazioni richieste dal Soggetto Gestore tramite il modulo per la presentazione delle domande, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti percepiti);
- i Provvedimenti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario;
- la documentazione probatoria dell’effettivo utilizzo dell’investimento concesso per gli scopi definiti nel Provvedimento di concessione.
11.4 SFIRS SpA assicura per la durata del finanziamento:
(a) la verifica delle spese finanziate;
(b) la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all’atto della concessione del finanziamento;
(c) qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici per la corretta gestione del Fondo.
11.5 Il Soggetto Gestore provvederà annualmente a redigere e trasmettere all’AdG un piano dei controlli sulle verifiche ispettive in loco. Le verifiche ispettive verranno poste in essere in accordo con quanto disciplinato nel Xx.XX.XX e dai regolamenti al fine di monitorare e verificare il corretto svolgimento dell’azione finanziata di cui al punto precedente.
11.6 Ai sensi dell’Allegato IV del Reg. (UE) n. 480/2014, Tabella 1 “Requisiti fondamentali”, la SFIRS SpA garantisce, nella gestione del Fondo e nei sistemi di controllo interno, la separazione delle funzioni e sistemi adeguati di sorveglianza.
11.7 Per quanto riguarda le attività di controllo e di monitoraggio si rimanda a quanto previsto nel Xx.Xx.Xx. del PO FSE.
12 CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA ALLO STRUMENTO
12.1 Per consentire alla SFIRS SpA di gestire il Fondo, l’AdG dispone la destinazione al “Fondo Microcredito FSE”, dopo la firma del presente Accordo, di una dotazione finanziaria iniziale dell’importo complessivo di 4,7 milioni di euro a valere sull’Asse I “Occupazione” - Azione 8.10 “Percorsi per creazione di imprese” del PO FSE 2014-2020, che saranno resi disponibili a seguito dell’iscrizione nel Bilancio regionale dei relativi stanziamenti.
12.2 L’AdG si impegna affinché la dotazione finanziaria a valere sul POR FSE 2014-2020 stabilita dal presente accordo, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del PO, sia trasferita nel Conto Corrente “Fondo Microcredito FSE”, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire alla SFIRS SpA la gestione corretta del “Fondo Microcredito FSE”. L’AdG è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro regolamento dell’Unione Europea riguardante gli strumenti finanziari. I versamenti sul Fondo avverranno per tranche di avanzamento e in funzione della performance del Fondo. L’AdG si impegna a versare tempestivamente, sul Conto Corrente dedicato, il 25% dell’importo complessivo dei contributi del Programma impegnati per lo Strumento Finanziario ai sensi del presente Accordo. Le successive tranche verranno versate sul Conto Corrente dedicato sulla base della performance del Fondo, secondo il cronoprogramma di massima di cui all’allegato B, definito ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011. n. 118, art. 56
12.3 Prima del versamento dei fondi sul conto dedicato, mediante bonifico, l’AdG darà comunicazione alla SFIRS SpA sulle modalità di gestione del Conto di tesoreria come previsto all’art. 14.
12.4 L’AdG si dichiara disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel conto corrente del Fondo in funzione dello stato di avanzamento della Strategia di investimento e della performance complessiva del Fondo Microcredito FSE, nel rispetto della strategia condivisa nel PO approvato.
13 VERSAMENTI AL FONDO
13.1 In seguito alla stipula del presente Accordo l’AdG del PO FSE trasferisce i contributi pubblici del Programma al Fondo Microcredito FSE, ad eccezione delle quote già rimborsate e già disponibili presso i conti del soggetto gestore.
13.2 Il Fondo Microcredito FSE, oggetto del presente accordo, è finanziato:
13.2.1 quota parte (4,7 milioni di euro) con il PO FSE 2014-2020, a valere sull’Asse I “Occupazione”, Azione 8.10 “Percorsi per creazione di impresa”;
13.2.2 quota parte (6 milioni di euro) attraverso le risorse rimborsate allo strumento Fondo Microcredito FSE costituito a valere sulle risorse del PO FSE 2007- 2013, le plusvalenze e gli altri rendimenti, (quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti) generati dagli investimenti e rientrati in possesso della Regione.
