L’ESECUZIONE CONGIUNTA DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO ED M4 S.p.A. PER
L’ESECUZIONE CONGIUNTA DI UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART.
152 E SS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. TRA
Il Comune di Milano, Direzione Mobilità Ambiente ed Energia, Area Infrastrutture per la Mobilità, nella persona del Direttore di Area e RUP xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con sede in Milano piazza della Scala n. 3, C.F. 01199250158, d’ora in poi, per brevità, anche “Comune o Concedente”
E
La Società SPV Linea M4 S.p.A., nella persona del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Amministratore Delegato di M4 S.p.A., giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2019, con sede in Milano, Via Xxxxxxxx X’Xxxxxxxx n. 15,
d’ora in poi, per brevità, anche “M4 o Concessionaria” e congiuntamente “Parti”
Premesso che:
a. in data 22 dicembre 2014 con atto a ministero del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Notaio in Milano, la Società SPV Linea M4 S.p.A. (in qualità di Concessionaria) ha stipulato con il Comune di Milano (in qualità di Concedente) la convenzione relativa alla concessione per la progettazione, costruzione e gestione del sistema di metropolitana Linea 4 di Milano;
b. successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di Concessione di costruzione e gestione della Linea M4 della metropolitana di Milano, la Giunta Comunale del Comune di Milano, con deliberazione n. 985 del 1 giugno 2018, ha approvato le “ Linee di indirizzo per un atto integrativo alla convenzione di concessione di costruzione e gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano del 22 dicembre 2014”, dando atto, tra l’altro, della necessaria ridefinizione del quadro economico della commessa aggiornato sulla base di un elenco di ulteriori varianti che la Concessionaria si impegna a progettare e a realizzare, definendo un limite massimo alla disponibilità finanziaria aggiuntiva ad esse dedicato;
c. alla deliberazione sopra richiamata, al numero 13 delle varianti prioritarie dell’allegato n. 15 “Tabella di riepilogo ulteriori varianti prioritarie e secondarie”, veniva indicata la “Stazione di San Cristoforo – Passerella Estensione passerella della Stazione San Cristoforo a Piazza Tirana (coesistente con il sottopasso già previsto nella variante stazione in ottemperanza alla Raccomandazione Cipe n. 1)” per un importo presunto di €12.500.000,00;
d. tale opera era stata preliminarmente valorizzata sulla base di criteri di economicità e modalità costruttive standard;
e. la suddetta opera in variante va ad inserirsi in un contesto urbano molto complesso, caratterizzato dalla presenza di elementi di cesura quali la ferrovia ed il Naviglio nonché di grande pregio;
f. l’ambito di intervento di tale opera è interessato inoltre da altri progetti di riqualificazione, quali il futuro parco “lineare” ed il progetto di riqualificazione del quartiere Lorenteggio;
g. la realizzazione della passerella ciclopedonale di sviluppo lineare di circa 620 mt., si pone come elemento di coesione del tessuto urbano diviso dalla ferrovia e dal Naviglio, garantendo al contempo l’ottimizzazione dell’interscambio tra metropolitana/ferrovia e TPL;
h. la progettazione della passerella nonché le interconnessioni con i vari sistemi urbani risulta essere molto complessa a causa della presenza di numerosi vincoli preesistenti, per i quali si rende necessario il coinvolgimento di una pluralità di progettisti/professionisti al fine di assicurare una particolare valenza architettonica ed urbanistica all’opera;
i. per le motivazioni anzidette, nella riunione Interassessorile del Comune di Milano svoltasi in data 19 luglio 2018, il Comune di Milano ha deciso di procedere mediante un concorso di progettazione per tale ambito e, conseguentemente, si è definito che le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, e quindi dei successivi lavori di esecuzione, per la realizzazione della passerella sul Naviglio, come prevista dal progetto originario di livello definitivo della Linea 4 della metropolitana del Comune di Milano, risultano di fatto essere sospesi, come anche la progettazione preliminare della passerella estesa anche alla stazione ferroviaria, in attesa della redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova passerella di connessione nell’ambito dell’espletamento della procedura di Concorso;
