ALLEGATO N.10
Istituto Comprensivo "Xxxxx Xxxxxxxxxx"
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel: 000 000000 - Fax 000 000000
e-mail: xxxx000000@xxxxxxxxxx.xx PEC: xxxx000000@xxx.xxxxxxxxxx.xx
ALLEGATO N.10
RETE A.L.I.
A.L.I.
Rete di scuole per l’Apprendimento delle Lingue e l’Inclusione.
ACCORDO di RETE
L’anno 2016 presso l’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxx”
VIENE STIPULATO
il presente Accordo di Rete con forza di titolo autentico per ogni effetto di legge tra le seguenti Istituzioni Scolastiche:
1) Istituto Comprensivo Statale “F. De Xxxxx” di Cascina;
2) Istituto Comprensivo Statale “X. Xxxxxxx “ di Cascina;
3) Istituto Comprensivo Statale “M. L. King” di Calcinaia;
4) Istituto Comprensivo Statale “X. Xxxxxxxxxx” di Cascina;
5) Istituto Comprensivo Statale “I. Alpi” di Vicopisano;
6) Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Pesenti” di Cascina;
7) Scuola Paritaria “X. Xxxxxx” di Cascina
Sono presenti nell’ordine i Legali Rappresentanti degli Istituti sopra menzionati:
1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
2) Xxxxxxxx Xxxxx
3) Xxxx Xxxxxxx
4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
5) Xxxxxxxxxx Xxxxxx
6) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
7) Xxxxxx Xxxxxxx
PREMESSA
Visto il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali;
Tenuto conto che l’accordo di Xxxx, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e
contabilità (ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci), di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, di seguito chiamato semplicemente D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;
Viste le delibere autorizzative degli Organi Collegiali delle Istituzioni Scolastiche interessate per la costituzione in Rete;
I Legali Rappresentanti delle Scuole sopra menzionate convengono con la presente convenzione in forma pubblica amministrativa di istituire un
tra le Istituzioni Scolastiche precedentemente descritte, secondo quanto qui di seguito riportato.
Art. 1
La Premessa e gli allegati descritti in calce fanno parte integrante del presente atto.
Art. 2
L’I.C. “X. Xxxxxxx”, con sede in Cascina (Pi), assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica di cui al presente atto e diventa Sede Amministrativa del bilancio di Rete per i progetti in comune, salvo diversi accordi.
Il Consiglio dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete potrà provvedere ad individuare una nuova Scuola Capofila, con votazione a maggioranza dei 2/3 più uno degli aderenti, alla fine del quinquennio o in presenza di giustificato motivo. In tal caso, la nuova Scuola Capofila diventa Sede Amministrativa del bilancio di Rete per i progetti in comune, per tutta la durata del presente accordo.
Art. 3
Lasciando impregiudicata l’autonomia di ciascuna Istituzione Scolastica interessata che, in ogni modo, rimane soggetto giuridico a se stante, la Rete di scuole assume il nome di A.L.I (Rete di scuole per l’Apprendimento delle Lingue e l’Inclusione).
Art. 4
La Rete di scuole per l’Apprendimento delle Lingue e l’Inclusione è costituita dagli Istituti che con il presente atto si costituiscono ed è aperta a tutte le Scuole che intendano aderirvi. La richiesta
di nuova adesione va proposta in forma scritta dal Legale Rappresentante dell’Istituzione interessata, previa acquisizione delle apposite delibere dei competenti Organi Collegiali, e va trasmessa, con allegate le relative delibere, al Consiglio dei Dirigenti della già costituita Rete, tramite la Scuola Capofila.
L’accettazione della nuova adesione e della relativa quota di partecipazione – pari ad € 100,00 (cento/00) annuali, salvo diversi accordi, o per frazione di anno, corrispondente a quella concordata a carico delle scuole partecipanti alla rete – viene assunta all’unanimità in prima seduta; a maggioranza dei presenti, in seconda seduta. L’adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell’accordo da parte della Scuola richiedente.