13.3 Inoltre versamenti aggiuntivi potranno pervenire sia dal PO FSE sia dal costituendo Fondo dei Fondi AIO’ nelle modalità disciplinate dall’AdF dello stesso.
13.4 L’AdG provvede a versare sul conto “Fondo Microcredito FSE” costituito secondo quanto disciplinato nel presente Accordo, l’importo stanziato a valere sul PO FSE 14-20 in tranche determinate in funzione della performance del Fondo.
13.5 L’AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia di Investimento di cui all’art 7 e all’allegato B e calcola, in base a quanto raggiunto, la percentuale di stralcio ed eventuale rettifica finanziaria. L’AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del PO erogato allo strumento finanziario. L’AdG tiene conto della natura e della gravità dell’irregolarità ed apportare una rettifica proporzionale. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo esce dal Fondo di Microcredito FSE e rientra nella dotazione dei PO.
14 GESTIONE DEI CONTI
14.1 Le Parti concordano che il Fondo Microcredito FSE sia costituito come “Capitale Separato”, così come previsto dall’art. 38, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
14.2 Al fine di attuare la gestione contabile distinta, in conformità con quanto stabilito dall’art. 38, par. 6 del Reg. (CE) n. 1303/2013, la SFIRS SpA istituisce il Conto “Fondo Microcredito FSE”, dedicato all’amministrazione delle risorse del Fondo finanziata a valere sul PO FSE 2014-2020 conformemente al presente Accordo e non costituisce un conto bancario. La SFIRS SpA è tenuta a registrare nel Conto tutte le transazioni relative al sopra citato conto ed alle operazioni finanziate; ogni transazione deve recare la data di valuta per il computo dell’interesse.
14.3 La SFIRS SpA istituisce contestualmente il Conto corrente o sotto-conto Fondo Microcredito che viene alimentato con le risorse rimborsate allo strumento Fondo Microcredito costituito a valere sulle risorse del PO FSE 2007-2013, e quindi non appartenenti al programma.
14.4 Il Conto “Fondo Microcredito FSE” e il Conto “Fondo Microcredito” devono essere utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse
della SFIRS SpA, e devono essere destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
14.5 La SFIRS SpA può provvedere all’accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l’attuazione del Fondo; a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente art.;
14.6 La SFIRS SpA riceve le risorse finanziarie dal PO FSE ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del Fondo di Microcredito FSE, ivi compresi i contributi nazionali e i contributi provenienti da fonti diverse, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
14.7 Le operazioni consentite a valere sul Conto “Fondo Microcredito FSE” e sul Conto “Fondo Microcredito” ed eventuali sotto-conti sono le seguenti:
(i) ogni pagamento da effettuare in relazione alle operazioni e ai progetti approvati, secondo quanto disposto dall’art. 15;
(ii) pagamenti dei Costi, in conformità con quanto stabilito nell’art. 15 e nella Lettera dei Costi (Allegato F);
(iii) investimento del saldo attivo del Conto dedicato conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida della Tesoreria (Allegato E);
(iv) qualsiasi altro pagamento espressamente e congiuntamente autorizzato, in forma scritta, dalla Regione e dalla SFIRS SpA.
14.8 La SFIRS SpA provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate all’AdG il dettaglio sulla movimentazione dei Conti distinto per singola operazione come individuate all’art. 14 ai sensi dell.art.1 del Reg. 821/2014.
15 COSTI AMMINISTRATIVI
15.1 I Costi maturano a partire dalla data di registrazione dell’impegno di spesa di costituzione del fondo, relativamente alle sole risorse che dovranno essere trasferite .
15.2 L’AdG riconosce che l’esecuzione dell’operazione comporterà dei Costi per la SFIRS SpA, ed accetta di assumere tali Costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
15.3 Pertanto l’AdG calcola i costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell’art. 42, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) 1303/2013 in base ai criteri basati sui risultatati di cui all’art. 42, paragrafo 5 di tale regolamento e previsti all’art. 12 e all’art. 13 del Reg. (UE) 480/2014.
