DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 N. 1286/AV1 DEL 06/12/2017 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 - CONTRATTO PONTE NELLE MORE...
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA | |||
AREA VASTA N. 1 | |||
N. | 1286/AV1 | DEL | 06/12/2017 |
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1 - CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVO CONTRATTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE | |||
IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 1 |
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VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
- D E T E R M I N A -
1. di autorizzare l’espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che s’intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., ai fini della stipula di un “contratto ponte” con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. (impresa mandataria), con sede a Reggio Xxxxxx e Dussmann Service S.r.l (impresa mandante), con sede legale a Milano, per l’affidamento del servizio di ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti occorrente presso le sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento del servizio in oggetto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s’intende adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM) o di convenzione da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell’ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l’eventuale contratto d’appalto stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 15 (quindici), presumibilmente dal 01/01/2018 fino al 31/03/2019, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto la dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell’ASUR e responsabile dell’istruttoria il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR;
6. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’eventuale affidamento dell’appalto di cui al presente atto – allo stato quantificati, nell’ipotesi del periodo 01/01/2018-31/03/2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio e salvi gli esiti del negoziato, per l’importo complessivo di € 2.251.331,91 I.V.A. esclusa (€ 2.470.689,50 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio d’esercizio ASUR, suddivisi per quanto di competenza negli esercizi 2018-2019 e compatibili con i rispettivi budget per come verranno assegnati;
7. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell’appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dell’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria approvato con determina ASURDG n. 4 in data 16/01/2017;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
La presente determina consta di n. 27 pagine, di cui n. 19 pagine di allegati, quale parte integrante della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Normativa di riferimento
⚫ L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale”
⚫ L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
⚫ Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
⚫ Deliberazione della G.R. Marche n. 902 del 03/07/2008, concernente “Verifica della regolarità dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva per la realizzazione di lavori, nonché per l’acquisizione di servizi e forniture, da parte dell’ASUR, delle aziende ospedaliere, dell’INRCA, delle strutture della Giunta regionale e delle società SVIM e XXXX”.
⚫ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
⚫ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i. “Nuovo codice appalti”
Motivazione
È necessario attivare procedura per aggiudicare un nuovo appalto del servizio di ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti, necessario alle strutture dell’Area Vasta n. 1 e il cui ultimo rinnovo del contratto è scaduto in data 31/12/2015, da espletarsi nelle quantità e modalità descritte nello schema di contratto allegato alla presente determina e di cui è parte integrante.
L’appalto in oggetto risulta tra quelli indicati nell’apposito elenco la cui procedura di aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al soggetto aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012. La SUAM ha conseguentemente inserito l’iniziativa tra quelle programmate prevedendone l’attivazione del relativo contratto entro il mese di aprile 2019.
Successivamente è intervenuto il Ministero dell’Economia e Finanze il quale, con la circolare MEF
n. 20518 del 19/02/2016, ha previsto che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, ai fini di garantire l’approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell’aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. 163/2006 [procedura negoziata senza pubblicazione di bando, oggi prevista dall’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016], per il tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto da parte del soggetto deputato per legge.
La circolare MEF 20518/2016 è stata recepita dall’ASUR che, con circolare n. 23348 in data 03/08/2016, prot. n. 23348, ha prospettato la possibilità che tale fattispecie di contratto ponte, cioè procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, sia valutata secondo criteri di orientamento da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipula con l’operatore economico attualmente fornitore del servizio in alternativa alla negoziazione con più operatori economici.
In particolare, in ordine a una valutazione del contesto di riferimento, sono stati considerati dirimenti fattori quali la durata del periodo ponte da verificarsi in relazione al cronoprogramma del soggetto aggregatore di riferimento e la valutazione d’impatto dei costi tecnici, organizzativi e gestionali in termini di costo/beneficio dell’eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi
atto comunque che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi rispetto all’ipotesi di forniture o di servizi standardizzati.
Con riferimento agli appalti per i quali si ritenga ricorrano i presupposti sopra richiamati tali da rendere opportuno procedere a un contratto ponte previa negoziazione con l’attuale fornitore, con successiva nota prot. n. 27035, in data 20/09/2016, il Direttore Amministrativo ASUR ha chiesto ai responsabili delle unità operative di produrre relazioni a firma congiunta del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ovvero del destinatario principale della prestazione, dalle quali emergano gli elementi di natura tecnica organizzativa e gestionale che renderebbero l’eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità e della durata temporale di nuova eventuale progettazione, della sostenibilità organizzativo-logistica e dei tempi dell’eventuale avvicendamento del fornitore.
In ordine a quanto operativamente richiesto con la citata nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016, questa Unità Operativa proponente, con nota
n. 80936|ASURAV1|PROAV1|P in data 29.09.2016 (allegata al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale), ha inviato all’ASUR relazione in cui si è rappresentata l’opportunità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante stipula di un “contratto ponte” da aggiudicarsi ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 – procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o di CONSIP S.p.A.
Nella stessa relazione si è altresì provveduto a rappresentare l’opportunità di procedere all’affidamento previa operazione di negoziato da esperirsi esclusivamente con l’attuale fornitore, rappresentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede legale a Reggio Xxxxxx (mandatario) e Dussmann Service S.r.l. (mandante), con sede legale a Milano, in ragione delle motivazioni esplicitate nella nota stessa, di seguito sinteticamente commentate.
L’ipotesi di procedere all’affidamento del servizio per l’eventuale passaggio ad altro operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, in concomitanza con la progettazione attualmente in essere presso il soggetto aggregatore di riferimento, appare costituire, in termini di costo tecnico/organizzativo/gestionale, fattispecie di particolare complessità, non compatibile ragionevolmente con la limitata durata temporale del “contratto ponte” di cui alla presente proposta, la quale può intendersi cautelativamente prospettata per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del “contratto ponte” stesso fino una durata di 15 (quindici) mesi, con facoltà di recesso in caso di aggiudicazione da parte della SUAM o di attivazione di convenzione Consip per lo stesso servizio oggetto della presente determina.
Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità del servizio in argomento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del soggetto aggregatore appaiono essere altresì costituiti, in termini di costo/beneficio e d’impatto sull’organizzazione della stazione appaltante, dalla non sostenibilità organizzativo-logistica dei tempi dell’eventuale avvicendamento dell’operatore economico, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start-up e di implementazione del progetto da parte dell’operatore economico stesso.
Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, non si ritiene opportuno, per il lasso temporale previsto per addivenire all’aggiudicazione della gara accentrata per il medesimo servizio da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, prevedere un passaggio di consegne dall’operatore economico attualmente esecutore ad un altro operatore economico. L’attivazione della procedura di affidamento proposta con il presente atto consente invece la stipula di un contratto-ponte in grado di garantire tale servizio essenziale oggetto della presente determina per il tempo che si renderà
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necessario all’aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM o di convenzione Consip, riservandosi comunque l’ASUR la facoltà di recedere in qualsiasi momento al verificarsi di detta condizione.