L’adesione alla Rete da parte dei singoli Istituti è acquisita con la firma dei Dirigenti Scolastici e viene ratificata dai rispettivi Consigli di Istituto entro 60 (sessanta) giorni dalla firma preliminare dei Dirigenti Scolastici, termini dopo i quali deve essere effettuato il versamento delle quote di adesione. La mancata ratifica da parte del Consiglio di Istituto costituisce recesso automatico dalla firma, senza oneri per entrambi i contraenti.
E’ fatta salva la possibilità per una Istituzione Scolastica estranea alla Rete di richiedere la partecipazione ad un singolo Progetto, nei modi e nei termini previsti dal Consiglio dei Dirigenti della Rete che deciderà in merito.
Art. 5
Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente Atto hanno facoltà di recesso dall’accordo.
La richiesta di recesso è presentata dal Legale Rappresentante della Scuola interessata, in forma scritta e previa acquisizione di apposite delibere dei competenti XX.XX. della medesima Istituzione Scolastica, e va trasmessa al Consiglio dei Dirigenti delle Scuole della Rete, tramite la Scuola Capofila.
Il recesso sarà efficace al completamento delle attività già avviate.
Art. 6
Il presente atto costitutivo della Rete di scuole per l’Apprendimento delle Lingue e l’Inclusione ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di attività e servizi che hanno lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
• Promuovere attività di formazione e aggiornamento relativamente all’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere e all’inclusione (formazione linguistico – comunicativa e metodologico – didattica, C.L.I.L, B.E.S, etc);
• Favorire attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo, relativamente all’innovazione metodologico didattica, alla valutazione e all’inclusione, anche attraverso l’uso delle tecnologie multimediali;
• Potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea nella prospettiva dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica e metodologica;
• Sostenere azioni volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il disagio;
• Incoraggiare l’integrazione scolastica e sociale dei giovani e degli adulti;
• Promuovere lo scambio, anche temporaneo, di personale per sviluppare progetti e attività della Rete;
• Favorire l’arricchimento delle risorse strumentali mediante la condivisione del materiale esistente all’interno della Rete e la nuova acquisizione;
• Promuovere lo scambio di servizi.
Art. 7
Il presente contratto ha validità di anni cinque, riconducibile all’anno scolastico corrente al momento della sottoscrizione del presente atto come anno di inizio del quinquennio.
Non è consentito il rinnovo tacito; si fa rinvio, in proposito, al contenuto dell’art. 44 – comma 2 – della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Qualora una o più istituzioni scolastiche dia revoca all’adesione, la Rete resterà costituita con le istituzioni restanti.
Qualora le Scuole aderenti siano in numero inferiore a quattro, la Rete sarà estinta al 31 agosto
dell’anno scolastico in corso, fatte salve le responsabilità di gestione fino a quella data.
Art. 8
Fatta salva l’autonomia organizzativa, decisionale e gestionale delle singole Istituzioni Scolastiche, la Rete di Scuole prevede la seguente struttura organizzativa e le seguenti norme transitorie.
Organi della Rete:
1. Consiglio dei dirigenti – CD
Vi partecipano con diritto di voto tutti i Legali Rappresentanti degli Istituti aderenti alla Rete;
2. Giunta Esecutiva – GE
È costituita da tre membri: Presidente; Vicepresidente; Dirigente Scolastico della Scuola Capofila (Sede Amministrativa);
3. Presidente – PR
Viene eletto in seno al CD e rimane in carica cinque anni;
Presiede il CD, ha compiti di rappresentanza negli ambiti istituzionali, coordina le attività e i progetti della Rete.
4. Vicepresidente – VP
Viene eletto in seno al CD e rimane in carica cinque anni;
Collabora col PR e il Dirigente Scolastico della SC, in caso di assenza del PR svolge le sue funzioni.
5. Dirigente Scolastico della Scuola Capofila – Sede Amministrativa – DS-SC
Rimane in carica fino a che la propria Scuola risulta essere Scuola Capofila – Sede Amministrativa.