15.4 I criteri individuati sono:
- erogazione dei contributi forniti dal programma sostenuto da fondi SIE;
- complessità della valutazione dello strumento cercando di massimizzare le efficienze e le economie di scala nella gestione dell’ammissibilità delle pratiche, nella gestione dei bonifici/SEPA, delle restituzioni e dei rimborsi ecc;
- il tasso di interesse passivo eventualmente applicato agli strumenti concessi (alla data di sottoscrizione del presente Accordo è pari a zero);
- il tasso di interessi di mora da calcolare per i soggetti morosi;
- il range di tasso di interesse attivo maturato sulle somme in giacenza, attraverso la definizione di Linee Guida di Tesoreria (Allegato E) che tengono conto della necessità di ridurre il rischio al minimo per le somme messe a disposizione, ma anche di avere una giusta remunerazione per il Fondo stesso;
- le proiezioni sul tasso di default atteso che impatta direttamente sul tasso di rotatività del Fondo;
- le risorse restituite a fronte delle erogazioni;
- la qualità delle misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento per massimizzare l’impatto dell’investimento;
- Il contributo dello strumento finanziario agli obiettivi e agli output del Programma.
15.5 La SFIRS SpA ha diritto al rimborso di un ammontare annuo di Costi, da quantificarsi, per ogni anno solare, conformemente a quanto stipulato nella Lettera dei Costi (Allegato F). Tali Costi non potranno eccedere i massimali di cui all’art. 12-13 e 14 del Reg. (UE) 480/2014 e saranno specificati nella lettera dei costi che verrà stipulata tra le parti.
15.6 I Costi sono prelevati dai fondi disponibili nei Conti secondo quanto concordato dalle Parti nella Lettera dei Costi.
15.7 Al termine dell’anno solare, la SFIRS SpA sottopone alla Regione un estratto conto che evidenzi i Costi sostenuti nell’anno precedente; lo schema di tale estratto conto nonché la tempistica, le modalità e le conseguenze della sottoposizione di tale documento all’AdG, saranno specificate nella Lettera dei Costi (Allegato F).
15.8 I Costi sono ammissibili a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte dell’AdG delle somme di cui al punto 13.2.1. Per l’utilizzo delle somme già nella disponibilità dei conti della Sfirs S.p.A, i costi saranno ammissibili con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, previa autorizzazione dell’AdG,.
15.9 SFIRS SpA e l’AdG hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei Costi non ecceda i massimali previsti nell’atto delegato (artt.12-13 e 14 del Reg. (UE) 480/2014) come disciplinato nell’art. 42 paragrafo 5. Del Reg. (UE) 1303/2013.
15.10 L’AdG renderà disponibili le risorse destinate alla copertura dei costi che SFIRS SpA sostiene in attuazione del presente Accordo, stabiliti nei limiti previsti al precedente punto 15.9 e secondo le modalità e le tempistiche stabilite nella Lettera dei Costi (All. F), che contiene indicazioni anche in merito all’erogazione delle ulteriori tranche di pagamento. Resta inteso che la SFIRS SpA è tenuta a rimborsare al Fondo gli eventuali importi eccedenti i costi effettivi rendicontati secondo quanto definito ai precedenti punti e in base a quanto stabilito nella Lettera dei Costi (Allegato F).
15.11 La SFIRS SpA è tenuta a rimborsare all’AdG una parte dei Costi nel caso di cessazione del presente Accordo, conformemente a quanto previsto nell’art. 16 del presente Accordo.
15.12 La SFIRS SpA deve comunicare all’AdG il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell’anno precedente. L’AdG è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione, l’approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale del Fondo.
15.13 In particolare:
a) qualora l’AdG approvi il Bilancio Preventivo Annuale, quest’ultimo deve considerarsi adottato a partire dalla data in cui la SFIRS SpA ha avuto conoscenza dell’approvazione;
b) qualora la SFIRS SpA non riceva né l’approvazione né obiezioni da parte dell’AdG, il Bilancio Preventivo Annuale si considera adottato a partire dal trentesimo giorno dalla ricezione da parte dell’AdG;
c) qualora la SFIRS SpA riceva obiezioni dall’AdG, dovrà, entro quindici giorni dalla ricezione delle obiezioni, prendere ogni misura idonea affinché le obiezioni siano tenute in debita considerazione, ivi incluso la discussione di tali obiezioni con l’Autorità di Gestione e/o la presentazione di una rettifica del Bilancio Preventivo Annuale. Tale versione sarà considerata adottata.
