INDICE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Itas Risparmio Libero/Tariffa 15RSG
Assicurazione rivalutabile a premi unici ricorrenti
Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”.
Edizione: 30/06/2021
INDICE
Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto 3
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3
Art. 3 Revoca della proposta 3
Art. 5 Cessione, pegno e vincolo 3
Art. 7 Rinvio alle norme di legge 3
Art. 10 Prestazione in caso di morte dell’assicurato 4
Art. 11 Prestazione in caso di vita dell’assicurato 4
Art. 12 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione della garanzia complementare 4
Art. 13 Durata e limiti sottoscrittivi 4
Art. 14 Durata e limiti sottoscrittivi in caso di attivazione della garanzia complementare 5
Art. 17 Calcolo del valore del capitale assicurato 7
Art. 18 Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato e prestazione minima garantita 7
Art. 19 Calcolo della prestazione in caso di morte dell’assicurato 8
Art. 21 Calcolo della prestazione in caso di vita dell’assicurato: riscatto totale e parziale 8
Art. 25 Documenti richiesti 10
Regolamento Gestione interna separata FOREVER 17
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto
Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da parte di ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che attesta l’assenso di ITAS Vita.
L’assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:
- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.
Ai fini della stipula del contratto, contraente ed assicurato devono essere entrambi domiciliati e residenti in Italia.
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se ITAS Vita avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, ITAS Vita stessa si riserva:
- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);
L’inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica della prestazione in caso di decesso dell’assicurato e in caso di conversione del valore di riscatto totale in una delle rendite di opzione.
Art. 3 Revoca della proposta
Prima della stipula del contratto, il contraente può sempre revocare la proposta di assicurazione, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all’art. 9). L’originale della proposta dovrà essere recapitata alla sede di ITAS Vita.
Art. 4 Diritto di recesso
Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC (recapiti all’art. 9).
L’originale di polizza, eventuali appendici e, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso firmato
dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario, dovranno essere recapitati alla sede di ITAS Vita.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ITAS Vita rimborsa al contraente l’intero premio eventualmente pagato. ITAS Vita rinuncia a recuperare le spese sostenute per l'emissione del contratto.
Art. 5 Cessione, pegno e vincolo
Il contraente può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.
Questi atti diventano efficaci solo quando ITAS Vita li annota sull’originale del documento di polizza o su
appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto, liquidazione delle prestazioni assicurate e le opzioni di conversione del capitale in rendita richiedono l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 6 Foro competente
Per le controversie relative a questo contratto è competente l’autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 7 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.
Art. 8 Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del contraente, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.
Art. 9 Recapiti
Le comunicazioni possono essere inviate al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita all’indirizzo Piazza delle Donne Lavoratrici nr. 2, 38122 Trento - o a mezzo posta elettronica certificata PEC a itas.vita@pec- xxxxxxxxxx.xx.
COSA SI ASSICURA
Art. 10 Prestazione in caso di morte dell’assicurato
In caso di morte dell’assicurato nel corso del contratto, ITAS Vita paga ai beneficiari il capitale assicurato
rivalutato alla data della morte, nella misura e secondo le modalità indicate all’art. 19.
In alternativa, in caso di morte dell’assicurato nel corso del contratto, i beneficiari posso differire il capitale liquidabile, in tutto o in parte, secondo le modalità indicate all’art. 21.
Art. 11 Prestazione in caso di vita dell’assicurato
In caso di vita dell’assicurato alla scadenza contrattuale, ITAS Vita paga ai beneficiari il capitale assicurato rivalutato alla data di scadenza, nella misura e secondo le modalità spiegate all’art. 18.
Dopo il pagamento delle prime due annualità di premio, se il contratto non è giunto a scadenza, il contraente può richiedere per iscritto a ITAS Vita il riscatto parziale o totale. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta. Le modalità di riscatto sono spiegate all’art. 21.