In relazione a quanto esplicitato nella citata nota di protocollo n. 80936|ASURAV1|PROAV1|P del 27/09/2016 e sopra sinteticamente commentato, la Direzione Amministrativa, con nota di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10/01/2017, ha provveduto a trasmettere processo verbale dell’organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 19/10/2016, nel quale, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte, si esprime parere favorevole all’avvio della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto ponte con il fornitore attualmente esecutore del servizio.
Con nota prot. 31451 in data 07/11/2017 il Direttore Generale ha successivamente trasmesso ai Direttori di Area Vasta la determina DG ASUR n. 644 del 31/10/2017 la quale, al punto 5) del dispositivo, ai sensi dell’art. 8 bis, comma 5 della L.R. 13/2003 e s.m.i., delega ai Direttori di Area Vasta “l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste dal DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore”.
COMPATIBILITÀ ECONOMICA
In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla stipula del contratto di cui alla presente proposta di determina, si ritiene che tale quantificazione possa essere allo stato parametrata mediante proiezione dell’andamento di spesa sostenuto e consolidato per il servizio in argomento per il periodo 01/01/2016-31/12/2016.
Pertanto, nell’ipotesi di stipula di un “contratto ponte” per il periodo 01/01/2018-31/03/2019, il valore economico del contratto stesso può intendersi stimato, salvo diversi esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina, per un valore complessivo di € 2.251.331,91 (IVA esclusa), da imputarsi sul conto n. 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio dell’ASUR e rendersi economicamente coerente e compatibile nell’ambito dei budget che saranno assegnati all’Area Vasta
n. 1 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per gli esercizi 2018 e 2019.
Per l’espletamento della gara in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento è il la dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell’ASUR e responsabile dell’istruttoria il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Collaboratore amministrativo professionale in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR.
Per quanto riguarda il rispetto nella normativa vigente relativa all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), si fa presente quanto segue:
• non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa per i servizi oggetto del presente atto;
• la SUAM non ha ancora attivato un contratto o convenzione inerente i servizi oggetto del presente atto.
In assenza di convenzioni Consip attive e nelle more dell’indizione della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore SUAM, quest’Area Vasta ritiene di potersi attivare autonomamente sulla base della Circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016 e della determina ASURDG 644/2017, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.
Pertanto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, per le motivazioni sopra indicate, si ritiene necessario procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, con le seguenti finalità e modalità:
SCOPO DEL CONTRATTO:
approvvigionamento del servizio ristorazione degenti e servizio mensa per i dipendenti, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali espletate nei presidi e strutture dell’Area Vasta n. 1.
OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:
servizio di ristorazione degenti e servizio mensa per i dipendenti, per la durata di mesi 15
(quindici), a decorrere presumibilmente dal 01/01/2018, per l’importo sotto indicato, esclusa IVA:
Importo complessivo a base di gara: € 2.251.331,91
(di cui oneri per la sicurezza): € 0,00
FORMA DI CONTRATTAZIONE:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
a lotto unico ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell’ASUR.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO:
giorni 60.
TEMPI DI ESECUZIONE:
il servizio sarà espletato per la durata contrattuale stabilita, da effettuarsi entro i termini indicati nello schema di contratto.
PENALI PER EVENTUALI RITARDI:
penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.
CAUZIONE:
definitiva, pari al 10% dell’importo del contratto, salve maggiorazioni di legge.
TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:
entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Esito dell’istruttoria
Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:
1. di autorizzare l’espletamento di procedura negoziata, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio che s’intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., ai fini della stipula di un “contratto ponte” con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. (impresa mandataria), con sede a Reggio Xxxxxx e Dussmann Service S.r.l (impresa mandante), con sede legale a Milano, per l’affidamento del servizio di ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti occorrente presso le sedi operative dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR;
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del soggetto aggregatore di riferimento per l’ASUR, contratti per l’affidamento del servizio in oggetto;
3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento s’intende adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore di riferimento della Regione Marche (SUAM) o di convenzione
da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento di prevedere, nell’ambito della procedura negoziata ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell’ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte della SUAM, provvedimenti di aggiudicazione per l’appalto del servizio in oggetto;
4. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l’eventuale contratto d’appalto stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti per la durata di mesi 15 (quindici), presumibilmente dal 01/01/2018 fino al 31/03/2019, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), anche frazionati, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del punto 3. del presente dispositivo;
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto la dott.ssa Xxxx Xxxxxx, Dirigente Amministrativo Area Acquisti e Logistica dell’ASUR e responsabile dell’istruttoria il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Collaboratore amministrativo-professionale in servizio presso l’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1 dell’ASUR;
6. di imputare gli oneri di spesa presunti derivanti dall’eventuale affidamento dell’appalto di cui al presente atto – allo stato quantificati, nell’ipotesi del periodo 01/01/2018-31/03/2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio e salvi gli esiti del negoziato, per l’importo complessivo di € 2.251.331,91 I.V.A. esclusa (€ 2.470.689,50 I.V.A. compresa) – sul conto n. 0509010105 “Servizio di ristorazione e mensa” del bilancio d’esercizio ASUR, suddivisi per quanto di competenza negli esercizi 2018-2019 e compatibili con i rispettivi budget per come verranno assegnati;
7. di riservarsi di nominare, nella determina di affidamento dell’appalto in oggetto conclusiva della procedura negoziata indetta con il presente provvedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dell’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia comunitaria approvato con determina ASURDG n. 4 in data 16/01/2017;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema “Attiweb Salute”, che la stessa rientra nella categoria “Altre tipologie”.
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Xxxx Xxxxxx |
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta.
RISTORAZIONECONTRATTOPONTE2018DAV1 - DBASEDAV1MOD | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA ACQUISTI E LOGISTICA Dott.ssa Xxxx Xxxxxx |
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall’adozione del presente atto verranno inclusi all’interno dei budget che saranno assegnati all’Area Vasta n. 1 per gli esercizi di relativa competenza.
Il Responsabile del Controllo di Gestione Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx | Il Responsabile del Bilancio Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx |
- ALLEGATI -
• schema di contratto ponte
• nota prot. 80936|29/09/2016|ASURAV1|PROAV1|P
• DUVRI preliminare
CONTRATTO PONTE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI, PER LE NECESSITÀ DELL’AREA VASTA N. 1.
In esecuzione della determina n. /AV1 in data / /2017, esecutiva, tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata, ai sensi della determina ASUR DG 520/2016, dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, in qualità di Direttore dell’Area Vasta n. 1 (di seguito denominata
«ASUR»)
e
l’operatore economico CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c., con sede a Reggio Xxxxxx - Via Nobel
n. 19, codice fiscale e partita IVA 00464110352, rappresentato da ,
nato/a a il , in qualità di ,
mandatario di raggruppamento temporaneo con Xxxxxxxx Service S.r.l. (di seguito denominato «Prestatore»)
SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO PONTE
1. Il presente contratto ponte ha per oggetto il servizio di ristorazione e di mensa per il personale dipendente, occorrente all’Area Vasta n. 1 dell’ASUR e comprendente:
a) servizio di ristorazione per i degenti presenti nelle strutture sanitarie dell’Area Vasta 1 di cui all’Allegato “A” al presente contratto;
b) servizio di ristorazione per gli assistiti e i degenti che ne avranno diritto su indicazione ed autorizzazione della direzione dei Presidi interessati;
c) servizio di mensa per il personale dipendente e per chiunque altro possa usufruire del servizio, su indicazione ed autorizzazione della direzione dei Presidi interessati.