15.14 Coerentemente con quanto stabilito al successivo punto 17, riguardante “Riutilizzo delle risorse erogate dall'autorità di gestione (compresi gli interessi maturati)”, i costi sostenuti per la gestione del Fondo potranno essere rimborsati a valere sugli interessi di giacenza.
15.15 Per tutta la durata del presente Accordo, le Spese considerate non ammissibili ai sensi della normativa sui Fondi SIE non potranno essere coperte a valere sul Fondo.
16 DURATA E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLA CHIUSURA
16.1 Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte dell’AdG del PO FSE e della SFIRS SpA e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del
presente art. 16, resta in vigore fino al 31 dicembre 2023. Le parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere alla SFIRS SpA di perseguire le finalità del Fondo Microcredito FSE, in osservanza di quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, del Reg. (UE) 480/2014 e del Reg. (UE) 964/2014. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l’opportunità di prolungare l’efficacia del presente Accordo per un ulteriore periodo da definire tra le Parti.
16.2 A seguito del 31 dicembre 2023, in caso di mancata proroga del presente Accordo secondo quanto disposto al punto 16.1, il rapporto tra le parti proseguirà all’esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi, nonché al fine dell’esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente art.; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo Microcredito FSE.
16.3 Ove sussistano motivi che danno luogo a un’eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte che non ha causato tali motivi può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all’altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.
16.4 A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata nei seguenti casi:
16.4.1 L’AdG può dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) inosservanza, da parte della SIFRS, delle strategie definite nel documento Strategia d’investimento, ovvero (ii) inadempimento, da parte di SFIRS SpA, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che l’AdG abbia notificato alla SFIRS SpA la causa di inadempimento e che la SFIRS SpA non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione;
16.4.2 la SFIRS SpA può dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) mancato contributo da parte della Regione al Fondo di Microcredito FSE conformemente al presente Accordo, o (ii) mancata effettuazione, da parte della Regione entro la scadenza concordata, del contributo supplementare al Fondo di Microcredito FSE eventualmente concordato tra le Parti, o (iii) inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, laddove tale inadempimento impedisca alla SFIRS SpA il proseguimento dell’operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, a condizione in ogni caso che la SFIRS SpA abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e che la
Regione non abbia provveduto a porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione.
16.5 Fermo restando il diritto delle Parti di dichiarare in qualsiasi momento la risoluzione per giusta causa, il presente Accordo può essere risolto con preavviso di novanta giorni di una delle Parti con effetto, al più presto, alla prima data di risoluzione ordinaria e, successivamente, a seguito di preavviso di sei mesi dato da una delle due Parti.
16.6 Salvo quanto previsto per la risoluzione per inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Accordo a decorrere da tre anni dopo la data di stipula del presente Accordo (prima data di recesso), con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all’altra. Tuttavia, la SFIRS SpA ha facoltà di recedere dal presente Accordo anche anteriormente alla prima data di recesso qualora la Regione, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione della SFIRS SpA, pregiudichi l’attività o la prestazione del Fondo di Microcredito FSE e, conseguentemente, la capacità della SFIRS SpA di perseguire l’Azione per la quale il presente Accordo è stato stipulato.
16.7 A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, la SFIRS SpA si considererà liberata dagli obblighi connessi alla realizzazione del Fondo.
16.8 Il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali la SFIRS SpA ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. La SFIRS SpA sarà tenuta a restituire i costi, eventualmente già rimborsati in eccesso, corrispondenti all’ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al termine previsto delle attività (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Accordo.
16.9 In caso di risoluzione del presente Accordo con modalità diversa dalla risoluzione per giusta causa, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato a risoluzione stessa.