j. in data 23 ottobre 2018 è stata adottata Determinazione Dirigenziale n. 238/2018 della Direzione Mobilità Ambiente e Energia del Comune di Milano, con la quale è stata ratificata la decisione di cui al precedente punto, ossia che lo sviluppo progettuale della variante n. 13 di cui all’allegato 15 “Estensione passerella della Stazione San Cristoforo a Piazza Tirana (coesistente con il sottopasso già previsto nella variante stazione in ottemperanza alla Raccomandazione Cipe n. 1)” sarà definito mediante indizione di un concorso di progettazione finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica della cd. Passerella San Cristoforo, di un hub intermodale e della connessione ciclopedonale dell’hub con l’area destinata ai parcheggi;
k. la Determinazione Dirigenziale n. 238/2018 stabilisce che l’intervento di realizzazione dell’opera sarà eseguito dalla Società SPV Linea M4 S.p.A. nell’ambito del proprio intervento e con oneri a valersi sul Quadro Economico della Linea M4 mentre a carico del Comune di Milano resteranno i costi relativi alla realizzazione dell’hub di interscambio nodale e della connessione ciclopedonale dell’hub con l’area destinata ai parcheggi;
l. in conseguenza alla Determinazione Dirigenziale n. 238/2018, il Comune ha sospeso la progettazione preliminare e definitiva in xxxxx xx xxxxx xx X0;
m. nelle more della definizione del presente Accordo, il Comune di Milano ha bandito la procedura ad evidenza pubblica per il Concorso di Progettazione, di cui alle presenti
premesse, in data 21 dicembre 2018 (G.U.R.I., V Serie Speciale – Contratti pubblici, n. 149) con scadenza prevista per il 3 aprile 2019;
n. in data 18 dicembre 2018 è stata adottata Determinazione Dirigenziale della Direzione Mobilità Ambiente e Energia del Comune di Milano n. 232 con la quale è stato approvato un primo schema dell’accordo di collaborazione;
o. in data 31 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di M4 S.p.A. ha approvato un successivo aggiornamento del predetto schema dell’accordo di collaborazione;
p. in data 13 maggio 2019, con nota PG 211092, il RUP dell’Opera M4 del Comune di Milano, ha comunicato a M4 S.p.A. l’esito del concorso indicando il progetto primo in graduatoria;
q. in data 19 giugno 2019 è stata adottata Determinazione Dirigenziale dell’Area Infrastrutture per la Mobilità del Comune di Milano n. 1149, allegata per pronto riscontro al presente atto, con la quale è stato approvato il presente schema di accordo di collaborazione come adeguatamente aggiornato rispetto al precedente schema approvato con Determina Dirigenziale n. 232/2018;
r. il concorso di progettazione ha ad oggetto:
1. la passerella che collegherà Piazza Tirana, dal raccordo ciclabile, all’area sud di Via Xxxxxxxx xx Xxxx, in prossimità del manufatto Xxxxxxxxx, prevedendo le rampe di collegamento in Piazza Tirana, nell’area del parco lineare e nell’area compresa tra Via Xxxxxxxx xx Xxxx e Via Xxxxxxxxxx;
2. l’area a sud di Via Xxxxxxxx xx Xxxx in prossimità del manufatto Xxxxxxxxx, che dovrà essere progettata come hub intermodale tra la nuova linea metropolitana, autobus extraurbani, viabilità ciclopedonale e linea tranviaria;
3. la connessione ciclopedonale dell’hub con la sottostante area, nella quale sono previsti un parcheggio di interscambio per le auto private ed una stazione per i pullman urbani ed extraurbani;
4. l’acquisizione di linee guida per la riconfigurazione dell’area di Piazza Tirana, nell’area che si estende dalla Stazione FS di San Cristoforo al confine nord dell’area verde, e per l’area di interscambio che si svilupperà a sud di via Xxxxxxxxxx;