Art. 12 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione della garanzia complementare
Al momento della stipula del contratto, il contraente può decidere di acquistare in modo facoltativo la garanzia complementare denominata “Domani Sicuro”. La garanzia prevede che in caso di morte dell’assicurato prima della scadenza, sia ITAS Vita a versare i premi ricorrenti previsti in fase di stipula e quindi il contratto resti efficace. L’importo annuo corrisposto da ITAS Vita sarà pari all’ultimo premio annuo unico ricorrente in vigore al momento della morte al netto del costo della complementare, per un massimo di euro 2.000,00 annui. Il premio viene versato da ITAS Vita con il frazionamento definito dal contratto, e in seguito con periodicità annuale.
Alla data di scadenza del contratto, ITAS Vita liquiderà il capitale assicurato ai beneficiari caso vita designati dal contraente, rivalutato nella misura e secondo le modalità definite all’art. 18. Se, dopo la morte
dell’assicurato ma prima della scadenza contrattuale dovesse verificarsi la morte del beneficiario caso vita designato, il capitale assicurato rivalutato fino alla data dell’evento, verrà liquidato in favore degli eredi testamentari o, in assenza di testamento, in favore degli eredi legittimi, del beneficiario stesso.
In caso di mancato pagamento del premio relativo alla garanzia complementare, il contratto si risolve e i premi pagati per la copertura “Domani sicuro” restano acquisiti da ITAS Vita.
In caso di attivazione della garanzia complementare “Domani sicuro”:
• i beneficiari caso morte non possono accedere alla prestazione in caso di morte dell’assicurato (art.
19);
• non sarà possibile dare in pegno la polizza.
COME SI ASSICURA
Art. 13 Durata e limiti sottoscrittivi
Questo contratto prevede una durata compresa tra i 5 e i 20 anni.
Alla data di decorrenza l’età dell’assicurato deve essere compresa tra 0 e 85 anni e quella del contraente tra 18 e 85 anni; a scadenza non può comunque superare il 90° anno. L’età considerata è, in ogni caso, l’età computabile.
Il contraente ha l’obbligo di pagare le prime due annualità di premio. Il mancato pagamento delle prime due annualità, determina la risoluzione del contratto e la conseguente perdita dei premi ricorrenti versati che restano acquisiti a ITAS Vita. Eventuali versamenti aggiuntivi saranno restituiti al contraente, al netto dei costi e senza alcuna rivalutazione.
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta.
Art. 14 Durata e limiti sottoscrittivi in caso di attivazione della garanzia complementare
La garanzia complementare denominata “Domani sicuro” può essere attivata solo se:
- assicurato e contraente coincidono, in fase di sottoscrizione e per tutta la durata del contratto;
- l’età del contraente/assicurato alla data di decorrenza è compresa tra i 18 e i 72 anni, e l’età a scadenza non supera l’80°anno di età.
Art. 15 Premi
Art. 15.1 Premio di ricorrente
Il premio ricorrente e la relativa quota di capitale (capitale iniziale) sono indicati nel documento di polizza.
Il premio indicato può essere versato a scelta del contraente con periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Nella seguente tabella vengono riportati i valori minimi e massimi dei premio ricorrente, in funzione del frazionamento scelto:
Periodicità del versamento | Valore minimo del versamento | Valore massimo del versamento |
annuale | 1.200 euro | 6.000 euro |
semestrale | 600 euro | 3.000 euro |
trimestrale | 300 euro | 1.000 euro |
mensile | 100 euro | 500 euro |
Il contraente ha l’obbligo di pagare le prime due annualità di premio.
Pagate le prime due annualità, il contraente ha la possibilità di variare l’importo del premio ricorrente e la periodicità scelti in fase di sottoscrizione, pur nel rispetto nei suddetti limiti.
Art. 15.2 Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento costituisce, a partire da quest’ultima data, l’interruzione del pagamento dei premi e determina i seguenti effetti:
- se non sono state pagate le prime due annualità di premio:
il contratto si risolve e i premi ricorrenti pagati restano acquisiti da ITAS Vita. Nel caso di pagamento di eventuali premi aggiuntivi, ITAS Vita restituisce al contraente il relativo importo al netto dei costi e senza alcuna rivalutazione.
