Accordo
Traduzione dal testo originale francese 1
Accordo
sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite conchiuso tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite2
Conchiuso l’11 giugno/1° luglio 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19553 Entrato in vigore il 1° luglio 1946
0.192.120.1
Il Consiglio federale svizzero
da una parte,
e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
dall’altra,
considerando che l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il 12 febbraio 1946, ha approvato un Piano comune tendente a trasferire alcuni averi della Società delle Nazioni all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale in pre- cedenza era stato oggetto di un accordo tra un comitato costituito dalla Commissione preliminare delle Nazioni Unite e la Commissione di controllo della Società delle Nazioni,
considerando che l’Assemblea della Società delle Nazioni ha approvato detto Piano comune il 18 aprile 1946,
hanno conchiuso il presente Accordo allo scopo di determinare i privilegi e le immunità da concedere all’Organizzazione, ai rappresentanti dei suoi membri e ai funzionari, nonché di regolare altre questioni connesse.
Sezione 1
Art. I Personalità giuridica
Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa Organizzazione, conformemente alle disposizioni del diritto inter- nazionale, non può di conseguenza essere citata in giudizio davanti a un tribunale svizzero senza il suo esplicito consenso.
RU 1956 1183; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Nuovo titolo giusta il n. 1 dello Scambio di lettere del 5/19 apr. 1963 (RU 1963 422).
3 Art. 2 lett. a del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153).
Sezione 2
Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5
Art. II Beni, fondi e averi
I locali dell’Organizzazione sono inviolabili. 1 suoi beni e averi in Svizzera non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o qualsiasi altra misura coercitiva di carattere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo.
Gli archivi dell’Organizzazione e, in generale, tutti i documenti che le appartengono o sono da essa conservati in Svizzera sono inviolabili.
Senza essere sottoposta a controllo, regolamento o moratoria finanziaria:
a. l’Organizzazione può possedere fondi, oro e divise qualsiasi e avere conti in qualsiasi moneta;
b. l’Organizzazione può liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o le sue divise in Svizzera, fuori della Svizzera o entro il territorio svizzero e convertire in qualsiasi altra moneta ogni divisa in suo possesso.
Nell’esercizio dei diritti che sono concessi all’Organizzazione in virtù della presente Sezione, essa terrà conto di ogni comunicazione del Consiglio federale svizzero nel limite in cui ritiene di poter adempirla senza pregiudicare i suoi interessi.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti:
a. da qualsiasi imposta diretta o indiretta, federale, cantonale o comunale. E tuttavia inteso che l’Organizzazione non può esi- xxxx l’esenzione dalle imposte che, effettivamente, costitui- scono un semplice compenso per servizi pubblici;
b. dal diritto di bollo sulle cedole istituito dalla legge federale svizzera del 25 giugno 19214 e dall’imposta preventiva istitui- ta con decreto del Consiglio federale del 1° settembre 19435, completata dal decreto del Consiglio federale del 31 ottobre 19446. L’esenzione è effettuata mediante rimborso all’Orga- nizzazione dei diritti riscossi sui suoi averi;
c. da qualsiasi dazio su oggetti importati o esportati dall’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite per il suo uso ufficiale. È tutta- via inteso che detti articoli importati in franchigia non potran- no essere venduti in Svizzera, salvo alle condizioni approvate dal Consiglio federale svizzero;
4 [CS 6 131; RS 101 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. a, nel testo dell’11 mag. 1958 –
RU 1958 375. RS 642.21 art. 71 cpv. 1]. La tassa di bollo sulle cedole non è più riscossa (art. 71 cpv. 1 della LF del 13 ott. 1965 sull’imposta preventiva – RS 642.21).
5 [CS 6 334; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. d, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2,
1954 1374 art. 2; RS 101 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. b, nel testo dell’11 mag. 1958 –
RU 1958 375. RS 642.21 art. 72 cpv. i lett. a]
6 [CS 6 335; RU 1949 II 1841 art. 1 lett. B n. 1 lett. d, 1950 II 1473 art. 2 ad art. 2,
1954 1374 art. 2; RS 101 disp. trans. art. 8 cpv. 1 lett. b nel testo dell’11 mag. 1958 –
RU 1958 375. RS 642.21 art. 72 cpv. 1 lett. a]
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d. da qualsiasi divieto e limitazione d’importazione o di esporta- zione per gli oggetti destinati all’Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo uso ufficiale, inteso che spetta all’Organizza- zione delle Nazioni Unite di far uso dei suoi buoni uffici per ottenere da ogni altro Stato interessato il consenso eventual- mente necessario, riservate le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e i provvedimenti di carat- tere sanitario;
e. da qualsiasi dazio e da ogni divieto e limitazione d’importa- zione e di esportazione per quanto concerne le sue pubblica- zioni.