2. Ai fini del presente contratto ponte s’intende:
a) per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, titolare dei rapporti giuridici;
b) per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (XX);
c) per «Direzione Medica»: la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero unico di Area Vasta;
d) per «Direzione Amministrativa»: la Direzione Amministrativa Ospedaliera di Area Vasta;
e) per «Direzione Distrettuale»: la Direzione del Distretto Sanitario competente per gli Ospedali di Comunità di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro e per le altre strutture sanitarie territoriali;
f) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto;
g) per «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
h) per «Regolamento»: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
i) per «Contratto originario»: il contratto stipulato con CIR Food s.c. a seguito della determina di aggiudicazione ASUR DG n. 631/2006 e rinnovato con le determine ASUR DG n. 131/2012 e ASUR DG n. 97/2014.
ART. 2. MODALITÀ GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di ristorazione per i degenti dev’essere svolto di regola tutti i giorni dell’anno, compresi i giorni festivi, rispettando la distribuzione dei pasti per il seguente orario:
• colazione: | dalle ore7:00 | alle ore | 7:30 |
• pranzo: | dalle ore12:15 | alle ore | 13:00 |
• cena: | dalle ore18:45 | alle ore 19:30 |
2. Per le strutture non ospedaliere e che operano con chiusura nei giorni festivi e/o in altre giornate, il
servizio di ristorazione dev’essere svolto secondo l’orario previsto per i singoli presidi, così come indicato nell’Allegato “A”.
3. L’AV ha la facoltà di modificare l’orario dei pasti secondo le proprie esigenze di servizio, senza che il Prestatore possa opporre eccezione alcuna.
4. Il servizio mensa dev’essere fornito anche per il personale dipendente in servizio che ne ha diritto e comprende:
• primo;
• secondo;
• contorno;
• frutta fresca, pane comune o integrale, ½ litro di acqua minerale.
5. Il servizio di ristorazione per le strutture indicate nell’Allegato “A” al presente contratto deve essere espletato con le seguenti modalità:
a) Sistema multiporzione escluso servizio al paziente, ritiro e lavaggio stoviglie;
b) Sistema multiporzione compreso servizio al paziente, ritiro e lavaggio stoviglie;
c) Sistema vassoio personalizzato compreso servizio al paziente, ritiro e lavaggio stoviglie;
d) Sistema multiporzione compreso servizio ai dipendenti, ritiro e lavaggio stoviglie.
6. Per ogni struttura che usufruisce del servizio al paziente, ritiro e lavaggio stoviglie, l’AV dovrà rendere disponibile per ogni struttura idoneo locale per espletare detto servizio.
7. Il Prestatore offrirà la seguente tipologia di servizio:
1. SISTEMA FRESCO - CALDO (4° - 65°):
a) Approvvigionamento derrate;
b) Preparazione pasti;
c) Trasporto pasti per il consumo delle strutture richiedenti:
8. Il Prestatore può utilizzare i locali precedentemente adibiti a cucina nei presidi ospedalieri di Urbino, Cagli e Sassocorvaro.
9. Nei locali precedentemente adibiti a cucina sono rese disponibili per il Prestatore le attrezzature di proprietà dell’AV eventualmente esistenti. Tali attrezzature sono rese disponibili in comodato gratuito, alle seguenti condizioni:
a) l’utilizzo delle attrezzature fornite in comodato deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche inerenti il corretto funzionamento delle stesse;
b) il Prestatore ha l’obbligo di provvedere, sotto la propria responsabilità, ai necessari interventi di manutenzione, compresi quelli concernenti le norme di sicurezza, con oneri a proprio carico, anche per le spese straordinarie, ai sensi dell’art. 1.808 c.c.
10. Per il funzionamento degli impianti di cucina nei locali messi a disposizione per il servizio oggetto del presente contratto, l’ASUR consente al Prestatore, salvo rimborso forfetario del costo, l’utilizzo delle seguenti utenze:
a) acqua;
b) energia elettrica.
11. Il costo sostenuto dall’ASUR per le utenze di cui al paragrafo precedente sarà rimborsato forfetariamente dal Prestatore al prezzo di € 0,12 (zerovirgoladodici) per ogni pasto (pranzo e cena) preparato nei locali dell’ASUR.
ART. 3. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE
1. Il Prestatore deve eseguire il servizio sulla base delle quantità annuali presunte indicate nell’Allegato “A” al presente contratto ponte.
2. Durante il periodo di validità del presente contratto ponte, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell’appalto, in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal Contratto originario, ai sensi dell’art.
106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.
3. Nel corso del presente contratto ponte, l’ASUR potrà richiedere al Prestatore l’estensione dell’appalto per servizi analoghi, anche relativamente a presidi non compresi nell’Allegato “A” al presente contratto, entro i limiti previsti dal paragrafo precedente.
ART. 4. COMPOSIZIONE DEI PASTI DA SOMMINISTRARE
1. Il Prestatore dovrà somministrare giornalmente i pasti, secondo il menu concordato con la Direzione Medica e/o Distrettuale e/o l’U.O.C. Acquisti e Logistica e articolato per le strutture ospedaliere – nonché ospedaliere c.d. “di Comunità” – su una rotazione bisettimanale e per le altre strutture su 9 (nove) settimane, garantendo un adeguato numero di scelte.
a) COLAZIONE: per la colazione sono richiesti gli alimenti sotto elencati, con possibilità di scelta da parte degli assistiti per ogni posizione indicata, compatibilmente ai regimi dietetici che devono seguire:
1. opzioni pos. 1:
• latte parzialmente scremato (*);
• succo di frutta;
• tè o caffè o infuso d’orzo (*);
2. opzioni pos. 2:
• ½ litro di acqua minerale;
• pane;
• fette biscottate;
• biscotti;
3. opzioni pos. 3:
• marmellata di frutta;
• miele.
(*) possono essere richiesti con o senza zucchero e affini (dolcificanti/canna)
b) PRANZO-CENA:
• xxxxx xxxxxx : n. 3 scelte
• secondo piatto : n. 3 scelte
• contorno : n. 3 scelte
• frutta : fresca di stagione o cotta od omogeneizzato di xxxxxx
• pane : pane comune o integrale o grissini
• acqua : minerale naturale ½ litro Ogni pasto è costituito da:
• primo, secondo e contorno, che ciascun assistito potrà scegliere tra quelli previsti nel menu;
• pane, frutta, acqua.
La composizione bromatologica del pasto deve corrispondere alle seguenti Kcal. giornaliere:
• da 1.950 a 2.050 per gli ospedali;
• da 2.200 a 2.500 per strutture extraospedaliere.