6. Docenti Referenti di Rete – DR
In tutti gli Istituti aderenti alla Rete il DS individua un Docente Referente con il compito di diffondere nell’Istituto tutte le informazioni riguardanti la Rete.
Norme transitorie:
a. Eventuali precedenti accordi rimangono comunque attivi, finché non saranno chiusi, rendicontati ed approvati tutti i progetti in corso. In nessun caso il nuovo organismo di Rete si farà carico di pendenze residue dei precedenti accordi. L’attuale deposito di cassa, fatte salve eventuali pendenze, passa sulla nuova Rete;
b. In sede di primo Consiglio vengono eletti Presidente e Vicepresidente. Viene inoltre individuata la Scuola Capofila (sede amministrativa).
Art. 9
Il Consiglio avrà la funzione ed il compito di definire le linee di indirizzo e di sviluppo della Rete.
All’interno del consiglio verranno prese tutte le decisioni riguardanti impegni finanziari e le eventuali quote di versamento.
Il potere di indirizzo, l’attività istruttoria e l’approvazione dei singoli progetti riguardanti le materie di cui al precedente art. 6 competono e sono definiti in seno al Consiglio dai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche rappresentate nella Rete, o dai loro delegati, secondo le procedure disposte dagli artt. 9, 10, 11 e 12 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 che, al capo II, apporta modifiche
alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per i fatti che interessano la Rete, il CD sarà convocato periodicamente dal Presidente della Rete e comunque non meno di due volte all’anno; l’autoconvocazione dell’organismo può avvenire su richiesta scritta di 1/3 dei componenti.
Al CD potranno essere invitati i DSGA e i Docenti Referenti delle Istituzioni Scolastiche della Rete.
Il CD può articolarsi in gruppi di lavoro settoriali per l’esame dei problemi relativi ai diversi segmenti scolastici o a specifici progetti, con la presenza dei DR delle singole scuole.
Le riunioni del CD e del gruppo dei DR sono da ritenersi valide rispettivamente con la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti; le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 10
La Giunta Esecutiva della Rete svolge i seguenti compiti:
1. prepara/predispone i lavori del CD;
2. cura l’esecuzione delle delibere;
3. provvede alla gestione ordinaria delle risorse.
Art. 11
In sede di Consiglio sarà pure determinata l’entità di ulteriori apporti finanziari, a carico delle Scuole aderenti alla Rete, per la realizzazione di progetti e delle attività connesse della Rete, secondo criteri da regolamentare nella medesima sede.
Per la Scuola Capofila – Sede Amministrativa potrà essere riconosciuto al DSGA e/o ad eventuali Assistenti Amministrativi, un compenso aggiuntivo forfettario per lo svolgimento dei maggiori carichi di lavoro connessi alle attività contabili e amministrative della Rete, da determinarsi in sede di CD.
Art. 12
I finanziamenti di cui al precedente articolo affluiranno, in tempi appropriati, nel Programma Annuale della Scuola Capofila – Sede Amministrativa, in analogia a quanto disposto dall’art. 8 del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, per la realizzazione di programmi complessi e saranno contabilizzati in partite di giro quali attività per conto terzi.
Saranno pure predisposte, a cura del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi della Scuola Capofila – Sede Amministrativa, le “Schede Illustrative Finanziarie”, secondo quanto disposto al comma 6 dell’art. 2 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, citato in premessa.
Art. 13
L’attività negoziale è affidata al Dirigente Scolastico della Scuola Capofila – Sede Amministrativa
che la eserciterà, su mandato del CD, nell’ambito delle disposizioni previste dall’art. 31 – comma 1
– del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44.
Art. 14
Fermo restando che il DS di ciascun Istituzione Scolastica non potrà superare il limite fissato dal proprio Consiglio di Istituto, relativamente agli acquisti di beni e servizi, decisi in CD, e che attengono alla realizzazione delle attività e dei progetti di cui alle materie elencate nel precedente art. 6, il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila – Sede Amministrativa adotterà la procedura in forma libera, sino al limite di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con scambio di corrispondenza secondo l’uso di commercio; mentre, per somme superiori a tale limite, saranno poste in essere, dallo stesso Dirigente Scolastico, le regole stabilite dall’art. 34 del D.M. 1 febbraio 2001, n .44, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici DLgs 163/06.