- se sono state pagate le prime due annualità di premio:
il contratto rimane in vigore per un capitale pari alla somma delle quote di capitale acquisite con i premi versati, rivalutate fino alla scadenza prevista secondo le modalità previste all’art. 18.
Se il contraente chiedere a ITAS Vita la restituzione dei versamenti aggiuntivi prima delle due annualità di premio, la polizza si ritiene definitivamente risolta e non più riattivabile.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il contraente non può, in alcun caso, opporre che ITAS
Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
Art. 15.3 Ripresa del pagamento dei premi relativi alle prime due annualità: riattivazione del contratto
Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, e purché non abbia richiesto la restituzione degli eventuali versamenti unici aggiuntivi, il contraente potrà richiedere, per iscritto (recapiti all’art. 9), la riattivazione del contratto risolto.
Il versamento delle rate arretrate di premio previste dal contratto è dovuto in un’unica soluzione.
Art. 15.4 Premi unici aggiuntivi
Il contraente può pagare dei premi unici aggiuntivi durante l’intera durata del contratto:
- il valore di ogni singolo premio aggiuntivo deve essere di almeno 300 euro;
- il totale dei premi aggiuntivi non può superare i 100.000 euro.
Non è consentito effettuare versamenti aggiuntivi dopo la morte dell’assicurato.
Art. 15.5 Cumulo dei premi
Il cumulo premi movimentabile da un unico contraente o da più contraenti, relativi a un medesimo soggetto, mediante uno o più contratti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione interna separata FOREVER, per l’intera durata contrattuale non può superare i 2.500.000 euro.
Art. 15.6 Modalità di pagamento dei premi
Il premio deve essere pagato direttamente a ITAS Vita o all’intermediario con:
- assegno postale, assegno bancario o assegno circolare non trasferibili
- bonifico bancario
- S.D.D. (Sepa Direct Debit)
- bollettino c/c postale, vaglia postale o simili
- carte di credito o di debito.
È vietato pagare il premio in contanti, come da normativa di vigilanza.
Art. 16 Costi
Art. 16.1 Costi sul premio ricorrente
Per far fronte alle spese di emissione e gestione del contratto, ITAS Vita preleva dal premio ricorrente questi costi:
Tipo di costi | Costi |
Costo fisso | 24,00 euro annui |
Costo di caricamento applicato su ogni premio, al netto del costo fisso di cui sopra | 1,8% |
Costi accessori sul primo premio | 5,00 euro |
Costi accessori su ogni singola rata di premio ricorrente successiva al primo premio | 0,50 euro |
Art. 16.2 Costi sui premi unici aggiuntivi
Per far fronte alle spese di gestione del contratto, ITAS Vita preleva questi costi dal premio unico aggiuntivo:
Tipo di costi | Costi |
Costo fisso | 24,00 euro annui |
Costo di caricamento applicato, al netto del costo fisso di cui sopra | 1,8% |
Costi accessori su ogni premio unico aggiuntivo | 0,50 euro |
Art. 16.3 Costi di gestione
Per far fronte alle spese di gestione del contratto, inoltre, ITAS Vita trattiene dal rendimento finanziario annuo conseguito dalla Gestione interna separata FOREVER un valore variabile in funzione dell’ammontare del capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente, come specificato in questa tabella:
Capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente | Valore trattenuto dal rendimento finanziario |
fino a 200.000 euro | 1,2% |
oltre 200.000 euro | 1,0% |
Art. 16.4 Costi in caso di attivazione della garanzia complementare
L’attivazione della garanzia complementare prevede il pagamento di un premio che si aggiunge a quello ricorrente, che è determinato in relazione all’importo annuo massimo che ITAS Vita dovrà corrispondere al momento della morte dell’Assicurato e all’età dello stesso in fase di stipula.
