Contract
II AACCTT||MMIIBBAACCTT
RREE--CCEE
UUOO44
44||1222//
21//22002210||00000080252823--IP
MIBACT|MIBACT_RE-CE_UO4_4|12/01/2021|0000222-I| [25.07/10/2019]
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
Reggia di Caserta, con sede in Caserta (CE), Piazza Xxxxx xx Xxxxxxx, in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro tempore Xxxxxxx Xxxxxx (C.F. MFFTZN65L52A462P), nata a Ascoli Xxxxxx (AP) il 12.07.1965, giusta nomina e poteri conferiti con D.P.C.M. del 05.06.2019, domiciliata per la carica presso la sede indicata, PEC xx-xx@xxxxxxxxxxxxx.xx (di seguito anche per brevità la “Reggia” o “Sponsee”)
E
PANORAMA FILM, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, XXXX C.F./P.IVA IT 05393151005, in persona di XXX XXXXXXXXX in qualità di rappresentante legale nata a DUSSELDORF il 31 luglio 0000, XX XXX TUE 63L71Z112D (di seguito anche per brevità lo “Sponsor” e, congiuntamente alla Reggia, “le Parti”)
PREMESSO CHE
a. La Panorama Film nell'ambito dell'accordo Reggia di Caserta Film Commission Campania ha allestito il set per le riprese della serie TV THE GREAT presso la Reggia di Caserta dal 17 al 21 febbraio 2020 e disallestito gli ambienti dati in concessione entro il 26 febbraio;
b. a compensazione delle criticità e a gestione complessiva delle attività svolte veniva concordata la cifra di euro 35.000 “finalizzata alla realizzazione del massetto in cemento armato per la viabilità carrabile del primo tratto dell'auto parco di Via Gasparri.
c. che la tipologia di lavoro non è stata ritenuta successivamente dall’amministrazione idonea all’esigenza della stessa dovendola inserirla in un progetto più ampio di sistema e riorganizzazione dell’autoparco e degli accessi in sicurezza.
d. che con determina del 30 luglio 2020 prot. 5018, la Reggia ricalcolava in Euro 20.000,00, l’importo di cui in premessa sub b), dopo aver accertato l’assenza di criticità, danni o nuovi oneri per l’Amministrazione, oltre che un effettivo ritorno d’immagine positivo dell’Istituto Museale con il lancio della produzione ed una maggiore attenzione dei media verso la Reggia medesima, individuando le opere da realizzare nell’attività di restauro di beni nel Parco Reale;
e. dopo una valutazione iniziale di indirizzamento della somma verso la fattispecie contrattuale della sponsorizzazione tecnica la Reggia ha ritenuto di optare per la fattispecie della sponsorizzazione c.d. “pura” di beni culturali, in ossequio ed attuazione delle disposizioni dell’art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004, del D.M. del 19 dicembre 2012, rubricato “Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di Sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”, degli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle restanti disposizioni normative e tecniche vigenti in materia;
f. Con la sottoscrizione del presente accordo, pertanto, è intenzione delle Parti definire le modalità di realizzazione di siffatta Sponsorizzazione “pura”, ovvero di una forma di
partenariato in cui la parte privata, che opera come Sponsor, si obbliga, nel caso di specie, a corrispondere alla Reggia unicamente un finanziamento in denaro.
g. Che con la determina n. 386 del 10 dicembre 2020 è stato assunto lo schema di contratto di sponsorizzazione pura per la realizzazione dei lavori denominati ““ Manutenzione delle gradonate che delimitano le rampe del Ponte di Ercole e dei paramenti murari prospicienti la spianata sovrastante la Xxxxxxx Xxxxxxxxxx”
Tutto ciò premesso e confermato,
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono in questa sede tra le Parti integralmente richiamate.
Articolo 2 (Oggetto)
Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti intendono formalizzare un accordo di collaborazione, sotto forma di Sponsorizzazione “pura” avente ad oggetto l’iniziativa denominata “ Manutenzione delle gradonate che delimitano le rampe del Ponte di Ercole e dei paramenti murari prospicienti la spianata sovrastante la Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” posta in essere dalla Reggia di Caserta.