16.10 Qualora venga posto termine al presente Accordo per motivi diversi dalla risoluzione per inadempimento:
a) se la cessazione è dovuta al naturale decorso del contratto, tutte le spese sostenute dal Fondo Microcredito FSE e dalla SFIRS SpA relative alla cessazione, incluse le spese connesse al trasferimento del Fondo di Microcredito FSE, e con l’entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla Regione;
b) nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla Regione e dalla SFIRS SpA connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento del Fondo
Microcredito FSE di nuova nomina subentrate, qualora applicabili, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Accordo.
16.11 Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l’ammontare residuo del Fondo di Microcredito FSE depositato nel Conto corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall’attuazione delle operazioni, deve essere restituito all’AdG ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dall’AdG alla SFIRS SpA nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento sostenute dalla SFIRS SpA, sono a carico dell’AdG e trattenute dal Fondo di Microcredito FSE, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a Risoluzione per Inadempimento riconducibile alla condotta della SFIRS SpA.
16.12 Fatta salva ogni altra disposizione del presente art., qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o l’annullamento o la sospensione dell’operazione a seguito di un atto dell’Unione Europea o di altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Accordo, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, (“Evento di Forza Maggiore”), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l’altra Parte (“Notifica di Forza Maggiore”) dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell’Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente se l’adempimento agli obblighi di cui al presente Accordo è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell’operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.
16.13 Ai sensi dell’art. 42 Reg 1303/2013 le spese ammissibili dello strumento finanziario corrisponde all’importo complessivo dei contributo dei Programmi effettivamente pagati o impegnati dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:
- i pagamenti ai destinatari finali
- il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
16.14 La spesa ammissibile non supera l’ammontare della somma dei seguenti elementi:
- dell’importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato;
- del corrispondente cofinanziamento nazionale.
I costi di gestione potranno essere riscossi e non devono superare i massimali definiti nel presente Accordo. I costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo diretti o indiretti rimborsati dietro prove di spesa. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sui risultati. I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria.
17 RIUTILIZZO DELLE RISORSE EROGATE DALL'AUTORITÀ DI GESTIONE (COMPRESI GLI INTERESSI MATURATI)
17.1 Gli interessi generati dalla giacenza nel conto corrente “Fondo di Microcredito FSE” sono destinati all’incremento del capitale del Fondo di Microcredito FSE, in conformità all’art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dall’AdG a SFIRS SpA, a tal fine si provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze. Gli interessi di giacenza potranno essere utilizzati a rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo.
17.2 Riutilizzo delle risorse rimborsate allo strumento finanziario.
Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell’art. 44 del Reg 1303/2013, (i) nell’ambito dello stesso strumento finanziario, (ii) se del caso si potrà provvedere al rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. La SFIRS SpA dovrà fornire alle AdG nelle proprie relazioni registrazioni adeguate dell’uso delle risorse.
17.3 Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità.
Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell’art. 45 del Reg (UE) n. 1303/2013, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari, potranno essere utilizzate, conformemente alle finalità del programma, nell’ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purchè in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
17.4 Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzate in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44-45 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nello specifico conformemente alle finalità del programma.
18 GOVERNANCE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
18.1 ”. Lo strumento prevede diversi attori che partecipano alla realizzazione della strategia del Fondo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati:
18.1.1 L’Autorità di gestione del PO FSE 14-20 (cofinanziatore del “Fondo Microcredito FSE), come già precisato all’art. 10 del presente Accordo, ha il compito di:
(i) garantire che l’azione del Fondo rispetti la normativa comunitaria applicabile, la strategia del PO e la strategia di investimento;
(ii) assicurarsi che la spesa sia ammissibile al PO ai sensi dell’art. 42 del Reg. 1303/2013;
(iii) assicurare gli rispetto degli adempimenti di monitoraggio e controllo previsti dal Sistema di Gestione Controllo, dal presente Accordo e dagli strumenti attuativi;
(iv) assicurare l’assenza di doppio finanziamento e la coerenza delle dichiarazioni “de minimis”;
(v) dotarsi di una procedura che consenta il tempestivo recupero dei prestiti nei confronti dei destinatari finali insolventi.