Art. 16.5 Costi per il riscatto
Sul valore lordo di riscatto, sia totale che parziale, ITAS Vita applica una penale, la cui aliquota è determinata
in funzione dell’anno di richiesta del riscatto come indicato in questa tabella:
Anno di richiesta del riscatto | Penale applicata |
1° | non possibile |
2° | 2,00% |
3° | 1,75% |
4° | 1,50% |
5° | 1,25% |
6° | 1,00% |
7° | 0,75% |
8° | 0,50% |
9° | 0,25% |
oltre | 0,00% |
Il riscatto potrà essere richiesto solo dopo aver pagato le prime due annualità di premio.
I costi per il riscatto non vengono applicati nel caso in cui il riscatto venga richiesto a scadenza durante il differimento (vedi art. 20) della prestazione in caso di morte dell’assicurato.
Art. 17 Calcolo del valore del capitale assicurato
Il capitale assicurato è costituito dalla somma dei premi ricorrenti versati dal contraente, al netto dei costi sul premio prelevati da ITAS Vita.
Tale capitale può essere poi aumentato, versando premi unici aggiuntivi. Il capitale assicurato si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, con le modalità definite nell’articolo seguente.
Art. 18 Modalità di rivalutazione annuale del capitale assicurato e prestazione minima garantita
A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, ITAS Vita ha istituito una specifica Gestione interna separata degli investimenti denominata FOREVER, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 18.1 Calcolo della rivalutazione
Itas Vita determina al termine di ogni mese il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata FOREVER nel periodo di osservazione annuale, corrispondente ai 12 mesi di calendario trascorsi, con i criteri indicati al punto 9 del Regolamento sopra citato.
Con riferimento al presente contratto, il rendimento medio preso a riferimento per il calcolo della misura annua di rivalutazione delle prestazioni, sotto definita, è quello determinato al termine del quarto mese antecedente quello della ricorrenza annuale della data di effetto della polizza.
La corrispondente misura annua di rivalutazione delle prestazioni, è pari al rendimento della Gestione interna separata FOREVER, diminuito di un valore variabile in funzione dell’ammontare del capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente, secondo la seguente tabella:
Capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente | Valore trattenuto dal rendimento finanziario |
fino a 200.000,00 euro | 1,2 |
oltre 200.000,00 euro | 1,0 |
La misura di rivalutazione così determinata non potrà mai essere negativa. La Società garantisce un rendimento minimo annuo composto pari allo 0%.
Art. 18.2 Rivalutazione annuale
Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, il capitale assicurato sarà rivalutato a totale carico di ITAS Vita e sarà determinato capitalizzando in regime di interesse composto, ad un tasso di interesse pari alla misura annua di rivalutazione sopra definita:
1) il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente per un anno;
2) le quote di capitale acquisite mediante il pagamento dei premi sia ricorrenti che aggiuntivi, nel corso
dell’anno assicurativo, per il periodo dalla data di versamento alla data di rivalutazione e,
3) in negativo, gli eventuali riscatti parziali avvenuti nell’anno assicurativo per il periodo dalla data di
erogazione del riscatto alla data di rivalutazione.
Art. 19 Calcolo della prestazione in caso di morte dell’assicurato
In caso di morte dell’assicurato, il calcolo della prestazione si ottiene capitalizzando fino alla data del decesso:
- il capitale assicurato al termine dell’anno solare precedente la morte,
- le quote di capitale acquisite versando i premi ricorrenti ed eventuali aggiuntivi nel corso dell’anno, e
- in negativo, gli eventuali riscatti parziali avvenuti nell’anno.
Il tasso di interesse annuo utilizzato per la capitalizzazione sarà quello corrispondente al rendimento medio della Gestione interna separata FOREVER determinato al termine del quarto mese antecedente quello del decesso, diminuito di un valore variabile in funzione dell’ammontare del capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente, secondo la seguente tabella:
Capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente | Valore trattenuto dal rendimento finanziario |
fino a 200.000 euro | 1,2% |
oltre 200.000 euro | 1,0% |
Il tasso di interesse così determinato non potrà mai essere negativo.