Il presente contratto di Sponsorizzazione è finalizzato, in particolare, all’attivazione di soluzioni sinergiche, volte a incrementare il contributo dei soggetti imprenditoriali e associativi allo sviluppo dell’attività della Reggia, mentre lo Sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi associati al prestigioso patrimonio artistico e naturale del complesso vanvitelliano.
Articolo 3 (Durata)
Il presente contratto avrà validità ed efficacia dal momento della sua sottoscrizione sino alla completa esecuzione del Progetto.
Nel corso dell’esecuzione del Progetto, la Reggia si riserva la facoltà di recedere prima della scadenza convenuta con un termine di preavviso a mezzo PEC di n. 7 (sette) giorni, qualora intervengano motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione al Progetto.
Articolo 4 (Obblighi dello Sponsor - Corrispettivo e modalità di pagamento)
Lo Sponsor dichiara espressamente di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Lo Sponsor si impegna a versare alla Reggia quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto la somma di € 20.000 in un’unica soluzione conseguente la stipula del contratto Tale importo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario, con data di valuta per il beneficiario corrispondente a quella della stipula del presente contratto, da ordinare in favore della Reggia sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Popolare di Bari, via Marconi 194 Potenza Xxxx.XX 63G0542404297000000000519 intestato alla Reggia di Caserta
Il corrispettivo non potrà in alcun caso subire variazioni di importo, anche a fronte di un ritorno pubblicitario/comunicativo per la Società, inferiore a quello previsto.
Articolo 5 (Obblighi della Reggia)
Lo Sponsee riconosce la PANORAMA FILM quale Sponsor ufficiale della esecuzione del Progetto. Allo Sponsor è autorizzata la presenza della ragione sociale e del logo della Reggia su tutta la comunicazione riguardante il Progetto denominato.
Allo Sponsor è consentito di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine aziendale, a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere storico-artistico, l’aspetto e il decoro dell’immobile, il nome e l’immagine della Reggia - previo formale assenso della stessa – per l’intera durata del Progetto denominato.
A tal proposito, si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo:
- a fini propagandistici di natura politica, sindacale e religiosa;
- a fini pubblicitari collegati alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale a sfondo sessuale;
- legato a messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana.
Allo Sponsor è consentito, previo formale assenso della Reggia, di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le proprie sedi e nell’ambito delle proprie campagne di comunicazione.
La Reggia, si impegna:
• a inserire il nome della società nel materiale pubblicitario/illustrativo del Progetto;
• a citare la società PANORAMA nelle comunicazioni ufficiali del Progetto, quale suo Sponsor ufficiale;
Articolo 6 (Risoluzione contrattuale)
La Reggia, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società S.r.l. tramite PEC, nei seguenti casi:
a) lo Sponsor si trovava al momento della stipula dei rispettivi impegni contrattuali in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 50/2016;
c) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano allo Sponsor di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
La Reggia, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi allo Sponsor tramite PEC, risolve il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti dello Sponsor sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge e/o delle relative certificazioni tecniche e/o amministrative;
c) nel caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci della società Appaltatrice.
d) qualora la Sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l’attività istituzionale dell’Amministrazione e quella dello Sponsor;
e) venga accertata l’inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010.
La Reggia, inoltre, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società tramite PEC, qualora dovesse emergere una qualunque grave inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dalla Reggia.
Articolo 8 (Clausola risolutiva espressa)
Le Parti convengono che, oltre quanto previsto dal presente contratto e dall’art. 1453 cod. civ. in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., le seguenti ipotesi:
- frode e grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- gravi e ripetute difformità degli strumenti forniti dallo Sponsor per dar corso alla Sponsorizzazione oggetto del presente contratto.
Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Le Parti si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Si impegnano, inoltre, al rispetto del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) in quanto applicabile.
Articolo 11 (Controversie)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Santa Xxxxx Xxxxx Vetere (CE).
Articolo 12 (Disposizioni generali)
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.
Articolo 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali)
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Sono a carico dello Sponsor tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Reggia di Caserta La Società
Il Direttore Generale Il legale Rappresentante
Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXX XXX
Firmato il 2020/12/23 12:08
Seriale Certificato: 144927025754983297249474219581779410044
Valido dal 29/10/2020 al 29/10/2023 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3