CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2017
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2017
Le parti, preso atto del parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di Accordo del 10 luglio 2017 sulla distribuzione del FUA dell'anno 2017, espresso dalla PdCM/DFP con nota 54411 in data 29/09/2017 e dal MEF/DRGS/IGOP-ACLP, con la nota n. 176979/2017, in data 28/09/2017, sottoscrivono in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la distribuzione del FUA anno 2017, conformato alle osservazioni cui gli organi di controllo hanno subordinato la certificazione.
PARTE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO
Art. 1
(Durata e campo di applicazione)
1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2017 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010, n. 90, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 10 e 19 che si applicano a tutto il personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa.
Art. 2 (Ammontare dei fondi AD ed AID)
1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2017 è pari a complessivi
€ 42.854.398,81 al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.
Art. 3 (Determinazione dei fondi)
1. Il fondo dell'AID viene determinato in € 2.142.719,94 pari al 5% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad € 40.711.678,87, costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 16, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite riconosciuto agli enti della Difesa.
PARTE II POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 4
(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)
1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € 2.437.305,65 al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità.
PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ
Art. 5
(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)
1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni dì lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2017 vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:
voci di spesa | importo netto datoriale | importo lordo datoriale |
particolari posizioni di lavoro | € 1.881.181,03 | € 2.496.327,23 |
turni | € 4.970.000,00 | € 6.595.190,00 |
reperibilità | € 2.280.000,00 | € 3.025.560,00 |
2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni dì lavoro, turni e reperibilità (nota congiunta n. 1).
Art. 6
(Particolari posizioni di lavoro)
1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole particolari posizioni di lavoro:
a) sede disagiata;
b) rischio radiologico e indennità professionale;
c) rischio, anche per operatori subacquei;
d) bonifica campi minati;
e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnici non riconosciuti;
f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.
Art. 7 (Turni)
1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità è riportata nell'allegato 9.
Art. 8 (Reperibilità)
1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità è riportata nell'allegato 10.
PARTE IV INDENNITÀ' DI MOBILITA'
Art. 9 (Accantonamento per l'indennità di mobilità)
1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 70.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata indennità di mobilità avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.
PARTE V SVILUPPI ECONOMICI
Art. 10
(Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2017)
1. Dall'ammontare del FUA 2017 è accantonata la somma di € 18.551.411,74 per finanziare, al lordo datoriale nella misura del 38,38%, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.09.2007 (Intesa programmatica art.19 CCNI FUA 2016 come modificata in seguito alle osservazioni della PDCM – Dipartimento della Funzione Pubblica). Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all’interno delle aree sarà pari a 9.940 unità e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio 2017. I criteri per l’attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell’allegato 12. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.18, co.5, del CCNL Comparto Ministeri del 14.09.2007, non potranno partecipare ai suddetti sviluppi economici coloro che hanno conseguito la fascia retributiva di appartenenza con decorrenza 01.01.2016.
2. Per le finalità indicate al precedente comma sono individuati per l'anno 2017 i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive:
AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA’ DI PERSONALE | DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO) | TOTALE ANNUO (LORDO STATO) |
III | Da F6 a F7 | 9 | 2.670,70 | 24.036,30 |
III | Da F5 a F6 | 22 | 2.778,27 | 61.121,94 |
III | Da F4 a F5 | 158 | 2.495,86 | 394.345,88 |
III | Da F3 a F4 | 105 | 3.795,12 | 398.487,60 |
III | Da F2 a F3 | 428 | 2.329,53 | 997.038,84 |
III | Da F1 a F2 | 170 | 1.141,25 | 194.012,50 |
AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA’ DI PERSONALE | ||
II | Da F5 a F6 | 41 | 926,44 | 37.984,04 |
II | Da F4 a F5 | 950 | 1.045,72 | 993.434,00 |
II | Da F3 a F4 | 3.907 | 1.729,34 | 6.756.531,38 |
II | Da F2 a F3 | 4.097 | 2.101,74 | 8.610.828,78 |
II | Da F1 a F2 | 49 | 1.628,64 | 79.803,36 |
AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA’ DI PERSONALE | ||
I | Da F2 a F3 | 4 | 946,78 | 3.787,12 |
NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI | ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO |
9.940 | 18.551.411,74 |
3. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione.
4. Non possono partecipare agli sviluppi economici i dipendenti che negli ultimi due anni siano stati destinatari di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio.
