ACCORDO DI RISERVATEZZA
ALLEGATO A
ACCORDO DI RISERVATEZZA
OGGETTO: procedura ristretta, ai sensi del D.lgs 163/06, per l’affidamento della fornitura di n.
500.000 (cinquecentomila) inlay in materiale sintetico multistrato (formato two-up) contenente due dispositivi elettronici contact-less Rfid per lettura e scrittura di prossimità, conformi a quanto previsto dalle norme ISO 14443, ISO 10373-6 ed alle specifiche ICAO per documenti elettronici di viaggio.
In relazione alla procedura ristretta indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l’affidamento della fornitura di inlay in materiale sintetico multistrato (formato two-up), conformi a quanto previsto dalle norme ISO 14443, ISO 10373-6 ed alle specifiche ICAO per documenti elettronici di viaggio, con il presente atto si intendono regolamentare gli impegni alla riservatezza conseguenti all’accesso ai documenti e/o alle informazioni di IPZS ed, in generale, gli impegni alla riservatezza riguardanti le informazioni anche tecniche e/o commerciali comunque acquisite dall’Impresa , con riferimento alla Procedura nonché all’eventuale aggiudicazione ed alla relativa fornitura.
Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi confidenziali o riservati tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, in forma scritta e/o orale, cartacea o elettronica, acquisite nel corso delle attività correlate alla Procedura ed all’eventuale relativa fornitura.
In particolare, il termine “Informazioni Confidenziali o Riservate” comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
(i) qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività di IPZS, ivi comprese le informazioni di qualsiasi natura connesse alla movimentazione e al trasporto valori, di cui l’Impresa o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza;
(ii) qualsiasi informazione inerente segreti tecnici e/o commerciali, nonché informazioni confidenziali, xxx incluse conoscenze pratiche non brevettate ma derivanti da esperienze e da prove o altre informazioni confidenziali di carattere propriamente tecnico e/o d’affari di proprietà di IPZS;
(iii) qualsiasi informazione afferente le specifiche tecniche e gli aspetti tecnici relativi alla produzione di valori, ed i connessi materiali e processi;
(iv) qualsiasi informazione fornita da IPZS a mezzo di commenti o risposte a informazioni confidenziali ed in particolare a quelle di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sopra esposti;
(v) qualsiasi informazione acquisita presso IPZS sia verbalmente sia per iscritto con riferimento al servizio richiesto che sia segnalata quale “confidenziale” o che sia tale che per sua natura si possa ritenere confidenziale.
L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo deve comunicare a IPZS le generalità dei propri incaricati in possesso delle informazioni confidenziali così come di ogni variazione in merito.
L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo riconosce che lo stesso è vincolante per sé e per i suoi dipendenti, ausiliari, consulenti, subappaltatori/subfornitori e che gli obblighi assunti con il medesimo resteranno validi sino a quando le informazioni confidenziali condivise non saranno più “confidenziali”.
L’obbligo di confidenzialità e riservatezza concernente le Informazioni Confidenziali perdurerà per 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, ovvero, in caso di aggiudicazione, per 5 anni dalla data di ultimazione delle prestazioni.
L’Impresa dichiara di obbligarsi a che tutte le informazioni riservate di cui l’Impresa medesima o il suo personale venisse in qualunque modo a conoscenza non saranno accessibili a terzi.
L’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo dichiara di assicurare che tutti i dati contenuti nel Capitolato Tecnico non saranno accessibili a terzi.
IPZS ha facoltà di escludere dalla Procedura e di risolvere l’eventuale contratto di fornitura, salvo il risarcimento del danno, nel caso in cui l’Impresa sottoscrittrice del presente Accordo non rispetti gli obblighi con lo stesso assunti.
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia fra le parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente Accordo e che sia in qualsiasi modo ad esso correlata sarà devoluta all’esclusiva competenza del foro di Roma.
Data, timbro e firma