s. i costi per l’espletamento del concorso ai fini dell’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di cui all’allegata ipotesi di spesa, sono pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA e eventuali altri oneri compresi, e troveranno copertura nel Quadro Economico dell’Opera M4;
t. i costi per il successivo affidamento dell’incarico di Integrazione e coordinamento artistico della progettazione per lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo della passerella, di cui al n. 1 della precedente lettera r), sono pari ad € 197.000,00 (centonovantasettemila/00) IVA e eventuali altri oneri compresi e troveranno copertura nel Quadro Economico dell’Opera M4 al netto dell’IVA;
u. i costi per il successivo affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’hub intermodale e della connessione ciclopedonale a raso tra l’hub e l’area destinata ai parcheggi, di cui ai numeri 2 e 3 della precedente lettera r), sono pari ad € 190.000,00 (centonovantamila/00) al lordo IVA e di ogni altro onere di legge e saranno a carico del Comune di Milano (al di fuori del rapporto contrattuale con M4);
considerato che:
v. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
w. l’art. 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come novellato dall’art. 10, co. 1, della legge n. 69 del 2009, stabilisce che anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico si applicano le disposizioni della medesima legge;
x. i soggetti in premessa svolgono, ognuno per quanto di propria competenza, attività specifiche nell’interesse della collettività nell’ambito della mobilità e del trasporto pubblico locale nell’area del Comune di Milano;
y. la creazione di sinergie tra i soggetti in premessa su materie di interesse comune costituisce nel caso di specie una priorità perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze per un progetto connotato da una forte unitarietà i cui sviluppi saranno resi fruibili a ciascuno dei soggetti interessati per i successi interventi infrastrutturali volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari di cui ognuno è portatore;
z. l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rubricato “Aggregazioni e centrali delle committenze”, prevede al comma 10, tra l’altro, che due o più stazioni appaltanti possono decidere di eseguire congiuntamente degli appalti;
aa. la Determina della Giunta Comunale n. 2379 del 28 dicembre 2018, per le società controllate o partecipate dal Comune di Milano, tra le quali rientra appunto anche M4 S.p.A., nell’ambito del contenimento delle spese di funzionamento delle società controllate e partecipate, ha definito quale obiettivo di carattere trasversale per tutte le sue partecipate anche quello del “Contenimento dei costi di funzionamento” prevedendo, tra l’altro, per il triennio 2019-2021 l’attivazione di almeno un appalto congiunto/affidamento infragruppo nel primo esercizio con realizzazione di conseguenti economie di scala;
bb. in data 5 febbraio 2019 il Comune di Milano e M4 S.p.A. hanno sottoscritto l’Atto Integrativo n. 1 alla Convenzione di Concessione di costruzione e gestione della Linea 4 e relativi allegati, unitamente alla compresenza di Ansaldobreda S.p.A, Ansaldo STS S.p.A., Xxxxxx Impregilo S.p.A., Sirti S.p.A., Hitachi Rail Italy S.p.A., Astaldi S.p.A., in qualità di soci
Privati, del Consorzio MM4, in qualità di Costruttore, e di ATM S.p.A. in qualità di socio gestore;
cc. Con la firma del suddetto Atto Integrativo n. 1 alla Convenzione di Concessione, tra l’altro e per i fini che qui sono di maggior interesse, risulta pertanto:
1. definito il nuovo cronoprogramma Generale di Costruzione che tiene conto della maggior durate di 15 mesi per la realizzazione dell’Opera (Allegato n. 2 all’Atto Integrativo n. 1);
2. formalizzata la suddivisione della Linea in n. 3 tratte funzionali (Allegato n. 5 all’Atto Integrativo n. 1);
3. formalizzate le opere aggiuntive, le varianti in corso d’opera e le migliorie già approvate in linea tecnica ed economica, ciascuna riportante il relativo importo concordato a fini meramente ricognitivi (Allegato n. 3 all’Atto Integrativo n. 1);