PARTE VI
Trattamento economico accessorio premiale
Art. 11
(Performance individuale e Fondo Unico di Sede)
1. A seguito dei precedenti accantonamenti la somma destinata sia a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell’AD sia a costituire i Fondi Unici di Sede ammonta complessivamente a € 6.405.501,61.
Tale importo è utilizzato, ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 32 CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, secondo le modalità indicate agli artt. 12, 13 e 14, nella misura del 15% per remunerare la performance individuale del personale civile dell’AD, in base al Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali approvato dal Ministro della Difesa pro tempore in data 10 novembre 2015, e nella misura del restante 85% per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.
Art. 12 (Performance individuale)
1. La somma complessivamente destinata a remunerare la performance individuale dei dipendenti civili dell’AD ammonta a €1.130.382,64. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2017 l’importo pro capite teorico da riconoscere alla performance individuale è pari ad € 42,96 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 32,37 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.
2. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra:
0 e 40 | non competerà alcun compenso correlato alla performance individuale |
41 e 50 | competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
51 e 70 | competerà un compenso pari al 75% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
71 e 90 | competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
91 e 100 | competerà un compenso pari al 100% dell’importo pro capite teorico correlato alla performance individuale |
Le somme che dovessero residuare in conseguenza dell’attribuzione di compensi inferiori alla misura del 100% dell’importo teorico previsto per la performance individuale saranno redistribuite in ragione delle medesime percentuali di merito assegnate in sede di valutazione della performance.
3. Qualora le somme accantonate in base a questo ed agli articoli precedenti non siano integralmente spese, le quote residue incrementeranno gli importi di cui al successivo art. 13, comma 1.
Art. 13
(Fondo Unico di Sede)
1. La somma complessivamente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS) ammonta ad € 6.405.501,61. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2017 l'importo pro capite teorico FUS è pari a: € 243,43 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a € 183,45 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.
2. Detto "importo pro capite teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute alla ripartizione del FUS.
4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico, transito di personale militare all'impiego civile e personale in posizione c.d. di “comando in”, una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno 2017 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.
Art. 14
(Finalità del Fondo Unico di Sede e criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)
1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e pertanto potrà essere destinato a:
a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 20% del FUS;
c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
x. xxxxxxxxxxx, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli arti 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli dì servizio, in misura non inferiore al 67% del FUS.
2. La contrattazione integrativa definisce la ripartizione del FUS tra le finalità di impiego di cui al precedente co. 1, sulla base delle specifiche esigenze rilevate in sede locale e dei progetti presentati dal dirigente e definiti in sede locale. L'apporto partecipativo del dipendente alla produttività progettuale verrà adeguatamente valorizzato con l'attribuzione di uno specifico coefficiente di valutazione.
3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.
Art. 15 (Informazione alle XX.XX.)
1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.
PARTE VII ULTERIORI SOMME DEL FUA
Art. 16
(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)
1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, affluiranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, nonché le somme di cui all’art. 1805-bis del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali – cd. FESI 2014-2015 per un importo di € 130.745) saranno oggetto di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 236 della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tale accordo sarà assoggettato alla procedura di controllo prevista dall'art. 40 bis, d.lgs. 165/2001.
PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 (Specchio di ripartizione)
1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 13).
Art. 18 (Allegati)
Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
1. indennità per sede disagiata (art. 6);
2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
3. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 6);
4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
9. indennità per turni (art. 7);
10. indennità per reperibilità (art. 8);
11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
12. criteri per l’attribuzione degli sviluppi economici (art. 10);
13. distribuzione delle somme disponibili 2016 (art. 17).
Art. 19
(Intesa programmatica sugli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2018)
Le parti, previa verifica delle disponibilità economiche, concordano di programmare, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all’interno delle aree pari a circa 6.000 unità.
I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2018 e il relativo onere finanziario, graverà sulle risorse consolidate del fondo unico di amministrazione per l’anno 2018.
IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
(Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx)
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F.P. C.G.I.L. ……………………………………………..
C.I.S.L. F.P. ….…….………………………………………
U.I.L. P.A. Difesa……………………….............................
F.L.P. – Difesa ……………………………….………………
FED.CONF.SAL./UNSA...................................................
USB – P.I. …………………………...................................
FEDERAZIONE INTESA FP…………………………………..
Roma, ............................