REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL’ART. 7, C. 6 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.165
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL’ART. 7, C. 6 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N.165
Emanato con D.R. n. 273 del 8 aprile 2019
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, c.6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, per esigenze cui l’Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio,
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è subordinato ai seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Università, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ateneo;
b) l'amministrazione deve preliminarmente aver accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca nonché per i servizi di orientamento.
Articolo 2 – Tipologie di attività
1. Gli incarichi possono avere ad oggetto le seguenti attività:
a) studi o consulenze finalizzati alla soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico- amministrativi, nonché attività similari, ivi compreso traduzioni specialistiche;
b) attività non ordinarie o specialistiche;
c) attività di supporto alla ricerca.
2. Gli incarichi - di studio, di consulenza e di supporto alla ricerca - prevedono come risultato essenziale dell'attività la consegna alla struttura richiedente di una relazione scritta nella quale siano illustrati i risultati dello studio, della ricerca, i pareri e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di supporto alla ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della struttura interessata.
4. Per gli incarichi che non richiedono esperienza, alta qualificazione e provata competenza, che rivestano il carattere di temporaneità ma non quello di occasionalità, si fa ricorso alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo la disciplina normativa e regolamentare nel tempo vigente.
5. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
a. tutti gli incarichi che trovano disciplina nell'ambito di specifiche norme di riferimento e quelli per i quali la designazione, in base alla legge e/o atti amministrativi, avvenga a cura e costituisca prerogativa di soggetti terzi;
b. gli incarichi meramente occasionali rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, purché il compenso corrisposto sia di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa;
c. gli incarichi per servizi legali di cui all’art. 17, c. 1 lettera d) del d. Lgs. 50/2016 per i quali si rimanda alle linee guida ANAC;
d. gli incarichi finanziati nell’ambito di programmi di ricerca che prevedano in via esclusiva procedure non compatibili con il presente Regolamento;
e. gli incarichi di insegnamento per i quali si rimanda al Regolamento specifico.
Articolo 3 – Tipologie di contratto
1. I contratti per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono assumere la forma di:
a) contratti di collaborazione coordinata e continuativa non caratterizzati da eterodirezione: i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in una prestazione d’opera esclusivamente personale e continuativa e le cui modalità di esecuzione non siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
b) contratti per prestazione occasionale: i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato, che si esauriscono con il compimento di un’unica prestazione ad esecuzione temporanea e destinata a non ripetersi nel tempo, comunque privi dei caratteri propri delle collaborazioni coordinate e continuative;
c) contratti per prestazioni professionali: gli incarichi conferiti a coloro che già esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque giuridicamente riconosciuta. In tali casi si può prescindere dal requisito della laurea specialistica o magistrale.
Articolo 4 – Procedura di conferimento dell’incarico
1. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico, l’istanza di affidamento è presentata al Direttore del Dipartimento o al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
2. La richiesta deve specificare:
a) l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento dell’incarico;
c) l’esigenza, che deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso lordo per la prestazione;
e) il profilo professionale, le competenze richieste e il titolo di studio o l’abilitazione professionale previsti per legge.
3. Per accertare l’impossibilità di far fronte alle esigenze rappresentate dal richiedente con il personale in servizio presso l’Ateneo, il Servizio Risorse Umane effettua un’indagine preventiva tramite pubblicazione di apposito avviso sull'Albo pretorio dell'Ateneo, alla specifica pagina web. Tale avviso deve essere pubblicizzato per almeno 10 giorni. Gli interessati dovranno far pervenire nei termini previsti dall’avviso stesso, un’istanza corredata da un curriculum dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti e l’esperienza maturata, insieme all’autorizzazione del proprio responsabile ad eseguire l’incarico all’interno del proprio orario di servizio. Per lo svolgimento dell’incarico non è previsto compenso, né l’attribuzione di ore di lavoro straordinario.