4. definite le ulteriori opere, varianti in corso d’opera e migliorie che M4 si impegna a progettare su richiesta del Comune di Milano nell’ambito del rapporto di concessione tra le parti esistente (Allegato n. 4 all’Atto Integrativo n. 1);
dd. la suddetta variante in premessa, relativa alla “Stazione di San Cristoforo – Passerella Estensione passerella della Stazione San Cristoforo a Piazza Tirana (coesistente con il sottopasso già previsto nella variante stazione in ottemperanza alla Raccomandazione CIPE n. 1)”, rientra tra le cd. Richieste Prioritarie, di cui all’Allegato n. 4 all’Atto Integrativo
n. 1 della Convenzione di Concessione “Ulteriori Richieste”; tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto dell’accordo
Con la sottoscrizione del presenta accordo le Parti prendono atto di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 23 ottobre 2018, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 232 del 18 dicembre 2018, nonché con ultima Determinazione Dirigenziale del 19 giugno 2019 n. 1149, di cui in premessa, che hanno portato all’indizione congiunta di una procedura di concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 152 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per acquisire uno studio di fattibilità tecnico-economica avente ad oggetto:
1. la passerella che collegherà Piazza Tirana, dal raccordo ciclabile, all’area sud di Via Xxxxxxxx xx Xxxx, in prossimità del manufatto Xxxxxxxxx, prevedendo le rampe di collegamento in Piazza Tirana, nell’area del parco lineare e nell’area compresa tra
Via Xxxxxxxx xx Xxxx e Via Xxxxxxxxxx, d’ora in poi per brevità, anche “Passerella San Cristoforo”;
2. l’area a sud di Via Xxxxxxxx xx Xxxx in prossimità del manufatto Xxxxxxxxx, che dovrà essere progettata come hub intermodale tra la nuova linea metropolitana, autobus extraurbani, viabilità ciclopedonale e linea tranviaria;
3. la connessione ciclopedonale dell’hub con la sottostante area, nella quale sono previsti un parcheggio di interscambio per le auto private ed una stazione per i pullman urbani ed extraurbani;
nonché l’acquisizione di linee guida relative alle sistemazioni superficiali dell’area verde di Piazza Tirana e dell’area del parcheggio auto private e degli autobus.
Posto che la progettazione di tutte le opere civili afferenti la Linea 4 della metropolitana è affidata, tramite contratto EPC, da M4 al Consorzio CMM4 e per esso a Metro Blu, la suddetta procedura prevede l’affidamento al vincitore, da parte di M4, dell’incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione per lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo della passerella, di cui al numero 1 del comma precedente, nell’ambito del gruppo di progettazione dell’opera coordinato da Metro Blu.
La procedura prevede inoltre la facoltà per il Comune di Milano di affidare al vincitore l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell’hub intermodale e della connessione ciclopedonale dell’hub con l’area destinata ai parcheggi, di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente.
Art. 3 – Ambito di applicazione operativa dell’accordo
Con il presente accordo le Parti intendono disciplinare le attività, ed i relativi profili di responsabilità, conseguente l’esecuzione congiunta o disgiunta delle parti della procedura di concorso di progettazione, dal suo espletamento fino alla individuazione della graduatoria finale, nonché le successive fasi di affidamento degli incarichi di integrazione e coordinamento artistico della progettazione definitiva ed esecutiva, di cui al punto 1 dell’art. 2 del presente accordo, in favore di M4, e di progettazione definitiva ed esecutiva, di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 2 del medesimo atto, in favore del Comune, come indicati al precedente articolo.
Art. 4 – Durata dell’accordo
Il presente accordo, valido a decorrere dalla sua sottoscrizione, ha una durata pari allo svolgimento dell’integrale procedura di concorso di progettazione nonché fino alla completa e corretta esecuzione degli affidamenti disposti al vincitore da parte del Comune di Milano e di M4.