Art. 20 Differimento
In caso di morte dell’assicurato, il beneficiario può richiedere il differimento totale o parziale del pagamento del capitale liquidabile, fino alla data di scadenza contrattuale.
Durante il periodo di differimento, il capitale verrà rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, secondo le modalità indicate all’art 18.
Il beneficiario potrà comunque richiedere, in qualsiasi momento, il riscatto totale o parziale del capitale differito, secondo le modalità indicate all’art 21.
In caso di morte del beneficiario durante il periodo di differimento, ITAS Vita liquida il capitale maturato ai suoi eredi aventi diritto.
Art. 21 Calcolo della prestazione in caso di vita dell’assicurato: riscatto totale e parziale
In caso di vita dell’assicurato, se sono state pagate le prime due annualità di premio, il contraente può richiedere il riscatto totale o parziale. Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta. La richiesta di riscatto deve essere presentata per iscritto a ITAS Vita o al proprio intermediario (recapiti art. 9).
Il valore di riscatto totale si ottiene capitalizzando fino alla data della richiesta:
- il capitale assicurato alla ricorrenza annuale precedente,
- le quote di capitale acquisite mediante il pagamento dei premi sia ricorrenti che aggiuntivi nel corso
dell’anno assicurativo e,
- in negativo, gli eventuali riscatti parziali avvenuti nell’anno assicurativo.
Il tasso di interesse annuo utilizzato per la capitalizzazione sarà quello corrispondente al rendimento medio della gestione separata FOREVER determinato al termine del quarto mese antecedente quello di richiesta, diminuito di un valore variabile in funzione dell’ammontare del capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente, secondo la seguente tabella:
Capitale assicurato alla ricorrenza annuale della data di effetto precedente | Valore trattenuto dal rendimento finanziario |
fino a 200.000 euro | 1,2% |
oltre 200.000 euro | 1,0% |
Il tasso di interesse così determinato non potrà mai essere negativo.
Il riscatto parziale può essere richiesto solo se l’importo lordo riscattato è superiore a 500 euro e il capitale
residuo, dopo il riscatto parziale, è superiore a 2.000 euro.
Art. 22 Opzione rendita
Nel corso del contratto ed entro il termine di 6 mesi prima della sua scadenza, il contraente può richiedere, con raccomandata A.R. o mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita (recapiti all’art. 9), che il valore di riscatto maturato a scadenza, al netto dell’imposta sostitutiva, sia convertito in una di queste prestazioni:
- una rendita annua, da corrispondere finché l’assicurato è vivo
- una rendita annua, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e quindi anche in caso di morte
dell’assicurato e, poi, finché egli è vivo
- una rendita annua su due assicurati, dopo aver designato il secondo assicurato, da corrispondere finché l’assicurato è vivo e poi reversibile, del tutto o in parte, a favore del secondo assicurato, finché questi è vivo.
I coefficienti di conversione da applicare alla scelta fatta sono quelli in vigore al momento della richiesta.
Tali scelte sono possibili se il controvalore della rendita annuale supera i 6.000 euro; la rendita può essere erogata anche in rate sub-annuali.
La rendita annua:
- non è riscattabile,
- è corrisposta, in via posticipata, nelle rate stabilite,
- è rivalutata ogni anno con le modalità in vigore al momento della richiesta.
Le condizioni relative al contratto di rendita sono sottoposte all’approvazione del contraente in fase di richiesta
dell’opzione rendita.
A CHI E COME SI LIQUIDA
Art. 23 Beneficiari
Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata:
- dopo che il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia
al potere di revoca e l’accettazione del beneficio
- dopo la morte del contraente
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio.
Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i beneficiari.
La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza.
Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l’individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o
dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui il contraente abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 9) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in modo chiaro dal contraente in fase di stipula o con atto successivo.
ITAS Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca ed identificazione del/i beneficiari se indicati in maniera generica dal contraente.
