Contract
X.xx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx XX
Capitolato Tecnico Polizza CVT corpi veicoli terrestri
Lotto 5
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
PER ACCETTAZIONE
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
ART. 1 - DEFINIZIONI
I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:
Assicurato | L’Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. |
Capitolato | Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione |
Contraente | L’Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
Franchigia | L’importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Garanzia | Il singolo rischio coperto dall’assicurazione. |
Indennizzo | La somma che la Società eroga all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro. |
Incendio | La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
Società | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia |
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5– EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2011 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2014, con risoluzione automatica anticipata qualora la Società non sia più gestore del TPL, con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2011 al 31/12/2012 e successivamente sarà da corrispondere al 31 Dicembre di ogni annualità.
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PER ACCETTAZIONE
Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni sulla scadenza dell’annualità.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
ART. 6– PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
ART. 7 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
A parziale deroga dell’art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso scritto alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, sino a quando la Società ne ha interesse ma comunque almeno fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso. Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente.
I legali e i tecnici dovranno fornire al Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi.
Il Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze. La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 10 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza quadrimestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro;
- tipologia di danno/sinistro/avvenimento;.
ART. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R..
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PER ACCETTAZIONE
In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART. 13 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
ART. 15- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
ART. 16- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 17 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 18 – TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
ART. 19 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
ART. 20 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione della presente polizza all’ATI costituita dalle Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 – Xxxxxx (XX), GPA Spa, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000 – 00000 Xxxxxx, AON Spa – Via Calatafimi, 1 – 60121 Ancona, Cambiaso e Risso Spa – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA Spa., e in particolare:
➢ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
➢ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
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PER ACCETTAZIONE
➢ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
➢ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
➢ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
➢ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
➢ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
➢ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
➢ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
➢ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
➢ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
➢ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
➢ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
➢ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano esclusivamente a carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - pari all’ 8% calcolate sui premi imponibili.
ART. 21 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e xx.xx. e ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti
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PER ACCETTAZIONE
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE C.V.T.
ART. 1 – PRECISAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DELLA PRESENTE SEZIONE
Le garanzie previste al successivo art. 2 sono operanti, per tutti gli automezzi indicati nell’Allegato 1 “Elenco mezzi”.
ART. 2 - RISCHI ASSICURATI
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (eventi sociopolitici);
d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, uragani, tempeste di vento, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti (eventi atmosferici);
e) garanzie accessorie ( combinazione 1);
f)) garanzie accessorie ( combinazione 2) operanti solo per i 4 autobus indicati nella Sez. 1 delle C.P.P.
ART. 3 - PREMIO
Si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui alla Sez. 5 delle C.P.P., sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.
ART. 4 - SOMME ASSICURATE
Le garanzie di cui al precedente articolo, sono prestate fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, salvo gli eventuali limiti di risarcimento previsti alla apposita sezione, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
ART. 5 – DANNI CAGIONATI CON COLPA GRAVE
La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx e della Croazia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”.
ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, desunto dalla quotazione di “Quattroruote”, fermo il limite della somma assicurata.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo, fermo il limite della somma assicurata).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
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PER ACCETTAZIONE
Condizioni Particolari di Polizza
SEZIONE 1 – CONDIZIONI DI GARANZIA
GARANZIE ACCESSORIE - COMBINAZIONE 1 – SEMPRE OPERANTI
ART. 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l’impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
ART. 2 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali). Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
ART. 3 - CRISTALLI
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.
ART. 4 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE
Qualora il Contraente o l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società garantisce il rimborso paria a:
▪ all’importo massimo di € 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro mezzo dello stesso tipo;
▪ all’importo in 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della RCA purché prestata dall’Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione, non oltre comunque la data di comunicazione dell’autorità circa l’eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
▪ all’importo in 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza di validità in atto
La garanzia non opera qualora l’assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
ART. 5 - TRAINO A SEGUITO DI GUASTO
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per il traino del veicolo danneggiato in modo da non essere in condizioni di circolare autonomamente, fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o Assicurato, o alla sua auto-carrozzeria di fiducia.
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.
ART. 6 - RECUPERO DEL VEICOLO
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per il recupero del veicolo qualora risulti danneggiato in modo tale da:
▪ dover essere sollevato e trasportato;
▪ dover essere sollevato e poi trainato;
▪ dover essere rimesso sulla sede stradale
ART. 7 - PERDITA DELLA CHIAVI DEL VEICOLO
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per lo smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto.