Di massima, l’Organizzazione delle Nazioni Unite è d’accordo di non rivendicare l’esenzione dalle imposte indirette e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi dei beni mobili e immobili; essa intende infatti limitare l’esenzione solo alle compere più importanti che effet- tua per i suoi bisogni ufficiali e i cui prezzi comprendono dette impo- ste e tasse. In tali casi il Consiglio federale, emanerà disposizioni di carattere amministrativo intese a disciplinare la consegna o il rimborso dell’importo di queste imposte e tasse.
Art. III Agevolazioni di comunicazione
L’Organizzazione delle Nazioni Unite beneficia in Svizzera per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento di favore pari almeno a quello concesso dal Consiglio federale svizzero a qualsiasi governo, compresa la sua rappresentanza diplomatica, per quanto riguarda la precedenza, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegram- mi, i radiogrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, come pure le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio in conformità della convenzione internazionale delle telecomunicazioni7. La corrispondenza ufficiale e le altre comu- nicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha il diritto di usare dei codici e di spedire e ricevere la sua corrispondenza per corrieri o valigie, i quali usufruiscono degli stessi privilegi e delle stesse immunità con- cesse ai corrieri e alle valigie diplomatiche.
Art. IV Rappresentanti dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
I rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione, quando si trovano presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall’Organizzazione godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e
7 RS 0.784.16. Vedi anche RS 0.784.01/.02.
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nel viaggio di andata ai luoghi di riunione o di ritorno da questi, delle seguenti immunità e privilegi:
a. immunità di arresto personale o di detenzione e di sequestro dei loro bagagli personali, e immunità di qualsiasi giurisdizio- ne per quanto concerne gli atti da essi compiuti in qualità di rappresentanti, compresi le parole e gli scritti;
b. inviolabilità di qualsiasi carta o documento;
c. diritto di usare codici e ricevere documenti o corrispondenza per corriere o valigie sigillate;
d. esenzione per sé e per i loro congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia d’immigrazione, da ogni modalità di regi- strazione degli stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazi- onale;
e. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disci- plinamenti monetari o di cambio;
f. le stesse immunità e agevolazioni, concesse agli agenti diplo- matici per i loro bagagli personali;
g. altri privilegi, immunità e agevolazioni non incompatibili con quanto precede concessi agli agenti diplomatici, salvo il diritto di domandare l’esenzione dal dazio per gli oggetti importati (oltre a quelli che costituiscono il loro bagaglio personale) o l’esenzione da imposte indirette o da tasse sulle vendite.
Allo scopo di garantire ai rappresentanti dei Membri dell’Organizza- zione presso i loro organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall’Organizzazione una completa libertà di parola e una piena indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione, per quanto concerne le parole o gli scritti o gli atti nell’adempimento delle loro funzioni, continua a essere loro concessa anche quando hanno cessato di essere i rappresentanti di Membri.
Per le imposte subordinate alla residenza in Svizzera del contribuente, i periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri dell’Organizza- zione presso i suoi organi principali e sussidiari e alle conferenze convocate dall’Organizzazione si troveranno in Svizzera per l’eserci- zio delle loro funzioni non saranno considerati come periodi di resi- denza.
I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti dei Membri dell’Organizzazione non a loro favore personale, ma allo scopo di garantire l’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative all’Organizzazione. Un Membro dell’Organizzazione ha quindi non solo il diritto ma il dovere di levare l’immunità al suo rappresentante, nei casi in cui, a suo parere, essa ostacola l’azione della giustizia e può essere levata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.
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Il termine «rappresentante», ai fini del presente articolo, designa tutti i delegati, i delegati aggiunti, i consiglieri, i periti tecnici e i segretari di delegazione.
Art. V Funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Il Segretario generale comunica al Consiglio federale svizzero perio- dicamente e nello stesso modo in cui informa i governi degli Stati membri, i nomi dei funzionari ai quali sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo VII.
I funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:
a. godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi com- piuti in qualità ufficiale, compresi le parole e gli scritti;
b.8 sono esenti da qualsiasi imposta sugli stipendi e sulle gratifi- cazioni versate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite;
1.9 Le prestazioni in capitale dovute dalla cassa pensioni o da qualsiasi altro ente di previdenza sociale ad agenti, fun- zionari o impiegati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, qualunque ne sia la circostanza – scadenza, inter- ruzione, sospensione dai servizi – saranno, al momento del loro versamento, esenti in Svizzera da qualsiasi impo- sta sul capitale e sul reddito.
2.10 Lo stesso dicasi per tutte le prestazioni in capitale che potrebbero essere versate agli agenti, funzionari o impie- gati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a titolo di indennità per malattia, infortunio, ecc.;
c. sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale, riservate le disposizioni speciali concernenti i funzionari di cittadinanza svizzera previste nell’allegato al presente Accordo;
d. non sono sottoposti, unitamente ai loro congiunti e ai membri della famiglia a loro carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri;
x. xxxxxx, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi pri- vilegi concessi ai funzionari di uguale rango appartenenti alle missioni diplomatiche accreditate presso il Consiglio federale svizzero;
8 Vengono considerati come «stipendi e gratificazioni» gli importi versati dall’organizzazione a un funzionario attivo a titolo di salario, di indennità di viaggio o la retribuzione per un lavoro svolto o servizio reso. I termini «stipendi e gratificazioni» non si applicano alle prestazioni dovute dalle casse pensioni o da qualsiasi altro ente di previdenza sociale (DF del 28 gen. 1952, non pubblicato).
9 Introdotto dallo Scambio di lettere del 19/20 gen. 1987 (RU 1987 419).
10 Introdotto dallo Scambio di lettere del 19/20 gen. 1987 (RU 1987 419).
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x. xxxxxx, unitamente ai loro congiunti e ai membri della fami- glia a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio con- cesse agli agenti diplomatici nei periodi di crisi internazionale;
g. godono del diritto d’importazione in franchigia per i loro mobili ed effetti in occasione della loro prima entrata in fun- zione in Svizzera.
Il Segretario generale, i sottosegretari generali e i funzionari parificati godranno, come pure i loro congiunti e figli minorenni, dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi, conformemente al diritto e agli usi internazionali, agli inviati diplomatici.11
Inoltre, i funzionari delle categorie designate dal Segretario generale, o da un suo delegato, e riconosciute dal Consiglio federale svizzero, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici che non sono capimissione.12
I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari unicamente nell’interesse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e non a loro favore personale. Il Segretario generale può e deve levare l’immunità concessa a un funzionario, nei casi in cui a suo parere, essa ostacola l’azione giudiziaria e può essere levata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione. Per quanto concerne il Segretario generale, il Consiglio di Sicurezza è competente a levare le immunità.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite collabora in ogni tempo con le competenti autorità svizzere allo scopo di facilitare la buona ammini- strazione della giustizia, di garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso che potrebbe essere causato dai privile- gi, dalle immunità e dalle agevolazioni elencati nel presente articolo.
Art. VI Periti in missione per l’Organizzazione delle Nazioni Unite
I periti (oltre ai funzionari elencati nell’articolo V) che compiono delle missioni per l’Organizzazione delle Nazioni Unite, durante la missio- ne, compreso il tempo del viaggio, godono, dei privilegi e delle immunità necessarie per esercitare con piena indipendenza le loro funzioni. Essi godono in particolare dei privilegi e delle immunità seguenti:
a. immunità di arresto personale o di detenzione e di sequestro dei loro bagagli personali;
b. immunità di qualsiasi azione giudiziaria per quanto concerne gli atti compiuti da essi durante le loro missioni, compresi le parole e gli scritti. Tale immunità continua a essere loro con-
11 Introdotto dallo Scambio di lettere del 19/20 gen. 1987 (RU 1987 419).
12 Nuovo testo giusta il n. 2 dello Scambio di lettere del 5/19 apr. 1963 (RU 1963 422).
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cessa anche quando hanno cessato il servizio per l’Organizza- zione delle Nazioni Unite;
c. inviolabilità di qualsiasi carta e documento;
d. diritto di usare codici e di ricevere documenti e corrisponden- za per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite;
e. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di disci- plinamenti monetari o di cambio;
f. le stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplo- matici, per quanto concerne i loro bagagli personali.