L’accordo si intende concordemente concluso qualora venga integrata una delle seguenti circostanze:
1. l’esercizio, di entrambe le Parti, della facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del concorso di progettazione, ai sensi dell’art. 95, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. adozione di un motivato provvedimento che disponga di non procedere al successivo affidamento dell’incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione definitiva ed esecutiva della passerella, da parte di M4 S.p.A., e della progettazione definitiva ed esecutiva dell’hub intermodale e della connessione ciclopedonale dell’hub con l’area destinata ai parcheggi, di cui all’ultimo periodo del precedente articolo 2 del presente accordo, da parte del Comune di Milano;
3. risoluzione o recesso del contratto di affidamento, eventualmente sottoscritto da M4 o dal Comune di Milano con il vincitore del concorso di progettazione in merito alle successive prestazioni afferenti allo sviluppo dei successivi livelli progettuali, quando questo comporti di fatto l’effettiva conclusione di qualsiasi attività residua di competenza del vincitore, derivante dalla vincita del concorso di progettazione;
4. mancata approvazione da parte del Concedente della variante di cui alla premessa c). Al fine di poter realizzare le opere nell’ambito della costruzione della linea M4, il Comune di Milano dovrà comunicare a M4 entro il 31 maggio 2019 l’esito del Concorso di Progettazione e, fatto salvo diverso accordo tra le Parti rispetto al suddetto termine, richiedere di sviluppare il Progetto Definitivo di Variante, secondo il progetto di fattibilità vincitore del Concorso, o in alternativa di riprendere la progettazione sospesa come specificato nelle premesse.
Art. 5 – Attività di competenza del Comune di Milano
Il Comune ha l’onere di:
a. provvedere alla messa disposizione di risorse dotate di adeguate competenze professionali ai fini della costituzione di un Gruppo di Lavoro congiunto tra il Comune e M4 per la predisposizione della documentazione tecnica del concorso ed eventuali ulteriori professionalità resesi necessarie, come da determinazione dirigenziale n.108 del 6 novembre 2018 in Atti;
b. provvedere alla preparazione della procedura di concorso di progettazione;
c. gestire la procedura di concorso di progettazione dalla sua indizione fino alla definizione della graduatoria finale e relativa aggiudicazione del premio al vincitore;
d. richiedere a M4 di sviluppare la progettazione definitiva di variante sulla base del progetto vincitore del concorso, nei termini di cui al precedente articolo 4;
e. riservarsi di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta progettuale vincitrice Xxx intermodale dell’area situata tra la via Lodovico il Moro e via Xxxxx Xxxxxxxxxx e relative al collegamento ciclopedonale a raso tra via Xxxxxxxxxx e il confine sud della futura area di interscambio, a ridosso della viabilità di progetto Enna-Chiodi;
f. mettere a disposizione le eventuali aree aggiuntive non previste in origine per la realizzazione delle opere oggetto di variante.
Art. 6 – Attività di competenza della società SPV Linea M4 S.p.A.
M4 ha l’onere di:
a. provvedere alla messa a disposizione di risorse dotate di adeguate competenze professionali ai fini della costituzione di un Gruppo di Progetto congiunto tra il Comune e M4 per la predisposizione della documentazione tecnica del concorso ed eventuali ulteriori professionalità resesi necessarie, come da determinazione dirigenziale n.108 del 6 novembre 2018 in Atti;
b. provvedere, secondo la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle proprie procedure interne, a propria cura e a valere sull’importo indicato nella Determinazione Dirigenziale del Comune del 23 ottobre 2018, agli affidamenti necessari per l’espletamento della procedura di concorso, quali appunto:
1. stampe per fascicoli concorso e elaborati dei concorrenti per i lavori della Commissione Giudicatrice;
2. traduzione documentazione di gara;
3. spese per catering lavori Commissione Giudicatrice;
4. spese per allestimento sala lavori Commissione Giudicatrice;
5. altro, nel rispetto del budget di spesa.
c. Provvedere anche alla liquidazione degli importi secondo quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 232 del Comune del 20 dicembre 2018, in favore degli operatori economici come individuati dal Comune di Milano, quali appunto:
1. pubblicazioni del bando di concorso;
2. contributo di xxxx (C.I.G.) in favore dell’X.X.XX.;
3. compenso Commissione Giudicatrice;
4. rimborso spese Commissione Giudicatrice;
5. premio per il vincitore del Concorso di Progettazione;
6. premi per i successivi n. 9 (nove) partecipanti in graduatoria.