Alla scadenza dell’avviso, una commissione nominata ai sensi del successivo art. 7, valuta le istanze ricevute. L’esito della selezione è pubblicato sul sito web dell’ateneo, nella medesima sezione in cui è pubblicato l'avviso.
4. In caso di esito negativo dell’indagine di cui al comma 3, il Direttore di Dipartimento, previa delibera autorizzativa del rispettivo Consiglio, o il Direttore Generale, dato atto della sussistenza dei presupposti di legittimità di cui all’art.1, c. 2 e della relativa copertura finanziaria, attivano la procedura di selezione pubblica.
5. La procedura di selezione è indetta con avviso emanato dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
6. L'avviso di cui al comma 2 deve contenere i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ente;
b) durata e luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
c) le modalità di espletamento dell'attività;
d) il termine e la modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri generali a base della comparazione, tra i quali la qualificazione professionale richiesta.
e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
f) le modalità selettive previste, ovvero per titoli e colloquio, o per soli titoli;
g) l'indicazione del punteggio massimo per i titoli e del punteggio massimo per il colloquio;
h) l’indicazione delle materie o del contenuto delle prove;
i) il diario dell’eventuale colloquio o la previsione che lo stesso sia reso noto entro un certo termine mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo;
j) il compenso della prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, eventuali cause di sospensioni della prestazione;
k) l’indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
l) ogni altra informazione o prescrizione ritenuta utile.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso.
8. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, è comunicata agli interessati l’eventuale esclusione.
9. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione di cui all’art. 5, prima dell’eventuale colloquio, sulla base di criteri predeterminati dalla commissione medesima. Ai verbali è data adeguata pubblicità sul sito web dell’ateneo.
10. Gli incarichi sono conferiti con contratto sottoscritto dal Direttore del Dipartimento o dal Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, in base all’ordine della graduatoria risultante dagli atti della commissione, entro il numero di quelli messi a selezione, ai candidati che abbiano conseguito
almeno il 50% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli ed almeno il 90% dei punti complessivamente a disposizione per l’eventuale colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
11. Dell'esito della procedura di selezione deve essere data opportuna pubblicità sul sito web dell’ateneo.
12. Non possono partecipare alla selezione:
a) il coniuge o il convivente (ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76) di un professore afferente al Dipartimento che ha proposto la procedura di selezione, del Rettore, del Direttore Generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
b) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha proposto la procedura di selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Articolo 5 – Commissione di valutazione
1. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore di Dipartimento o del Direttore Generale, secondo le rispettive competenze.
2. La Commissione è composta da personale docente (professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato), da personale dirigente e tecnico-amministrativo in possesso di specifica qualificazione ed esperienza e da esperti in materia e, ove possibile, della parità di genere.
3. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.
Articolo 6 – Proroga del contratto
1. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata, la durata dell’incarico potrà essere prorogata, ove si renda necessaria ai fini del completamento del progetto oggetto dell’incarico, completare la prestazione dedotta nel contratto per un periodo comunque non superiore alla metà del contratto originario, previa verifica della copertura finanziaria. Non è ammesso il rinnovo dell’incarico.
Art.7 – Determinazione e corresponsione del compenso
1. Il compenso è stabilito in funzione della quantità e qualità dell’attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, a tariffe professionali o agli usi e consuetudini, ove esistenti.
2. I compensi sono da intendersi comprensivi delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio connesse all’espletamento dell’incarico, salvo il caso in cui sia diversamente previsto nel bando di selezione.
3. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti, previa presentazione di regolare documentazione, rilasciata dall'interessato nei termini indicati nel contratto, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, attestata dal responsabile delle attività.
4. Le strutture di supporto amministrativo sono tenute agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia, cui è condizionata l’efficacia del contratto.
Articolo 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il responsabile della struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato esterno risultino non conformi all’oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può richiedere agli uffici competenti di avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti il responsabile della struttura interessata può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può far provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, in proporzione ai risultati conseguiti.
Articolo 9 – Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.