I privilegi e le immunità sono concesse ai periti nell’interesse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e non a loro favore personale. Il Segretario generale può e deve levare l’immunità concessa a un perito nei casi in cui, a suo parere, tale immunità ostacola l’azione della giustizia e può essere levata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.
Art. VII Lasciapassare delle Nazioni Unite
L’Organizzazione delle Nazioni Unite può rilasciare lasciapassare ai suoi funzionari. Questi lasciapassare sono riconosciuti e accettati dalle autorità svizzere come titoli valevoli dì viaggio, tenuto conto delle disposizioni della Sezione 22.
Le domande di visto (allorché il visto è necessario), presentate dai titolari di detti lasciapassare e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto dell’Organizzazione, devono essere esaminate entro il più breve termine possibile. Ai titolari dei lasciapas- sare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.
Ai periti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lascia- passare delle Nazioni Unite, possono presentare un certificato attestan- te che essi viaggiano per conto dell’Organizzazione, saranno concesse agevolazioni uguali a quelle menzionate nella Sezione 22.
Il Segretario generale, i Sottosegretari generali, i direttori e, se il Segretario generale lo desidera, il principale alto funzionario dell’Organizzazione in Svizzera, viaggiando per l’Organizzazione con lasciapassare da essa rilasciato godono delle medesime agevolazioni concesse agli inviati diplomatici.
Le disposizioni dei presente articolo possono essere applicate ai fun- zionari di uguale rango appartenenti a istituzioni specializzate, qualora gli accordi che stabiliscono i rapporti di queste istituzioni con l’Orga- nizzazione, in conformità dell’Articolo 63 della Carta, contemplino una disposizione in tal senso.
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Sezione 28
Sezione 29
Art. VIII Regolamento di contestazioni
L’Organizzazione delle Nazioni Unite dovrà prevedere una adeguata procedura per regolare:
a. le contestazioni in materia di contratti o altre contestazioni di diritto privato, nelle quali l’Organizzazione è parte;
b. le contestazioni, nelle quali è implicato un funzionario della Organizzazione che, per la sua situazione ufficiale, gode del- l’immunità, qualora l’immunità non sia levata dal Segretario generale.
Qualsiasi contestazione tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio federale svizzero, circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo o di qualsiasi convenzione o accordo addizionale, che non potè essere regolata mediante negoziati, è sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; il primo nominato dal Consiglio federale svizzero, il secondo, dal Segretario generale dell’Organizza- zione e un superarbitro dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, sempreché le parti, per determinati casi, non si accordino circa un altro modo di regolamento.
Articolo finale
Il presente Accordo entra in vigore non appena sarà stata firmata in nome del Consiglio federale svizzero e dal Segretario generale delle Nazioni Unite o da altra persona in suo nome.
Le disposizioni di questo Accordo possono essere modificate solo di comune intesa tra il Segretario generale e il Consiglio federale svizze- ro. Qualora l’intesa non possa essere raggiunta, il Segretario generale o il Consiglio federale svizzero può disdire interamente il presente Accordo o qualsiasi sua Sezione. In tal caso, se il Segretario generale e il Consiglio federale svizzero, di comune intesa, non decidono diver- samente, il presente Accordo o le sezioni in questione rimangono in vigore per la durata di tre mesi a contare dalla disdetta.
Fatto e firmato a Berna, l’11 giugno 1946 e a Nuova York, il 1° luglio 1946, in quattro esemplari originali, dei quali due nella lingua francese e due nella lingua inglese, entrambi i testi facendo parimente fede.
Per la
Confederazione svizzera:
Per l’Organizzazione delle Nazioni Unite:
Il capo del dipartimento politico federale Xxxxxx Xxx Xxx Xxxxxxxxxxx
Allegato all’Accordo
1. Il Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà al Consiglio federale svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera soggetti a obblighi di carattere militare.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e il Consiglio federale svizzero compileranno, di comune intesa, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
3. In caso di mobilitazione degli altri funzionari di cittadinanza svizzera il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite può domandare, tramite il Dipartimento Politico federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro provvedimento adeguato.