d. Il budget complessivo delle attività elencate ai punti b) e c) deve ritenersi compreso entro la disponibilità prevista al successivo art. 7 del presente Accordo, ossia entro l’importo pari ad
€ 150.000,00 (centocinquantamila/00);
x. xxxxxxxxxx, in favore del vincitore del concorso di progettazione, con le precisazioni di cui al precedente art. 2 e nell’ambito del gruppo di progettazione dell’opera coordinato da Metro Blu, all’affidamento dell’incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione per la progettazione definitiva ed esecutiva della Passerella San Cristoforo, nei termini previsti dal bando del concorso di progettazione e nel rispetto delle disposizioni
di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle procedure e protocolli adottati da M4 nell’ambito dell’esecuzione della linea M4 della metropolitana di Milano.
Art. 7 – Gestione degli oneri derivanti dall’applicazione del presente accordo
I costi per l’espletamento del concorso di progettazione, ai fini dell’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA ed eventuali altri oneri, compresi i costi ed il corrispettivo per l’affidamento del successivo incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione in favore del vincitore del concorso, pari ad € 197.000,00 (centonovantasettemila/00), sono a carico di M4 con copertura nel Quadro Economico dell’Opera per la realizzazione della linea M4 della metropolitana di Milano. M4, come indicato nell’art. 6 b), c) ed e) del presente atto, provvederà a liquidare gli importi relativi alle prestazioni svolte dai contraenti medesimi.
Bimestralmente, M4 e il Comune di Milano procederanno alla rendicontazione dei pagamenti effettuati, corredati dalle relative fatture. M4 emetterà il rapporto di rimborso relativo, inserendo le fatture sopra indicate, nel rigo Imprevisti del Quadro Economico dell’Opera.
Il Comune di Milano rimborserà integralmente (100%) i costi direttamente sostenuti da M4, entro 30 gg dalla trasmissione del rapporto di rimborso.
Relativamente agli importi sopra menzionati il Concedente riconoscerà a M4 le spese generali pari al 13%, sempre nell’ambito dei rapporti di rimborso sopracitati.
Art. 8 – Gestione dei documenti derivanti dallo svolgimento della procedura del concorso di progettazione
La gestione della documentazione posta a base della procedura del concorso di progettazione nonché ogni altro atto o provvedimento adottato nell’ambito della procedura in parola è a carico del Comune. È altresì a carico del Comune la gestione di tutta la documentazione di gara prodotta nell’ambito dello svolgimento della procedura – sia quella relativa all’offerta dei concorrenti, sia quella relativa al Comune, al seggio di gara e alla commissione giudicatrice – nessuna esclusa. Per la documentazione sopra indicata il Comune stesso assumerà il ruolo di Titolare del Trattamento dei dati ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sarà onere del Comune nominare, eventualmente, i responsabili interni e/o esterni del trattamento qualora necessario.
M4 avrà, invece, l’onere della gestione della documentazione afferente al vincitore ai fini dell’affidamento del successivo incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione per la progettazione definitiva ed esecutiva della Passerella San Cristoforo. Per tale documentazione M4 assumerà il ruolo di Titolare del Trattamento dei dati ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sarà onere di M4 nominare, eventualmente, i responsabili interni e/o esterni del trattamento qualora necessario.
Art. 9 – Responsabilità tra le Parti
Il Comune è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente accordo unicamente per le parti svolte in proprio nome e per proprio conto. In particolare, si precisa che rientrano in tale ambito le seguenti attività:
1. gestione della procedura di concorso di progettazione dalla sua indizione fino alla definizione della graduatoria finale e relativa aggiudicazione del premio al vincitore;
2. adozione dei provvedimenti e delle determinazioni disposti dal Comune nell’ambito della gestione della procedura del concorso di progettazione;
3. individuazione ed eventuale successiva contrattualizzazione degli incarichi previsti all’articolo 6. lett. c).
M4 S.p.A. è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente accordo unicamente per le parti svolte in proprio nome e per proprio conto. In particolare, si precisa che rientra in tale ambito l’attività di affidamento dell’incarico di integrazione e coordinamento artistico della progettazione per la progettazione definitiva ed esecutiva della Passerella San Cristoforo, nonché per tutto ciò che ne consegue in virtù della sua successiva esecuzione.
Art. 10 – Gestione del contenzioso derivante dall’applicazione dell’accordo
Nel caso in cui nei confronti del Comune e/o di M4 dovessero instaurarsi dei contenziosi in virtù dell’applicazione del presente accordo, il Comune di Milano assume l’obbligo di intervenire in ogni eventuale contenzioso per le censure afferenti attività sottoposte alla sua responsabilità, nonché a manlevare e a tenere indenne M4 S.p.A. per tutto ciò non rientri sotto la sua sfera di responsabilità.
M4 S.p.A. non assumerà alcun obbligo nei confronti del Comune di Milano in conseguenza dei contenziosi che eventualmente conseguentemente all’indizione del Concorso di progettazione potrebbero instaurarsi.
Art. 11 – Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Milano
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Xxxxxx Xxxxxxxxx, dipendente di ruolo del Comune di Milano – Direttore Area Pianificazione Urbanistica Generale.
Art. 12– Responsabile del Procedimento per la società SPV Linea M4 S.p.A.
M4, per le attività di cui all’art. 6 del presente atto, individua quale proprio Responsabile il dott./ing. Xxxxx Xx Xxxxx, giusta Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2019, in servizio presso M4 in qualità di Construction Manager.
Art 13 – Fasi successive alla gara
Atteso che l’esito del Concorso di progettazione dovrà garantire il rispetto del costo massimo presunto per l’Opera, di cui alla premessa c), il Concedente, con riferimento al Contratto di Concessione, dovrà richiedere a M4 lo sviluppo di un Progetto Definitivo di Variante, da redigersi sulla base ed in aderenza del progetto di fattibilità tecnico economica vincitrice del concorso, fatto salvo quanto previsto all’art. 4.
M4, in base alla Progettazione Definitiva ed alle valutazioni effettuate dal Costruttore ed attestate dalla Direzione Lavori, presenterà al Concedente la quantificazione economica e temporale della Passerella e delle opere ad essa afferenti. L’eventuale superamento del limite previsto dal valore di gara non sarà considerata inadempienza di M4 e il Concedente, qualora lo ritenga opportuno, approverà la variante garantendo le risorse economiche necessarie.
Diversamente, nel caso in cui il Concedente decida di non proseguire con lo studio di fattibilità tecnico-economica di cui all’art. 2.1 del presente Accordo, le Parti convengono che nessun ritardo o onere conseguente potrà essere imputato a M4 S.p.A.
Art. 14 – Proprietà dello Studio di fattibilità tecnico economico
Ai sensi dell’art. 152, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il pagamento del premio il Comune di Milano acquisisce la proprietà del progetto vincitore.
Art. 15 – Riservatezza
Le parti sono tenuti agli obblighi di riservatezza per tutti i dati, informazioni e documentazione di cui vengono a conoscenza nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo.
Le Parti assumo reciprocamente l’impegno a non divulgare le informazioni a qualunque titolo ed in qualsiasi forma acquisite nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo, senza il preventivo consenso dell’altra Parte.
Art. 16 – Protocollo di Legalità
Le Parti, per quanto di competenza, assumono inoltre tutti gli impegni e gli obblighi conseguenti la sottoscrizione del Protocollo di Legalità in data
Art. 17 – Risoluzione delle controversie
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, il foro competente è quello di Milano.
Comune di Milano
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
S.P.V. Linea M4 S.p.A. Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Allegati
1. Determinazione Dirigenziale – Comune di Milano – Area Infrastrutture per la Mobilità del 19 giugno 2019 n. 1149;
2. Concorso Internazionale di Progettazione Passerella X. Xxxxxxxxxx – Ipotesi di Spesa.