La quota proteica praticata può oscillare tra il 15% e il 18%; quella dei grassi tra il 24% e il 28%; quella degli zuccheri tra il 55% e il 60%.
La ripartizione delle Kcal sui tre pasti dovrà essere adattata in modo tale che orientativamente la colazione incida per un 14-16% sul totale, il pranzo sul 46-50% e la cena sul 36-40%.
Il Prestatore dovrà preparare, a richiesta del medico curante, diete speciali in relazione allo stato di salute degli assistiti.
Il menu potrà essere adeguato periodicamente, secondo le esigenze segnalate dalla Direzione Medica e/o Distrettuale e/o dall’U.O.C. Acquisti e Logistica.
c) RICOVERI NON PROGRAMMATI: sarà a disposizione un pasto unico, composto almeno da pastina in brodo, carne ai ferri o formaggio, purea di patate o verdura all’olio, frutta cotta, pane e acqua.
ART. 5. CONSULENZA DIETOLOGICA
1. Il Prestatore s’impegna a mettere a disposizione dell’ASUR e dietro richiesta delle Direzioni delle strutture sanitarie, apposita consulenza dietologica da parte di dietista e/o tecnologo alimentare, per
l’elaborazione di menu speciali, diete particolari e in caso di ogni problematica specifica. Il consulente dovrà essere presente in loco al bisogno qualora le direzioni delle strutture sanitarie lo richiedano.
2. Il Prestatore dovrà in ogni caso coprire con adeguati protocolli nutrizionali predefiniti un ampio ventaglio di situazioni fisiopatologiche. Tale potenzialità dovrà essere notificata al personale delle strutture sanitarie con appositi strumenti di informazione (opuscoli specifici o altro).
3. Il Prestatore dovrà attivare il rilievo sistematico di alcuni indicatori dello stato di nutrizione sia in fase di ammissione che di dimissione dei degenti, accompagnato da una verifica regolare degli assetti nutrizionali dei pasti e dalla impostazione di un corretto programma nutrizionale nei casi di deficit nutrizionale. Dovranno allo scopo essere utilizzati semplici questionari nutrizionali destinati ai pazienti collaboranti, che saranno consegnati e raccolti dal personale dipendente dall’ASUR, mentre l’elaborazione dei dati e l’intervento mirato in caso di necessità del dietista saranno a carico del Prestatore.
ART. 6. MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI PASTI
1. Il Prestatore deve presentare apposita relazione tecnica indicante le modalità con cui attua la prenotazione dei pasti dei degenti.
2. Il Prestatore deve altresì prevedere un sistema di controllo dell’effettiva corrispondenza del menu fornito con le caratteristiche definite sia per le diete speciali che per i pasti standard. Il tutto dovrà far parte di un sistema di gestione delle non conformità del servizio.
ART. 7. DISTRIBUZIONE DEI PASTI
1. Per le strutture previste ed indicate nell’Allegato “A”, laddove è previsto il servizio di vassoio personalizzato, è a carico del Prestatore la distribuzione dei pasti dalla zona di preparazione/ricondizionamento alle camere di degenza o ai siti ove gli stessi saranno consumati. L’AV, tramite personale appositamente designato, vigilerà sulle condizioni di effettuazione di tale servizio segnalando eventuali migliorie e modifiche da apportare.
2. Nella ricorrenza di festività particolari (X. Xxxxxx, Pasqua, ecc.) l’AV si riserva la facoltà di apportare modifiche ai menu, d’intesa con il Prestatore, per la somministrazione di piatti tradizionali.
ART. 8. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
1. In base all’art. 7 della L.R. 30 marzo 2004, n. 5, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti OGM (organismi geneticamente modificati).
ART. 9. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE MONOUSO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI
1. In base all’art. 26 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, è fatto divieto al Prestatore di utilizzare contenitori e stoviglie monouso ad eccezione di quelli in materiale biodegradabile avviabile al compostaggio.
ART. 10. CONTROLLI E VERIFICHE
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’ASUR/AV procederà a controlli e verifiche della quantità e qualità delle prestazioni erogate, ai fini dell’accertamento del rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite.
2. Per ciascuna tipologia di cibo somministrata dovrà essere conservata, per almeno 48 (quarantotto) ore, a temperatura di legge, una razione quale campione da mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora si ravvisasse la necessità di effettuare specifici controlli.
3. L’ASUR si riserva di predisporre controlli sistematici su ogni aspetto gestionale e particolare del servizio, sia attraverso i proprio uffici (Direzione Medica, Direzione Amministrativa e Direzione Distrettuale) sia attraverso organi esterni privati e pubblici, che potranno intervenire di volta in volta per verificare il rispetto delle norme e delle condizioni contrattuali.
4. Il Prestatore deve prevedere una specifica gestione del piano dei campionamenti, dei metodi di analisi
(microbiologica, chimica, fisica e sensoriale) e di verifica degli strumenti di misura.
5. Le attività ispettive interne attivate dal Prestatore (anche in relazione alla metodologia HACCP che è tenuta a seguire) devono essere oggetto di una relazione semestrale, da inviare alle direzioni sanitarie dei presidi serviti e ai competenti uffici amministrativi dell’AV1 entro il 31 luglio e il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base della quale si dovrà procedere all’eventuale revisione del sistema.
6. Il Prestatore deve individuare una serie di cut-off di allarme sulla frequenza di consumo di alcuni piatti e sulle combinazioni possibili (anche tramite procedure informatizzate), valutando almeno una volta all’anno gli alimenti rifiutati dai degenti. In conseguenza di ciò il Prestatore dovrà attuare sollecitamente ogni possibile misura tecnica e/od organizzativa al fine di correggere eventuali tendenze negative. I parametri, da riportare nella relazione tecnica di cui al paragrafo 5, saranno notificati alle direzioni sanitarie delle strutture e i risultanti controlli dovranno essere notificati alle medesime entri il 31 gennaio dell’anno successivo.
7. La sorveglianza da parte dell’ASUR non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore stesso. Gli incaricati di effettuare i controlli non possono in ogni caso intervenire direttamente sul personale dipendente del Prestatore ma solo provvedere alle contestazioni come da paragrafo successivo.
8. L’AV farà pervenire per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata, le contestazioni rilevate. Entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione il Prestatore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal presente contratto.
9. Al fine di monitorare costantemente la qualità percepita dagli utenti, l’AV deve predisporre, in collaborazione con il Prestatore (che metterà a disposizione le proprie strutture), una “Scheda di valutazione sulla qualità percepita” che sarà distribuita periodicamente agli utenti del servizio di ristorazione. Se dall’esame di dette schede risulterà per più di tre volte consecutive sulla maggioranza delle schede un’insoddisfazione del servizio fornito, sarà applicata sulla fatturazione del mese successivo una riduzione del corrispettivo del 3% (trepercento), fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo.
10. Le derrate e/o i pasti rifiutate/i in occasione dei controlli dovranno essere immediatamente ritirate/i e sostituite/i dal Prestatore a propria cura e a proprie spese. In caso di mancata sostituzione, oltre alle penalità previste dal presente contratto ponte non sarà liquidato il relativo corrispettivo altrimenti spettante.