Art. 24 Liquidazioni
Per corrispondere le prestazioni assicurate quando si verifica uno degli eventi previsti dal contratto, devono essere prima consegnati a ITAS Vita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all’intermediario (recapiti art. 9) i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento,
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
Verificato l’obbligo di liquidazione, ITAS Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi.
Dopo tale termine e a partire dal medesimo, vengono riconosciuti gli interessi legali a favore dei beneficiari. Tutte le liquidazioni sono effettuate con bonifico bancario sul conto corrente dell’avente diritto.
Art. 25 Documenti richiesti
Documenti che il contraente o il beneficiario deve presentare per ogni ipotesi di pagamento.
ITAS Vita e il beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire i documenti sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione. La richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) consente a ITAS Vita di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata.
25.1 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di vita dell’assicurato a scadenza
- richiesta scritta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari caso vita accompagnata da copia di un valido documento di identificazione degli stessi;
- originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;
- nel caso che il Beneficiario sia persona diversa dall’Assicurato: certificato di nascita dell’Assicurato o copia di un suo documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici, nonché certificato di esistenza in vita dell’Assicurato;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore o dal vincolatario.
25.2 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di morte
- richiesta scritta (recapiti all’art. 9) firmata dai beneficiari, con copia di un loro documento valido di riconoscimento. Per agevolare la presentazione di questa comunicazione, ITAS Vita mette a disposizione un modulo di richiesta di pagamento nella sezione “In caso di sinistro – Cosa faccio” del sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx e presso gli intermediari;
- certificato di morte dell’assicurato;
- in caso di designazione generica della figura dei beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l’assicurato ha lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire
- se c’è testamento, copia autentica
- in caso di designazione nominativa dei beneficiari:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l’assicurato ha lasciato o meno testamento
- se c’è testamento, copia autentica
- in caso di beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell’autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx, a favore del legale rappresentante, a incassare le somme dovute, con esonero di ITAS Vita da ogni responsabilità per il pagamento e l’eventuale reimpiego delle somme stessa
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario
- ITAS Vita si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali diverse rispetto a quanto previsto nella documentazione di ITAS Vita o quando ITAS Vita stessa contesta l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intende far xxxxxx
- coordinate bancarie dell’avente diritto.
25.3 Liquidazione della prestazione per il caso di morte dell’assicurato in caso di attivazione della complementare “Domani sicuro” (riscatto)
- richiesta scritta (recapiti all’art. 9) firmata dai beneficiari caso morte, con copia di un loro documento valido di riconoscimento. Per agevolare la presentazione di questa comunicazione, ITAS Vita mette a disposizione un modulo di richiesta presso gli intermediari;
- certificato di morte dell’assicurato;
- in caso di designazione generica della figura dei beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l’assicurato ha lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire
- se c’è testamento, copia autentica
- in caso di designazione nominativa dei beneficiari:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l’assicurato ha lasciato o meno testamento
- se c’è testamento, copia autentica
- in caso di beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell’autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx, a favore del legale rappresentante, a incassare le somme dovute, con esonero di ITAS Vita da ogni responsabilità per il pagamento e l’eventuale reimpiego delle somme stessa
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario
- ITAS Vita si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali diverse rispetto a quanto previsto nella documentazione di ITAS Vita o quando ITAS Vita stessa contesta l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intende far xxxxxx
- coordinate bancarie dell’avente diritto.
25.4 Liquidazione della prestazione per il caso di vita (riscatto)
- richiesta scritta (recapiti all’art. 9) sottoscritta dal contraente, con copia di un suo documento valido di riconoscimento;
- se riscatto totale: originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;
- se il contraente è persona diversa dall’assicurato: certificato di esistenza in vita dell’assicurato;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario;
- coordinate bancarie dell’avente diritto.