18.1.2 la SFIRS SpA, Soggetto Gestore del Fondo, fermo restando quanto definito all’art. 9 del presente Accordo cura le fasi di:
(i) progettazione della misura di agevolazione;
(ii) istruttoria delle proposte;
(iii) notifica del provvedimento di concessione/diniego adottato dalla Regione;
(iv) stipula del contratto;
(v) erogazione dei prestiti;
(vi) gestione dei rientri;
(vii) monitoraggio e controllo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la realizzazione degli investimenti finanziati, la restituzione del microcredito concesso, l’assenza di doppio finanziamento e la coerenza delle dichiarazioni presentate dai destinatari finali tra cui le dichiarazioni “de minimis”;
(viii) cura la gestione dello strumento.
19 CONFLITTI DI INTERESSE
19.1 E’ fatto obbligo al personale della SFIRS SpA coinvolto nell’attuazione del Fondo di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d’interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti d’interessi potenziali che possano nascere durante l’espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d’interessi.
20 RELAZIONI E CONTROLLO
20.1 Il sistema di rendicontazione del “Fondo Microcredito FSE” costituisce elemento essenziale del sistema di monitoraggio ed è concepito allo scopo di assicurare una gestione adeguata dell’operazione del Fondo e al fine di contribuire agli obblighi di monitoraggio e certificazione in capo all’AdG nei confronti della Commissione e delle Autorità nazionali competenti. Per la modalità di reportistica, si rinvia all’art. 15 del presente Accordo e all’Allegato D, per la rendicontazione si rinvia a quanto specificato nella Lettera dei Costi.
20.2 La SFIRS SpA è tenuta a conformarsi alle regole di rendicontazione valide per il FSE.
20.3 In capo alla SFIRS SpA sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:
- la SFIRS SpA deve predisporre, per ogni anno di calendario, il Rapporto di Avanzamento annuale, che esponga un’analisi dettagliata relativa alla performance del Fondo Microcredito FSE in riferimento all’anno precedente; un’analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento ed informazioni dettagliate sull’avanzamento delle operazioni finanziate;
- il Rapporto di Avanzamento annuale deve includere le informazioni, relative alle Operazioni ed al Fondo di Microcredito FSE necessarie per permettere all’AdG di ottemperare ai suoi obblighi in materia di monitoraggio e certificazione nei confronti della Commissione, secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Rapporto di Avanzamento annuale deve essere presentato dalla SFIRS SpA alle Autorità di Gestione per l’ approvazione entro il 31 marzo di ogni anno di calendario;
- la SFIRS SpA è tenuta a redigere un Rapporto di Avanzamento semestrale recante l’analisi dello stato di avanzamento della Strategia di Investimento, informazioni dettagliate sull’avanzamento delle operazioni e della gestione dei depositi (come descritto all’Allegato E); il Rapporto di Avanzamento semestrale deve essere presentato dalla SFIRS SpA all’Autorità di Gestione per approvazione entro il 30 settembre di ogni anno;
- la SFIRS SpA deve adoperarsi affinché nei contratti di finanziamento siano sancite disposizioni che facilitino la raccolta di informazioni, ivi incluse le informazioni riguardanti
gli Aiuti di Stato e i destinatari finali delle attività finanziate, al fine di permettere un monitoraggio adeguato delle Operazioni.
- La SFIRS SpA deve inoltre, come indicato all’art. 15, comunicare alla Regione il Bilancio Preventivo Annuale del Fondo per ogni anno di calendario, non più tardi del 31 ottobre dell’anno precedente. L’AdG è tenuta a notificare, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione, l’approvazione o le eventuali obiezioni al Bilancio Preventivo Annuale del Fondo.
- Ulteriori specifiche in merito al reporting potranno essere dettagliate nei documenti attuativi del Fondo.
21 PERFORMANCE DEL FONDO
21.1 Le attività di valutazione della performance del Fondo si basano sul monitoraggio dei risultati attesi di cui all’art. 8, secondo quanto previsto dall’Allegato D (Modelli per il controllo e le relazioni) e sulle risultanze dei Rapporti Annuali e Semestrali di cui al precedente art. 20.