ART. 11. DURATA DEL CONTRATTO PONTE
1. Il presente contratto ponte è stipulato per il tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto che sarà stipulato a conclusione della procedura di gara indetta dal Soggetto Aggregatore stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) per l’appalto dello stesso servizio oggetto del presente contratto e la durata di quest’ultimo non dovrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore stesso.
2. Il contratto ha la durata di mesi 15 (quindici), a decorrere dal 01/01/2018 fino al 31/03/2019, con opzione di rinnovo di 12 mesi o, se anteriore, fino alla data di attivazione del contratto stipulato dal soggetto aggregatore SUAM per il medesimo servizio oggetto del presente contratto o fino alla data di attivazione di una Convenzione Consip compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell’Area Vasta 1.
3. L’affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di giorni 60; qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l’appalto del servizio è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.
4. In caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta per uguale periodo, oppure si procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 12. PREZZO
1. Per l’esecuzione del servizio richiesto, il Prestatore emetterà fattura mensile a carico dell’ASUR con riferimento ai prezzi indicati nell’Allegato “B” al presente contratto ponte.
2. I prezzi sopra indicati sono comprensivi di tutte le prestazioni e servizi elencati nel presente contratto e/o nel capitolato di gara relativo all’appalto oggetto del Contratto originario; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.
3. L’importo annuale del contratto per l’esecuzione del servizio sopra descritto è di € _. . , (IVA compresa).
ART. 13. PERSONALE DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e adeguatamente addestrato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Xxxxxxxxxx, sia nei confronti dell’ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.
2. Il Prestatore dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell’offerta durante la procedura di gara per l’aggiudicazione del contratto originario; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell’AV, dell’idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.
3. Per i servizi da espletare nei presidi dell’AV, il Prestatore ha l'obbligo di comunicare, con le modalità stabilite dalla stessa AV, l’elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con preavviso di giorni 3 (tre) ogni successiva variazione.
4. Tale elenco nominativo del personale costituisce l’unico documento per l'accesso nei presidi dell’AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l’esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
5. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l’AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
6. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, nell’eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall’AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell’ambito di ogni presidio compreso nell’oggetto del contratto.
7. Il Prestatore è obbligato a osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
8. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.
ART. 14. CLAUSOLA SOCIALE
1. Il Prestatore deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle proprie dipendenze nell’esecuzione dell’appalto aggiudicato con determina ASUR DG n. 631/2006 e rinnovato con le determine ASUR DG n. 131/2012 e n. 97/2014, allorché il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’oggetto del presente contratto ponte.
ART. 15. REFERENTE DEL PRESTATORE
1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l’esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare una persona in qualità di «Responsabile», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che dev’essere a disposizione dell’AV per ogni problema inerente l’organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti.
2. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile al RUP e al Direttore dell’esecuzione del contratto (di seguito anche «DEC»), prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.
3. Nell’esecuzione del contratto, il Prestatore farà capo esclusivamente al DEC, nominato dall’ASUR ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dell’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi sottosoglia comunitaria approvato con determina ASURDG n. 4 in data 16/01/2017.
ART. 16. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell’esecuzione del contratto, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con l’AV, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore.
2. Il personale dipendente del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’ASUR e/o dall’AV per il proprio personale, in particolare deve:
a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell'orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con l’ASUR;
b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
c) prendere visione dei documenti d’ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’ASUR/AV.
3. Il Prestatore s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all’espletamento dei servizi richiesti; le segnalazioni e le richieste dell’ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.
ART. 17. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE
1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell’ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l’onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.
2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al DEC qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell’AV, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.
3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati ad immobili, impianti e attrezzature nell’esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l’ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.
4. La sorveglianza da parte dell’AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all’espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.
5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell’ASUR, invocando la responsabilità del committente, l’ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’AV s’impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.
ART. 18. ASSICURAZIONI
1. Il Prestatore dovrà stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’ASUR e/o a terzi nell’esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con l’obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all’ASUR c/o il domicilio eletto per il presente appalto.
2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.
ART. 19. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEL CONTRATTO PONTE
1. Prima di iniziare l’esecuzione del presente contratto ponte, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:
a) comunicare l’elenco nominativo del personale che sarà utilizzato per l’esecuzione del servizio;
b) comunicare il nominativo del “Responsabile”, ai sensi dell’art. 15 del presente contratto ponte;
c) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’ASUR e/o a terzi nell’esecuzione del contratto.
ART. 20. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI
1. Il Prestatore emetterà fattura al termine di ogni mese del periodo contrattuale, per l’importo determinato in base ai seguenti parametri:
a) prezzo per colazione, pranzo e cena moltiplicato per numero dei pasti effettivamente somministrati ai degenti;
b) prezzo per ogni pranzo somministrato ai degenti in regime di day-hospital;
c) prezzo per ogni pasto consumato dai dipendenti che usufruiscono del servizio mensa, dagli assistenti dei degenti e da chiunque altro possa usufruire del servizio.
2. Eventuali variazioni alla modalità di fatturazione dovranno essere apportate sulla base delle esigenze prospettate dell’ASUR o con essa concordate.
3. La fattura emessa dovrà:
a) indicare il numero e la data dell’ordine e del D.D.T., ove previsto, e il luogo di esecuzione del servizio;
b) essere intestata all’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
c) essere inviata al seguente indirizzo: ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx XX.
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l’esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di verifica della prestazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatto comunque salvo che l’invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l’effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
6. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.
ART. 21. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti pertinenti con l’esecuzione del presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all’articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L’obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Prestatore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
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5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): .
6. Il Prestatore s’impegna a dare immediata comunicazione all’ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 22. OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Al termine della durata del contratto la Stazione Appaltante potrà esercitare l’opzione di rinnovo di 12 (dodici) mesi, anche frazionati, salvo quanto previsto all’art. 11, commi 1 e 2 e all’art. 25, comma 3 del presente contratto ponte.
ART. 23. PENALI
1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l’ASUR potrà applicare le seguenti penali:
a) per ritardo nell’inizio dell’esecuzione del servizio, una penale in misura pari a 0,5‰
(zerovirgolacinquepermille) del prezzo annuo del servizio per ogni giorno di ritardo;
b) per accertato inadempimento o ritardo nella fornitura del singolo servizio o prestazione resa in modo insoddisfacente, fino al 20% (ventipercento) dell’importo totale dei pasti giornalieri dell’AV;
c) per inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal contratto, una penale proporzionata all’inadempimento, fino ad un massimo di mille euro;
d) per inadempienze gravi, una penale fino a un massimo di tremila euro, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.
2. L’applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante posta certificata.
3. L’ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il materiale occorrente, a spese del Prestatore.
4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l’ASUR/AV s’impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante posta certificata.
5. L’importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto; in caso di insufficienza dei crediti, l’importo è addebitato mediante escussione della garanzia fideiussoria definitiva.