25.5 Liquidazione della prestazione per il caso di vita (opzione di rendita)
- richiesta scritta (recapiti all’art. 9) di riscatto con conversione in rendita sottoscritta dal contraente, con la specifica della tipologia della rendita prescelta (art. 22);
- copia di un documento valido di identificazione del contrante;
- originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;
- in caso di rendita reversibile, indicazione del reversionario;
- in caso di rendita certa 5 o 10 anni, indicazione del beneficiario;
- se il contraente è persona diversa dall’assicurato:
- certificato di nascita dell’assicurato e copia di un suo documento di riconoscimento valido con i dati anagrafici,
- copia del tesserino codice fiscale dell’avente diritto;
- certificato di esistenza in vita dell’avente diritto da presentare a ogni ricorrenza annuale. L’esistenza in vita può essere verificata direttamente dal proprio intermediario sulla base di un documento di riconoscimento valido, presentato dall’interessato a ogni ricorrenza annuale;
- certificato di cittadinanza, da esibire a ogni ricorrenza annuale;
- coordinate bancarie.
Per casi eccezionali, ITAS Vita si riserva di richiedere ulteriori documenti relativi a particolari esigenze istruttorie.
GLOSSARIO
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra ITAS Vita e il contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che riguardano la sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica indicata in polizza dal contraente; può coincidere o meno con il contraente e con
l’assicurato e riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di morte
Capitale assicurato che può essere liquidato ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato nel corso della durata contrattuale
Caricamento
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali di ITAS Vita
Cessione, pegno e vincolo
Condizioni per le quali il contraente può cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Questi atti sono efficaci solo quando ITAS Vita, a seguito di comunicazione scritta del contraente, li annota sul contratto o su un’appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudica l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Composizione della Gestione interna separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione interna separata.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi a ITAS Vita.
Contratto di assicurazione sulla vita
Contratto con il quale ITAS Vita, a fronte del pagamento del premio, paga una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita quando si verifica un evento che riguarda la vita dell’assicurato.
Costi
Costi a carico del contraente che gravano sui premi versati o, quando previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da ITAS Vita.
Cumulo premi versati
Somma del premio unico e dei premi aggiuntivi o dei premi unici ricorrenti che il contraente ha versato sul contratto di assicurazione, al netto della parte di premi che hanno generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
Documento di polizza
Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è in vigore.
Età computabile
Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi e arrotondando per eccesso a un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Forever
Il Fondo di Gestione interna separata in cui confluiscono i premi, al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto la polizza.
Gestione interna separata
Fondo appositamente creato da ITAS Vita e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto la polizza.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario
Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Dal 2013 è succeduta a ISVAP.
Liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l’evento assicurato.
Morte o decesso
Quando si verifica l’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed
erogata la relativa prestazione assicurata.
Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto totale del contratto e almeno sei mesi prima della scadenza, sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, ad esempio in una rendita vitalizia.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita. Quando l'assicurato muore la rendita diventa pagabile del tutto o in parte a favore di una persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.
Perfezionamento dell’assicurazione
L’assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio unico:
- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.
Periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione interna separata, ad esempio dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
Polizza rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita in cui la rivalutazione delle prestazioni è direttamente collegata al rendimento che ITAS Vita ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata dal complesso delle attività di ITAS Vita.
Premio aggiuntivo
Importo che il contraente può pagare per integrare il piano programmato dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio unico
Importo che il contraente paga in soluzione unica a ITAS Vita al momento del perfezionamento.
Premio versato
Importo che il contraente versa a ITAS Vita come pagamento delle prestazioni previste dal contratto.
Prestazione assicurata
Somma pagabile in forma di capitale o di rendita che ITAS Vita garantisce al beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa prestazione non può scendere.
Prospetto annuale della composizione della Gestione interna separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione interna separata.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, e dall’assicurato con il quale essi manifestano a ITAS Vita la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.
Recesso
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della Gestione interna separata
L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione interna separata.
Rendiconto annuale della Gestione interna separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione interna separata e al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
Rendimento finanziario
Rendimento finanziario della Gestione interna separata nel periodo previsto dal Regolamento della gestione stessa.
Rendimento finanziario trattenuto
Rendimento finanziario che ITAS Vita trattiene dal rendimento finanziario della Gestione interna separata.