21.2 La valutazione della performance dovrà prendere in considerazione sia gli aspetti di carattere più strettamente finanziario legati allo strumento finanziario, sia le questioni relative al raggiungimento dei risultati. In questo senso sarà necessario considerare diverse categorie di indicatori finanziari e di risultato per valutare il rendimento del Fondo, per esempio in termini di tasso di restituzione e di sofferenza ma anche attraverso indicatori specifici legati all’effetto rotativo, il tasso di default, il tasso di copertura dei destinatari potenziali, etc.;
21.3 La Regione si riserva di descrivere con maggiore dettaglio le modalità di valutazione della performance del Fondo nei documenti attuativi dello stesso.
22 VISIBILITÀ E TRASPARENZA
22.1 Il “Fondo Microcredito FSE” adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alla disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall’Unione in conformità a quanto disciplinato all’art. 115 e dall’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
22.2 I progetti verranno selezionati mediante la pubblicazione di appositi strumenti attuativi in conformità con la legislazione applicabile in materia.
22.3 La divulgazione dell’avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo avverrà tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e sul sito della SFIRS SpA.
22.4 La SFIRS SpA dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del “Fondo Microcredito FSE” del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (PO FSE Sardegna 2014-2020) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1303/2013 (art.115).
22.5 Al fine di garantire un’adeguata informazione e promozione del “Fondo Microcredito FSE” verso i potenziali investitori, imprese e destinatari saranno realizzate dall’Assessorato del Lavoro e da SFIRS SpA diverse azioni informative che coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio. Inoltre suddette modalità di informazione e comunicazione saranno realizzate conformemente alla strategia di comunicazione ed ai Piani di Comunicazione del PO e mireranno alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione.
22.6 Le attività di informazione e comunicazione verranno dettagliate nei successivi documenti attuativi.
23 ESCLUSIVA
23.1 La Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (Intermediario Finanziario ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 TUB) è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della Regione Autonoma della Sardegna, in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house di suddetto Fondo.
23.2 LA SFIRS SpA concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
23.3 La SFIRS SpA nella sua qualità di società “in house” della Regione Sardegna, riceve esclusivamente dalla R.A.S gli incarichi relativi alle attività da svolgere mediante affidamento diretto ed è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna che, con Deliberazione della Giunta Regionale 47/3 del 28.11.2012, è stato affidato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio quale Organo politico ed al Centro Regionale di Programmazione quale Direzione competente.
24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
24.1 Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
24.2 Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, alla applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Cagliari.
25 RISERVATEZZA
25.1 Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, SFIRS SpA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
26 MODIFICA DELL'ACCORDO E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI
26.1 Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:
Per la Regione
Regione Autonoma della Sardegna
Autorità di Gestione del PO FSE 2007-2013 - Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Via San Xxxxxx, 60 – 00000 Xxxxxxxx
e-mail:
Per la SFIRS SpA:
SFIRS S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx e-mail: xxxxx@xxxxxxxxx.xx
26.2 Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al project manager della SFIRS SpA che agisce come punto di contatto tra “Fondo Microcredito FSE” e la Regione.
26.3 Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all’altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all’indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all’ultimo indirizzo validamente comunicatole.
26.4 Qualsiasi notifica o comunicazione inviata all’Autorità di Gestione deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con PEC, posta raccomandata a/r all’indirizzo sopra indicato per la Regione.
26.5 Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, costituisce l’insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell’operazione oggetto dell’Accordo e sostituisce, abrogandolo, qualsiasi precedente atto e/o accordo avente il medesimo oggetto.
26.6 La SFIRS SpA non potrà trasferire l’insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione.
26.7 Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
26.8 Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l’invalidità o l’inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell’art. 1419 del Codice Civile. La disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.
26.9 Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
26.10 Il presente Accordo è stato redatto in lingua italiana e firmato digitalmente.
Regione Autonoma della Sardegna | Società Finanziaria Regione Sardegna SFIRS SpA |
L'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 | Il Presidente |
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx (Firmato digitalmente) | Avv. Xxxxx Xxxxx (Firmato digitalmente) |