La garanzia opera previa presentazione di regolare fattura.
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PER ACCETTAZIONE
GARANZIE ACCESSORIE - COMBINAZIONE 2 OPERANTI SOLO PER GLI AUTOBUS DA NOLEGGIO
In aggiunta alla garanzie previste nella “combinazione 1 “, la “ combinazione 2 ”, operante solo per gli autobus da noleggio come da allegato 1, garantisce:
ART. 1 - SPESE ALBERGHIERE
La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato e dalle persone eventualmente trasportate, qualora il veicolo non sia in grado di procedere autonomamente, necessarie a garantire la permanenza in istituto alberghiero per il tempo sufficiente ad approntare il ritorno alla residenza abituale.
ART. 2 – RIENTRO PASSEGGERI
La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato e dalle persone eventualmente trasportate, qualora il veicolo non sia in grado di procedere autonomamente, per il ritorno alla residenza abituale.
La garanzia non è operante entro il limite di 50 Km dalla residenza abituale dell’Assicurato e delle persone trasportate.
ART. 3 – INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Società rimborsa le spese documentate per veicolo danneggiato in modo tale da non poter procedere con propri mezzi, sostenute, per i pezzi di ricambio occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto. Dal rimborso è sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio.
La garanzia non è operante entro il limite di 50 Km. dalla residenza abituale dell’Assicurato.
A giustificazione dell’invio dei pezzi di ricambio, l’Assicurato metterà a disposizione della Società, per la liquidazione del danno, le fatture o le ricevute fiscali pagate comprovanti l’avvenuta riparazione o l’utilizzo dei pezzi di ricambio inviati.
ART. 4 – IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
La Società rimborsa le spese documentate per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato al soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI – ESTENSIONI - PRECISAZIONI DI GARANZIA FURTO, EVENTI SPECIALI
ART. 1 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO
La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo conseguenti a:
- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
È condizione essenziale per il diritto all’indennizzo:
• che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
• che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
• che il reato sia stato denunciato all’Autorità.
ART. 2 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO ROTTURA CRISTALLI
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.
La garanzia non comprende:
➢ rigature, segnature e simili;
➢ i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
➢ danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.
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PER ACCETTAZIONE
SEZIONE 3 - ESCLUSIONI
ART. 1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.
SEZIONE 4 – LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE
ART. 1 – INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI, EVENTI SOCIO POLITICI
Le garanzie INCENDIO e FURTO sono prestate senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Le garanzie ATTI VANDALICI ed EVENTI ATMOSFERICI, sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.
ART. 2 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.
ART. 3 – ROTTURA CRISTALLI
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.
ART. 4 – TRAINO A SEGUITO DI XXXXXX
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro.
ART. 5 – RECUPERO DEL VEICOLO
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.
ART. 6 – XXXXXXX XXXXXX
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.
ART. 7– SPESE ALBERGHIERE
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.
ART. 8 – RIENTRO PASSEGGERI
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.
ART. 9 – INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
ART. 10 – IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA
La garanzia prevista è prestata sino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
PER ACCETTAZIONE
SEZIONE 5 – CALCOLO DEL PREMIO
Va indicata per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro- mille comprensiva di accessori e imposte, da applicare nel caso di richiesta del Contraente, ai nuovi inserimenti, al valore commerciale del mezzo da assicurare per le garanzie a), b) e c).
I costi per le voci d) e) ed f) sono calcolati sulla garanzia richiesta.
| Autovetture | Autoveicoli uso promiscuo | Autocarri c/proprio | Autobus | Autobus uso noleggio | Motocicli | Ciclomotori |
a) Incendio |
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b) Furto |
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c) Eventi Sociopolitici |
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d) Eventi Atmosferici |
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e) Garanzie Accessorie Combinazione 1 |
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f) Garanzie Accessorie Combinazione 2 |
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SVILUPPO DEL PREMIO
Premio imponibile | Oneri fiscali | Premio lordo annuo |
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Il presente Capitolato Tecnico viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale parte integrante dell’offerta. Esso è costituito da n° 10 (dieci) pagine identificate univocamente.
Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti (AMI) S.p.A.
Il Presidente
Sen. Xxxxxxx Xxxxxx
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PER ACCETTAZIONE