Art. 15
Entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun anno scolastico, il DSGA della Scuola Capofila
– Sede Amministrativa predispone la rendicontazione circa l’utilizzo delle risorse comuni. Tale documento viene trasmesso alla GE per parere di conformità e successivamente sottoposto all’approvazione del CD.
Rimane fermo il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate Istituzioni Scolastiche potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, a prescindere dalle disposizioni e dai vincoli di cui alla L. 241/90.
Art. 16
Ogni sei mesi di ciascun anno considerato sarà effettuata un CD sull’andamento concernente la realizzazione dei progetti e delle attività.
Analoga illustrazione-relazione sarà fatta tutte le volte che Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete ne faranno esplicita e motivata richiesta scritta, con contestuale informazione agli altri Legali Rappresentanti delle Scuole interessate.
Art. 17
I beni inventariabili acquistati per la Rete saranno presi in carico dalla Scuola Capofila – Sede Amministrativa annotando nell’inventario la specifica destinazione, secondo quanto previsto dagli
artt. 24 e 25 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e rimarranno a disposizione di tutte le Scuole interessate alla Rete per la realizzazione delle attività progettate ed approvate.
Art. 18
Qualora, per la realizzazione dei progetti approvati, vi sia necessità di scambio temporaneo di docenti fra le Istituzioni Scolastiche che partecipano alla Rete, tale scambio è possibile nello spazio temporale limitato alla realizzazione del progetto, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva e alle seguenti condizioni:
a. libero consenso degli interessati;
b. competenze specifiche in relazione alla tipologia del progetto;
x. xxxxxxxx di continuità in relazione all’ impegno assunto nel progetto.
In mancanza di una specifica contrattazione collettiva in materia, è ammesso il ricorso alle “collaborazioni plurime” di cui all’art. 35 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009 e del Decreto Interministeriale n° 44 del 2001 e loro integrazioni e modificazioni vigenti al momento dell’esigenza.
Nel caso vi fosse la possibilità di utilizzare organici funzionali, gli stessi potranno essere definiti in modo tale da portare un valido contributo alla realizzazione dei progetti, consentendo l’affidamento dei servizi a persone dotate di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi, di raccordo istituzionale e di gestione di laboratori e progetti.
Art. 19
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, la Rete potrà compiere tutti gli atti e contratti, ricevere contributi da Enti pubblici e da privati, accogliere lasciti, donazioni ed effettuare operazioni commerciali e quant’altro esplicitamente previsto dai commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 7 del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e del Decreto Interministeriale n° 44 del 2001.
In particolare, la Rete di Scuole, previa delibera del CD, potrà costituire o aderire a Consorzi pubblici e privati con Università, Istituti di Credito, Camere di Commercio, Istituzioni, Associazioni ed Enti locali e territoriali, Enti pubblici e privati, per assolvere a compiti istituzionali e per partecipare a progetti e bandi per attività coerenti con i Piani dell’Offerta Formativa delle Scuole in Rete e con le finalità della Rete medesima, indetti da Enti e Istituzioni Nazionali ed Internazionali nel settore dell’Educazione, della Ricerca, della Informazione, della Comunicazione, del Lavoro, dell’Assistenza, dello Sport, dell’Arte e della Cultura.
Art. 20
In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole della Rete, esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 21
Modificazioni al presente Atto potranno essere apportate con delibera approvata dai 2/3 dei Legali Rappresentanti delle Scuole della Rete, in sede di Consiglio.
Art. 22
Il presente atto è depositato in copia originale presso le Segreteria della Scuola Capofila della Rete e pubblicato in copia agli Albi delle scuola aderenti.
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle leggi e disposizioni vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.