Reversionario
Persona a cui deve essere pagata la rendita vitalizia a seguito della morte dell’assicurato, nel caso in cui sia stata
attivata la prestazione in rendita.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della stipula del contratto.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto
Facoltà del contraente di interrompere in anticipo il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato che risulta al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere in anticipo una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso l’attribuzione di una parte del rendimento della Gestione interna separata con la periodicità e le modalità stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.
Stipula del contratto
Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che ne attesta l’assenso.
Regolamento Gestione interna separata FOREVER
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell’ITAS VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “Nuovo Fondo Rivalutazione Vita” ed indicata nel seguito con la sigla FOREVER. La gestione FOREVER è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni;
2. La valuta di denominazione è l’Euro;
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è annuale e decorre dal 1°
novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno di determinazione.
All’interno del suddetto periodo di osservazione, viene inoltre determinato al termine di ogni mese un tasso medio di rendimento riferito ad un periodo annuale corrispondente ai 12 mesi di calendario trascorsi;
4. Gli obiettivi della gestione separata sono riconducibili ad una valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a garantire una redditività costante nel tempo della gestione, calcolata secondo le indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento n. 38 dell’ISVAP.
Le politiche di investimento sono riconducibili a criteri di prudenza e di affidabilità degli emittenti prescelti. Il rating costituisce uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio degli emittenti, così come altre informazioni disponibili derivanti da analisi indipendenti che consentano di arrivare ad una valutazione più completa del rischio di credito. In particolare, i criteri utilizzati nelle politiche di investimento assecondano i seguenti principi:
• Le categorie di investimento sono quelle previste dal Regolamento ISVAP n. 36 in materia di copertura delle riserve tecniche dell’impresa, ovvero (tra parentesi è indicato il limite massimo consentito rispetto al totale del patrimonio della gestione separata): titoli di debito ed altri titoli assimilabili (100%), titoli di capitale ed altri valori assimilabili (35%), valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa (40%), investimenti alternativi (10%), crediti con esclusione di quelli infruttiferi e di quelli verso riassicuratori (25%), depositi bancari o verso enti creditizi (15%).
• Il limite qualitativo viene espresso in termini di solidità dell’investimento misurata attraverso il rating della singola emissione, all’atto dell’acquisto o dell’inserimento dell’attivo nella gestione separata ed integrata da analisi indipendenti;
• Le emissioni non dotate di un rating od in possesso di un rating inferiore a BBB- di Standard & Poor’s o merito equivalente, sono ammesse per una percentuale non superiore al 6,0% dell’intero portafoglio della gestione separata;
• Le emissioni non quotate in mercati regolamentati sono ammesse per una percentuale non superiore al
5,0% dell’intero portafoglio della gestione separata;
• Il limite quantitativo per ogni singolo emittente, con esclusione degli Stati sovrani aderenti all’Unione Europea, viene espresso nella percentuale massima del 7,0% dell’intero portafoglio della gestione separata;
• I limiti di investimento, in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP
n. 25 che disciplina le possibili situazioni di conflitto di interessi, sono definiti nel 1% dell’intero
portafoglio della gestione separata;
• L’impiego di strumenti finanziari derivati è ammesso sia per la gestione efficace e sia per la copertura del rischio, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
5. Il valore delle attività gestite da FOREVER non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche
costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
6. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera G del Regolamento ISVAP n. 38, la Società ha la facoltà di effettuare modifiche al Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’Assicurato;
7. Sulla gestione interna separata FOREVER possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata FOREVER, relativo al periodo di osservazione di cui al precedente punto 3, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata FOREVER alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata FOREVER è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata e cioè per le attività di nuova acquisizione al prezzo di acquisto e per le attività già di proprietà della Società al valore corrente rilevato alla data di immissione nella gestione separata stessa.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata;
10. La gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito
registro previsto dalla normativa vigente;
11. Il regolamento della gestione separata FOREVER è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.