ART. 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazione degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l’ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto ipso iure et facto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, con esclusione di ogni altra formalità legale.
2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all’esecutore un termine per adempiere, l’ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.
3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l’ASUR:
a) di acquistare in danno del Prestatore;
b) di incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito.
5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatta pro quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.
ART. 25. RECESSO DAL CONTRATTO
1. L’ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998.
2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare all’ASUR, presso l’AV competente, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro Imprese entro 30 giorni dalla data delle variazioni.
3. L’ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:
a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A., per i medesimi servizi oggetto del presente contratto e compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell’Area Vasta 1, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;
b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura di gara per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l’appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all’art. 37 del d.lgs 50/2016.
4. In caso di recesso parziale da parte dell’ASUR, è riconosciuta al Prestatore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.
ART. 26. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all’ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. Il Prestatore s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall’ASUR e portati a conoscenza dello stesso Xxxxxxxxxx, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’ASUR stessa.
ART. 27. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1. Per l’esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall’ASUR/AV in data , contenente l’indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, nell’ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.
2. Nell’esecuzione dell’appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel “Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera che operano presso ASUR - AV”, trasmesso unitamente al contratto.
3. L’attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi da riconoscere al Prestatore a carico dell’ASUR/AV.
ART. 28. SUBAPPALTO
C:\Users\xxxxxxxx.xxxx\Downloads\20171206T1129051286.rtf - pag. 18 di 27 DBASEDAV1MOD
1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato tale intendimento nell’offerta inviata all’ASUR nell’ambito della procedura di gara conclusasi con la stipula del Contratto originario e integrata con nota del 05/07/2006, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del Codice e s.m.i.
ART. 29. GARANZIA FIDEIUSSORIA
1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di Euro ,00, pari al % dell’importo contrattuale, mediante ( 1 )
n. del /201 , emessa da .
2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ASUR (art. 103, comma 4 del Codice).
3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l’effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del Codice; altresì il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l’ASUR debba avvalersene durante l’esecuzione del contratto.
6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Prestatore possa rivendicare alcun risarcimento quando l’eventuale ritardo sia ad essa imputabile.
ART. 30. FORO COMPETENTE
1. In caso di contestazione fra l’ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell’ASUR.
2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell’AV.
ART. 31. SPESE PER IL CONTRATTO
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico del Prestatore.
ART. 32. NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
a) all’offerta tecnica ed economica del Prestatore, inviata all’ASUR nell’ambito della procedura di gara conclusasi con la stipula del Contratto originario e integrata con nota del 05/07/2006, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;
b) al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
c) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
1) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
d) al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.
ART. 33. DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:
a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica - xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx XX - fax 0000.000.000 - PEC: xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx;
b) CIR Food - Cooperativa Italiana Ristorazione - via , n fax -
PEC .
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE Il Direttore Area Vasta 1 Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s. m. e i. e del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i. e norme collegate | CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. (qualifica e nome) |
Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l’art. 11 (Durata del contratto ponte), l’art. 13 (Personale del Prestatore), l’art. 17 (Responsabilità del Prestatore), l’art. 20 (Fatturazione, pagamenti e interessi moratori), l’art. 21 (Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari), l’art. 23 (Penali), l’art. 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento), l’art. 25 (Recesso dal contratto), l’art. 28 (Subappalto), l’art. 30 (Foro competente).
CIR food
Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.
(qualifica e nome)
Allegati:
- Allegato “A”: Elenco presidi - Modalità del servizio - Quantità presunta pasti
- Allegato “B”: Elenco prezzi servizio ristorazione degenti e servizio mensa dipendenti
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- Documento Informativo per le ditte e prestatori d’opera che operano presso ASUR – AV
Allegato “A” ELENCO PRESIDI - MODALITA' DEL SERVIZIO - QUANTITA’ PRESUNTA PASTI | |||||||||
REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA 1 - Sede di FANO Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi | |||||||||
SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | |||||||||
Pesaro | |||||||||
Denominazione struttura | Località | Possibilità di utilizzo cucina interna | Modalità servizio: Multiporzione / Vassoio Personalizzato | Servizio al paziente e ritiro stoviglie | Degenti / Dipendenti | Effettuazione servizio | N° colazioni/anno | N° pranzi/anno | N° cene/anno |
RSA Tomasello via Lombroso | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 9.237 | 9.235 | 9.201 |
S.R.R. via Lombroso | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 5.235 | 5.185 | 5.203 |
Servizio Psichiatria Diagnosi e Cura | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
Comunità Protetta Maschile via Lombroso | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 6.146 | 5.733 | 5.954 |
Comunità Protetta Femminile via Lombroso | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 4.847 | 4.448 | 4.721 |
R.S.A Galantara | Pesaro Trebbiantico | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 19.362 | 19.370 | 19.366 |
Centro Diurno Il Mosaico via Redipuglia | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | No festivi | 1.266 | ||
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx | Xx | Multiporzione | No | Degenti | No festivi | 3.328 | ||
Centro Diurno Il Mosaico via Redipuglia | Pesaro | No | Multiporzione | No | Degenti | No festivi | 6.104 | ||
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx | Xx | Multiporzione | No | Degenti | No festivi | 2.964 | ||
SERT La Fenice | Pesaro Villa Fastiggi | No | Multiporzione | No | Degenti | No festivi | 978 | ||
R.S.A.Mombaroccio | Mombaroccio | No | Multiporzione | No | Degenti | Anche festivi | 3.192 | 3.192 | 3.192 |
Totali | 53.494 | 67.278 | 53.112 |
Allegato “A” ELENCO PRESIDI - MODALITA' DEL SERVIZIO - QUANTITA’ PRESUNTA PASTI | |||||||||||||
REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA 1 - Sede di FANO Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi | |||||||||||||
SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | |||||||||||||
Urbino | N° cene con rec.spesa/anno | ||||||||||||
Denominazione struttura | Località | Possibilità di utilizzo cucina interna | Modalità servizio: Multiporzione / Vassoio Personalizzato | Servizio al paziente e ritiro stoviglie | Degenti / Dipendenti | Effettuazione servizio | N° colazioni/anno | N° pranzi/anno | N° cene/anno | N° merende- vino/anno | N° panini imbottiti/anno | N° pranzi con rec.spesa/anno | |
Ospedale S. Xxxxx della Misericordia | Urbino | Si | Multiporzione | si | Degenti | Anche festivi | 49.437 | 134 | |||||
Ospedale S. Xxxxx della Misericordia | Urbino | Si | Vassoio Personalizzato | si | Degenti | Anche festivi | 38.861 | 38.115 | 324 | 29 | |||
Ospedale A. Celli | Cagli | Si | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 8.920 | 8.786 | 8.829 | 207 | 31 | ||
Ospedale G. Lanciarini | Sassocorvaro | Si | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 19.283 | 19.122 | 19.074 | 10.273 | 000 | ||
X.X.X. | X: Xxxxxx in Vado | No | multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 10.790 | 10.886 | 10.885 | 10.013 | |||
S.R.R. Centro Varea Dini | Urbino | No | multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 2.984 | 7.000 | 3.533 | 2948 | |||
Centro diurno Varea Dini | Urbino | No | multiporzione | no | Degenti | Solo feriali | 481 | 2.984 | |||||
N° pranzi completi/anno | N° pranzi ridotti/anno | ||||||||||||
Ospedale A. Celli | Cagli | Si | multiporzione | si | Dipendenti | pranzo completo | 2.904 | 906 | |||||
Ospedale G. Lanciarini | Sassocorvaro | Si | multiporzione | si | Dipendenti | pranzo completo | 1.921 | 194 | |||||
Ospedale X. Xxxxx della Misericordia | Urbino | Si | Multiporzione | si | Dipendenti | pranzo completo | 7.481 | 2.353 | |||||
Ospedale X. Xxxxx della Misericordia | Urbino | Si | Vassoio Personalizzato | si | Dipendenti | pranzo completo | 809 | ||||||
1.870 | 194 | ||||||||||||
Totali | 104.529 | 88.589 | 80.436 | 26.218 | 1.870 | 1.168 |
Allegato “A” ELENCO PRESIDI - MODALITA' DEL SERVIZIO - QUANTITA’ PRESUNTA PASTI | |||||||||
REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AREA VASTA 1 - Sede di FANO Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | |||||||||
Fano | |||||||||
Denominazione struttura | Località | Possibilità di utilizzo cucina interna | Modalità servizio: Multiporzione / Vassoio Personalizzato | Servizio al paziente e ritiro stoviglie | Degenti/Dipende nti | Effettuazione servizio | N° colazioni/anno | N° pranzi/anno | N° cene/anno |
Ospedale Fossombrone (compreso Hospice) | Fossombrone | si | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 16.116 | 16.117 | 16.311 |
RSA Disabili Centro Gravi | Fano | no | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 2.555 | 2.556 | 2.555 |
Servizio Psichiatrico c/o Ospedale X.Xxxxx Fano | Fano | no | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 4.686 | 4.679 | 4.685 |
S.R.R. Centro diurno "Bevano" | Fano | no | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 6.071 | 10.213 | 6.001 |
R.S.A.Mondavio | Mondavio | no | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
R.S.A.Mondolfo | Mondolfo | no | Multiporzione | no | Degenti | Anche festivi | 3.144 | 3.144 | 3.144 |
Totali | 36.436 | 40.573 | 36.560 |
Allegato “B”
SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI E SERVIZIO MENSA DIPENDENTI
Degenti / Dipendenti | Modalità servizio | Servizio paziente compr. ritiro stoviglie | Tipo | Prezzo euro (IVA esclusa) |
Degenti | Multiporzione | no | Colazione | |
Degenti | Multiporzione | no | Pranzo | |
Degenti | Multiporzione | no | Cena | |
Degenti | Multiporzione | si | Colazione | |
Degenti | Vassoio Personalizzato | si | Pranzo | |
Degenti | Vassoio Personalizzato | si | Xxxx | |
Degenti | no | merende/vino | ||
Dipendenti | Multiporzione | si | Pranzo ridotto | |
Dipendenti | Multiporzione | si | Pranzo completo | |
Dipendenti | Vassoio Personalizzato | si | Pranzo completo | |
Assistente a degente | Multiporzione | no | Pranzo con recupero spesa | |
Assistente a degente | Xxxxxxx Personalizzato | si | Xxxxxx con recupero spesa | |
Assistente a degente | Multiporzione | no | Cena con recupero spesa | |
Assistente a degente | Xxxxxxx Personalizzato | si | Xxxx con recupero spesa | |
Vari | panini imbottiti |
Prot. n. 80936|ASURAV1|PROAV1|P Fano, data protocollo
Sigla: ACL/FA/CM
(nella risposta, citare numero e data protocollo e sigla)
rif. nota prot. n. del allegati n.
per comunicazioni rivolgersi a:
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
tel. 0721.193.2773-193.2707 - fax 0000.000.000
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx
Al Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Direttore
dell’Area Dipartimentale Aziendale “Acquisti e Logistica” ASUR
e p.c. Al Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Direttore Amministrativo ASUR Xxxx Xxxx
OGGETTO: DPCM 24/12/2015 – Affidamento servizio di ristorazione nelle more dell’aggiudicazione
della gara effettuata dal soggetto aggregatore - Relazione.
Con riferimento alla nota in data 20/09/2016/ASUR/AAGG/P, prot. n. 27035, si rappresenta la necessità da parte dell’Area Vasta 1 di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione utenti e mensa dipendenti per le necessità delle strutture gestite, essendo ormai scaduto il relativo contratto d’appalto al 31/12/2015.
Il D.P.C.M. del 24/12/2015, pubblicato sulla G.U. n. 32 del 9/02/2016, individua per il biennio 2016-2017 le categorie di beni e servizi e le relative soglie di superamento delle quali le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.
La Circolare MEF del 19/12/2015, prot. n. 20518, ha fornito indicazioni operative per l’attuazione delle norme succitate nel senso di seguito riportato.
Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal DPCM e per importi che superano le soglie regolate dal D.P.C.M. stesso, in caso di gara non ancora bandita è obbligatorio per l’Amministrazione ricorrere ai soggetti aggregatori di riferimento, ovvero alla Consip S.p.A..
La Regione Marche con D.G.R.M. n. 1670 del 26/11/2012 ha individuato il predetto soggetto aggregatore di riferimento per le aziende e gli enti del S.S.R. nella Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), istituita con Legge Ragionale n. 12/2012.
Il servizio di ristorazione in argomento rientra tra quelli inseriti nell’elenco beni e servizi da aggregare individuati dal
D.P.C.M. 24/12/2015 ed infatti l’espletamento della relativa procedura di affidamento a livello regionale rientra tra le iniziative inserite nel programma della predetta SUAM.
Nel caso in cui il soggetto aggregatore di riferimento non fosse operativo spetta al medesimo l’individuazione, ai fini dell’approvvigionamento, di altra centrale di committenza.
In tal caso, qualora cioè la SUAM abbia individuato per l’approvvigionamento un altro soggetto aggregatore, ovvero Consip, che dispone di un’iniziativa già attiva, l’Amministrazione deve aderire a tale iniziativa. Se invece la SUAM non avesse individuato un altro soggetto aggregatore e non esistano iniziative attive Consip, l’Amministrazione potrà agire per garantirsi l’approvvigionamento mediante un contratto ponte ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del vecchio Codice degli appalti, oggi integralmente sostituito dall’art. 63, co. 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli appalti).
La stipula del contratto ponte mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara viene effettuata per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione da parte del soggetto aggregatore di riferimento, eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente.
A seguito di richiesta in tal senso con nota in data 07/04/2016, prot. n. 10885 della Direzione Generale ASUR, la SUAM ha comunicato di non avere attivato alcuna convenzione con altri soggetti aggregatori a cui rivolgersi nelle more dell’aggiudicazione da parte della medesima delle gare di cui al predetto D.P.C.M..
Non risultano inoltre convenzioni Consip attive per l’appalto in questione.
In assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:
• Stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57 comma 2, lett. c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;
• Stipula di un “contratto ponte”, nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice degli appalti per la “ripetizione di servizi analoghi”, per lo “stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;
• Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip (art. 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016).
La data stimata di attivazione del nuovo contratto di appalto è prevista per il III Trimestre 2017 e a luglio c.a. risulta a verbale un incontro tra SUAM e Gruppo Progettazione “Servizi di ristorazione”, al fine di una preliminare definizione delle problematiche puramente tecniche, economiche ed amministrative relativamente agli elaborati progettuali da realizzare per l’affidamento del servizio di ristorazione.
Nell’Area Vasta 1 l’appalto necessita di un’organizzazione complessa articolata su tutto il territorio provinciale con preparazione dei pasti mediante l’utilizzo da parte del personale della ditta affidataria di centri di cottura (quattro), presenti in alcuni sedi dell’Area Vasta 1, e la fornitura dei pasti in modalità veicolata presso le restanti sedi.
Il servizio di ristorazione viene effettuato in larga misura per i presidi ospedalieri di Urbino, Cagli, Sassocorvaro e Fossombrone, dove sono ubicati i centri di cottura, ma esso è garantito in modalità veicolata anche in sette strutture residenziali presenti nel territorio dell’Area Vasta 1. L’appalto consente complessivamente di offrire sia il servizio di ristorazione ai degenti ospiti delle strutture, sia il servizio mensa per il personale dipendente ASUR ivi operante.
Trattandosi di un pubblico servizio essenziale, pur nelle more della procedura di gara in programmazione, l’ASUR per l’Area Vasta 1 ha comunque necessità di acquistare il servizio descritto per garantire le prestazioni ricomprese nell’appalto senza soluzione di continuità.
Dato il breve arco temporale rispetto al termine in cui la SUAM ha programmato di addivenire a nuova aggiudicazione dell’appalto, si ha motivo di ritenere che l’allestimento di una procedura di gara ordinaria per le esigenze dell’Area Vasta 1 appaia non proporzionale rispetto allo scopo ed antieconomico dal punto di vista logistico per le motivazioni che vengono di seguito riportate:
✓ In primo luogo, la complessità dell’appalto in termini di costo tecnico/organizzativo/gestionale cui dovrebbe far fronte un operatore economico subentrante, anche in riferimento agli investimenti occorrenti, rischierebbe di mandare deserta l’iniziativa di Area Vasta. Deve ritenersi assai probabile, infatti, che nessun nuovo operatore economico (cioè diverso dall’attuale gestore) ritenga economicamente conveniente impegnarsi con risorse e mezzi in un appalto dagli orizzonti temporali tanto limitati, anche in una inevitabile valutazione da parte del medesimo della forte aleatorietà in termini di rientro dell’investimento derivante dall’aggiudicazione di un contratto che consenta alla stazione appaltante, per espressa previsione di legge in deroga al codice civile, di recedere unilateralmente già dopo poche settimane dalla stipula.
✓ In secondo luogo, i tempi fisiologici previsti per l’affidamento del servizio in questione mediante una procedura di evidenza pubblica aperta o ristretta (dai sei ai nove mesi) comporterebbero inevitabilmente una sovrapposizione con l’iniziativa SUAM la cui conclusione è prevista entro il III trimestre del prossimo anno. Tale sovrapposizione nell’attuale contesto di risorse scarse e limitate risulterebbe paradossale e contraria ai principi di economicità della gestione a cui è orientato il Codice degli appalti pubblici. Inoltre, una volta intervenuta l’eventuale aggiudicazione definitiva da parte dell’ASUR Area Vasta 1, senza considerare i maggiori tempi per effetto di eventuali impugnative e ricorsi, essa
comporterebbe un passaggio di consegne tra il precedente gestore ed il nuovo, per un periodo assai limitato rispetto ad un appalto di complessa gestione come quello in argomento.
✓ Infine, pur nelle more dell’aggiudicazione della gara SUAM, si segnala che contestualmente è in fase di prossima programmazione una Convenzione Consip per il servizio di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (aggiudicazione prevista entro settembre 2017) a cui si dovrebbe comunque aderire per legge.
In estrema sintesi, in considerazione dei tempi previsti per l’aggiudicazione della gara SUAM, si ritiene non opportuno procedere ad autonoma indizione di procedura di gara ordinaria limitata tra l’altro alle sole esigenze dell’Area Vasta 1 perché ciò si tradurrebbe in una dannosa sovrapposizione di iniziative (quella della Area Vasta 1 con le altre a livello regionale e/o nazionale).
Per tutto quanto sopra esposto e per quanto previsto dalla Circolare MEF del 19/12/2016, prot. n. 20518, sopra richiamata, si ritiene più opportuno proporre, nel caso di specie, all’organismo tecnico aziendale costituito per l’argomento, tramite la presente nota a codesta Direzione della competente area dipartimentale aziendale, di procedere alla stipula di un “contratto ponte”, ai sensi dall’art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), mediante procedura negoziata con lo stesso operatore CIR food Cooperativa Italiana di Ristorazione, attualmente esecutore dell’appalto, “per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento”, prevedendo espressamente specifica clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente ed immediatamente nei seguenti casi:
✓ stipulazione e resa esecutività del contratto per nuovo affidamento del servizio in esito alla conclusione delle citate operazioni di gara in corso;
✓ attivazione nell’ambito convenzionale Consip S.p.A. di convenzioni e/o contratti per l’affidamento del servizio in argomento.
Per quanto riguarda la valutazione economica dell’appalto i prezzi praticati nell’Area Vasta 1 dall’operatore economico CIR food s.c., attuale affidatario del servizio, risultano inferiori rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC per il servizio di ristorazione, aggiornati al 04/09/2015, come da prospetto sotto riportato:
Descrizione servizio | ANAC Prezzo riferimento euro | AV1 Prezzo attuale euro |
Prezzo a giornata alimentare senza servizi aggiuntivi | 9,40 | 8,76 |
Prezzo a giornata alimentare con servizio distribuzione | 11,57 | 11,48 |
Il valore economico del contratto stesso può pertanto intendersi stimato, salvi gli esiti del negoziato di cui alla presente proposta, per un importo complessivo di euro 2.170.000,00 (IVA compresa), da imputarsi pro-quota, rispettivamente agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell’ambito del budget provvisorio – anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016 e con le disponibilità di budget provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all’Area Vasta 1 per il prossimo esercizio.
Si resta a completa disposizione per ogni ulteriore informazione eventualmente necessaria ed in attesa di Vs. cortese riscontro al fine di potere attivare quanto prima il procedimento finalizzato alla stipula del contratto ponte nel rispetto delle disposizione della Circolare del Direttore Generale in data 03/08/2016, prot. n. 23348, e secondo le disposizioni operative della nota trasmessa in data 20/09/2016, prot. n. 27035.
Cordiali saluti.
PER GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DI COMPETENZA
SANITARIA
IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO DELL’AREA VASTA 1 Dr. Xxxxxx Xxxx | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f. U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |